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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 24/11/2025, n. 634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 634 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del Giudice Dott.ssa Irene Abrusci ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 444 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2024 e vertente
TRA
domiciliato elettivamente in Roma, Lungotevere dei Mellini n.44 , nello Parte_1 studio dell'Avv. ARCANGELI JACOPO e dell'Avv. ARCANGELI LORENZA che lo rappresentano e difendono in virtù di procura alle liti
RICORRENTE
E elettivamente domiciliato in Roma, presso la sede in viale Regina Margherita 206, CP_1 CP_1 rappresentato e difeso dal funzionario Donatella
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 28.02.2024 premesso che con Parte_1 verbale emesso a seguito di accertamento medico legale del 27.2.2007 e poi con verbali di CP_ revisione rispettivamente del 31.5.2012, e del 9.11.2015, nonchè del 7.9.2020 lo ha riconosciuto invalido con diritto all'indennità di frequenza, esponeva che a seguito della sua assenza alla visita di revisione fissata per il 28.02.2023, veniva disposta la sospensione della prestazione in godimento. Ritenendo illegittimo tale provvedimento, alla luce della giustificatezza dell'assenza alla visita, il ricorrente chiedeva al Tribunale di condannare al pagamento, in CP_1 suo favore, dei ratei maturati e maturandi a titolo di indennità di frequenza ex art 1, L.189/90 a TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
fare data dal 28.2.23 (data della visita medico legale di revisione , oltre interessi e CP_1 rivalutazione legale dalle singole scadenze fino al soddisfo;
con vittoria di spese.
L' si costituiva in giudizio rilevando, nella memoria, di aver sospeso la prestazione in CP_1 quanto l'assenza a visita del ricorrente non è stata considerata idoneamente giustificata;
nelle note di trattazione scritta, poi, l' evidenziava che la prestazione era stata eliminata. CP_1
All'udienza del 13.10.2025 il Giudice invitava le parti a discutere sulla questione della improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. (concedendo termine per note) e, all'udienza odierna, la causa veniva decisa come da dispositivo.
2. Il ricorso è improcedibile.
L'art. 445 bis c.p.c., applicabile a decorrere dal 01/01/12, stabilisce, ai primi due commi, quanto segue: “Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale del circondario in cui risiede
l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696-bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195. 2.
L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso”. I commi 6 e 7 del medesimo articolo dispongono: “
6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando,
a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile”.
Il legislatore ha delineato un meccanismo giudiziale per l'accertamento dei diritti connessi alla condizione di invalido civile che, ove l'esito del procedimento amministrativo sia stato sfavorevole all'istante per mancato riconoscimento del presupposto sanitario, prevede
2 di 4 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
necessariamente l'espletamento di una prima fase di accertamento della mera condizione sanitaria mediante accertamento tecnico preventivo.
A decorrere dal 2012, pertanto, la parte, se intende proporre un giudizio in materia d'invalidità civile, può darvi corso solo dopo aver ottenuto un preventivo accertamento giudiziale delle condizioni sanitarie mediante il compiuto esperimento dell'accertamento tecnico preventivo e non può, quindi, proporre direttamente un giudizio ordinario, giudizio che, ove proposto, deve essere definito con una declaratoria d'improcedibilità.
3. Né pare che possa derogarsi a tale principio nel caso di specie alla luce della circostanza che l'erogazione della prestazione in precedenza goduta dal ricorrente (indennità di frequenza) sia stata sospesa a seguito di mancata presentazione a visita (ritenuta ingiustificata da . Ed, CP_1 infatti, l'accertamento richiesto con il ricorso al vaglio – con il quale la parte ha espressamente domandato la condanna dell' ad erogare in suo favore i ratei dell'indennità di Controparte_2 frequenza dal febbraio 2023 – presuppone e necessita, pur sempre, dell'accertamento giudiziale in ordine alla sussistenza del requisito sanitario dal febbraio 2023 fino al compimento della maggior età (risultando infondata la domanda per il periodo successivo in ragione della peculiarità della prestazione, prevista soltanto per i minori).
È appena il caso di precisare che non può ritenersi, come vorrebbe sostenere parte ricorrente, che tale accertamento possa essere omesso alla luce della circostanza che il suddetto requisito è stato riconosciuto sussistente, da ultimo, a seguito della visita di revisione avvenuta nel
2020, risultando evidente la necessità di verificarne la permanenza nel periodo in relazione al quale la domanda è svolta (dal febbraio 2023 in poi).
4. Ciò posto, in ordine alla natura e alla forma del provvedimento di improcedibilità, la dichiarata finalità deflattiva della legge che ha introdotto l'art. 445-bis c.p.c. rende incompatibile questo nuovo meccanismo processuale con la coesistenza di un “regime parallelo” di tutela delle medesime situazioni giuridiche, rendendo necessario definire il giudizio ordinario con sentenza di improcedibilità.
Né la sopravvivenza di un giudizio ordinario si giustificherebbe con l'esigenza di impedire il verificarsi delle decadenze di legge: la previsione del termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di ATP o di completamento dello stesso, che il giudice deve assegnare alle parti contestualmente alla dichiarazione di improcedibilità, invero, ha proprio la finalità di
3 di 4 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
conservare, al giudizio erroneamente proposto e pertanto dichiarato improcedibile, la sua idoneità ad impedire il verificarsi delle decadenze di legge.
Nel caso di specie, dunque, non essendovi prova che la parte ricorrente abbia proposto istanza per l'accertamento tecnico preventivo, deve essere, in conclusione, dichiarata l'improcedibilità del presente ricorso, con assegnazione del termine di 15 giorni per la presentazione di detta istanza.
5. Sussistono gravi motivi, ravvisabili nel carattere pregiudiziale e nella novità e delle questioni trattate, per la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
PQM
Dichiara l'improcedibilità del ricorso e assegna a parte ricorrente termine di 15 giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico preventivo obbligatorio.
Spese compensate.
Civitavecchia, 24/11/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Irene Abrusci
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TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del Giudice Dott.ssa Irene Abrusci ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 444 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2024 e vertente
TRA
domiciliato elettivamente in Roma, Lungotevere dei Mellini n.44 , nello Parte_1 studio dell'Avv. ARCANGELI JACOPO e dell'Avv. ARCANGELI LORENZA che lo rappresentano e difendono in virtù di procura alle liti
RICORRENTE
E elettivamente domiciliato in Roma, presso la sede in viale Regina Margherita 206, CP_1 CP_1 rappresentato e difeso dal funzionario Donatella
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 28.02.2024 premesso che con Parte_1 verbale emesso a seguito di accertamento medico legale del 27.2.2007 e poi con verbali di CP_ revisione rispettivamente del 31.5.2012, e del 9.11.2015, nonchè del 7.9.2020 lo ha riconosciuto invalido con diritto all'indennità di frequenza, esponeva che a seguito della sua assenza alla visita di revisione fissata per il 28.02.2023, veniva disposta la sospensione della prestazione in godimento. Ritenendo illegittimo tale provvedimento, alla luce della giustificatezza dell'assenza alla visita, il ricorrente chiedeva al Tribunale di condannare al pagamento, in CP_1 suo favore, dei ratei maturati e maturandi a titolo di indennità di frequenza ex art 1, L.189/90 a TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
fare data dal 28.2.23 (data della visita medico legale di revisione , oltre interessi e CP_1 rivalutazione legale dalle singole scadenze fino al soddisfo;
con vittoria di spese.
L' si costituiva in giudizio rilevando, nella memoria, di aver sospeso la prestazione in CP_1 quanto l'assenza a visita del ricorrente non è stata considerata idoneamente giustificata;
nelle note di trattazione scritta, poi, l' evidenziava che la prestazione era stata eliminata. CP_1
All'udienza del 13.10.2025 il Giudice invitava le parti a discutere sulla questione della improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. (concedendo termine per note) e, all'udienza odierna, la causa veniva decisa come da dispositivo.
2. Il ricorso è improcedibile.
L'art. 445 bis c.p.c., applicabile a decorrere dal 01/01/12, stabilisce, ai primi due commi, quanto segue: “Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale del circondario in cui risiede
l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696-bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195. 2.
L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso”. I commi 6 e 7 del medesimo articolo dispongono: “
6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando,
a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile”.
Il legislatore ha delineato un meccanismo giudiziale per l'accertamento dei diritti connessi alla condizione di invalido civile che, ove l'esito del procedimento amministrativo sia stato sfavorevole all'istante per mancato riconoscimento del presupposto sanitario, prevede
2 di 4 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
necessariamente l'espletamento di una prima fase di accertamento della mera condizione sanitaria mediante accertamento tecnico preventivo.
A decorrere dal 2012, pertanto, la parte, se intende proporre un giudizio in materia d'invalidità civile, può darvi corso solo dopo aver ottenuto un preventivo accertamento giudiziale delle condizioni sanitarie mediante il compiuto esperimento dell'accertamento tecnico preventivo e non può, quindi, proporre direttamente un giudizio ordinario, giudizio che, ove proposto, deve essere definito con una declaratoria d'improcedibilità.
3. Né pare che possa derogarsi a tale principio nel caso di specie alla luce della circostanza che l'erogazione della prestazione in precedenza goduta dal ricorrente (indennità di frequenza) sia stata sospesa a seguito di mancata presentazione a visita (ritenuta ingiustificata da . Ed, CP_1 infatti, l'accertamento richiesto con il ricorso al vaglio – con il quale la parte ha espressamente domandato la condanna dell' ad erogare in suo favore i ratei dell'indennità di Controparte_2 frequenza dal febbraio 2023 – presuppone e necessita, pur sempre, dell'accertamento giudiziale in ordine alla sussistenza del requisito sanitario dal febbraio 2023 fino al compimento della maggior età (risultando infondata la domanda per il periodo successivo in ragione della peculiarità della prestazione, prevista soltanto per i minori).
È appena il caso di precisare che non può ritenersi, come vorrebbe sostenere parte ricorrente, che tale accertamento possa essere omesso alla luce della circostanza che il suddetto requisito è stato riconosciuto sussistente, da ultimo, a seguito della visita di revisione avvenuta nel
2020, risultando evidente la necessità di verificarne la permanenza nel periodo in relazione al quale la domanda è svolta (dal febbraio 2023 in poi).
4. Ciò posto, in ordine alla natura e alla forma del provvedimento di improcedibilità, la dichiarata finalità deflattiva della legge che ha introdotto l'art. 445-bis c.p.c. rende incompatibile questo nuovo meccanismo processuale con la coesistenza di un “regime parallelo” di tutela delle medesime situazioni giuridiche, rendendo necessario definire il giudizio ordinario con sentenza di improcedibilità.
Né la sopravvivenza di un giudizio ordinario si giustificherebbe con l'esigenza di impedire il verificarsi delle decadenze di legge: la previsione del termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di ATP o di completamento dello stesso, che il giudice deve assegnare alle parti contestualmente alla dichiarazione di improcedibilità, invero, ha proprio la finalità di
3 di 4 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
conservare, al giudizio erroneamente proposto e pertanto dichiarato improcedibile, la sua idoneità ad impedire il verificarsi delle decadenze di legge.
Nel caso di specie, dunque, non essendovi prova che la parte ricorrente abbia proposto istanza per l'accertamento tecnico preventivo, deve essere, in conclusione, dichiarata l'improcedibilità del presente ricorso, con assegnazione del termine di 15 giorni per la presentazione di detta istanza.
5. Sussistono gravi motivi, ravvisabili nel carattere pregiudiziale e nella novità e delle questioni trattate, per la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
PQM
Dichiara l'improcedibilità del ricorso e assegna a parte ricorrente termine di 15 giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico preventivo obbligatorio.
Spese compensate.
Civitavecchia, 24/11/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Irene Abrusci
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