Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 26/05/2025, n. 2142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2142 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Francesco De Giorgi
Alla udienza del 26/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 5155/2024 R.G. promossa da:
, Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv.PANNARALE FRANCESCO giusta procura in atti
RICORRENTE
contro
:
rappresentato e difeso dall'avv MIANO GIANLUCA giusta procura CP in atti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 15.4.2024,
[...] proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 315/2024 emesso dal
Tribunale di Bari il 5.3.2024 e depositato il 5.3.2024, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento in favore di della somma di € CP
5.310,71 oltre spese della procedura monitoria, a titolo di TFR risultante dal CUD 2022.
La società, a fondamento del ricorso in opposizione a d.i., deduceva l'infondatezza dell'avversa pretesa creditoria della IG.ra , dipendente CP dal 2.11.2015, in qualità di operatore socio sanitario collocata nel 4^ livello del CCNL Uneba con contratto di lavoro part-time indeterminato,
Si costituiva in giudizio la IG.ra , la quale dava atto di aver CP ricevuto le somme di cui al d.i. opposto e spiegava domanda riconvenzionale, richiedendo il pagamento di ulteriori importi a titolo di differenze retributive 2021-2022 e 2023 e a titolo di TFR, contestando in diritto l'applicazione del CCNL UNEBA, per poi concludere per il rigetto dell'opposizione con condanna dell'opponente al pagamento di una ulteriore somma complessivamente pari ad di € 9.450,22.
La società opponente, con memoria del 31.10.2024 eccepiva in via preliminare la inammissibilità della riconvenzionale spiegata dalla controparte, adducendo la natura di domanda nuova e poi, nel merito, la infondatezza della ulteriore pretesa creditoria avanzata dalla IG.ra CP
. La ricorrente, a seguito delle ricevute di pagamento esibite dalla
[...] società datoriale, con le note conclusive modificava la richiesta di condanna di pagamento, limitandola alla somma di € 6.856,34.
Tanto premesso l'opposizione è infondata e va rigettata.
Occorre innanzitutto evidenziare che è pacifico e documentalmente provato l'avvenuto pagamento, in favore della IG.ra , delle somme CP oggetto del decreto ingiuntivo opposto. Tale pagamento è avvenuto in data
8.3.2024 nel rispetto di quanto espressamente previsto dal CCNL di categoria in relazione ai termini di pagamento del tfr.
Del tutto infondate a tal riguardo sono le contestazioni sollevate dalla lavoratrice sulla non applicabilità al rapporto di lavoro del CCNL UNEBA, stante la evidente volontà delle parti sulla individuazione di tale contratto collettivo da applicare al rapporto in essere;
ne deriva applicabilità delle relative clausole contrattuali. E difatti, sia nelle buste paga che nei contratti di lavoro allegati, vi è espressamente indicato il CCNL UNEBA, laddove nel primo contratto del 31.10.2016 (cfr. doc. 1 contratto di assunzione di parte opposta) viene previsto che “a decorrere dal 2.11.2016
è alle nostre dipendenze con la qualifica di operatrice socio sanitaria inquadrata al livello 4 del C.C.N.L. settore SERVIZI ASSITENZIALI UNEBA
…..Per quanto riguarda la Sua retribuzione, ogni aggiornamento retributivo, gli istituti contrattuali relativi alla competenza feriale, festività, mensilità aggiuntive, aumenti periodi e quant'altro disciplinato dal C.C.N.L. saranno corrisposti proporzionalmente all'orario ridotto del lavoro concordato.
Ma anche nel successivo contratto, relativo alla trasformazione del rapporto di lavoro stipulato il 1.3.2020 (cfr. doc. 2 trasformazione contratto lavoro di parte opposta) è previsto: “a decorrere dal 1.3.2020 il
Suo rapporto di lavoro, instaurato con la nostra Ditta in data 2.11.2016 con la qualifica di OPERATORE SOCIO SANITARIO inquadrato al livello 5^S del
C.C.N.L. aziende del settore SERVIZI ASSISTENZIALI UNEBA viene trasformato da tempo parziale a tempo pieno…… Per quanto riguarda la Sua retribuzione, ogni aggiornamento retributivo, gli istituti contrattuali relativi alla competenza feriale, festività, mensilità aggiuntive, aumenti periodi e quant'altro disciplinato dal C.C.N.L. saranno corrisposti da tale data in misura piena”.
Orbene la volontà negoziale delle parti di assoggettare il proprio rapporto di lavoro alla disciplina dettata da un determinato contratto collettivo, può essere manifestata anche mediante l'inserzione di una clausola di rinvio al contratto collettivo contenuta nel contratto di lavoro individuale, come nel caso oggetto della presente controversia. È noto che il rinvio nel contratto individuale può essere qualificato quale rinvio formale o materiale. La giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito che le parti del rapporto di lavoro, quando dichiarano di voler applicare un determinato contratto collettivo (rinvio materiale), perseguono un interesse quantitativamente e qualitativamente distinto da quello che intendono perseguire dichiarando di voler applicare genericamente la contrattazione collettiva di settore
(rinvio formale o non recettizio).
Tra l'altro, anche nel diverso caso di applicazione spontanea, costante ed uniforme di molteplici clausole di un contratto collettivo da parte di un imprenditore non iscritto alle associazioni stipulanti, vi è implicita adesione al contratto stesso, onde ogni clausola di esso deve applicarsi ai rapporti di lavoro cui l'imprenditore è titolare. La stessa Corte di Cassazione ha di recente ribadito, proprio in tema di adesione per fatti concludenti, che la reiterata e costante applicazione di fatto di un CCNL all'interno di una medesima impresa nei confronti di lavoratori assunti reiteratamente con contratti regolati dal medesimo CCNL, configura un comportamento concludente con valore negoziale, con insorgenza a carico del datore di lavoro dell'obbligo di rispettare il medesimo CCNL anche nei confronti dei nuovi assunti i quali ne abbiano richiesto l'applicazione” (Cass. 18 marzo
2024, n. 7203).
Pertanto, è pacifico che al rapporto di lavoro oggetto della presente opposizione è applicabile il C.C.N.L. Uneba il chè trova giustificazione anche con la specificità del settore e trova conferma nelle norme legislative regionali e nazionali che esplicitano tale scelta contrattuale per determinate categorie di dipendenti delle imprese operanti più in generale nel settore socio-assistenziale e socio-sanitario.
Da ciò consegue che a fronte del rapporto di lavoro cessato in data
2.1.2024, la IG.ra richiedeva il pagamento del TFR con ricorso CP depositato il 20.2.2024, prima ancora del decorso del termine di tre mesi previsto dal CCNL UNEBA applicato al rapporto lavorativo, il cui art. 76 co.
6 recita testualmente che “Il TFR deve essere versato entro tre mesi dalla data di cessazione del servizio”.
Inoltre, l'importo iniziale a titolo di TFR richiesto in d.i. e pari ad €
5.310,71 è risultato interamente corrisposto dalla società opponente a mezzo di bonifico bancario effettuato in data 8.3.2024, ovvero tre giorni dopo la notifica del decreto ingiuntivo e atto di precetto, avvenuta in data
5.3.2024. Trattasi di pagamento che, anche se successivo alla notifica del decreto ingiuntivo, risulta, in ogni caso, effettuato tempestivamente e nel rispetto del termine dei tre mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro (2.1.2024), come previsto dall'art. 76 comma 6 del C.C.N.L Uneba.
Ne consegue, pertanto, che il credito inizialmente azionato in sede monitoria a titolo di TFR è stato interamente corrisposto dal Centro Pt_1 alla IG.ra e conseguentemente il decreto ingiuntivo CP immediatamente esecutivo n. 315/2024, emesso e depositato il 5.3.2024, va revocato.
Orbene, la revoca del decreto ingiuntivo opposto non esaurisce l'oggetto del contendere, stante la proposizione della domanda riconvenzionale avanzata dalla creditrice opposta per una differenza residua di € 2.079,34
a titolo di TFR maturato e rinveniente dalla busta paga del gennaio 2024, oltre ad ulteriori mensilità a titolo di retribuzione e 13° e 14° per un importo complessivo richiesto di € 6.856,34.
In via preliminare, va respinta l'eccezione sollevata dalla società opponente sulla inammissibilità della domanda riconvenzionale.
Secondo quanto statuito dalla Suprema Corte, “Nel giudizio di opposizione
a decreto ingiuntivo, la parte opposta può proporre una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche se l'opponente non abbia proposto una domanda riconvenzionale, purché tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta”. (Cass. civ., Sez. II,
Ordinanza, n. 3373/25)
A tal proposito, occorre evidenziare che le Sezioni unite della Corte di cassazione, già con sentenza n. 26727/24, risolvendo il contrasto interpretativo prospettato con una precedente ordinanza interlocutoria
Cass., sez. I, 17 luglio n. 20476/23, hanno osservato che la giurisprudenza, non ha fatto costante applicazione dei principi enunciati dai due fondamentali arresti in tema di jus variandi nel giudizio ordinario di cognizione piena, ossia Cass., sez. un., n. 12310/15 e la successiva
Cass., sez. un., n. 22404/18. Difatti, ad una prima impostazione che limitava le facoltà di ampliare la materia del contendere da parte dell'opposto all'ipotesi in cui l'opponente formuli una domanda riconvenzionale, si contrapponeva il nuovo percorso ermeneutico (cfr.
Cass. n. 9633/22) che invece consentiva all'opposto una simile facoltà, anche nel caso in cui l'opponente si fosse limitato a proporre mere eccezioni, ma a condizione che la nuova domanda introdotta dall'opposto nella comparsa di costituzione, si riferisse alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenesse allo stesso bene della vita e fosse connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta (più di recente Cass. n. 27183/23).
Le Sezioni Unite con la citata pronuncia n. 26727/24, sulla scia di tale ultimo orientamento, hanno specificano che, nel caso di avvio monitorio del contenzioso, le facoltà difensive dell'opposto in termini di formazione del thema decidendum non subiscono alcuna cristallizzazione. Ne deriva, dunque, l'enunciazione del principio di diritto che ammette, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la proposizione da parte dell'opposto, nella comparsa di risposta, di domande alternative a quella introdotta in via monitoria, purché queste sottendano il medesimo interesse posto a fondamento della originaria domanda nel ricorso diretto all'ingiunzione. In particolare le Sezioni unite, evidenziano come “è da ritenersi stabilizzato nella giurisprudenza di queste Sezioni Unite quanto delineato nella pronucia
S.U. 927/2022, secondo cui l'opposizione prevista dall'art. 645 c.p.c. non è una "actio nullitatis" o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio, non quale giudizio autonomo, ma come fase ulteriore - anche se eventuale - del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo".
Dunque, si è passati da una concezione del ruolo di opposto quale legittimato soltanto a proporre domande riconvenzionali a quello di opposto legittimato a proporre domande aggiuntive/alternative, sovente collocate in posizione di subordine, e ammissibili perché rapportate al medesimo interesse.
E, afferma la Corte, che “anche nel caso in cui la controparte sia "ferma" sulla costruzione del thema decidendum perché non ha attivato il work in progress riconvenzionale, nella propria comparsa di risposta il soggetto che aveva chiesto e ottenuto il decreto ingiuntivo può aggiungere pretese non correlate a quella originaria se non mediante lo strumento teleologico dell'interesse.
Ciò significa che è consentito modificare la propria domanda originaria - nel senso di specificare e meglio chiarire e persino mutare causa petendi e petitum - al fine di adeguare la pretesa azionata in sede monitoria, non potendosi considerare nuova una domanda che non sia ulteriore o aggiuntiva a quella proposta nell'atto introduttivo, in base ai principi di economia dei mezzi processuali e di ragionevole durata dei processi (Cass. civ. Sez. III Ord., n. 7592/24).
Applicando tali principi di diritto al caso in esame, la domanda riconvenzionale avanzata dalla IG.ra nella memoria di costituzione CP nel giudizio di opposizione a d.i., contrariamente a quanto opinato dalla società datrice di lavoro
[...]
deve ritenersi ammissibile, in quanto Parte_1 non ampliativa del thema decidendum
Ciò detto, deve ritenersi la fondatezza di tale domanda nei termini di seguito indicati.
Segnatamente, la riconvenzionale spiegata dalla creditrice opposta si fonda sul diritto, che essa assume spettarle, al pagamento del credito residuo, così come poi ridotto e modificato nelle note conclusive ad €6.856,34, a titolo di differenza ulteriore per TFR (€2.079,34), nonché per alcune mensilità non corrisposte (€935,00 per dicembre 2023 ed €3.842,00 per
13° e 14°). Orbene, trattasi di somme derivanti sempre dal rapporto di lavoro, in parte facenti riferimento e della stessa natura di quelle già concesse dal giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo, come per il credito residuo relativo al TFR ed altre diverse ed ulteriori rispetto a quelle azionate in via monitoria, relative a retribuzione non percepite e a titolo di
13° e 14°, ma che attingono il loro fondamento nel medesimo rapporto di lavoro e che pertanto, devono ritenersi ammissibili.
Ciò detto, alla IG.ra spettano anzitutto le somme CP ulteriormente richieste a titolo di differenze per T.F.R., pari ad €2.079,34, rinvenienti dalla busta paga di gennaio 2024 e di cui alcuna prova circa l'effettivo pagamento è stata fornita dalla società opponete. Occorre precisare che trattasi di somme non riconosciute alla lavoratrice nella fase sommaria in quanto in tale fase la opposta non era in possesso della busta paga di fine rapporto (gennaio 2024) ma solo del CUD 2022; pertanto risultavano importi inferiori all'effettivo tfr maturato alla cessazione del rapporto di lavoro.
Per quanto attiene, invece, alle ulteriori pretese creditorie, si osserva che per la mensilità di dicembre 2023 (€ 935,00), alcuna busta paga è stata allegata in atti. In ogni caso, il datore di lavoro ha fornito la prova dell'avvenuto pagamento esibendo la ricevuta del bonifico eseguito in data
8.1.2024 con causale stipendio (cfr. all. 5 opponente). Né alcuna rilevanza può avere la contabile esibita dalla IG.ra con le note conclusive del CP
6.5.2025, ritendendo imputare le somme bonificate alla mensilità di novembre 2023, laddove, da un esame comparativo tra la ricevuta di pagamento del bonifico eseguito e la contabile bancaria esibita dall'opposta, non emerge alcuna coincidenza delle date, della causale e dello stesso numero del codice dispositivo. E, invero, diversamente da quanto dedotto dall'opposta, la coincidenza del numero del codice BIC serve solo a identificare la banca del beneficiario.
A riguardo è bene evidenziare che "il creditore che agisce per il pagamento ha l'onere di provare il titolo del suo diritto, non anche il mancato pagamento, giacché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe sul debitore che l'eccepisca. L'onere della prova torna a gravare sul creditore il quale, di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento a un determinato credito, controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso da quello indicato dal debitore" (v. Cass. civ., Sez. lavoro,
Ord. n. 18053/24, Cass. n. 27247/23; n. 26275/17).
Pertanto, a fronte della prova fornita dal datore di lavoro del pagamento ed in assenza di allegazione da parte della lavoratrice opposta della stessa busta paga relativa alla mensilità di dicembre 2023, non vi sono altri elementi da cui poter far desumere il mancato pagamento della retribuzione come rivendicata dall'opposta.
Per quanto attiene poi alle mensilità a titolo di 13° e 14° per gli anni 2022
e 2023, la documentazione relativa ai tre bonifici esibiti dal Centro diurno
(cfr. doc. 4 fasc. ric.) per un importo complessivo di € 2.600,00 risultano in parte slegati temporalmente dalle buste paga allegate, tali da non consentire di imputare per intero le suddette somme a titolo di mensilità aggiuntive rivendicate ed ancora non versate.
Alla luce di tutto quanto innanzi esposto si ritiene sussistere un credito residuo a favore della IG.ra complessivamente nella CP misura di €5.921,34 e precisamente per €3.842,00 a titolo di residuo delle mensilità 13° e 14°, a cui va aggiunto l'importo di €2.079,34 a titolo di residuo TFR.
Considerato che la revoca del decreto ingiuntivo è scaturita dal fatto che è intervenuto un pagamento, sì successivo alla notifica del decreto ingiuntivo, ma comunque tempestivo ai sensi di quanto espressamente previsto dall'art. 76 6 comma del CCNL Uneba, sussistono giusti motivi per compensare le spese processuali nella misura minima di 1/3.
Per la restante parte le spese seguono la soccombenza sostanziale dell'opponente e si liquidano in dispositivo ai sensi del DM n. 55/2014, tenendo conto della natura della controversia, dell'attività processuale svolta e della reciproca parziale soccombenza, applicando i valori minimi del D.M. 55/14 relativi allo scaglione di riferimento determinato in base al decisum. Inoltre, nella liquidazione del residuo suddetto deve tenersi conto anche dell'attività espletata nella fase monitoria, giacché come affermato dalla Suprema Corte, qualora alla revoca del decreto ingiuntivo si accompagni una condanna nel merito, l'accoglimento dell'opposizione non comporta necessariamente il venir meno della condanna dell'ingiunto, poi opponente, al pagamento delle spese della fase monitoria, potendo le stesse essere poste legittimamente a suo carico (cfr., tra le altre, Cass. n.
2217/07; Cass. n. 14818/02).
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona del dott. Francesco De Giorgi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_2
nei confronti di , così provvede:
[...] CP
1. Revoca il decreto ingiuntivo n. 315/2024 emesso dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari il 5.3.2024 2. Accoglie la domanda riconvenzionale e condanna il
[...] al pagamento in Parte_2 favore di della somma di €5.921,34 oltre interessi e CP rivalutazione
3. Condanna l'opponente al pagamento delle spese di giudizio, ivi compresa la fase monitoria, liquidate in €1.400,00 così compensate per un terzo con distrazione.
Bari,26/05/2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Francesco De Giorgi