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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 19/03/2025, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1807/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CREMONA
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Antonia Gradi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1807/2024 promossa da: avv. (C.F. ) in proprio Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'avv. adiva il Tribunale esponendo: Parte_1
-di aver assistito il convenuto quale difensore d'ufficio, nel procedimento Controparte_1
penale n. 691/20 rg trib avanti al Tribunale di Cremona per i reati di cui agli art. 572 e 582 c.p.;
-di avere dunque studiato la documentazione del fascicolo e partecipato alle udienze del 15.03.21,
12.07.21, 06.12.21 (escussione testi), 28.03.22 (escussione parte offesa) e dell'11.07.22 (discussione);
-che, in particolare, all'udienza del 28.03.2022 il Giudice dava atto che il procedimento si intendeva riunito a quello avente n. 1688/20 rgnr - 453/21 mod. 16 e che all'udienza dell'11.07.22 il Tribunale emetteva pronunciava sentenza di assoluzione (sentenza n. 771/22 rg sent);
-che, conclusa l'attività difensiva, la ricorrente sollecitava, senza esito, il pagamento delle spettanze dovute come da parcella quantificata in € 1.797,00 oltre accessori per un totale di € 2.149,21.
pagina 1 di 3 Tanto premesso, domandava al Tribunale di condannare il convenuto “al pagamento della somma di €
2.149,21 o alla somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia e/o accertata in corso di causa, oltre interessi dal dovuto al soddisfo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
Il convenuto, nonostante la regolarità della notifica, non si costituiva in giudizio.
***
La domanda è fondata e va accolta nei termini di seguito precisati.
La ricorrente domanda il pagamento dei compensi per l'attività professionale svolta in favore del convenuto quale difensore d'ufficio nel procedimento penale n. 691/20 e n. 453/21 rg trib conclusosi con la sentenza n. 771/22 pronunciata dal Tribunale di Cremona.
L'attività difensiva svolta dalla ricorrente è comprovata dalla documentazione prodotta unitamente al ricorso.
In particolare l'avv. risulta aver partecipato alle udienze del 12.07.21 (qui sostituita giusta delega Pt_1
da altro difensore), che veniva rinviata per assenza della persona offesa;
del 06.12.21 in cui venivano escussi i testi;
alle due udienze del 28.3.22: una nel procedimento n. 453/21 rg trib. che veniva riunito a quello n. 691/20 r.g. trib. e l'altra nel predetto procedimento n. 691/20 r.g. trib. (qui riunito il proc. n.
453/21 rg trib) in cui veniva escussa la persona offesa;
infine a quella del 11.7.22 in cui il giudizio veniva discusso e deciso con sentenza di assoluzione.
Quanto alla congruità del compenso si osserva che la ricorrente ha applicato i parametri di legge (DM
55/2014 aggiornato) facendo riferimento ai valori minimi pari ad euro 237,00 per la fase di studio;
euro
284,00 per la fase introduttiva, euro 567,00 per la fase istruttoria ed euro 709,00 per la fase decisoria, e così complessivamente euro 1.797,00 oltre 15% per rimborso spese forfettario, 4% CPA e bollo per totali euro 2.149,21.
Sul punto si osserva che appare corretto e congruo, tenuto conto della natura del procedimento e delle concrete attività processuali svolte quali emergenti dagli atti, il riferimento ai minimi tabellari, dovendosi però escludere la fase introduttiva, non essendo stata allegata e non emergendo dagli atti una concreta attività difensiva riconducibile a tale fase.
Il compenso viene così rideterminato in euro 237,00 per la fase di studio, euro 567,00 per la fase istruttoria ed euro 709,00 per la fase decisoria e così complessivamente euro 1.513,00, oltre al 15% per rimborso spese forfettario, 4% CPA e imposta di bollo di euro 2,00 se dovuta.
Provato dunque il titolo della pretesa azionata, in base alle regole di riparto dell'onere della prova
(Cass. civ., sez. un., 30/10/2001, n.13533) spettava al convenuto dare prova dell'avvenuto pagina 2 di 3 adempimento e dunque del pagamento del compenso dovuto al difensore ovvero dell'esistenza di qualunque altro fatto impeditivo o modificativo della pretesa azionata in giudizio.
Non essendo stata fornita tale prova dal convenuto, rimasto contumace, la domanda va accolta.
Conseguentemente il convenuto deve essere condannato al pagamento in favore della ricorrente, a titolo di compenso per l'attività professionale svolta quale difensore d'ufficio nel procedimento penale sopra indicato, della somma di euro 1.513,00, oltre al 15% per rimborso spese forfettario, 4% a titolo di
C.P.A. ed euro 2,00 per imposta di bollo se dovuta, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, condanna al pagamento in favore dell'avv. della somma di euro Controparte_1 Parte_1
1.513,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso spese forfettario, 4% a titolo di C.P.A. ed euro 2,00 per imposta di bollo se dovuta, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
condanna alla rifusione delle spese processuali del presente procedimento in favore Controparte_1
della ricorrente che liquida in euro 500,00 per compensi, oltre al 15% a titolo di rimborso spese forfettario e C.P.A.
Cremona, 19.03.2025
Il Giudice
dott.ssa Antonia Gradi
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