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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 07/04/2025, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERMO
RG 1151/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Sara Marzialetti Presidente dott. Alberto Pavan Giudice dott.ssa Lucia Rocchi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 1151/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Sonia Marrozzini, giusta procura depositata telematicamente in allegato al ricorso introduttivo;
- RICORRENTE
CONTRO
(C.F. , rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Filippo Ciconte, giusta procura depositata telematicamente in allegato alla comparsa di costituzione;
- RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
***
OGGETTO: “sentenza parziale – scioglimento matrimonio civile” CONCLUSIONI:
All'udienza del 23/1/2025 ex art. 473-bis.22 u.c., svolta con le modalità della trattazione scritta - i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come segue:
PER PARTE RICORRENTE il difensore ha precisato le conclusioni come segue
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni diversa richiesta ed eccezione disattesa e respinta: -
Pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio contratto dai ricorrenti con il rito civile nel
Comune di Santa Vittoria in Matenano il 3 gennaio 2004 ed iscritto nei registri del detto
Comune al n. 1, Parte I, anno 2004, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Santa Vittoria in Matenano senza alcun contributo economico, anche di natura alimentare, tra le parti; - Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della sentenza di scioglimento del matrimonio all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Santa Vittoria in Matenano, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge”;
PER PARTE RESISTENTE il difensore ha precisato le conclusioni come segue
“che l'Ill.mo Tribunale adito Voglia: - pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio contratto dai Sig.ri e con rito civile nel Comune di Santa Controparte_1 Parte_1
Vittoria in Matenano il 03/01/2004 ed iscritto nei registri di detto Comune al n. 1, Parte 1, anno 2004, mandando la cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del
Comune di Santa Vittoria in Matenano. - Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della sentenza di scioglimento del matrimonio all'Ufficio di stato Civile del Comune di Santa Vittoria in Matenano, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge”.
***
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Il ricorrente ha instaurato il presente procedimento al fine di Parte_1 sentir dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto con CP_1
Pag. 2 di 4 - celebrato a Santa Vittoria in Matenano il 3/1/2004 e trascritto nei CP_1
Registri degli Atti di Matrimonio del Comune di Santa Vittoria in Matenano, anno
2004, numero 1, parte I, Serie, Ufficio 1.
Lo stesso in particolare ha dedotto che, a decorrere dalla comparizione dinanzi al
Presidente del Tribunale di Fermo nell'ambito del procedimento di separazione
R.G. 1151/2007 - conclusosi con decreto di omologa n. 4163/2007 emesso in data
18/7/2007 - i coniugi non hanno più ripreso la convivenza essendo del tutto venuta meno l'affectio coniugalis.
Tali deduzioni, non contestate dalla resistente, risultano ulteriormente dimostrate dalla documentazione prodotta in atti e dalla richiesta congiunta di scioglimento del vincolo.
Deve pertanto ritenersi adeguatamente comprovato il fatto che tra i coniugi non sussiste più alcuna comunione spirituale né materiale e che tale comunione non può essere ricostituita;
sussistono quindi i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda, previsti dall' art. 3 n.2 lett. b) L.01.12.1970 n.898.
La causa deve essere, peraltro, rimessa sul ruolo al fine di consentire l'istruttoria in ordine alle ulteriori domande proposte dalle parti.
La decisione sulle spese di lite va riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza, così decide:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto a Santa Vittoria in
Matenano in data 3/1/2004 tra e Parte_1 Controparte_1 iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Santa Vittoria in
Matenano, anno 2004, n. 1, parte I, serie, ufficio 1.
Pag. 3 di 4 ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Santa Vittoria in Matenano di procedere all'annotazione della presente sentenza.
DISPONE la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Così deciso a Fermo nella camera di consiglio del 7/3/2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Lucia Rocchi
Il Presidente
Dott.ssa Sara Marzialetti
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERMO
RG 1151/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Sara Marzialetti Presidente dott. Alberto Pavan Giudice dott.ssa Lucia Rocchi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 1151/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Sonia Marrozzini, giusta procura depositata telematicamente in allegato al ricorso introduttivo;
- RICORRENTE
CONTRO
(C.F. , rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Filippo Ciconte, giusta procura depositata telematicamente in allegato alla comparsa di costituzione;
- RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
***
OGGETTO: “sentenza parziale – scioglimento matrimonio civile” CONCLUSIONI:
All'udienza del 23/1/2025 ex art. 473-bis.22 u.c., svolta con le modalità della trattazione scritta - i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come segue:
PER PARTE RICORRENTE il difensore ha precisato le conclusioni come segue
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni diversa richiesta ed eccezione disattesa e respinta: -
Pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio contratto dai ricorrenti con il rito civile nel
Comune di Santa Vittoria in Matenano il 3 gennaio 2004 ed iscritto nei registri del detto
Comune al n. 1, Parte I, anno 2004, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Santa Vittoria in Matenano senza alcun contributo economico, anche di natura alimentare, tra le parti; - Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della sentenza di scioglimento del matrimonio all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Santa Vittoria in Matenano, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge”;
PER PARTE RESISTENTE il difensore ha precisato le conclusioni come segue
“che l'Ill.mo Tribunale adito Voglia: - pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio contratto dai Sig.ri e con rito civile nel Comune di Santa Controparte_1 Parte_1
Vittoria in Matenano il 03/01/2004 ed iscritto nei registri di detto Comune al n. 1, Parte 1, anno 2004, mandando la cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del
Comune di Santa Vittoria in Matenano. - Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della sentenza di scioglimento del matrimonio all'Ufficio di stato Civile del Comune di Santa Vittoria in Matenano, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge”.
***
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Il ricorrente ha instaurato il presente procedimento al fine di Parte_1 sentir dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto con CP_1
Pag. 2 di 4 - celebrato a Santa Vittoria in Matenano il 3/1/2004 e trascritto nei CP_1
Registri degli Atti di Matrimonio del Comune di Santa Vittoria in Matenano, anno
2004, numero 1, parte I, Serie, Ufficio 1.
Lo stesso in particolare ha dedotto che, a decorrere dalla comparizione dinanzi al
Presidente del Tribunale di Fermo nell'ambito del procedimento di separazione
R.G. 1151/2007 - conclusosi con decreto di omologa n. 4163/2007 emesso in data
18/7/2007 - i coniugi non hanno più ripreso la convivenza essendo del tutto venuta meno l'affectio coniugalis.
Tali deduzioni, non contestate dalla resistente, risultano ulteriormente dimostrate dalla documentazione prodotta in atti e dalla richiesta congiunta di scioglimento del vincolo.
Deve pertanto ritenersi adeguatamente comprovato il fatto che tra i coniugi non sussiste più alcuna comunione spirituale né materiale e che tale comunione non può essere ricostituita;
sussistono quindi i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda, previsti dall' art. 3 n.2 lett. b) L.01.12.1970 n.898.
La causa deve essere, peraltro, rimessa sul ruolo al fine di consentire l'istruttoria in ordine alle ulteriori domande proposte dalle parti.
La decisione sulle spese di lite va riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza, così decide:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto a Santa Vittoria in
Matenano in data 3/1/2004 tra e Parte_1 Controparte_1 iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Santa Vittoria in
Matenano, anno 2004, n. 1, parte I, serie, ufficio 1.
Pag. 3 di 4 ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Santa Vittoria in Matenano di procedere all'annotazione della presente sentenza.
DISPONE la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Così deciso a Fermo nella camera di consiglio del 7/3/2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Lucia Rocchi
Il Presidente
Dott.ssa Sara Marzialetti
Pag. 4 di 4