Articolo 12 della Legge 5 febbraio 1992, n. 68
Articolo 11Articolo 13
Versione
27 febbraio 1992
Art. 12. Copertura finanziaria 1. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 3 e del comma 6 dell'articolo 9, pari a lire 9 miliardi annui per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994, si provvede con le disponibilita' di cui al fondo centrale di garanzia, istituito con legge 4 agosto 1984, n. 467 , che viene soppresso; la somma di lire 27 miliardi e' versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata con decreto del Ministro del tesoro al fondo di cui all'articolo 2 della citata legge n. 404 del 1985 .
2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1 dell'articolo 2, valutato complessivamente in lire 220 miliardi per il triennio 1992-1994 di cui lire 30 miliardi per il 1992, lire 70 miliardi per il 1993 e lire 120 miliardi per il 1994 si provvede: quanto a lire 40 miliardi per ciascuno degli anni 1993 e 1994 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992 all'uopo utilizzando l'accantonamento "Interventi a favore dell'associazionismo nell'autotrasporto delle merci (limite di impegno)"; e quanto a lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993 e lire 80 miliardi per l'anno 1994, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1992-1994 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992 all'uopo utilizzando le proiezioni dell'accantonamento "Misure urgenti per l'incentivazione all'associazionismo nell'autotrasporto delle merci".
3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Note all' art. 12:
- La legge n. 467/1984 (Provvedimenti urgenti per l'autotrasporto di merci per conto di terzi) al titolo I reca: "Istituzione del fondo centrale di garanzia per la copertura dei rischi connessi ai finanziamenti a medio termine accordati da aziende e istituti di credito alle imprese di autotrasporto".
- Per il testo dell' art. 2 della legge n. 404/1985 vedi nota all'art. 2.
Entrata in vigore il 27 febbraio 1992