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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 09/12/2025, n. 296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 296 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Sezione Lavoro
Il Giudice Onorario dott.ssa Vanessa Rocchi, in funzione di Giudice del Lavoro, nella pubblica udienza del 9 dicembre 2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa di lavoro e previdenza n. 727/2024 R.G. promossa
DA sig, nato a [...], il [...] ed ivi residente in [...]
Bartolini n. 926 - cod. fisc. - assistito dal Patronato , CodiceFiscale_1 Parte_2 rappresentato e difeso, come da procura alle liti in allegato al ricorso introduttivo ai sensi dell'art. 83 III comma c.p.c. e art. 10 D.P.R. 123/01, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti
SE LE e AR AB e ivi domiciliato - Parte ricorrente -
CONTRO
, in persona del Controparte_1
Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco FALSO in forza di procura generale alle liti, rep. 37875 racc. 7313 dd. 22.03.2024 per atto Notaio in Roma Persona_1
- Parte resistente -
Oggetto: Risarcimento del danno derivante da erronea comunicazione requisiti pensione anticipata da parte di del 22.04.2022. CP_1
Conclusioni: come in atti e da verbale di udienza del 9.12.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo depositato in data 7.09.2024 il sig. Parte_1 proponeva la domanda in oggetto al fine di ottenere il risarcimento dei danni tutti subiti a causa dell'erronea comunicazione da parte di della relativa posizione contributiva ai fini CP_1 pensionistici per lavoratori precoci del 22.04.2022 a seguito della quale aveva presentato le proprie dimissioni dal rapporto di lavoro dipendente e presentato la relativa domanda di pensione anticipata per lavori precoci come indicato dall'Ente con decorrenza dal 1.03.2023, salvo poi, dopo ulteriori controlli e verifiche da parte di , il trattamento pensionaistico decorreva dal CP_1
1.04.2023. Pertanto, il ricorrente - rimasto privo di retribuzione e di trattamento pensionistico
1 per il mese di marzo 2023- ritenendo l' responsabile del danno subito in conseguenza delle CP_1 erronee informazioni fornite dall'Ente stesso in ordine alla posizione contributiva richiesta, concludeva, espressamente, affinchè “Voglia la S.V., disattesa ogni contraria istanza, CP_ condannare l' a risarcire in favore di il danno dal medesimo subito Parte_1
a causa delle erronee informazioni rilasciate dall'Istituto medesimo in ordine ai requisiti del ricorrente per accedere alla pensione anticipata per lavoratori precoci ed alla decorrenza del relativo trattamento, da quantificarsi nella somma di € 2.276,49, o in subordine di € 1.897,49,
o in quella diversa maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come per legge.” Con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Si costituiva l' mediante propria memoria difensiva depositata in data 10.01.2025 CP_2 contestando la domanda di parte ricorrente non sussistendo alcuna repsosnabilità da parte dell'Ente stesso e chiedendo l'integrale rigetto della domanda come da conclusioni ivi precisate:
“Voglia l'On.le Tribunale adito rigettare la domanda giudiziaria proposta dal ricorrente con vittoria delle spese del giudizio. In via del tutto subordinata e salvo gravame, in caso di accoglimento della domanda avversaria l'ipotetico danno dovrà essere quantificato nell'importo di euro 1.454,07, da decurtare ai sensi dell'art. 1227 primo comma del codice civile, con compensazione quanto meno parziale delle spese del giudizio”.
Ora con decreto di prima comparizione del 16.09.2024 il giudice fissava la prima udienza di comparizione delle parti del 11.02.2025 nella quale, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la discussione e decisione della stessa.
Dopo vari rinvii per tale incombente, all'udienza del 9.12.2025 la causa in oggetto è stata discussa e decisa – dopo ritiro in camera di consiglio - con sentenza e motivazione contestuale di cui si dava pubblica lettura del relativo dispositivo in assenza delle parti costituite.
IN FATTO E IN DIRITTO
Il ricorso introduttivo così come proposto dal sig. appare fondato in Parte_1 fatto ed in diritto e come tale deve, pertanto, essere accolto.
La successione dei fatti come dedotti nel ricorso introduttivo e nei documenti allegati risultava pacifica, non contestata e parimenti descritta negli atti difensivi dell'Ente.
Dall'esame dei documenti allegati risultava, infatti, che il sig. in data Parte_1
21.02.2022 presentava all' la domanda di verifica del requisito per l'accesso alla pensione CP_1 anticipata per lavoratori precoci ai sensi dell'art. 1 commi 199-205 Legge 11.12.2016 n. 232 e dell'art. 2 D.P.C.M. 23.5.2017 n. 87 (cfr. doc. 1 ricorso) e l' , con comunicazione del CP_1
22.04.2022 (cfr. doc. 2) informava l'odierno ricorrente che dalla istruttoria svolta era stata
2 accertata la sussistenza della condizione prevista dall'art. 1 comma 199 Legge 11.12.2016 n. 232
(ossia l'assistenza da almeno 6 mesi al coniuge, all'unito civilmente o ad un parente convivente di primo o secondo grado riconosciuto portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 Legge n. 104/1992). Precisava, inoltre, che “i requisiti e le condizioni per
l'accesso alla pensione anticipata per i lavoratori precoci di cui all'art. 2 del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 87/2017 saranno perfezionati in data 30/11/2022. In esito al monitoraggio, si attesta che sussiste la relativa copertura finanziaria. Pertanto può accedere alla pensione anticipata per lavoratori precoci con decorrenza dal 01/03/2023 presentando, qualora non l'abbia già fatto, la relativa domanda …”. Conseguentemente e in maniera del tutto legittima, in data 30.01.2023, il ricorrente presentava domanda di pensione anticipata per lavoratori precoci ai sensi della legge 232/2016 (cfr. doc. 3), indicando come decorrenza la data del 1.03.2023, come scritto da , e precisando che avrebbe cessato CP_1
l'attività lavorativa dipendente il 28.02.2023. Conformemente a quanto dichiarato e facendo affidamento sulla maturazione del diritto a pensione dal 1.03.2023 come attestato dall' , il CP_1 sig. in data 27.02.2023, con decorrenza 1.03.2023, rassegnava le proprie Parte_1 dimissioni volontarie dal rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato che era in corso con la società G.R. Cartotecnica S.r.l. (cfr. doc. 4). Sennochè in data 8.05.2023 il sig. CP_ tramite il Patronato , non avendo ancora ricevuto alcuna comunicazione, Parte_1
CP_ chiedeva notizie all'Istituto in ordine alla liquidazione della pensione;
l' rispondeva nel modo seguente: “…sono in corso approfondimenti normativi/tecnici; la domanda è all'attenzione dell'operatore ed è in lavorazione. Appena possibile verrà definita” (cfr. doc. 5).
Con successiva comunicazione del 18.05.2023 (cfr. doc. 6), ricevuta l'8.06.2023, l' CP_1 comunicava al ricorrente l'accoglimento della domanda e la liquidazione della pensione n.
10058306 Cat. VO, che tuttavia veniva riconosciuta con decorrenza 1.04.2023 anziché 1.03.2023 come era stato precedentemente indicato dall' . Il ricorrente, pertanto, per il mese di marzo CP_1
2023 rimaneva senza retribuzione e senza pensione. Il Patronato Inca provvedeva a chiedere spiegazioni all'Istituto il quale comunicava che la verifica svolta in ordine alla sussistenza del requisito contributivo era risultata errata e che in realtà il ricorrente maturava i 41 anni previsti per il trattamento richiesto solo in data 31.12.2022 (e non al 30.11.2022); conseguentemente, considerata la finestra prevista di 3 mesi, la decorrenza corretta era da individuarsi nel 1.04.2023. CP_ Il ricorrente, tramite il Patronato , con pec del 23.10.2023 (cfr. doc. 7) rivendicava subito CP_ nei confronti dell' il risarcimento del danno subito a causa dell'erronea certificazione da
3 parte dell'Istituto della data di decorrenza della pensione ma si vedeva costretto a promuovere il presente giudizio in quanto tale richiesta rimaneva senza esito.
Il ricorrente, pertanto, risulta documentato da tali atti che per il mese di marzo 2023 rimaneva, di fatto, senza retribuzione e senza pensione.
Come è noto la Suprema Corte di Cassazione ha in più occasioni ribadito che l' risponde CP_1 delle erronee comunicazioni della posizione contributiva rese a seguito di specifica domanda dell'interessato, che lo abbiano indotto alla anticipata cessazione del rapporto di lavoro, responsabilità derivante dall'inadempimento dell'obbligo legale previsto dalla L. n. 88 del 1989, art. 54, esercitabile sulla base dei poteri di indagine e certificazione di cui dispone l'Ente (v. Cass.
n. 21454 del 19/09/2013, Cass. n. 23050 del 03/10/2017, Cass. n. 2498 del 1/2/2018). L'anzidetta responsabilità ha natura contrattuale, in quanto ha origine legale e attiene al rapporto intercorrente tra le parti, con conseguente applicabilità dell'art. 1218 c.c., il quale pone espressamente a carico del debitore la prova liberatoria che l'inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile (Cass. 02/05/2016, n.
8604, Cass. n. 27118 del 15/11/2017). L'assicurato ha tuttavia l'obbligo di intervenire per interrompere il processo che determina l'evento produttivo di danno quando l'erroneità dei dati forniti dall'istituto sia riscontrabile sulla base dell'ordinaria diligenza, esercitabile nell'ambito dei dati che rientrano nella sua normale sfera di conoscibilità. Qualora egli non si attivi in tal senso e rassegni comunque le proprie dimissioni presentando domanda di pensione malgrado l'evidente erroneità dei dati contributivi a lui comunicati, concorre al verificarsi dell'evento dannoso, ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma 1, con la conseguente possibilità per il giudice di limitare il risarcimento dovuto. In tal senso l'ipotesi va distinta da quella, disciplinata dall'art. 1227 c.c., comma 2, cui ha fatto talora riferimento la giurisprudenza di legittimità (vedasi Cass. n. 8604 del 02/05/2016, cit.) nonché l'Ente medesimo, riferibile ad un comportamento dello stesso danneggiato che abbia prodotto il solo aggravamento del danno già prodottosi, diverso dal contributo alla sua originaria causazione.
Nel caso di specie è pacifico e, non contestato nello specifico visto anche le conclusioni in subordine precisate dall'Ente resistente, come sia stato facendo affidamento sulla comunicazione dell'Istituto del 22.04.2022 e, espressamente leggendo “…Pertanto può accedere alla pensione anticipata per lavoratori precoci con decorrenza dal 01/03/2023 presentando, qualora non
l'abbia già fatto, la relativa domanda …compresa la cessazione dell'attività lavorativa…” e che in data 27.02.2023, con decorrenza 1.03.2023, abbia rassegnato le dimissioni dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato, proprio per poter conseguire il trattamento pensionistico,
4 incompatibile per il periodo di anticipo rispetto ai requisiti ordinari con la percezioni di redditi da lavoro e che poi l' a seguito di ulteriori controlli normativi e tecnici, non meglio CP_1 specificati all'utente, abbia comunicato la nuova data di decorrenza dal 1.04.2023.
Ecco che sussiste la responsabilità dell' per le erronee informazioni comunicate al CP_1 ricorrente che è stato così indotto, erroneamente, ad anticipare la propria uscita dal mondo del lavoro.
Non può sussistere neppure un concorso di colpa del ome sostenuto da in Parte_1 CP_1 quanto non si trattava di un errore macroscopico ed evidente da potersi segnalare all'Istituto oltre al fatto che in tema di pensione anticipata per lavoratori precoci è la stessa normativa a prevedere che prima di presentare la domanda di pensione l'assicurato debba inoltrare all' una CP_1 domanda di verifica dei requisiti ai fini della richiesta. E' quindi per espressa previsione legislativa che all' viene affidato un controllo preventivo obbligatorio sul diritto e la CP_1 decorrenza della prestazione, su cui l'assicurato deve legittimamente poter fare affidamento.
E' verosimile che se il ricorrente – persona spinta dalla normale e comune diligenza - si fosse reso conto dell'errore nella prima comunicazione del 22.04.2022 non avrebbe rassegnato CP_1 le dimissioni auto-causandosi un danno retributivo. E lo stesso dicasi del Patronato che, se si fosse accorto dell'anomalia si sarebbe di certo attivato avvertendo l'Istituto per risolvere la problematica, anziché far rischiare un danno all'utente.
Il danno patrimoniale va quantificato nel rateo di pensione relativo al mese di marzo 2023, tenuto conto che il trattamento pensionistico è stato liquidato con decorrenza 1.04.2023 ed è documentale – e non contestato nello specifico - che il sig. sia rimasto Parte_1 senza retribuzione e senza pensione per il periodo suddetto e l'entità di tale danno corrisponde alla somma che il ricorrente ha calcolato e conteggiato tenuto conto del rateo pensione e rate tredicesima per l'importo di 1.897, 49, quale importo lordo come previsto per legge e dallo stesso
. CP_1
Alla luce di tali principi giuridici ed interpretativi sopraesposti, ecco che per tutte tali motivazioni la domanda formulata da parte ricorrente deve essere accolta, con compensazione delle spese di lite alla luce della obiettiva complessità e controvertibilità delle questioni dirimenti il presente giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa di lavoro e previdenza n. 727/2024 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1-accoglie il ricorso presentato dal sig. e, per l'effetto condanna Parte_1
5 l' al risarcimento del danno in favore di parte ricorrente da quantificarsi nell'importo lordo CP_1 di 1.897,49 a titolo di rateo pensione marzo 2023 e rato 13esima come per legge;
2. spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Pistoia lì 9 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
GOP Dott.ssa Vanessa Rocchi
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