Sentenza 16 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trieste, sez. I, sentenza 16/04/2026, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trieste |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00136/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00221/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 221 del 2025, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Anna Tommasini e Nicolò Vian, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, domiciliataria ex lege in Trieste, piazza Dalmazia n. 3;
per l'annullamento
del provvedimento di DA n. 987/2025 emesso in data 07.03.2025 e notificato in data 13.03.2025 con il quale il Questore della Provincia di Udine ha decretato nei confronti di -OMISSIS- il divieto di accedere ai luoghi previsti dalla normativa per il periodo di anni cinque, nonchè di qualsiasi atto presupposto, conseguente e connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 febbraio 2026 la dott.ssa DI CE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente chiede l’annullamento del provvedimento in epigrafe indicato, adottato dal Questore di Udine ex art. 6, comma 1, lett. a), b) e c) della l. 13 dicembre 1989, n. 401 di divieto di accesso alle manifestazioni sportive (daspo), da cui è stato attinto per la durata di cinque anni.
2. Nel gravato provvedimento si evidenzia:
- “ che al termine dell’incontro di calcio Udinese – Venezia, disputato presso il ‘Bluenergy Stadium’ di Udine, in data 1 febbraio 2025, una parte della tifoseria veneziana, composta da circa 250 persone, tramite degli autobus, è stata trasportata presso la stazione ferroviaria di Udine ove è salita sul treno per Venezia Santa Lucia. Il convoglio ferroviario, una volta giunto alla stazione ferroviaria di LI (UD), dove non era prevista alcuna sosta, è stato costretto a fermarsi perché sulla ferrovia erano presenti numerose persone che avevano gettato sulla linea fumogeni e torce incendiarie. Contestualmente alla fermata del convoglio, lo stesso è stato preso d’assalto da una cinquantina di tifosi dell’Udinese, per la maggior parte con il volto travisato, che colpivano i finestrini del treno con dei bastoni ed altri oggetti contundenti, causando la reazione dei tifosi veneziani, alcuni dei quali scendevano dal treno. La situazione evolveva con una violenta rissa tra le opposte tifoserie che si affrontavano brandendo bastoni e cinghie”;
- che veniva “accertata la partecipazione alla rissa del sig. -OMISSIS-(…). Il soggetto veniva chiaramente individuato e successivamente identificato dagli agenti e dagli ufficiali di P.G intervenuti e grazie ad una attenta analisi delle immagini registrate dalla telecamera installata a bordo dell’elicottero del Reparto Volo di Venezia mentre prendeva parte agli scontri tra tifosi sui binari per essere poi trasportato presso il locale pronto soccorso dove gli veniva riscontrato un trauma cranico, con una prognosi di 10 giorni. L’identità dello stesso veniva anche accertata dai colleghi di Venezia presenti a LI durante la rissa”;
- “che, per le condotte tenute in occasione della rissa presso la Stazione Ferroviaria di LI (UD), è stato deferito alla locale Procura della Repubblica per l’ipotesi di reato di cui all’art. 588 co. 2 del c.p. (Rissa aggravata) e art. 635 2c c.p. (Danneggiamento);
- che si è “tenuto conto dei precedenti di Polizia a carico del -OMISSIS- per violazione delle norme sul codice della Strada e reati contro la persona”;
- “che, in base a quanto emerso, le condotte riconducibili al prevenuto integrano evidentemente le ipotesi previste dall’articolo 6, comma 1 lettera a), b) e c) della legge n. 401/1989 e pertanto il Questore può vietarne l’accesso ai luoghi in cui si svolgono le manifestazioni sportive (c.d. D.A.Spo)”,
- che sono state “superate le garanzie difensive ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 241/90 per ragioni di particolare necessità ed urgenza, dettate dall’esigenza di tutelare efficacemente e senza dilazioni la collettività per i motivi anzidetti, vista anche l’imminente partita ad alto rischio che si giocherà il 16 marzo fra le squadre del Venezia e del Napoli”.
3. Il ricorrente formula i seguenti motivi di impugnazione:
“1) Eccesso di potere - Difetto di istruttoria – Errata identificazione del ricorrente – Violazione artt. 6 L. 401/89, 3 L. 241/90””, con cui deduce, in sintesi, l’illegittimità del provvedimento per difetto di istruttoria in merito alla sua identificazione quale soggetto steso inerte al suolo sulla banchina ferroviaria.
2) “Violazione ed erronea applicazione dell’art. 6 commi 1 e 5 L. 401/1989, 16 e 25 Cost. 2 Prot. 4 Cedu – Inesistenza dei presupposti richiesti dalla legge per l’adozione del Daspo – Eccesso di potere – Mancanza assoluta di istruttoria circa la condotta addebitata al ricorrente”, con cui lamenta, in sintesi, la carenza di istruttoria in merito alla propria partecipazione attiva agli episodi di disordine e di violenza verificatisi alla stazione di LI.
3) “Eccesso di potere – Difetto di motivazione – Motivazione illogica e apparente – Violazione artt. 6 L. 401/89, 2 L. 241/90 e 296 TFUE – Violazione del principio di proporzionalità – Violazione artt. 1 L. 241/90 e 3, 97 Cost.”, con cui deduce che il provvedimento di daspo non sarebbe supportato da idonea motivazione anche con riferimento alla quantificazione della durata del divieto di accesso ai luoghi sportivi.
4. Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio ed ha diffusamente controdedotto alle avverse censure con il conforto della produzione documentale dimessa. Ha, quindi, concluso per la reiezione del ricorso.
5. In vista dell’udienza di merito, il ricorrente ha prodotto memoria ex art. 73 c.p.a. con cui ha insistito per l’accoglimento delle rassegnate conclusioni.
6. All’udienza pubblica del 24.2.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Va premesso, in punto di fatto, che questo Tribunale si è già occupato con le precedenti decisioni n. 255/2025 e n. 276/2025, degli episodi accaduti l’1.2.2025 allo Stadio Bluenergy di Udine, di esposizione da parte di un gruppo di tifosi veneziani di uno striscione provocatorio ed offensivo nei confronti della tifoseria udinese, dalla Questura considerato connesso agli episodi di violenza accaduti poi con l’assalto al treno alla stazione di LI da parte di ultras udinesi ed austriaci.
8. Nel merito, ritiene il Collegio che il ricorso in esame sia destituito di fondatezza.
9. I primi due motivi di impugnazione - con cui il ricorrente mette sostanzialmente in discussione l’ an della misura inflittagli e che pertanto possono essere esaminati congiuntamente - non risultano condivisibili.
9.1 In punto di diritto, deve anzitutto osservarsi che l’art. 6, comma 1, della l. 13 dicembre 1989, n. 401 prevede che il Questore può disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive nei confronti di : “a) coloro che risultino denunciati per aver preso parte attiva a episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza; b) coloro che, sulla base di elementi di fatto, risultino aver tenuto, anche all’estero, sia singolarmente che in gruppo, una condotta evidentemente finalizzata alla partecipazione attiva a episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione, tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica o da creare turbative per l’ordine pubblico nelle medesime circostanze di cui alla lettera a); c) coloro che risultino denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva, nel corso dei cinque anni precedenti” per alcuno dei reati ivi elencati.
Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, «i DA prescindono dalla responsabilità penale del soggetto colpito e, perseguendo finalità di tutela dell’ordine pubblico attraverso la prevenzione di comportamenti violenti o pericolosi, devono rispondere alla logica del “più probabile che non”; rappresentano cioè una misura di prevenzione, per la cui adozione è sufficiente l'accertamento di un fumus di attribuibilità delle condotte rilevanti al fine della verifica della pericolosità del soggetto, restando esclusa la necessità di acquisire la certezza - oltre ogni ragionevole dubbio - che le condotte stesse siano ascrivibili ai soggetti destinatari del provvedimento ed essendo di contro sufficiente una dimostrazione fondata su elementi di fatto gravi, precisi e concordanti, secondo un ragionamento causale di tipo probabilistico (cfr. questa Sezione, 4 febbraio 2019, n. 866). I DA sono (...) ritenuti espressione di ampia discrezionalità e, pertanto, non sindacabili in sede giurisdizionale se non per manifesta irragionevolezza; (...)» (Cons. Stato, sez. III, 29 maggio 2025, n. 4675).
Ed inoltre «Il divieto, (...), stante la finalità spiccatamente preventiva che lo caratterizza, può essere irrogato dall'autorità amministrativa non solo nel caso di accertata lesione, in ottica di repressione penalmente accertata, ma anche in caso di pericolo di lesione dell'ordine pubblico, in evidente ottica di prevenzione, come appunto nel caso di condotte che comportino o agevolino situazioni di "allarme" o di "pericolo"» (Cons. Stato, sez. III, 8 maggio 2024, n. 4141).
9.2 Ciò premesso, ad avviso del Collegio, in concreto, il provvedimento impugnato si fonda su indizi da ritenersi sufficienti a identificare il ricorrente e a fondare la presunzione di responsabilità secondo la regola del più probabile che non.
L’identificazione del ricorrente appare infatti del tutto lineare e ragionevole, non avendo peraltro il medesimo addotto elementi decisivi di segno contrario, al di là di mere congetture sulla astratta possibilità che potesse trattarsi di qualcun altro.
Gli elementi di fatto rilevanti sono dati dall’identificazione dell’odierno ricorrente quale responsabile degli episodi in contestazione, compiuta attraverso la giustapposizione delle immagini tratte dai fotogrammi estratti dal filmato realizzato dalle Forze dell’Ordine e della foto inviata dall’Ospedale dove era stato ricoverato il ricorrente a seguito del trauma subito in occasione degli episodi di violenza di cui trattasi, nonché “ da quanto appurato direttamente sul posto ” dal Sostituto Commissario in servizio presso la DIGOS della Questura di Udine Massimo Goi.
Nell’” Annotazione relativa all’attività di indagine in ordine agli scontri fra tifosi avvenuti alla stazione ferroviaria di LI (UD) a margine dell’incontro di calcio Udinese – Venezia del 01.02.2025” dd 4.3.2025 il predetto Sost. Comm. Goi “ riferisce che da un’attenta analisi delle immagini registrate dalla telecamera installata a bordo dell’elicottero del Reparto Volo di Venezia, durante gli scontri in oggetto indicati e da quanto appurato direttamente sul posto dallo scrivente, veniva rilevato il coinvolgimento negli stessi di altri due tifosi veneziani. In particolare dalla ripresa aerea si è potuto rilevare la presenza di un tifoso veneziano che mentre partecipa alla rissa tra le opposte tifoserie viene colpito al volto con calci e pugni. Dopo essere rimasto esanime sulla banchina per qualche minuto lo stesso veniva aiutato da altri sostenitori udinesi e da alcuni ultras veneziani a risalire sul treno. Viste però le precarie condizioni fisiche in cui si trovava poco dopo veniva raggiunto a bordo treno da personale sanitario e successivamente accompagnato presso il locale Pronto Soccorso dove gli veniva riscontrato un trauma cranico, con una prognosi di 10 giorni; lo stesso dopo le cure del caso rifiutava il ricovero. Sul posto era presente l’Assistente Capo Coordinatore Cristian Bortolussi che, rilevata l’impossibilità di identificare compiutamente il tifoso veneziano in quanto privo di documenti, provvedeva a scattare una foto ed inviarla contestualmente ai colleghi di Venezia presenti alla stazione di LI che lo riconoscevano senza ombra di dubbio e confermavano le generalità fornite dal medesimo presso il locale Pronto Soccorso, ovvero quelle di -OMISSIS-(…)”.
L’esame comparato della documentazione in atti non consente quindi significativi margini di dubbio sulla identificazione del ricorrente, anche alla luce della giurisprudenza secondo cui per la misura amministrativa di prevenzione di cui si discute, “ quanto alla identificazione dei responsabili, sono sufficienti i rilievi e i riscontri effettuati dall’autorità di pubblica sicurezza, a prescindere da accertamenti più approfonditi, anche in altra sede (Cons. St., sez. III, 15 dicembre 2016, n. 5304) ” (Cons Stato sez. III, 3.8.2021 n. 5731).
9.3 Né, come sopra evidenziato, il ricorrente ha addotto circostanze e prove atte a smentire la ricostruzione posta a base del gravato provvedimento, secondo cui sarebbe sceso dal treno e avrebbe partecipato alla rissa, riportando poi il trauma che ha condotto al suo accesso al Pronto Soccorso.
Le dichiarazioni rese dal dipendente di Trenitalia, nel “ Verbale di sommarie informazioni rese ai sensi dell’articolo 351 c.p.p. in qualità di persona informata sui fatti ” dd 2.2.2025 secondo cui quando il treno si è fermato alla stazione di LI alcuni tifosi sarebbero saliti a bordo, nulla provano circa il fatto che il ricorrente non fosse sceso dal treno rimanendo a bordo, dove sarebbe stato asseritamente vittima di un’aggressione, di cui non vi è traccia nelle predette dichiarazioni.
9.4 La condotta attribuita al ricorrente, il quale, come evidenziato dalla difesa erariale, non è mai stato perso di vista dalle Forze di Polizia, rientra pertanto in quella descritta dalle fattispecie di cui all'art. 6, comma 1, lett. a), b e c), giustificando l’applicazione della misura di prevenzione, sulla scorta delle dirimenti ragioni addotte dal Questore a suo supporto ovvero in quanto il ricorrente:
a) è stato identificato quale soggetto che ha partecipato alla rissa tra le opposte tifoserie sulla banchina della stazione ferroviaria di LI;
b) è stato deferito per tale condotta alla competente Procura della Repubblica per i reati di rissa aggravata ex art. 588 c.p. e danneggiamento ex art. 635 comma 2 c.p., come risulta documentalmente dalla comunicazione di notizia di reato ai sensi dell’art. 347 c.p.p. di data 5.3.2025.
Tali elementi risultano, quindi, di per sé ampiamente idonei a sorreggere il provvedimento gravato.
Sicché, non emerge la violazione della norma di legge che qui rileva, essendo indubbio che quanto accaduto integra i presupposti per l’emissione della misura, né, tanto meno, sono ravvisabili sintomi di illogicità e/o irragionevolezza nell’esercizio del potere da parte del Questore, che, alla luce dei fatti occorsi e documentati, risulta avere operato un equo bilanciamento tra il prevalente interesse pubblico alla tutela dell'ordine e della sicurezza dei cittadini e l'interesse privato ad accedere liberamente negli stadi (Cons Stato, sez. III, n. 8381/2022).
9.5 I motivi vanno, quindi, disattesi.
10. Anche la censura con la quale si lamenta la carenza di motivazione e la violazione del principio di proporzionalità con riguardo alla gradazione del divieto è infondata.
Il provvedimento, sul punto connotato da ampia discrezionalità, giustifica la durata della misura – pari a cinque anni – attraverso il richiamo ad una pluralità di “ elementi di gravità , quali l’importanza della competizione, la sua rilevanza sportiva e mediatica, le circostanze di luogo e di tempo, nonché la necessità di prevenire il rischio di emulazione, soprattutto in assenza di un adeguato contrasto e le possibili conseguenze negative sulla pubblica incolumità”, sufficienti a giustificare la durata del divieto alla luce della particolare attitudine lesiva delle condotte del ricorrente per l’ordine pubblico, interesse presidiato dalla fattispecie in esame.
La durata in tali termini individuata dal Questore, non esorbita quindi da quel canone di ragionevolezza operativa e logica proporzionalità entro cui può esercitarsi il sindacato giurisdizionale su tali valutazioni amministrative.
Quanto alla estensione del divieto (relativa “ a tutti i campionati nazionali, a prescindere dalla serie, in combinato disposto con la ricomprensione tra i luoghi inibiti di quelli interessati alla sosta o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle medesime manifestazioni”), la censura del ricorrente è generica e si limita, ma soltanto in astratto, a far rilevare la sproporzione della previsione, senza però fornire elementi di irrazionalità manifesta.
11. In conclusione, considerato che i daspo sono espressione di ampia discrezionalità e in quanto tali non sindacabili in sede giurisdizionale se non entro i noti limiti, il Collegio non rileva nella fattispecie sintomi di illogicità o irragionevolezza nell’esercizio del potere da parte dell’Autorità di Pubblica Sicurezza.
12. Il ricorso risulta pertanto infondato e va respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di causa a favore del Ministero dell’Interno, che liquida nell’importo di € 2.000,00 oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 con l'intervento dei signori magistrati:
Carlo Modica de Mohac di Grisi', Presidente
Manuela Sinigoi, Consigliere
DI CE, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DI CE | Carlo Modica de Mohac di Grisi' |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.