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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 11/02/2025, n. 155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 155 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
-Sezione Lavoro-
Il Tribunale di Busto Arsizio, in persona del giudice del lavoro dott.ssa Francesca
La Russa, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al n. 882/2022 R.G.L., promossa da
IA AU, CC OL, AR HE, IN TE,
IN AN, OS VA AL, AC BE, ME
VA, LO NZ IO, AG IL, TI OR,
OL AL, BI FA, LB TO, NA NZ,
DI TE CO OR e AR RD, rappresentati e difesi dagli Avv.ti TO Medina, Giovanni Sertori e Massimiliano Canavesi ed elettivamente domiciliati presso lo studio del secondo, per procura in atti ricorrenti
contro
ALHA AIRPORT MXP S.P.A., in persona del Presidente del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro tempore, Dott. Lorenzo Schettini
Gherardini, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Carlo Boursier Niutta, Enrico
Boursier Niutta e Carlo Cavalieri ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo convenuta Oggetto: riconoscimento del diritto al lavaggio della divisa aziendale
Conclusioni delle parti: come in atti.
Fatto e diritto
I ricorrenti in epigrafe indicati - oltre al sig. IO RE nei confronti del quale il giudizio è stato dichiarato estinto all'udienza del 17.12.2024 - con ricorso ai sensi dell'art. 414 c.p.c. iscritto a ruolo generale telematico il 29.7.2022, hanno esposto di lavorare tutti alle dipendenze di Alha Airport MXP S.p.a. presso l'aeroporto di
Malpensa dall'1.11.2006, con l'eccezione del sig. NT, assunto l'11.1.2010.
Hanno precisato che i signori HI, RE, RI, TT e DI sono stati assunti in qualità di operai, con mansioni di carico e scarico merce;
i signori BÈ, Di TT, IA e NI con mansioni di capisquadra (team leader); i signori IA, IN, RE, MM, NO, AN, AC e
GU, in qualità di referenti (deputati all'organizzazione del lavoro, al controllo degli operai e del loro lavoro, alla firma delle bolle per trasporto merci pericolose) sia in magazzino che in piazzale;
il sig. NT con mansione di capo magazzino - responsabile magazzino (cfr. cedolini di cui ai doc. nn. 1-18).
I ricorrenti hanno specificato, altresì, che la loro attività consiste nella movimentazione merci in import ed export, svolta sia manualmente che meccanicamente, sia in magazzino, nell'area land-side dell'aeroporto, sia nel piazzale aeroportuale, nell'area air-side, e precisamente in prossimità della pista di atterraggio degli aeromobili. I turni di lavoro risultano distribuiti sulle 24 ore e, come rimarcato dai lavoratori, durante l'esecuzione delle prestazioni lavorative incontrano un elevato rischio di contatto (per esempio, di investimento) con i mezzi meccanici (quali transporter e trattorini).
I lavoratori hanno precisato, ancora, che nell'ambito di tali attività sono tenuti a indossare, in forza del codice disciplinare aziendale loro consegnato all'atto di assunzione, i dispositivi di protezione forniti dal datore di lavoro (doc. n. 19, punti
1.3 e 2.11). Questi ultimi consistono in specifici indumenti assegnati a ogni lavoratore, ovverosia: pantaloni estivi e invernali con due bande rinfrangenti applicate sulla tasca posteriore;
un giaccone giallo impermeabile con bande ad alta visibilità per l'inverno e uno più leggero per ripararsi dalla pioggia;
un gilet multitasche azzurro acceso con rifilature rinfrangenti;
una pettorina gialla ad alta visibilità; una felpa pesante e una più leggera;
una maglietta polo manica corta;
due paia di guanti;
un paio di scarpe antinfortunistica e felpe (doc. n. 20 fasc. ricorrenti).
Il suddetto vestiario viene utilizzato per l'intera durata della prestazione lavorativa, con funzione di aumento della visibilità e conseguente protezione dal rischio di investimento da parte dei mezzi meccanici che circolano nel piazzale aeroportuale e nel magazzino, oltre che di riparo contro il clima freddo o caldo a seconda della stagione, e, infine, di difesa dalla polvere e altre eventuali sostanze nocive rinvenibili sul luogo di lavoro (polvere di gomma prodotta dallo sbriciolamento degli pneumatici del carrelli elevatori, strofinio sul corpo dei colli di merci anche pericolose, residui di combustione prodotta dagli aeromobili, nonché dalla disinfestazione chimica degli ambienti di lavoro con deposito sulla merce).
Ciò premesso, i lavoratori hanno evidenziato che la società non ha messo a loro disposizione alcun sistema di lavaggio dei suddetti dispositivi, motivo per cui, per mantenerli puliti e in efficienza, nel corso degli anni hanno dovuto provvedervi personalmente, a proprie spese, a ogni fine turno o comunque almeno una volta alla settimana (o anche con maggior frequenza). Hanno fatto presente, al riguardo, che, pur a fronte di solleciti rivolti al datore di lavoro (doc. n. 23 fasc. ricorrenti), non è mai esistito alcun elemento retributivo, né è mai stata da loro percepita alcuna indennità, che si possa attribuire a titolo di compenso per l'attività di trasporto, pulitura, lavaggio e stiratura degli indumenti di protezione.
I lavoratori hanno sostenuto che Alha Airport sarebbe obbligata, ai sensi degli articoli 2087 cod. civ. e 43 del D. Lgs. n. 626/1994 (ora art. 77 del D. L.gs. n.
81/2008, “Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”), al lavaggio dei DPI. Hanno rimarcato, inoltre, che, avendo dovuto provvedere personalmente al lavaggio dei capi d'abbigliamento nel corso del rapporto di lavoro, hanno subito un danno, quantificabile in un importo non inferiore per ciascun dipendente alla retribuzione prevista per un'ora settimanale in termini di orario straordinario diurno. Hanno sottolineato, infine, che il dies a quo per il decorso del termine prescrizionale dei crediti maturati in corso di rapporto di lavoro decorre dal giorno della sua cessazione.
I ricorrenti, pertanto, hanno convenuto in giudizio Alha Airport MXP S.p.a., chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- accertare e dichiarare
l'obbligo contrattuale della Società Alha Airport MXP S.p.A. Unipersonale in persona del legale rappresentante in carica pro tempore di provvedere al servizio di lavaggio degli indumenti di lavoro (D.P.I.), tutti forniti ai ricorrenti ed analiticamente indicati in ricorso;
- accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti ad ottenere a titolo di risarcimento danni causato dall'inadempimento contrattuale o, comunque a titolo di ingiusto arricchimento, l'importo corrispondente al valore della prestazione da loro resa in relazione al lavoro svolto per provvedere direttamente al lavaggio degli indumenti a far data dal'11.01.2010 per il ricorrente VA AL NT e dal
19.07.2007 per tutti gli altri;
- importo quantificato, in via equitativa ex art. 432 c.p.c., in una somma, comprensiva delle relative spese vive, non inferiore al valore di un'ora di lavoro straordinario diurno spettante a ciascun ricorrente, moltiplicato per 48 volte all'anno, ovvero in quell'altra somma, anche maggiore, ritenuta di giustizia;
- condannare pertanto la resistente a corrispondere la somma così quantificata per ciascun ricorrente nella seguente misura: per il sig. AU IA €. 9.583,20; per il sig. OL HI €. 10.656,00; per il sig. HE RI €. 8.632,80; per il sig.
TE IN €. 9.583,20; per il sig. AN GU €. 11.664,00; per il sig. VA
AL NT €. 9.108,00; per il sig. BE AC €. 9.828,00; per il sig.
IO RE €. 9.583,20; per il sig. VA MM €. 9.583,20; per il sig. NZ
IO RE €. 8.632,80; per il sig. IL IA €. 9.043,20; per il sig.
OR TT €. 8.632,80; per il sig. AL NI €. 9.007,20; per il sig.
FA AN €. 9.583,20; per il sig. TO BÈ €. 9.007,20; per il sig. NZ
DI €. 8.632,80; per il sig. CO OR Di TT €. 9.007,20; per il sig.
RD NO €. 9.828,00 ovvero nella diversa somma che risulterà di giustizia, in ogni caso con interessi e rivalutazione dal deposito del ricorso al momento del pagamento. - il tutto sino alla predisposizione da parte della Società resistente di adeguato sistema di lavaggio degli indumenti aziendali DPI”.
Alha Airport MXP S.p.a. (d'ora in avanti semplicemente “Alha”) si è costituita in giudizio e ha eccepito l'omesso deposito della procura alle liti di uno dei ricorrenti e la prescrizione di parte delle pretese, contestando quanto sostenuto e allegato da controparte e domandando in via preliminare di accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione di parte delle pretese risarcitorie rivendicate e, nel merito, la società ha chiesto di rigettare tutte le domande perché integralmente infondate in fatto ed in diritto.
Tentata, senza esito positivo, la conciliazione della causa, all'esito dell'udienza di discussione del 17.12.2024 il giudizio è stato dichiarato estinto nei confronti del ricorrente IO RE. Si è dato atto, altresì, della mancanza della procura del ricorrente RD NO. All'esito della camera di consiglio è stato concesso alle parti, ex art. 127 ter c.p.c., termine sino all'8.1.2025 per depositare note scritte contenenti le sole conclusioni e la documentazione indicata in udienza.
Con note depositate il 7.1.2025, la società convenuta ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni precedentemente rassegnate. Ha allegato, inoltre, verbale di accordo sindacale tra le società del Gruppo Aviation Service
S.p.a. e le OO.SS. nazionali Filt-CGIL, Filt-CISL e Uiltrasporti del 27.12.2022, oltre a proprio comunicato aziendale dell'1.10.2024 relativo al servizio di lavaggio dei dispositivi di protezione individuale (secondo il quale “sono considerati DPI lavabili, in forza di quanto previsto nel DVR, il giaccone ed il pantalone ad alta visibilità. Gli altri DPI non sono oggetto della presente comunicazione in quanto sono da sempre sostituiti all'occorrenza o in caso di usura”).
Con note depositate l'8.1.2025, i ricorrenti hanno integrato le proprie conclusioni, così domandando: “ … In subordine rispetto alle domande sub b) e sub d) e. accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti ad ottenere a titolo di risarcimento danni causato dall'inadempimento contrattuale o, comunque a titolo di ingiusto arricchimento, l'importo corrispondente al valore della prestazione da loro resa in relazione al lavoro svolto per provvedere direttamente al lavaggio degli indumenti a far data dal luglio 2011 f. e condannare pertanto la resistente a corrispondere la somma quantificata per ciascun ricorrente nella seguente misura: per il sig. AU
IA €.6.814,72; per il sig. OL HI €. 7.577,60; per il sig. HE RI
€. 6.138,88; per il sig. TE IN €. 6.814,72; per il sig. AN GU €.
8.294,40 per il sig. VA AL NT €. 7.772,16; per il sig. BE AC €.
6.988,80; per il sig. VA MM €. 6.814,72; per il sig. NZ IO RE
€. 6.138,88; per il sig. IL IA €. 6.430,72; per il sig. OR TT €.
6.138,88; per il sig. AL NI €. 6.405,12; per il sig. FA AN €.
6.814,72; per il sig. TO BÈ €. 6.405,12; per il sig. NZ DI €. 6.138,88; per il sig. CO OR Di TT €. 6.405,12; ovvero nella diversa somma che risulterà di giustizia, in ogni caso con interessi ex art 1284 c.c. IV comma e rivalutazione dal deposito del ricorso alla data del pagamento”.
***
Preliminarmente deve essere dichiarata l'inesistenza della procura conferita ai difensori da parte del sig. RD NO, con conseguente mancata instaurazione del rapporto processuale, insuscettibile di sanatoria (come da pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite n. 27434/2022: “L'art. 182, comma 2,
c.p.c., nella formulazione introdotta dall'art. 46, comma 2, della l. n. 69 del 2009, non consente di “sanare” l'inesistenza o la mancanza in atti della procura alla lite”), dal quale deriva il difetto di ius postulandi in capo ai difensori con riferimento alla posizione del sig. NO.
Nel merito, il ricorso è fondato e merita accoglimento nei limiti che si andranno ora a esporre.
Non è contestato in atti che i ricorrenti siano tenuti a indossare durante l'espletamento della prestazione lavorativa gli indumenti forniti dalla società, alcuni dei quali ad alta visibilità e quindi rientranti tra i dispositivi di protezione individuali. È la stessa società convenuta, d'altronde, a sostenere nella propria memoria (punto 3.17) che ai dipendenti sono stati conferiti “i seguenti DPI: un giaccone giallo impermeabile – con bande alta visibilità – in poliestere e in poliuretano per la stagione invernale, un giubbotto giallo più leggero - con bande ad alta visibilità – sempre in poliestere e in poliuretano, una pettorina gialla ad alta visibilità di poliestere, due paia di guanti di gomma e di pelle e, infine, un paio di scarpe antinfortunistica” (cfr. anche doc. n. 4 fasc. convenuta, p. 6, punto 6.1.1., dove sono qualificati come DPI giaccone, gilet, guanti, scarpe e pantaloni).
Sempre Alha, nel comunicato dell'1.10.2024, da ultimo allegato alle note scritte conclusive, definisce espressamente come “DPI lavabili … il giaccone ed il pantalone ad alta visibilità”, in forza di quanto previsto nel DVR (quest'ultimo non presente agli atti).
In ogni caso, la ricostruzione normativa e giurisprudenziale (arricchitasi con recenti sentenze della Suprema Corte) esclude la decisività della qualificazione come DPI fatta dal datore di lavoro in sede di fornitura degli indumenti o di documento di valutazione rischi. Infatti, secondo quanto stabilito dagli artt. 2087 cod. civ. e 77, comma 4, del D. Lgs. n. 81/2008, il datore di lavoro è tenuto ad assicurare l'integrità fisica e morale dei prestatori di lavoro, anche attraverso la messa a disposizione di appositi strumenti da mantenere nel tempo efficienti.
Ai sensi dell'art. 74, comma 1, del D. Lgs. n. 81/2008, “si intende per dispositivo di protezione individuale, di seguito denominato "DPI", qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza
o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo”.
Il sopra richiamato art. 77, comma 4, prevede poi che il datore di lavoro “a) mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante”.
Sul punto, la Suprema Corte di Cassazione ha enunciato il principio secondo cui la nozione legale di “Dispositivi di Protezione Individuale” “non deve essere intesa come limitata alle attrezzature appositamente create e commercializzate per la protezione di specifici rischi alla salute in base a caratteristiche tecniche certificate, ma, in conformità alla giurisprudenza di legittimità, va riferita a qualsiasi attrezzatura, complemento o accessorio che possa in concreto costituire una barriera protettiva, sia pure ridotta o limitata, rispetto a qualsiasi rischio per la salute e la sicurezza del lavoratore, in conformità con l'art. 2087 c.c., norma di chiusura del sistema di prevenzione degli infortuni
e malattie professionali, suscettibile di interpretazione estensiva in ragione sia del rilievo costituzionale del diritto alla salute sia dei principi di correttezza e buona fede cui deve ispirarsi lo svolgimento del rapporto di lavoro. Nella medesima ottica il datore di lavoro è tenuto a fornire i suddetti indumenti ai dipendenti e a garantirne l'idoneità a prevenire l'insorgenza e il diffondersi di infezioni provvedendo al relativo lavaggio, che è indispensabile per mantenere gli indumenti in stato di efficienza e che, pertanto, rientra tra le misure necessarie 'per la sicurezza e la salute dei lavoratori' che il datore di lavoro
è tenuto ad adottare ai sensi del D. Lgs. n. 626 del 1994, art. 4, comma 5, e del D. Lgs. n. 81 del 2008, artt. 15 e ss. e s.m.i.” (Cass. n. 16749/2019; in senso analogo, cfr. anche le successive nn. 20206, 20207, 20208, 27354 e 17132 del
2019).
La Circolare n. 34/1999 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha poi precisato: “Rientrano, ad esempio, tra i dispositivi di protezione individuale
(D.P.I) gli indumenti fluorescenti che segnalano la presenza di lavoratori a rischio di investimento, quelli di protezione contro il caldo od il freddo, gli indumenti per evitare il contatto con sostanze nocive tossiche, corrosive o con agenti biologici, ecc. L'articolo 43, comma 4, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 prevede che il datore di lavoro, debba assicurare le condizioni igieniche nonché l'efficienza dei D.P.I. ossia il mantenimento nel tempo delle loro caratteristiche specifiche quali, ad esempio,
l'impermeabilità o la fluorescenza (vedi al riguardo la sentenza della Corte di
Cassazione, Sezione Lavoro, n. 11139/98 del 9 luglio 1998). Ciò vale ovviamente anche per gli indumenti di lavoro che assumano la caratteristica di dispositivi personali di protezione. A tale scopo è necessario che il datore di lavoro provveda alla loro pulizia stabilendone altresì la periodicità. Detta pulizia può essere effettuata sia direttamente all'interno dell'azienda, sia ricorrendo ad imprese esterne specializzate;
la scelta ricade sotto a responsabilità del datore di lavoro”.
Alla luce delle disposizioni e della giurisprudenza citate (si vedano anche i precedenti di questo Tribunale, ex multis n. 313/2016; 424/2019; 436/2024), gli indumenti indossati dai ricorrenti durante la prestazione lavorativa possono rientrare a pieno titolo, nella definizione di dispositivi di protezione individuali.
Ritiene questo Giudice che gli stessi, infatti, non svolgano solamente una funzione identificativa dei dipendenti, ma servano altresì a proteggere i lavoratori contro diversi rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, quali investimenti, freddo e altri agenti atmosferici, contatti con polvere e altre sostanze nocive. Era onere della società convenuta, dunque, provvedere a mantenere il vestiario in questione in efficienza e assicurarne le condizioni di igiene, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. n. 81/2008. Così, tuttavia, non
è stato.
Deve essere accolta, pertanto, la domanda di risarcimento del danno subito dai ricorrenti ex art. 1218 cod. civ. a causa del mancato lavaggio degli indumenti da parte del datore di lavoro, inadempimento che ha determinato lo svolgimento di tale incombente direttamente da parte dei lavoratori, con dispiego di energie e costi personali.
Non essendo possibile quantificare il pregiudizio patrimoniale nel suo preciso ammontare, si ritiene di doverlo liquidare in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., in un importo corrispondente a un'ora di lavoro straordinario settimanale, ritenuto tale il tempo necessario per il lavaggio, asciugatura e stiratura degli indumenti di lavoro almeno una volta alla settimana, anche alternato il lavaggio degli indumenti esterni, tenuto conto dei differenti valori retributivi di cui al ricorso, in relazione al livello di inquadramento e all'orario lavorativo dei ricorrenti (cfr. questo Giudice n. 60/2023).
Il calcolo deve tenere conto, ex art. 2946 cod. civ., del periodo di prescrizione decennale dell'azione di risarcimento del danno da responsabilità contrattuale del datore di lavoro ex art. 2087 cod. civ.. Si rileva, al riguardo, che il primo atto interruttivo utile del termine prescrizionale è costituito dalla missiva inviata dai lavoratori al datore di lavoro il 29.11.2021 (doc. n. 23 fasc. ricorrenti).
Conseguentemente, la società convenuta deve essere condannata al pagamento,
a titolo risarcitorio, del danno subito dai ricorrenti per il mancato lavaggio dei DPI
e della divisa con decorso dal 29.11.2011 sino al deposito del ricorso, nella seguente misura (pari al valore di un'ora di lavoro straordinario diurno spettante a ciascun ricorrente moltiplicato per 48 lavaggi l'anno in un periodo di dieci anni, dal 29.11.2011 al 29.11.2021, oltre alle 32 settimane successive a quest'ultima data e sino all'iscrizione a ruolo del ricorso del 29.7.2022; per i relativi conteggi si rimanda al doc. n. 32 fasc. ricorrenti, allegato alle note difensive dell'8.1.2025): al sig. AU IA € 6.814,72; al sig. OL HI € 7.577,60; al sig. HE
RI € 6.138,88; al sig. TE IN € 6.814,72; al sig. AN GU €
8.294,40; al sig. VA AL NT € 7.772,16; al sig. BE AC €
6.988,80; al sig. VA MM € 6.814,72; al sig. NZ IO RE €
6.138,88; al sig. IL IA € 6.430,72; al sig. OR TT € 6.138,88; al sig. AL NI € 6.405,12; al sig. FA AN € 6.814,72; al sig.
TO BÈ € 6.405,12; al sig. NZ DI € 6.138,88 e al sig. CO
OR Di TT € 6.405,12. Su tali somme sono dovuti gli interessi e la rivalutazione dal deposito del ricorso all'effettivo pagamento.
Le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e vanno poste a carico della società convenuta, liquidate come da dispositivo, tenuto conto del numero dei ricorrenti, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi anticipatari ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Così provvede tra le parti:
- dichiara il difetto di ius postulandi in capo ai difensori con riferimento alla posizione del sig. RD NO;
- dichiara l'obbligo contrattuale della società convenuta di provvedere al servizio di lavaggio degli indumenti di lavoro DPI forniti ai ricorrenti, e, per l'effetto,
- condanna la società convenuta al pagamento, a titolo risarcitorio, del danno subito dai ricorrenti per il mancato lavaggio dei suddetti indumenti, a decorrere dal 29.11.2011 sino al deposito del ricorso, nella misura, stabilita in via equitativa, di un'ora di lavoro straordinario diurno per ogni effettiva settimana di lavoro, per le seguenti somme: al sig. AU IA € 6.814,72; al sig. OL HI €
7.577,60; al sig. HE RI € 6.138,88; al sig. TE IN € 6.814,72; al sig. AN GU € 8.294,40; al sig. VA AL NT € 7.772,16; al sig.
BE AC € 6.988,80; al sig. VA MM € 6.814,72; al sig. NZ
IO RE € 6.138,88; al sig. IL IA € 6.430,72; al sig.
OR TT € 6.138,88; al sig. AL NI € 6.405,12; al sig. FA
AN € 6.814,72; al sig. TO BÈ € 6.405,12; al sig. NZ DI €
6.138,88 e al sig. CO OR Di TT € 6.405,12, oltre, per tutti, interessi e rivalutazione dal deposito del ricorso all'effettivo pagamento;
- condanna la società convenuta a rimborsare ai ricorrenti, in solido tra loro, le spese di lite, liquidate in complessivi € 18.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e cpa, oltre al contributo unificato di € 259,00, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Busto Arsizio, 10 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Francesca La Russa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
-Sezione Lavoro-
Il Tribunale di Busto Arsizio, in persona del giudice del lavoro dott.ssa Francesca
La Russa, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al n. 882/2022 R.G.L., promossa da
IA AU, CC OL, AR HE, IN TE,
IN AN, OS VA AL, AC BE, ME
VA, LO NZ IO, AG IL, TI OR,
OL AL, BI FA, LB TO, NA NZ,
DI TE CO OR e AR RD, rappresentati e difesi dagli Avv.ti TO Medina, Giovanni Sertori e Massimiliano Canavesi ed elettivamente domiciliati presso lo studio del secondo, per procura in atti ricorrenti
contro
ALHA AIRPORT MXP S.P.A., in persona del Presidente del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro tempore, Dott. Lorenzo Schettini
Gherardini, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Carlo Boursier Niutta, Enrico
Boursier Niutta e Carlo Cavalieri ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo convenuta Oggetto: riconoscimento del diritto al lavaggio della divisa aziendale
Conclusioni delle parti: come in atti.
Fatto e diritto
I ricorrenti in epigrafe indicati - oltre al sig. IO RE nei confronti del quale il giudizio è stato dichiarato estinto all'udienza del 17.12.2024 - con ricorso ai sensi dell'art. 414 c.p.c. iscritto a ruolo generale telematico il 29.7.2022, hanno esposto di lavorare tutti alle dipendenze di Alha Airport MXP S.p.a. presso l'aeroporto di
Malpensa dall'1.11.2006, con l'eccezione del sig. NT, assunto l'11.1.2010.
Hanno precisato che i signori HI, RE, RI, TT e DI sono stati assunti in qualità di operai, con mansioni di carico e scarico merce;
i signori BÈ, Di TT, IA e NI con mansioni di capisquadra (team leader); i signori IA, IN, RE, MM, NO, AN, AC e
GU, in qualità di referenti (deputati all'organizzazione del lavoro, al controllo degli operai e del loro lavoro, alla firma delle bolle per trasporto merci pericolose) sia in magazzino che in piazzale;
il sig. NT con mansione di capo magazzino - responsabile magazzino (cfr. cedolini di cui ai doc. nn. 1-18).
I ricorrenti hanno specificato, altresì, che la loro attività consiste nella movimentazione merci in import ed export, svolta sia manualmente che meccanicamente, sia in magazzino, nell'area land-side dell'aeroporto, sia nel piazzale aeroportuale, nell'area air-side, e precisamente in prossimità della pista di atterraggio degli aeromobili. I turni di lavoro risultano distribuiti sulle 24 ore e, come rimarcato dai lavoratori, durante l'esecuzione delle prestazioni lavorative incontrano un elevato rischio di contatto (per esempio, di investimento) con i mezzi meccanici (quali transporter e trattorini).
I lavoratori hanno precisato, ancora, che nell'ambito di tali attività sono tenuti a indossare, in forza del codice disciplinare aziendale loro consegnato all'atto di assunzione, i dispositivi di protezione forniti dal datore di lavoro (doc. n. 19, punti
1.3 e 2.11). Questi ultimi consistono in specifici indumenti assegnati a ogni lavoratore, ovverosia: pantaloni estivi e invernali con due bande rinfrangenti applicate sulla tasca posteriore;
un giaccone giallo impermeabile con bande ad alta visibilità per l'inverno e uno più leggero per ripararsi dalla pioggia;
un gilet multitasche azzurro acceso con rifilature rinfrangenti;
una pettorina gialla ad alta visibilità; una felpa pesante e una più leggera;
una maglietta polo manica corta;
due paia di guanti;
un paio di scarpe antinfortunistica e felpe (doc. n. 20 fasc. ricorrenti).
Il suddetto vestiario viene utilizzato per l'intera durata della prestazione lavorativa, con funzione di aumento della visibilità e conseguente protezione dal rischio di investimento da parte dei mezzi meccanici che circolano nel piazzale aeroportuale e nel magazzino, oltre che di riparo contro il clima freddo o caldo a seconda della stagione, e, infine, di difesa dalla polvere e altre eventuali sostanze nocive rinvenibili sul luogo di lavoro (polvere di gomma prodotta dallo sbriciolamento degli pneumatici del carrelli elevatori, strofinio sul corpo dei colli di merci anche pericolose, residui di combustione prodotta dagli aeromobili, nonché dalla disinfestazione chimica degli ambienti di lavoro con deposito sulla merce).
Ciò premesso, i lavoratori hanno evidenziato che la società non ha messo a loro disposizione alcun sistema di lavaggio dei suddetti dispositivi, motivo per cui, per mantenerli puliti e in efficienza, nel corso degli anni hanno dovuto provvedervi personalmente, a proprie spese, a ogni fine turno o comunque almeno una volta alla settimana (o anche con maggior frequenza). Hanno fatto presente, al riguardo, che, pur a fronte di solleciti rivolti al datore di lavoro (doc. n. 23 fasc. ricorrenti), non è mai esistito alcun elemento retributivo, né è mai stata da loro percepita alcuna indennità, che si possa attribuire a titolo di compenso per l'attività di trasporto, pulitura, lavaggio e stiratura degli indumenti di protezione.
I lavoratori hanno sostenuto che Alha Airport sarebbe obbligata, ai sensi degli articoli 2087 cod. civ. e 43 del D. Lgs. n. 626/1994 (ora art. 77 del D. L.gs. n.
81/2008, “Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”), al lavaggio dei DPI. Hanno rimarcato, inoltre, che, avendo dovuto provvedere personalmente al lavaggio dei capi d'abbigliamento nel corso del rapporto di lavoro, hanno subito un danno, quantificabile in un importo non inferiore per ciascun dipendente alla retribuzione prevista per un'ora settimanale in termini di orario straordinario diurno. Hanno sottolineato, infine, che il dies a quo per il decorso del termine prescrizionale dei crediti maturati in corso di rapporto di lavoro decorre dal giorno della sua cessazione.
I ricorrenti, pertanto, hanno convenuto in giudizio Alha Airport MXP S.p.a., chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- accertare e dichiarare
l'obbligo contrattuale della Società Alha Airport MXP S.p.A. Unipersonale in persona del legale rappresentante in carica pro tempore di provvedere al servizio di lavaggio degli indumenti di lavoro (D.P.I.), tutti forniti ai ricorrenti ed analiticamente indicati in ricorso;
- accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti ad ottenere a titolo di risarcimento danni causato dall'inadempimento contrattuale o, comunque a titolo di ingiusto arricchimento, l'importo corrispondente al valore della prestazione da loro resa in relazione al lavoro svolto per provvedere direttamente al lavaggio degli indumenti a far data dal'11.01.2010 per il ricorrente VA AL NT e dal
19.07.2007 per tutti gli altri;
- importo quantificato, in via equitativa ex art. 432 c.p.c., in una somma, comprensiva delle relative spese vive, non inferiore al valore di un'ora di lavoro straordinario diurno spettante a ciascun ricorrente, moltiplicato per 48 volte all'anno, ovvero in quell'altra somma, anche maggiore, ritenuta di giustizia;
- condannare pertanto la resistente a corrispondere la somma così quantificata per ciascun ricorrente nella seguente misura: per il sig. AU IA €. 9.583,20; per il sig. OL HI €. 10.656,00; per il sig. HE RI €. 8.632,80; per il sig.
TE IN €. 9.583,20; per il sig. AN GU €. 11.664,00; per il sig. VA
AL NT €. 9.108,00; per il sig. BE AC €. 9.828,00; per il sig.
IO RE €. 9.583,20; per il sig. VA MM €. 9.583,20; per il sig. NZ
IO RE €. 8.632,80; per il sig. IL IA €. 9.043,20; per il sig.
OR TT €. 8.632,80; per il sig. AL NI €. 9.007,20; per il sig.
FA AN €. 9.583,20; per il sig. TO BÈ €. 9.007,20; per il sig. NZ
DI €. 8.632,80; per il sig. CO OR Di TT €. 9.007,20; per il sig.
RD NO €. 9.828,00 ovvero nella diversa somma che risulterà di giustizia, in ogni caso con interessi e rivalutazione dal deposito del ricorso al momento del pagamento. - il tutto sino alla predisposizione da parte della Società resistente di adeguato sistema di lavaggio degli indumenti aziendali DPI”.
Alha Airport MXP S.p.a. (d'ora in avanti semplicemente “Alha”) si è costituita in giudizio e ha eccepito l'omesso deposito della procura alle liti di uno dei ricorrenti e la prescrizione di parte delle pretese, contestando quanto sostenuto e allegato da controparte e domandando in via preliminare di accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione di parte delle pretese risarcitorie rivendicate e, nel merito, la società ha chiesto di rigettare tutte le domande perché integralmente infondate in fatto ed in diritto.
Tentata, senza esito positivo, la conciliazione della causa, all'esito dell'udienza di discussione del 17.12.2024 il giudizio è stato dichiarato estinto nei confronti del ricorrente IO RE. Si è dato atto, altresì, della mancanza della procura del ricorrente RD NO. All'esito della camera di consiglio è stato concesso alle parti, ex art. 127 ter c.p.c., termine sino all'8.1.2025 per depositare note scritte contenenti le sole conclusioni e la documentazione indicata in udienza.
Con note depositate il 7.1.2025, la società convenuta ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni precedentemente rassegnate. Ha allegato, inoltre, verbale di accordo sindacale tra le società del Gruppo Aviation Service
S.p.a. e le OO.SS. nazionali Filt-CGIL, Filt-CISL e Uiltrasporti del 27.12.2022, oltre a proprio comunicato aziendale dell'1.10.2024 relativo al servizio di lavaggio dei dispositivi di protezione individuale (secondo il quale “sono considerati DPI lavabili, in forza di quanto previsto nel DVR, il giaccone ed il pantalone ad alta visibilità. Gli altri DPI non sono oggetto della presente comunicazione in quanto sono da sempre sostituiti all'occorrenza o in caso di usura”).
Con note depositate l'8.1.2025, i ricorrenti hanno integrato le proprie conclusioni, così domandando: “ … In subordine rispetto alle domande sub b) e sub d) e. accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti ad ottenere a titolo di risarcimento danni causato dall'inadempimento contrattuale o, comunque a titolo di ingiusto arricchimento, l'importo corrispondente al valore della prestazione da loro resa in relazione al lavoro svolto per provvedere direttamente al lavaggio degli indumenti a far data dal luglio 2011 f. e condannare pertanto la resistente a corrispondere la somma quantificata per ciascun ricorrente nella seguente misura: per il sig. AU
IA €.6.814,72; per il sig. OL HI €. 7.577,60; per il sig. HE RI
€. 6.138,88; per il sig. TE IN €. 6.814,72; per il sig. AN GU €.
8.294,40 per il sig. VA AL NT €. 7.772,16; per il sig. BE AC €.
6.988,80; per il sig. VA MM €. 6.814,72; per il sig. NZ IO RE
€. 6.138,88; per il sig. IL IA €. 6.430,72; per il sig. OR TT €.
6.138,88; per il sig. AL NI €. 6.405,12; per il sig. FA AN €.
6.814,72; per il sig. TO BÈ €. 6.405,12; per il sig. NZ DI €. 6.138,88; per il sig. CO OR Di TT €. 6.405,12; ovvero nella diversa somma che risulterà di giustizia, in ogni caso con interessi ex art 1284 c.c. IV comma e rivalutazione dal deposito del ricorso alla data del pagamento”.
***
Preliminarmente deve essere dichiarata l'inesistenza della procura conferita ai difensori da parte del sig. RD NO, con conseguente mancata instaurazione del rapporto processuale, insuscettibile di sanatoria (come da pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite n. 27434/2022: “L'art. 182, comma 2,
c.p.c., nella formulazione introdotta dall'art. 46, comma 2, della l. n. 69 del 2009, non consente di “sanare” l'inesistenza o la mancanza in atti della procura alla lite”), dal quale deriva il difetto di ius postulandi in capo ai difensori con riferimento alla posizione del sig. NO.
Nel merito, il ricorso è fondato e merita accoglimento nei limiti che si andranno ora a esporre.
Non è contestato in atti che i ricorrenti siano tenuti a indossare durante l'espletamento della prestazione lavorativa gli indumenti forniti dalla società, alcuni dei quali ad alta visibilità e quindi rientranti tra i dispositivi di protezione individuali. È la stessa società convenuta, d'altronde, a sostenere nella propria memoria (punto 3.17) che ai dipendenti sono stati conferiti “i seguenti DPI: un giaccone giallo impermeabile – con bande alta visibilità – in poliestere e in poliuretano per la stagione invernale, un giubbotto giallo più leggero - con bande ad alta visibilità – sempre in poliestere e in poliuretano, una pettorina gialla ad alta visibilità di poliestere, due paia di guanti di gomma e di pelle e, infine, un paio di scarpe antinfortunistica” (cfr. anche doc. n. 4 fasc. convenuta, p. 6, punto 6.1.1., dove sono qualificati come DPI giaccone, gilet, guanti, scarpe e pantaloni).
Sempre Alha, nel comunicato dell'1.10.2024, da ultimo allegato alle note scritte conclusive, definisce espressamente come “DPI lavabili … il giaccone ed il pantalone ad alta visibilità”, in forza di quanto previsto nel DVR (quest'ultimo non presente agli atti).
In ogni caso, la ricostruzione normativa e giurisprudenziale (arricchitasi con recenti sentenze della Suprema Corte) esclude la decisività della qualificazione come DPI fatta dal datore di lavoro in sede di fornitura degli indumenti o di documento di valutazione rischi. Infatti, secondo quanto stabilito dagli artt. 2087 cod. civ. e 77, comma 4, del D. Lgs. n. 81/2008, il datore di lavoro è tenuto ad assicurare l'integrità fisica e morale dei prestatori di lavoro, anche attraverso la messa a disposizione di appositi strumenti da mantenere nel tempo efficienti.
Ai sensi dell'art. 74, comma 1, del D. Lgs. n. 81/2008, “si intende per dispositivo di protezione individuale, di seguito denominato "DPI", qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza
o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo”.
Il sopra richiamato art. 77, comma 4, prevede poi che il datore di lavoro “a) mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante”.
Sul punto, la Suprema Corte di Cassazione ha enunciato il principio secondo cui la nozione legale di “Dispositivi di Protezione Individuale” “non deve essere intesa come limitata alle attrezzature appositamente create e commercializzate per la protezione di specifici rischi alla salute in base a caratteristiche tecniche certificate, ma, in conformità alla giurisprudenza di legittimità, va riferita a qualsiasi attrezzatura, complemento o accessorio che possa in concreto costituire una barriera protettiva, sia pure ridotta o limitata, rispetto a qualsiasi rischio per la salute e la sicurezza del lavoratore, in conformità con l'art. 2087 c.c., norma di chiusura del sistema di prevenzione degli infortuni
e malattie professionali, suscettibile di interpretazione estensiva in ragione sia del rilievo costituzionale del diritto alla salute sia dei principi di correttezza e buona fede cui deve ispirarsi lo svolgimento del rapporto di lavoro. Nella medesima ottica il datore di lavoro è tenuto a fornire i suddetti indumenti ai dipendenti e a garantirne l'idoneità a prevenire l'insorgenza e il diffondersi di infezioni provvedendo al relativo lavaggio, che è indispensabile per mantenere gli indumenti in stato di efficienza e che, pertanto, rientra tra le misure necessarie 'per la sicurezza e la salute dei lavoratori' che il datore di lavoro
è tenuto ad adottare ai sensi del D. Lgs. n. 626 del 1994, art. 4, comma 5, e del D. Lgs. n. 81 del 2008, artt. 15 e ss. e s.m.i.” (Cass. n. 16749/2019; in senso analogo, cfr. anche le successive nn. 20206, 20207, 20208, 27354 e 17132 del
2019).
La Circolare n. 34/1999 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha poi precisato: “Rientrano, ad esempio, tra i dispositivi di protezione individuale
(D.P.I) gli indumenti fluorescenti che segnalano la presenza di lavoratori a rischio di investimento, quelli di protezione contro il caldo od il freddo, gli indumenti per evitare il contatto con sostanze nocive tossiche, corrosive o con agenti biologici, ecc. L'articolo 43, comma 4, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 prevede che il datore di lavoro, debba assicurare le condizioni igieniche nonché l'efficienza dei D.P.I. ossia il mantenimento nel tempo delle loro caratteristiche specifiche quali, ad esempio,
l'impermeabilità o la fluorescenza (vedi al riguardo la sentenza della Corte di
Cassazione, Sezione Lavoro, n. 11139/98 del 9 luglio 1998). Ciò vale ovviamente anche per gli indumenti di lavoro che assumano la caratteristica di dispositivi personali di protezione. A tale scopo è necessario che il datore di lavoro provveda alla loro pulizia stabilendone altresì la periodicità. Detta pulizia può essere effettuata sia direttamente all'interno dell'azienda, sia ricorrendo ad imprese esterne specializzate;
la scelta ricade sotto a responsabilità del datore di lavoro”.
Alla luce delle disposizioni e della giurisprudenza citate (si vedano anche i precedenti di questo Tribunale, ex multis n. 313/2016; 424/2019; 436/2024), gli indumenti indossati dai ricorrenti durante la prestazione lavorativa possono rientrare a pieno titolo, nella definizione di dispositivi di protezione individuali.
Ritiene questo Giudice che gli stessi, infatti, non svolgano solamente una funzione identificativa dei dipendenti, ma servano altresì a proteggere i lavoratori contro diversi rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, quali investimenti, freddo e altri agenti atmosferici, contatti con polvere e altre sostanze nocive. Era onere della società convenuta, dunque, provvedere a mantenere il vestiario in questione in efficienza e assicurarne le condizioni di igiene, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. n. 81/2008. Così, tuttavia, non
è stato.
Deve essere accolta, pertanto, la domanda di risarcimento del danno subito dai ricorrenti ex art. 1218 cod. civ. a causa del mancato lavaggio degli indumenti da parte del datore di lavoro, inadempimento che ha determinato lo svolgimento di tale incombente direttamente da parte dei lavoratori, con dispiego di energie e costi personali.
Non essendo possibile quantificare il pregiudizio patrimoniale nel suo preciso ammontare, si ritiene di doverlo liquidare in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., in un importo corrispondente a un'ora di lavoro straordinario settimanale, ritenuto tale il tempo necessario per il lavaggio, asciugatura e stiratura degli indumenti di lavoro almeno una volta alla settimana, anche alternato il lavaggio degli indumenti esterni, tenuto conto dei differenti valori retributivi di cui al ricorso, in relazione al livello di inquadramento e all'orario lavorativo dei ricorrenti (cfr. questo Giudice n. 60/2023).
Il calcolo deve tenere conto, ex art. 2946 cod. civ., del periodo di prescrizione decennale dell'azione di risarcimento del danno da responsabilità contrattuale del datore di lavoro ex art. 2087 cod. civ.. Si rileva, al riguardo, che il primo atto interruttivo utile del termine prescrizionale è costituito dalla missiva inviata dai lavoratori al datore di lavoro il 29.11.2021 (doc. n. 23 fasc. ricorrenti).
Conseguentemente, la società convenuta deve essere condannata al pagamento,
a titolo risarcitorio, del danno subito dai ricorrenti per il mancato lavaggio dei DPI
e della divisa con decorso dal 29.11.2011 sino al deposito del ricorso, nella seguente misura (pari al valore di un'ora di lavoro straordinario diurno spettante a ciascun ricorrente moltiplicato per 48 lavaggi l'anno in un periodo di dieci anni, dal 29.11.2011 al 29.11.2021, oltre alle 32 settimane successive a quest'ultima data e sino all'iscrizione a ruolo del ricorso del 29.7.2022; per i relativi conteggi si rimanda al doc. n. 32 fasc. ricorrenti, allegato alle note difensive dell'8.1.2025): al sig. AU IA € 6.814,72; al sig. OL HI € 7.577,60; al sig. HE
RI € 6.138,88; al sig. TE IN € 6.814,72; al sig. AN GU €
8.294,40; al sig. VA AL NT € 7.772,16; al sig. BE AC €
6.988,80; al sig. VA MM € 6.814,72; al sig. NZ IO RE €
6.138,88; al sig. IL IA € 6.430,72; al sig. OR TT € 6.138,88; al sig. AL NI € 6.405,12; al sig. FA AN € 6.814,72; al sig.
TO BÈ € 6.405,12; al sig. NZ DI € 6.138,88 e al sig. CO
OR Di TT € 6.405,12. Su tali somme sono dovuti gli interessi e la rivalutazione dal deposito del ricorso all'effettivo pagamento.
Le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e vanno poste a carico della società convenuta, liquidate come da dispositivo, tenuto conto del numero dei ricorrenti, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi anticipatari ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Così provvede tra le parti:
- dichiara il difetto di ius postulandi in capo ai difensori con riferimento alla posizione del sig. RD NO;
- dichiara l'obbligo contrattuale della società convenuta di provvedere al servizio di lavaggio degli indumenti di lavoro DPI forniti ai ricorrenti, e, per l'effetto,
- condanna la società convenuta al pagamento, a titolo risarcitorio, del danno subito dai ricorrenti per il mancato lavaggio dei suddetti indumenti, a decorrere dal 29.11.2011 sino al deposito del ricorso, nella misura, stabilita in via equitativa, di un'ora di lavoro straordinario diurno per ogni effettiva settimana di lavoro, per le seguenti somme: al sig. AU IA € 6.814,72; al sig. OL HI €
7.577,60; al sig. HE RI € 6.138,88; al sig. TE IN € 6.814,72; al sig. AN GU € 8.294,40; al sig. VA AL NT € 7.772,16; al sig.
BE AC € 6.988,80; al sig. VA MM € 6.814,72; al sig. NZ
IO RE € 6.138,88; al sig. IL IA € 6.430,72; al sig.
OR TT € 6.138,88; al sig. AL NI € 6.405,12; al sig. FA
AN € 6.814,72; al sig. TO BÈ € 6.405,12; al sig. NZ DI €
6.138,88 e al sig. CO OR Di TT € 6.405,12, oltre, per tutti, interessi e rivalutazione dal deposito del ricorso all'effettivo pagamento;
- condanna la società convenuta a rimborsare ai ricorrenti, in solido tra loro, le spese di lite, liquidate in complessivi € 18.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e cpa, oltre al contributo unificato di € 259,00, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Busto Arsizio, 10 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Francesca La Russa