TRIB
Sentenza 12 dicembre 2024
Sentenza 12 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 12/12/2024, n. 909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 909 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G. n. 763/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Antonella Dragotto Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice Relatore
Dott. Marco Bonci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero R.G. 763/2024, in materia di separazione giudiziale, promosso da:
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. BAIARDI MARINA presso il cui studio è elettivamente domiciliata
- ricorrente -
contro
(C.F. ), CP_1 C.F._2
- resistente contumace -
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Conclusioni della ricorrente: “conclusioni di parte ricorrente Voglia l'ill.mo Tribunale di
Alessandria: in via principale: - affidare i figli minori e in via esclusiva, Per_1 Persona_2
con collocamento e residenza presso la madre, sig.ra , in ER;
la sig.ra Parte_1
eserciterà in via esclusiva la potestà genitoriale anche con riferimento alle questioni Parte_1 di ordinaria amministrazione relative ai minori;
- disporre che i minori e Per_1 Persona_2
a partire dall'anno scolastico 2024/2025, vengano iscritti alla scuola primaria e alla scuola secondaria di primo grado in ER con riserva di indicare il plesso più adatto alle esigenze dei minori;
- disporre che i minori e dal lunedì al venerdì siano collocati Per_1 Persona_2
presso la residenza della madre in ER e che il padre, a fine settimana alternati, li potrà tenere con se a partire dal venerdì, all'uscita di scuola, ove li riaccompagnerà il lunedì. Il padre, previ accordi con la madre, tenuto conto delle esigenze scolastiche dei figli minori e di lavoro di ciascuno, potrà stare con i figli anche durante la settimana all'uscita di scuola, nella settimana in cui il week end sarà trascorso presso l'abitazione materna;
- disporre che i minori e Per_1
nel corso delle ferie estive trascorrano, con ognuno dei genitori, un periodo di Persona_2
quindici giorni consecutivi con ciascun di essi, da concordarsi entro la fine di ogni anno scolastico. I minori e trascorreranno una settimana con la madre e una Per_1 Persona_2
con il padre durante le vacanze natalizie, il giorno di Natale e di Pasqua verrà trascorso alternativamente con i genitori così come pure ogni festività calendarizzata;
- disporre che il SI. provveda al mantenimento dei figli minori, versando, a mezzo bonifico bancario, alla CP_1 sig.ra la somma di € 500,00 - € 250,00 per ogni figlio – entro il giorno Parte_1
05 di ogni mese - tale importo sarà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT, oltre all'80% delle spese straordinarie come da contenuto del Protocollo del Tribunale di Alessandria;
in via istruttoria: - disporre, ove ritenuto necessario ai fini del giudizio, CTU volta a verificare le capacità genitoriali di ognuno;
Si indicano fino ad ora quali testi sui fatti di cui in narrativa: SI.ra
, residente in [...]; SI. , residente in [...], sig. Testimone_1 Testimone_2 Tes_3
residente in [...], salvo altri indicarne. Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre
[...]
ed eccepire indicare ulteriori testimoni e capitolare. Salvis iuribus Con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente causa, oltre oneri di legge”.
Svolgimento del processo
Con ricorso del 28/03/24 ritualmente notificato l'odierna ricorrente SI.ra Parte_1
conveniva in giudizio il SI. ex convivente, al fine di richiedere l'affidamento CP_1
esclusivo dei due figli minori e a causa delle gravi inadempienze dello stesso sia Per_1 Per_2
in ordine al mantenimento dei figli sia in ordine alla gestione degli stessi come si evince dalla narrativa dell'atto introduttivo il giudizio: nominato il Giudice istruttore veniva fissata la prima udienza per il giorno 09.07.2024, concedendo termini per la notifica dell'atto introduttivo;
- in data
09.07.2024, verificata la regolarità della notifica veniva dichiarata la contumacia del Resistente;
venivano quindi ammesse a le prove richieste da parte ricorrente e veniva quindi fissava per l'escussione di due testi l'udienza del 15.10.2024 ore 11,30, All'udienza del 15.10.2024 venivano sentiti i testi ammessi ed esaurita la fase istruttoria il procuratore di parte ricorrente chiedeva che la causa fosse rimessa in decisione.
Il Giudice fissava termine per il deposito delle precisazioni delle conclusioni al 31.10.2024, fino al
15.11.2024 per il deposito delle comparse conclusionali e l'udienza del 21.11.2024 per la remissione della causa in decisione.
Motivi della decisione
La domanda è fondata e come tale deve essere accolta per le ragioni di seguito indicate.
Con riferimento alla richiesta di affidamento esclusivo rassegnata dalla ricorrente si osserva quanto segue: l'affidamento monogenitoriale dei figli minori nell'ambito delle procedure di separazione, divorzio e relative a figli di genitori non coniugati è stato per anni la regola imperante nel nostro ordinamento il cui indiscusso ed indiscutibile predominio è stato definitivamente scalfito dalla l. 8 febbraio 2006, n. 54 che, nel modificare integralmente l'art. 155 c.c., statuì il diritto del minore alla bigenitorialità e sancì che nelle predette procedure il giudice dovesse valutare prioritariamente la possibilità di affidare i figli ad entrambi i genitori. Tali disposizioni sono state letteralmente riprodotte nell'art. 337-ter c.c. introdotto dal d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, che ricalca sostanzialmente il contenuto del previgente art. 155 c.c..
Come è noto l'affidamento esclusivo della prole minorenne è oggi disciplinato dall'art. 337- quater c.c. e rappresenta la forma di affidamento residuale da disporre solo in via rigorosamente subordinata e qualora il giudice ritenga, con provvedimento motivato, che l'affidamento ad entrambi i genitori sia contrario agli interessi del minore. Tale norma si applica nell'ambito delle procedure di separazione, cessazione degli effetti civili e scioglimento del matrimonio, nullità ed annullamento del matrimonio e relative a figli di genitori non coniugati.
L'affidamento esclusivo dei figli minori deve – quindi - esser disposto come scelta residuale ed eccezionale rispetto all'affidamento condiviso solo laddove il giudice ritenga quest'ultimo pregiudizievole per la prole. A tale conclusione si giunge in quanto l'art. 337-ter comma 1 c.c. prevede il diritto del minore a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore e di ricevere da entrambi i genitori cura, educazione, istruzione e assistenza morale.
Il dato normativo citato – pertanto - attribuisce e riconosce al minore il diritto alla bigenitorialità nonostante la crisi della coppia genitoriale.
Tale statuizione è pertanto finalizzata a richiamare i genitori separati, divorziati o al termine di una convivenza more uxorio al dovere di continuare ad essere genitori e di elaborare e rispettare un progetto genitoriale sinergico nel supremo interesse dei figli che sia in grado di superare le inevitabili difficoltà connesse all'assenza della convivenza e alla conflittualità. Appare pertanto chiaro che il diritto alla bigenitorialità è attribuito e deve essere garantito ad ogni minore a prescindere dal tipo di affidamento disposto concordemente o statuito giudizialmente nelle procedure di separazione, divorzili, di nullità o annullamento del matrimonio o relative a figli di genitori non coniugati. Tale diritto, quindi, non è peculiarità esclusiva dell'affidamento condiviso, ma deve essere garantito ai figli minori anche qualora questi ultimi siano affidati ad un solo genitore. Tale dato assiomatico deriva anche dalla lettura combinata dei primi due commi dell'art. 337-ter c.c.: il primo riconosce il diritto del minore a mantenere un rapporto costante ed equilibrato con entrambi i genitori e di ricevere da ciascuno di essi cura, educazione, istruzione e assistenza morale, il secondo sancisce le forme di affidamento che devono essere disposte, condivisa in via prioritaria o esclusiva in via secondaria, per realizzare la finalità di garantire al minore il diritto alla bigenitorialità. Quindi, il riconoscimento del diritto del minore alla bigenitorialità è prioritario e prescinde dalla forma di affidamento statuita.
In dottrina si è quindi affermato che l'art. 337-quater c.c. non statuisce alcun criterio o parametro da cui evincere le modalità attuative dell'affidamento esclusivo della prole minorenne, le quali vengono quindi rimesse all'accordo genitoriale o alle statuizioni dell'autorità giudiziaria.
Va tuttavia evidenziato come in caso di affidamento esclusivo il minore vivrà con il genitore affidatario ed avrà la propria residenza presso quest'ultimo; in tali casi il genitore affidatario sarà assegnatario della casa familiare posto che il provvedimento di assegnazione è e deve essere finalizzato solo ed esclusivamente a garantire alla prole la permanenza nell'ambiente in cui è nata e cresciuta. Infatti, secondo il più che consolidato orientamento di legittimità, in assenza di prole minorenne (o maggiorenne ma senza colpa non economicamente autosufficiente) cui garantire il predetto diritto abitativo, il giudice non può e non deve adottare alcun provvedimento in merito all'assegnazione della casa familiare (Cass. civ., sez. I, 22 luglio 2014, n. 16649; Cass. civ., sez. I,
21 gennaio 2011, n. 1491; Cass. civ., sez. I, 18 febbraio 2008, n. 3934).
Peraltro anche il figlio minore affidato ad un solo genitore ha il diritto di frequentare e di permanere con il genitore non affidatario a tutela e a salvaguardia del suo diritto alla bigenitorialità. Le modalità ed i tempi di tali frequentazioni saranno determinati in ragione delle peculiarità connesse ad ogni caso specifico con la finalità prioritaria ed essenziale di garantire e tutelare gli interessi della prole minorenne, tenendo in debita considerazione una serie di dati oggettivi variabili: età del minore, distanza geografica tra le città di residenza dei genitori, motivazioni specifiche che hanno indotto all'adozione della forma di affidamento monogenitoriale.
È evidente, ad esempio, che qualora l'affidamento esclusivo sia stato disposto a fronte di una inadeguatezza genitoriale che si esprima anche attraverso comportamenti ed azioni da cui possano derivare pregiudizio o pericoli per la prole, le frequentazioni tra quest'ultima ed il genitore affidatario potranno essere temporaneamente sospese oppure disciplinate in forma protetta prevedendo la obbligatoria presenza di familiari o rappresentanti dei servizi sociali agli incontri.
Anche nell'affidamento esclusivo la titolarità della responsabilità genitoriale compete ad entrambi i genitori, fatti salvi ovviamente i casi in cui vengano emessi provvedimenti di decadenza nei confronti del genitore non affidatario.
Analizzando la casistica delle fattispecie che portano all'affidamento esclusivo del minore in favore di un solo genitore, si è affermato che rilevano, ai fini della accertata inadeguatezza educativa di un genitore, - circostanza che appare provata nel caso concreto - le condotte abituali violente ed aggressive da questi poste in essere anche se rivolte unicamente nei confronti dell'altro genitore e non dei figli, in quanto comunque idonee ad evidenziare una incapacità del medesimo a fare fronte all'educazione della prole (Trib. Ancona 13 febbraio 2013, n. 185), nonché il comportamento gravemente screditatorio della capacità educativa di un genitore adottato dall'altro deve essere valutato non in termini di mera conflittualità genitoriale, ma di oggettiva inidoneità alla condivisione dell'affidamento (Cass. civ., sez. I, 19 giugno 2008, n. 16593). Si è inoltre affermato anche il comportamento di un genitore che reiteratamente è rimasto inadempiente all'obbligo di mantenimento del figlio minore legittima l'affidamento esclusivo di quest'ultimo all'altro genitore
(Cass. civ., sez. I, 17 dicembre 2009, n. 26587). Anche tale fattispecie ricorre nel caso concreto, come risulta provato dall'istruttoria espletata.
In particolare quanto sopra richiamato appare provato alla luce delle risultanze istruttorie, ed in particolare dalla deposizione dei testi e;
entrambi i testi Testimone_4 Testimone_3
escussi - della cui credibilità non vi è ragione di dubitare – hanno entrambi confermato che il sig. ha avuto, in più occasioni, atteggiamenti aggressivi nei confronti della compagna e che era Per_2
solito insultarla, minacciarla e denigrarla anche davanti ai loro figli;
i minori quando erano coinvolti in questi litigi, si nascondevano impauriti dai comportamenti paterni. Peraltro negli ultimi periodi, si è verificata una reiterazione di tali condotte.
Inoltre a partire dal mese di Aprile 2024 il sig, ha riportato i figli presso l'abitazione Per_2
materna ora in ER (Pv) e da tale , con l'esclusione di qualche videochiamata sul Per_3
cellulare del figlio maggiore , non ha più richiesto di incontrare i minori. Per_1
Le criticità del comportamento del resistente hanno riguardato anche gli aspetti patrimoniali, in quanto egli ha sostanzialmente omesso, se non sporadicamente, di versare somme di denaro al fine di contribuire al mantenimento dei figli. La ricorrente, essendo un genitore presente, in questo periodo si è dedicata ai figlia e pertanto, attualmente, non ha ancora reperito un'attività lavorativa, ma risulta iscritta al centro per l'impiego territorialmente competente. Alla luce di quanto sopra esposto e provato nel corso del giudizio, deve ritenersi - anche alla luce dei principi sopra esposti - che sussistano i presupposti per l'applicazione nel caso concreto dell'affidamento esclusivo i favore della madre.
Deve essere disposto anche la collocazione del minore presso la madre;
la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 337-ter c.c., con riferimento alla separazione personale dei coniugi, non esclude che il minore sia collocato prevalentemente presso uno dei genitori e che sia stabilito uno specifico regime di visita con l'altro genitore (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. n. 18131/2013). Allorché sussista conflitto genitoriale e il giudice sia chiamato a stabilire il luogo in cui i minori debbano fissare la propria residenza, deve in particolare tenersi conto del tempo trascorso dall'eventuale avvenuto trasferimento, dell'acquisito delle nuove abitudini di vita, di cui è sconsigliabile il repentino mutamento, a maggior ragione se questo debba comportare un distacco dall'uno dei genitori con cui vi sia stabile convivenza (C.
App. Catania 16.8.2013 e Cass. 4.6.2010, n. 13619). Relativamente alla frequentazione del genitore non collocatario si osserva da parte del Tribunale quanto segue: anche il figlio minore affidato ad un solo genitore ha il diritto di frequentare e di permanere con il genitore non affidatario a tutela e a salvaguardia del suo diritto alla bigenitorialità. Le modalità ed i tempi di tali frequentazioni saranno determinati in ragione delle peculiarità connesse ad ogni caso specifico con la finalità prioritaria ed essenziale di garantire e tutelare gli interessi della prole minorenne, tenendo in debita considerazione una serie di dati oggettivi variabili: età del minore, distanza geografica tra le città di residenza dei genitori, motivazioni specifiche che hanno indotto all'adozione della forma di affidamento monogenitoriale.
Nel caso concreto le modalità di frequentazione indicate dalla parte ricorrente appaiono adeguate al mantenere il rapporto con il padre. Si dispone che il padre possa incontrare il figlio con le seguenti modalità: si dispone che i minori e dal lunedì al venerdì siano collocati Per_1 Persona_2
presso la residenza della madre in ER e che il padre, a fine settimana alternati, li potrà tenere con se a partire dal venerdì, all'uscita di scuola, ove li riaccompagnerà il lunedì. Il padre, previ accordi con la madre, tenuto conto delle esigenze scolastiche dei figli minori e di lavoro di ciascuno, potrà stare con i figli anche durante la settimana all'uscita di scuola, nella settimana in cui il week end sarà trascorso presso l'abitazione materna;
si dispone inoltre, che i minori e Per_1
nel corso delle ferie estive trascorrano, con ognuno dei genitori, un periodo di Persona_2
quindici giorni consecutivi con ciascun di essi, da concordarsi entro la fine di ogni anno scolastico.
I minori e trascorreranno una settimana con la madre e una con il padre Per_1 Persona_2
durante le vacanze natalizie, il giorno di Natale e di Pasqua verrà trascorso alternativamente con i genitori così come pure ogni festività calendarizzata. La soluzione opra indicata costituisce la “cornice minima” data dal Tribunale ed appare pienamente adeguata alle esigenze delle famiglia e all'interesse dei minori, poiché deve potersi consentire ai figli di trascorrere con il genitore non collocatario dei tempi adeguati e segnatamente dei fine settimana interi, e tempi infrasettimanali, garantendo una certa continuità di vita in questi periodi, nei limiti in cui ciò non interferisca con una normale organizzazione di vita domestica e consenta la conservazione dell'habitat principale dei minori presso il genitore collocatario.
Il preminente interesse del minore, infatti, cui deve essere conformato il provvedimento del giudice, può considerarsi composto essenzialmente da due elementi: mantenere i legami con la famiglia (a meno che non sia dimostrato che tali legami siano particolarmente inadatti) e potersi sviluppare in un ambiente sano (in questo senso, si veda CEDU6.7.2010, NG c. Svizzera e CEDU
12.7.2011, NE e EL c. Italia).
In ordine agli aspetti patrimoniali ed in particolare al contributo per il mantenimento del figlio, si evidenzia da parte del Tribunale che la giurisprudenza ha interpretato il dovere di mantenimento come espressione del più generale dovere di cura che tiene conto di tutte le esigenze, anche future, necessarie allo sviluppo psicofisico del figlio. Ne consegue che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 c.c., obbliga i coniugi a far fronte a una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, nonché alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. 19.3.2013, n. 17089). Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 337-ter c.c. il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza, le risorse economiche dei genitori, i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti. Nel caso di specie, la madre risulta priva di attività lavorativa essendosi dedicata alla cura dei figli;
il resistente svolge attività lavorativa a tempo indeterminato per la quale percepisce una retribuzione netta variabile fra
1.500,00 e 1700,00 mensili;
appare adeguato il riconoscimento di un contributo al mantenimento di euro 250,00 mensili con rivalutazione ISTAT da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese alla madre.
Le spese di lite liquidate, in applicazione del D.M. 55/2014 (come modificato dal D.M. 147/2022), che il resistente dovrà versare in favore dell'Erario in virtù del principio della soccombenza essendo la ricorrente ammessa al PSS, devono essere quantificate in euro 4.750,00 oltre spese generali nella misura del 15% del compenso liquidato, ed accessori di legge, .
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
dispone l'affidamento esclusivo dei figli minori e in via esclusiva alla madre sig.ra Per_1 Persona_2
con collocamento e residenza presso medesima;
la sig.ra Parte_1 Parte_1
eserciterà in via esclusiva la potestà genitoriale anche con riferimento alle questioni di ordinaria amministrazione relative ai minori;
dispone che i minori e a partire dall'anno scolastico 2024/2025, vengano iscritti Per_1 Persona_2
alla scuola primaria e alla scuola secondaria di primo grado in ER con riserva di indicare il plesso più adatto alle esigenze dei minori;
dispone che i minori e dal lunedì al venerdì siano collocati presso la residenza Per_1 Persona_2
della madre in ER e che il padre, a fine settimana alternati, li potrà tenere con se a partire dal venerdì, all'uscita di scuola, ove li riaccompagnerà il lunedì. Il padre, previ accordi con la madre, tenuto conto delle esigenze scolastiche dei figli minori e di lavoro di ciascuno, potrà stare con i figli anche durante la settimana all'uscita di scuola, nella settimana in cui il week end sarà trascorso presso l'abitazione materna;
dispone che i minori e nel corso delle ferie estive trascorrano, con ognuno dei Per_1 Persona_2
genitori, un periodo di quindici giorni consecutivi con ciascun di essi, da concordarsi entro la fine di ogni anno scolastico. I minori e trascorreranno una settimana Per_1 Persona_2
con la madre e una con il padre durante le vacanze natalizie, il giorno di Natale e di Pasqua verrà trascorso alternativamente con i genitori così come pure ogni festività calendarizzata;
dispone che il SI. provveda al mantenimento dei figli minori, versando, a mezzo bonifico CP_1 bancario, alla sig.ra la somma di € 500,00 - € 250,00 per ogni figlio Parte_1
– entro il giorno 05 di ogni mese - tale importo sarà rivalutato annualmente in base agli indici
ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da contenuto del Protocollo del Tribunale di Alessandria. Condanna
Il resistente al pagamento in favore dell'Erario delel spese di lite che liquida in euro 4.750,00 oltre spese generali nella misura del 15% del compenso liquidato, ed accessori di legge
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 4 dicembre 2024
Il Giudice Il Presidente
(Dott. Giuseppe Bersani) (Dott. Antonella Dragotto)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Antonella Dragotto Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice Relatore
Dott. Marco Bonci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero R.G. 763/2024, in materia di separazione giudiziale, promosso da:
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. BAIARDI MARINA presso il cui studio è elettivamente domiciliata
- ricorrente -
contro
(C.F. ), CP_1 C.F._2
- resistente contumace -
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Conclusioni della ricorrente: “conclusioni di parte ricorrente Voglia l'ill.mo Tribunale di
Alessandria: in via principale: - affidare i figli minori e in via esclusiva, Per_1 Persona_2
con collocamento e residenza presso la madre, sig.ra , in ER;
la sig.ra Parte_1
eserciterà in via esclusiva la potestà genitoriale anche con riferimento alle questioni Parte_1 di ordinaria amministrazione relative ai minori;
- disporre che i minori e Per_1 Persona_2
a partire dall'anno scolastico 2024/2025, vengano iscritti alla scuola primaria e alla scuola secondaria di primo grado in ER con riserva di indicare il plesso più adatto alle esigenze dei minori;
- disporre che i minori e dal lunedì al venerdì siano collocati Per_1 Persona_2
presso la residenza della madre in ER e che il padre, a fine settimana alternati, li potrà tenere con se a partire dal venerdì, all'uscita di scuola, ove li riaccompagnerà il lunedì. Il padre, previ accordi con la madre, tenuto conto delle esigenze scolastiche dei figli minori e di lavoro di ciascuno, potrà stare con i figli anche durante la settimana all'uscita di scuola, nella settimana in cui il week end sarà trascorso presso l'abitazione materna;
- disporre che i minori e Per_1
nel corso delle ferie estive trascorrano, con ognuno dei genitori, un periodo di Persona_2
quindici giorni consecutivi con ciascun di essi, da concordarsi entro la fine di ogni anno scolastico. I minori e trascorreranno una settimana con la madre e una Per_1 Persona_2
con il padre durante le vacanze natalizie, il giorno di Natale e di Pasqua verrà trascorso alternativamente con i genitori così come pure ogni festività calendarizzata;
- disporre che il SI. provveda al mantenimento dei figli minori, versando, a mezzo bonifico bancario, alla CP_1 sig.ra la somma di € 500,00 - € 250,00 per ogni figlio – entro il giorno Parte_1
05 di ogni mese - tale importo sarà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT, oltre all'80% delle spese straordinarie come da contenuto del Protocollo del Tribunale di Alessandria;
in via istruttoria: - disporre, ove ritenuto necessario ai fini del giudizio, CTU volta a verificare le capacità genitoriali di ognuno;
Si indicano fino ad ora quali testi sui fatti di cui in narrativa: SI.ra
, residente in [...]; SI. , residente in [...], sig. Testimone_1 Testimone_2 Tes_3
residente in [...], salvo altri indicarne. Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre
[...]
ed eccepire indicare ulteriori testimoni e capitolare. Salvis iuribus Con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente causa, oltre oneri di legge”.
Svolgimento del processo
Con ricorso del 28/03/24 ritualmente notificato l'odierna ricorrente SI.ra Parte_1
conveniva in giudizio il SI. ex convivente, al fine di richiedere l'affidamento CP_1
esclusivo dei due figli minori e a causa delle gravi inadempienze dello stesso sia Per_1 Per_2
in ordine al mantenimento dei figli sia in ordine alla gestione degli stessi come si evince dalla narrativa dell'atto introduttivo il giudizio: nominato il Giudice istruttore veniva fissata la prima udienza per il giorno 09.07.2024, concedendo termini per la notifica dell'atto introduttivo;
- in data
09.07.2024, verificata la regolarità della notifica veniva dichiarata la contumacia del Resistente;
venivano quindi ammesse a le prove richieste da parte ricorrente e veniva quindi fissava per l'escussione di due testi l'udienza del 15.10.2024 ore 11,30, All'udienza del 15.10.2024 venivano sentiti i testi ammessi ed esaurita la fase istruttoria il procuratore di parte ricorrente chiedeva che la causa fosse rimessa in decisione.
Il Giudice fissava termine per il deposito delle precisazioni delle conclusioni al 31.10.2024, fino al
15.11.2024 per il deposito delle comparse conclusionali e l'udienza del 21.11.2024 per la remissione della causa in decisione.
Motivi della decisione
La domanda è fondata e come tale deve essere accolta per le ragioni di seguito indicate.
Con riferimento alla richiesta di affidamento esclusivo rassegnata dalla ricorrente si osserva quanto segue: l'affidamento monogenitoriale dei figli minori nell'ambito delle procedure di separazione, divorzio e relative a figli di genitori non coniugati è stato per anni la regola imperante nel nostro ordinamento il cui indiscusso ed indiscutibile predominio è stato definitivamente scalfito dalla l. 8 febbraio 2006, n. 54 che, nel modificare integralmente l'art. 155 c.c., statuì il diritto del minore alla bigenitorialità e sancì che nelle predette procedure il giudice dovesse valutare prioritariamente la possibilità di affidare i figli ad entrambi i genitori. Tali disposizioni sono state letteralmente riprodotte nell'art. 337-ter c.c. introdotto dal d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, che ricalca sostanzialmente il contenuto del previgente art. 155 c.c..
Come è noto l'affidamento esclusivo della prole minorenne è oggi disciplinato dall'art. 337- quater c.c. e rappresenta la forma di affidamento residuale da disporre solo in via rigorosamente subordinata e qualora il giudice ritenga, con provvedimento motivato, che l'affidamento ad entrambi i genitori sia contrario agli interessi del minore. Tale norma si applica nell'ambito delle procedure di separazione, cessazione degli effetti civili e scioglimento del matrimonio, nullità ed annullamento del matrimonio e relative a figli di genitori non coniugati.
L'affidamento esclusivo dei figli minori deve – quindi - esser disposto come scelta residuale ed eccezionale rispetto all'affidamento condiviso solo laddove il giudice ritenga quest'ultimo pregiudizievole per la prole. A tale conclusione si giunge in quanto l'art. 337-ter comma 1 c.c. prevede il diritto del minore a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore e di ricevere da entrambi i genitori cura, educazione, istruzione e assistenza morale.
Il dato normativo citato – pertanto - attribuisce e riconosce al minore il diritto alla bigenitorialità nonostante la crisi della coppia genitoriale.
Tale statuizione è pertanto finalizzata a richiamare i genitori separati, divorziati o al termine di una convivenza more uxorio al dovere di continuare ad essere genitori e di elaborare e rispettare un progetto genitoriale sinergico nel supremo interesse dei figli che sia in grado di superare le inevitabili difficoltà connesse all'assenza della convivenza e alla conflittualità. Appare pertanto chiaro che il diritto alla bigenitorialità è attribuito e deve essere garantito ad ogni minore a prescindere dal tipo di affidamento disposto concordemente o statuito giudizialmente nelle procedure di separazione, divorzili, di nullità o annullamento del matrimonio o relative a figli di genitori non coniugati. Tale diritto, quindi, non è peculiarità esclusiva dell'affidamento condiviso, ma deve essere garantito ai figli minori anche qualora questi ultimi siano affidati ad un solo genitore. Tale dato assiomatico deriva anche dalla lettura combinata dei primi due commi dell'art. 337-ter c.c.: il primo riconosce il diritto del minore a mantenere un rapporto costante ed equilibrato con entrambi i genitori e di ricevere da ciascuno di essi cura, educazione, istruzione e assistenza morale, il secondo sancisce le forme di affidamento che devono essere disposte, condivisa in via prioritaria o esclusiva in via secondaria, per realizzare la finalità di garantire al minore il diritto alla bigenitorialità. Quindi, il riconoscimento del diritto del minore alla bigenitorialità è prioritario e prescinde dalla forma di affidamento statuita.
In dottrina si è quindi affermato che l'art. 337-quater c.c. non statuisce alcun criterio o parametro da cui evincere le modalità attuative dell'affidamento esclusivo della prole minorenne, le quali vengono quindi rimesse all'accordo genitoriale o alle statuizioni dell'autorità giudiziaria.
Va tuttavia evidenziato come in caso di affidamento esclusivo il minore vivrà con il genitore affidatario ed avrà la propria residenza presso quest'ultimo; in tali casi il genitore affidatario sarà assegnatario della casa familiare posto che il provvedimento di assegnazione è e deve essere finalizzato solo ed esclusivamente a garantire alla prole la permanenza nell'ambiente in cui è nata e cresciuta. Infatti, secondo il più che consolidato orientamento di legittimità, in assenza di prole minorenne (o maggiorenne ma senza colpa non economicamente autosufficiente) cui garantire il predetto diritto abitativo, il giudice non può e non deve adottare alcun provvedimento in merito all'assegnazione della casa familiare (Cass. civ., sez. I, 22 luglio 2014, n. 16649; Cass. civ., sez. I,
21 gennaio 2011, n. 1491; Cass. civ., sez. I, 18 febbraio 2008, n. 3934).
Peraltro anche il figlio minore affidato ad un solo genitore ha il diritto di frequentare e di permanere con il genitore non affidatario a tutela e a salvaguardia del suo diritto alla bigenitorialità. Le modalità ed i tempi di tali frequentazioni saranno determinati in ragione delle peculiarità connesse ad ogni caso specifico con la finalità prioritaria ed essenziale di garantire e tutelare gli interessi della prole minorenne, tenendo in debita considerazione una serie di dati oggettivi variabili: età del minore, distanza geografica tra le città di residenza dei genitori, motivazioni specifiche che hanno indotto all'adozione della forma di affidamento monogenitoriale.
È evidente, ad esempio, che qualora l'affidamento esclusivo sia stato disposto a fronte di una inadeguatezza genitoriale che si esprima anche attraverso comportamenti ed azioni da cui possano derivare pregiudizio o pericoli per la prole, le frequentazioni tra quest'ultima ed il genitore affidatario potranno essere temporaneamente sospese oppure disciplinate in forma protetta prevedendo la obbligatoria presenza di familiari o rappresentanti dei servizi sociali agli incontri.
Anche nell'affidamento esclusivo la titolarità della responsabilità genitoriale compete ad entrambi i genitori, fatti salvi ovviamente i casi in cui vengano emessi provvedimenti di decadenza nei confronti del genitore non affidatario.
Analizzando la casistica delle fattispecie che portano all'affidamento esclusivo del minore in favore di un solo genitore, si è affermato che rilevano, ai fini della accertata inadeguatezza educativa di un genitore, - circostanza che appare provata nel caso concreto - le condotte abituali violente ed aggressive da questi poste in essere anche se rivolte unicamente nei confronti dell'altro genitore e non dei figli, in quanto comunque idonee ad evidenziare una incapacità del medesimo a fare fronte all'educazione della prole (Trib. Ancona 13 febbraio 2013, n. 185), nonché il comportamento gravemente screditatorio della capacità educativa di un genitore adottato dall'altro deve essere valutato non in termini di mera conflittualità genitoriale, ma di oggettiva inidoneità alla condivisione dell'affidamento (Cass. civ., sez. I, 19 giugno 2008, n. 16593). Si è inoltre affermato anche il comportamento di un genitore che reiteratamente è rimasto inadempiente all'obbligo di mantenimento del figlio minore legittima l'affidamento esclusivo di quest'ultimo all'altro genitore
(Cass. civ., sez. I, 17 dicembre 2009, n. 26587). Anche tale fattispecie ricorre nel caso concreto, come risulta provato dall'istruttoria espletata.
In particolare quanto sopra richiamato appare provato alla luce delle risultanze istruttorie, ed in particolare dalla deposizione dei testi e;
entrambi i testi Testimone_4 Testimone_3
escussi - della cui credibilità non vi è ragione di dubitare – hanno entrambi confermato che il sig. ha avuto, in più occasioni, atteggiamenti aggressivi nei confronti della compagna e che era Per_2
solito insultarla, minacciarla e denigrarla anche davanti ai loro figli;
i minori quando erano coinvolti in questi litigi, si nascondevano impauriti dai comportamenti paterni. Peraltro negli ultimi periodi, si è verificata una reiterazione di tali condotte.
Inoltre a partire dal mese di Aprile 2024 il sig, ha riportato i figli presso l'abitazione Per_2
materna ora in ER (Pv) e da tale , con l'esclusione di qualche videochiamata sul Per_3
cellulare del figlio maggiore , non ha più richiesto di incontrare i minori. Per_1
Le criticità del comportamento del resistente hanno riguardato anche gli aspetti patrimoniali, in quanto egli ha sostanzialmente omesso, se non sporadicamente, di versare somme di denaro al fine di contribuire al mantenimento dei figli. La ricorrente, essendo un genitore presente, in questo periodo si è dedicata ai figlia e pertanto, attualmente, non ha ancora reperito un'attività lavorativa, ma risulta iscritta al centro per l'impiego territorialmente competente. Alla luce di quanto sopra esposto e provato nel corso del giudizio, deve ritenersi - anche alla luce dei principi sopra esposti - che sussistano i presupposti per l'applicazione nel caso concreto dell'affidamento esclusivo i favore della madre.
Deve essere disposto anche la collocazione del minore presso la madre;
la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 337-ter c.c., con riferimento alla separazione personale dei coniugi, non esclude che il minore sia collocato prevalentemente presso uno dei genitori e che sia stabilito uno specifico regime di visita con l'altro genitore (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. n. 18131/2013). Allorché sussista conflitto genitoriale e il giudice sia chiamato a stabilire il luogo in cui i minori debbano fissare la propria residenza, deve in particolare tenersi conto del tempo trascorso dall'eventuale avvenuto trasferimento, dell'acquisito delle nuove abitudini di vita, di cui è sconsigliabile il repentino mutamento, a maggior ragione se questo debba comportare un distacco dall'uno dei genitori con cui vi sia stabile convivenza (C.
App. Catania 16.8.2013 e Cass. 4.6.2010, n. 13619). Relativamente alla frequentazione del genitore non collocatario si osserva da parte del Tribunale quanto segue: anche il figlio minore affidato ad un solo genitore ha il diritto di frequentare e di permanere con il genitore non affidatario a tutela e a salvaguardia del suo diritto alla bigenitorialità. Le modalità ed i tempi di tali frequentazioni saranno determinati in ragione delle peculiarità connesse ad ogni caso specifico con la finalità prioritaria ed essenziale di garantire e tutelare gli interessi della prole minorenne, tenendo in debita considerazione una serie di dati oggettivi variabili: età del minore, distanza geografica tra le città di residenza dei genitori, motivazioni specifiche che hanno indotto all'adozione della forma di affidamento monogenitoriale.
Nel caso concreto le modalità di frequentazione indicate dalla parte ricorrente appaiono adeguate al mantenere il rapporto con il padre. Si dispone che il padre possa incontrare il figlio con le seguenti modalità: si dispone che i minori e dal lunedì al venerdì siano collocati Per_1 Persona_2
presso la residenza della madre in ER e che il padre, a fine settimana alternati, li potrà tenere con se a partire dal venerdì, all'uscita di scuola, ove li riaccompagnerà il lunedì. Il padre, previ accordi con la madre, tenuto conto delle esigenze scolastiche dei figli minori e di lavoro di ciascuno, potrà stare con i figli anche durante la settimana all'uscita di scuola, nella settimana in cui il week end sarà trascorso presso l'abitazione materna;
si dispone inoltre, che i minori e Per_1
nel corso delle ferie estive trascorrano, con ognuno dei genitori, un periodo di Persona_2
quindici giorni consecutivi con ciascun di essi, da concordarsi entro la fine di ogni anno scolastico.
I minori e trascorreranno una settimana con la madre e una con il padre Per_1 Persona_2
durante le vacanze natalizie, il giorno di Natale e di Pasqua verrà trascorso alternativamente con i genitori così come pure ogni festività calendarizzata. La soluzione opra indicata costituisce la “cornice minima” data dal Tribunale ed appare pienamente adeguata alle esigenze delle famiglia e all'interesse dei minori, poiché deve potersi consentire ai figli di trascorrere con il genitore non collocatario dei tempi adeguati e segnatamente dei fine settimana interi, e tempi infrasettimanali, garantendo una certa continuità di vita in questi periodi, nei limiti in cui ciò non interferisca con una normale organizzazione di vita domestica e consenta la conservazione dell'habitat principale dei minori presso il genitore collocatario.
Il preminente interesse del minore, infatti, cui deve essere conformato il provvedimento del giudice, può considerarsi composto essenzialmente da due elementi: mantenere i legami con la famiglia (a meno che non sia dimostrato che tali legami siano particolarmente inadatti) e potersi sviluppare in un ambiente sano (in questo senso, si veda CEDU6.7.2010, NG c. Svizzera e CEDU
12.7.2011, NE e EL c. Italia).
In ordine agli aspetti patrimoniali ed in particolare al contributo per il mantenimento del figlio, si evidenzia da parte del Tribunale che la giurisprudenza ha interpretato il dovere di mantenimento come espressione del più generale dovere di cura che tiene conto di tutte le esigenze, anche future, necessarie allo sviluppo psicofisico del figlio. Ne consegue che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 c.c., obbliga i coniugi a far fronte a una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, nonché alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. 19.3.2013, n. 17089). Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 337-ter c.c. il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza, le risorse economiche dei genitori, i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti. Nel caso di specie, la madre risulta priva di attività lavorativa essendosi dedicata alla cura dei figli;
il resistente svolge attività lavorativa a tempo indeterminato per la quale percepisce una retribuzione netta variabile fra
1.500,00 e 1700,00 mensili;
appare adeguato il riconoscimento di un contributo al mantenimento di euro 250,00 mensili con rivalutazione ISTAT da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese alla madre.
Le spese di lite liquidate, in applicazione del D.M. 55/2014 (come modificato dal D.M. 147/2022), che il resistente dovrà versare in favore dell'Erario in virtù del principio della soccombenza essendo la ricorrente ammessa al PSS, devono essere quantificate in euro 4.750,00 oltre spese generali nella misura del 15% del compenso liquidato, ed accessori di legge, .
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
dispone l'affidamento esclusivo dei figli minori e in via esclusiva alla madre sig.ra Per_1 Persona_2
con collocamento e residenza presso medesima;
la sig.ra Parte_1 Parte_1
eserciterà in via esclusiva la potestà genitoriale anche con riferimento alle questioni di ordinaria amministrazione relative ai minori;
dispone che i minori e a partire dall'anno scolastico 2024/2025, vengano iscritti Per_1 Persona_2
alla scuola primaria e alla scuola secondaria di primo grado in ER con riserva di indicare il plesso più adatto alle esigenze dei minori;
dispone che i minori e dal lunedì al venerdì siano collocati presso la residenza Per_1 Persona_2
della madre in ER e che il padre, a fine settimana alternati, li potrà tenere con se a partire dal venerdì, all'uscita di scuola, ove li riaccompagnerà il lunedì. Il padre, previ accordi con la madre, tenuto conto delle esigenze scolastiche dei figli minori e di lavoro di ciascuno, potrà stare con i figli anche durante la settimana all'uscita di scuola, nella settimana in cui il week end sarà trascorso presso l'abitazione materna;
dispone che i minori e nel corso delle ferie estive trascorrano, con ognuno dei Per_1 Persona_2
genitori, un periodo di quindici giorni consecutivi con ciascun di essi, da concordarsi entro la fine di ogni anno scolastico. I minori e trascorreranno una settimana Per_1 Persona_2
con la madre e una con il padre durante le vacanze natalizie, il giorno di Natale e di Pasqua verrà trascorso alternativamente con i genitori così come pure ogni festività calendarizzata;
dispone che il SI. provveda al mantenimento dei figli minori, versando, a mezzo bonifico CP_1 bancario, alla sig.ra la somma di € 500,00 - € 250,00 per ogni figlio Parte_1
– entro il giorno 05 di ogni mese - tale importo sarà rivalutato annualmente in base agli indici
ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da contenuto del Protocollo del Tribunale di Alessandria. Condanna
Il resistente al pagamento in favore dell'Erario delel spese di lite che liquida in euro 4.750,00 oltre spese generali nella misura del 15% del compenso liquidato, ed accessori di legge
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 4 dicembre 2024
Il Giudice Il Presidente
(Dott. Giuseppe Bersani) (Dott. Antonella Dragotto)