Art. 6.
Se l'immobile locato ad uso di abitazione e soggetto al vincolo della proroga sia, per numero di vani abitabili, eccedente le necessita' del conduttore e del subconduttore, il locatore puo' rientrare in possesso della parte eccedente, procedendo a sue spese alla divisione, purche' in quella che resta al conduttore e al subconduttore, esistano, o vengano creati, accesso e accessori autonomi.
Si ritiene che l'alloggio sia eccedente le necessita' del conduttore e del subconduttore quando si compone di un numero di vani superiore al numero delle persone componenti le loro famiglie aumentato di due unita', oltre l'ingresso, gli accessori ed i vani destinati ad usi professionali. I vani di superficie superiore a trentaquattro metri quadrati si calcolano per due.
La stessa facolta' spetta al proprietario di immobile adibito ad uso diverso dall'abitazione quando egli ha giustificata esigenza, verificatasi successivamente alla costituzione del rapporto locatizio, di disporne parzialmente per abitazione propria o dei propri figli o per esercitare in esso la propria attivita' artigiana o professionale, sempreche' ne sia riservata al conduttore una parte sufficiente per l'esercizio dell'attivita' a cui l'immobile era destinato.
Le facolta' suddette spettano anche agli enti pubblici o comunque con finalita' pubbliche, sociali, mutualistiche, cooperativistiche, assistenziali o di culto, che abbiano giustificata esigenza, verificatasi successivamente alla costituzione del rapporto locatizio, di disporre parzialmente dell'immobile per abitazione del loro personale o per l'esercizio delle loro funzioni.
Nei casi previsti dai commi precedenti, il contratto di locazione resta in vigore limitatamente alla parte riservata al conduttore e il canone viene proporzionalmente ridotto.
Negli stessi casi il locatore deve dare al conduttore avviso almeno quattro mesi prima della data in cui intenda conseguire la disponibilita' della parte dell'immobile richiesta.
Se l'immobile locato ad uso di abitazione e soggetto al vincolo della proroga sia, per numero di vani abitabili, eccedente le necessita' del conduttore e del subconduttore, il locatore puo' rientrare in possesso della parte eccedente, procedendo a sue spese alla divisione, purche' in quella che resta al conduttore e al subconduttore, esistano, o vengano creati, accesso e accessori autonomi.
Si ritiene che l'alloggio sia eccedente le necessita' del conduttore e del subconduttore quando si compone di un numero di vani superiore al numero delle persone componenti le loro famiglie aumentato di due unita', oltre l'ingresso, gli accessori ed i vani destinati ad usi professionali. I vani di superficie superiore a trentaquattro metri quadrati si calcolano per due.
La stessa facolta' spetta al proprietario di immobile adibito ad uso diverso dall'abitazione quando egli ha giustificata esigenza, verificatasi successivamente alla costituzione del rapporto locatizio, di disporne parzialmente per abitazione propria o dei propri figli o per esercitare in esso la propria attivita' artigiana o professionale, sempreche' ne sia riservata al conduttore una parte sufficiente per l'esercizio dell'attivita' a cui l'immobile era destinato.
Le facolta' suddette spettano anche agli enti pubblici o comunque con finalita' pubbliche, sociali, mutualistiche, cooperativistiche, assistenziali o di culto, che abbiano giustificata esigenza, verificatasi successivamente alla costituzione del rapporto locatizio, di disporre parzialmente dell'immobile per abitazione del loro personale o per l'esercizio delle loro funzioni.
Nei casi previsti dai commi precedenti, il contratto di locazione resta in vigore limitatamente alla parte riservata al conduttore e il canone viene proporzionalmente ridotto.
Negli stessi casi il locatore deve dare al conduttore avviso almeno quattro mesi prima della data in cui intenda conseguire la disponibilita' della parte dell'immobile richiesta.