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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 04/02/2025, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. r.g. 172 2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 04/02/2025 innanzi al GOT dott. Massimo Valenza, sono comparsi: per il ricorrente l'avv CHICHIARELLI STEFANO il quale insiste per la decisione riportandosi ai suoi atti e per l'avv. DI STEFANO in sostituzione dell'avv. CP_1
DE MARZO MANUELA la quale contesta la CTU chiedendone il rinnovo. Ini subordine chiede la compensazione quantomeno parziale delle spese di lite avendo il CTI riconosciuto solo due punti in più rispetto a quanto accertato dall' e non CP_1 richiesto dal ricorrente. Ai fini della pratica forense è presente la dott.ssa RITA FERRAZZA ( tess. 1964 del 5.9.2024)
Il GIUDICE ONORARIO dato atto, decide come da separata sentenza ex art. 281 sexties c.p.c.
Il Giudice Onorario
Dott. Massimo Valenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Massimo valenza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 172 2024 promossa da:
( ), elettivamente domiciliato in Indirizzo Parte_1 C.F._1
Telematico con l'avv. CHICHIARELLI STEFANO ( ), dal C.F._2
quale è rappresentato e difeso
RICORRENTE contro
), elettivamente domiciliato in VIA LEONARDO DA VINCI, CP_1 P.IVA_1
6 C/O AVVOCATURA REGIONALE L'AQUILA con l'avv. DE MARZO
MANUELA ( ), dal quale è rappresentato e difeso C.F._3
RESISTENTE
OGGETTO: riconoscimento aggravamento danno biologico da infortunio sul lavoro.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da rispettivi atti introduttivi.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20.2.2024, parte ricorrente, assumendo che aveva inoltrato all' domanda di revisione per l'infortunio lavorativo avvenuto in CP_1
data 21.9.2021, per il quale era stata riconosciuta una inabilità del 8%, adiva l'intestato tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, per ottenere il riconoscimento del suo diritto a a godere di un indennizzo capitale con un danno biologico nella misura del
14% o in quella diversa accertata in corso di causa. Si costituiva in giudizio l chiedendo l'integrale rigetto della domanda in quanto CP_1
del tutto infondata.
Acquisita una CTU la causa all'odierna udienza veniva discussa come segue.
Il Tribunale osserva quanto segue.
Il consulente tecnico d'ufficio Dott. ha osservato che “I sanitari Persona_1
dell'Istituto Assicuratore, al termine del periodo di inabilità temporanea assoluta
(prolungata fino al 01/08/2022) hanno riconosciuto un danno biologico permanente, da menomazione dell'integrità psico-fisica, nella misura dell'8% (otto per cento).
Trattasi di valutazione che potrebbe ritenersi di certo congrua sotto il profilo dell'esclusiva limitazione dell'articolarità distrettale (come sopra riportata), tenuto conto che le tabelle di Legge prevedono il riconoscimento di un grado invalidante pari al 18% per l'anchilosi di gomito in posizione favorevole con prono-supinazione libera
(voce 230). E tuttavia, la predetta percentuale (8%) non sembra tenere conto, quanto meno in misura adeguata, di due condizioni invalidanti, rappresentate non tanto dalla minima menomazione dell'efficienza estetica da esito cicatriziale a carico del gomito destro (comunque valutabile nella misura dello 0,5-1%) quanto dalla necessità di ricorrere alla sostituzione con protesi del capitello radiale del gomito stesso”. Lo stesso CTU ha concluso che “il danno biologico di natura permanente derivato al sig.
dall'infortunio lavorativo per cui è causa, appare ragionevolmente Pt_1
quantificabile nella misura complessiva del 10% (dieci per cento)”
La diagnosi del C.T.U. si basa sui risultati degli esami clinici e strumentali e le sue conclusioni possono essere condivise e accettate, perché frutto di una corretta indagine medico-legale.
L' da parte sua, non ha sollevato consistenti obiezioni, dalle quali possa CP_1
trarsi un diverso convincimento.
Non vi sono ragioni per disporre il rinnovo della CTU come richiesto dalla resistente.
Aderendo al parere del C.T.U., alla ricorrente deve, pertanto, essere riconosciuto il diritto a percepire un capitale commisurato alla suddetta percentuale di inabilità, con gli interessi legali. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Non può essere accolta la domanda di compensazione anche parziale delle spese di lite atteso che parte ricorrente aveva comunque richiesto accertarsi la menomazione fisica nella misura del 14% od in quell'altra maggiore o minore accertata in corso di causa.
Anche le spese di C.T.U. sono a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie la domanda e dichiara che , in seguito all'infortunio del Parte_1
21.9.2021, ha riportato un'inabilità permanente pari al 10%;
- condanna, di conseguenza, l a corrispondere al ricorrente un capitale CP_1
commisurato alla suddetta percentuale d'inabilità, con decorrenza dalla domanda amministrativa, con gli interessi legali fino all'effettivo soddisfo;
- condanna l' al pagamento in favore del procuratore di parte ricorrente, CP_1
dichiaratosi antistatario, delle spese di lite che liquida in complessive €. 2.600,00 oltre rimborso spese forfettario, cassa previdenza ed IVA;
- pone anche le spese di C.T.U. a carico dell' CP_1
Avezzano, 4 febbraio 2025
Il Giudice Onorario
Dott. Massimo Valenza