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Sentenza 12 dicembre 2024
Sentenza 12 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 12/12/2024, n. 3010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 3010 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, composto dai seguenti magistrati: Dott. Marcello MAGGI Presidente
Dott.ssa Patrizia NIGRI Giudice Dott. Enrica DI TURSI Giudice rel. ha emesso la seguente:
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 3576 del Ruolo Generale anno 2024, avente ad oggetto: Mutamento di sesso, promosso da
D A
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Palmiro Viverito ed Anna Parte_1
Sannelli
RICORRENTE con l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero incaricato degli affari civili presso il Tribunale di Taranto.
All'udienza del 5-12-2024 la causa era riservata per la decisione sulle conclusioni di cui al relativo verbale.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 1-8-2024 , deduceva che Parte_1 manifestando sin dall'adolescenza una discrasia tra il proprio sesso anatomico femminile e la propria psicosessualità orientata in senso maschile,risultante da una naturale inclinazione ad assumere comportamenti maschili e manifestando di volersi riconoscere nel nome di ”, aveva contattato il Dipartimento di scienze Per_1 mediche di base neuroscienze ed organi di senso u.o.c. di psichiatria Universitaria, Policlinico di Bari in data 16.4.2018 con la richiesta di effettuare l'iter di adeguamento chirurgico del sesso, come previsto dalla Legge 164/82;che era stata quindi sottoposta a valutazione psico-diagnostica presso il dipartimento sopra indicato,e da tale indagine non si evidenziavano tratti psicopatologici che controindicassero l'inizio dell'iter psicologico;
che quindi l'istante aveva iniziato un percorso psicoterapeutico che si è svolto dal maggio 2018 a dicembre/2018, che veniva interrotto a causa della sospensione del servizio psicologico del Day Hospital per la Disforia di Genere;
che successivamente era stato riavviato un percorso psicologico dal febbraio a novembre/2020;che la valutazione psicologico- psichiatrica, era stata eseguita con il colloquio clinico, con test psicometrici e proiettivi;
che colloqui clinici e i tests avevano evidenziato un quadro clinico inquadrabile come "Disforia di Genere", ed era stata avviata transizione mediante l'assunzione della terapia ormonale;
che con certificazione medica del 30.7.2024 il medico endocrinologo Dott.ssa aveva certificato nella ricorrente Persona_2 cfr …” l'utente si declina al maschile, indossa abiti maschili e vive la propria vita quotidiana ricoprendo ruoli propri del genere maschile (al quale sente di appartenere) da diversi anni. Al fine di ridurre il disagio psichico derivante dalla incongruità tra genere esperito e sesso biologico, l'utente ha avviato percorso di affermazione di genere medicalizzato. Da Maggio 2020 assume stabilmente terapia ormonale sostitutiva a base testosterone. Attualmente è in trattamento con Nebid 1000 mg/4 ml: 1 iniezione intramuscolo ogni 3 mesi"; che la ricorrente inizialmente aveva avuto poco supporto a livello familiare, ma con il tempo questo era aumentato, ad oggi, infatti, tutti i membri della famiglia nonché quelli del nucleo allargato lo riconoscevano secondo il genere da lui esperito, iniziando a vivere in società secondo il genere d'elezione, adottando il ruolo di genere consono, fra gli altri, in termini di abbigliamento,comportamento e dinamiche relazionali, così anche a livello lavorativo;
che in conclusione, (all'anagrafe ) Parte_2 Parte_1 soddisfava tutti i criteri per la diagnosi di Disforia di Genere (DSM V) o transessualismo (ICD-10), per la quale poteva essere indicata la riattribuzione chirurgica del sesso;
che per tale diagnosi andava riconosciuto il diritto alla ricorrente ad ottenere la rettificazione anagrafica del sesso senza doversi necessariamente sottoporre alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali primari, ravvisando la preminenza della tutela alla sua identità di genere, allorché vi sia stato l'adeguamento dei caratteri sessuali secondari estetico - somatici ed ormonali e tale cambiamento sia stato valutato adeguatamente all'interno di un percorso plurispecialistico. Su tali premesse chiedeva: accertare il diritto di parte attrice ad ottenere l'attribuzione di sesso ,maschile, per l'effetto, autorizzare la medesima ad effettuare tutti gli interventi medico chirurgici di adeguamento dei propri caratteri sessuali da donna a uomo (mastectomia delle ghiandole mammarie); disporre e conseguentemente attribuire a il sesso maschile ed il nome di in sostituzione di Parte_1 Per_1
; ordinare all' del Comune di Castellaneta di Parte_1 Controparte_1 effettuare la rettificazione/l'adeguamento/la correzione/la sostituzione dell'atto di nascita di , nel senso che laddove è indicato il “sesso femminile” Parte_1 sia rettificato, letto ed inteso “sesso maschile” e che laddove è indicato il nome di sia rettificato, letto ed inteso il nome di;
disporre e ordinare che Parte_1 Per_1 ogni atto dello Stato Civile riferito alla parte attrice sia assegnato il nome Per_1 ed il nome completo sia pertanto RI . Per_1
*****
Dalla documentazione allegata emerge che la ricorrente si è sottoposta a test anamnestici, clinici e psicodiagnostici, dai quali è emerso(come da relazione a firma dei dott. e , dell'Azienda Ospedaliera Universitaria di Bari Persona_3 Per_2 UOC psichiatria universitaria, contenuta nel fascicolo di parte attrice) la presenza di una disforia di genere ovvero disturbo della identità di genere, escludendo i relazionanti disturbi psicopatologici e clinici che potessero menomare le di lei capacità critiche di giudizio e di scelta.
A tale diagnosi è seguita la somministrazione di una terapia ormonale presso U.O di Ginecologia dell' Azienda Ospedaliero-Universitaria seguita dalla ricorrente da alcuni anni.
Osserva il collegio che la relazione medico-psicologica allegata alla domanda sottolinea la marcata incongruenza tra il genere esperito/espresso dalla ricorrente e le sue caratteristiche primarie e secondarie.
In particolare, dalla relazione psicologica citata è emerso significativamente che dal punto di vista clinico i colloqui effettuati hanno escluso qualunque elemento psicopatologico che potesse ostacolare il percorso di transizione e di rettifica anagrafica.
I dati istruttori acquisiti e la prodotta documentazione medico sanitaria, attesa l'indubbia autorevolezza della fonte da cui promana, attestano in modo incontrovertibile l' effettiva sottoposizione della ricorrente ai trattamenti sanitari idonei a perseguire la corrispondenza tra la propria identità psico-sessuale e il proprio aspetto fisico.
La divaricazione tra sesso fisico e sesso psichico è una situazione ormai irreversibile, e giustifica il gia' intrapreso trattamento finalizzato adeguamento dei caratteri sessuali, al fine di salvaguardare la salute fisica e psichica della ricorrente e la completezza dello sviluppo della sua personalità, esigenze che – tutelate già nella Carta Costituzionale – sono evidentemente sottese all'intervento legislativo attuato con la Legge 14.4.1982 n. 164 e art 31 comma 4 decreto legislativo n. 150 -2011, anche la consequenziale rettificazione dell'attribuzione di sesso nell'atto di nascita e la modificazione del prenome (v. Cass. 20.07.2015, n. 15138).
Infatti la Suprema Corte di cassazione civile summenzionata ha affermato che per ottenere la immediata rettificazione del sesso, e conseguentemente del nome, nei registri di stato civile …“deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purchè la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia accertata, ove necessario, mediante rigorosi accertamenti tecnici in sede giudiziale…….La mancata operazione preventiva non può, infatti,essere, di per sé, ragione sufficiente ad escludere il cambio di sesso nei documenti anagrafici, essendo sufficiente a tal fine dimostrare la necessità, la serietà e la radicalità della scelta intrapresa e perseguita dall'individuo (Cass. 15138/2015). Anche la Corte costituzionale, con la sentenza n. 221/2015, ha definitivamente chiarito che “la legge ha escluso la necessità, ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico, il quale costituisce solo una delle possibili tecniche per realizzare l'adeguamento dei caratteri sessuali”ed ha affermato che …”è invece necessario “un rigoroso accertamento giudiziale delle modalità attraverso le quali il cambiamento è avvenuto e del suo carattere definitivo. Rispetto ad esso il trattamento chirurgico costituisce uno strumento eventuale, di ausilio al fine di garantire, attraverso una tendenziale corrispondenza dei tratti somatici con quelli del sesso di appartenenza, il conseguimento di un pieno benessere psichico e fisico della persona” (v. anche Corte costituzionale, sentenza n. 180/2017)”.
La prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico ,porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione ,ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico.
Del resto, nel caso di specie, anche dalle dichiarazioni rese dalla parte attrice durante la comparizione personale e dalla relazione psicologica in atti appare a questo collegio la serietà e l'effettiva convinzione della predetta ad attuare l'immediata rettifica del sesso. Deve quindi ritenersi fondata ed accoglibile la domanda della ricorrente volta alla rettifica dell'attribuzione di sesso,ed alla sostituzione del nome originario ai sensi dell'art. 1 della legge n. 164/1982. Va disposta pertanto la rettifica degli atti dello Stato Civile nel senso richiesto.
RI va infine autorizzata al trattamento medico-chirurgico Parte_1 modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari al fine di completare la propria identità psicosessuale come maschile.
In assenza della soccombenza di alcuna parte, le spese di lite devono essere dichiarate integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale, pronunziando sulla domanda proposta con ricorso depositato in data 1-8-2024, così provvede:
1) attribuisce alla sig.ra , nata a [...] il Parte_1
8/8/2004, il sesso maschile in luogo di quello femminile ed il nuovo prenome di “ ” in luogo di quello di , e Per_1 Parte_1 conseguentemente ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Castellaneta (TA) di effettuare le corrispondenti rettificazioni nel registro degli atti di nascita;
2) autorizza al trattamento medico-chirurgico Parte_1 modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari al fine di completare la propria identità psicosessuale come maschile;
3) spese di lite integralmente compensate .
Così deciso il 6-12-2024 nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Taranto. Il Presidente (Dott. Marcello Maggi)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, composto dai seguenti magistrati: Dott. Marcello MAGGI Presidente
Dott.ssa Patrizia NIGRI Giudice Dott. Enrica DI TURSI Giudice rel. ha emesso la seguente:
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 3576 del Ruolo Generale anno 2024, avente ad oggetto: Mutamento di sesso, promosso da
D A
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Palmiro Viverito ed Anna Parte_1
Sannelli
RICORRENTE con l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero incaricato degli affari civili presso il Tribunale di Taranto.
All'udienza del 5-12-2024 la causa era riservata per la decisione sulle conclusioni di cui al relativo verbale.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 1-8-2024 , deduceva che Parte_1 manifestando sin dall'adolescenza una discrasia tra il proprio sesso anatomico femminile e la propria psicosessualità orientata in senso maschile,risultante da una naturale inclinazione ad assumere comportamenti maschili e manifestando di volersi riconoscere nel nome di ”, aveva contattato il Dipartimento di scienze Per_1 mediche di base neuroscienze ed organi di senso u.o.c. di psichiatria Universitaria, Policlinico di Bari in data 16.4.2018 con la richiesta di effettuare l'iter di adeguamento chirurgico del sesso, come previsto dalla Legge 164/82;che era stata quindi sottoposta a valutazione psico-diagnostica presso il dipartimento sopra indicato,e da tale indagine non si evidenziavano tratti psicopatologici che controindicassero l'inizio dell'iter psicologico;
che quindi l'istante aveva iniziato un percorso psicoterapeutico che si è svolto dal maggio 2018 a dicembre/2018, che veniva interrotto a causa della sospensione del servizio psicologico del Day Hospital per la Disforia di Genere;
che successivamente era stato riavviato un percorso psicologico dal febbraio a novembre/2020;che la valutazione psicologico- psichiatrica, era stata eseguita con il colloquio clinico, con test psicometrici e proiettivi;
che colloqui clinici e i tests avevano evidenziato un quadro clinico inquadrabile come "Disforia di Genere", ed era stata avviata transizione mediante l'assunzione della terapia ormonale;
che con certificazione medica del 30.7.2024 il medico endocrinologo Dott.ssa aveva certificato nella ricorrente Persona_2 cfr …” l'utente si declina al maschile, indossa abiti maschili e vive la propria vita quotidiana ricoprendo ruoli propri del genere maschile (al quale sente di appartenere) da diversi anni. Al fine di ridurre il disagio psichico derivante dalla incongruità tra genere esperito e sesso biologico, l'utente ha avviato percorso di affermazione di genere medicalizzato. Da Maggio 2020 assume stabilmente terapia ormonale sostitutiva a base testosterone. Attualmente è in trattamento con Nebid 1000 mg/4 ml: 1 iniezione intramuscolo ogni 3 mesi"; che la ricorrente inizialmente aveva avuto poco supporto a livello familiare, ma con il tempo questo era aumentato, ad oggi, infatti, tutti i membri della famiglia nonché quelli del nucleo allargato lo riconoscevano secondo il genere da lui esperito, iniziando a vivere in società secondo il genere d'elezione, adottando il ruolo di genere consono, fra gli altri, in termini di abbigliamento,comportamento e dinamiche relazionali, così anche a livello lavorativo;
che in conclusione, (all'anagrafe ) Parte_2 Parte_1 soddisfava tutti i criteri per la diagnosi di Disforia di Genere (DSM V) o transessualismo (ICD-10), per la quale poteva essere indicata la riattribuzione chirurgica del sesso;
che per tale diagnosi andava riconosciuto il diritto alla ricorrente ad ottenere la rettificazione anagrafica del sesso senza doversi necessariamente sottoporre alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali primari, ravvisando la preminenza della tutela alla sua identità di genere, allorché vi sia stato l'adeguamento dei caratteri sessuali secondari estetico - somatici ed ormonali e tale cambiamento sia stato valutato adeguatamente all'interno di un percorso plurispecialistico. Su tali premesse chiedeva: accertare il diritto di parte attrice ad ottenere l'attribuzione di sesso ,maschile, per l'effetto, autorizzare la medesima ad effettuare tutti gli interventi medico chirurgici di adeguamento dei propri caratteri sessuali da donna a uomo (mastectomia delle ghiandole mammarie); disporre e conseguentemente attribuire a il sesso maschile ed il nome di in sostituzione di Parte_1 Per_1
; ordinare all' del Comune di Castellaneta di Parte_1 Controparte_1 effettuare la rettificazione/l'adeguamento/la correzione/la sostituzione dell'atto di nascita di , nel senso che laddove è indicato il “sesso femminile” Parte_1 sia rettificato, letto ed inteso “sesso maschile” e che laddove è indicato il nome di sia rettificato, letto ed inteso il nome di;
disporre e ordinare che Parte_1 Per_1 ogni atto dello Stato Civile riferito alla parte attrice sia assegnato il nome Per_1 ed il nome completo sia pertanto RI . Per_1
*****
Dalla documentazione allegata emerge che la ricorrente si è sottoposta a test anamnestici, clinici e psicodiagnostici, dai quali è emerso(come da relazione a firma dei dott. e , dell'Azienda Ospedaliera Universitaria di Bari Persona_3 Per_2 UOC psichiatria universitaria, contenuta nel fascicolo di parte attrice) la presenza di una disforia di genere ovvero disturbo della identità di genere, escludendo i relazionanti disturbi psicopatologici e clinici che potessero menomare le di lei capacità critiche di giudizio e di scelta.
A tale diagnosi è seguita la somministrazione di una terapia ormonale presso U.O di Ginecologia dell' Azienda Ospedaliero-Universitaria seguita dalla ricorrente da alcuni anni.
Osserva il collegio che la relazione medico-psicologica allegata alla domanda sottolinea la marcata incongruenza tra il genere esperito/espresso dalla ricorrente e le sue caratteristiche primarie e secondarie.
In particolare, dalla relazione psicologica citata è emerso significativamente che dal punto di vista clinico i colloqui effettuati hanno escluso qualunque elemento psicopatologico che potesse ostacolare il percorso di transizione e di rettifica anagrafica.
I dati istruttori acquisiti e la prodotta documentazione medico sanitaria, attesa l'indubbia autorevolezza della fonte da cui promana, attestano in modo incontrovertibile l' effettiva sottoposizione della ricorrente ai trattamenti sanitari idonei a perseguire la corrispondenza tra la propria identità psico-sessuale e il proprio aspetto fisico.
La divaricazione tra sesso fisico e sesso psichico è una situazione ormai irreversibile, e giustifica il gia' intrapreso trattamento finalizzato adeguamento dei caratteri sessuali, al fine di salvaguardare la salute fisica e psichica della ricorrente e la completezza dello sviluppo della sua personalità, esigenze che – tutelate già nella Carta Costituzionale – sono evidentemente sottese all'intervento legislativo attuato con la Legge 14.4.1982 n. 164 e art 31 comma 4 decreto legislativo n. 150 -2011, anche la consequenziale rettificazione dell'attribuzione di sesso nell'atto di nascita e la modificazione del prenome (v. Cass. 20.07.2015, n. 15138).
Infatti la Suprema Corte di cassazione civile summenzionata ha affermato che per ottenere la immediata rettificazione del sesso, e conseguentemente del nome, nei registri di stato civile …“deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purchè la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia accertata, ove necessario, mediante rigorosi accertamenti tecnici in sede giudiziale…….La mancata operazione preventiva non può, infatti,essere, di per sé, ragione sufficiente ad escludere il cambio di sesso nei documenti anagrafici, essendo sufficiente a tal fine dimostrare la necessità, la serietà e la radicalità della scelta intrapresa e perseguita dall'individuo (Cass. 15138/2015). Anche la Corte costituzionale, con la sentenza n. 221/2015, ha definitivamente chiarito che “la legge ha escluso la necessità, ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico, il quale costituisce solo una delle possibili tecniche per realizzare l'adeguamento dei caratteri sessuali”ed ha affermato che …”è invece necessario “un rigoroso accertamento giudiziale delle modalità attraverso le quali il cambiamento è avvenuto e del suo carattere definitivo. Rispetto ad esso il trattamento chirurgico costituisce uno strumento eventuale, di ausilio al fine di garantire, attraverso una tendenziale corrispondenza dei tratti somatici con quelli del sesso di appartenenza, il conseguimento di un pieno benessere psichico e fisico della persona” (v. anche Corte costituzionale, sentenza n. 180/2017)”.
La prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico ,porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione ,ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico.
Del resto, nel caso di specie, anche dalle dichiarazioni rese dalla parte attrice durante la comparizione personale e dalla relazione psicologica in atti appare a questo collegio la serietà e l'effettiva convinzione della predetta ad attuare l'immediata rettifica del sesso. Deve quindi ritenersi fondata ed accoglibile la domanda della ricorrente volta alla rettifica dell'attribuzione di sesso,ed alla sostituzione del nome originario ai sensi dell'art. 1 della legge n. 164/1982. Va disposta pertanto la rettifica degli atti dello Stato Civile nel senso richiesto.
RI va infine autorizzata al trattamento medico-chirurgico Parte_1 modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari al fine di completare la propria identità psicosessuale come maschile.
In assenza della soccombenza di alcuna parte, le spese di lite devono essere dichiarate integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale, pronunziando sulla domanda proposta con ricorso depositato in data 1-8-2024, così provvede:
1) attribuisce alla sig.ra , nata a [...] il Parte_1
8/8/2004, il sesso maschile in luogo di quello femminile ed il nuovo prenome di “ ” in luogo di quello di , e Per_1 Parte_1 conseguentemente ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Castellaneta (TA) di effettuare le corrispondenti rettificazioni nel registro degli atti di nascita;
2) autorizza al trattamento medico-chirurgico Parte_1 modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari al fine di completare la propria identità psicosessuale come maschile;
3) spese di lite integralmente compensate .
Così deciso il 6-12-2024 nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Taranto. Il Presidente (Dott. Marcello Maggi)