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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 08/01/2025, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7615/2023
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in persona del giudice Franco Caroleo, ha pronunciato in nome del popolo italiano la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7615 del Ruolo Generale per l'anno 2023
TRA
con gli avv.ti Fortunato Barone e Alberto Besacchi. Parte_1
ATTORE
E
in persona del legale rappresentante p.t., con gli avv.ti Angela Daniela Zucchetti, CP_1
Mariapaola Boni, Roberta Finazzi e Paola Cordovado.
CONVENUTA
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato e ritualmente notificato, l'attore ha evocato in giudizio le convenute in epigrafe chiedendo al Tribunale:
“A) In via principale: Accertare e dichiarare che il licenziamento intimato al ricorrente in data 08.02.2023 è nullo in quanto discriminatorio e/o ritorsivo e, conseguentemente, condannare in persona del legale rappresentante CP_1 pro tempore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 L. 300/1970 commi 1-3 a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro ed
a corrispondergli un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto percepita, dalla data del licenziamento sino a quella dell'effettiva reintegra al tallone mensile di euro 2.199,24 euro.
B) In subordine rispetto al capo A) accertare e dichiarare illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente per tutti i motivi dedotti nel presente atto per l'insussistenza dei fatti contestati e, conseguentemente annullare il licenziamento intimato e, per l'effetto, condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, ai sensi CP_1 dell'art. 18 comma quarto L. 300/1970 a reintegrare il sig. nel posto di lavoro ed a corrispondergli Parte_1
l'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di fatto mensile percepita pari a 2.199,24 euro dalla data del licenziamento e sino all'effettiva reintegra.
C) In ulteriore subordine rispetto ai capi A) e B): Accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento intimato in quanto privo di giusta causa e/o giustificato motivo soggettivo e, per l'effetto, condannare la resistente ai sensi
1 dell'art. 18 comma quinto al pagamento di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva nella misura di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto pari a 2.199,24 euro o la diversa somma ritenuta di giustizia.
D) In ogni caso: accertare e dichiarare la sussistenza di un illecito contrattuale ai sensi degli artt. 2087,
2103 e 1375 cod. civ. in ragione di condotte vessatorie poste in essere dalla società resistente nel periodo da CP_1 giugno 2021 e sino alla cessazione del rapporto di lavoro in data 08.02.2023 così come descritte in ricorso e, per l'effetto, condannare la società in persona del legale rappresentante pro-tempore, al risarcimento dei danni non CP_1 patrimoniali per lesione da straining nella somma pari ad euro 34.462,67 e di quelli non patrimoniali permanenti alla salute nella percentuale del 20% e, pertanto, secondo i criteri stabiliti dal Tribunale di Milano, nella misura di euro
55.068,00 ovvero la diversa somma ritenuta di giustizia, il tutto con interessi e rivalutazione monetaria su tutte le somme dal dovuto fino al saldo;
E) In ogni caso: con vittoria di spese diritti ed onorari di legge, oltre iva e cpa, da distrarsi in favore degli avv.ti Fortunato Barone e Alberto Besacchi che si dichiarano antistatari”.
La parte convenute si è costituita in giudizio ed ha contestato le pretese avversarie, chiedendone il rigetto.
***
1. Preliminarmente, va disattesa l'eccezione, sollevata dalla convenuta, di parziale inammissibilità delle domande attoree per via del verbale di conciliazione giudiziale sottoscritto dalle parti in data 23.11.2021
(all. n. 1 alla memoria).
Ed invero, la conciliazione oggetto del dedotto verbale riguardava questioni differenti e risalenti al
2020, lasciando impregiudicato ogni altro reciproco diritto in relazione al prosieguo del rapporto di lavoro.
Del resto, le condotte denunciate in questa sede attengono al periodo giugno 2021-febbraio 2023.
Tanto basta a respingere l'eccezione de qua.
*
2. Venendo al merito, l'attore ha primariamente lamentato di essere stato vittima di straining, sostenendo di aver subito vessazioni ad opera del direttore del punto di vendita . CP_2
2.1. Ai fini della risoluzione della vicenda, offrono un utile contributo le deposizioni dei testimoni escussi nel corso del processo.
Al riguardo, però, deve fin da subito dubitarsi dell'attendibilità testimonianza di , in quanto CP_2 soggetto direttamente coinvolto nei fatti di causa nonché autore di molte delle segnalazioni da cui sono scaturite le contestazioni disciplinari di causa.
Allo stesso modo, in relazione alle asserite condotte vessatorie, appare meno dirimente la deposizione del teste , poiché questi osservava il turno decorrente dalle ore 20,00, prendendo così servizio Tes_1 solamente un'ora prima della fine del turno dell'attore: in tal senso, le sue dichiarazioni risultano decisamente parziali e, dunque, poco rilevanti ai fini del decidere.
2
Per questi motivi
, si è indotti a fare più affidamento sulle dichiarazioni delle testimoni e ES
, in quanto più precise e obiettive nella ricostruzione dei fatti (oltre che tra loro concordanti su Tes_3 molti specifici elementi).
2.2. Tanto premesso, sulla scorta di quanto dichiarato dalle testimoni e , deve ritenersi ES Tes_3 provato che:
- in più occasioni, il direttore del punto vendita ha minacciato l'attore di trasferirlo se non faceva quel che gli diceva;
- il direttore del punto vendita ha impedito all'attore di usare il telefono o di parlare, mentre ad altri dipendenti lo consentiva liberamente;
- spesso il direttore del punto vendita ha detto all'attore che era un incapace e non sapeva fare il taglio o il disosso;
- più volte, l'attore è stato adibito alla gastronomia (anche per sostituire chi mancava per malattia, per tutto il giorno), nonostante fosse stato dichiarato inidoneo alla mansione di gastronomo;
- all'attore è stato sempre negato di variare il proprio turno, a differenza della possibilità concessa ad altri dipendenti;
- i colleghi non parlavano con l'attore per non avere problemi disciplinari con il direttore (cfr. teste
: “Ricordo un interinale ( che mi aveva detto che gli aveva detto di non parlare con l'attore”); Tes_3 Per_1 CP_2
- è capitato che in alcune occasioni il direttore ha intimato all'attore di stare seduto fermo in cassa;
- molte volte il direttore ha urlato nei confronti dell'attore, rimproverandolo davanti a colleghi e clienti;
- a differenza degli altri colleghi, all'attore non è stato dato il giubbotto aziendale (per coprirsi dal freddo), ma solo una felpa molto sottile.
2.3. Orbene, i fatti così accertati, valutati nel loro complesso, portano ad escludere che le condotte datoriali (nello specifico adottate dal responsabile del punto vendita) siano state produttrici, a svantaggio del dipendente, di meri disagi o lesioni di interessi privi di qualsiasi consistenza e gravità, come tali non risarcibili.
Ed invero, i ripetuti rimproveri davanti a colleghi e clienti, l'adibizione a mansioni per le quali era stato dichiarato inidoneo, la differenziazione di trattamento rispetto ad altri colleghi e l'isolamento di cui il lavoratore è stato vittima appaiono integrare una fattispecie di cd. straining (cfr. ex multis Cass. n.
16580/2022: “è configurabile lo straining quando vi siano comportamenti stressogeni scientemente attuati nei confronti di un dipendente, anche se manchi la pluralità delle azioni vessatorie (Cass. 10 luglio 2018, n. 18164) o esse siano limitate nel numero (Cass. 29 marzo 2018, n. 7844), ma anche nel caso in cui il datore di lavoro consenta, anche colposamente, il mantenersi di un ambiente stressogeno fonte di danno alla salute dei lavoratori (Cass. 19 febbraio 2016,
n. 3291), anche qui, al di là delle denominazioni, lungo la falsariga della responsabilità dolosa o anche colposa del datore di lavoro che indebitamente tolleri l'esistenza di una condizione di lavoro lesiva della salute ancora secondo il paradigma di cui all'art. 2087 c.c.”.
3 2.4. Con riferimento alla quantificazione del danno non patrimoniale derivante dall'accertato straining, risulta dai referti allegati agli atti nonché dalle conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico che in occasione dell'evento dannoso di cui è causa la parte attrice ha riportato “disturbo dell'adattamento (DA) con ansia e umore depresso misti, persistente” (cfr. elaborato del c.t.u.).
Tale evento biologico si sostanzia in una lesione della salute così quantificata dal consulente tecnico: 6% di invalidità permanente;
6 mesi di invalidità temporanea relativa parziale al 20%.
2.5. Le conclusioni cui è pervenuto il c.t.u. sono congruamente motivate e pienamente condivisibili, mentre l'individuazione della percentuale del danno biologico appare corretta.
2.6. Pertanto, sulla base della tabella del danno biologico di lieve entità ex art. 139 d.lgs. n. 209/2005, aggiornata all'ultimo D.M., a titolo di risarcimento del danno derivante dalla lesione permanente dell'integrità psicofisica, deve essere liquidata la somma di euro 8.647,90 attuali (tenuto conto che la parte danneggiata aveva al tempo 31 anni), cui va aggiunta la somma di euro 1.988,64 attuali per l'inabilità temporanea al 20% (per 6 mesi di inabilità).
2.7. Dunque, la somma complessiva da liquidare in favore dell'attore, a titolo di danno non patrimoniale biologico, è pari ad euro 10.636,54.
2.8. Oltre alla sorte capitale così liquidata, competono interessi legali e rivalutazione monetaria (con calcolo da effettuarsi secondo il criterio legale rappresentato dall'indice dei prezzi fissati dall'ISTAT ex art. 150 disp. att.: cfr. Cass. n. 11462/1993) dalla data di maturazione del credito fino alla pubblicazione della presente sentenza, ai sensi dell'art. 429, co. 3, c.p.c. che trova applicazione anche per i crediti di natura risarcitoria.
Dalla data della presente decisione (che segna la conversione del debito risarcitorio di valore in debito di valuta), sul totale delle somme così liquidate per sorte capitale e lucro cessante, competono gli interessi legali fino al soddisfo ex art. 1282 c.c.
2.9. Quanto alla richiesta risarcitoria relativa all'ulteriore danno alla sfera “personale-esistenziale” (cfr. pag.
34 del ricorso), la stessa non può trovare accoglimento.
Ed invero, il danno esistenziale, come qualsiasi danno non patrimoniale derivante dalla lesione di diritti inviolabili della persona, come tali costituzionalmente garantiti, è risarcibile - sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. - anche quando non sussiste un fatto- reato né ricorre alcuna delle altre ipotesi in cui la legge consente espressamente il ristoro dei pregiudizi non patrimoniali, a tre condizioni: a) che l'interesse leso - e non il pregiudizio sofferto - abbia rilevanza costituzionale (altrimenti si perverrebbe ad una abrogazione per via interpretativa dell'art. 2059 c.c., giacché qualsiasi danno non patrimoniale, per il fatto stesso di essere tale, e cioè di toccare interessi della persona, sarebbe sempre risarcibile); b) che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi una soglia minima di tollerabilità (in quanto il dovere di solidarietà, di cui all'art. 2 Cost., impone a ciascuno di tollerare le minime intrusioni nella propria sfera personale inevitabilmente
4 scaturenti dalla convivenza); c) che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della vita od alla felicità. E tale risarcibilità è estesa sia quando il pregiudizio all'interesse di rango costituzionale derivi da un fatto illecito, sia quando scaturisca da un inadempimento contrattuale (cfr.
Cass. S.U. n. 26972/2008).
Inoltre, è superato l'orientamento secondo il quale, in caso di violazione dei diritti della personalità si determinerebbe un danno sussistente in re ipsa che legittimerebbe il diritto al risarcimento senza che incomba sul danneggiato l'onere di fornire la prova dell'esistenza del danno medesimo.
Il danno non patrimoniale, infatti, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce “danno conseguenza” (Cass. nn. 8827-8828/2003; n. 16004/2003; nonché Cass.
S.U. n. 26972/2008), che come tale va allegato e provato.
Orbene, nel caso di specie, per descrivere l'invocata alterazione esistenziale, la difesa attorea si è limitata a dedurre circostanze piuttosto generiche (cfr. pag. 34: “perdita di sicurezza e autostima con consegunete pregiudizio alla vita sociale e relazionale (apatia nei campi di interesse, isolamento sociale: il ricorrente non aveva più voglia di uscire e, in generale, di intrattenere relazioni interpersonali;
(iii) una perdita di autostima anche sotto il profilo professionale: il disagio, l'imbarazzo e la lesione dell'immagine che il lavoratore aveva di sé stesso”).
Il carattere generico di tali deduzioni e il fatto che si fondino esclusivamente sul narrato della parte non permettono di inferire l'effettiva consistenza del danno denunciato: ossia, in che cosa sia consistito il pregiudizio esistenziale, che tipo di intensità abbia presentato e come lo stesso si sia atteggiato rispetto alle condizioni soggettive della parte.
Il che, in definitiva, impedisce di ritenere che si tratti di un pregiudizio giuridicamente apprezzabile, che abbia raggiunto l'entità dei parametri di gravità e rilevanza tali da configurare un danno non patrimoniale risarcibile ex art. 2059 c.c.
Questa domanda risarcitoria, pertanto, deve essere respinta.
*
3. In secondo luogo, l'attore ha impugnato il licenziamento intimato con lettera dell'8.2.2023.
3.1. Le condotte ascritte al lavoratore, e poste a base del recesso di cui è causa, sono state così riportate nella lettera di contestazione disciplinare del 24.1.2023 (all. n. 33 al ricorso):
5 3.2. Al riguardo, alla luce delle deposizioni testimoniali, può ritenersi convalidata la dinamica degli accadimenti: i testi e hanno infatti confermato il rifiuto dell'attore di adempiere alle ES Tes_1 direttive del direttore, che gli aveva chiesto di spostarsi più vicino alle casse automatiche per fornire assistenza ai clienti.
3.3. Tuttavia, così accertata la condotta attorea, la stessa, seppur indiscutibilmente connotata di rilevanza disciplinare, non si profila tale da incidere irrimediabilmente sull'affidamento del datore di lavoro e, quindi, ad integrare una giusta causa di licenziamento, che non consentirebbe neppure la prosecuzione provvisoria del rapporto.
Ed invero, secondo un orientamento consolidato in giurisprudenza (si veda da ultimo Cass. n.
18296/2024) la nozione di insubordinazione non può essere limitata al rifiuto di adempimento delle disposizioni dei superiori, dovendo ricomprendere qualsiasi comportamento atto a pregiudicare l'esecuzione ed il corretto svolgimento delle suddette disposizioni nel quadro dell'organizzazione aziendale.
Seguendo questa linea, l'omissione imputata all'attore nella lettera di contestazione del 24.1.2023 non sembra aver arrecato un'effettiva situazione di disagio all'organizzazione aziendale.
6 A ciò si aggiunga che la richiesta del direttore non è sembrata di per sé rispondente a valide esigenze operative, atteso che:
- la teste ha precisato che, comunque, “ ha detto che sarebbe andato solo quando serviva, ossia ES Parte_1
a luce rossa accesa. Tra l'altro, questa è la prassi: si aiuta il cliente solo se ci sono problemi”;
- il teste ha riferito che l'attore si era messo dietro la colonna, “dove era comunque visibile dai Tes_1 clienti”, potendo così comunque offrire assistenza (pur garantendo una minore interazione).
3.4. Stessi rilievi possono essere svolti in relazione alle altre omissioni valorizzate a titolo di recidiva per il rifiuto di recarsi presso l'ufficio del direttore dove era stato convocato (contestazione del 6.6.2022) e di spostarsi di cassa (contestazioni del 6.9.2022 e del 13.9.2022).
Trattasi infatti di circostanze che, pur considerate nel loro complesso, non appaiono così gravi da portare a ritenere che qualsiasi altra sanzione diversa dal licenziamento risultasse insufficiente a tutelare l'interesse dell'azienda.
Del resto, nel valutare gli episodi addebitati all'attore (che hanno visto quasi sempre coinvolto anche il direttore del punto vendita), non può non tenersi conto dell'evidente clima di tensione che si era creato tra l'attore e il direttore in forza delle riscontrate condotte di straining.
3.5. La sanzione espulsiva adottata appare pertanto sproporzionata rispetto agli inadempimenti accertati.
3.6. La sussistenza del fatto materiale contestato nella lettera di licenziamento induce, però, a respingere la tesi della ritorsività del licenziamento.
E ciò, tenuto anche conto del fatto che, con riferimento alle contestazioni disciplinari valorizzate a titolo di recidiva e che la difesa attorea ha sostenuto essere parte del medesimo disegno ritorsivo:
- alla contestazione disciplinare del 24.6.2022 non è seguita alcuna lettera di giustificazioni del lavoratore;
- quanto alla contestazione del 13.9.2022, l'attore in ricorso si è limitato a dedurre genericamente che contiene una ricostruzione dei fatti non corrispondente al vero;
- è documentale la circostanza che il lavoratore ha reso una prestazione eccedente il normale orario di lavoro non richiesta nei giorni 23, 24, 25 e 29 maggio 2022 (contestazioni del 31.5.2022 e 6.6.2022); e quanto dedotto dall'attore a giustificazione del protrarsi della sua attività, dovuto al particolare afflusso di clienti, sembra smentito dai documenti in atti da cui risulta in tali giornate il dipendente ha battuto l'ultimo scontrino alle ore 21 (all. n. 49 alla memoria), in tempo quindi per potere registrare la fine del turno alle 21.15;
- l'attore non ha negato di essersi rifiutato di adempiere alle direttive dei superiori;
- non risulta specificamente contestato che l'attore abbia disatteso le disposizioni aziendali, omettendo di timbrare le pause (contestazioni del 31.5.2022 e 24.1.2023) ed effettuando acquisti durante l'orario di lavoro (contestazione del 13.9.2022).
Tali risultanze impediscono di ritenere infondate le contestazioni disciplinari di causa e portano quindi a
7 escludere la finalità illecita del licenziamento, in assenza di una prova rigorosa del nesso causale tra il motivo ritorsivo e il recesso impugnato (cfr. Cass. nn. 14816/2005, 3986/2015).
3.7. Il licenziamento oggetto di causa risulta quindi illegittimo, con conseguente applicazione dell'art. 18, co. 5, St. lav.
3.8. Secondo il più recente ed ormai consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, cui deve essere data continuità (cfr. Cass. n. 19578/2019), la valutazione di non proporzionalità della sanzione rispetto al fatto contestato ed accertato rientra nell'art. 18, quarto comma, solo nell'ipotesi in cui lo scollamento tra la gravità della condotta realizzata e la sanzione adottata risulti dalle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili, che ad essa facciano corrispondere una sanzione conservativa : “Ma al di fuori di tale caso, la sproporzione tra la condotta e la sanzione espulsiva rientra nelle “altre ipotesi” in cui non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa, per le quali l'art.
18, quinto comma prevede la tutela indennitaria cd. forte: avendo la novella del 2012 introdotto una graduazione delle ipotesi di illegittimità della sanzione espulsiva dettata da motivi disciplinari, facendo corrispondere a quelle di maggiore evidenza la sanzione della reintegrazione e limitando la tutela risarcitoria all'ipotesi del difetto di proporzionalità che non risulti dalle previsioni del contratto collettivo (Cass. 25 maggio 2017, n. 13178, in motivazione;
Cass. 12 ottobre 2018,
n. 25534; Cass. 14 dicembre 2018, n. 32500, in motivazione)” (cfr. Cass. n. 1891/2020).
3.9. Va quindi dichiarato risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento e condannato il datore di lavoro al pagamento di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di dodici e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
3.10. Tenuto conto della durata del rapporto, del numero dei dipendenti occupati e delle dimensioni dell'attività economica, si ritiene equo riconoscere alla parte attrice un'indennità pari a n. 18 mensilità della retribuzione globale di fatto.
*
4. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
- condanna la parte convenuta al risarcimento, in favore della parte attrice, del danno non patrimoniale nella misura pari a euro 10.636,54, oltre rivalutazione e interessi come in motivazione;
- dichiara risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento;
- condanna la parte convenuta al pagamento, in favore della parte attrice, di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva nella misura di n. 18 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto;
8 - condanna la parte convenuta al pagamento, in favore della parte attrice, delle spese processuali, che determina in complessivi euro 259,00 ed euro 8.000,00 per compensi di avvocato oltre IVA, CPA e rimborso ex art. 2 d.m. n. 55/2014, da distrarsi in favore dei difensori antistatari.
Milano, 08.01.2025
Il giudice
Franco Caroleo
9
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in persona del giudice Franco Caroleo, ha pronunciato in nome del popolo italiano la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7615 del Ruolo Generale per l'anno 2023
TRA
con gli avv.ti Fortunato Barone e Alberto Besacchi. Parte_1
ATTORE
E
in persona del legale rappresentante p.t., con gli avv.ti Angela Daniela Zucchetti, CP_1
Mariapaola Boni, Roberta Finazzi e Paola Cordovado.
CONVENUTA
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato e ritualmente notificato, l'attore ha evocato in giudizio le convenute in epigrafe chiedendo al Tribunale:
“A) In via principale: Accertare e dichiarare che il licenziamento intimato al ricorrente in data 08.02.2023 è nullo in quanto discriminatorio e/o ritorsivo e, conseguentemente, condannare in persona del legale rappresentante CP_1 pro tempore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 L. 300/1970 commi 1-3 a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro ed
a corrispondergli un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto percepita, dalla data del licenziamento sino a quella dell'effettiva reintegra al tallone mensile di euro 2.199,24 euro.
B) In subordine rispetto al capo A) accertare e dichiarare illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente per tutti i motivi dedotti nel presente atto per l'insussistenza dei fatti contestati e, conseguentemente annullare il licenziamento intimato e, per l'effetto, condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, ai sensi CP_1 dell'art. 18 comma quarto L. 300/1970 a reintegrare il sig. nel posto di lavoro ed a corrispondergli Parte_1
l'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di fatto mensile percepita pari a 2.199,24 euro dalla data del licenziamento e sino all'effettiva reintegra.
C) In ulteriore subordine rispetto ai capi A) e B): Accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento intimato in quanto privo di giusta causa e/o giustificato motivo soggettivo e, per l'effetto, condannare la resistente ai sensi
1 dell'art. 18 comma quinto al pagamento di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva nella misura di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto pari a 2.199,24 euro o la diversa somma ritenuta di giustizia.
D) In ogni caso: accertare e dichiarare la sussistenza di un illecito contrattuale ai sensi degli artt. 2087,
2103 e 1375 cod. civ. in ragione di condotte vessatorie poste in essere dalla società resistente nel periodo da CP_1 giugno 2021 e sino alla cessazione del rapporto di lavoro in data 08.02.2023 così come descritte in ricorso e, per l'effetto, condannare la società in persona del legale rappresentante pro-tempore, al risarcimento dei danni non CP_1 patrimoniali per lesione da straining nella somma pari ad euro 34.462,67 e di quelli non patrimoniali permanenti alla salute nella percentuale del 20% e, pertanto, secondo i criteri stabiliti dal Tribunale di Milano, nella misura di euro
55.068,00 ovvero la diversa somma ritenuta di giustizia, il tutto con interessi e rivalutazione monetaria su tutte le somme dal dovuto fino al saldo;
E) In ogni caso: con vittoria di spese diritti ed onorari di legge, oltre iva e cpa, da distrarsi in favore degli avv.ti Fortunato Barone e Alberto Besacchi che si dichiarano antistatari”.
La parte convenute si è costituita in giudizio ed ha contestato le pretese avversarie, chiedendone il rigetto.
***
1. Preliminarmente, va disattesa l'eccezione, sollevata dalla convenuta, di parziale inammissibilità delle domande attoree per via del verbale di conciliazione giudiziale sottoscritto dalle parti in data 23.11.2021
(all. n. 1 alla memoria).
Ed invero, la conciliazione oggetto del dedotto verbale riguardava questioni differenti e risalenti al
2020, lasciando impregiudicato ogni altro reciproco diritto in relazione al prosieguo del rapporto di lavoro.
Del resto, le condotte denunciate in questa sede attengono al periodo giugno 2021-febbraio 2023.
Tanto basta a respingere l'eccezione de qua.
*
2. Venendo al merito, l'attore ha primariamente lamentato di essere stato vittima di straining, sostenendo di aver subito vessazioni ad opera del direttore del punto di vendita . CP_2
2.1. Ai fini della risoluzione della vicenda, offrono un utile contributo le deposizioni dei testimoni escussi nel corso del processo.
Al riguardo, però, deve fin da subito dubitarsi dell'attendibilità testimonianza di , in quanto CP_2 soggetto direttamente coinvolto nei fatti di causa nonché autore di molte delle segnalazioni da cui sono scaturite le contestazioni disciplinari di causa.
Allo stesso modo, in relazione alle asserite condotte vessatorie, appare meno dirimente la deposizione del teste , poiché questi osservava il turno decorrente dalle ore 20,00, prendendo così servizio Tes_1 solamente un'ora prima della fine del turno dell'attore: in tal senso, le sue dichiarazioni risultano decisamente parziali e, dunque, poco rilevanti ai fini del decidere.
2
Per questi motivi
, si è indotti a fare più affidamento sulle dichiarazioni delle testimoni e ES
, in quanto più precise e obiettive nella ricostruzione dei fatti (oltre che tra loro concordanti su Tes_3 molti specifici elementi).
2.2. Tanto premesso, sulla scorta di quanto dichiarato dalle testimoni e , deve ritenersi ES Tes_3 provato che:
- in più occasioni, il direttore del punto vendita ha minacciato l'attore di trasferirlo se non faceva quel che gli diceva;
- il direttore del punto vendita ha impedito all'attore di usare il telefono o di parlare, mentre ad altri dipendenti lo consentiva liberamente;
- spesso il direttore del punto vendita ha detto all'attore che era un incapace e non sapeva fare il taglio o il disosso;
- più volte, l'attore è stato adibito alla gastronomia (anche per sostituire chi mancava per malattia, per tutto il giorno), nonostante fosse stato dichiarato inidoneo alla mansione di gastronomo;
- all'attore è stato sempre negato di variare il proprio turno, a differenza della possibilità concessa ad altri dipendenti;
- i colleghi non parlavano con l'attore per non avere problemi disciplinari con il direttore (cfr. teste
: “Ricordo un interinale ( che mi aveva detto che gli aveva detto di non parlare con l'attore”); Tes_3 Per_1 CP_2
- è capitato che in alcune occasioni il direttore ha intimato all'attore di stare seduto fermo in cassa;
- molte volte il direttore ha urlato nei confronti dell'attore, rimproverandolo davanti a colleghi e clienti;
- a differenza degli altri colleghi, all'attore non è stato dato il giubbotto aziendale (per coprirsi dal freddo), ma solo una felpa molto sottile.
2.3. Orbene, i fatti così accertati, valutati nel loro complesso, portano ad escludere che le condotte datoriali (nello specifico adottate dal responsabile del punto vendita) siano state produttrici, a svantaggio del dipendente, di meri disagi o lesioni di interessi privi di qualsiasi consistenza e gravità, come tali non risarcibili.
Ed invero, i ripetuti rimproveri davanti a colleghi e clienti, l'adibizione a mansioni per le quali era stato dichiarato inidoneo, la differenziazione di trattamento rispetto ad altri colleghi e l'isolamento di cui il lavoratore è stato vittima appaiono integrare una fattispecie di cd. straining (cfr. ex multis Cass. n.
16580/2022: “è configurabile lo straining quando vi siano comportamenti stressogeni scientemente attuati nei confronti di un dipendente, anche se manchi la pluralità delle azioni vessatorie (Cass. 10 luglio 2018, n. 18164) o esse siano limitate nel numero (Cass. 29 marzo 2018, n. 7844), ma anche nel caso in cui il datore di lavoro consenta, anche colposamente, il mantenersi di un ambiente stressogeno fonte di danno alla salute dei lavoratori (Cass. 19 febbraio 2016,
n. 3291), anche qui, al di là delle denominazioni, lungo la falsariga della responsabilità dolosa o anche colposa del datore di lavoro che indebitamente tolleri l'esistenza di una condizione di lavoro lesiva della salute ancora secondo il paradigma di cui all'art. 2087 c.c.”.
3 2.4. Con riferimento alla quantificazione del danno non patrimoniale derivante dall'accertato straining, risulta dai referti allegati agli atti nonché dalle conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico che in occasione dell'evento dannoso di cui è causa la parte attrice ha riportato “disturbo dell'adattamento (DA) con ansia e umore depresso misti, persistente” (cfr. elaborato del c.t.u.).
Tale evento biologico si sostanzia in una lesione della salute così quantificata dal consulente tecnico: 6% di invalidità permanente;
6 mesi di invalidità temporanea relativa parziale al 20%.
2.5. Le conclusioni cui è pervenuto il c.t.u. sono congruamente motivate e pienamente condivisibili, mentre l'individuazione della percentuale del danno biologico appare corretta.
2.6. Pertanto, sulla base della tabella del danno biologico di lieve entità ex art. 139 d.lgs. n. 209/2005, aggiornata all'ultimo D.M., a titolo di risarcimento del danno derivante dalla lesione permanente dell'integrità psicofisica, deve essere liquidata la somma di euro 8.647,90 attuali (tenuto conto che la parte danneggiata aveva al tempo 31 anni), cui va aggiunta la somma di euro 1.988,64 attuali per l'inabilità temporanea al 20% (per 6 mesi di inabilità).
2.7. Dunque, la somma complessiva da liquidare in favore dell'attore, a titolo di danno non patrimoniale biologico, è pari ad euro 10.636,54.
2.8. Oltre alla sorte capitale così liquidata, competono interessi legali e rivalutazione monetaria (con calcolo da effettuarsi secondo il criterio legale rappresentato dall'indice dei prezzi fissati dall'ISTAT ex art. 150 disp. att.: cfr. Cass. n. 11462/1993) dalla data di maturazione del credito fino alla pubblicazione della presente sentenza, ai sensi dell'art. 429, co. 3, c.p.c. che trova applicazione anche per i crediti di natura risarcitoria.
Dalla data della presente decisione (che segna la conversione del debito risarcitorio di valore in debito di valuta), sul totale delle somme così liquidate per sorte capitale e lucro cessante, competono gli interessi legali fino al soddisfo ex art. 1282 c.c.
2.9. Quanto alla richiesta risarcitoria relativa all'ulteriore danno alla sfera “personale-esistenziale” (cfr. pag.
34 del ricorso), la stessa non può trovare accoglimento.
Ed invero, il danno esistenziale, come qualsiasi danno non patrimoniale derivante dalla lesione di diritti inviolabili della persona, come tali costituzionalmente garantiti, è risarcibile - sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. - anche quando non sussiste un fatto- reato né ricorre alcuna delle altre ipotesi in cui la legge consente espressamente il ristoro dei pregiudizi non patrimoniali, a tre condizioni: a) che l'interesse leso - e non il pregiudizio sofferto - abbia rilevanza costituzionale (altrimenti si perverrebbe ad una abrogazione per via interpretativa dell'art. 2059 c.c., giacché qualsiasi danno non patrimoniale, per il fatto stesso di essere tale, e cioè di toccare interessi della persona, sarebbe sempre risarcibile); b) che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi una soglia minima di tollerabilità (in quanto il dovere di solidarietà, di cui all'art. 2 Cost., impone a ciascuno di tollerare le minime intrusioni nella propria sfera personale inevitabilmente
4 scaturenti dalla convivenza); c) che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della vita od alla felicità. E tale risarcibilità è estesa sia quando il pregiudizio all'interesse di rango costituzionale derivi da un fatto illecito, sia quando scaturisca da un inadempimento contrattuale (cfr.
Cass. S.U. n. 26972/2008).
Inoltre, è superato l'orientamento secondo il quale, in caso di violazione dei diritti della personalità si determinerebbe un danno sussistente in re ipsa che legittimerebbe il diritto al risarcimento senza che incomba sul danneggiato l'onere di fornire la prova dell'esistenza del danno medesimo.
Il danno non patrimoniale, infatti, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce “danno conseguenza” (Cass. nn. 8827-8828/2003; n. 16004/2003; nonché Cass.
S.U. n. 26972/2008), che come tale va allegato e provato.
Orbene, nel caso di specie, per descrivere l'invocata alterazione esistenziale, la difesa attorea si è limitata a dedurre circostanze piuttosto generiche (cfr. pag. 34: “perdita di sicurezza e autostima con consegunete pregiudizio alla vita sociale e relazionale (apatia nei campi di interesse, isolamento sociale: il ricorrente non aveva più voglia di uscire e, in generale, di intrattenere relazioni interpersonali;
(iii) una perdita di autostima anche sotto il profilo professionale: il disagio, l'imbarazzo e la lesione dell'immagine che il lavoratore aveva di sé stesso”).
Il carattere generico di tali deduzioni e il fatto che si fondino esclusivamente sul narrato della parte non permettono di inferire l'effettiva consistenza del danno denunciato: ossia, in che cosa sia consistito il pregiudizio esistenziale, che tipo di intensità abbia presentato e come lo stesso si sia atteggiato rispetto alle condizioni soggettive della parte.
Il che, in definitiva, impedisce di ritenere che si tratti di un pregiudizio giuridicamente apprezzabile, che abbia raggiunto l'entità dei parametri di gravità e rilevanza tali da configurare un danno non patrimoniale risarcibile ex art. 2059 c.c.
Questa domanda risarcitoria, pertanto, deve essere respinta.
*
3. In secondo luogo, l'attore ha impugnato il licenziamento intimato con lettera dell'8.2.2023.
3.1. Le condotte ascritte al lavoratore, e poste a base del recesso di cui è causa, sono state così riportate nella lettera di contestazione disciplinare del 24.1.2023 (all. n. 33 al ricorso):
5 3.2. Al riguardo, alla luce delle deposizioni testimoniali, può ritenersi convalidata la dinamica degli accadimenti: i testi e hanno infatti confermato il rifiuto dell'attore di adempiere alle ES Tes_1 direttive del direttore, che gli aveva chiesto di spostarsi più vicino alle casse automatiche per fornire assistenza ai clienti.
3.3. Tuttavia, così accertata la condotta attorea, la stessa, seppur indiscutibilmente connotata di rilevanza disciplinare, non si profila tale da incidere irrimediabilmente sull'affidamento del datore di lavoro e, quindi, ad integrare una giusta causa di licenziamento, che non consentirebbe neppure la prosecuzione provvisoria del rapporto.
Ed invero, secondo un orientamento consolidato in giurisprudenza (si veda da ultimo Cass. n.
18296/2024) la nozione di insubordinazione non può essere limitata al rifiuto di adempimento delle disposizioni dei superiori, dovendo ricomprendere qualsiasi comportamento atto a pregiudicare l'esecuzione ed il corretto svolgimento delle suddette disposizioni nel quadro dell'organizzazione aziendale.
Seguendo questa linea, l'omissione imputata all'attore nella lettera di contestazione del 24.1.2023 non sembra aver arrecato un'effettiva situazione di disagio all'organizzazione aziendale.
6 A ciò si aggiunga che la richiesta del direttore non è sembrata di per sé rispondente a valide esigenze operative, atteso che:
- la teste ha precisato che, comunque, “ ha detto che sarebbe andato solo quando serviva, ossia ES Parte_1
a luce rossa accesa. Tra l'altro, questa è la prassi: si aiuta il cliente solo se ci sono problemi”;
- il teste ha riferito che l'attore si era messo dietro la colonna, “dove era comunque visibile dai Tes_1 clienti”, potendo così comunque offrire assistenza (pur garantendo una minore interazione).
3.4. Stessi rilievi possono essere svolti in relazione alle altre omissioni valorizzate a titolo di recidiva per il rifiuto di recarsi presso l'ufficio del direttore dove era stato convocato (contestazione del 6.6.2022) e di spostarsi di cassa (contestazioni del 6.9.2022 e del 13.9.2022).
Trattasi infatti di circostanze che, pur considerate nel loro complesso, non appaiono così gravi da portare a ritenere che qualsiasi altra sanzione diversa dal licenziamento risultasse insufficiente a tutelare l'interesse dell'azienda.
Del resto, nel valutare gli episodi addebitati all'attore (che hanno visto quasi sempre coinvolto anche il direttore del punto vendita), non può non tenersi conto dell'evidente clima di tensione che si era creato tra l'attore e il direttore in forza delle riscontrate condotte di straining.
3.5. La sanzione espulsiva adottata appare pertanto sproporzionata rispetto agli inadempimenti accertati.
3.6. La sussistenza del fatto materiale contestato nella lettera di licenziamento induce, però, a respingere la tesi della ritorsività del licenziamento.
E ciò, tenuto anche conto del fatto che, con riferimento alle contestazioni disciplinari valorizzate a titolo di recidiva e che la difesa attorea ha sostenuto essere parte del medesimo disegno ritorsivo:
- alla contestazione disciplinare del 24.6.2022 non è seguita alcuna lettera di giustificazioni del lavoratore;
- quanto alla contestazione del 13.9.2022, l'attore in ricorso si è limitato a dedurre genericamente che contiene una ricostruzione dei fatti non corrispondente al vero;
- è documentale la circostanza che il lavoratore ha reso una prestazione eccedente il normale orario di lavoro non richiesta nei giorni 23, 24, 25 e 29 maggio 2022 (contestazioni del 31.5.2022 e 6.6.2022); e quanto dedotto dall'attore a giustificazione del protrarsi della sua attività, dovuto al particolare afflusso di clienti, sembra smentito dai documenti in atti da cui risulta in tali giornate il dipendente ha battuto l'ultimo scontrino alle ore 21 (all. n. 49 alla memoria), in tempo quindi per potere registrare la fine del turno alle 21.15;
- l'attore non ha negato di essersi rifiutato di adempiere alle direttive dei superiori;
- non risulta specificamente contestato che l'attore abbia disatteso le disposizioni aziendali, omettendo di timbrare le pause (contestazioni del 31.5.2022 e 24.1.2023) ed effettuando acquisti durante l'orario di lavoro (contestazione del 13.9.2022).
Tali risultanze impediscono di ritenere infondate le contestazioni disciplinari di causa e portano quindi a
7 escludere la finalità illecita del licenziamento, in assenza di una prova rigorosa del nesso causale tra il motivo ritorsivo e il recesso impugnato (cfr. Cass. nn. 14816/2005, 3986/2015).
3.7. Il licenziamento oggetto di causa risulta quindi illegittimo, con conseguente applicazione dell'art. 18, co. 5, St. lav.
3.8. Secondo il più recente ed ormai consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, cui deve essere data continuità (cfr. Cass. n. 19578/2019), la valutazione di non proporzionalità della sanzione rispetto al fatto contestato ed accertato rientra nell'art. 18, quarto comma, solo nell'ipotesi in cui lo scollamento tra la gravità della condotta realizzata e la sanzione adottata risulti dalle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili, che ad essa facciano corrispondere una sanzione conservativa : “Ma al di fuori di tale caso, la sproporzione tra la condotta e la sanzione espulsiva rientra nelle “altre ipotesi” in cui non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa, per le quali l'art.
18, quinto comma prevede la tutela indennitaria cd. forte: avendo la novella del 2012 introdotto una graduazione delle ipotesi di illegittimità della sanzione espulsiva dettata da motivi disciplinari, facendo corrispondere a quelle di maggiore evidenza la sanzione della reintegrazione e limitando la tutela risarcitoria all'ipotesi del difetto di proporzionalità che non risulti dalle previsioni del contratto collettivo (Cass. 25 maggio 2017, n. 13178, in motivazione;
Cass. 12 ottobre 2018,
n. 25534; Cass. 14 dicembre 2018, n. 32500, in motivazione)” (cfr. Cass. n. 1891/2020).
3.9. Va quindi dichiarato risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento e condannato il datore di lavoro al pagamento di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di dodici e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
3.10. Tenuto conto della durata del rapporto, del numero dei dipendenti occupati e delle dimensioni dell'attività economica, si ritiene equo riconoscere alla parte attrice un'indennità pari a n. 18 mensilità della retribuzione globale di fatto.
*
4. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
- condanna la parte convenuta al risarcimento, in favore della parte attrice, del danno non patrimoniale nella misura pari a euro 10.636,54, oltre rivalutazione e interessi come in motivazione;
- dichiara risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento;
- condanna la parte convenuta al pagamento, in favore della parte attrice, di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva nella misura di n. 18 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto;
8 - condanna la parte convenuta al pagamento, in favore della parte attrice, delle spese processuali, che determina in complessivi euro 259,00 ed euro 8.000,00 per compensi di avvocato oltre IVA, CPA e rimborso ex art. 2 d.m. n. 55/2014, da distrarsi in favore dei difensori antistatari.
Milano, 08.01.2025
Il giudice
Franco Caroleo
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