Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 26/06/2025, n. 368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 368 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Concetta Grillo Presidente rel
Dott. Oriana Calvo Giudice
Dott.ssa Giulia Ferratini Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa n. R.G. 1041/2024 avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio
PROMOSSA DA
nata a [...] il [...] e residente a[...]Parte_1
NZ CI DI 12 95040 LICODIA EUBEA ITALIA ,
, elettivamente domiciliato in VIA PRINCIPE UMBERTO 6 95040 CodiceFiscale_1
MAZZARRONE ITALIA presso lo studio dell'avv. STRAZZULLA LUCA che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso
E
nato a [...] [...] residente in [...]Controparte_1
CI DI 12 95040 LICODIA EUBEA ITALIA CF C.F._2
elettivamente domiciliata VIALE MARGHERITA 165 VIZZINI presso lo studio dell'avv.GIARDINELLI GIUSEPPA che la rappresenta e difende per procura a margine della memoria di costituzione
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
Il P.M. esprimeva parere favorevole in data.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29.5.2025 nel procedimento inizialmente contenzioso
[...]
e adivano codesto Tribunale al fine di sentire accogliere la Parte_1 Controparte_1
richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 24.4.2013
e annotato nel registro degli atti di matrimonio del comune di Licodia Eubea al n.1 anno 2013 parte
II serie B
l ricorrenti esponevano che con sentenza n 305/ 23 . il Tribunale di Caltagirone aveva pronucnaito la separazione dei predetti coniugi.
All'udienza presidenziale del 23.6.2025 , svoltasi ex art. 127 ter c.p.c., le parti presentavano note scritte mediante le quali dichiaravano di rinunciare di partecipare all'udienza di comparizione di coniugi ex art 711 c.p.c., di non volersi conciliare e di confermare le conclusioni rassegnate nel predetto accordo di trasformazione, pertanto, il Presidente del Tribunale disponeva la trasformazione del rito in scioglimento congiunto.
Tanto considerato, nulla opponendo il Pubblico Ministero, , il presente ricorso può essere accolto.
E difatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di un anno dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale ex art. 3 della legge n. 898/70 così come riformato dalla legge n. 55/15;
• la separazione personale dei coniugi de quorum è stata pronunciata con sentenza n. 305723
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi allo scioglimento nell'ambito del ricorso .
Tali condizioni sono da ritenersi parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
Nel caso de quo, non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
DICHIARA la cessazione degli effetti civili de matrimonio concordatario contratto in data
24.4.2013 tra e annotato nel registro degli Parte_1 Controparte_1 atti di matrimonio del comune di Licodia Eubea alle condizioni liberamente concordate e sottoscritte dalle parti in seno al ricorso
DISPONE che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Nulla per le spese del procedimento.
Così deciso in Caltagirone, alla camera di consiglio del 23/06/2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Concetta Grillo