Articolo 54 della Legge 13 dicembre 1965, n. 1366
Articolo 53Articolo 55
Versione
4 gennaio 1966
Art. 54.
Gli ufficiali che siano in possesso dei titoli indicati, per ciascun ruolo e grado, nella tabella n. 2, annessa alla presente legge, conseguono un vantaggio di carriera.
Il vantaggio di carriera e' attribuito spostando l'ufficiale nel ruolo, alla data in cui ha acquisito il titolo, di un numero di posti pari alle aliquote stabilite dalla tabella, dell'organico del proprio grado in vigore dal 1 gennaio dell'anno in cui cade la data predetta.
Se l'ufficiale alla data in cui ha acquisito il titolo si trovi gia' compreso nell'aliquota di ruolo di cui all'articolo 28, lo spostamento sara' effettuato, quando abbia conseguito la promozione, nel ruolo del grado superiore, per l'intero, per la meta' o in misura ridotta del cinque per cento a seconda che il grado superiore sia rispettivamente quello di capitano, di maggiore e di colonnello o di tenente colonnello.
Se l'ufficiale alla data predetta non sia compreso nell'aliquota di ruolo e il numero dei pari grado che seguono quelli compresi nell'aliquota e che precedono l'ufficiale sia inferiore al numero dei posti di cui l'ufficiale stesso debba fruire, egli e' collocato nel ruolo avanti a detti pari grado e la differenza dei posti gli verra' attribuita nel ruolo del grado superiore quando abbia conseguito la promozione, nella misura indicata nel comma precedente.
L'ufficiale non puo', comunque, per effetto dello spostamento in ruolo, oltrepassare altro ufficiale gia' di lui piu' anziano che abbia conseguito uguale titolo.
Entrata in vigore il 4 gennaio 1966