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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 11/12/2025, n. 1045 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 1045 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 3851/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BO
SECONDA SEZIONE CIVILE in persona del Giudice AN OL, pronuncia e pubblica, dandone lettura all'udienza di data 11/12/2025, ai sensi e per gli effetti degli artt. 447-bis e 429 comma 1 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 3851/2023 R.G. promossa da
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. dom. Andrea Lolli del Foro di Bologna, giusta procura in atti ricorrente opponente contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_2
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. dom. Igor Janes, giusta procura in atti convenuta opposta
In punto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1293/2023, emesso in data 20/10/2023 dal
Tribunale di Bolzano e notificato in data 23/10/2023, risoluzione del contratto ex art. 1467 c.c., esercizio del diritto di recesso, responsabilità contrattuale per inadempimento e applicazione di penale
CONCLUSIONI DELLE PARTI per parte ricorrente opponente: come da note difensive depositate in data 23/10/2025
Pag. 1 di 9 “ come in atti rappresentata e difesa, insiste affinché venga Parte_1 confermata l'inammissibilità dell'opposizione e dichiarato estinto il giudizio. In subordine che vengano esaminate nel merito le eccezioni svolte dall'opponente e per l'effetto accolte le conclusioni spiegate in atti” per parte convenuta opposta: come da note difensive depositate in data 24/10/2025
“1) accertamento e declaratoria del grave inadempimento dell'attrice opponente alle obbligazioni contenute nel contratto di affitto di ramo d'azienda ed, in particolare, all'obbligo di corrispondere il corrispettivo di affitto e le spese accessorie (oneri diretti, oneri comuni, spese di promozione e pubblicità), nei termini e secondo le modalità stabiliti con il contratto (artt.5, 6, 7 ed 8), ed all'ulteriore obbligo di mantenere apertura al pubblico l'attività di ristorazione oggetto del ramo d'azienda affittato, rispettando gli orari di apertura e chiusura stabiliti con il citato contratto (art.14) e con il Regolamento del centro commerciale;
2) e per l'effetto, di condanna della convenuta opposta ad adempiere alle obbligazioni contenute nel richiamato contratto di affitto di ramo d'azienda, condannandola al pagamento dei corrispettivi di affitto e degli oneri accessori di cui al decreto ingiuntivo n.1293/2023 dd.20.10.2023 emesso dal Tribunale di Bolzano, di cui viene chiesta la conferma, e del corrispettivo di affitto e delle spese accessorie (oneri diretti, oneri comuni, spese di promozione e pubblicità) contrattualmente previste dal giorno 01.01.2024 fino alla data di naturale scadenza, prevista per il giorno 16.04.2033 (ossia anni 12 dalla data di stipulazione del contratto, avvenuta il 16.04.2021) ovvero, in subordine, fino alla data del 16.04.2025 nell'ipotesi in cui si volesse ritenere intervenuto il recesso dell'attrice opponente in base all'art. 4 del contratto di affitto di ramo d'azienda. Anche l'ammontare (quantum) delle somme richieste in via riconvenzionale dalla convenuta opposta è stato provato attraverso la documentazione che è stata depositata nel presente giudizio, ossia dai documenti n.5,
n.6, n.16, n.17 e n.18 dimessi dalla convenuta opposta, che è dato dalla somma algebrica: a) dei corrispettivi di affitto pattuiti, e pacificamente non corrisposti dall'attrice opponente, pari ad € 12.333 mensili, oltre VA (v. art. 5), dal giorno
01.01.2024 e fino alla data del 16.04.2033, ossia fino alla data di scadenza del contratto (fissata in anni 12 dalla data di stipulazione, avvenuta il 16.04.2021 – v. doc.
Pag. 2 di 9 n.5, art.4), che ammontano ad € 1.381.296,00, oltre VA (corrispondente ad € 12.333 mensili x 112 mesi), ovvero, in subordine, fino alla data del 16.04.2025 nell'ipotesi in cui si volesse ritenere intervenuto il recesso dell'attrice opponente in base all'art. 4 del contratto di affitto di ramo d'azienda, che ammontano ad € 197.328,00, oltre VA,
(corrispondente ad € 12.333 mensili x 16 mesi), da maggiorarsi annualmente dell'aggiornamento ASTAT in misura pari al 100% e degli interessi di mora in base 8 del contratto (pari al tasso euribor tre mesi, oltre a 5 punti percentuale), salva maggiore o diversa quantificazione da parte del Tribunale adito;
b) delle spese accessorie contrattualmente previste (c.d. oneri diretti, oneri comuni e spese di promozione e pubblicità – v. art.7), e pacificamente non corrisposti dall'attrice opponente, pari ad € 22.448,22 annui, oltre VA, dal giorno 01.01.2024 e fino alla data del 16.04.2033, ossia fino alla data di scadenza del contratto (fissata in anni 12 dalla data di stipulazione, avvenuta il 16.04.2021 – v. doc. n.5, art.4), che ammontano ad €
209.516,72, oltre VA, (corrispondente ad € 22.448,22 annui x 112 mesi, ossia 9 anni e
4 mesi), ovvero, in subordine, fino alla data del 16.04.2025 nell'ipotesi in cui si volesse ritenere intervenuto il recesso dell'attrice opponente in base all'art. 4 del contratto di affitto di ramo d'azienda, che ammontano ad € 29.930,96, oltre VA, (corrispondente ad
€ 22.448,22 annui x 16 mesi, ossia 1 anno e quattro mesi), salva maggiore o diversa quantificazione da parte del Tribunale adito;
c) della sanzione che è stata irrogata, il giorno 08.01.2024, per l'ingiustificata chiusura dell'attività di ristorazione, pari ad €
250, nonché dell'ulteriore sanzione di € 3.000 al giorno che è stata comminata dal giorno 09.01.2024 per ogni giorno di mancata riapertura dell'attività di ristorazione da parte dell'attrice opponente fino alla data del 16.04.2033, ossia fino alla data di scadenza del contratto (prevista in anni 12 dalla data di stipulazione, avvenuta il
16.04.2021), che ammonta a complessivi € 10.155.250,00 (corrispondente ad € 250 x 1 giorno + € 3.000 x 3385 giorni) ovvero, in subordine, fino alla data del 16.04.2025 nell'ipotesi in cui si volesse ritenere intervenuto il recesso dell'attrice opponente in base all'art. 4 del contratto di affitto di ramo d'azienda, che ammonta ad €
1.389.250,00 (corrispondente ad € 250 x 1 giorno + € 3.000 x 463 giorni), salva maggiore o diversa quantificazione da parte del Tribunale adito;
d) dal rimborso del
Pag. 3 di 9 50% della tassa di registro (v. art. 34), pari ad € 618 all'anno, che ammonta ad €
5.768,00 (corrispondente ad € 618 x 112 mesi, ossia 9 anni e 4 mesi) ovvero, in subordine, fino alla data del 16.04.2025 nell'ipotesi in cui si volesse ritenere intervenuto il recesso dell'attrice opponente in base all'art. 4 del contratto di affitto di ramo d'azienda, che ammonta ad € 824 (corrispondente ad € 618 x 16 mesi, ossia 1 anno e quattro mesi), salva maggiore o diversa quantificazione da parte del Tribunale adito;
C) accertamento e declaratoria dell'illegittimità della risoluzione con effetto immediato ex art. 1467 c.c. comunicata dall'attrice opponente in data 10.11.2022; D) accertamento e declaratoria dell'illegittimità ed invalidità della richiesta di attivazione della clausola n.4 del contratto comunicata dall'attrice opponente in data 14.6.2023 e dell'illegittimità ed invalidità del recesso anticipato stesso, potendo essere legittimamente e validamente esercitato dall'attrice opponente solamente dal giorno
14.04.2024, ossia trascorsi 36 mesi dalla data di inizio del contratto con un preavviso di mesi dodici (v. art.4); E) rigetto dell'eccezione di improcedibilità delle domande riconvenzionali per mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria.
Ciò esposto, si insiste nell'ammissione delle istanze istruttorie formulate con la memoria ex art. 171 ter, comma 1°, n. 2 cpc dd.09.04.2024, opponendosi all'ammissione delle istanze istruttorie avversarie per le ragioni esposte nella memoria ex art. 171 ter, comma 1°, n. 3 cpc dd.22.04.2024. In subordine, si insiste nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate con la comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale dd.19.01.2024 e con la memoria ex art. 171 ter, comma 1°, n. 2 cpc dd.09.04.2024, con vittoria dei compensi e delle spese di lite, da maggiorarsi di VA e Cpa e spese generali”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo n. 1293/2023, notificato alla convenuta opposta in data 01/12/2023, conveniva in giudizio Parte_1
formulando, “in via preliminare di rito”, eccezione di inammissibilità Controparte_1 del ricorso per ingiunzione in difetto delle condizioni di cui agli artt. 633 e 634 c.p.c., con conseguente sua revoca, nonché, “in via principale di merito”, domande riconvenzionali ai fini dell'accertamento della legittimità della risoluzione contrattuale
Pag. 4 di 9 ex art. 1467 c.c., giusta comunicazione di data 10/11/2022 (e, per l'effetto, dichiarazione di intervenuta risoluzione, a tale data, del contratto d'affitto di ramo d'azienda), in subordine, ai fini dell'accertamento della legittimità del recesso anticipato, giusta previsione contrattuale di cui all'art. 4, esercitato con comunicazione di data
14/06/2023, e, in ulteriore subordine, ai fini dell'accertamento dell'eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione a carico e conseguente rideterminazione dell'ammontare “dei canoni eventualmente dovuti secondo un criterio di equità”.
Parte convenuta opposta si costituiva in giudizio, depositando relativa comparsa in data
19/02/2024, con la quale, oltre a richiedere, in via preliminare, la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, il rigetto dell'opposizione, formulava plurime domande in via riconvenzionale con riferimento alle difese di parte opponente
(reconventio reconventionis).
Con ordinanza di data 25/07/2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza tenutasi in data 29/05/2024, veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto nonché disposto il mutamento del rito ai sensi dell'art. 426 c.p.c., rilevando come, vertendosi in materia di affitto di ramo di azienda, trovasse applicazione l'art. 447-bis c.p.c., con la conseguenza che, in base alla pronuncia n.
927/2022 resa dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, la tempestività dell'opposizione non andava verificata con riferimento alla notifica dell'atto di opposizione alla controparte, bensì con riferimento al suo deposito, nel caso di specie avvenuto in data 07/12/2023.
All'udienza di discussione, tenutasi in data odierna, le parti si riportavano ai propri atti.
***
L'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
1293/2023, emesso dal Tribunale di Bolzano in data 20/10/2023 e notificatole in data
23/10/2023, è stata tardivamente proposta, con conseguente obbligata declaratoria di sua improcedibilità.
Come già rilevato con ordinanza di data 25/07/2024, la Corte di Cassazione, con pronuncia n. 927/2022 resa a Sezioni Unite, ha statuito che, “nell'ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo concesso in materia di locazione di immobili urbani, soggetta al
Pag. 5 di 9 rito speciale di cui all'art. 447-bis c.p.c., sia erroneamente proposta con citazione, anziché con ricorso, non opera la disciplina di mutamento del rito di cui all'art. 4 del d.lgs. 150/2011 - che è applicabile quando una controversia viene promossa in forme diverse da quelle previste dai modelli regolati dal medesimo d.lgs. 150/2011 -, producendo l'atto gli effetti del ricorso, in virtù del principio di conversione, se comunque venga depositato in cancelleria entro il termine di cui all'art. 641 c.p.c.”; infatti, “l'errore nella scelta dell'atto introduttivo del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è diversamente disciplinato a seconda che il procedimento rientri o meno tra quelli cui si applica il D.Lgs. n. 150 del 2011, art.
4. Per i procedimenti non disciplinati dal citato D.Lgs. n. 150 del 2011 non opera la esplicita clausola di salvaguardia degli effetti processuali dell'atto introduttivo del giudizio e l'opposizione a decreto ingiuntivo deve aversi per proposta tardivamente non nella data in cui è stata notificata la citazione, ma in quella successiva in cui, ormai spirato il termine di 40 giorni di cui all'art. 641 c.p.c., essa è stata depositata al momento dell'iscrizione della causa a ruolo”.
Ebbene, il decreto ingiuntivo, unitamente al ricorso presentato ai fini della sua emissione, è stato notificato a parte opponente in data 23/10/2023, mentre il deposito dell'atto di opposizione, comunque qualificato, è avvenuto in data 07/12/2023, quindi oltre il termine di cui all'art. 641 c.p.c.
All'improcedibilità dell'opposizione consegue l'inammissibilità delle domande riconvenzionali formulate dall'opponente, tutte finalizzate a ottenere un provvedimento decisorio ultroneo al mero rigetto della domanda avversaria, comunque in contrasto dell'avversa pretesa creditoria fatta valere con il ricorso per emissione di decreto ingiuntivo, che, in difetto di tempestiva opposizione, come nel caso di specie avvenuto,
è ormai divenuta res iudicata;
in altre parole, il passaggio in giudicato della statuizione contenuta nel procedimento monitorio per tardiva proposizione dell'opposizione preclude l'esame nel merito delle domande riconvenzionali nella misura in cui queste si rivelino incompatibili con l'accertamento divenuto incontestabile (cfr. Cass. n.
9442/2010).
Pag. 6 di 9 Nel caso di specie palese risulta l'incompatibilità di tutte le domande riconvenzionali formulate da parte opponente con il giudicato formatosi nell'ambito del procedimento monitorio, posto che queste si pongono in aperto contrasto con la debenza delle rate trimestrali del canone di affitto del ramo di azienda, nonché delle relative spese accessorie, fatte oggetto di ingiunzione divenuta incontestabile. Ne consegue, pertanto, la loro inammissibilità.
La declaratoria di inammissibilità delle domande riconvenzionali formulate da parte opponente comporta l'ulteriore conseguenza di doversi pronunciare analoga declaratoria anche con riferimento a tutte le domande riconvenzionali formulate da parte opposta.
Infatti, l'esame delle pretese fatte valere in via di reconventio reconventionis, presuppone necessariamente l'esame delle eccezioni o delle domande riconvenzionali formulate dall'opponente, dal momento che “l'opposto è attore in senso sostanziale e come tale non può avanzare domande diverse da quelle già fatte valere con il ricorso monitorio, a meno che, per effetto di una riconvenzionale formulata dall'opponente, si venga a trovare nella posizione processuale di convenuto. In tal caso il creditore- opposto diventa convenuto e la sua difesa, rispetto alla nuova domanda formulata dalla controparte, può essere assicurata mediante la proposizione di una 'reconventio reconventionis', che deve però dipendere dal titolo dedotto in causa o da quello che già appartiene alla stessa come mezzo di eccezione ovvero di domanda riconvenzionale”
(cfr. CdA Milano n. 1569/2023).
Pertanto, parte opposta non deve, né quindi può, nell'ambito del presente giudizio, proporre alcuna diversa o ulteriore difesa nei confronti di parte opponente a fronte del giudicato formatosi sulla pretesa originariamente fatta oggetto di procedimento monitorio nonché a fronte dell'incompatibilità, in ragione della tardività dell'opposizione, delle difese di parte opponente rispetto a detto accertamento, divenuto ormai insindacabile.
Ne consegue che le domande riconvenzionali formulate da parte opposta sono da ritenersi inammissibili nel presente giudizio di opposizione.
Pag. 7 di 9 Peraltro, si rileva, ad abundantiam, che qualora l'opposizione fosse stata tempestiva e l'opponente non avesse proposto alcuna domanda o eccezione riconvenzionale, ma si fosse limitato a formulare eccezioni a sua difesa ai soli fini della revoca del decreto ingiuntivo opposto, le domande riconvenzionali formulate da parte opposta non sarebbero comunque state ammissibili in quanto tutte qualificabili quali domande nuove e non meramente modificative della domanda fatta oggetto del procedimento monitorio
(cfr. Cass. n. 32933/2023 – “In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto può proporre, con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata, una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni, chiedendo la revoca del decreto opposto, qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta, ciò rispondendo a finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo e dovendosi riconoscere all'opposto, quale attore in senso sostanziale, di avvalersi delle stesse facoltà di modifica della domanda riconosciute, nel giudizio ordinario, all'attore formale e sostanziale dall'art. 183 c.p.c. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva dichiarato inammissibile la domanda di risoluzione del contratto e risarcimento dei danni proposta dal creditore opposto, con la comparsa di costituzione e risposta, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo)”).
***
All'improcedibilità dell'opposizione e alla conseguente inammissibilità delle domande riconvenzionali formulate da parte opponente, quindi a fronte di soccombenza sostanziale, consegue la sua condanna a rifondere, a parte opposta, le spese di lite quantificate applicando lo scaglione previsto per i giudizi di cognizione innanzi al tribunale del valore di cui al ricorso per emissione di decreto ingiuntivo (scaglione da €
52.000,01 a € 260.000,00), nel compenso medio ridotto della metà per tutte le quattro fasi di giudizio, in considerazione della contenuta complessità delle questioni di diritto
Pag. 8 di 9 poste a fondamento della decisione, oltre alle spese generali calcolate nel 15% del compenso e agli accessori.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta sub n. 3851/2023 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione assorbita o disattesa, così provvede:
1. dichiara improcedibile l'opposizione proposta da avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 1293/2023, emesso in data 20/10/2023 nell'ambito del procedimento qui iscritto sub R.G. N. 3256/2023;
2. dichiara inammissibili le eccezioni e domande riconvenzionali formulate dalle parti;
3. condanna in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Parte_1
a rifondere le spese di lite in favore di che liquida nell'importo di Controparte_1
€ 7.052,00 per compenso, oltre al rimborso delle spese generali in misura forfettaria del 15% sul compenso, IVA e CPA, come per legge.
Così deciso il giorno 11/12/2025
Il Giudice
AN OL
Pag. 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BO
SECONDA SEZIONE CIVILE in persona del Giudice AN OL, pronuncia e pubblica, dandone lettura all'udienza di data 11/12/2025, ai sensi e per gli effetti degli artt. 447-bis e 429 comma 1 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 3851/2023 R.G. promossa da
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. dom. Andrea Lolli del Foro di Bologna, giusta procura in atti ricorrente opponente contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_2
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. dom. Igor Janes, giusta procura in atti convenuta opposta
In punto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1293/2023, emesso in data 20/10/2023 dal
Tribunale di Bolzano e notificato in data 23/10/2023, risoluzione del contratto ex art. 1467 c.c., esercizio del diritto di recesso, responsabilità contrattuale per inadempimento e applicazione di penale
CONCLUSIONI DELLE PARTI per parte ricorrente opponente: come da note difensive depositate in data 23/10/2025
Pag. 1 di 9 “ come in atti rappresentata e difesa, insiste affinché venga Parte_1 confermata l'inammissibilità dell'opposizione e dichiarato estinto il giudizio. In subordine che vengano esaminate nel merito le eccezioni svolte dall'opponente e per l'effetto accolte le conclusioni spiegate in atti” per parte convenuta opposta: come da note difensive depositate in data 24/10/2025
“1) accertamento e declaratoria del grave inadempimento dell'attrice opponente alle obbligazioni contenute nel contratto di affitto di ramo d'azienda ed, in particolare, all'obbligo di corrispondere il corrispettivo di affitto e le spese accessorie (oneri diretti, oneri comuni, spese di promozione e pubblicità), nei termini e secondo le modalità stabiliti con il contratto (artt.5, 6, 7 ed 8), ed all'ulteriore obbligo di mantenere apertura al pubblico l'attività di ristorazione oggetto del ramo d'azienda affittato, rispettando gli orari di apertura e chiusura stabiliti con il citato contratto (art.14) e con il Regolamento del centro commerciale;
2) e per l'effetto, di condanna della convenuta opposta ad adempiere alle obbligazioni contenute nel richiamato contratto di affitto di ramo d'azienda, condannandola al pagamento dei corrispettivi di affitto e degli oneri accessori di cui al decreto ingiuntivo n.1293/2023 dd.20.10.2023 emesso dal Tribunale di Bolzano, di cui viene chiesta la conferma, e del corrispettivo di affitto e delle spese accessorie (oneri diretti, oneri comuni, spese di promozione e pubblicità) contrattualmente previste dal giorno 01.01.2024 fino alla data di naturale scadenza, prevista per il giorno 16.04.2033 (ossia anni 12 dalla data di stipulazione del contratto, avvenuta il 16.04.2021) ovvero, in subordine, fino alla data del 16.04.2025 nell'ipotesi in cui si volesse ritenere intervenuto il recesso dell'attrice opponente in base all'art. 4 del contratto di affitto di ramo d'azienda. Anche l'ammontare (quantum) delle somme richieste in via riconvenzionale dalla convenuta opposta è stato provato attraverso la documentazione che è stata depositata nel presente giudizio, ossia dai documenti n.5,
n.6, n.16, n.17 e n.18 dimessi dalla convenuta opposta, che è dato dalla somma algebrica: a) dei corrispettivi di affitto pattuiti, e pacificamente non corrisposti dall'attrice opponente, pari ad € 12.333 mensili, oltre VA (v. art. 5), dal giorno
01.01.2024 e fino alla data del 16.04.2033, ossia fino alla data di scadenza del contratto (fissata in anni 12 dalla data di stipulazione, avvenuta il 16.04.2021 – v. doc.
Pag. 2 di 9 n.5, art.4), che ammontano ad € 1.381.296,00, oltre VA (corrispondente ad € 12.333 mensili x 112 mesi), ovvero, in subordine, fino alla data del 16.04.2025 nell'ipotesi in cui si volesse ritenere intervenuto il recesso dell'attrice opponente in base all'art. 4 del contratto di affitto di ramo d'azienda, che ammontano ad € 197.328,00, oltre VA,
(corrispondente ad € 12.333 mensili x 16 mesi), da maggiorarsi annualmente dell'aggiornamento ASTAT in misura pari al 100% e degli interessi di mora in base 8 del contratto (pari al tasso euribor tre mesi, oltre a 5 punti percentuale), salva maggiore o diversa quantificazione da parte del Tribunale adito;
b) delle spese accessorie contrattualmente previste (c.d. oneri diretti, oneri comuni e spese di promozione e pubblicità – v. art.7), e pacificamente non corrisposti dall'attrice opponente, pari ad € 22.448,22 annui, oltre VA, dal giorno 01.01.2024 e fino alla data del 16.04.2033, ossia fino alla data di scadenza del contratto (fissata in anni 12 dalla data di stipulazione, avvenuta il 16.04.2021 – v. doc. n.5, art.4), che ammontano ad €
209.516,72, oltre VA, (corrispondente ad € 22.448,22 annui x 112 mesi, ossia 9 anni e
4 mesi), ovvero, in subordine, fino alla data del 16.04.2025 nell'ipotesi in cui si volesse ritenere intervenuto il recesso dell'attrice opponente in base all'art. 4 del contratto di affitto di ramo d'azienda, che ammontano ad € 29.930,96, oltre VA, (corrispondente ad
€ 22.448,22 annui x 16 mesi, ossia 1 anno e quattro mesi), salva maggiore o diversa quantificazione da parte del Tribunale adito;
c) della sanzione che è stata irrogata, il giorno 08.01.2024, per l'ingiustificata chiusura dell'attività di ristorazione, pari ad €
250, nonché dell'ulteriore sanzione di € 3.000 al giorno che è stata comminata dal giorno 09.01.2024 per ogni giorno di mancata riapertura dell'attività di ristorazione da parte dell'attrice opponente fino alla data del 16.04.2033, ossia fino alla data di scadenza del contratto (prevista in anni 12 dalla data di stipulazione, avvenuta il
16.04.2021), che ammonta a complessivi € 10.155.250,00 (corrispondente ad € 250 x 1 giorno + € 3.000 x 3385 giorni) ovvero, in subordine, fino alla data del 16.04.2025 nell'ipotesi in cui si volesse ritenere intervenuto il recesso dell'attrice opponente in base all'art. 4 del contratto di affitto di ramo d'azienda, che ammonta ad €
1.389.250,00 (corrispondente ad € 250 x 1 giorno + € 3.000 x 463 giorni), salva maggiore o diversa quantificazione da parte del Tribunale adito;
d) dal rimborso del
Pag. 3 di 9 50% della tassa di registro (v. art. 34), pari ad € 618 all'anno, che ammonta ad €
5.768,00 (corrispondente ad € 618 x 112 mesi, ossia 9 anni e 4 mesi) ovvero, in subordine, fino alla data del 16.04.2025 nell'ipotesi in cui si volesse ritenere intervenuto il recesso dell'attrice opponente in base all'art. 4 del contratto di affitto di ramo d'azienda, che ammonta ad € 824 (corrispondente ad € 618 x 16 mesi, ossia 1 anno e quattro mesi), salva maggiore o diversa quantificazione da parte del Tribunale adito;
C) accertamento e declaratoria dell'illegittimità della risoluzione con effetto immediato ex art. 1467 c.c. comunicata dall'attrice opponente in data 10.11.2022; D) accertamento e declaratoria dell'illegittimità ed invalidità della richiesta di attivazione della clausola n.4 del contratto comunicata dall'attrice opponente in data 14.6.2023 e dell'illegittimità ed invalidità del recesso anticipato stesso, potendo essere legittimamente e validamente esercitato dall'attrice opponente solamente dal giorno
14.04.2024, ossia trascorsi 36 mesi dalla data di inizio del contratto con un preavviso di mesi dodici (v. art.4); E) rigetto dell'eccezione di improcedibilità delle domande riconvenzionali per mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria.
Ciò esposto, si insiste nell'ammissione delle istanze istruttorie formulate con la memoria ex art. 171 ter, comma 1°, n. 2 cpc dd.09.04.2024, opponendosi all'ammissione delle istanze istruttorie avversarie per le ragioni esposte nella memoria ex art. 171 ter, comma 1°, n. 3 cpc dd.22.04.2024. In subordine, si insiste nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate con la comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale dd.19.01.2024 e con la memoria ex art. 171 ter, comma 1°, n. 2 cpc dd.09.04.2024, con vittoria dei compensi e delle spese di lite, da maggiorarsi di VA e Cpa e spese generali”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo n. 1293/2023, notificato alla convenuta opposta in data 01/12/2023, conveniva in giudizio Parte_1
formulando, “in via preliminare di rito”, eccezione di inammissibilità Controparte_1 del ricorso per ingiunzione in difetto delle condizioni di cui agli artt. 633 e 634 c.p.c., con conseguente sua revoca, nonché, “in via principale di merito”, domande riconvenzionali ai fini dell'accertamento della legittimità della risoluzione contrattuale
Pag. 4 di 9 ex art. 1467 c.c., giusta comunicazione di data 10/11/2022 (e, per l'effetto, dichiarazione di intervenuta risoluzione, a tale data, del contratto d'affitto di ramo d'azienda), in subordine, ai fini dell'accertamento della legittimità del recesso anticipato, giusta previsione contrattuale di cui all'art. 4, esercitato con comunicazione di data
14/06/2023, e, in ulteriore subordine, ai fini dell'accertamento dell'eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione a carico e conseguente rideterminazione dell'ammontare “dei canoni eventualmente dovuti secondo un criterio di equità”.
Parte convenuta opposta si costituiva in giudizio, depositando relativa comparsa in data
19/02/2024, con la quale, oltre a richiedere, in via preliminare, la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, il rigetto dell'opposizione, formulava plurime domande in via riconvenzionale con riferimento alle difese di parte opponente
(reconventio reconventionis).
Con ordinanza di data 25/07/2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza tenutasi in data 29/05/2024, veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto nonché disposto il mutamento del rito ai sensi dell'art. 426 c.p.c., rilevando come, vertendosi in materia di affitto di ramo di azienda, trovasse applicazione l'art. 447-bis c.p.c., con la conseguenza che, in base alla pronuncia n.
927/2022 resa dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, la tempestività dell'opposizione non andava verificata con riferimento alla notifica dell'atto di opposizione alla controparte, bensì con riferimento al suo deposito, nel caso di specie avvenuto in data 07/12/2023.
All'udienza di discussione, tenutasi in data odierna, le parti si riportavano ai propri atti.
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L'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
1293/2023, emesso dal Tribunale di Bolzano in data 20/10/2023 e notificatole in data
23/10/2023, è stata tardivamente proposta, con conseguente obbligata declaratoria di sua improcedibilità.
Come già rilevato con ordinanza di data 25/07/2024, la Corte di Cassazione, con pronuncia n. 927/2022 resa a Sezioni Unite, ha statuito che, “nell'ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo concesso in materia di locazione di immobili urbani, soggetta al
Pag. 5 di 9 rito speciale di cui all'art. 447-bis c.p.c., sia erroneamente proposta con citazione, anziché con ricorso, non opera la disciplina di mutamento del rito di cui all'art. 4 del d.lgs. 150/2011 - che è applicabile quando una controversia viene promossa in forme diverse da quelle previste dai modelli regolati dal medesimo d.lgs. 150/2011 -, producendo l'atto gli effetti del ricorso, in virtù del principio di conversione, se comunque venga depositato in cancelleria entro il termine di cui all'art. 641 c.p.c.”; infatti, “l'errore nella scelta dell'atto introduttivo del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è diversamente disciplinato a seconda che il procedimento rientri o meno tra quelli cui si applica il D.Lgs. n. 150 del 2011, art.
4. Per i procedimenti non disciplinati dal citato D.Lgs. n. 150 del 2011 non opera la esplicita clausola di salvaguardia degli effetti processuali dell'atto introduttivo del giudizio e l'opposizione a decreto ingiuntivo deve aversi per proposta tardivamente non nella data in cui è stata notificata la citazione, ma in quella successiva in cui, ormai spirato il termine di 40 giorni di cui all'art. 641 c.p.c., essa è stata depositata al momento dell'iscrizione della causa a ruolo”.
Ebbene, il decreto ingiuntivo, unitamente al ricorso presentato ai fini della sua emissione, è stato notificato a parte opponente in data 23/10/2023, mentre il deposito dell'atto di opposizione, comunque qualificato, è avvenuto in data 07/12/2023, quindi oltre il termine di cui all'art. 641 c.p.c.
All'improcedibilità dell'opposizione consegue l'inammissibilità delle domande riconvenzionali formulate dall'opponente, tutte finalizzate a ottenere un provvedimento decisorio ultroneo al mero rigetto della domanda avversaria, comunque in contrasto dell'avversa pretesa creditoria fatta valere con il ricorso per emissione di decreto ingiuntivo, che, in difetto di tempestiva opposizione, come nel caso di specie avvenuto,
è ormai divenuta res iudicata;
in altre parole, il passaggio in giudicato della statuizione contenuta nel procedimento monitorio per tardiva proposizione dell'opposizione preclude l'esame nel merito delle domande riconvenzionali nella misura in cui queste si rivelino incompatibili con l'accertamento divenuto incontestabile (cfr. Cass. n.
9442/2010).
Pag. 6 di 9 Nel caso di specie palese risulta l'incompatibilità di tutte le domande riconvenzionali formulate da parte opponente con il giudicato formatosi nell'ambito del procedimento monitorio, posto che queste si pongono in aperto contrasto con la debenza delle rate trimestrali del canone di affitto del ramo di azienda, nonché delle relative spese accessorie, fatte oggetto di ingiunzione divenuta incontestabile. Ne consegue, pertanto, la loro inammissibilità.
La declaratoria di inammissibilità delle domande riconvenzionali formulate da parte opponente comporta l'ulteriore conseguenza di doversi pronunciare analoga declaratoria anche con riferimento a tutte le domande riconvenzionali formulate da parte opposta.
Infatti, l'esame delle pretese fatte valere in via di reconventio reconventionis, presuppone necessariamente l'esame delle eccezioni o delle domande riconvenzionali formulate dall'opponente, dal momento che “l'opposto è attore in senso sostanziale e come tale non può avanzare domande diverse da quelle già fatte valere con il ricorso monitorio, a meno che, per effetto di una riconvenzionale formulata dall'opponente, si venga a trovare nella posizione processuale di convenuto. In tal caso il creditore- opposto diventa convenuto e la sua difesa, rispetto alla nuova domanda formulata dalla controparte, può essere assicurata mediante la proposizione di una 'reconventio reconventionis', che deve però dipendere dal titolo dedotto in causa o da quello che già appartiene alla stessa come mezzo di eccezione ovvero di domanda riconvenzionale”
(cfr. CdA Milano n. 1569/2023).
Pertanto, parte opposta non deve, né quindi può, nell'ambito del presente giudizio, proporre alcuna diversa o ulteriore difesa nei confronti di parte opponente a fronte del giudicato formatosi sulla pretesa originariamente fatta oggetto di procedimento monitorio nonché a fronte dell'incompatibilità, in ragione della tardività dell'opposizione, delle difese di parte opponente rispetto a detto accertamento, divenuto ormai insindacabile.
Ne consegue che le domande riconvenzionali formulate da parte opposta sono da ritenersi inammissibili nel presente giudizio di opposizione.
Pag. 7 di 9 Peraltro, si rileva, ad abundantiam, che qualora l'opposizione fosse stata tempestiva e l'opponente non avesse proposto alcuna domanda o eccezione riconvenzionale, ma si fosse limitato a formulare eccezioni a sua difesa ai soli fini della revoca del decreto ingiuntivo opposto, le domande riconvenzionali formulate da parte opposta non sarebbero comunque state ammissibili in quanto tutte qualificabili quali domande nuove e non meramente modificative della domanda fatta oggetto del procedimento monitorio
(cfr. Cass. n. 32933/2023 – “In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto può proporre, con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata, una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni, chiedendo la revoca del decreto opposto, qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta, ciò rispondendo a finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo e dovendosi riconoscere all'opposto, quale attore in senso sostanziale, di avvalersi delle stesse facoltà di modifica della domanda riconosciute, nel giudizio ordinario, all'attore formale e sostanziale dall'art. 183 c.p.c. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva dichiarato inammissibile la domanda di risoluzione del contratto e risarcimento dei danni proposta dal creditore opposto, con la comparsa di costituzione e risposta, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo)”).
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All'improcedibilità dell'opposizione e alla conseguente inammissibilità delle domande riconvenzionali formulate da parte opponente, quindi a fronte di soccombenza sostanziale, consegue la sua condanna a rifondere, a parte opposta, le spese di lite quantificate applicando lo scaglione previsto per i giudizi di cognizione innanzi al tribunale del valore di cui al ricorso per emissione di decreto ingiuntivo (scaglione da €
52.000,01 a € 260.000,00), nel compenso medio ridotto della metà per tutte le quattro fasi di giudizio, in considerazione della contenuta complessità delle questioni di diritto
Pag. 8 di 9 poste a fondamento della decisione, oltre alle spese generali calcolate nel 15% del compenso e agli accessori.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta sub n. 3851/2023 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione assorbita o disattesa, così provvede:
1. dichiara improcedibile l'opposizione proposta da avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 1293/2023, emesso in data 20/10/2023 nell'ambito del procedimento qui iscritto sub R.G. N. 3256/2023;
2. dichiara inammissibili le eccezioni e domande riconvenzionali formulate dalle parti;
3. condanna in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Parte_1
a rifondere le spese di lite in favore di che liquida nell'importo di Controparte_1
€ 7.052,00 per compenso, oltre al rimborso delle spese generali in misura forfettaria del 15% sul compenso, IVA e CPA, come per legge.
Così deciso il giorno 11/12/2025
Il Giudice
AN OL
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