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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 03/06/2025, n. 739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 739 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 690/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Natalia Pala ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 690/2024 promossa da:
Parte_1 con gli avv.ti BERRUTI MARIO, CHIOZZI VERA e STERLI ANDREA
RICORRENTE contro
CP_1 Parte_2
[...] con l'avv. SALONIA ROSARIO
Avente ad oggetto: altre ipotesi
FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 18 marzo 2024 conveniva dinnanzi Parte_1 all'intestato Tribunale FORMA.TEMP - FONDO PER LA FORMAZIONE ED IL SOSTEGNO AL
REDDITO DEI LAVORATORI IN SOMMINISTRAZIONE (di seguito Forma.Temp) per ottenere l'accertamento de diritto al riconoscimento del beneficio di sostegno al reddito disciplinato dall'art. 10
CCNL Agenzie per il Lavoro, con conseguente condanna di Temp al pagamento di € 1.000,00. CP_1
A sostegno delle proprie ragioni esponeva, in sintesi, di avere presentato in data 8 marzo 2023 domanda per l'ottenimento del beneficio di sostegno al reddito allegandovi l'estratto conto previdenziale, da cui risultava:
− Per il periodo 21 febbraio 2022 – 31 dicembre 2022 l'accreditamento da parte di di Controparte_2
35 settimane di contribuzione;
pagina 1 di 4 − Per il periodo 25 ottobre 2022 – 20 novembre 2022 l'accreditamento di 4 settimane di contribuzione figurativa NASpi;
− Per il periodo 1° novembre 2022 – 10 dicembre 2022 l'accreditamento da parte di Controparte_3 di 3 settimane di contribuzione
[...]
Precisava poi di avere allegato all'istanza anche le buste paga, dalle quali emergeva che il ricorrente, in precedenza assunto da con contratto di somministrazione a tempo determinato con Controparte_2 decorrenza dal 21 febbraio 2022 al 30 settembre 2022, aveva iniziato a lavorare alle dipendenze di
[...] con decorrenza 21 novembre 2022. CP_3
Esponeva altresì come, con comunicazione del 2 ottobre 2023, la convenuta aveva optato per il rigetto della domanda per “carenza del requisito dei 45 giorni di disoccupazione”.
Precisava di avere presentato ricorso gerarchico avverso la comunicazione di reiezione, parimenti rigettato dal Comitato di gestione e controllo del Fondo di Solidarietà bilaterale per i lavoratori in somministrazione.
Ciò premesso in fatto, chiariva come la reiezione dell'istanza era stata determinata da una erronea lettura dell'estratto conto contributivo, dal quale non emergevano con precisione le date di inizio e di fine di ciascun rapporto di lavoro, ma solamente i contributi versati in un determinato lasso temporale.
Ribadiva poi la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento del beneficio di sostegno al reddito di cui all'art. 10 CCNL Agenzie per il Lavoro, ovvero: a) essere disoccupati da almeno 45 giorni;
b) avere maturato almeno 110 giorni di lavoro nell'arco degli ultimi 12 mesi a fare data dall'ultimo giorno effettivo di lavoro in somministrazione.
Concludeva, pertanto, chiedendo accertarsi il diritto al riconoscimento del beneficio, con conseguente condanna di Temp all'erogazione, il tutto con vittoria delle spese di lite. CP_1
FORMA. costituita in giudizio con memoria del 28 giugno 2024, chiarite le ragioni di costituzione Pt_2 del e la disciplina di quest'ultimo, deduceva che alla domanda per l'ottenimento del Controparte_4 sostegno al reddito andava necessariamente allegato l'Estratto Conto Previdenziale emesso dall'INPS dopo almeno 105 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro in somministrazione attestante i 45 giorni di disoccupazione, precisando altresì come la richiesta non potesse essere approvata in difetto della necessaria documentazione.
Precisava altresì l'unico documento idoneo ad attestare il possesso del requisito dei 45 giorni di disoccupazione richiesti è l'astratto conto contributivo INPS.
Evidenziava poi come dalla documentazione prodotta emergeva che la data di cessazione dell'ultimo contratto di somministrazione non coincideva con la data indicata sull'estratto conto contributivo e che, pertanto, il ricorrente avrebbe dovuto chiederne la rettifica all'INPS.
Ribadiva, pertanto, la legittimità del rigetto della domanda e del ricorso gerarchico presentati dal ricorrente.
pagina 2 di 4 Il Tribunale ai sensi dell'art. 421 c.p.c. ordinava ad INPS di rendere per iscritto informazioni in ordine alla presenza di eventuali errori presenti nell'estratto conto contributivo del ricorrente ovvero alle modalità di lettura dello stesso con riferimento alla deducibilità del dato dei 45 giorni di disoccupazione intercorsi tra la cessazione del rapporto di lavoro alle dipendenze di (30 settembre 2022) e la successiva CP_2 instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro alle dipendenze di (21 novembre 2022). CP_3
*
Oggetto del presente giudizio è la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento a favore di Parte_1 el beneficio del sostegno al reddito di cui all'art. 10 CCNL Agenzie per il Lavoro.
[...]
In particolare, la disposizione della contrattazione collettiva prevede che il SaR possa essere riconosciuto
“a) Ai lavoratori disoccupati da almeno 45 giorni e precedentemente assunti dalle Agenzie con contratti di lavoro in somministrazione, sia a tempo indeterminato anche in apprendistato che determinato, pari ad almeno 110 giornate nell'arco degli ultimi 12 mesi viene riconosciuto un sostegno al reddito una tantum di 1.000 euro al lordo delle imposte previste dalla legge a carico del FSBS”.
Quanto alla sussistenza del requisito dei 45 giorni di disoccupazione, dalla documentazione da ultimo trasmessa da INPS, emerge con chiarezza come il ricorrente “è rimasto privo di occupazione come lavoratore dipendente subordinato dall'1.10.2022 alla 20.11.2022.
Dal 21.11.2022 si è rioccupato con sottoscrizione di contratto con ditta (ditta utilizzatrice Controparte_3
, rapporto cessato in data 10.12.2022. Controparte_5
Dal 12.12.2022 si è rioccupato con sottoscrizione di contratto con la ditta rapporto cessato in data Controparte_2
15.01.2023.
In data 24.10.2022 il signor ha presentato domanda di indennità di disoccupazione Naspi che è stata accolta Pt_1 con decorrenza dal 25.10.2022” (Cfr. deposito del 24 aprile 2025).
Deve pertanto riconoscersi la fondatezza del diritto invocato dal ricorrente la cui spettanza, invero, è stata definitivamente dimostrata anche in ragione di quanto precisato da INPS, invitato dal Tribunale a rendere chiarimenti in merito alla correttezza o meno dell'estratto conto contributivo del ricorrente prodotto in allegato al ricorso e alla domanda presentata ab origine per il riconoscimento della prestazione invocata.
Occorre tuttavia rilevare che la certificazione resa dall'ente previdenziale attesta inequivocabilmente quanto la convenuta avrebbe potuto evincere già all'epoca di presentazione della domanda amministrativa, in cui il ricorrente aveva già provveduto ad allegare la medesima documentazione prodotta in questa sede (in particolare, doc. 3 estratto contributivo, docc. 4 e 5 buste paga e doc. 8 Comunicazioni obbligatorie al centro per l'impiego, queste ultime prodotte in sede di ricorso gerarchico). Invero, anche a voler sostenere che i giorni di disoccupazione richiesti per l'ottenimento della prestazione invocata non fossero immediatamente evincibili dall'esame dell'estratto conto contributivo, il dubbio avrebbe ben potuto essere pagina 3 di 4 superato raffrontando, ragionevolmente, le risultanze di tale documentazione (rivelatasi poi del tutto corretta) con l'esame dei cedolini paga allegati dal lavoratore ovvero, semplicemente, domandando a INPS i necessari chiarimenti. Riconosciuta quindi in capo al ricorrente la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del beneficio del sostegno al reddito, parte convenuta viene condannata al pagamento del
Sar, in favore del ricorrente, in misura pari a € 1.000,00, oltre interessi e rivalutazione dalla mora al saldo.
Infine, sussistono elementi fattuali per addivenire a parziale compensazione delle spese del giudizio nella misura di un mezzo, in tal senso ritenendo di potersi valorizzare la circostanza che il chiarimento definitivo reso da INPS, rispetto alla piena correttezza dell'estratto conto contributivo del ricorrente, è stato possibile mediante l'esercizio dei poteri istruttori ufficiosi.
Le spese processuali vengono quindi compensate nella misura della metà; in ragione della soccombenza, la convenuta viene quindi condannata alla rifusione della residua metà che si liquida in euro 300,00 per compensi oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in funzione di Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, così dispone:
- Accerta e dichiara il diritto del ricorrente al beneficio del sostegno al reddito di cui all'art. 10 Ccnl ApL;
- Per l'effetto, condanna TEMP – Fondo per la formazione ed il sostegno al reddito dei lavoratori CP_1 in somministrazione, al pagamento in favore del ricorrente del Sar, in misura pari a € 1.000,00, oltre interessi e rivalutazione dalla mora al saldo;
- Compensa tra le parti le spese di lite nella misura di ½; per l'effetto, condanna la convenuta alla rifusione della residua metà, liquidata in euro 300,00 per compensi, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dei procuratori costituti dichiaratisi antistatari.
Brescia, il 3/6/2025
La Giudice
Natalia Pala
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Natalia Pala ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 690/2024 promossa da:
Parte_1 con gli avv.ti BERRUTI MARIO, CHIOZZI VERA e STERLI ANDREA
RICORRENTE contro
CP_1 Parte_2
[...] con l'avv. SALONIA ROSARIO
Avente ad oggetto: altre ipotesi
FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 18 marzo 2024 conveniva dinnanzi Parte_1 all'intestato Tribunale FORMA.TEMP - FONDO PER LA FORMAZIONE ED IL SOSTEGNO AL
REDDITO DEI LAVORATORI IN SOMMINISTRAZIONE (di seguito Forma.Temp) per ottenere l'accertamento de diritto al riconoscimento del beneficio di sostegno al reddito disciplinato dall'art. 10
CCNL Agenzie per il Lavoro, con conseguente condanna di Temp al pagamento di € 1.000,00. CP_1
A sostegno delle proprie ragioni esponeva, in sintesi, di avere presentato in data 8 marzo 2023 domanda per l'ottenimento del beneficio di sostegno al reddito allegandovi l'estratto conto previdenziale, da cui risultava:
− Per il periodo 21 febbraio 2022 – 31 dicembre 2022 l'accreditamento da parte di di Controparte_2
35 settimane di contribuzione;
pagina 1 di 4 − Per il periodo 25 ottobre 2022 – 20 novembre 2022 l'accreditamento di 4 settimane di contribuzione figurativa NASpi;
− Per il periodo 1° novembre 2022 – 10 dicembre 2022 l'accreditamento da parte di Controparte_3 di 3 settimane di contribuzione
[...]
Precisava poi di avere allegato all'istanza anche le buste paga, dalle quali emergeva che il ricorrente, in precedenza assunto da con contratto di somministrazione a tempo determinato con Controparte_2 decorrenza dal 21 febbraio 2022 al 30 settembre 2022, aveva iniziato a lavorare alle dipendenze di
[...] con decorrenza 21 novembre 2022. CP_3
Esponeva altresì come, con comunicazione del 2 ottobre 2023, la convenuta aveva optato per il rigetto della domanda per “carenza del requisito dei 45 giorni di disoccupazione”.
Precisava di avere presentato ricorso gerarchico avverso la comunicazione di reiezione, parimenti rigettato dal Comitato di gestione e controllo del Fondo di Solidarietà bilaterale per i lavoratori in somministrazione.
Ciò premesso in fatto, chiariva come la reiezione dell'istanza era stata determinata da una erronea lettura dell'estratto conto contributivo, dal quale non emergevano con precisione le date di inizio e di fine di ciascun rapporto di lavoro, ma solamente i contributi versati in un determinato lasso temporale.
Ribadiva poi la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento del beneficio di sostegno al reddito di cui all'art. 10 CCNL Agenzie per il Lavoro, ovvero: a) essere disoccupati da almeno 45 giorni;
b) avere maturato almeno 110 giorni di lavoro nell'arco degli ultimi 12 mesi a fare data dall'ultimo giorno effettivo di lavoro in somministrazione.
Concludeva, pertanto, chiedendo accertarsi il diritto al riconoscimento del beneficio, con conseguente condanna di Temp all'erogazione, il tutto con vittoria delle spese di lite. CP_1
FORMA. costituita in giudizio con memoria del 28 giugno 2024, chiarite le ragioni di costituzione Pt_2 del e la disciplina di quest'ultimo, deduceva che alla domanda per l'ottenimento del Controparte_4 sostegno al reddito andava necessariamente allegato l'Estratto Conto Previdenziale emesso dall'INPS dopo almeno 105 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro in somministrazione attestante i 45 giorni di disoccupazione, precisando altresì come la richiesta non potesse essere approvata in difetto della necessaria documentazione.
Precisava altresì l'unico documento idoneo ad attestare il possesso del requisito dei 45 giorni di disoccupazione richiesti è l'astratto conto contributivo INPS.
Evidenziava poi come dalla documentazione prodotta emergeva che la data di cessazione dell'ultimo contratto di somministrazione non coincideva con la data indicata sull'estratto conto contributivo e che, pertanto, il ricorrente avrebbe dovuto chiederne la rettifica all'INPS.
Ribadiva, pertanto, la legittimità del rigetto della domanda e del ricorso gerarchico presentati dal ricorrente.
pagina 2 di 4 Il Tribunale ai sensi dell'art. 421 c.p.c. ordinava ad INPS di rendere per iscritto informazioni in ordine alla presenza di eventuali errori presenti nell'estratto conto contributivo del ricorrente ovvero alle modalità di lettura dello stesso con riferimento alla deducibilità del dato dei 45 giorni di disoccupazione intercorsi tra la cessazione del rapporto di lavoro alle dipendenze di (30 settembre 2022) e la successiva CP_2 instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro alle dipendenze di (21 novembre 2022). CP_3
*
Oggetto del presente giudizio è la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento a favore di Parte_1 el beneficio del sostegno al reddito di cui all'art. 10 CCNL Agenzie per il Lavoro.
[...]
In particolare, la disposizione della contrattazione collettiva prevede che il SaR possa essere riconosciuto
“a) Ai lavoratori disoccupati da almeno 45 giorni e precedentemente assunti dalle Agenzie con contratti di lavoro in somministrazione, sia a tempo indeterminato anche in apprendistato che determinato, pari ad almeno 110 giornate nell'arco degli ultimi 12 mesi viene riconosciuto un sostegno al reddito una tantum di 1.000 euro al lordo delle imposte previste dalla legge a carico del FSBS”.
Quanto alla sussistenza del requisito dei 45 giorni di disoccupazione, dalla documentazione da ultimo trasmessa da INPS, emerge con chiarezza come il ricorrente “è rimasto privo di occupazione come lavoratore dipendente subordinato dall'1.10.2022 alla 20.11.2022.
Dal 21.11.2022 si è rioccupato con sottoscrizione di contratto con ditta (ditta utilizzatrice Controparte_3
, rapporto cessato in data 10.12.2022. Controparte_5
Dal 12.12.2022 si è rioccupato con sottoscrizione di contratto con la ditta rapporto cessato in data Controparte_2
15.01.2023.
In data 24.10.2022 il signor ha presentato domanda di indennità di disoccupazione Naspi che è stata accolta Pt_1 con decorrenza dal 25.10.2022” (Cfr. deposito del 24 aprile 2025).
Deve pertanto riconoscersi la fondatezza del diritto invocato dal ricorrente la cui spettanza, invero, è stata definitivamente dimostrata anche in ragione di quanto precisato da INPS, invitato dal Tribunale a rendere chiarimenti in merito alla correttezza o meno dell'estratto conto contributivo del ricorrente prodotto in allegato al ricorso e alla domanda presentata ab origine per il riconoscimento della prestazione invocata.
Occorre tuttavia rilevare che la certificazione resa dall'ente previdenziale attesta inequivocabilmente quanto la convenuta avrebbe potuto evincere già all'epoca di presentazione della domanda amministrativa, in cui il ricorrente aveva già provveduto ad allegare la medesima documentazione prodotta in questa sede (in particolare, doc. 3 estratto contributivo, docc. 4 e 5 buste paga e doc. 8 Comunicazioni obbligatorie al centro per l'impiego, queste ultime prodotte in sede di ricorso gerarchico). Invero, anche a voler sostenere che i giorni di disoccupazione richiesti per l'ottenimento della prestazione invocata non fossero immediatamente evincibili dall'esame dell'estratto conto contributivo, il dubbio avrebbe ben potuto essere pagina 3 di 4 superato raffrontando, ragionevolmente, le risultanze di tale documentazione (rivelatasi poi del tutto corretta) con l'esame dei cedolini paga allegati dal lavoratore ovvero, semplicemente, domandando a INPS i necessari chiarimenti. Riconosciuta quindi in capo al ricorrente la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del beneficio del sostegno al reddito, parte convenuta viene condannata al pagamento del
Sar, in favore del ricorrente, in misura pari a € 1.000,00, oltre interessi e rivalutazione dalla mora al saldo.
Infine, sussistono elementi fattuali per addivenire a parziale compensazione delle spese del giudizio nella misura di un mezzo, in tal senso ritenendo di potersi valorizzare la circostanza che il chiarimento definitivo reso da INPS, rispetto alla piena correttezza dell'estratto conto contributivo del ricorrente, è stato possibile mediante l'esercizio dei poteri istruttori ufficiosi.
Le spese processuali vengono quindi compensate nella misura della metà; in ragione della soccombenza, la convenuta viene quindi condannata alla rifusione della residua metà che si liquida in euro 300,00 per compensi oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in funzione di Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, così dispone:
- Accerta e dichiara il diritto del ricorrente al beneficio del sostegno al reddito di cui all'art. 10 Ccnl ApL;
- Per l'effetto, condanna TEMP – Fondo per la formazione ed il sostegno al reddito dei lavoratori CP_1 in somministrazione, al pagamento in favore del ricorrente del Sar, in misura pari a € 1.000,00, oltre interessi e rivalutazione dalla mora al saldo;
- Compensa tra le parti le spese di lite nella misura di ½; per l'effetto, condanna la convenuta alla rifusione della residua metà, liquidata in euro 300,00 per compensi, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dei procuratori costituti dichiaratisi antistatari.
Brescia, il 3/6/2025
La Giudice
Natalia Pala
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