Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Liguria, sez. II, sentenza 19/02/2026, n. 154
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Sentenza 19 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Omessa o irregolare notifica degli atti prodromici

    La Corte ha ritenuto che gli atti prodromici siano stati notificati correttamente al contribuente, sia prima che dopo il 12 maggio 2014, secondo le norme vigenti e la giurisprudenza della Suprema Corte.

  • Rigettato
    Prescrizione e decadenza dei crediti azionati

    La Corte ha ritenuto che la regolarità della notifica delle cartelle esattoriali renda improponibili ulteriori censure relative alla loro legittimità in sede di impugnazione dell'intimazione di pagamento, stante la tardività del ricorso e la consolidata situazione dei crediti.

  • Rigettato
    Illegittima duplicazione e reiterazione delle procedure di riscossione

    La Corte ha ritenuto che gli avvisi di accertamento confluiti negli atti di intimazione fossero stati oggetto di conciliazione e definizione agevolata, con conseguente estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.

  • Rigettato
    Violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. (spese di lite)

    L'appello è stato respinto nel merito, pertanto la soccombenza comporta la condanna alle spese di lite di secondo grado.

  • Rigettato
    Richiesta di cancellazione dal ruolo

    L'appello è stato respinto nel merito, pertanto la richiesta di cancellazione dal ruolo non può essere accolta.

  • Rigettato
    Domanda di risarcimento danni

    L'appello è stato respinto nel merito, pertanto la domanda di risarcimento danni non può essere accolta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Liguria, sez. II, sentenza 19/02/2026, n. 154
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria
    Numero : 154
    Data del deposito : 19 febbraio 2026

    Testo completo