Articolo 6 del Regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale
Articolo 5Articolo 7
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24 ottobre 1989
Art. 6. 1. La cancelleria o la segreteria dell'autorita' giudiziaria che ha emesso un provvedimento relativo alla liberta' personale di persona detenuta o internata lo comunica all'autorita' preposta all'istituto penitenziario. A quest'ultima autorita' sono comunicati per estratto i provvedimenti che dispongono la rimessione per qualunque causa del procedimento ad altra autorita' giudiziaria e gli estratti delle sentenze.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1989