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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 10/02/2025, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 468/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Rossella
Casillo, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 468 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024; promossa da: già Parte_1 Parte_2
(P.IVA: ), rappresentata e difesa, nel presente giudizio, dagli avv.ti
[...] P.IVA_1
Alessandro Barbaro e Luigi Tinuzzo ed elettivamente domiciliata in Campobasso, piazzale
Marcello Scarano n. 16, presso lo studio dell'avv. Laura Storto;
(parte ricorrente) nei confronti di:
(C.F.: ), nato a [...] il [...] e CP_1 C.F._1
residente in [...], rappresentato e difeso, nel presente giudizio, dall'avv. Luca Marcari, presso il cui studio, sito in Campobasso, via Monte
Sabotino n. 7, è elettivamente domiciliato;
(parte resistente)
Oggetto: contratto di somministrazione di gas e disalimentazione del P.D.R.;
Conclusioni: come da verbale di udienza del 15 gennaio 2025. FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., ha citato in giudizio Parte_1 [...]
, chiedendo di accertare il diritto, in capo alla ricorrente stessa, di accedere al CP_1
contatore del gas matricola n. MTSB034802648411 – installato presso il punto di riconsegna
(P.D.R.) n. 00882400113151, sito in Campobasso, via Mons. Secondo Bologna, 30 –, riconducibile al contratto di fornitura intestato a , odierno resistente, al fine di poter procedere CP_1
alla disalimentazione del punto di riconsegna in questione, stante la morosità del resistente stesso.
Si è costituito in giudizio , eccependo, in via preliminare, l'improcedibilità CP_1
della domanda di parte ricorrente, per mancato esperimento sia del tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dalla delibera 209/2016/E/COM, sia della procedura di mediazione obbligatoria;
il resistente ha, inoltre, eccepito l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 281-decies c.p.c., contestando, altresì, anche nel merito il ricorso stesso.
Il resistente ha, quindi, concluso chiedendo, in via preliminare, e previa trasformazione del rito semplificato di cognizione in rito ordinario di contenzioso, di dichiarare l'improcedibilità della domanda e, nel merito, di rigettare, in ogni caso, la stessa, in quanto infondata.
Con ordinanza del 30 settembre 2024 resa all'esito della prima udienza cartolare, il giudice, rilevato il mancato esperimento del tentativo di conciliazione, ha assegnato alla parte diligente termine di quindici giorni per provvedervi, rinviando, per la verifica, all'udienza del 15 gennaio 2025.
Con memoria depositata in data 28 ottobre 2024, la parte ricorrente ha dato, tuttavia, atto della sopravvenuta deliberazione n. 379/2024/R/GAS del 24/09/2024, con cui ha innalzato CP_2
a 5.000 mc. il valore minimo del consumo annuo di gas per procedere con azioni giudiziarie al fine di ottenere la disalimentazione dei P.D.R., dichiarando, pertanto, di rinunciare ai propri atti difensivi e chiedendo, quindi, la declaratoria di cessazione della materia del contendere del presente giudizio, in quanto attivato per un P.D.R. il cui consumo annuo è inferiore a
5.000 mc.
All'udienza del 15 gennaio 2025, entrambe le parti hanno dato atto dell'intervenuta cessazione della materia del contendere e il giudice le ha, quindi, invitate a precisare le rispettive conclusioni e a discutere oralmente la causa. Entrambe le parti hanno concluso, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Parte resistente ha, tuttavia, insistito per la condanna alle spese di parte ricorrente (da distrarsi in favore del procuratore antistatario), non avendo quest'ultima attivato il tentativo obbligatorio di conciliazione, da ritenersi alla stregua di una vera e propria condizione di procedibilità della domanda.
Fatte precisare le conclusioni, la causa è stata, quindi, trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies, co. 3, c.p.c.
***
Ritiene lo scrivente giudice che debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alla controversia oggetto del presente giudizio.
È opportuno premettere, al riguardo, in via generale, che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la pronuncia di cessazione della materia del contendere deve essere dichiarata dal giudice, anche d'ufficio (cfr., in tal senso: Cass. civ. n. 2567/2007 e n.
4714/2006) e senza che sia necessario un espresso accordo delle parti in tal senso (cfr. Cass. civ.
n. 10553/2009 e n. 22650/2008), atteso che, indipendentemente dalle conclusioni rassegnate dalle parti medesime, spetta al giudice valutare l'effettiva esistenza del venir meno dell'interesse delle parti ad una decisione nel merito (cfr., in tal senso: Cass. civ. n. 19568/2017, n. 5188/2015, n.
2063/2014 e n. 16150/2010).
Come chiarito, di recente, anche dalla giurisprudenza di merito, dunque, “la cessazione della materia del contendere è una categoria generale, nella quale vanno ricomprese una serie eterogenea di fattispecie, tutte caratterizzate dal sopraggiungere, nel corso del processo, di un fatto o di un altro evento processuale che determina il mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, eliminando la situazione di contrasto tra le parti, che diventa inutile e/o inattuale” (così: Corte d'appello Campobasso, n. 162 del 16/05/2023).
Ebbene, tutto ciò premesso in via generale, si osserva che, nel caso di specie, risulta, pacificamente, che, a seguito della modifica avutasi per effetto della delibera ARERA n.
379/2024/R/GAS del 24/09/2024, è stato innalzato a 5.000 mc. il consumo minimo annuo in presenza del quale è obbligatorio procedere con azioni giudiziarie volte ad ottenere il diritto di accesso con conseguente disalimentazione dei P.D.R. Deve, quindi, essere dichiarata cessata la materia del contendere per effetto della delibera poc'anzi citata, la quale, allo stato, esclude l'obbligo di agire giudizialmente per la disalimentazione qualora i consumi annui accertati siano inferiori a 5.000 mc., come dedotto nel giudizio de quo dalla ricorrente.
È, infatti, del tutto evidente che tale circostanza rende inutile o, comunque, inattuale un'eventuale pronuncia nel merito della controversia, non potendo, quindi, avere, obiettivamente, le parti alcun interesse concreto e attuale ad una pronuncia giurisdizionale in ordine all'esistenza del diritto del ricorrente ad accedere al contatore del gas al fine di procedere alla disalimentazione, non rientrando più la fattispecie in esame tra quelle con riferimento alle quali sussiste l'obbligo di agire in giudizio per la disalimentazione stessa.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti, tenuto conto della circostanza sopravvenuta rappresentata dalla delibera ARERA del 24/09/2024 e del fatto che la parte ricorrente ha, di fatto, desistito dall'azione giudiziaria proposta nei confronti dell'odierno resistente, non integrando, invece, il previo esperimento, da parte della ricorrente, del tentativo di conciliazione previsto dalla delibera n. 209/2016 ARERA, in mancanza di un'espressa previsione in tal senso, una condizione di procedibilità dell'azione intentata dal fornitore nei confronti dell'utente valutabile ai fini della cd. soccombenza virtuale e, quindi, della condanna alle spese della ricorrente stessa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Campobasso, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 468 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024, ogni contraria istanza o eccezione disattesa, così provvede:
• Dichiara cessata la materia del contendere;
• Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente giudizio;
• Rigetta ogni altra domanda.
Così deciso in Campobasso, 09/02/2025.
Il giudice dott.ssa Rossella Casillo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Rossella
Casillo, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 468 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024; promossa da: già Parte_1 Parte_2
(P.IVA: ), rappresentata e difesa, nel presente giudizio, dagli avv.ti
[...] P.IVA_1
Alessandro Barbaro e Luigi Tinuzzo ed elettivamente domiciliata in Campobasso, piazzale
Marcello Scarano n. 16, presso lo studio dell'avv. Laura Storto;
(parte ricorrente) nei confronti di:
(C.F.: ), nato a [...] il [...] e CP_1 C.F._1
residente in [...], rappresentato e difeso, nel presente giudizio, dall'avv. Luca Marcari, presso il cui studio, sito in Campobasso, via Monte
Sabotino n. 7, è elettivamente domiciliato;
(parte resistente)
Oggetto: contratto di somministrazione di gas e disalimentazione del P.D.R.;
Conclusioni: come da verbale di udienza del 15 gennaio 2025. FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., ha citato in giudizio Parte_1 [...]
, chiedendo di accertare il diritto, in capo alla ricorrente stessa, di accedere al CP_1
contatore del gas matricola n. MTSB034802648411 – installato presso il punto di riconsegna
(P.D.R.) n. 00882400113151, sito in Campobasso, via Mons. Secondo Bologna, 30 –, riconducibile al contratto di fornitura intestato a , odierno resistente, al fine di poter procedere CP_1
alla disalimentazione del punto di riconsegna in questione, stante la morosità del resistente stesso.
Si è costituito in giudizio , eccependo, in via preliminare, l'improcedibilità CP_1
della domanda di parte ricorrente, per mancato esperimento sia del tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dalla delibera 209/2016/E/COM, sia della procedura di mediazione obbligatoria;
il resistente ha, inoltre, eccepito l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 281-decies c.p.c., contestando, altresì, anche nel merito il ricorso stesso.
Il resistente ha, quindi, concluso chiedendo, in via preliminare, e previa trasformazione del rito semplificato di cognizione in rito ordinario di contenzioso, di dichiarare l'improcedibilità della domanda e, nel merito, di rigettare, in ogni caso, la stessa, in quanto infondata.
Con ordinanza del 30 settembre 2024 resa all'esito della prima udienza cartolare, il giudice, rilevato il mancato esperimento del tentativo di conciliazione, ha assegnato alla parte diligente termine di quindici giorni per provvedervi, rinviando, per la verifica, all'udienza del 15 gennaio 2025.
Con memoria depositata in data 28 ottobre 2024, la parte ricorrente ha dato, tuttavia, atto della sopravvenuta deliberazione n. 379/2024/R/GAS del 24/09/2024, con cui ha innalzato CP_2
a 5.000 mc. il valore minimo del consumo annuo di gas per procedere con azioni giudiziarie al fine di ottenere la disalimentazione dei P.D.R., dichiarando, pertanto, di rinunciare ai propri atti difensivi e chiedendo, quindi, la declaratoria di cessazione della materia del contendere del presente giudizio, in quanto attivato per un P.D.R. il cui consumo annuo è inferiore a
5.000 mc.
All'udienza del 15 gennaio 2025, entrambe le parti hanno dato atto dell'intervenuta cessazione della materia del contendere e il giudice le ha, quindi, invitate a precisare le rispettive conclusioni e a discutere oralmente la causa. Entrambe le parti hanno concluso, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Parte resistente ha, tuttavia, insistito per la condanna alle spese di parte ricorrente (da distrarsi in favore del procuratore antistatario), non avendo quest'ultima attivato il tentativo obbligatorio di conciliazione, da ritenersi alla stregua di una vera e propria condizione di procedibilità della domanda.
Fatte precisare le conclusioni, la causa è stata, quindi, trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies, co. 3, c.p.c.
***
Ritiene lo scrivente giudice che debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alla controversia oggetto del presente giudizio.
È opportuno premettere, al riguardo, in via generale, che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la pronuncia di cessazione della materia del contendere deve essere dichiarata dal giudice, anche d'ufficio (cfr., in tal senso: Cass. civ. n. 2567/2007 e n.
4714/2006) e senza che sia necessario un espresso accordo delle parti in tal senso (cfr. Cass. civ.
n. 10553/2009 e n. 22650/2008), atteso che, indipendentemente dalle conclusioni rassegnate dalle parti medesime, spetta al giudice valutare l'effettiva esistenza del venir meno dell'interesse delle parti ad una decisione nel merito (cfr., in tal senso: Cass. civ. n. 19568/2017, n. 5188/2015, n.
2063/2014 e n. 16150/2010).
Come chiarito, di recente, anche dalla giurisprudenza di merito, dunque, “la cessazione della materia del contendere è una categoria generale, nella quale vanno ricomprese una serie eterogenea di fattispecie, tutte caratterizzate dal sopraggiungere, nel corso del processo, di un fatto o di un altro evento processuale che determina il mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, eliminando la situazione di contrasto tra le parti, che diventa inutile e/o inattuale” (così: Corte d'appello Campobasso, n. 162 del 16/05/2023).
Ebbene, tutto ciò premesso in via generale, si osserva che, nel caso di specie, risulta, pacificamente, che, a seguito della modifica avutasi per effetto della delibera ARERA n.
379/2024/R/GAS del 24/09/2024, è stato innalzato a 5.000 mc. il consumo minimo annuo in presenza del quale è obbligatorio procedere con azioni giudiziarie volte ad ottenere il diritto di accesso con conseguente disalimentazione dei P.D.R. Deve, quindi, essere dichiarata cessata la materia del contendere per effetto della delibera poc'anzi citata, la quale, allo stato, esclude l'obbligo di agire giudizialmente per la disalimentazione qualora i consumi annui accertati siano inferiori a 5.000 mc., come dedotto nel giudizio de quo dalla ricorrente.
È, infatti, del tutto evidente che tale circostanza rende inutile o, comunque, inattuale un'eventuale pronuncia nel merito della controversia, non potendo, quindi, avere, obiettivamente, le parti alcun interesse concreto e attuale ad una pronuncia giurisdizionale in ordine all'esistenza del diritto del ricorrente ad accedere al contatore del gas al fine di procedere alla disalimentazione, non rientrando più la fattispecie in esame tra quelle con riferimento alle quali sussiste l'obbligo di agire in giudizio per la disalimentazione stessa.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti, tenuto conto della circostanza sopravvenuta rappresentata dalla delibera ARERA del 24/09/2024 e del fatto che la parte ricorrente ha, di fatto, desistito dall'azione giudiziaria proposta nei confronti dell'odierno resistente, non integrando, invece, il previo esperimento, da parte della ricorrente, del tentativo di conciliazione previsto dalla delibera n. 209/2016 ARERA, in mancanza di un'espressa previsione in tal senso, una condizione di procedibilità dell'azione intentata dal fornitore nei confronti dell'utente valutabile ai fini della cd. soccombenza virtuale e, quindi, della condanna alle spese della ricorrente stessa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Campobasso, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 468 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024, ogni contraria istanza o eccezione disattesa, così provvede:
• Dichiara cessata la materia del contendere;
• Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente giudizio;
• Rigetta ogni altra domanda.
Così deciso in Campobasso, 09/02/2025.
Il giudice dott.ssa Rossella Casillo