Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 30/05/2025, n. 450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 450 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1298/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1298/2021
avente ad oggetto: divorzio contenzioso – scioglimento del matrimonio promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
Con l'avv. Elisabetta Pisani ricorrente contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
Con l'avv. Giuliano Valer convenuta
E con l'intervento del P.M. posta in decisione sulle conclusioni precisate con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 6 novembre 2024
Conclusioni di parte ricorrente:
1
“IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: “1) affidare la figlia minore a entrambi i genitori, con collocazione presso l'abitazione della madre;
3) prevedere il diritto di visita del padre dal venerdì sera alla domenica sera a weekend alternati;
4) disporre l'importo da corrispondere a titolo di mantenimento della figlia minore, nella misura pari ad euro 200,00,
o in quella somma maggiore o minore che il Tribunale riterrà di giustizia, oltre spese straordinarie per il 50%, da concordarsi se superiori alla somma di €100,00; 5) revocare l'obbligo di pagamento per intero delle spese scolastiche di vitto a carico del padre;
6) revocare l'obbligo di mantenimento alla sig.a in quanto risulta già risposata e CP_1
avere superato il limite reddituale come emerge in RG sub 2454/18 Trib. Trento. IN OGNI
CASO: con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cnpa e rimborso forfettario da distrarre a favore del procuratore sottofirmato.”
Conclusioni di parte convenuta:
presenta le seguenti conclusioni. a) AFFIDO DELLA PROLE: Controparte_1
mantenersi affido esclusivo della figlia minore alla madre, così come in precedenza stabilito nelle condizioni di separazione atteso che il padre si è sempre manifestato inaffidabile i. essendo incapace di relazionarsi con la minore ed avendo suiccessivamente disatteso gli apputamenti con la minire. ii. Non essendosi mai interessato della minore (se non in via di facciata) in ordine a difficoltà, andamento scolastico o salute. iii. avendo effettuato rarissimi versamenti di irrisoria quantità (solo prima delle udienze…), nonostante l'occupazione ed avendo promesso al Giudice penale il pagamento di arretrati in modo formale e a mezzo dichiarazione al fine di lucrare una decina di rinvii delle udienze, per poi patteggiare pena.
b) MANTENIMENTO DELLA MINORE: aumentare l'assegno di mantenimento alla minore
(fissato in euro 300,00) ad euro 350,00; c) SPESE STRAORDINARIE PER LA MINORE: mantenere le spese straordinarie al 50% ciascuno, con accollo per l'intero da parte del padre delle spese di vitto relative alla scuola;
d) ASSEGNO DI MANTENIMENTO ALLA
SIG. FIGLIOLINI FISSATO: mantentere l'assegno di mantenimento fissato in euro 200,00.
d) Vittoria di spese e competenze, come per legge.”
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
2 Con ricorso depositato in data 11 maggio 2021, il ricorrente ha domandato Parte_1
pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto con in data 9 aprile Controparte_1
2005 nel Comune di Cles, dalla cui unione è nata la figlia in data 7 giugno 2014, alle Per_1 seguenti condizioni accessorie: “2) affidare la figlia minore a entrambi i genitori, con Per_1 collocazione presso l'abitazione della madre;
3) prevedere il diritto di visita del padre dal venerdì sera alla domenica sera a weekend alternati;
4) disporre l'importo da corrispondere a titolo di mantenimento della figlia minore, nella misura pari ad euro 100,00, o in quella somma maggiore o minore che il Tribunale riterrà di giustizia, oltre spese straordinarie per il
50%, da concordarsi se superiori alla somma di € 100,00.”.
Il ricorrente ha esposto che i coniugi si sono separati consensualmente davanti a questo
Tribunale, come da decreto di omologa di data 12 marzo 2019, deducendo che in quella sede egli ha acconsentito all'affido esclusivo della figlia minore alla madre, assecondando i desideri della sig.ra al solo ed esclusivo fine di non protrarre i tempi del giudizio e CP_1
non provocare eventuali disagi alla piccola . Per_1
Il sig. a lamentato che, negli ultimi mesi, la sig.ra gli impedisce di vedere Pt_1 CP_1
la figlia, che sente solo tramite chiamate o videochiamate, chiedendo una regolamentazione delle visite con la figlia nonché l'affido condiviso della stessa.
Il ricorrente ha, inoltre, rappresentato di aver perso il lavoro nel 2020, trovando successivamente una nuova occupazione part time, ragione per cui ha chiesto ridursi il mantenimento in favore della minore e revocarsi il mantenimento in favore della moglie.
Radicatosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio la convenuta, aderendo alla domanda sullo status con opposizione alle ulteriori pretese. In particolare, la sig.ra ha chiesto CP_1 confermarsi l'affido esclusivo della minore alla madre e il mantenimento in favore della moglie, con aumento del mantenimento in favore della figlia, opponendosi a visite libere tra il padre e la figlia.
A sostegno della pretesa, la convenuta ha rappresentato che il ricorrente ha serbato un comportamento di generale disinteresse nei confronti della minore, sia sul piano affettivo che su quello materiale, non corrispondendo il mantenimento per la figlia, deducendo, altresì, che il padre sarebbe dedito all'uso di sostanze stupefacenti e di alcolici.
All'udienza presidenziale del 18 novembre 2021 sono comparsi entrambi i coniugi;
il
Presidente ha confermato le condizioni di separazione in essere, ha nominato il G.I. ed ha
3 disposto il passaggio al rito ordinario, con termini alle parti per il deposito della memoria integrativa e della comparsa di costituzione.
Con ordinanza di data 4 novembre 2022 è stato disposto “che la ripresa delle visite tra padre e figlia avvenga in modo graduale, attraverso incontri che, previa valutazione ad opera del servizio sociale incaricato della sussistenza delle condizioni per una loro ripresa, si svolgeranno in ambiente protetto alla presenza di un operatore sociale (ed eventualmente anche della madre, ove ritenuto opportuno dal predetto servizio sociale), secondo tempi e modi rimessi alla valutazione del servizio sociale competente.”. All'udienza del 12 aprile
2023 è stato poi disposto che “a modifica dell'ordinanza di data 4 novembre 2022, dispone che gli incontri di cui alla predetta ordinanza si svolgano con le modalità indicate in tale
Per_ provvedimento, ma prevedendosi al contempo che la madre accompagni all'incontro e resti con la minore il tempo necessario per assicurare che l'incontro possa svolgersi nel
Per_ modo più sereno possibile per e senza pregiudizio per la stessa.”.
Con sentenza non definitiva n. 456/2023 di data 8 maggio 2023 questo Tribunale ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio celebrato tra le parti, disponendo il prosieguo del giudizio per l'ulteriore trattazione delle restanti domande accessorie, come da separata ordinanza.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali e consulenza tecnica d'ufficio ed
è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate per l'udienza cartolare del 6 novembre 2024, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Iniziando la disamina dal regime di affidamento, ritiene il Collegio che vada in questa sede disposto l'affidamento educativo-assistenziale della figlia minore al Servizio Sociale Per_1
territorialmente competente¸ con delega ad assumere e mantenere ogni intervento ritenuto idoneo nei confronti della minore e con incarico di predisporre un progetto di supporto alla genitorialità per entrambi i genitori, volto al recupero (per la madre) e all'acquisizione (per il padre) delle capacità genitoriali, al fine di garantire il diritto alla bigenitorialità di , Per_1
assicurando la prosecuzione del rapporto tra padre e figlia secondo i modi e i tempi ritenuti opportuni, tenuto conto del preminente interesse della minore e predisponendo a tal fine, ove ritenuto necessario, ogni intervento di supporto della minore, anche di natura psicologica.
4 Al riguardo, osserva il Collegio che dalla relazione peritale depositata in atti – le cui valutazioni il Collegio ritiene di condividere e fare proprie, essendo basate sull'attenta analisi del caso concreto da parte del perito – risulta che “Il rapporto tra questi genitori è
Per disfunzionale, ciò dall'entrata dell' nel sistema familiare al quale la si è CP_1
Per appoggiata in una relazione di dipendenza affettiva ed emotiva. Prima dell'arrivo dell' il rapporto tra i genitori era sereno - al netto della sofferenza della per il fallimento CP_1
del progetto familiare - e permetteva al i avere una frequentazione almeno minima Pt_1
Per_ Per_ di . Ad oggi non v'è collaborazione tra i due per l'interesse di secondariamente alla volontà materna di escludere il dalla vita della minore.” (cfr. pag. 29 CTU). Pt_1
Nella perizia si legge, inoltre, che “La si è dimostrata una madre capace di CP_1
Per_ prendersi cura di - se non si considera il piano della bigenitorialità sul quale è
Per condizionata dall' - mentre il a evidenziato delle lacune nel suo ruolo di padre Pt_1
Per_ dovute alla delega che ha sempre dato alla nella cura di . Per questo motivo CP_1
il progetto di riavvicinamento padre - figlia deve considerare l'acquisizione delle capacità genitoriali di cura primaria che, fino ad oggi, egli non ha dovuto o voluto esercitare.” (pag.
29).
Va, peraltro, considerato, che la madre “oggi non riconosce alcuna funzione al padre. Ciò è Per_ da rimandare alla sua volontà di escluderlo dalla vita di e al dover dare coerenza a quella stessa volontà”, elemento questo che, unitamente ai profili sopra evidenziati, osta ad una prognosi positiva nei confronti della madre al fine del chiesto regime di affidamento esclusivo in suo favore. Ciò non significa che la madre non abbia saputo, sin d'ora, prendersi cura in modo esclusivo della figlia – come, peraltro, riconosciuto dal CTU: “La relazione tra Per_
e la madre è molto positiva. La ha saputo prendersi cura della bambina in CP_1
Per modo esclusivo - almeno fino all'arrivo nella loro vita dell' - dimostrando di avere le risorse per far fronte a una situazione molto complicata e difficile.” (cfr. pag. 27). Tuttavia, la circostanza che la madre non sia in grado di comprendere che con il suo comportamento ostativo nei confronti della figura paterna sta condizionando la minore costituisce un fattore di pregiudizio per , come chiaramente evidenziato nella relazione peritale in atti: “La Per_1
Per_ relazione [con la madre] esprime degli aspetti idealizzati reciproci nella misura in cui manifesta una rappresentazione polarizzata - completamente positiva - della madre e vi si relaziona conseguentemente, e la fatica a focalizzare le difficoltà della figlia CP_1
5 convogliando verso le figure terze che la contraddicono ideazioni persecutorie - sostenuta
Per Per_ Per_ dall' in questo” (pag. 27); “La relazione tra e il padre, oggi, è molto debole. manifesta una chiusura ingiustificata nei confronti del rispondendo al mandato Pt_1
familiare che vorrebbe allontanarlo definitivamente, senza possibilità di mediazione alcuna.
Non sono emersi segnali che possano rimandare a eventi traumatici, violenze o
Per_ maltrattamenti. Proprio per questo motivo, oggi, l'oppositività di non si basa su elementi concreti e, quindi, risulta poco convinta, superabile se le dinamiche tra gli adulti
Per_ cambiassero nella direzione di un'autorizzazione a rapportarsi con lui” (pag. 27); “ esprime una posizione di chiusura nei confronti del padre che non è sostenuta da esperienze personali, che non è frutto di una propria elaborazione ma è la risposta al mandato familiare
Per Per_
- del nucleo familiare ricomposto con l' e la sorellina - che le chiede di rifiutare il padre stesso. Mettendola in contatto col si sono notate delle aperture nei suoi Pt_1 confronti che facevano venire meno il “muro” che ha finora opposto a lui. Per questo motivo ella deve essere considerata condizionata. La sua percezione dell'attuale situazione familiare la vede idealizzare il nuovo nucleo e svalutare il padre nel tentativo di escluderlo dalla propria vita. La sua aspettativa è proprio questa, poter vivere il nuovo nucleo familiare in modo esclusivo senza dover dare alcuno spazio al ” (pag. 28); “Da un punto di Pt_1 vista evolutivo, però, l'allontanamento ingiustificato del padre dalla sua vita rappresenta un pericolo per la sua crescita” (pag. 28).
Allo stesso tempo, le criticità legate alla figura paterna – incapace, allo stato, di prendersi adeguata cura della figlia minore, come comprovato, tra l'altro, dalla ripetuta violazione degli obblighi di mantenimento nei confronti della minore e nella presenza incostante nella vita della figlia – ostano ad un affidamento condiviso della minore, rendendosi necessario in questa sede, al fine di tutelare il preminente interesse di , disporre il suo affidamento Per_1
educativo-assistenziale al Servizio Sociale.
Ed invero, il punto di riferimento che deve guidare il Giudice nella scelta del regime di affidamento deve essere, come ricordato a più riprese dalla Corte di cassazione, quello del superiore interesse del minore “stante il suo diritto preminente ad una crescita sana ed equilibrata, sicché il perseguimento di tale obiettivo può comportare anche l'adozione di provvedimenti, (…) contenitivi o restrittivi dei diritti individuali di libertà dei genitori, ove la loro esplicazione determinerebbe conseguenze pregiudizievoli per il figlio,
6 compromettendone la salute psico-fisica o lo sviluppo” (Cass. Civ. sez. I, 30/08/2019, n.
21916).
Al contempo, va confermata la collocazione di presso la madre, al fine di garantire Per_1
stabilità alla minore, come peraltro chiesto da entrambe le parti.
Quanto al regime di visita, va in questa sede disposto che le visite tra padre e figlia avverranno secondo i modi e tempi rimessi alla determinazione del servizio sociale incaricato, al fine di assicurare il diritto alla bigenitorialità della minore, nel suo preminente interesse.
Passando alle condizioni di contenuto economico, ritiene il Collegio di porre a carico del padre l'obbligo di corrispondere, a titolo di mantenimento ordinario della minore, la somma mensile di euro 300,00, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie di cui al protocollo del CNF. Tale somma va, infatti, ritenuta congrua tenuto conto dell'età della minore e considerata la complessiva condizione economica delle parti. In particolare, quanto ai redditi paterni, risulta che il sig. per l'anno di imposta 2023, ha percepito un Pt_1
reddito da lavoro dipendente pari ad euro 13.758,39 (con imposta netta di euro 2.118,84). A ciò deve aggiungersi la circostanza che, ad oggi, è la madre a farsi, di fatto, esclusivo carico delle esigenze di mantenimento della minore, sicché appare congruo porre a carico del padre la somma di euro 300,00 euro mensili, come attualmente già a suo carico.
Quanto, infine, alla domanda di mantenimento in favore della moglie – previa sua riqualificazione in domanda di assegno divorzile – ritiene il Collegio che la stessa non possa trovare accoglimento.
Giova premettere che con la pronuncia n. 18287/2018 le Sezioni Unite hanno riconosciuto all'assegno divorzile di cui all'art. 5, co. 6 L. 898/1970 una funzione assistenziale e in pari misura compensativa e perequativa, individuando nei criteri (equiordinati) di cui alla prima parte della citata norma i parametri cui attenersi per decidere sia sull'attribuzione dell'assegno all'ex coniuge richiedente (ossia ai fini del giudizio sull'inadeguatezza dei mezzi, quale presupposto per il riconoscimento dell'assegno divorzile, unitamente all'impossibilità per il coniuge istante di procurarseli per ragioni oggettive), sia sulla sua quantificazione.
In particolare, la Sezioni Unite, hanno affermato che “il giudizio di adeguatezza impone una valutazione composita e comparativa che trova nella prima parte della norma i parametri certi sui quali ancorarsi. La situazione economico-patrimoniale del richiedente costituisce
7 il fondamento della valutazione di adeguatezza che, tuttavia, non va assunta come una premessa meramente fenomenica ed oggettiva, svincolata dalle cause che l'hanno prodotta, dovendo accertarsi se tali cause siano riconducibili agli indicatori delle caratteristiche della unione matrimoniale così come descritti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, i quali, infine, assumono rilievo direttamente proporzionale alla durata del matrimonio”.
La Corte ha, inoltre, precisato che nel giudizio sull'adeguatezza dei mezzi deve farsi riferimento ai ruoli endofamiliari assunti dai coniugi in costanza di matrimonio, al fine di accertare “se la condizione di squilibrio economico patrimoniale sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari, in relazione alla durata del matrimonio e all'età del richiedente. Ove la disparità abbia questa radice causale e sia accertato che lo squilibrio economico patrimoniale conseguente al divorzio derivi dal sacrificio di aspettative professionali e reddituali fondate sull'assunzione di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia e dal conseguente contribuito fattivo alla formazione del patrimonio comune e a quello dell'altro coniuge, occorre tenere conto di questa caratteristica della vita familiare nella valutazione dell'inadeguatezza dei mezzi e dell'incapacità del coniuge richiedente di procurarseli per ragioni oggettive. Gli indicatori, contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, prefigurano una funzione perequativa e riequilibratrice dell'assegno di divorzio che permea il principio di solidarietà posto a base del diritto” (cfr. Cass. Sez. Un. 18287/2018).
Ne consegue che la decisione sull'assegno di divorzio deve essere espressa alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti che tenga conto delle modalità con cui la vita familiare è stata condotta in costanza di matrimonio, anche alla luce della durata dello stesso e dell'età del coniuge richiedente l'assegno.
A tale orientamento interpretativo è stato dato seguito anche dalla pronuncia della Suprema
Corte n. 17601/2019, laddove la Corte di Cassazione, nel riferirsi alla “natura composita” dell'assegno divorzile e al “principio di solidarietà postconiugale”, ha richiamato i principi già enucleati con la citata sentenza delle Sezioni Unite n. 18287/2018, ribadendo che “4.2
Nel verificare i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile il giudice deve compiere quindi una valutazione concreta ed effettiva dell'adeguatezza dei mezzi del richiedente e dell'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive fondata innanzitutto sulle condizioni economico-patrimoniali delle parti. Questa verifica tuttavia non è di per sé
8 sufficiente, ma deve essere collegata causalmente alla valutazione degli altri indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, l. 898/1970, onde accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del matrimonio dipenda da scelte condivise di conduzione della vita familiare in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti, tenuto conto della durata del matrimonio e delle effettive potenzialità professionali e reddituali alla conclusione della relazione matrimoniale”.
Osserva, inoltre, il Collegio che la giurisprudenza più recente ha valorizzato la necessità che sussista, ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile, una “rilevante” disparità della situazione economico-reddituale delle parti, tanto da considerarla quale “ precondizione”:
“L'assegno divorzile assolve una funzione non solo assistenziale, ma anche compensativo- perequativa che dà attuazione al principio di solidarietà posto a base del diritto del coniuge debole;
ne consegue che detto assegno deve essere riconosciuto, in presenza della precondizione di una rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale tra gli ex coniugi, non solo quando la rinuncia a occasioni professionali da parte del coniuge economicamente più debole sia il frutto di un accordo intervenuto fra i coniugi, ma anche nelle ipotesi di conduzione univoca della vita familiare - che, salvo prova contraria, esprime una scelta comune tacitamente compiuta dai coniugi - a fronte del contributo, esclusivo o prevalente, fornito dal richiedente alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, anche sotto forma di risparmio.” (cfr. Cass. 4328/2024); “L'assegno di divorzio, che ha una funzione, oltre che assistenziale, compensativa e perequativa, presuppone l'accertamento, anche mediante presunzioni, che lo squilibrio effettivo e di non modesta entità delle condizioni economico-patrimoniali delle parti sia causalmente riconducibile, in via esclusiva o prevalente, alle scelte comuni di conduzione della vita familiare;
l'assegno divorzile, infatti, deve essere anche adeguato sia a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per avere rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, sia ad assicurare, in funzione perequativa, sempre previo accertamento probatorio dei fatti posti a base della disparità economico-patrimoniale conseguente allo scioglimento del vincolo, un livello reddituale adeguato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare
9 e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo prettamente assistenziale.” (cfr.
Cass. 35434/2023); “Com'è noto, la giurisprudenza più recente di questa Corte (Cass., Sez.
U, Sentenza n. 18287 dell'11/07/2018) ha stabilito che il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della legge n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. I criteri attributivi e determinativi dell'assegno divorzile non dipendono, pertanto, dal tenore di vita godibile durante il matrimonio, operando lo squilibrio economico patrimoniale tra i coniugi unicamente come precondizione fattuale, il cui accertamento è necessario per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, prima parte, l. n. 898 del 1970, in ragione della finalità composita assistenziale e perequativo-compensativa di detto assegno (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 32398 del 11/12/2019). Il giudizio deve essere espresso alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto La natura perequativo-compensativa, poi, discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo, volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, ma il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, tenendo conto in particolare delle aspettative professionali sacrificate. In altre parole, il giudice del merito è chiamato ad accertare la necessità di compensare il coniuge economicamente più debole per il particolare contributo dato, durante la vita matrimoniale, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge, nella constatata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nelle scelte fatte durante il matrimonio, idonee a condurre l'istante a rinunciare a realistiche occasioni professionali-reddituali, la cui prova in giudizio spetta al richiedente
10 (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 9144 del 31/03/2023; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 23583 del
28/07/2022; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 38362 del 03/12/2021).” (cfr. Cass. 27945/2023).
I principi sopra richiamati sono stati, di recente, ribaditi dalla Corte di Cassazione con la pronuncia n. 27536/2024, laddove la Suprema Corte ha affrontato la questione relativa alla funzione dell'assegno divorzile e della comunione legale tra i coniugi, ovvero “se l'assegno divorzile ed il regime della comunione legale tra coniugi assolvano una funzione solidaristica coincidente o sovrapponibile ed in particolare se dello scioglimento della comunione legale debba tenersi conto in sede di attribuzione e determinazione del predetto assegno.”.
In quella sede, la Corte di Cassazione ha ribadito che lo squilibrio economico-patrimoniale e reddituale tra i coniugi, conseguente allo scioglimento del vincolo, costituisce la precondizione per il riconoscimento dell'assegno divorzile sicché, in caso di sostanziale parità o di squilibrio di entità modesta, non si procede alla fase successiva di verifica dell'applicabilità dei criteri elaborati dalle Sezioni Unite con la pronuncia n. 18287/2018. La
Suprema Corte ha, inoltre, chiarito che il diritto all'assegno di divorzio non sorge ove, all'esito dello scioglimento della comunione legale, la posizione economico patrimoniale e reddituale delle parti risulti di fatto paritaria: “l'unico denominatore comune e condicio sine qua non nell'esame del diritto all'assegno di divorzio, deve rinvenirsi nella precondizione dello squilibrio economico-patrimoniale e reddituale, conseguente allo scioglimento del vincolo. In caso di sostanziale parità o di squilibrio di entità modesta non si procede alla fase successiva di verifica dell'applicabilità dei criteri elaborati dalle S.U. Nell'ipotesi contraria, della emersione di una condizione di squilibrio, conseguente allo scioglimento del vincolo per il coniuge richiedente, occorre verificare se questa nuova condizione può essere eziologicamente conseguente alle modalità di conduzione della vita familiare, alla ripartizione dei ruoli e, in particolare, all'impegno di cura della famiglia e dei figli in misura prevalente od esclusiva a carico di uno coniuge. (…) Ove all'esito dello scioglimento della comunione legale, la posizione economico patrimoniale e reddituale dei due ex coniugi risulti sostanzialmente paritaria, non sorge il diritto all'assegno di divorzio. Ma se, al contrario, lo squilibrio permane, occorre verificarne le cause, in relazione alla conduzione della vita familiare, secondo gli ordinari indicatori di accertamento fondati sul diritto vivente costituito dalle S.U 18278 del 2018 e dalla successiva elaborazione giurisprudenziale della prima sezione civile”.
11 Ciò posto, ritiene il Collegio che non sussistano i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile né con funzione perequativa né assistenziale.
Quanto al primo aspetto, va osservato non solo che non sussiste alcuna rilevante disparità tra le condizioni patrimoniali dei coniugi, che anzi possono dirsi analoghe, tenuto conto delle risultanze in atti;
ma va altresì considerato che, anche a voler opinare in senso difforme, la sig. non ha dedotto alcun elemento da cui evincere che l'eventuale miglior CP_1
condizione economica del sig. sia dipesa da scelte comuni in costanza di Pt_1
matrimonio, che abbiano comportato un sacrifico delle aspettative professionali e reddituali della moglie.
Quanto, poi, al secondo aspetto va osservato che, sebbene non si conoscano gli attuali redditi della moglie, deve essere valorizzata la circostanza che la sig.ra ha domandato CP_1
revocarsi l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per superamento del limite reddituale, si talché deve ritenersi che la stessa non sia priva di mezzi adeguati al proprio sostentamento.
In ragione della parziale soccombenza reciproca, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite.
Le spese della CTU, come liquidate in atti, vanno poste a carico delle parti, metà ciascuna, tenuto conto della revoca dell'ammissione al patrocinio statale di entrambe le parti, come già disposta in atti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella presente controversia, sulle condizioni accessorie del divorzio pronunciato con sentenza di questo
Tribunale n. 456/2023 così provvede:
1) dispone l'affidamento educativo-assistenziale della figlia minore (nata il 7 Per_1
giugno 2014) al Servizio Sociale territorialmente competente¸ con delega ad assumere e mantenere ogni intervento ritenuto idoneo nei confronti della minore e con incarico di predisporre un progetto di supporto alla genitorialità per entrambi i genitori, volto al recupero (per la madre) e all'acquisizione (per il padre) delle capacità genitoriali, al fine di garantire il diritto alla bigenitorialità di , Per_1
assicurando la prosecuzione del rapporto tra padre e figlia secondo i modi e i tempi ritenuti opportuni, tenuto conto del preminente interesse della minore e
12 predisponendo a tal fine, ove ritenuto necessario, ogni intervento di supporto della minore, anche di natura psicologica;
2) colloca la minore presso la madre;
Per_1
3) dispone che le visite tra padre e figlia avvengano secondo i modi e tempi rimessi alla determinazione del Servizio Sociale, come sopra indicato;
4) pone a carico del sig. l'obbligo di corrispondere, a titolo di mantenimento Pt_1
ordinario di , la somma mensile di euro 300,00, rivalutabile annualmente Per_1
secondo gli indici Istat, da corrispondersi alla sig.ra entro il giorno 5 di CP_1
ciascun mese;
5) pone le spese straordinarie di cui al protocollo del CNF a carico dei genitori, nella misura di metà per ciascuno;
6) rigetta la domanda di assegno divorzile;
7) spese di lite compensate;
8) pone le spese della CTU, come liquidate in atti, a carico delle parti, metà ciascuna.
Così deciso dal Tribunale di Trento nella camera di consiglio del 21 maggio 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
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