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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 12/05/2025, n. 590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 590 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6138/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott, Eleonora Ramacciotti Giudice
dott. Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6138/2023 tra:
(C.F. , Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. RINALDI SILVIA
ATTRICE contro
(C.F. P_ C.F._2
CONVENUTO contumace con la partecipazione del Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione giudiziale conclusioni della parte costituita: come in verbale di udienza del 15/04/2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
1. - La ricorrente (24/1/1998 Albania), residente a [...], con atto depositato il Parte_1
25/10/2023, ha chiesto dichiararsi la separazione personale dal coniuge (13/3/1994 P_
Albania). Ha allegato fatti di violenza domestica commessi dal marito.
Il matrimonio è del 14/8/2019 in Albania. La moglie si è poi ricongiunta al marito in Italia. E' nato un figlio (20/10/2019 a Modena). Per_1
pagina 1 di 6 Il 25/4/2022 ma moglie è uscita di casa con l'aiuto di un centro antiviolenza, poi ha ritirato la denuncia e ripreso la convivenza, ma il marito ha ripreso gli atti di violenza. Nel dicembre 2022 il marito si è trasferito in Germania e ha proposto un accordo per separazione, poi rientra in Italia e sono riprese le minacce e le violenze.
A seguito di ricorso del P.M. minorile il Tribunale per i minorenni di Bologna ha emesso decreto provvisorio ex art. 333 c.c. del 23-27/2/2023 (doc. 13), con il quale ha, tra l'altro, disposto l'allontanamento del marito dalla casa familiare ed il divieto di avvicinamento a moglie e figlio;
incaricato il Servizio sociale di mantenere collocato il minore con la madre, vigilare sulle sue condizioni, regolare in forma protetta i rapporti padre – figlio, valutare la capacità dei genitori;
nominato l'avv. Simonetta Buontempi curatore speciale del minore.
A seguito dei fatti commessi ai danni della moglie, sono stati aperti a carico del convenuto i procedimenti penali n. 3045/2022 rgnr e 6250/2023 rgnr riuniti (n. 6138/2023 rg tribunale), per i reati di cui agli art.li 572 cp, 612 bis cp, 582 e 585 cp e altri;
emessa la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione al reato 612 bis cp, con scadenza misura il 4/3/2024 (con il permesso di uscire solo per andare a lavorare e recarsi al centro per uomini violenti); è stata esercitata l'azione penale con richiesta di rinvio a giudizio ed udienza preliminare fissata il 8/1/2024 e poi emessa sentenza di condanna del 10/4-9/7/2024.
La ricorrente ha chiesto l'addebito della separazione al marito;
l'affido super esclusivo del figlio, prendendo per il resto atto del decreto provvisorio del TM di Bologna;
un contributo a carico del padre per il mantenimento del figlio di euro 400 oltre al 50% delle spese straordinarie;
di potere percepire integralmente l'assegno unico per il figlio.
E' stata fissata udienza con abbreviazione dei termini, come consentito dall'art. 473 bis.42 cpc.
Il marito convenuto non si è costituito, nonostante la regolarità della notifica, ed è stato dichiarato contumace.
All'udienza la moglie ricorrente ha dichiarato: “non intendo riconciliarmi. Mi riporto a quanto scritto dal mio avvocato in ricorso. Lavoro in pasticceria, con stipendio sui 1.000/1.050 euro. Il bimbo va all'asilo mentre io lavoro. Il sabato mi dà una mano una mia amica o un altro signore, che è l'ex compagno della madre di Il padre ha visto il bambino l'ultima volta ad agosto 2023, P_ quando glielo l'ho fatto vedere io, perché sente molto la mancanza del padre. Confermo le Per_1
condotte di lui e gli episodi di violenza che risultano dagli atti. Adesso sono ancora in una casa protetta, di semi-protezione perché lavoro.”
E' stata emessa ordinanza ex art. 473-bis.22 cpc del 14/12/2023, con i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti:
pagina 2 di 6 <<- Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
- Affida il figlio minore (20/10/2019) in via esclusiva alla madre, disponendo che anche le Per_1
decisioni di maggiore interesse per la prole tra cui quelle relative all'istruzione e alla salute siano assunte dalla stessa in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio (cd. affido super esclusivo o esclusivo rafforzato); richiama per il resto il decreto provvisorio 23-27/2/2023 del Tribunale per i minorenni di Bologna, anche in ordine alle possibili frequentazioni protette tra padre e figlio;
richiede al Servizio sociale di Modena una relazione di aggiornamento da depositare entro il
26/02/2023, con invio anche al difensore della ricorrente.
- Con decorrenza da ottobre 2023, detratto quanto eventualmente corrisposto nello stesso periodo allo stesso titolo, dispone che il padre versi alla madre a titolo di contributo ordinario al mantenimento del figlio la somma mensile di € 300,00 annualmente rivalutabile sulla base dell'incremento dei prezzi al consumo delle famiglie, da versarsi entro il giorno dieci d'ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo quanto previsto dal Protocollo adottato dal Tribunale di Modena del 25/09/2019, da intendersi qui integralmente richiamato;
da atto che l'assegno unico per il figlio spetta integralmente alla madre affidataria esclusiva.>>
Sono state acquisite relazioni 29/2/2024 e 30/10/2024 del Servizio sociale di Modena. E' stata acquisita copia degli atti penali.
All'udienza del 15/4/2025 il difensore della parte attrice ha insistito per l'accoglimento delle iniziali conclusioni ed ha proceduto alla discussione orale della causa.
La causa è stata trattenuta in decisione e rimessa al Collegio per la decisione e discussa nella camera di consiglio del 7/5/2025.
Motivi della decisione
2. – Il matrimonio celebrato in Albania non risulta essere stato trascritto nei registri di stato civile italiani.
Sussiste la giurisdizione del giudice italiano ed è applicabile la legge italiana, in ragione del fatto che i coniugi ed il figlio minore sono stabilmente residenti in Italia.
La domanda di parte attrice, volta ad ottenere la dichiarazione di separazione giudiziale è fondata e viene accolta.
L'intollerabilità della prosecuzione della convivenza di cui all'art. 151, primo comma, c.c. è attestata dal tenore inequivocabile degli atti della parte attrice e dalla mancata partecipazione al giudizio della parte convenuta.
Va quindi pronunciata la separazione personale dei coniugi.
pagina 3 di 6 Domande accessorie.
3. – Domanda di addebito della separazione.
La domanda di addebito è fondata e va accolta, dovendosi ritenere dimostrato che il matrimonio sia naufragato a causa delle condotte violente poste in essere dal convenuto, a far tempo dal 2020, ai danni della moglie.
Secondo la giurisprudenza “le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse” (Cass. Civ. sez. I -
26/04/2024 n. 11208).
Si è acquisita la prova sia della “contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia dell'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza” (Cass. civ. sez. I - 07/08/2024, n. 22291).
Va premessa l'utilizzabilità, quali prove cd. atipiche, degli atti del procedimento penale a carico del marito imputato per i reati di cui agli art.li 572 cp, 612 bis cp, 582 e 585 cp ed altri.
Per tali reati, a seguito di giudizio immediato, il marito convenuto è stato condannato, con sentenza del
Tribunale di Modena del 10/4-9/7/2024 alla pena di anni tre mesi dieci di reclusione, oltre al risarcimento del danno da liquidarsi in separato giudizio con provvisionale di euro 4.000,00 (doc. 33).
I fatti penali consentono di ritenere dimostrato che l'unione coniugale si sia deteriorata proprio a causa delle condotte poste in essere dal convenuto, indubbiamente contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio anche a prescindere dalla loro rilevanza penale.
4. - Affidamento del figlio minorenne.
Le gravi condotte penali poste in essere dal padre, impongono, a tutela del minore, ai sensi dell'art. 337 quater c.c., la conferma dell'affidamento del figlio in via esclusiva alla madre, disponendo che Per_1
anche le decisioni di maggiore interesse per la prole tra cui quelle relative all'istruzione e alla salute siano assunte dalla stessa in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli (cd. affido super esclusivo o esclusivo rafforzato).
Dall'ultima relazione del 31/10/2024 del Servizio sociale di Modena risulta che sono iniziati con esito positivo gli incontri protetti tra padre e figlio. Anche se entrambi i genitori, per motivi diversi, necessitano di sostegno e supporto. Il Servizio sociale va incaricato come da dispositivo, con richiesta di inviare tra un anno, a maggio 2026, al Giudice tutelare una relazione di aggiornamento sull'attività svolta.
Nulla è stato trasmesso dal Tribunale per i minorenni di Bologna previamente adito.
pagina 4 di 6 5. – Mantenimento del figlio minorenne
Dalla documentazione acquisita, risulta che il padre lavora in una pasticceria con stipendio mensile netto di euro 1.800.
La madre ricorrente, con l'aiuto del servizio sociale, ha iniziato dal 2023 a svolgere attività lavorativa.
Avuto riguardo alle condizioni economiche delle parti, tenuto conto dei tempi di permanenza dei compiti domestici e di cura esclusivamente a carico della madre (art. 337 ter, comma quarto, numeri 3
e 5, cod. civ.), può essere confermato a carico del padre un contributo di 300,00 euro mensili per il figlio, annualmente rivalutabili, oltre al 50% delle spese extra assegno secondo quanto previsto dal
Protocollo adottato dal Tribunale di Modena del 25/09/2019, da intendersi qui integralmente richiamato.
L'assegno unico per il figlio spetta integralmente alla madre quale affidataria esclusiva.
7. - Le spese di lite sono poste a carico del convenuto soccombente.
Le stesse sono quantificate ai sensi del d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 08/03/2018 n. 37 ed aggiornato dal d.m. 13/08/2022 n. 147, in complessivi euro 4.000,00, oltre accessori di legge, considerando la controversia di valore indeterminabile basso, dunque ricompresa nello scaglione da euro 26.000,00 a euro 52.000,00, ritenendo svolte tutte le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, liquidando valori prossimi a quelli minimi tariffari stante la semplicità delle questioni trattate.
Il pagamento va disposto in favore dello Stato quanto ad euro 1,500,00 (fasi studio e introduttiva) ed in favore della ricorrente quanto ad euro 2.500,00 (fasi istruttoria e decisoria) essendo l'attrice ammessa al
Patrocinio a Spese dello Stato ma avendo superato a far tempo dall'anno 2024 i limiti reddituali previsti
(vedi verbale d'udienza del 15/4/2025). Si provvederà con separato decreto, a seguito di istanza non ancora depositata, alla liquidazione del compenso al difensore a seguito dell'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato.
P . Q . M .
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
Visti gli art.li 473 bis seg. c.p.c.
I – PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi (C.F. Parte_1
nata il [...] in [...] (cittadina albanese) e (CF. C.F._1 P_
, nato il [...] a Shushice Vlore in [...] (cittadino albanese), che hanno C.F._2
contratto matrimonio civile in ALBANIA in data 14/08/2019, con addebito al marito.
pagina 5 di 6 II – AFFIDA il figlio minore in via esclusiva alla madre, disponendo che anche le decisioni di Per_1
maggiore interesse per la prole tra cui quelle relative all'istruzione e alla salute siano assunte dalla stessa in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli (cd. affido super esclusivo o esclusivo rafforzato), salva l'adozione da parte del Tribunale per i minorenni previamente adito di provvedimenti de potestate ex art.li 330 e 333 c.c.
Incarica il Servizio sociale di Modena di proseguire nell'organizzazione degli incontri in forma protetta tra il figlio minore ed il padre, e progressivamente semi-protetta o libera, in base ai bisogni del figlio ed all'evoluzione dei percorsi di sostegno alla genitorialità, con richiesta di inviare tra un anno, a maggio 2026, al Giudice tutelare una relazione di aggiornamento sull'attività svolta.
III – DISPONE che il padre versi alla madre a titolo di contributo ordinario al mantenimento dei figli la somma mensile di € 300,00 annualmente rivalutabile sulla base dell'incremento dei prezzi al consumo delle famiglie, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo quanto previsto dal Protocollo adottato dal Tribunale di Modena del 25/09/2019, da intendersi qui integralmente richiamato.
- Dà atto che l'assegno unico per il figlio spetta integralmente alla madre quale affidataria esclusiva.
IV - CONDANNA a rifondere a le spese del procedimento, che P_ Parte_1
liquida in € 4.000,00 per compensi, oltre al 15% di spese forfettarie ed agli accessori di legge: con pagamento quanto ad euro 1.500,00 in favore dello Stato e quanto ad euro 2.500,00 in favore dell'attrice.
Si comunichi alle parti, al PM in sede ed al Servizio sociale di Modena
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 7 maggio 2025
Il Presidente estensore
Riccardo Di Pasquale
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott, Eleonora Ramacciotti Giudice
dott. Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6138/2023 tra:
(C.F. , Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. RINALDI SILVIA
ATTRICE contro
(C.F. P_ C.F._2
CONVENUTO contumace con la partecipazione del Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione giudiziale conclusioni della parte costituita: come in verbale di udienza del 15/04/2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
1. - La ricorrente (24/1/1998 Albania), residente a [...], con atto depositato il Parte_1
25/10/2023, ha chiesto dichiararsi la separazione personale dal coniuge (13/3/1994 P_
Albania). Ha allegato fatti di violenza domestica commessi dal marito.
Il matrimonio è del 14/8/2019 in Albania. La moglie si è poi ricongiunta al marito in Italia. E' nato un figlio (20/10/2019 a Modena). Per_1
pagina 1 di 6 Il 25/4/2022 ma moglie è uscita di casa con l'aiuto di un centro antiviolenza, poi ha ritirato la denuncia e ripreso la convivenza, ma il marito ha ripreso gli atti di violenza. Nel dicembre 2022 il marito si è trasferito in Germania e ha proposto un accordo per separazione, poi rientra in Italia e sono riprese le minacce e le violenze.
A seguito di ricorso del P.M. minorile il Tribunale per i minorenni di Bologna ha emesso decreto provvisorio ex art. 333 c.c. del 23-27/2/2023 (doc. 13), con il quale ha, tra l'altro, disposto l'allontanamento del marito dalla casa familiare ed il divieto di avvicinamento a moglie e figlio;
incaricato il Servizio sociale di mantenere collocato il minore con la madre, vigilare sulle sue condizioni, regolare in forma protetta i rapporti padre – figlio, valutare la capacità dei genitori;
nominato l'avv. Simonetta Buontempi curatore speciale del minore.
A seguito dei fatti commessi ai danni della moglie, sono stati aperti a carico del convenuto i procedimenti penali n. 3045/2022 rgnr e 6250/2023 rgnr riuniti (n. 6138/2023 rg tribunale), per i reati di cui agli art.li 572 cp, 612 bis cp, 582 e 585 cp e altri;
emessa la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione al reato 612 bis cp, con scadenza misura il 4/3/2024 (con il permesso di uscire solo per andare a lavorare e recarsi al centro per uomini violenti); è stata esercitata l'azione penale con richiesta di rinvio a giudizio ed udienza preliminare fissata il 8/1/2024 e poi emessa sentenza di condanna del 10/4-9/7/2024.
La ricorrente ha chiesto l'addebito della separazione al marito;
l'affido super esclusivo del figlio, prendendo per il resto atto del decreto provvisorio del TM di Bologna;
un contributo a carico del padre per il mantenimento del figlio di euro 400 oltre al 50% delle spese straordinarie;
di potere percepire integralmente l'assegno unico per il figlio.
E' stata fissata udienza con abbreviazione dei termini, come consentito dall'art. 473 bis.42 cpc.
Il marito convenuto non si è costituito, nonostante la regolarità della notifica, ed è stato dichiarato contumace.
All'udienza la moglie ricorrente ha dichiarato: “non intendo riconciliarmi. Mi riporto a quanto scritto dal mio avvocato in ricorso. Lavoro in pasticceria, con stipendio sui 1.000/1.050 euro. Il bimbo va all'asilo mentre io lavoro. Il sabato mi dà una mano una mia amica o un altro signore, che è l'ex compagno della madre di Il padre ha visto il bambino l'ultima volta ad agosto 2023, P_ quando glielo l'ho fatto vedere io, perché sente molto la mancanza del padre. Confermo le Per_1
condotte di lui e gli episodi di violenza che risultano dagli atti. Adesso sono ancora in una casa protetta, di semi-protezione perché lavoro.”
E' stata emessa ordinanza ex art. 473-bis.22 cpc del 14/12/2023, con i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti:
pagina 2 di 6 <<- Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
- Affida il figlio minore (20/10/2019) in via esclusiva alla madre, disponendo che anche le Per_1
decisioni di maggiore interesse per la prole tra cui quelle relative all'istruzione e alla salute siano assunte dalla stessa in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio (cd. affido super esclusivo o esclusivo rafforzato); richiama per il resto il decreto provvisorio 23-27/2/2023 del Tribunale per i minorenni di Bologna, anche in ordine alle possibili frequentazioni protette tra padre e figlio;
richiede al Servizio sociale di Modena una relazione di aggiornamento da depositare entro il
26/02/2023, con invio anche al difensore della ricorrente.
- Con decorrenza da ottobre 2023, detratto quanto eventualmente corrisposto nello stesso periodo allo stesso titolo, dispone che il padre versi alla madre a titolo di contributo ordinario al mantenimento del figlio la somma mensile di € 300,00 annualmente rivalutabile sulla base dell'incremento dei prezzi al consumo delle famiglie, da versarsi entro il giorno dieci d'ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo quanto previsto dal Protocollo adottato dal Tribunale di Modena del 25/09/2019, da intendersi qui integralmente richiamato;
da atto che l'assegno unico per il figlio spetta integralmente alla madre affidataria esclusiva.>>
Sono state acquisite relazioni 29/2/2024 e 30/10/2024 del Servizio sociale di Modena. E' stata acquisita copia degli atti penali.
All'udienza del 15/4/2025 il difensore della parte attrice ha insistito per l'accoglimento delle iniziali conclusioni ed ha proceduto alla discussione orale della causa.
La causa è stata trattenuta in decisione e rimessa al Collegio per la decisione e discussa nella camera di consiglio del 7/5/2025.
Motivi della decisione
2. – Il matrimonio celebrato in Albania non risulta essere stato trascritto nei registri di stato civile italiani.
Sussiste la giurisdizione del giudice italiano ed è applicabile la legge italiana, in ragione del fatto che i coniugi ed il figlio minore sono stabilmente residenti in Italia.
La domanda di parte attrice, volta ad ottenere la dichiarazione di separazione giudiziale è fondata e viene accolta.
L'intollerabilità della prosecuzione della convivenza di cui all'art. 151, primo comma, c.c. è attestata dal tenore inequivocabile degli atti della parte attrice e dalla mancata partecipazione al giudizio della parte convenuta.
Va quindi pronunciata la separazione personale dei coniugi.
pagina 3 di 6 Domande accessorie.
3. – Domanda di addebito della separazione.
La domanda di addebito è fondata e va accolta, dovendosi ritenere dimostrato che il matrimonio sia naufragato a causa delle condotte violente poste in essere dal convenuto, a far tempo dal 2020, ai danni della moglie.
Secondo la giurisprudenza “le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse” (Cass. Civ. sez. I -
26/04/2024 n. 11208).
Si è acquisita la prova sia della “contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia dell'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza” (Cass. civ. sez. I - 07/08/2024, n. 22291).
Va premessa l'utilizzabilità, quali prove cd. atipiche, degli atti del procedimento penale a carico del marito imputato per i reati di cui agli art.li 572 cp, 612 bis cp, 582 e 585 cp ed altri.
Per tali reati, a seguito di giudizio immediato, il marito convenuto è stato condannato, con sentenza del
Tribunale di Modena del 10/4-9/7/2024 alla pena di anni tre mesi dieci di reclusione, oltre al risarcimento del danno da liquidarsi in separato giudizio con provvisionale di euro 4.000,00 (doc. 33).
I fatti penali consentono di ritenere dimostrato che l'unione coniugale si sia deteriorata proprio a causa delle condotte poste in essere dal convenuto, indubbiamente contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio anche a prescindere dalla loro rilevanza penale.
4. - Affidamento del figlio minorenne.
Le gravi condotte penali poste in essere dal padre, impongono, a tutela del minore, ai sensi dell'art. 337 quater c.c., la conferma dell'affidamento del figlio in via esclusiva alla madre, disponendo che Per_1
anche le decisioni di maggiore interesse per la prole tra cui quelle relative all'istruzione e alla salute siano assunte dalla stessa in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli (cd. affido super esclusivo o esclusivo rafforzato).
Dall'ultima relazione del 31/10/2024 del Servizio sociale di Modena risulta che sono iniziati con esito positivo gli incontri protetti tra padre e figlio. Anche se entrambi i genitori, per motivi diversi, necessitano di sostegno e supporto. Il Servizio sociale va incaricato come da dispositivo, con richiesta di inviare tra un anno, a maggio 2026, al Giudice tutelare una relazione di aggiornamento sull'attività svolta.
Nulla è stato trasmesso dal Tribunale per i minorenni di Bologna previamente adito.
pagina 4 di 6 5. – Mantenimento del figlio minorenne
Dalla documentazione acquisita, risulta che il padre lavora in una pasticceria con stipendio mensile netto di euro 1.800.
La madre ricorrente, con l'aiuto del servizio sociale, ha iniziato dal 2023 a svolgere attività lavorativa.
Avuto riguardo alle condizioni economiche delle parti, tenuto conto dei tempi di permanenza dei compiti domestici e di cura esclusivamente a carico della madre (art. 337 ter, comma quarto, numeri 3
e 5, cod. civ.), può essere confermato a carico del padre un contributo di 300,00 euro mensili per il figlio, annualmente rivalutabili, oltre al 50% delle spese extra assegno secondo quanto previsto dal
Protocollo adottato dal Tribunale di Modena del 25/09/2019, da intendersi qui integralmente richiamato.
L'assegno unico per il figlio spetta integralmente alla madre quale affidataria esclusiva.
7. - Le spese di lite sono poste a carico del convenuto soccombente.
Le stesse sono quantificate ai sensi del d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 08/03/2018 n. 37 ed aggiornato dal d.m. 13/08/2022 n. 147, in complessivi euro 4.000,00, oltre accessori di legge, considerando la controversia di valore indeterminabile basso, dunque ricompresa nello scaglione da euro 26.000,00 a euro 52.000,00, ritenendo svolte tutte le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, liquidando valori prossimi a quelli minimi tariffari stante la semplicità delle questioni trattate.
Il pagamento va disposto in favore dello Stato quanto ad euro 1,500,00 (fasi studio e introduttiva) ed in favore della ricorrente quanto ad euro 2.500,00 (fasi istruttoria e decisoria) essendo l'attrice ammessa al
Patrocinio a Spese dello Stato ma avendo superato a far tempo dall'anno 2024 i limiti reddituali previsti
(vedi verbale d'udienza del 15/4/2025). Si provvederà con separato decreto, a seguito di istanza non ancora depositata, alla liquidazione del compenso al difensore a seguito dell'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato.
P . Q . M .
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
Visti gli art.li 473 bis seg. c.p.c.
I – PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi (C.F. Parte_1
nata il [...] in [...] (cittadina albanese) e (CF. C.F._1 P_
, nato il [...] a Shushice Vlore in [...] (cittadino albanese), che hanno C.F._2
contratto matrimonio civile in ALBANIA in data 14/08/2019, con addebito al marito.
pagina 5 di 6 II – AFFIDA il figlio minore in via esclusiva alla madre, disponendo che anche le decisioni di Per_1
maggiore interesse per la prole tra cui quelle relative all'istruzione e alla salute siano assunte dalla stessa in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli (cd. affido super esclusivo o esclusivo rafforzato), salva l'adozione da parte del Tribunale per i minorenni previamente adito di provvedimenti de potestate ex art.li 330 e 333 c.c.
Incarica il Servizio sociale di Modena di proseguire nell'organizzazione degli incontri in forma protetta tra il figlio minore ed il padre, e progressivamente semi-protetta o libera, in base ai bisogni del figlio ed all'evoluzione dei percorsi di sostegno alla genitorialità, con richiesta di inviare tra un anno, a maggio 2026, al Giudice tutelare una relazione di aggiornamento sull'attività svolta.
III – DISPONE che il padre versi alla madre a titolo di contributo ordinario al mantenimento dei figli la somma mensile di € 300,00 annualmente rivalutabile sulla base dell'incremento dei prezzi al consumo delle famiglie, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo quanto previsto dal Protocollo adottato dal Tribunale di Modena del 25/09/2019, da intendersi qui integralmente richiamato.
- Dà atto che l'assegno unico per il figlio spetta integralmente alla madre quale affidataria esclusiva.
IV - CONDANNA a rifondere a le spese del procedimento, che P_ Parte_1
liquida in € 4.000,00 per compensi, oltre al 15% di spese forfettarie ed agli accessori di legge: con pagamento quanto ad euro 1.500,00 in favore dello Stato e quanto ad euro 2.500,00 in favore dell'attrice.
Si comunichi alle parti, al PM in sede ed al Servizio sociale di Modena
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 7 maggio 2025
Il Presidente estensore
Riccardo Di Pasquale
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