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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 13/10/2025, n. 1015 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1015 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
LA CORTE DI APPELLO DI BARI
SEZIONE LAVORO
composta dai magistrati:
Dott.ssa Vittoria RL - Presidente
Dott.ssa Manuela Saracino - Consigliere Relatore
Dott. Pietro Mastrorilli - Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia di lavoro iscritta sul ruolo generale al n. 35/2025
TRA
Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. ARDILLA PATRIZIA
APPELLANTE
E
, Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
[...]
APPELLATE NON COSTITUITE
CP_4
rappresentato e difeso dall'avv. MASTRORILLI FRANCESCA
APPELLATO
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con sentenza n. 4906/2024 del 10.12.2024 il Tribunale del lavoro di Bari rigettava la domanda proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_3
in persona del legale rappresentante p.t., di ,
[...] Controparte_1 CP_5
[...] [...]
e dell' ; compensava integralmente le spese di lite tra la ricorrente,
[...] CP_4 [...]
CP_
e l' e condannava la alla rifusione delle Controparte_3 Controparte_1 Parte_1 spese di lite in favore di che liquidava in € 4000,00 oltre rimborso spese Controparte_2 generali al 15%, IVA e c.p.a. come per legge.
2.Avverso la suddetta sentenza interponeva gravame in data 14.01.2025 Parte_1 contestando la decisione di primo grado con plurimi motivi e invocando l'accoglimento della sua domanda.
Non si costituivano in giudizio e Controparte_1 Controparte_2 [...]
Controparte_3
Si costituiva in giudizio l' in data 24.03.2025. con memoria difensiva. CP_4
Acquisiti i documenti prodotti dall'appellante e il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio, alla prima udienza del 26.6.2025 fissata per la discussione nessuno è comparso;
è stato dunque disposto rinvio ai sensi dell'art. 348, co. 2, c.p.c., ritualmente comunicato, all'udienza odierna del 13.10.2025.
In detta udienza nuovamente nessuno è comparso, sicché la causa è stata decisa con la presente sentenza, comprensiva di dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 436 bis c.p.c., come sostituito dall'art. 3, comma 31 lett. b), del d.lgs. n. 149 del 2022, applicabile ratione temporis al presente giudizio in quanto trattasi di impugnazione proposta successivamente al
28 febbraio 2023 (cfr. art. 35 co. 4 d.lgs. 149/22, come modificato dall'art. 1, comma 380 lettera a, della 1. 29 dicembre 2022, n. 197).
3.Va dichiarata l'improcedibilità dell'appello, atteso che le parti appellate non sono costituite e non vi è prova del fatto che parte appellante abbia provveduto alla notifica del ricorso d'appello e del decreto di fissazione dell'udienza emesso il 16.01.2025 e comunicato in pari data;
del resto, nessuna delle parti è comparsa alla prima udienza del 26.06.2025, né all'odierna udienza cui la causa è stata rinviata ex art. 348 co. 2 c.p.c.
4. Al riguardo occorre ricordare che nelle controversie di lavoro in grado d'appello la mancata notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza determina l'improcedibilità dell'impugnazione, senza possibilità per il giudice di assegnare un termine perentorio per provvedervi, in quanto tale omissione lede la legittima aspettativa della controparte al consolidamento, entro un termine predefinito e ragionevolmente breve, di un provvedimento giudiziario già emesso, a differenza di quanto avviene nel processo del lavoro di primo grado, dove la notifica del ricorso assolve unicamente la funzione di
2 consentire l'instaurazione del contraddittorio (v. Cass. sez. un. n. 20604 del 2008; in senso conforme cfr. ex multis Cass. n. 9597 del 2001, n. 20613 del 2013 e n. 6159 del 2018; v. anche Cass. 1 27079 del 2020, relativa a una fattispecie in cui l'improcedibilità per omessa notificazione del ricorso in appello e del decreto di fissazione dell'udienza era stata pronunciata all'udienza di rinvio della causa ai sensi dell'art. 348 c.p.c.).
I giudici di legittimità hanno pure chiarito che la mancata notificazione, intesa come totale omissione dell'adempimento, e l'impossibilità per il giudice di riscontrarne l'esistenza, hanno identico rilievo preclusivo dell'ulteriore corso del procedimento e, pur nella loro ontologica differenza, egualmente si configurano come un non compiuto assolvimento degli oneri di impulso gravanti sulla parte. Pertanto, nel caso in cui il giudice dell'appello si trovi nell'impossibilità di verificare la regolarità dell'instaurazione del contraddittorio, per la mancata produzione dell'atto di appello notificato, senza che sia allegata e comprovata una situazione di legittimo impedimento all'assoluzione del relativo onere anteriormente all'udienza di discussione o nel corso di essa, il procedimento, come nella specie, va definito con una pronunzia di mero rito (Cass. Sez.
6 - L, ordinanza n. 5577 del 2022).
Con specifico riferimento alla declaratoria di improcedibilità adottata all'udienza di rinvio ex art. 348 co. 2 c.p.c., la Suprema Corte ha affermato il seguente principio di diritto: "La disciplina prevista dal secondo comma dell'art. 348 cod. proc. civ. trova applicazione anche nelle controversie individuali di lavoro ex artt. 409 e ss. cod. proc. civ., non ostandovi la specialità del rito introdotto dalla legge n. 533 del 1973. Ne consegue che, in caso di mancata comparizione dell'appellante all'udienza di cui all'art. 437 cod. proc. civ., va disposto il rinvio della causa ad una prossima udienza, da comunicare nei modi previsti, nella quale va dichiarata l'improcedibilità dell'appello ove si ripeta la mancata comparizione ovvero difetti la prova della tempestiva notificazione del ricorso e del decreto di fissazione per l'udienza originaria, a nulla rilevando la notificazione eseguita nel periodo intermedio fra la prima e la seconda udienza, cui la causa sia stata rinviata ai sensi dell'art.
348 cod. proc. civ." (Cass. sez. lav. sentenza del 19/12/2024, n. 33353).
5.Nessuna statuizione viene emessa sulle spese, considerato l'esito della lite e tenuto conto della mancata costituzione della parte appellata.
6.Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
3
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari- Sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 14.01.2025 da nei confronti di Parte_1 [...]
, e nei confronti CP_1 Controparte_2 Controparte_3
CP_ dell' avverso la sentenza n. 4906/2024 del 10.12.2024, così provvede:
- dichiara improcedibile l'appello;
- nulla sulle spese del presente grado di giudizio;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Bari, 13.10.2025
Il Presidente
Dott.ssa Vittoria RL
Il Consigliere Estensore
Dott.ssa Manuela Saracino
4
In nome del popolo italiano
LA CORTE DI APPELLO DI BARI
SEZIONE LAVORO
composta dai magistrati:
Dott.ssa Vittoria RL - Presidente
Dott.ssa Manuela Saracino - Consigliere Relatore
Dott. Pietro Mastrorilli - Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia di lavoro iscritta sul ruolo generale al n. 35/2025
TRA
Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. ARDILLA PATRIZIA
APPELLANTE
E
, Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
[...]
APPELLATE NON COSTITUITE
CP_4
rappresentato e difeso dall'avv. MASTRORILLI FRANCESCA
APPELLATO
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con sentenza n. 4906/2024 del 10.12.2024 il Tribunale del lavoro di Bari rigettava la domanda proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_3
in persona del legale rappresentante p.t., di ,
[...] Controparte_1 CP_5
[...] [...]
e dell' ; compensava integralmente le spese di lite tra la ricorrente,
[...] CP_4 [...]
CP_
e l' e condannava la alla rifusione delle Controparte_3 Controparte_1 Parte_1 spese di lite in favore di che liquidava in € 4000,00 oltre rimborso spese Controparte_2 generali al 15%, IVA e c.p.a. come per legge.
2.Avverso la suddetta sentenza interponeva gravame in data 14.01.2025 Parte_1 contestando la decisione di primo grado con plurimi motivi e invocando l'accoglimento della sua domanda.
Non si costituivano in giudizio e Controparte_1 Controparte_2 [...]
Controparte_3
Si costituiva in giudizio l' in data 24.03.2025. con memoria difensiva. CP_4
Acquisiti i documenti prodotti dall'appellante e il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio, alla prima udienza del 26.6.2025 fissata per la discussione nessuno è comparso;
è stato dunque disposto rinvio ai sensi dell'art. 348, co. 2, c.p.c., ritualmente comunicato, all'udienza odierna del 13.10.2025.
In detta udienza nuovamente nessuno è comparso, sicché la causa è stata decisa con la presente sentenza, comprensiva di dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 436 bis c.p.c., come sostituito dall'art. 3, comma 31 lett. b), del d.lgs. n. 149 del 2022, applicabile ratione temporis al presente giudizio in quanto trattasi di impugnazione proposta successivamente al
28 febbraio 2023 (cfr. art. 35 co. 4 d.lgs. 149/22, come modificato dall'art. 1, comma 380 lettera a, della 1. 29 dicembre 2022, n. 197).
3.Va dichiarata l'improcedibilità dell'appello, atteso che le parti appellate non sono costituite e non vi è prova del fatto che parte appellante abbia provveduto alla notifica del ricorso d'appello e del decreto di fissazione dell'udienza emesso il 16.01.2025 e comunicato in pari data;
del resto, nessuna delle parti è comparsa alla prima udienza del 26.06.2025, né all'odierna udienza cui la causa è stata rinviata ex art. 348 co. 2 c.p.c.
4. Al riguardo occorre ricordare che nelle controversie di lavoro in grado d'appello la mancata notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza determina l'improcedibilità dell'impugnazione, senza possibilità per il giudice di assegnare un termine perentorio per provvedervi, in quanto tale omissione lede la legittima aspettativa della controparte al consolidamento, entro un termine predefinito e ragionevolmente breve, di un provvedimento giudiziario già emesso, a differenza di quanto avviene nel processo del lavoro di primo grado, dove la notifica del ricorso assolve unicamente la funzione di
2 consentire l'instaurazione del contraddittorio (v. Cass. sez. un. n. 20604 del 2008; in senso conforme cfr. ex multis Cass. n. 9597 del 2001, n. 20613 del 2013 e n. 6159 del 2018; v. anche Cass. 1 27079 del 2020, relativa a una fattispecie in cui l'improcedibilità per omessa notificazione del ricorso in appello e del decreto di fissazione dell'udienza era stata pronunciata all'udienza di rinvio della causa ai sensi dell'art. 348 c.p.c.).
I giudici di legittimità hanno pure chiarito che la mancata notificazione, intesa come totale omissione dell'adempimento, e l'impossibilità per il giudice di riscontrarne l'esistenza, hanno identico rilievo preclusivo dell'ulteriore corso del procedimento e, pur nella loro ontologica differenza, egualmente si configurano come un non compiuto assolvimento degli oneri di impulso gravanti sulla parte. Pertanto, nel caso in cui il giudice dell'appello si trovi nell'impossibilità di verificare la regolarità dell'instaurazione del contraddittorio, per la mancata produzione dell'atto di appello notificato, senza che sia allegata e comprovata una situazione di legittimo impedimento all'assoluzione del relativo onere anteriormente all'udienza di discussione o nel corso di essa, il procedimento, come nella specie, va definito con una pronunzia di mero rito (Cass. Sez.
6 - L, ordinanza n. 5577 del 2022).
Con specifico riferimento alla declaratoria di improcedibilità adottata all'udienza di rinvio ex art. 348 co. 2 c.p.c., la Suprema Corte ha affermato il seguente principio di diritto: "La disciplina prevista dal secondo comma dell'art. 348 cod. proc. civ. trova applicazione anche nelle controversie individuali di lavoro ex artt. 409 e ss. cod. proc. civ., non ostandovi la specialità del rito introdotto dalla legge n. 533 del 1973. Ne consegue che, in caso di mancata comparizione dell'appellante all'udienza di cui all'art. 437 cod. proc. civ., va disposto il rinvio della causa ad una prossima udienza, da comunicare nei modi previsti, nella quale va dichiarata l'improcedibilità dell'appello ove si ripeta la mancata comparizione ovvero difetti la prova della tempestiva notificazione del ricorso e del decreto di fissazione per l'udienza originaria, a nulla rilevando la notificazione eseguita nel periodo intermedio fra la prima e la seconda udienza, cui la causa sia stata rinviata ai sensi dell'art.
348 cod. proc. civ." (Cass. sez. lav. sentenza del 19/12/2024, n. 33353).
5.Nessuna statuizione viene emessa sulle spese, considerato l'esito della lite e tenuto conto della mancata costituzione della parte appellata.
6.Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
3
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari- Sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 14.01.2025 da nei confronti di Parte_1 [...]
, e nei confronti CP_1 Controparte_2 Controparte_3
CP_ dell' avverso la sentenza n. 4906/2024 del 10.12.2024, così provvede:
- dichiara improcedibile l'appello;
- nulla sulle spese del presente grado di giudizio;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Bari, 13.10.2025
Il Presidente
Dott.ssa Vittoria RL
Il Consigliere Estensore
Dott.ssa Manuela Saracino
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