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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 27/06/2025, n. 1409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1409 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8105/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
SEZIONE PRIMA CIVILE nella persona del Giudice dott. Marco Valecchi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8105/2021 promossa da:
con l'Avv. PENNACCHIA CRISTIANO (PEC: Parte_1 Email_1 ATTORE contro con l'Avv. (PEC: Controparte_1 Controparte_1
Email_2 CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Ritenuto che ai fini della risoluzione della presente controversia può farsi applicazione, per ragioni di economia processuale, del principio della ragione più liquida, alla stregua del quale la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
L'odierna attrice ha promosso atto di opposizione a precetto ex art 615, comma 1 avverso l'ordine di liberazione posto in esecuzione dal custode nominato dal giudice dell'esecuzione nella procedura esecutiva rubricata al RGN 358/2020 di questo Tribunale, nella persona dell'Avv. Controparte_1 avanzando censure volte ad inficiare la legittimità del provvedimento (ordine di liberazione) emesso dal giudice dell'esecuzione.
Osserva questo giudice come la domanda sia inammissibile.
Ed infatti la legittimità formale e sostanziale dell'ordine di liberazione, quale atto della procedura esecutiva, deve essere contestato tramite la proposizione di un ricorso ex art 617, comma 2 c.p.c. (cfr. Cass. 9877/2022 in motivazione “11. Ora, se, nel periodo di vigenza dell'art. 560 cod. proc civ. nel testo modificato dal d.l. 35/05 cit., l'ordine di liberazione andava eseguito nelle forme delle ordinarie esecuzioni in forma specifica in quanto formalmente qualificato titolo esecutivo (per una compiuta ricostruzione, v. Cass. 15 aprile 2015, n. 7656) e quindi ad esso potevano opporsi il debitore (o il creditore) con le forme dell'opposizione agli atti esecutivi (Cass. ord. 17/12/2010, n. 25654) ed il terzo (originariamente) estraneo al processo con l'opposizione all'esecuzione (Cass. ord. 30/06/2010, n.
pagina 1 di 2 15623), la novella apportata dal d.l. 3 maggio 2016, n. 59, convertito con modificazioni dalla I. 30 giugno 2016, n. 119, ha ridisegnato quell'ordine come atto diverso da un titolo esecutivo e suscettibile di attuazione deformalizzata direttamente da parte degli ausiliari del giudice che lo ha emesso, espressamente anzi restando esclusa l'azionabilità delle ordinarie forme delle esecuzioni per rilascio di immobile: con una scelta che, rimasta ferma l'esclusione della sua definizione quale autonomo titolo esecutivo, è sostanzialmente stata confermata dalle evoluzioni normative successive, che anzi ribadiscono la regola dell'esenzione dalle forme esecutive in forma specifica (se non altro, espressamente, per l'attuazione dell'ordine in favore dell'aggiudicatario che non ne abbia esentato il custode). 12. Pertanto, il provvedimento giurisdizionale così adottato non diventa anche autonomo titolo esecutivo idoneo a fondare una separata esecuzione per rilascio, ma resta esclusivamente atto del processo di espropriazione immobiliare, idoneo a dispiegare i suoi effetti nei confronti di coloro che in esso sono coinvolti e, quindi, anche del terzo destinatario dell'ordine di liberazione: e gli uni e l'altro troveranno tutela delle loro ragioni davanti al giudice dell'esecuzione, ma ormai esclusivamente nelle forme dell'opposizione agli atti esecutivi avverso quel provvedimento”).
Ne segue che, avendo il custode autonomamente optato per l'esecuzione dell'ordine di liberazione nelle forme di cui all'art. 605 c.p.c., l'odierna attrice avrebbe potuto nella presente sede con l'atto di citazione in opposizione a precetto riqualificata nel presente giudizio ai sensi dell'art. 617 comma 1 c.p.c., far valere solo censure inerenti la regolarità formale del precetto, ferma la tutela avverso la legittimità dell'ordine di liberazione, quale atto della procedura esecutiva mediante ricorso ex art 617, comma 2 c.p.c. avanti al giudice dell'esecuzione.
La domanda è pertanto inammissibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore indeterminabile della domanda e con applicazione dei parametri minimi in ragione della assenza di questioni di fatto e di diritto di particolare complessità e tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara inammissibile la domanda condanna altresì la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in € 2.906,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
Velletri, 27 giugno 2025
Il Giudice
dott. Marco Valecchi
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
SEZIONE PRIMA CIVILE nella persona del Giudice dott. Marco Valecchi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8105/2021 promossa da:
con l'Avv. PENNACCHIA CRISTIANO (PEC: Parte_1 Email_1 ATTORE contro con l'Avv. (PEC: Controparte_1 Controparte_1
Email_2 CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Ritenuto che ai fini della risoluzione della presente controversia può farsi applicazione, per ragioni di economia processuale, del principio della ragione più liquida, alla stregua del quale la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
L'odierna attrice ha promosso atto di opposizione a precetto ex art 615, comma 1 avverso l'ordine di liberazione posto in esecuzione dal custode nominato dal giudice dell'esecuzione nella procedura esecutiva rubricata al RGN 358/2020 di questo Tribunale, nella persona dell'Avv. Controparte_1 avanzando censure volte ad inficiare la legittimità del provvedimento (ordine di liberazione) emesso dal giudice dell'esecuzione.
Osserva questo giudice come la domanda sia inammissibile.
Ed infatti la legittimità formale e sostanziale dell'ordine di liberazione, quale atto della procedura esecutiva, deve essere contestato tramite la proposizione di un ricorso ex art 617, comma 2 c.p.c. (cfr. Cass. 9877/2022 in motivazione “11. Ora, se, nel periodo di vigenza dell'art. 560 cod. proc civ. nel testo modificato dal d.l. 35/05 cit., l'ordine di liberazione andava eseguito nelle forme delle ordinarie esecuzioni in forma specifica in quanto formalmente qualificato titolo esecutivo (per una compiuta ricostruzione, v. Cass. 15 aprile 2015, n. 7656) e quindi ad esso potevano opporsi il debitore (o il creditore) con le forme dell'opposizione agli atti esecutivi (Cass. ord. 17/12/2010, n. 25654) ed il terzo (originariamente) estraneo al processo con l'opposizione all'esecuzione (Cass. ord. 30/06/2010, n.
pagina 1 di 2 15623), la novella apportata dal d.l. 3 maggio 2016, n. 59, convertito con modificazioni dalla I. 30 giugno 2016, n. 119, ha ridisegnato quell'ordine come atto diverso da un titolo esecutivo e suscettibile di attuazione deformalizzata direttamente da parte degli ausiliari del giudice che lo ha emesso, espressamente anzi restando esclusa l'azionabilità delle ordinarie forme delle esecuzioni per rilascio di immobile: con una scelta che, rimasta ferma l'esclusione della sua definizione quale autonomo titolo esecutivo, è sostanzialmente stata confermata dalle evoluzioni normative successive, che anzi ribadiscono la regola dell'esenzione dalle forme esecutive in forma specifica (se non altro, espressamente, per l'attuazione dell'ordine in favore dell'aggiudicatario che non ne abbia esentato il custode). 12. Pertanto, il provvedimento giurisdizionale così adottato non diventa anche autonomo titolo esecutivo idoneo a fondare una separata esecuzione per rilascio, ma resta esclusivamente atto del processo di espropriazione immobiliare, idoneo a dispiegare i suoi effetti nei confronti di coloro che in esso sono coinvolti e, quindi, anche del terzo destinatario dell'ordine di liberazione: e gli uni e l'altro troveranno tutela delle loro ragioni davanti al giudice dell'esecuzione, ma ormai esclusivamente nelle forme dell'opposizione agli atti esecutivi avverso quel provvedimento”).
Ne segue che, avendo il custode autonomamente optato per l'esecuzione dell'ordine di liberazione nelle forme di cui all'art. 605 c.p.c., l'odierna attrice avrebbe potuto nella presente sede con l'atto di citazione in opposizione a precetto riqualificata nel presente giudizio ai sensi dell'art. 617 comma 1 c.p.c., far valere solo censure inerenti la regolarità formale del precetto, ferma la tutela avverso la legittimità dell'ordine di liberazione, quale atto della procedura esecutiva mediante ricorso ex art 617, comma 2 c.p.c. avanti al giudice dell'esecuzione.
La domanda è pertanto inammissibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore indeterminabile della domanda e con applicazione dei parametri minimi in ragione della assenza di questioni di fatto e di diritto di particolare complessità e tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara inammissibile la domanda condanna altresì la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in € 2.906,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
Velletri, 27 giugno 2025
Il Giudice
dott. Marco Valecchi
pagina 2 di 2