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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 20/05/2025, n. 1073 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1073 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice designato del Tribunale di Nola, in persona della Dott.ssa Fabrizia Di Palma, in funzione di giudice del lavoro, all' odierna udienza, ha pronunciato, a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile recante R.G. n. 3893/2023 Sezione Lavoro, avente ad oggetto l' invalidità civile
TRA
, nata a [...] il [...], rapp.ta e difesa, come in atti, dagli Parte_1
Avv.ti Granato Antonio e Granato Tommaso presso cui elettivamente domicilia
(RICORRENTE)
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, come in CP_1
atti, dagli Avv.ti Elisa Nannucci ed Oliva Anna, elettivamente domiciliato presso la
Direzione Provinciale di Nola CP_1
(RESISTENTE)
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10.07.2023, parte istante ha introdotto giudizio di merito avente ad oggetto la formulazione di contestazioni rispetto alle conclusioni cui era pervenuto il c.t.u. nominato nel giudizio recante R.G. n. 5232/2020 ed avente ad oggetto istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere (assegno di invalidità).
Si è costituito l' contestando le conclusioni di parte avversa, con riferimento al CP_1
merito della pretesa (chiedendo confermarsi le conclusioni del c.t.u. della fase di a.t.p.).
Preliminarmente, va rilevato che sono stati rispettati i termini concessi dalla legge per contestare gli esiti dell' a.t.p. e proporre il giudizio de quo. L' art. 445 bis c.p.c., al comma 6, prevede: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell' ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Occorre, pertanto, esaminare se le deduzioni formulate dalla parte ricorrente rivestano il carattere della specificità richiesta dalla norma per superare la sanzione di inammissibilità.
A parere di chi scrive, si ha specificità delle contestazioni, ogni qualvolta la parte contesti le conclusioni del c.t.u. adducendone l' erroneità sotto un profilo scientifico, o perché non rispondenti alla condizione patologica della parte, che, di contro, verte in diverse condizioni,
o perché di per sé incongruenti, ma sempre argomentandone con chiarezza le ragioni concrete.
Inoltre, la specificità dei motivi di contestazione alla C.T.U. deve essere intesa come una esplicitazione delle ragioni della contestazione (esplicitazione dell' errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e, conseguentemente, il riconoscimento di quanto richiesto.
Ne deriva che la parte ricorrente, in sede di opposizione ad a.t.p., non può limitarsi a far valere genericamente lacune di accertamento o errori di valutazione commessi dal consulente, ma è tenuta, in ossequio al principio di specificità, ad indicare specificamente le circostanze e gli elementi rispetto ai quali invoca il controllo, facendo riferimento, nel ricorso, ai passaggi salienti e non condivisi della relazione peritale e riportando il contenuto specifico delle critiche mosse agli stessi, in modo tale da consentire l' apprezzamento dell' incidenza causale dell' errore in cui sarebbe incorso il consulente tecnico d' ufficio.
Nel caso de quo, il detto requisito è soddisfatto.
Quanto al merito della domanda, va rilevato quanto segue.
Sulla scorta delle contestazioni svolte in ricorso avverso l' elaborato peritale redatto in sede di a.t.p. e di quelle svolte nelle “Note critiche all' elaborato peritale” (cfr. “Note critiche all' elaborato peritale” allegate al ricorso di opposizione e depositate il 10.07.23) - per lo più incentrate sulla sottostima di alcune patologie (quali il diabete e l' obesità) - e, soprattutto, alla luce di nuova documentazione medica (cfr. certif. med. del 16.02.23, del 7.03.23 allegati al ricorso di opposizione e depositati in data 10.07.23), è stato disposto il rinnovo delle operazioni peritali.
Ebbene, da una attenta lettura dell' elaborato peritale redatto in sede di opposizione - corretto dal punto di vista logico e tecnico, pertanto, pienamente condiviso da questo
Giudicante - emerge, in tutta evidenza, che il consulente ha, approfonditamente, valutato il complesso morboso da cui la ricorrente è affetta, ha motivato, ampiamente, sulle generali condizioni della perizianda ed ha dato atto delle patologie concretamente riscontrate, addivenendo alla conclusione che il quadro patologico della stessa non integri i requisiti medico-legali per accedere alla prestazione invocata.
Segnatamente, il c.t.u. ha, correttamente, evidenziato, alla luce degli esiti dell' esame clinico e di ulteriore documentazione sanitaria prodotta da parte ricorrente (cfr. certif. med. del
3.11.23, del 29.12.23, del 15.4.24, del 4.06.24, dell' 11.06.24, del 28.06.24, del 1.07.24, del
6.09.24), quanto segue:
“ESAME OBIETTIVO
Stato generale
Soggetto di sesso femminile 66enne in apparenti buone condizioni di salute. Sistema linfoghiandolare clinicamente indenne. Muscolatura e tono muscolare adeguati all'età e al sesso. Cute e mucose visibili di colorito normale. Obesità II grado (BMI = 35,5; altezza:
150 cm;
peso 80 Kg).
Apparato cardiovascolare
Assenza di bozze precordiali. Attività cardiaca ritmica, a frequenza normale (68 b/min).
Toni cardiaci puri sui focolai di ascoltazione. P.A. 130/80 mmHg. Arterie superficiali normopulsanti nei punti anatomici di repere. Assenza di edemi e varici manifeste agli arti inferiori.
Apparato respiratorio
Emitoraci normoespansibili. FVT normotrasmesso. Alla percusione suono chiaro polmonare. All'ascoltazione MV fisiologico. Non tosse, né dispnea a riposo.
Apparato digerente
Assenza di lesioni mucose del cavo orale. Addome globoso per adipe, trattabile ed indolente alla palpazione superficiale e profonda. Alvo riferito regolare.
Apparato urinario
Nulla di clinicamente apprezzabile alla normale esplorazione semiologia. Manovra di negativa bilateralmente. Punti ureterali superiori e medi indolenti. Per_1
Diuresi riferita regolare.
Organi di senso
Ode la voce parlata alla normale distanza di conversazione. Utile la vista.
Sistema nervoso e psichico
ROT normoelicitabili e simmetrici. Integra la sensibilità. Prova di Romberg negativa per oscillazioni laterali. Soggetto vigile, orientato nel tempo e nello spazio. Ideazione, logica, critica nella norma. Tono dell'umore tendente al versante depressivo con riferiti non meglio precisati disturbi d'ansia.
Apparato osteo-articolare
Riferito dolore alla digitopressione sulle apofisi spinose delle vertebre.
Articolarità del rachide cervicale nella norma, quella lombare limitata ai gradi estremi.
Manovra di Lasegue negativa bilateralmente. Arti superiori: assenza di apprezzabili asimmetrie dei cingoli scapolari. Escursioni articolari delle spalle nella norma. Tono e trofismo muscolare nella norma.
Arti inferiori: riferita dolente, ma non limitata la flesso-estensione delle ginocchia, assenza di scroscii articolari. Cambi posturali regolari. Stazione eretta ben mantenuta.
Deambulazione nella norma (cfr. “Esame obiettivo”, pagg. 3 – 4 della relazione peritale).
CONSIDERAZIONI MEDICO-LEGALI E RISPOSTA AI QUESITI
I presenti accertamenti medico-legali, in uno con l'esame della documentazione sanitaria in atti ci consentono di affermare che l'esaminanda signora è affetta dai Parte_1
seguenti, fondamentali processi morbosi:
Cardiopatia ischemica trattata con PTCA + stent.
Diabete mellito tipo 2 in trattamento con ipoglicemizzanti orali.
Obesità di II grado con complicanze artrosiche.
Ipotiroidismo acquisito in trattamento ormonale sostitutivo.
Sindrome depressiva endoreattiva lieve.
L' istante, in data 21.05.2019, presentava domanda alla sede territorialmente CP_1
competente allo scopo di ottenere il riconoscimento dell'assegno mensile di invalidità (art. 13 della legge 118/71, modificata dall'art. 9 d.lgs. 509/88).
A seguito della prescritta visita medica, l' notificava all'istante il relativo verbale, con CP_1
il quale la riconosceva invalida nella misura del 60%. Avverso tale provvedimento, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Granato, adiva le vie legali, proponendo ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c.
La storia clinica dell'esaminanda dedotta dal racconto anamnestico e dalla lettura della documentazione medica versata in atti, ci consente di affermare che le minorazioni riportate in diagnosi erano presenti fin dalla data di presentazione della domanda amministrativa di invalidità (21.05.2019), presentano i caratteri di permanenza, non hanno subito un'evoluzione in peius, non sono subentrate altre infermità di interesse medico-legale.
Tenuto conto che tale domanda alla competente Commissione Sanitaria per gli Invalidi
Civili è stata presentata in epoca successiva all'entrata in vigore della Tabella indicativa delle percentuali d'invalidità allegata al D.M. Sanità 5 febbraio 1992, per la valutazione delle predette infermità faremo riferimento alla Tabella medesima.
Tanto premesso, ai fini di un equo e corretto inquadramento medico-legale della fattispecie, si ritiene necessario ed indispensabile rappresentare quanto segue.
L'esaminando è affetto da cardiopatia ischemica trattata in data 30.04.2019 a PTCA + stent (Cfr. certificato medico specialista cardiologo ASL NA3 Sud dott.ssa
[...]
in data 16.02.2023). Persona_2
E' consueta prassi medico-legale valutare il soggetto cardiopatico considerando parametri soggettivi, e, soprattutto, parametri oggettivi risultanti da esami strumentali in grado di definire l'impegno funzionale.
Nel caso in discussione, è possibile dedurre dal suddetto certificato dati clinici e strumentali utili ai fini dell'attuale valutazione medico-legale: “…. Ecografia cardiaca: ventricolo sx di dimensioni e spessori normali. Contrattilità globale e segmentaria lieve deficit inferiore. Valvola mitrale normale, valvola aortica con lembi ispessiti non stenotica. Atrio dx cavità dx nella norma. No versamento pericardico ….. Esibisce test da sforzo datata 10.01.2020 negativo per segni e sintomi di sforzo coronarico …. ”.
Ricordiamo che la severità di una cardiopatia viene valutata in base al quadro anatomico, alla prognosi e ai risultati della terapia, facendo pertanto riferimento ai seguenti parametri: funzione di pompa, riserva coronarica, funzione valvolare, ritmo cardiaco.
Orbene, sulla base degli elementi clinici e funzionali dedotti dal racconto anamnestico e dall'attuale esame obiettivo, possiamo affermare che il caso in esame appartiene al gruppo di soggetti, nei quali la rivascolarizzazione miocardica è risultata efficace, avendo determinato una completa rivascolarizzazione del miocardio.
All'attuale esame obiettivo, sono risultati assenti segni e sintomi di scompenso cardiaco: affanno, facile stancabilità, astenia, cardiopalmo edemi declivi. L'ecografia cardiaca non ha evidenziato esiti ischemici anatomo/funzionali a carico del cuore.
In altri termini, la malattia non è causa di limitazioni dell'attività fisica;
l'attività fisica ordinaria non causa stanchezza eccessiva, palpitazioni, dispnea o angina.
In conclusione, per tutto quanto discusso, riteniamo che alla suddetta infermità si possa tranquillamente riconoscere un tasso di invalidità permanente pari al 40%, avuto riguardo a quanto previsto alla voce - codice 6445 e 6446 (coronaropatia lieve-moderata I
- II classe NYHA) della predetta Tabella indicativa delle percentuali d'invalidità allegata al D.M. Sanità 5 febbraio 1992.
Per quanto riguarda la malattia diabetica, per unanime dottrina medicolegale va ricordato che il paziente diabetico va valutato in riferimento a tre aspetti del quadro morboso: il tipo di diabete, la qualità del controllo metabolico, la presenza e la gravità delle eventuali complicanze.
E' inteso che il danno derivante dalle complicanze deve essere oggetto di separata valutazione e deve essere aggiuntivo rispetto a quello di base, con l'eccezione delle complicanze rilevabili solo strumentalmente, senza alterazioni clinicamente rilevabili, la cui valutazione si intende compresa nelle fasce valutative indicate per le varie classi funzionali.
Nel caso in esame, la cardiopatia ischemica, che può essere considerata una complicanza del diabete mellito, è stata valutata separatamente.
Fatte le suddette dovute premesse, l'attento studio della documentazione sanitaria versata in atti, ci consente di affermare che l'esaminanda sostanzialmente è affetta da diabete mellito tipo 2 in trattamento con ipoglicemizzanti orali (Metformina 500 mg. 1 cpr/die), in buon controllo metabolico (Cfr. certificato medico specialista diabetologo ASL Napoli 3
Sud dott. in data 11.06.2024: “diabete mellito già in terapia con Persona_3
metfonorm 500 mg. 1 cpr dopo pranzo. Fondo oculare nella norma. Apparente ottimo compenso …. ”).
La Tabella Ministeriale non contempla tale forma di diabete. Pertanto, facendo riferimento alla “Guida orientativa per la valutazione del danno biologico permanente” curata da vari autori coordinati da si ritiene equo riconoscere al Parte_2
diagnosticato diabete mellito tipo 2 in buon controllo metabolico un tasso di invalidità pari al 10%.
Altra infermità importante ai fini valutativi è l'obesità, complessa malattia dovuta a un intreccio di fattori genetici, ambientali e individuali, con conseguente alterazione del bilancio energetico ed accumulo di tessuto adiposo nell'organismo.
L' indice di massa corporea, ottenibile dal rapporto peso/altezza al quadrato – Kg/m al quadrato, consente di classificare vari gradi di obesità.
Nel caso in esame, il BMI calcolato è uguale a 35,5 (altezza 150 cm;
peso 80 Kg). Si tratta di una obesità di II grado.
Il processo artrosico interessa soprattutto la colonna vertebrale con protrusioni discali cervicali e lombari e le ginocchia (Cfr. rx rachide in toto e ginocchia casa di cura
[...]
in data 4.06.2024: scoliosi lombare dx-convessa. Controparte_2
Discopatie multiple cervicali distali e lombari in evidente spondilo artrosi generalizzata.
Asimmetria delle creste iliache ed i tetti aceta bolari di 7-8 mm con livellamento a dx.
Conservate le curve sagittali … Sublussazione mediale delle ginocchia con sclerosi dei piatti tibiali e riduzione in ampiezza delle rime articolari da gonartrosi bilaterale) con un impegno funzionale di media gravità.
Sul piano valutativo, la Tabella Ministeriale prevede un'unica voce relativa all'obesità, la
7105 (obesità con BMI tra 35 e 40 e complicanze artrosiche), con valutazione del 31 –
40%.
Tenuto conto dell'impegno funzionale artrosico e dell'indice di massa corporea (IMC = rapporto tra il peso e quadrato dell'altezza) che nella fattispecie è uguale a 35,5 e vista la previsione di cui al cod. 7105 della Tabella ministeriale, per essa è proporzionalmente riconoscibile una percentuale di invalidità pari al 35%.
L' ipotiroidismo acquisito è ben documentato (Cfr. certificato ambulatorio di
Endocrinologia ASL Napoli 3 Sud in data 3.11.2023 e 6.09.2024).
Nel caso in discussione, si tratta di valutare una forma di ipotiroidismo in buon compenso con terapia sostitutiva (levotiroxina), non complicato.
Valutazione medico-legale 10% (Tabella indicativa delle percentuali di invalidità per le menomazioni e malattie invalidanti aggiornata ai sensi della legge 3 agosto 2009, n. 102). Per quanto attiene alla malattia psichiatrica, l'attento studio della documentazione versata in atti, nonché l'esame clinico condotto nel corso degli attuali accertamenti peritali, ci consente di formulare la diagnosi di sindrome depressiva endoreattiva lieve, valutabile con una percentuale di invalidità permanente pari al 10%, avuto riguardo a quanto previsto dalla Tabella alla voce – codice 2204 (sindrome depressiva endoreattiva lieve).
CONCLUSIONI
Per tutto quanto sopra esposto e motivato, si può concludere affermando che l'esaminanda signora di anni 66, è affetta da: 1) Cardiopatia ischemica Parte_1
trattata con PTCA + stent;
2) Diabete mellito tipo 2 in trattamento con ipoglicemizzanti orali;
3) Obesità di II grado con complicanze artrosiche;
4) Ipotiroidismo acquisito in trattamento ormonale sostitutivo;
5) Sindrome depressiva endoreattiva lieve.
Tenuto conto del grado e della natura delle infermità accertate, della loro incidenza sulla capacità di lavoro e sulla scorta della Tabella indicativa delle percentuali di invalidità di cui al D.M. Sanità 5 febbraio 1992, proponiamo di riconoscere l'esaminanda invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 61% (sessantuno per cento), a far data dalla domanda amministrativa di invalidità (21.05.2019)” (cfr.
“Considerazioni medico-legali e risposta ai quesiti” e “Conclusioni”, pagg. da 7 a 11 della relazione peritale).
Da quanto esposto discende la non necessità di disporre una nuova CTU pure sollecitata dall'istante nelle note depositate per l'odierna udienza nelle quali si contesta la sottovalutazione della patologia cardiaca e diabetica.
Invero, la documentazione medica da ultimo depositata unitamente alle note di udienza
(v. ecocardiogramma) non pare testimoniare un significativo aggravamento delle condizioni generali di salute dell'istante, anzi appare sostanzialmente sovrapponibile a quella già esaurientemente esaminata dal ctu. Nella nuova certificazione si dà solo atto di una riferita dispnea da sforzo lieve, giammai documentata a mezzo di adeguato esame strumentale coevo.
Conseguentemente, avuto riguardo alla C.T.U. redatta in questa fase e, condivisibilmente con essa, l' opposizione va respinta. Parte opponente va tenuta indenne dal pagamento delle spese della procedura – sia per la fase di a.t.p. che per quella di opposizione – essendovi, in atti, valida dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. sottoscritta dalla stessa.
Le spese di C.T.U., liquidate come da separati decreti, vanno, invece, poste a carico dell'
CP_1
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
- rigetta l' opposizione;
- dichiara parte opponente non tenuta alla refusione delle spese di lite;
- le spese di C.T.U., liquidate come da separati decreti, sono poste a carico dell' CP_1
Si comunichi, a cura della cancelleria, alle parti costituite.
Nola, 20.05.2025
IL G.L.
Dott.ssa Fabrizia Di Palma