Ordinanza cautelare 18 settembre 2020
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 03/06/2025, n. 267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 267 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2025
N. 00267/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00265/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 265 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Martella, Marisa Sciscio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Marisa Sciscio in Roma, via G. Mercalli, 46;
contro
Ministero dell'Interno, Questura Teramo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in L'Aquila, via Buccio Da Ranallo S. Domenico;
Questura della Provincia di Teramo, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento n.-OMISSIS-( prot.-OMISSIS- uscita) emesso in data -OMISSIS- dal Sig. Questore della provincia di Teramo e notificato al ricorrente in data -OMISSIS- con il quale veniva disposto il divieto di accedere per un periodo di anni 5 a tutti gli impianti sportivi nazionali ove si svolgono manifestazioni calcistiche, relativi ai campionati serie A, B Lega Pro Unica - Dilettanti e tutte le restanti categorie, comprese le amichevoli e le partite disputate dalla Nazionale, nonchè luoghi interessati alla sosta, al transito ed al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime, due ore prima e due ore dopo il termine degli incontri di calcio stessi.
NONCHÈ
di ogni altro atto o provvedimento connesso, presupposto o conseguente ancorché sconosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura Teramo;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 maggio 2025 il dott. Mario Gabriele Perpetuini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che l’Amministrazione resistente ha depositato in giudizio il provvedimento di revoca del DASPO adottato dal Questore di Teramo.
Ritenuto, quindi, che il ricorso sia divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Ritenuto altresì di compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Germana Panzironi, Presidente
Mario Gabriele Perpetuini, Consigliere, Estensore
Maria Colagrande, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mario Gabriele Perpetuini | Germana Panzironi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.