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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 11/07/2025, n. 758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 758 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario Di Napoli Nord
I Sez. Volontaria Giurisdizione
N. R. G. 719/2025
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Nadia Zampogna Presidente
Eugenio Troisi Giudice
Veronica Vernetti Giudice rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.719 del Ruolo Generale degli Affari di
Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, riservata in decisione il
9/6/2025, avente ad oggetto: ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], residente in [...]di Parte_1
Napoli alla via Giacomo Puccini, C.F.: e C.F._1 CP_1
nato a [...] il [...] C.F.:
[...]
elettivamente domiciliati in Portici alla via A. C.F._2
Diaz n.180 presso lo studio dell'avv. Vincenzo Piccolo che li rappresenta e difende giusta procura in atti pagi na 1 di 4 RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Il difensore costituito ha chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21/2/2025, i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio l'8/2/1999 a Napoli e che dalla loro unione sono nati due figli, (nata il [...]) e Persona_1 Persona_2
(nato il [...]) e riferendo che con decreto di omologa n. 6785 del
29/12/2014 il Tribunale di Nola ha omologato la loro separazione consensuale, hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio condizioni di cui al ricorso.
Con note scritte depositate del 3/6/2025 le parti hanno confermato la volontà di divorziare alle condizioni di cui al ricorso, dichiarando di rinunciare alla partecipazione dell'udienza di comparizione del 4/6/2025.
La Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione con ordinanza del 9/6/2025.
Il PM ha apposto il visto il 9/6/2025, nulla opponendo.
La domanda di divorzio è fondata e va accolta.
Preliminarmente va rilevato che, benché i ricorrenti abbiano richiesto una pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, dal certificato di matrimonio risulta contratto il matrimonio civile e non pagi na 2 di 4 quello concordatario.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della
L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L. 55/2015, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione (avvenuta il 17/7/2014) dinanzi al Presidente nell'ambito della separazione consensuale omologata dal Tribunale di Nola con decreto n. 6785 del 29/12/2014 ed essendo perdurata la separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
I coniugi hanno chiesto di recepire le condizioni di cui al ricorso congiunto che qui si trascrivono:
- confermare per quanto necessario e di ragione le condizioni di separazione come stabilite dal Tribunale di Nola con il decreto di omologa pubblicato 29/12/2024, prevedendo a carico del sig.
il solo obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne, CP_1
studente universitario , nella misura di € 250,00 mensili Per_2
oltre spese straordinarie secondo il Protocollo vigente, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici istat.
Ritiene il Tribunale di poter recepire nella presente decisione le condizioni stabilite dai coniugi perché non contrarie a norme imperative.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a Napoli
pagi na 3 di 4 l'8/2/1999 da , nata a [...] il [...] e Parte_1 CP_1
nato a [...] il [...] alle condizioni indicate in
[...]
ricorso e in parte motiva, qui da intendersi ripetute e trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile(Atto n.7 P.I, sex. AR, Anno 1999).
c) nulla sulle spese.
Così deciso in Aversa, camera di consiglio del 9/7/2025.
La Giudice relatrice La Presidente
Veronica Vernetti Nadia Zampogna
pagi na 4 di 4