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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Liguria, sez. II, sentenza 19/02/2026, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 154/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 2, riunita in udienza il
10/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
PIOMBO BRUNO, Presidente
CHITI ALFREDO, Relatore
SISTO GIOVANNI, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 496/2025 depositato il 18/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Genova
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1012/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GENOVA e pubblicata il 19/11/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 048 2022 90062971 46 000 TARSU/TIA 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04820239007953741 IRPEF-ALTRO a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Il contribuente, in accoglimento dell'appello, chiede annullarsi le'Intimazioni di pagamento di cui all'oggetto, condannare l'Ufficio alla cancellazione dal Ruolo gli avvisi di accertamento
Irpef 2015 e Irpef 2016, nonché al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata. Vinte le spese di lite di entrambi i gradi di causa.
Resistente/Appellato: L'Agenzia delle Entrate chiede il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata. Vinte le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
L'Agenzia Entrate Riscossione chiede il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata. Vinte le spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Contribuente impugnava l'Intimazione di pagamento n. 04820239007953741/000 contenente n.25 cartelle esattoriali indicate in atti e l'avviso di accertamento n. TL301C101980/2022 per un complessivo importo di euro 54.707,16, nonché l'Intimazione n.04820229006297146/000 contenente n. 29 cartelle esattoriali e l'avviso di accertamento n.TL3013100413/2020 per un complessivo importo di euro
66.191,87.
Nel ricorso introduttivo il contribuente eccepiva la nullità delle intimazioni per i seguenti motivi: 1) Omessa
o irregolare notifica degli atti prodromici. 2) Le intimazioni sarebbero fondate erroneamente su atti prodromici annullati o definiti anteriormente. 3) illegittima duplicazione e reiterazione delle procedure di riscossione. 4) Prescrizione e decadenza dei crediti azionati. 5) Omessa motivazione. 6) Omessa indicazione del termine, delle modalità e dell'Autorità presso cui ricorrere. 7) Cancellazione dell'iscrizione a ruolo dei debiti portati negli atti prodromici annullati o definiti. Risarcimento dei danni e responsabilità processuale aggravata.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione che contestava l'assunto del contribuente e ribadiva la legittimità degli atti di intimazione.
Si costituiva in giudizio con autonomo atto di intervento l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale, che contestava, a sua volta, il ricorso del contribuente e ribadiva la legittimità degli ati di sua competenza dichiarandosi estranea agli atti emessi dalla Agenzia della Riscossione.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado dichiarava : 1) il difetto di giurisdizione per n. 17 cartelle sottese alle due intimazioni di pagamento. 2) l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere limitatamente ai crediti realtivi agli avvisi di accertamento n. TL3013100413/2020 e n.
TL301C101980/2022; 3) Rigettava nel resto il ricorso in relazione alle due intimazioni di pagamento di cui all'oggetto del giudizio. NAva il ricorrente alle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia della Riscossione.
Propone appello avverso la suddetta sentenza il contribuente che avanza i seguenti motivi di nullità : 1)
Nullità per omessa notifica degli atti prodromici. 2) Illegittima duplicazione e reiterazione delle procedure esecutive. 3) Violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.
Si costituisce in giudizio A.D.E.R. che contesta l'atto di appello che nel contestare i singoli motivi di appello eccepisce la inamissibilità del ricorso per definitività della materia per n. 9 cartelle esattoriali in quanto già oggetto di giudizio in altro procedimento conclusosi con sentenza passata in giudicato. Si costituisce l'Agenzia delle Entrate che contesta l'appello e ribadisce i motivi già esposti in primo grado.
Nella Memoria del 30/01/2026 la parte contesta le produzioni di ADER in quanto tardive e comunque ininfluenti ai fini del presente giudizio, in quanto le intimazioni di pagamento non impugnate e passate in giudicato sono riferite a cartelle antecendenti il dicembre 2015 mentre per quelle in data successiva non fanno testo e dovranno essere esaminate e decise dal giudice.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il contribuente Ricorrente_1 impugnava due intimazioni di pagamento . 1) Avviso di pagamento n. 04820229006297146000 e n. 04820239007953741000.
Il primo avviso di intimazione di pagamento contiene le seguenti cartelle : 1) 04820070012672375000 - 2)
04820080008684577000- 3)04820090007507609000- 4) 04820100005354234000- 5)
04820110014330535000- 6) 04820110018360465000- 7) 04820110021037451000 - 8)
04820110029108235001- 9) 0482012003798163000 - 10) 04820120011034270000 - 11)
04820130023409018000 - 12) 04820130024996886000 - 13) 04820140000444465000 - 14)
04820140006672132000 - 15) 04820140011539870000 - 16) 04820140022648320000 - 17)
04820150000616805000 - 18) 04820150004146959000 - 19) 04820150018141540000 - 20)
04820150020805380000 - 21) 04820150022762630000 - 22) 048201600001078952000 - 23)
04820160019123376000 - 24) 04820160021730919000 - 25) 04820170011745025000 - 26)
04820180011412935000 - 27) 04820180014894266000 - 28) 04820190000185891000 - 29)
04820190017266355000. e avviso di accertamento n. TL3013100413/2020 23/07/2021 per un totale di euro 66.191,87.
Il secondo avviso di intimazione di pagamento n. 04820239007953741000 contiene le seguenti cartelle :
1) 04820070012672375000 - 2) 04820080008684577000 - 3) 04820090007507609000 - 4)
04820100005354234000 - 5) 04820110014330535000 - 6) 04820110018360465000 - 7)
04820120003798163000 - 8) 04820120011034270000 - 9) 04820130023409018000 - 10)
0482012003798163000 - 11) 04820120011034270000 - 12) 04820140022648320000 - 13)
04820150004146959000 - 14) 04820150018141540000 - 15) 04820150020805380000 - 16)
04820150022762630000 - 17) 04820160001078952000 - 18) 04820160013074033003 - 19)
04820160019123376000 - 20) 04820160021730919000 - 21) 04820170011745025000 - 22)
04820180011412935000 - 23) 04820180014894266000 - 24) 04820190000185891000 - 25)
04820190017266355000. Avviso di accertamento n. TL301C101980/2022 per un totale di euro
54.707,16.
Esaminati gli atti e documenti prodotti in giudizio risulta inequivocabilmente che gli atti prodromici contenuti nelle due intimazioni di pagamento, oggetto d'impugnazione, siano stati tutti correttamente notificati al contribuente anteriormente al 12 maggio 2014 all'indirizzo di Indirizzo_1 e successivamente al 12 maggio 2014 all'indirizzo del Principato di Monaco in Monaco Indirizzo_2. La notifica é avvenuta ritualmente con raccomandata a.r. internazionale come sancito dalla Suprema Corte con la sentenza n.22838/2025.
Considerato, altresì, che anche gli avvisi di accertamento sottesi all'intimazione di pagamento erano stati regolarmente notificati, non può, in sede di impugnazione della stessa, essere legittimo trattarsi della loro legittimità in quanto come sancito dalla Suprema Corte "la regolarità della notifica delle cartelle di pagamento rende improponibili ulteriori censure ni confronti delle stesse stante la tardività del ricorso : ed invero i vizi che riguardavano le cartelle dovevano essere eccepiti tempestivamente con apposito ricorso e non possono essere dedotti oggi nell'ambito di un ricorso contro l'intimazione di pagamento se non determinando una impropria rimessione in termini non prevista dalla legge per situazioni ormai evidentemente consolidate (Cass. Sez.Un. 19704/2015). Inoltre dai documenti prodotti in atti risulta che gli avvisi di accertamento confluiti negli atti di intimazione, oggetto della presente controversia, sono stati oggetto di conciliazione e definizione agevolata con provvedimento di sgravio da parte dell'Agenzia delle Entrate. Così all'esito di tale definizione la
Commissione Tributaria Provinciale di Genova con la sentenza n.656/2022 dichiarava estinto il giudizio di impugnazione dell'avviso di accertamento per cessata materia del contendere indicando espressamente
: "le parti sono addivenute ad un accordo di conciliazione e definizione integrale del presente procedimento".
Per qunto sopra l'appello deve ritenersi infondato. Al rigetto segue la soccombenza.
P.Q.M.
Respinge l'appello. NA l'appellante alle spese di questo grado di giudizio che liquida in euro
1.500,00 in favore dell'Agenzia della Riscossione ed quro 1.500,00 in favore dell'Agenzia delle Entrate.
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 2, riunita in udienza il
10/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
PIOMBO BRUNO, Presidente
CHITI ALFREDO, Relatore
SISTO GIOVANNI, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 496/2025 depositato il 18/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Genova
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1012/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GENOVA e pubblicata il 19/11/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 048 2022 90062971 46 000 TARSU/TIA 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04820239007953741 IRPEF-ALTRO a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Il contribuente, in accoglimento dell'appello, chiede annullarsi le'Intimazioni di pagamento di cui all'oggetto, condannare l'Ufficio alla cancellazione dal Ruolo gli avvisi di accertamento
Irpef 2015 e Irpef 2016, nonché al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata. Vinte le spese di lite di entrambi i gradi di causa.
Resistente/Appellato: L'Agenzia delle Entrate chiede il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata. Vinte le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
L'Agenzia Entrate Riscossione chiede il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata. Vinte le spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Contribuente impugnava l'Intimazione di pagamento n. 04820239007953741/000 contenente n.25 cartelle esattoriali indicate in atti e l'avviso di accertamento n. TL301C101980/2022 per un complessivo importo di euro 54.707,16, nonché l'Intimazione n.04820229006297146/000 contenente n. 29 cartelle esattoriali e l'avviso di accertamento n.TL3013100413/2020 per un complessivo importo di euro
66.191,87.
Nel ricorso introduttivo il contribuente eccepiva la nullità delle intimazioni per i seguenti motivi: 1) Omessa
o irregolare notifica degli atti prodromici. 2) Le intimazioni sarebbero fondate erroneamente su atti prodromici annullati o definiti anteriormente. 3) illegittima duplicazione e reiterazione delle procedure di riscossione. 4) Prescrizione e decadenza dei crediti azionati. 5) Omessa motivazione. 6) Omessa indicazione del termine, delle modalità e dell'Autorità presso cui ricorrere. 7) Cancellazione dell'iscrizione a ruolo dei debiti portati negli atti prodromici annullati o definiti. Risarcimento dei danni e responsabilità processuale aggravata.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione che contestava l'assunto del contribuente e ribadiva la legittimità degli atti di intimazione.
Si costituiva in giudizio con autonomo atto di intervento l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale, che contestava, a sua volta, il ricorso del contribuente e ribadiva la legittimità degli ati di sua competenza dichiarandosi estranea agli atti emessi dalla Agenzia della Riscossione.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado dichiarava : 1) il difetto di giurisdizione per n. 17 cartelle sottese alle due intimazioni di pagamento. 2) l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere limitatamente ai crediti realtivi agli avvisi di accertamento n. TL3013100413/2020 e n.
TL301C101980/2022; 3) Rigettava nel resto il ricorso in relazione alle due intimazioni di pagamento di cui all'oggetto del giudizio. NAva il ricorrente alle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia della Riscossione.
Propone appello avverso la suddetta sentenza il contribuente che avanza i seguenti motivi di nullità : 1)
Nullità per omessa notifica degli atti prodromici. 2) Illegittima duplicazione e reiterazione delle procedure esecutive. 3) Violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.
Si costituisce in giudizio A.D.E.R. che contesta l'atto di appello che nel contestare i singoli motivi di appello eccepisce la inamissibilità del ricorso per definitività della materia per n. 9 cartelle esattoriali in quanto già oggetto di giudizio in altro procedimento conclusosi con sentenza passata in giudicato. Si costituisce l'Agenzia delle Entrate che contesta l'appello e ribadisce i motivi già esposti in primo grado.
Nella Memoria del 30/01/2026 la parte contesta le produzioni di ADER in quanto tardive e comunque ininfluenti ai fini del presente giudizio, in quanto le intimazioni di pagamento non impugnate e passate in giudicato sono riferite a cartelle antecendenti il dicembre 2015 mentre per quelle in data successiva non fanno testo e dovranno essere esaminate e decise dal giudice.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il contribuente Ricorrente_1 impugnava due intimazioni di pagamento . 1) Avviso di pagamento n. 04820229006297146000 e n. 04820239007953741000.
Il primo avviso di intimazione di pagamento contiene le seguenti cartelle : 1) 04820070012672375000 - 2)
04820080008684577000- 3)04820090007507609000- 4) 04820100005354234000- 5)
04820110014330535000- 6) 04820110018360465000- 7) 04820110021037451000 - 8)
04820110029108235001- 9) 0482012003798163000 - 10) 04820120011034270000 - 11)
04820130023409018000 - 12) 04820130024996886000 - 13) 04820140000444465000 - 14)
04820140006672132000 - 15) 04820140011539870000 - 16) 04820140022648320000 - 17)
04820150000616805000 - 18) 04820150004146959000 - 19) 04820150018141540000 - 20)
04820150020805380000 - 21) 04820150022762630000 - 22) 048201600001078952000 - 23)
04820160019123376000 - 24) 04820160021730919000 - 25) 04820170011745025000 - 26)
04820180011412935000 - 27) 04820180014894266000 - 28) 04820190000185891000 - 29)
04820190017266355000. e avviso di accertamento n. TL3013100413/2020 23/07/2021 per un totale di euro 66.191,87.
Il secondo avviso di intimazione di pagamento n. 04820239007953741000 contiene le seguenti cartelle :
1) 04820070012672375000 - 2) 04820080008684577000 - 3) 04820090007507609000 - 4)
04820100005354234000 - 5) 04820110014330535000 - 6) 04820110018360465000 - 7)
04820120003798163000 - 8) 04820120011034270000 - 9) 04820130023409018000 - 10)
0482012003798163000 - 11) 04820120011034270000 - 12) 04820140022648320000 - 13)
04820150004146959000 - 14) 04820150018141540000 - 15) 04820150020805380000 - 16)
04820150022762630000 - 17) 04820160001078952000 - 18) 04820160013074033003 - 19)
04820160019123376000 - 20) 04820160021730919000 - 21) 04820170011745025000 - 22)
04820180011412935000 - 23) 04820180014894266000 - 24) 04820190000185891000 - 25)
04820190017266355000. Avviso di accertamento n. TL301C101980/2022 per un totale di euro
54.707,16.
Esaminati gli atti e documenti prodotti in giudizio risulta inequivocabilmente che gli atti prodromici contenuti nelle due intimazioni di pagamento, oggetto d'impugnazione, siano stati tutti correttamente notificati al contribuente anteriormente al 12 maggio 2014 all'indirizzo di Indirizzo_1 e successivamente al 12 maggio 2014 all'indirizzo del Principato di Monaco in Monaco Indirizzo_2. La notifica é avvenuta ritualmente con raccomandata a.r. internazionale come sancito dalla Suprema Corte con la sentenza n.22838/2025.
Considerato, altresì, che anche gli avvisi di accertamento sottesi all'intimazione di pagamento erano stati regolarmente notificati, non può, in sede di impugnazione della stessa, essere legittimo trattarsi della loro legittimità in quanto come sancito dalla Suprema Corte "la regolarità della notifica delle cartelle di pagamento rende improponibili ulteriori censure ni confronti delle stesse stante la tardività del ricorso : ed invero i vizi che riguardavano le cartelle dovevano essere eccepiti tempestivamente con apposito ricorso e non possono essere dedotti oggi nell'ambito di un ricorso contro l'intimazione di pagamento se non determinando una impropria rimessione in termini non prevista dalla legge per situazioni ormai evidentemente consolidate (Cass. Sez.Un. 19704/2015). Inoltre dai documenti prodotti in atti risulta che gli avvisi di accertamento confluiti negli atti di intimazione, oggetto della presente controversia, sono stati oggetto di conciliazione e definizione agevolata con provvedimento di sgravio da parte dell'Agenzia delle Entrate. Così all'esito di tale definizione la
Commissione Tributaria Provinciale di Genova con la sentenza n.656/2022 dichiarava estinto il giudizio di impugnazione dell'avviso di accertamento per cessata materia del contendere indicando espressamente
: "le parti sono addivenute ad un accordo di conciliazione e definizione integrale del presente procedimento".
Per qunto sopra l'appello deve ritenersi infondato. Al rigetto segue la soccombenza.
P.Q.M.
Respinge l'appello. NA l'appellante alle spese di questo grado di giudizio che liquida in euro
1.500,00 in favore dell'Agenzia della Riscossione ed quro 1.500,00 in favore dell'Agenzia delle Entrate.