Articolo 491 del Codice dell'ordinamento militare
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Versione
9 ottobre 2010
Art. 491. Commissario statale
1 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o il Ministero della difesa possono imbarcare sulle navi e sui galleggianti da essi requisiti un commissario statale.
2. Il commissario statale vigila l'esecuzione dell'atto di requisizione a tutela degli interessi dell'amministrazione, impartisce per conto di essa le opportune disposizioni al capitano della nave o del galleggiante sulle missioni da compiere e in modo speciale sugli scali da effettuare, sull'imbarco e lo sbarco delle persone e delle cose, riferendo alla fine di ogni viaggio all'amministrazione da cui dipende sulle eventuali manchevolezze riscontrate. 3. Il capitano della nave o del galleggiante requisito esegue fedelmente le istruzioni impartitegli, ma restano salve le facolta' e le responsabilita' relative alla condotta della nave o del galleggiante e alla organizzazione interna di essa. Egli comunque fornisce al commissario statale tutte le spiegazioni che gli siano richieste su qualsiasi provvedimento adottato.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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