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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 26/11/2025, n. 257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 257 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 647/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVERETO
CONTENZIOSO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Monica Izzo ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 647/2024 promossa da:
(C.F. ) (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
C.F. ) C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
(C.F. tutti con il patrocinio dell'avv. Rosa Parte_4 P.IVA_1
CHIERICATI del Foro di Mantova elettivamente domiciliati presso l'indirizzo pec del procuratore
Email_1
ATTORI OPPONENTI contro
(C.F. ) con il Controparte_1 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. Guido BONOMO e dell'avv. Paolo VISONA' elettivamente domiciliata in Rovereto, Corso Rosmini 80 presso l'Avv. paolo VISONA'
CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO: CONTRATTI BANCARI
pagina 1 di 13 CONCLUSIONI
Conclusioni per gli attori opponenti:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Rovereto, ogni diversa e contraria istanza, deduzione ed eccezione disattese, previe le declaratorie del caso e di legge,
PRELIMINARMENTE:
- rigettare eventuale avversaria istanza di concessione della provvisoria esecuzione, anche parziale, del decreto opposto per inesistenza dei requisiti di legge alla sua emanazione e per i motivi dedotti;
NEL MERITO:
- revocare, dichiarare nullo e di nessun giuridico effetto il decreto ingiuntivo opposto, perché infondato e non comprovato per tutti i motivi dedotti e come meglio:
- Accertare il saldo finale del conto corrente n. 502/0002316/63 acceso da
[...] presso alla data di chiusura avvenuta il Controparte_2 Controparte_3
07.03.2024, con effetti per i fideiussori-opponenti, dopo averlo depurato da tutti gli addebiti nulli per interessi anatocistici, usurari, come evincibili dagli estratti conto prodotti, per i motivi tutti di cui in narrativa, nel contempo
Accertando e dichiarando:
- La nullità della clausola anatocistica del contratto di apertura di credito e del contratto di conto anticipi di corrispondenza 77011/68, l'usurarietà del tasso debitore pattuito nel contratto 77011/68 e, per l'effetto, - depurare il conto 23613/63 da:
1- effetto anatocistico degli interessi generati dall'utilizzo del contratto di apertura di credito reso operativo sullo stesso;
2- gli interessi usurari liquidati sul conto 77011/68, addebitati sul conto 2316/63; 2 a) (in via subordinata) l'effetto anatocistico degli interessi generati dal conto 77011/68 e addebitati sul conto 2316/63;
- nel contratto di mutuo chirografario dd. 19.11.2020: - nullità della clausola di determinazione degli interessi per capitalizzazione composta non dichiarata in contratto;
e, per l'effetto: ricalcolare il debito residuo del finanziamento secondo legge;
- nullità parziale delle garanzie fideiussorie attivate per l'intero residuo, nonostante la garanzia di MCC;
- determinare l'entità effettiva del vincolo fideiussorio per e Pt_3 Parte_2
In ogni caso: revocare il decreto ingiuntivo nei confronti di Parte_1
pagina 2 di 13 SULLE SPESE:
- dire tenuta e condannare la convenuta al pagamento delle spese del presente CP_1 giudizio, da distrarsi a favore del difensore che si dichiara antistatario.
IN VIA ISTRUTTORIA, ammettersi CTU contabile.
Conclusioni per la convenuta:
Voglia l'Ecc.mo Tribunale:
- in via principale, respingere integralmente l'opposizione e quindi tutte le domande proposte, dando atto e dichiarando che, in seguito al pagamento di Euro 145.405,61 da Cont parte di MCC, il credito di è oggi pari ad Euro 26.775,50 oltre interessi dell'8,856% dal 17.10.2024 al saldo – per il mutuo chirografario – e ad ulteriori Euro 89.643,14 oltre interessi dell'11,65%, dal 24.01.2024 al saldo – per lo scoperto di c/c - e che il decreto, conseguentemente, ha efficacia esecutiva limitatamente agli importi ora indicati e complessivamente per la somma di Euro 116.418,64 oltre interessi, come sopra specificato;
- in subordine, condannare , e Parte_1 Parte_3 Parte_2
in solido tra loro, al pagamento, a favore della Parte_4
, della somma di Euro 26.775,50 oltre interessi dell'8,856% dal Controparte_1
17.10.2024 al saldo – per il mutuo chirografario – e ad ulteriori Euro 89.643,14 oltre interessi dell'11,65%, dal 24.01.2024 al saldo – per lo scoperto di c/c e così complessivamente al pagamento di Euro 116.418,64 oltre interessi come sopra specificato, ovvero al pagamento di quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
- in via istruttoria, voglia il Giudice respingere la domanda di CTU contabile, data l'infondatezza delle contestazioni formulate sulle quantificazioni dei crediti di Cont
di cui agli estratti conto prodotti;
- con il favore delle spese di giustizia.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione di data 17.09.2024, Parte_1 Parte_2
, e opponevano il decreto
[...] Parte_3 Parte_4 ingiuntivo n. 143/2024 di data 05.7.2024 con cui il Tribunale di Rovereto aveva ingiunto loro di pagare la somma di € 251.249,38 oltre interessi a favore di Controparte_3
(d'ora innanzi ), in ragione dell'esposizione debitoria di
[...] Controparte_1 relativamente al contratto di conto corrente di Controparte_2
pagina 3 di 13 corrispondenza di data 30.11.2012 n. 2316/63 e al contratto di finanziamento con fondo di garanzia di data 19.11.2020 accesi presso la medesima CP_1
Precisavano gli attori che il contratto di conto corrente per corrispondenza era assistito da un contratto di apertura di credito di € 20.000 stipulato in pari data, da un contratto di corrispondenza anticipo effetti n. 77011/68, con contestuale contratto di portafoglio per conto effetti sbf per € 100.000,00 e dal già citato contratto di finanziamento per originari € Con 200.000,00; a garanzia dell'esposizione debitoria di e Parte_2 Parte_3
avevano rilasciato fideiussione omnibus sino a concorrenza di € 125.000,00; a
[...] fronte di un aumento temporaneo del fido di € 20.000,00, nell'anno 2014 i fideiussori avevano accresciuto l'importo garantito e i cui soci illimitatamente Parte_4 responsabili erano i fratelli e , in data 02.4.2014, aveva Parte_1 Pt_2 Pt_3 rilasciato ulteriore fideiussione omnibus fino a concorrenza di € 150.000,00.
Secondo la tesi attorea la fideiussione rilasciata da aveva sostituito quelle Parte_4 rilasciate nel 2012 mentre, in data 03.4.2014, e , Parte_2 Parte_3 avevano rilasciato nuova fideiussione omnibus fino a concorrenza di € 150.000,00.
Tanto premesso, la parte opponente eccepiva: relativamente al contratto di apertura di credito del 15.11.2012, la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi;
quanto al contratto di anticipo effetti conto corrente di corrispondenza n.
77011/68 l'usurarietà genetica del contratto e la nullità della clausola anatocistica;
quanto al contratto di finanziamento con fondo di garanzia, la capitalizzazione composta degli interessi applicata ma non dichiarata contraria agli art. 1283, 1284, comma 3, 1418 comma
2, 1346 c.c. e 117 comma 4 TUB (con richiesta di applicazione del tasso sostitutivo minimo
B.O.T. e, in subordine del tasso legale semplice ex art. 1284 comma e, c.c.)..
Con particolare riferimento alle fideiussioni deduceva la nullità dell'azionamento in relazione al contratto di finanziamento chirografario assistito da garanzia di MCC e contestava l'entità delle fideiussioni stesse in considerazione della natura novativa delle garanzie da ultimo prestate;
eccepiva inoltre l'inammissibilità dell'azione nei confronti di per mancata preventiva escussione della società di cui era socio Parte_1 illimitatamente responsabile.
si costituiva in giudizio contestando in fatto ed in diritto quanto dedotto Controparte_1 dalla controparte. Con Anzitutto, ribadiva l'esposizione debitoria di al momento della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale: quanto al conto corrente di corrispondenza di data 30.11.2012 pagina 4 di 13 n. 2316/63, € 89.643,14 (da considerarsi unitamente al conto c.d. “tecnico” n. 77011 di appoggio dei contratti di portafoglio commerciali istituiti per operazioni di sconto delle ricevute bancarie); quanto al contratto di finanziamento con fondo di garanzia di data
19.11.2020 € 161.606,24, come documentato dalle certificazioni ex art 50 TUB.
Rispetto al primo contratto si richiamava alle fideiussioni prestate dai garanti e alla comunicazione di data 12.02.2024 inviata dalla e regolarmente ricevuta da ognuno, CP_1 di recesso da tutti i rapporti in essere con invito al pagamento dell'importo capitale allora dovuto per lo scoperto in conto corrente pari ad € 79.992,78 oltre interessi pari a complessivi € 89.643,14; rispetto al contratto di finanziamento con fondo di garanzia MCC, si richiamava alla dichiarazione di pari data con cui la aveva comunicato il recesso e CP_1 intimato il pagamento di € 162.249,03 successivamente ridotti a € 161.606,24 per accredito di interessi passivi.
Contestando l'effetto novativo delle successive fideiussioni, deduceva che Parte_2
e erano obbligati per l'intero credito oltre interessi mentre
[...] Parte_3
e rispondevano fino a concorrenza di € 150.000,00 oltre Parte_1 Parte_4 interessi.
Rappresentava, peraltro, che in data 16.10.2024 a seguito Controparte_5 dell'escussione della garanzia, aveva provveduto al pagamento della somma di €
145.405,61, con la conseguenza che il credito derivante dal contratto di finanziamento (€
161.606,24) era diminuito ad € 26.775,50; formulava pertanto rinuncia al credito di €
145.405,61.
Nel merito prendeva, posizione in ordine alle doglianze della controparte.
Quanto al conto corrente ordinario n. 2316/63, ha osservato che gli opponenti contestano la capitalizzazione degli interessi rispetto al contratto di apertura di credito per elasticità di cassa di € 20.000,00 ma, poiché il contratto era a valere sul conto corrente, la regolamentazione degli interessi rispondeva al principio di reciprocità.
ha contestato la presunta usurarietà del tasso di interesse rispetto al conto Controparte_1 anticipi n. 77011/68 evidenziando che il tasso del 13% era previsto solo in caso di sconfinamento e mai era stato applicato;
ha escluso che il T.E.G. nella fase genetica del rapporto e nel corso di tutta la sua durata, avesse mai superato il tasso soglia;
ha ribadito che nessun effetto anatocistico poteva generarsi sul conto citato, posto che gli interessi passivi venivano addebitati sul conto corrente.
pagina 5 di 13 Relativamente al contratto di finanziamento ha confutato le deduzioni in ordine all'assunta mancata indicazione nel contratto dell'applicazione del regime di capitalizzazione composta, tale da non consentire al contraente di valutare adeguatamente l'onerosità del finanziamento;
in particolare, ribadendo la legittimità del c.d. ammortamento alla francese, ha osservato che, in concreto, non sussiste alcuna forma di capitalizzazione degli interessi posto che gli stessi erano stati calcolati unicamente sulla quota di capitale mutuato via via decrescente e per il periodo corrispondente a ciascuna rata, senza mai sommarsi al capitale sul quale vengono calcolati gli interessi successivi;
evidenziava, infine, che il contratto e la successiva integrazione indicavano espressamente i tassi di interesse applicati e le altre condizioni economiche, con specificazione dei criteri di calcolo e allegazione del piano di ammortamento.
Alla prima udienza il giudice concedeva un differimento ai fini di una eventuale proposta conciliativa atteso che gli attori nell'atto di citazione, avevano dichiarato di essere “pronti a onorare quanto dovuto nei limiti del garantito”.
Alla successiva udienza, il giudice, preso atto che nessuna proposta era stata formulata, autorizzava la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo evidenziando che l'opposizione non era fondata su prova scritta rilevante né conteneva l'indicazione degli effetti economici delle dedotte nullità sul dovuto.
La causa risulta istruita attraverso le allegazioni delle parti e la documentazione versata in atti;
la richiesta di CTU tecnico-contabile veniva ritenuta inammissibile in quanto palesemente esplorativa, poiché, la parte opponente si era limitata ad argomentazioni generiche e di principio, senza neppure specificare se le clausole ritenute nulle abbiano avuto effettiva applicazione contabile e in che misura….neppure a fronte delle indicazioni e dei dati offerti dalla controparte hanno dedotto o argomentato con maggiore dettaglio né hanno fornito alcun elemento contabile a precisazione e sostegno delle proprie affermazioni (cfr. ord. di data 09.5.2025).
Tanto premesso è documentato: che, in data 30.11.2012, e Controparte_2
avevano stipulato il contratto di conto corrente di corrispondenza n. Controparte_1
2316/63 unitamente al contratto di apertura d credito in conto corrente per elasticità di cassa
- in atti sono depositati i contratti e gli estratti conto dall'inizio del rapporto fino al
07.3.2024 (cfr. docc. 1, 2 e 3 A e B); che le parti sempre in data 30.11.2012, avevano sottoscritto il contratto di conto corrente anticipo effetti n. 77011 utilizzato quale conto tecnico di appoggio dei contratti per operazioni di sconto delle RIBA che, nel momento in pagina 6 di 13 cui venivano presentate, comportavano un corrispondete accredito nel conto corrente ordinario e un addebito sul conto 77011 mentre, al momento del pagamento, portavano all'estinzione della posta debitoria presente in detto ultimo conto e l'addebito degli interessi di anticipo sul conto ordinario (cfr. docc. 4,5,e 6) - anche gli estratti conto relativi a detto Con contratto sono depositati in atti (cfr. doc. 7); che il 19.11.2020 Controparte_2
e avevano stipulato un contratto di mutuo chirografario per un Controparte_1 finanziamento di € 200.000,00, erogato sul conto corrente n. 2316/63 il giorno successivo, da rimborsare con 72 rate mensili posticipate scadenti il primo giorno di ciascun mese a partire dal 01.01.2021, di importo pari a quello indicato nel piano di ammortamento allegato, con quota di interessi variabile in base alla quotazione Euribor al penultimo giorno lavorativo del mese antecedente a quello di decorrenza di ogni rata, maggiorato di 3 punti
(cfr. doc. 8); che detto mutuo era garantito dal Fondo di garanzia gestito dal MCC - in atti è depositato il conteggio della “sofferenza con decadenza” (cfr, doc. 9).
Compiutamente documentate sono anche le fideiussioni: in data 30.11.2012 Parte_2
Con
si costituiva fideiussore di fino a concorrenza di € 125.000 (cfr. doc. 12); in
[...] data 03.12.2012 prestava analoga fideiussione (cfr. doc. 13); con distinte Parte_3 dichiarazioni di data 02.4.2014 in persona dei legali Controparte_6 rappresentanti , e (cfr. visura CCIAA Parte_2 Parte_3 Parte_1
Con doc. 17) si costituivano fideiussori di fino a concorrenza di € 150.000,00 (cfr. docc. 14 Con e 15); in data 03.4.2014 si costituiva anch'egli fideiussore di fino a Parte_3 concorrenza dell'importo di € 150.000 (cfr. dc. 16).
Tutte le fideiussioni presentano le caratteristiche tipiche delle fideiussioni omnibus.
Oltre alla copia dei contratti e agli estratti conto sopra citati sono depositate le certificazioni ex rt. 50 TUB (cfr. docc. 10 e 11).
Ciò posto, va anzitutto premesso che, attesa la rinuncia al credito pari ad € 145.405,61 da parte di successivamente all'escussione della garanzia prestata da MCC, Controparte_1 il credito residuo azionato è pari a € 116.418,64 oltre interessi.
Ciò posto, quanto alla sussistenza del credito, come è noto, l'emissione del decreto ingiuntivo a norma degli artt. 633 e 634 c.p.c., presuppone l'esistenza di qualsiasi documento proveniente dal debitore o da un terzo che abbia intrinseca legalità; la prova scritta può essere costituita da un documento privo di efficacia probatoria assoluta, quale ad esempio l'atto unilaterale del creditore (si pensi proprio all'estratto conto ex art. 50 TUB), da cui risulti il diritto fatto valere a fondamento della richiesta di ingiunzione, mentre la pagina 7 di 13 completezza o meno della documentazione esibita dal richiedente va accertata nel giudizio di opposizione nel quale costui, per la pienezza dell'indagine che caratterizza detto giudizio di merito, ha il potere di fornire nuove prove che integrino con efficacia retroattiva quelle prodotte nella fase monitoria.
E, infatti, in sede di opposizione, il creditore può provare il suo credito indipendentemente dalla legittimità, validità ed efficacia del decreto ingiuntivo, mentre il debitore può finalmente dimostrare l'insussistenza del preteso diritto.
Nel caso di specie, la ha depositato i contratti, gli estratti conto e le Controparte_1 certificazione del saldo-conto ai sensi dell'art. 50 del D. L.vo 385/93.
Non vi sono peraltro contestazioni quanto alla sorte capitale;
sotto detto profilo, il credito risulta correttamente quantificato e pienamente provato.
Le doglianze degli opponenti attengono in primo luogo alla nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi relativamente al contratto di apertura di credito di € 20.000,00 del 15.11.2012 per elasticità di cassa.
Come è noto, l'art. 120, comma 2, del TUB, tanto nella versione degli anni 2000 – 2013, quanto nella versione 2013, prevedeva la regola della pari periodicità della capitalizzazione, consentendo alle parti di stabilire il termine del conteggio degli interessi debitori e creditori;
con la novella del 2013 (applicabile fino alle modifiche apportate dall'art. 17 bis del d.l. 14 febbraio 2016, n. 18, convertito con modifiche dalla legge 8 aprile 2016, n. 49) è stato introdotto il divieto di anatocismo nel senso che gli interessi capitalizzati non possono, a loro volta, produrre nuovi interessi;
sicché, nelle operazioni successive alla capitalizzazione, essi devono essere calcolati solo sulla sorte capitale;
tuttavia, nelle more della delibera che il C.I.C.R. avrebbe dovuto adottare, ha continuato ad avere efficacia la nota delibera del 9.2.2000 in applicazione dell'art. 161, comma quinto, T.U.B. – Pt_5 secondo cui le disposizioni emanate dalle autorità creditizie, ai sensi di norme abrogate o sostituite, continuano ad essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati sulla base delle nuove disposizioni;
il C.I.C.R., con Delibera dd.
03.08.2016, nr. 343, in attuazione dell'intervenuta modifica dell'art. 120, 2° co. del D.L.vo
385/93 ulteriormente modificato dall'art. 17 bis del D.L. 14.02.2016 nr. 18, convertito nella
Legge 08.04.2016, nr. 49, ha finalmente stabilito le nuove modalità ed i criteri per la produzione degli interessi.
Tanto premesso, gli opponenti paiono non tenere nella dovuta considerazione che il contratto di apertura di credito del 15.11.2012 era a valere sul conto corrente ordinario n. pagina 8 di 13 2316/63, con la conseguenza che la disciplina negoziale, e quindi anche la regolamentazione degli interessi, è determinata dall'applicazione organica delle pattuizioni di entrambi i contratti.
Da un lato l'apertura di credito, per sua natura, non può generare interessi creditori e, dall'altro, gli interessi passivi venivano addebitati sul conto corrente ordinario n. 2316/63; ma in quel conto era prevista la clausola di capitalizzazione - conforme agli artt. 1852 e
1853 cod. civ, 120 TUB e 1 delibera CICR del 09.02.2000 - nonché la misura del tasso di interesse.
E le parti hanno sottoscritto e approvato quelle clausole nonché la previsione che l'affidamento di € 20.000,00 fosse a valere sul conto corrente ordinario.
In considerazione di tali circostanze, il correntista poteva disporre delle somme risultanti a proprio credito e eventuali saldi attivi e passivi si sarebbero compensati reciprocamente, era assicurata la stessa periodicità degli interessi debitori e creditori ed era possibile alle condizioni indicate la produzione di interessi sugli interessi.
Dunque nessuna illecita capitalizzazione si è verificata;
d'altro canto nemmeno gli opponenti hanno saputo fornire specifiche indicazioni in proposito omettendo qualunque calcolo, riferimento temporale e specificazione di cifre.
In secondo luogo gli opponenti eccepiscono l'usurarietà genetica del contratto e la nullità della clausola anatocistica relativamente al contratto di anticipo effetti conto corrente di corrispondenza n. 77011/68.
Soto detto profilo, va anzitutto osservato che l'interesse debitore del 13% era contrattualmente previsto esclusivamente in ipotesi di utilizzi oltre i limiti dell'affidamento e mai è stato applicato non essendosi verificata la condizione.
Quanto all'ordinaria applicazione degli interessi, la parte opposta ha prodotto le tavole esplicative dei conteggi operati evidenziando che mai è risultato il superamento del tasso soglia.
A tale proposito, ancora una volta, la parte opponente non ha fornito alcuna indicazione specifica in ordine all'applicazione degli assunti interessi usurarie né ha fatto riferimento al periodo o alle rate in cui uno sconfinamento vi sarebbe stato e alle conseguenze economiche.
Secondo la tesi della , che si ritiene di condividere e che non è stata Controparte_1 contestata specificamente dagli opponenti, il concetto economico finanziario da utilizzare pagina 9 di 13 per la determinazione del tasso di interesse effettivo del contratto di cui si tratta è il T.E.G. che poi deve essere raffrontato con il tasso soglia rilevato ai sensi della L. 108/96.
Esaminando la tabella con i relativi trimestri dagli anni dal 2013 al 2023 mai si rileva un superamento del limite legale.
Per quanto concerne la doglianza relativa ad un'asserita illecita capitalizzazione degli interessi valgono, in parte le considerazioni espresse in riferimento all'apertura di credito di
€ 20.000,00 del novembre 2012.
Infatti, il conto 77011/68, come si è visto, era un conto tecnico di appoggio che serviva come anticipazione effetti.
Dall'analisi degli estratti conto bancari emerge che ogni operazione di presentazione/estinzione di effetti registrata sul predetto conto ed il regolamento delle competenze, trovavano piena corrispondenza nel conto corrente ordinario n. 2316/63.
Posto che l'anticipazione bancaria determina nella sostanza l'erogazione di un credito, per sua natura non genera interessi creditori mentre ogni addebito di competenze è automaticamente neutralizzato dalla registrazione dell'accredito di pari importo.
In sostanza, il saldo del conto anticipi, su cui vengono progressivamente calcolati gli interessi passivi per l'utilizzo delle somme anticipate non è mai maggiorato dagli interessi precedentemente liquidati, in quanto continuamente azzerato.
L'effetto anatocistico si presenta soltanto nel conto corrente ordinario di riferimento, ovvero il n. 2316/63 dove le competenze venivano pagate mediante giroconto di somme contestualmente al loro addebito.
In terzo luogo, gli opponenti lamentano la capitalizzazione composta degli interessi applicata ma non dichiarata, in asserito contrasto con gli artt. 1283, 1284, comma 3, 1418 comma 2, 1346 c.c. e 117 comma 4 TUB rispetto al contratto di finanziamento con fondo di garanzia.
A tale proposito, è appena il caso di evidenziare che la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con sentenza n. 15130/24 ha espressamente escluso l'invalidità o illegittimità del c.d.
“ammortamento alla francese” sia sotto il profilo della capitalizzazione degli interessi che sotto il profilo degli effetti sulla determinazione del tasso degli interessi corrispettivi.
Va infatti ricordato che nei contratti di mutuo quali quelli di cui si discute gli interessi vengono calcolati sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a ciascuna rata senza sommarsi al capitale sul quale vengono calcolati gli interessi successivi;
in tale modo, è esclusa ogni forma di capitalizzazione degli interessi. pagina 10 di 13 Sotto diverso profilo, la previsione di un piano rateale mediante un ammortamento ad un tasso prestabilito ed invariato è coerente con la funzione remunerativa degli interessi dovuti sul capitale ottenuto in prestito per il tempo in cui vi è stato il godimento.
E anche in ipotesi di tasso variabile gli interessi vengono di volta in volta calcolati solo sul capitale residuo diminuito dopo il versamento delle rate precedenti, ovvero solo sulla quota di capitale ancora nella disponibilità del mutuatario.
Sotto il profilo citato, si è espressa la giurisprudenza di legittimità che, con recente pronuncia conforme a quanto già affermato dalle Sezioni Unite, ha specificato che in tema di mutuo bancario con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile, non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel mutuo a tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto
l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti, né vi è alcuna violazione degli obblighi di trasparenza contrattuale, laddove il piano di ammortamento riporti la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, dovendo pertanto escludersi la nullità del contratto per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto, potendo il contraente rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dei parametri noti al momento della pattuizione, dovendo considerarsi che il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile, per sua natura, non può che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire. (cfr. Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 7382 del 19/03/2025).
Dunque, nel caso di specie, non ricorrono elementi per ritenere che il contratto di finanziamento presentasse profili di nullità.
Infine, con particolare riferimento alle fideiussioni, gli opponenti deducono la nullità dell'azione in relazione al contratto di finanziamento contestando l'entità delle fideiussioni, in considerazione della natura novativa delle garanzie da ultimo prestate, nonchè eccependo l'impossibilità di costituire fideiussioni in presenza di un credito già assistito da garanzia di
MCC; inoltre, quale socio illimitatamente responsabile della soc. , Parte_1 Pt_4 deduce che la Banca non avrebbe potuto ottenere il decreto ingiuntivo senza prima dimostrare di aver inutilmente escusso il credito da parte della società garante.
pagina 11 di 13 Preliminarmente, si osserva che, come specificato dalla , il credito residuo Controparte_1 per cui agisce ammonta ora ad € 116.418,64, oltre interessi, dunque l'importo è inferiore alle fideiussioni originarie per € 125.000,00 e alle successive per € 150.000,00, che la parte opponente sostiene essere sostitutive delle precedenti.
Dunque, ogni questione relativa alla natura delle fideiussioni più recenti, ovvero se cumulative o novative rispetto alla originarie, può ritenersi superata per carenza di interesse.
Quanto all'assunta impossibilità che il credito sia garantito mediante fideiussioni in aggiunta alla garanzia prestata da MCC, nessuna norma di legge vieta tale condotta, fermo restando, ovviamente, che la somma richiesta ai garanti dovrà essere diminuita dell'importo versato da , come avvenuto nel caso di cui si discute. CP_5
Con riferimento, infine, al diritto del creditore di ottenere un titolo nei confronti del socio illimitatamente responsabile di , ovvero come è noto, la Parte_4 Parte_1 giurisprudenza di legittimità assolutamente consolidata ha affermato che il beneficio
d'escussione previsto dall'art. 2304 c.c. ha efficacia limitatamente alla fase esecutiva, nel senso che il creditore sociale non può procedere coattivamente a carico del socio se non dopo avere agito infruttuosamente sui beni della società, ma non impedisce allo stesso creditore d'agire in sede di cognizione per munirsi di uno specifico titolo esecutivo nei confronti del socio, sia per poter iscrivere ipoteca giudiziale sugli immobili di quest'ultimo, sia per poter agire in via esecutiva contro il medesimo, senza ulteriori indugi, una volta che il patrimonio sociale risulti incapiente o insufficiente al soddisfacimento del suo credito (cfr. Cass. Sez. 3, Ord, n. 22629 del 2020).
Sicchè legittimamente la ha chiesto l'emissione del decreto ingiuntivo, e chiede oggi CP_1 la conferma della pronuncia nel merito, anche nei confronti di al fine di Parte_1 munirsi di un titolo esecutivo da utilizzare tempestivamente, se necessario.
Tanto premesso, deve concludersi che il credito azionato dalla è provato, Controparte_1 con l'unica precisazione derivante dal ridimensionamento del debito degli opponenti conseguente all'escussione delle garanzia prestata da MCC;
per contro, sono rimaste del tutto indimostrate le presunte violazioni di norme di legge da parte dell'Istituto di Credito.
Il decreto ingiuntivo va dunque revocato al solo fine della rideterminazione del dovuto atteso che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha ad oggetto l'intera situazione giuridica controversa, sicché è al momento della decisione che occorre avere riguardo per la verifica della sussistenza delle condizioni dell'azione e dei presupposti di fatto e di pagina 12 di 13 diritto per l'accoglimento della domanda di condanna del debitore. Pertanto la riscontrata insussistenza, anche parziale, dei suddetti presupposti, pur non escludendo il debito dell'originario ingiunto, comporta l'impossibilità di confermarne la condanna nell'importo indicato nel decreto ingiuntivo, che dunque va sempre integralmente revocato (cfr. Cass.
Sent. n. 21840 del 2013).
Pertanto, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, Parte_1 Parte_2
, e devono essere
[...] Parte_3 Parte_4 condannati, in solido tra loro, a versare a favore della la Controparte_3 minore somma di € 116.418,64, oltre interessi, come richiesto dalla stessa convenuta opposta.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, previa conferma della liquidazione già operata in fase monitoria (essendo la revoca del decreto ingiuntivo conseguente esclusivamente alla sopravvenuta escussione della garanzia prestata da MCC), la condanna alla rifusione delle ulteriori spese relative alla presente fase di merito segue anch'essa la soccombenza, considerato che i motivi di opposizione sono risultati del tutto infondati.
L'importo liquidato tiene conto del valore, della media complessità della controversia e del mancato svolgimento di udienze per l'espletamento di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto, in persona del giudice unico dott.ssa Monica Izzo, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
REVOCA il decreto ingiuntivo n. 143/2024 di data 05.7.2024 del Tribunale di Rovereto.
CO , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
in solido tra loro, a pagare a favore della Parte_4 Controparte_3 la somma di 116.418,64, oltre interessi.
[...]
ND , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
a rifondere alla convenuta opposta, in solido tra loro, le spese di lite, Parte_4 incluse le spese relative alla fase monitoria, che si liquidano complessivamente in Euro
11.648,50 di cui € 406,50 per anticipazioni oltre 15% rimborso spese generali, iva e cnpa come per legge.
Rovereto, 26 novembre 2025
Il Giudice
dott. ssa Monica Izzo
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVERETO
CONTENZIOSO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Monica Izzo ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 647/2024 promossa da:
(C.F. ) (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
C.F. ) C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
(C.F. tutti con il patrocinio dell'avv. Rosa Parte_4 P.IVA_1
CHIERICATI del Foro di Mantova elettivamente domiciliati presso l'indirizzo pec del procuratore
Email_1
ATTORI OPPONENTI contro
(C.F. ) con il Controparte_1 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. Guido BONOMO e dell'avv. Paolo VISONA' elettivamente domiciliata in Rovereto, Corso Rosmini 80 presso l'Avv. paolo VISONA'
CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO: CONTRATTI BANCARI
pagina 1 di 13 CONCLUSIONI
Conclusioni per gli attori opponenti:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Rovereto, ogni diversa e contraria istanza, deduzione ed eccezione disattese, previe le declaratorie del caso e di legge,
PRELIMINARMENTE:
- rigettare eventuale avversaria istanza di concessione della provvisoria esecuzione, anche parziale, del decreto opposto per inesistenza dei requisiti di legge alla sua emanazione e per i motivi dedotti;
NEL MERITO:
- revocare, dichiarare nullo e di nessun giuridico effetto il decreto ingiuntivo opposto, perché infondato e non comprovato per tutti i motivi dedotti e come meglio:
- Accertare il saldo finale del conto corrente n. 502/0002316/63 acceso da
[...] presso alla data di chiusura avvenuta il Controparte_2 Controparte_3
07.03.2024, con effetti per i fideiussori-opponenti, dopo averlo depurato da tutti gli addebiti nulli per interessi anatocistici, usurari, come evincibili dagli estratti conto prodotti, per i motivi tutti di cui in narrativa, nel contempo
Accertando e dichiarando:
- La nullità della clausola anatocistica del contratto di apertura di credito e del contratto di conto anticipi di corrispondenza 77011/68, l'usurarietà del tasso debitore pattuito nel contratto 77011/68 e, per l'effetto, - depurare il conto 23613/63 da:
1- effetto anatocistico degli interessi generati dall'utilizzo del contratto di apertura di credito reso operativo sullo stesso;
2- gli interessi usurari liquidati sul conto 77011/68, addebitati sul conto 2316/63; 2 a) (in via subordinata) l'effetto anatocistico degli interessi generati dal conto 77011/68 e addebitati sul conto 2316/63;
- nel contratto di mutuo chirografario dd. 19.11.2020: - nullità della clausola di determinazione degli interessi per capitalizzazione composta non dichiarata in contratto;
e, per l'effetto: ricalcolare il debito residuo del finanziamento secondo legge;
- nullità parziale delle garanzie fideiussorie attivate per l'intero residuo, nonostante la garanzia di MCC;
- determinare l'entità effettiva del vincolo fideiussorio per e Pt_3 Parte_2
In ogni caso: revocare il decreto ingiuntivo nei confronti di Parte_1
pagina 2 di 13 SULLE SPESE:
- dire tenuta e condannare la convenuta al pagamento delle spese del presente CP_1 giudizio, da distrarsi a favore del difensore che si dichiara antistatario.
IN VIA ISTRUTTORIA, ammettersi CTU contabile.
Conclusioni per la convenuta:
Voglia l'Ecc.mo Tribunale:
- in via principale, respingere integralmente l'opposizione e quindi tutte le domande proposte, dando atto e dichiarando che, in seguito al pagamento di Euro 145.405,61 da Cont parte di MCC, il credito di è oggi pari ad Euro 26.775,50 oltre interessi dell'8,856% dal 17.10.2024 al saldo – per il mutuo chirografario – e ad ulteriori Euro 89.643,14 oltre interessi dell'11,65%, dal 24.01.2024 al saldo – per lo scoperto di c/c - e che il decreto, conseguentemente, ha efficacia esecutiva limitatamente agli importi ora indicati e complessivamente per la somma di Euro 116.418,64 oltre interessi, come sopra specificato;
- in subordine, condannare , e Parte_1 Parte_3 Parte_2
in solido tra loro, al pagamento, a favore della Parte_4
, della somma di Euro 26.775,50 oltre interessi dell'8,856% dal Controparte_1
17.10.2024 al saldo – per il mutuo chirografario – e ad ulteriori Euro 89.643,14 oltre interessi dell'11,65%, dal 24.01.2024 al saldo – per lo scoperto di c/c e così complessivamente al pagamento di Euro 116.418,64 oltre interessi come sopra specificato, ovvero al pagamento di quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
- in via istruttoria, voglia il Giudice respingere la domanda di CTU contabile, data l'infondatezza delle contestazioni formulate sulle quantificazioni dei crediti di Cont
di cui agli estratti conto prodotti;
- con il favore delle spese di giustizia.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione di data 17.09.2024, Parte_1 Parte_2
, e opponevano il decreto
[...] Parte_3 Parte_4 ingiuntivo n. 143/2024 di data 05.7.2024 con cui il Tribunale di Rovereto aveva ingiunto loro di pagare la somma di € 251.249,38 oltre interessi a favore di Controparte_3
(d'ora innanzi ), in ragione dell'esposizione debitoria di
[...] Controparte_1 relativamente al contratto di conto corrente di Controparte_2
pagina 3 di 13 corrispondenza di data 30.11.2012 n. 2316/63 e al contratto di finanziamento con fondo di garanzia di data 19.11.2020 accesi presso la medesima CP_1
Precisavano gli attori che il contratto di conto corrente per corrispondenza era assistito da un contratto di apertura di credito di € 20.000 stipulato in pari data, da un contratto di corrispondenza anticipo effetti n. 77011/68, con contestuale contratto di portafoglio per conto effetti sbf per € 100.000,00 e dal già citato contratto di finanziamento per originari € Con 200.000,00; a garanzia dell'esposizione debitoria di e Parte_2 Parte_3
avevano rilasciato fideiussione omnibus sino a concorrenza di € 125.000,00; a
[...] fronte di un aumento temporaneo del fido di € 20.000,00, nell'anno 2014 i fideiussori avevano accresciuto l'importo garantito e i cui soci illimitatamente Parte_4 responsabili erano i fratelli e , in data 02.4.2014, aveva Parte_1 Pt_2 Pt_3 rilasciato ulteriore fideiussione omnibus fino a concorrenza di € 150.000,00.
Secondo la tesi attorea la fideiussione rilasciata da aveva sostituito quelle Parte_4 rilasciate nel 2012 mentre, in data 03.4.2014, e , Parte_2 Parte_3 avevano rilasciato nuova fideiussione omnibus fino a concorrenza di € 150.000,00.
Tanto premesso, la parte opponente eccepiva: relativamente al contratto di apertura di credito del 15.11.2012, la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi;
quanto al contratto di anticipo effetti conto corrente di corrispondenza n.
77011/68 l'usurarietà genetica del contratto e la nullità della clausola anatocistica;
quanto al contratto di finanziamento con fondo di garanzia, la capitalizzazione composta degli interessi applicata ma non dichiarata contraria agli art. 1283, 1284, comma 3, 1418 comma
2, 1346 c.c. e 117 comma 4 TUB (con richiesta di applicazione del tasso sostitutivo minimo
B.O.T. e, in subordine del tasso legale semplice ex art. 1284 comma e, c.c.)..
Con particolare riferimento alle fideiussioni deduceva la nullità dell'azionamento in relazione al contratto di finanziamento chirografario assistito da garanzia di MCC e contestava l'entità delle fideiussioni stesse in considerazione della natura novativa delle garanzie da ultimo prestate;
eccepiva inoltre l'inammissibilità dell'azione nei confronti di per mancata preventiva escussione della società di cui era socio Parte_1 illimitatamente responsabile.
si costituiva in giudizio contestando in fatto ed in diritto quanto dedotto Controparte_1 dalla controparte. Con Anzitutto, ribadiva l'esposizione debitoria di al momento della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale: quanto al conto corrente di corrispondenza di data 30.11.2012 pagina 4 di 13 n. 2316/63, € 89.643,14 (da considerarsi unitamente al conto c.d. “tecnico” n. 77011 di appoggio dei contratti di portafoglio commerciali istituiti per operazioni di sconto delle ricevute bancarie); quanto al contratto di finanziamento con fondo di garanzia di data
19.11.2020 € 161.606,24, come documentato dalle certificazioni ex art 50 TUB.
Rispetto al primo contratto si richiamava alle fideiussioni prestate dai garanti e alla comunicazione di data 12.02.2024 inviata dalla e regolarmente ricevuta da ognuno, CP_1 di recesso da tutti i rapporti in essere con invito al pagamento dell'importo capitale allora dovuto per lo scoperto in conto corrente pari ad € 79.992,78 oltre interessi pari a complessivi € 89.643,14; rispetto al contratto di finanziamento con fondo di garanzia MCC, si richiamava alla dichiarazione di pari data con cui la aveva comunicato il recesso e CP_1 intimato il pagamento di € 162.249,03 successivamente ridotti a € 161.606,24 per accredito di interessi passivi.
Contestando l'effetto novativo delle successive fideiussioni, deduceva che Parte_2
e erano obbligati per l'intero credito oltre interessi mentre
[...] Parte_3
e rispondevano fino a concorrenza di € 150.000,00 oltre Parte_1 Parte_4 interessi.
Rappresentava, peraltro, che in data 16.10.2024 a seguito Controparte_5 dell'escussione della garanzia, aveva provveduto al pagamento della somma di €
145.405,61, con la conseguenza che il credito derivante dal contratto di finanziamento (€
161.606,24) era diminuito ad € 26.775,50; formulava pertanto rinuncia al credito di €
145.405,61.
Nel merito prendeva, posizione in ordine alle doglianze della controparte.
Quanto al conto corrente ordinario n. 2316/63, ha osservato che gli opponenti contestano la capitalizzazione degli interessi rispetto al contratto di apertura di credito per elasticità di cassa di € 20.000,00 ma, poiché il contratto era a valere sul conto corrente, la regolamentazione degli interessi rispondeva al principio di reciprocità.
ha contestato la presunta usurarietà del tasso di interesse rispetto al conto Controparte_1 anticipi n. 77011/68 evidenziando che il tasso del 13% era previsto solo in caso di sconfinamento e mai era stato applicato;
ha escluso che il T.E.G. nella fase genetica del rapporto e nel corso di tutta la sua durata, avesse mai superato il tasso soglia;
ha ribadito che nessun effetto anatocistico poteva generarsi sul conto citato, posto che gli interessi passivi venivano addebitati sul conto corrente.
pagina 5 di 13 Relativamente al contratto di finanziamento ha confutato le deduzioni in ordine all'assunta mancata indicazione nel contratto dell'applicazione del regime di capitalizzazione composta, tale da non consentire al contraente di valutare adeguatamente l'onerosità del finanziamento;
in particolare, ribadendo la legittimità del c.d. ammortamento alla francese, ha osservato che, in concreto, non sussiste alcuna forma di capitalizzazione degli interessi posto che gli stessi erano stati calcolati unicamente sulla quota di capitale mutuato via via decrescente e per il periodo corrispondente a ciascuna rata, senza mai sommarsi al capitale sul quale vengono calcolati gli interessi successivi;
evidenziava, infine, che il contratto e la successiva integrazione indicavano espressamente i tassi di interesse applicati e le altre condizioni economiche, con specificazione dei criteri di calcolo e allegazione del piano di ammortamento.
Alla prima udienza il giudice concedeva un differimento ai fini di una eventuale proposta conciliativa atteso che gli attori nell'atto di citazione, avevano dichiarato di essere “pronti a onorare quanto dovuto nei limiti del garantito”.
Alla successiva udienza, il giudice, preso atto che nessuna proposta era stata formulata, autorizzava la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo evidenziando che l'opposizione non era fondata su prova scritta rilevante né conteneva l'indicazione degli effetti economici delle dedotte nullità sul dovuto.
La causa risulta istruita attraverso le allegazioni delle parti e la documentazione versata in atti;
la richiesta di CTU tecnico-contabile veniva ritenuta inammissibile in quanto palesemente esplorativa, poiché, la parte opponente si era limitata ad argomentazioni generiche e di principio, senza neppure specificare se le clausole ritenute nulle abbiano avuto effettiva applicazione contabile e in che misura….neppure a fronte delle indicazioni e dei dati offerti dalla controparte hanno dedotto o argomentato con maggiore dettaglio né hanno fornito alcun elemento contabile a precisazione e sostegno delle proprie affermazioni (cfr. ord. di data 09.5.2025).
Tanto premesso è documentato: che, in data 30.11.2012, e Controparte_2
avevano stipulato il contratto di conto corrente di corrispondenza n. Controparte_1
2316/63 unitamente al contratto di apertura d credito in conto corrente per elasticità di cassa
- in atti sono depositati i contratti e gli estratti conto dall'inizio del rapporto fino al
07.3.2024 (cfr. docc. 1, 2 e 3 A e B); che le parti sempre in data 30.11.2012, avevano sottoscritto il contratto di conto corrente anticipo effetti n. 77011 utilizzato quale conto tecnico di appoggio dei contratti per operazioni di sconto delle RIBA che, nel momento in pagina 6 di 13 cui venivano presentate, comportavano un corrispondete accredito nel conto corrente ordinario e un addebito sul conto 77011 mentre, al momento del pagamento, portavano all'estinzione della posta debitoria presente in detto ultimo conto e l'addebito degli interessi di anticipo sul conto ordinario (cfr. docc. 4,5,e 6) - anche gli estratti conto relativi a detto Con contratto sono depositati in atti (cfr. doc. 7); che il 19.11.2020 Controparte_2
e avevano stipulato un contratto di mutuo chirografario per un Controparte_1 finanziamento di € 200.000,00, erogato sul conto corrente n. 2316/63 il giorno successivo, da rimborsare con 72 rate mensili posticipate scadenti il primo giorno di ciascun mese a partire dal 01.01.2021, di importo pari a quello indicato nel piano di ammortamento allegato, con quota di interessi variabile in base alla quotazione Euribor al penultimo giorno lavorativo del mese antecedente a quello di decorrenza di ogni rata, maggiorato di 3 punti
(cfr. doc. 8); che detto mutuo era garantito dal Fondo di garanzia gestito dal MCC - in atti è depositato il conteggio della “sofferenza con decadenza” (cfr, doc. 9).
Compiutamente documentate sono anche le fideiussioni: in data 30.11.2012 Parte_2
Con
si costituiva fideiussore di fino a concorrenza di € 125.000 (cfr. doc. 12); in
[...] data 03.12.2012 prestava analoga fideiussione (cfr. doc. 13); con distinte Parte_3 dichiarazioni di data 02.4.2014 in persona dei legali Controparte_6 rappresentanti , e (cfr. visura CCIAA Parte_2 Parte_3 Parte_1
Con doc. 17) si costituivano fideiussori di fino a concorrenza di € 150.000,00 (cfr. docc. 14 Con e 15); in data 03.4.2014 si costituiva anch'egli fideiussore di fino a Parte_3 concorrenza dell'importo di € 150.000 (cfr. dc. 16).
Tutte le fideiussioni presentano le caratteristiche tipiche delle fideiussioni omnibus.
Oltre alla copia dei contratti e agli estratti conto sopra citati sono depositate le certificazioni ex rt. 50 TUB (cfr. docc. 10 e 11).
Ciò posto, va anzitutto premesso che, attesa la rinuncia al credito pari ad € 145.405,61 da parte di successivamente all'escussione della garanzia prestata da MCC, Controparte_1 il credito residuo azionato è pari a € 116.418,64 oltre interessi.
Ciò posto, quanto alla sussistenza del credito, come è noto, l'emissione del decreto ingiuntivo a norma degli artt. 633 e 634 c.p.c., presuppone l'esistenza di qualsiasi documento proveniente dal debitore o da un terzo che abbia intrinseca legalità; la prova scritta può essere costituita da un documento privo di efficacia probatoria assoluta, quale ad esempio l'atto unilaterale del creditore (si pensi proprio all'estratto conto ex art. 50 TUB), da cui risulti il diritto fatto valere a fondamento della richiesta di ingiunzione, mentre la pagina 7 di 13 completezza o meno della documentazione esibita dal richiedente va accertata nel giudizio di opposizione nel quale costui, per la pienezza dell'indagine che caratterizza detto giudizio di merito, ha il potere di fornire nuove prove che integrino con efficacia retroattiva quelle prodotte nella fase monitoria.
E, infatti, in sede di opposizione, il creditore può provare il suo credito indipendentemente dalla legittimità, validità ed efficacia del decreto ingiuntivo, mentre il debitore può finalmente dimostrare l'insussistenza del preteso diritto.
Nel caso di specie, la ha depositato i contratti, gli estratti conto e le Controparte_1 certificazione del saldo-conto ai sensi dell'art. 50 del D. L.vo 385/93.
Non vi sono peraltro contestazioni quanto alla sorte capitale;
sotto detto profilo, il credito risulta correttamente quantificato e pienamente provato.
Le doglianze degli opponenti attengono in primo luogo alla nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi relativamente al contratto di apertura di credito di € 20.000,00 del 15.11.2012 per elasticità di cassa.
Come è noto, l'art. 120, comma 2, del TUB, tanto nella versione degli anni 2000 – 2013, quanto nella versione 2013, prevedeva la regola della pari periodicità della capitalizzazione, consentendo alle parti di stabilire il termine del conteggio degli interessi debitori e creditori;
con la novella del 2013 (applicabile fino alle modifiche apportate dall'art. 17 bis del d.l. 14 febbraio 2016, n. 18, convertito con modifiche dalla legge 8 aprile 2016, n. 49) è stato introdotto il divieto di anatocismo nel senso che gli interessi capitalizzati non possono, a loro volta, produrre nuovi interessi;
sicché, nelle operazioni successive alla capitalizzazione, essi devono essere calcolati solo sulla sorte capitale;
tuttavia, nelle more della delibera che il C.I.C.R. avrebbe dovuto adottare, ha continuato ad avere efficacia la nota delibera del 9.2.2000 in applicazione dell'art. 161, comma quinto, T.U.B. – Pt_5 secondo cui le disposizioni emanate dalle autorità creditizie, ai sensi di norme abrogate o sostituite, continuano ad essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati sulla base delle nuove disposizioni;
il C.I.C.R., con Delibera dd.
03.08.2016, nr. 343, in attuazione dell'intervenuta modifica dell'art. 120, 2° co. del D.L.vo
385/93 ulteriormente modificato dall'art. 17 bis del D.L. 14.02.2016 nr. 18, convertito nella
Legge 08.04.2016, nr. 49, ha finalmente stabilito le nuove modalità ed i criteri per la produzione degli interessi.
Tanto premesso, gli opponenti paiono non tenere nella dovuta considerazione che il contratto di apertura di credito del 15.11.2012 era a valere sul conto corrente ordinario n. pagina 8 di 13 2316/63, con la conseguenza che la disciplina negoziale, e quindi anche la regolamentazione degli interessi, è determinata dall'applicazione organica delle pattuizioni di entrambi i contratti.
Da un lato l'apertura di credito, per sua natura, non può generare interessi creditori e, dall'altro, gli interessi passivi venivano addebitati sul conto corrente ordinario n. 2316/63; ma in quel conto era prevista la clausola di capitalizzazione - conforme agli artt. 1852 e
1853 cod. civ, 120 TUB e 1 delibera CICR del 09.02.2000 - nonché la misura del tasso di interesse.
E le parti hanno sottoscritto e approvato quelle clausole nonché la previsione che l'affidamento di € 20.000,00 fosse a valere sul conto corrente ordinario.
In considerazione di tali circostanze, il correntista poteva disporre delle somme risultanti a proprio credito e eventuali saldi attivi e passivi si sarebbero compensati reciprocamente, era assicurata la stessa periodicità degli interessi debitori e creditori ed era possibile alle condizioni indicate la produzione di interessi sugli interessi.
Dunque nessuna illecita capitalizzazione si è verificata;
d'altro canto nemmeno gli opponenti hanno saputo fornire specifiche indicazioni in proposito omettendo qualunque calcolo, riferimento temporale e specificazione di cifre.
In secondo luogo gli opponenti eccepiscono l'usurarietà genetica del contratto e la nullità della clausola anatocistica relativamente al contratto di anticipo effetti conto corrente di corrispondenza n. 77011/68.
Soto detto profilo, va anzitutto osservato che l'interesse debitore del 13% era contrattualmente previsto esclusivamente in ipotesi di utilizzi oltre i limiti dell'affidamento e mai è stato applicato non essendosi verificata la condizione.
Quanto all'ordinaria applicazione degli interessi, la parte opposta ha prodotto le tavole esplicative dei conteggi operati evidenziando che mai è risultato il superamento del tasso soglia.
A tale proposito, ancora una volta, la parte opponente non ha fornito alcuna indicazione specifica in ordine all'applicazione degli assunti interessi usurarie né ha fatto riferimento al periodo o alle rate in cui uno sconfinamento vi sarebbe stato e alle conseguenze economiche.
Secondo la tesi della , che si ritiene di condividere e che non è stata Controparte_1 contestata specificamente dagli opponenti, il concetto economico finanziario da utilizzare pagina 9 di 13 per la determinazione del tasso di interesse effettivo del contratto di cui si tratta è il T.E.G. che poi deve essere raffrontato con il tasso soglia rilevato ai sensi della L. 108/96.
Esaminando la tabella con i relativi trimestri dagli anni dal 2013 al 2023 mai si rileva un superamento del limite legale.
Per quanto concerne la doglianza relativa ad un'asserita illecita capitalizzazione degli interessi valgono, in parte le considerazioni espresse in riferimento all'apertura di credito di
€ 20.000,00 del novembre 2012.
Infatti, il conto 77011/68, come si è visto, era un conto tecnico di appoggio che serviva come anticipazione effetti.
Dall'analisi degli estratti conto bancari emerge che ogni operazione di presentazione/estinzione di effetti registrata sul predetto conto ed il regolamento delle competenze, trovavano piena corrispondenza nel conto corrente ordinario n. 2316/63.
Posto che l'anticipazione bancaria determina nella sostanza l'erogazione di un credito, per sua natura non genera interessi creditori mentre ogni addebito di competenze è automaticamente neutralizzato dalla registrazione dell'accredito di pari importo.
In sostanza, il saldo del conto anticipi, su cui vengono progressivamente calcolati gli interessi passivi per l'utilizzo delle somme anticipate non è mai maggiorato dagli interessi precedentemente liquidati, in quanto continuamente azzerato.
L'effetto anatocistico si presenta soltanto nel conto corrente ordinario di riferimento, ovvero il n. 2316/63 dove le competenze venivano pagate mediante giroconto di somme contestualmente al loro addebito.
In terzo luogo, gli opponenti lamentano la capitalizzazione composta degli interessi applicata ma non dichiarata, in asserito contrasto con gli artt. 1283, 1284, comma 3, 1418 comma 2, 1346 c.c. e 117 comma 4 TUB rispetto al contratto di finanziamento con fondo di garanzia.
A tale proposito, è appena il caso di evidenziare che la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con sentenza n. 15130/24 ha espressamente escluso l'invalidità o illegittimità del c.d.
“ammortamento alla francese” sia sotto il profilo della capitalizzazione degli interessi che sotto il profilo degli effetti sulla determinazione del tasso degli interessi corrispettivi.
Va infatti ricordato che nei contratti di mutuo quali quelli di cui si discute gli interessi vengono calcolati sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a ciascuna rata senza sommarsi al capitale sul quale vengono calcolati gli interessi successivi;
in tale modo, è esclusa ogni forma di capitalizzazione degli interessi. pagina 10 di 13 Sotto diverso profilo, la previsione di un piano rateale mediante un ammortamento ad un tasso prestabilito ed invariato è coerente con la funzione remunerativa degli interessi dovuti sul capitale ottenuto in prestito per il tempo in cui vi è stato il godimento.
E anche in ipotesi di tasso variabile gli interessi vengono di volta in volta calcolati solo sul capitale residuo diminuito dopo il versamento delle rate precedenti, ovvero solo sulla quota di capitale ancora nella disponibilità del mutuatario.
Sotto il profilo citato, si è espressa la giurisprudenza di legittimità che, con recente pronuncia conforme a quanto già affermato dalle Sezioni Unite, ha specificato che in tema di mutuo bancario con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile, non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel mutuo a tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto
l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti, né vi è alcuna violazione degli obblighi di trasparenza contrattuale, laddove il piano di ammortamento riporti la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, dovendo pertanto escludersi la nullità del contratto per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto, potendo il contraente rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dei parametri noti al momento della pattuizione, dovendo considerarsi che il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile, per sua natura, non può che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire. (cfr. Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 7382 del 19/03/2025).
Dunque, nel caso di specie, non ricorrono elementi per ritenere che il contratto di finanziamento presentasse profili di nullità.
Infine, con particolare riferimento alle fideiussioni, gli opponenti deducono la nullità dell'azione in relazione al contratto di finanziamento contestando l'entità delle fideiussioni, in considerazione della natura novativa delle garanzie da ultimo prestate, nonchè eccependo l'impossibilità di costituire fideiussioni in presenza di un credito già assistito da garanzia di
MCC; inoltre, quale socio illimitatamente responsabile della soc. , Parte_1 Pt_4 deduce che la Banca non avrebbe potuto ottenere il decreto ingiuntivo senza prima dimostrare di aver inutilmente escusso il credito da parte della società garante.
pagina 11 di 13 Preliminarmente, si osserva che, come specificato dalla , il credito residuo Controparte_1 per cui agisce ammonta ora ad € 116.418,64, oltre interessi, dunque l'importo è inferiore alle fideiussioni originarie per € 125.000,00 e alle successive per € 150.000,00, che la parte opponente sostiene essere sostitutive delle precedenti.
Dunque, ogni questione relativa alla natura delle fideiussioni più recenti, ovvero se cumulative o novative rispetto alla originarie, può ritenersi superata per carenza di interesse.
Quanto all'assunta impossibilità che il credito sia garantito mediante fideiussioni in aggiunta alla garanzia prestata da MCC, nessuna norma di legge vieta tale condotta, fermo restando, ovviamente, che la somma richiesta ai garanti dovrà essere diminuita dell'importo versato da , come avvenuto nel caso di cui si discute. CP_5
Con riferimento, infine, al diritto del creditore di ottenere un titolo nei confronti del socio illimitatamente responsabile di , ovvero come è noto, la Parte_4 Parte_1 giurisprudenza di legittimità assolutamente consolidata ha affermato che il beneficio
d'escussione previsto dall'art. 2304 c.c. ha efficacia limitatamente alla fase esecutiva, nel senso che il creditore sociale non può procedere coattivamente a carico del socio se non dopo avere agito infruttuosamente sui beni della società, ma non impedisce allo stesso creditore d'agire in sede di cognizione per munirsi di uno specifico titolo esecutivo nei confronti del socio, sia per poter iscrivere ipoteca giudiziale sugli immobili di quest'ultimo, sia per poter agire in via esecutiva contro il medesimo, senza ulteriori indugi, una volta che il patrimonio sociale risulti incapiente o insufficiente al soddisfacimento del suo credito (cfr. Cass. Sez. 3, Ord, n. 22629 del 2020).
Sicchè legittimamente la ha chiesto l'emissione del decreto ingiuntivo, e chiede oggi CP_1 la conferma della pronuncia nel merito, anche nei confronti di al fine di Parte_1 munirsi di un titolo esecutivo da utilizzare tempestivamente, se necessario.
Tanto premesso, deve concludersi che il credito azionato dalla è provato, Controparte_1 con l'unica precisazione derivante dal ridimensionamento del debito degli opponenti conseguente all'escussione delle garanzia prestata da MCC;
per contro, sono rimaste del tutto indimostrate le presunte violazioni di norme di legge da parte dell'Istituto di Credito.
Il decreto ingiuntivo va dunque revocato al solo fine della rideterminazione del dovuto atteso che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha ad oggetto l'intera situazione giuridica controversa, sicché è al momento della decisione che occorre avere riguardo per la verifica della sussistenza delle condizioni dell'azione e dei presupposti di fatto e di pagina 12 di 13 diritto per l'accoglimento della domanda di condanna del debitore. Pertanto la riscontrata insussistenza, anche parziale, dei suddetti presupposti, pur non escludendo il debito dell'originario ingiunto, comporta l'impossibilità di confermarne la condanna nell'importo indicato nel decreto ingiuntivo, che dunque va sempre integralmente revocato (cfr. Cass.
Sent. n. 21840 del 2013).
Pertanto, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, Parte_1 Parte_2
, e devono essere
[...] Parte_3 Parte_4 condannati, in solido tra loro, a versare a favore della la Controparte_3 minore somma di € 116.418,64, oltre interessi, come richiesto dalla stessa convenuta opposta.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, previa conferma della liquidazione già operata in fase monitoria (essendo la revoca del decreto ingiuntivo conseguente esclusivamente alla sopravvenuta escussione della garanzia prestata da MCC), la condanna alla rifusione delle ulteriori spese relative alla presente fase di merito segue anch'essa la soccombenza, considerato che i motivi di opposizione sono risultati del tutto infondati.
L'importo liquidato tiene conto del valore, della media complessità della controversia e del mancato svolgimento di udienze per l'espletamento di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto, in persona del giudice unico dott.ssa Monica Izzo, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
REVOCA il decreto ingiuntivo n. 143/2024 di data 05.7.2024 del Tribunale di Rovereto.
CO , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
in solido tra loro, a pagare a favore della Parte_4 Controparte_3 la somma di 116.418,64, oltre interessi.
[...]
ND , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
a rifondere alla convenuta opposta, in solido tra loro, le spese di lite, Parte_4 incluse le spese relative alla fase monitoria, che si liquidano complessivamente in Euro
11.648,50 di cui € 406,50 per anticipazioni oltre 15% rimborso spese generali, iva e cnpa come per legge.
Rovereto, 26 novembre 2025
Il Giudice
dott. ssa Monica Izzo
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