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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 08/10/2025, n. 215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 215 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Terza Civile
Delle procedure concorsuali e individuali
Il Tribunale di Monza, Sezione Terza Civile, composto dai magistrati
Dott. Alessandro Longobardi Presidente
Dott.ssa Caterina Rizzotto Giudice rel.
Dott. Francesco Ambrosio Giudice
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento P.U. n. 108-1/2025 promosso da
, (C.F. e P.I. ) con sede legale in Parte_1 P.IVA_1
Lesmo, Via F.lli Cervi 17/19, in persona del curatore, dott.ssa con Parte_2 studio in 20125 Milano, via Birolli n. 6, giusta autorizzazione del Giudice Delegato, dott.ssa Caterina Giovanetti, rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca Minniti del Foro di Milano (c.f. , pec: C.F._1 Email_1 presso il cui studio in Milano, Via Podgora n. 15, elegge domicilio;
nei confronti di
(C.F. e P.IVA: ), in persona del suo Controparte_1 P.IVA_2 liquidatore con sede a Lesmo, Via Fratelli Cervi nn. 17/19, come in atti CP_2 rappresentata e difesa nel presente procedimento dall'avv. Luca Perego presso il cui studio a Lecco in C.so Matteotti 5/b, eleggeva domicilio
*****
Il Tribunale, esaminati gli atti e udita la relazione del Giudice Delegato, premesso che:
1 • con ricorso depositato in data 25.3.2025 Parte_1
ha chiesto l'apertura della liquidazione giudiziale individuale della
[...] società controllante e di gruppo ai sensi dell'art. Controparte_1
287 del D.lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 (di seguito: “C.C.I.I.”);
• all'esito dell'interruzione della procedura concordataria instaurata da CP_1
anche quest'ultima ha aderito alla richiesta della controllata;
[...]
• negli allegati al ricorso e in quelli prodotti in uno alla domanda di concordato si rinviene tutta la documentazione richiesta a pena di inammissibilità dall'art. 39
C.C.I.I.
• Ritenuto che:
- sussiste la legittimazione attiva della ricorrente ex art. 287 comma 5 CCII e in ogni caso della debitrice;
CP_1
- sussiste pregiudizialmente la giurisdizione del giudice Italiano e la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 11, 26, 27 e 286 del D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio
2019, dell'art. 3, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2015/848 e dell'art. 27 C.C.I.I., atteso che dalla visura storica in atti risulta che la sede legale della società è situata in Lesmo e la stessa ha presentato domanda ex art. 44 CCII a questo Ufficio.
La presente procedura di insolvenza va dunque dichiarata principale;
- la debitrice è soggetta alla liquidazione giudiziale ex artt. 1, 2 e 121, poiché esercita attività commerciale di locazione e gestione di immobili propri ed ha documentato l'inoperatività della soglia di esenzione (cfr. bilancio di esercizio
2014 ove risulta un attivo patrimoniale di € 2.756.122);
- ricorre anche il requisito di procedibilità di cui all'art. 49 comma 5, come emerge dalla disamina dell'elenco creditori allegato alla domanda di concordato ove la società dichiara debiti pari ad € 4.900.000 circa;
- quanto all'insolvenza, va premesso in diritto che l'art. 2 comma 1 del Codice non ha innovato la definizione di stato d'insolvenza contenuta nell'art. 5 del R.d.
267/1942. Deve dunque preliminarmente richiamarsi l'orientamento della
Suprema Corte in punto di indici rilevatori dello stato di insolvenza della società in liquidazione: “la valutazione dello stato di insolvenza ai sensi della L. Fall.,
pag. 2 di 7 art. 5, in caso di società in liquidazione, deve essere effettuata tramite
l'accertamento degli elementi attivi del patrimonio sociale, idonei a consentire
l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali e non può prescindere dalla valutazione della concretezza ed attualità di essi (Cass. 642141/2001; Cass.
25167/2016; Cass. 23437/2017; Cass. 18137/2018); il relativo sindacato è rimesso, in via esclusiva, al giudice di merito, risultando incensurabile in sede di legittimità siffatto apprezzamento di fatto (Cass. 7252/2014; Cass. 6978/2019);
5. anche di recente, si è ribadito poi che, per le società in liquidazione, la nozione di insolvenza resta distinta da quella propria delle società in esercizio, dovendosi adattare, in applicazione del criterio patrimoniale, alla sola esigenza che gli elementi dell'attivo siano tendenzialmente bastanti ad assicurare l'eguale e integrale pagamento dei debiti sociali;
con la liquidazione la vocazione economica del soggetto non è più quella di restare nel mercato, bensì di procedere al soddisfacimento dei creditori esattamente con la liquidazione delle attività; se
è vero allora che non è necessario che la società sia dotata di un eccesso di liquidità, per fronteggiare i pagamenti, l'avvicendamento allo scopo lucrativo di quello liquidatorio implica però che la consistenza del suo attivo sia assunta in una dimensione di valori effettivi, cioè nell'unica prospettiva rilevante, che è quella del realizzo (Cass. 28193/2020);
6. tanto più che, nella specie, la sussistenza di due posizioni creditorie impagate, rappresentate e provate nell'istruttoria avanti al tribunale e rinunciate solo dopo, comprova che comunque la società aveva debiti scaduti e non era in grado di farvi fronte al momento della decisione;
così come risultavano debiti fiscali per 78.000 Euro, su cui i motivi nulla deducono, mentre non appare riportato criticamente, rispetto all'accertamento condotto dal giudice di merito, il raffronto tra tale esposizione riscontrata e le richiamate disponibilità liquide, anche nella prospettiva dell'alternativo soddisfacimento immediato ed ordinario, al di fuori del criterio patrimoniale” (Cass. civ. Sez. VI - 1, Ord., (ud. 23/06/2021) 16-07-2021, n.
20432).
Nel caso di specie la ricorrente versa, come attesta lo stesso liquidatore, in stato di insolvenza, in ragione di un attivo patrimoniale (si vedano i valori concordatari pag. 3 di 7 € 1.788.677,21) del tutto insufficiente a garantire il pronto adempimento ai debiti sopra indicati.
- Quanto alla sussistenza dei requisiti per l'apertura di una procedura unitaria di liquidazione di gruppo, si osserva quanto segue.
Le società ricorrenti appartengono al medesimo gruppo, ai sensi dell'art. 2 comma
1 lett. h) CCII, poiché, ai sensi dell'art. 2497 c.c., CP_1
detiene la partecipazione totalitaria di
[...] [...]
ed ha esercitato un'attività di direzione e Parte_1 coordinamento nei confronti di quest'ultima, la quale peraltro vanta un ingente credito verso la controllante (cfr. elenco creditori).
L'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento non è mai stato contestato da ed anzi emerge chiaramente dalle seguenti Controparte_1 ulteriori circostanze di fatto: le società hanno la sede sociale presso il medesimo luogo (in Lesmo, Via Fratelli Cervi nn.17/19) e risultano amministrate dal medesimo liquidatore, socio della controllante, Inoltre sia il sig. CP_2 sia il sig. , soci e un tempo amministratori di , erano CP_2 CP_3 CP_1
Parte entrambi soci anche di in bonis, la quale era titolare sia del ramo immobiliare sia del ramo operativo commerciale, prima dell'operazione di scissione, che ha portato alla costituzione di (cfr. domanda di concordato concordato). CP_1
Inoltre, sono evidenti anche le interrelazioni operative tra le due società, posto Parte che, come previsto nel progetto di scissione, ha svolto la propria attività di impresa (produzione e vendita di mobili e affini) nell'unico immobile di proprietà di . CP_1
Dunque, sussiste un gruppo di imprese che, pur mantenendo la loro autonomia sotto il profilo giuridico, appare strumentale al raggiungimento di un comune interesse economico, perseguito attraverso l'esercizio di una direzione unitaria del soggetto controllante.
L'esercizio dell'attività d'impresa, seppure nella forma della continuità indiretta, da parte di , nei locali di proprietà di Parte_1 [...]
, rendono altresì evidente l'interdipendenza tra le due società Controparte_1
e l'opportunità, ai fini di consentire un migliore realizzo tanto dell'avviamento pag. 4 di 7 quanto del cespite immobiliare, di forme di coordinamento nella liquidazione degli attivi, ove ancora possibile, in funzione del miglior soddisfo dei creditori delle imprese del gruppo.
Non emergono, a contrario, ragioni ostative che consiglino la nomina di organi diversi per ciascuna procedura.
In conclusione, si ritiene che ricorrano i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della società e della liquidazione Controparte_1 giudiziale di gruppo unitaria, con nomina dei medesimi soggetti già designati dal collegio rispettivamente quali Giudice delegato e Curatore dell'impresa in liquidazione giudiziale quali organi della relativa procedura unitaria. dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale di e in ogni caso Controparte_1 della liquidazione unitaria, ex art.287 ccii, del gruppo d'impresa costituito dalle società:
1) capogruppo (C.F. e P.IVA: ), con Controparte_1 P.IVA_2 sede a Lesmo, Via Fratelli Cervi nn. 17/19;
2) controllata , (C.F. e P.I. ) Parte_1 P.IVA_1 con sede legale in Lesmo, Via F.lli Cervi 17/19; dichiara la presente procedura “principale” ai sensi dell'art. 26 comma 4 CCII (art. 3 regolamento
UE 2015/848) nomina la dott.ssa Caterina Giovanetti Giudice Delegato per la procedura unitaria di gruppo;
nomina la dott.ssa , con studio in 20125 Milano, via Parte_2 C.F._2
Birolli n. 6, Curatore, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
pag. 5 di 7 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale, ove non avesse già provveduto, di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 24 febbraio 2026 ore 11,30 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata che sarà comunicato dal curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la pag. 6 di 7 cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della debitrice;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR
30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed alla ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Monza nella camera di consiglio del 1 ottobre 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Caterina Rizzotto dott. Alessandro Longobardi
pag. 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Terza Civile
Delle procedure concorsuali e individuali
Il Tribunale di Monza, Sezione Terza Civile, composto dai magistrati
Dott. Alessandro Longobardi Presidente
Dott.ssa Caterina Rizzotto Giudice rel.
Dott. Francesco Ambrosio Giudice
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento P.U. n. 108-1/2025 promosso da
, (C.F. e P.I. ) con sede legale in Parte_1 P.IVA_1
Lesmo, Via F.lli Cervi 17/19, in persona del curatore, dott.ssa con Parte_2 studio in 20125 Milano, via Birolli n. 6, giusta autorizzazione del Giudice Delegato, dott.ssa Caterina Giovanetti, rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca Minniti del Foro di Milano (c.f. , pec: C.F._1 Email_1 presso il cui studio in Milano, Via Podgora n. 15, elegge domicilio;
nei confronti di
(C.F. e P.IVA: ), in persona del suo Controparte_1 P.IVA_2 liquidatore con sede a Lesmo, Via Fratelli Cervi nn. 17/19, come in atti CP_2 rappresentata e difesa nel presente procedimento dall'avv. Luca Perego presso il cui studio a Lecco in C.so Matteotti 5/b, eleggeva domicilio
*****
Il Tribunale, esaminati gli atti e udita la relazione del Giudice Delegato, premesso che:
1 • con ricorso depositato in data 25.3.2025 Parte_1
ha chiesto l'apertura della liquidazione giudiziale individuale della
[...] società controllante e di gruppo ai sensi dell'art. Controparte_1
287 del D.lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 (di seguito: “C.C.I.I.”);
• all'esito dell'interruzione della procedura concordataria instaurata da CP_1
anche quest'ultima ha aderito alla richiesta della controllata;
[...]
• negli allegati al ricorso e in quelli prodotti in uno alla domanda di concordato si rinviene tutta la documentazione richiesta a pena di inammissibilità dall'art. 39
C.C.I.I.
• Ritenuto che:
- sussiste la legittimazione attiva della ricorrente ex art. 287 comma 5 CCII e in ogni caso della debitrice;
CP_1
- sussiste pregiudizialmente la giurisdizione del giudice Italiano e la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 11, 26, 27 e 286 del D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio
2019, dell'art. 3, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2015/848 e dell'art. 27 C.C.I.I., atteso che dalla visura storica in atti risulta che la sede legale della società è situata in Lesmo e la stessa ha presentato domanda ex art. 44 CCII a questo Ufficio.
La presente procedura di insolvenza va dunque dichiarata principale;
- la debitrice è soggetta alla liquidazione giudiziale ex artt. 1, 2 e 121, poiché esercita attività commerciale di locazione e gestione di immobili propri ed ha documentato l'inoperatività della soglia di esenzione (cfr. bilancio di esercizio
2014 ove risulta un attivo patrimoniale di € 2.756.122);
- ricorre anche il requisito di procedibilità di cui all'art. 49 comma 5, come emerge dalla disamina dell'elenco creditori allegato alla domanda di concordato ove la società dichiara debiti pari ad € 4.900.000 circa;
- quanto all'insolvenza, va premesso in diritto che l'art. 2 comma 1 del Codice non ha innovato la definizione di stato d'insolvenza contenuta nell'art. 5 del R.d.
267/1942. Deve dunque preliminarmente richiamarsi l'orientamento della
Suprema Corte in punto di indici rilevatori dello stato di insolvenza della società in liquidazione: “la valutazione dello stato di insolvenza ai sensi della L. Fall.,
pag. 2 di 7 art. 5, in caso di società in liquidazione, deve essere effettuata tramite
l'accertamento degli elementi attivi del patrimonio sociale, idonei a consentire
l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali e non può prescindere dalla valutazione della concretezza ed attualità di essi (Cass. 642141/2001; Cass.
25167/2016; Cass. 23437/2017; Cass. 18137/2018); il relativo sindacato è rimesso, in via esclusiva, al giudice di merito, risultando incensurabile in sede di legittimità siffatto apprezzamento di fatto (Cass. 7252/2014; Cass. 6978/2019);
5. anche di recente, si è ribadito poi che, per le società in liquidazione, la nozione di insolvenza resta distinta da quella propria delle società in esercizio, dovendosi adattare, in applicazione del criterio patrimoniale, alla sola esigenza che gli elementi dell'attivo siano tendenzialmente bastanti ad assicurare l'eguale e integrale pagamento dei debiti sociali;
con la liquidazione la vocazione economica del soggetto non è più quella di restare nel mercato, bensì di procedere al soddisfacimento dei creditori esattamente con la liquidazione delle attività; se
è vero allora che non è necessario che la società sia dotata di un eccesso di liquidità, per fronteggiare i pagamenti, l'avvicendamento allo scopo lucrativo di quello liquidatorio implica però che la consistenza del suo attivo sia assunta in una dimensione di valori effettivi, cioè nell'unica prospettiva rilevante, che è quella del realizzo (Cass. 28193/2020);
6. tanto più che, nella specie, la sussistenza di due posizioni creditorie impagate, rappresentate e provate nell'istruttoria avanti al tribunale e rinunciate solo dopo, comprova che comunque la società aveva debiti scaduti e non era in grado di farvi fronte al momento della decisione;
così come risultavano debiti fiscali per 78.000 Euro, su cui i motivi nulla deducono, mentre non appare riportato criticamente, rispetto all'accertamento condotto dal giudice di merito, il raffronto tra tale esposizione riscontrata e le richiamate disponibilità liquide, anche nella prospettiva dell'alternativo soddisfacimento immediato ed ordinario, al di fuori del criterio patrimoniale” (Cass. civ. Sez. VI - 1, Ord., (ud. 23/06/2021) 16-07-2021, n.
20432).
Nel caso di specie la ricorrente versa, come attesta lo stesso liquidatore, in stato di insolvenza, in ragione di un attivo patrimoniale (si vedano i valori concordatari pag. 3 di 7 € 1.788.677,21) del tutto insufficiente a garantire il pronto adempimento ai debiti sopra indicati.
- Quanto alla sussistenza dei requisiti per l'apertura di una procedura unitaria di liquidazione di gruppo, si osserva quanto segue.
Le società ricorrenti appartengono al medesimo gruppo, ai sensi dell'art. 2 comma
1 lett. h) CCII, poiché, ai sensi dell'art. 2497 c.c., CP_1
detiene la partecipazione totalitaria di
[...] [...]
ed ha esercitato un'attività di direzione e Parte_1 coordinamento nei confronti di quest'ultima, la quale peraltro vanta un ingente credito verso la controllante (cfr. elenco creditori).
L'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento non è mai stato contestato da ed anzi emerge chiaramente dalle seguenti Controparte_1 ulteriori circostanze di fatto: le società hanno la sede sociale presso il medesimo luogo (in Lesmo, Via Fratelli Cervi nn.17/19) e risultano amministrate dal medesimo liquidatore, socio della controllante, Inoltre sia il sig. CP_2 sia il sig. , soci e un tempo amministratori di , erano CP_2 CP_3 CP_1
Parte entrambi soci anche di in bonis, la quale era titolare sia del ramo immobiliare sia del ramo operativo commerciale, prima dell'operazione di scissione, che ha portato alla costituzione di (cfr. domanda di concordato concordato). CP_1
Inoltre, sono evidenti anche le interrelazioni operative tra le due società, posto Parte che, come previsto nel progetto di scissione, ha svolto la propria attività di impresa (produzione e vendita di mobili e affini) nell'unico immobile di proprietà di . CP_1
Dunque, sussiste un gruppo di imprese che, pur mantenendo la loro autonomia sotto il profilo giuridico, appare strumentale al raggiungimento di un comune interesse economico, perseguito attraverso l'esercizio di una direzione unitaria del soggetto controllante.
L'esercizio dell'attività d'impresa, seppure nella forma della continuità indiretta, da parte di , nei locali di proprietà di Parte_1 [...]
, rendono altresì evidente l'interdipendenza tra le due società Controparte_1
e l'opportunità, ai fini di consentire un migliore realizzo tanto dell'avviamento pag. 4 di 7 quanto del cespite immobiliare, di forme di coordinamento nella liquidazione degli attivi, ove ancora possibile, in funzione del miglior soddisfo dei creditori delle imprese del gruppo.
Non emergono, a contrario, ragioni ostative che consiglino la nomina di organi diversi per ciascuna procedura.
In conclusione, si ritiene che ricorrano i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della società e della liquidazione Controparte_1 giudiziale di gruppo unitaria, con nomina dei medesimi soggetti già designati dal collegio rispettivamente quali Giudice delegato e Curatore dell'impresa in liquidazione giudiziale quali organi della relativa procedura unitaria. dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale di e in ogni caso Controparte_1 della liquidazione unitaria, ex art.287 ccii, del gruppo d'impresa costituito dalle società:
1) capogruppo (C.F. e P.IVA: ), con Controparte_1 P.IVA_2 sede a Lesmo, Via Fratelli Cervi nn. 17/19;
2) controllata , (C.F. e P.I. ) Parte_1 P.IVA_1 con sede legale in Lesmo, Via F.lli Cervi 17/19; dichiara la presente procedura “principale” ai sensi dell'art. 26 comma 4 CCII (art. 3 regolamento
UE 2015/848) nomina la dott.ssa Caterina Giovanetti Giudice Delegato per la procedura unitaria di gruppo;
nomina la dott.ssa , con studio in 20125 Milano, via Parte_2 C.F._2
Birolli n. 6, Curatore, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
pag. 5 di 7 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale, ove non avesse già provveduto, di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 24 febbraio 2026 ore 11,30 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata che sarà comunicato dal curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la pag. 6 di 7 cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della debitrice;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR
30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed alla ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Monza nella camera di consiglio del 1 ottobre 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Caterina Rizzotto dott. Alessandro Longobardi
pag. 7 di 7