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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 27/03/2025, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
Sentenza resa all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
(udienza figurata del 26.3.2025)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Unica Civile – Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del giudice dr.ssa Cristina MA, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. 96 / 2022 r.g. promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Maria Gabriella Del Rosso;
Parte_1
Parte ricorrente contro in persona del legale rappresentante pro tempore, con il Controparte_1 patrocinio dell'avv. Leonardo Cavani;
Parte resistente
Oggetto: retribuzione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione rappresenta di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze della Parte_1 [...] con contratto di lavoro a tempo determinato dal 3/3/2024 al 3/6/2024 e con Controparte_1 contratto di lavoro a tempo indeterminato dall'8/7/2015 al 31/8/2018, data in cui il rapporto è
1 cessato per dimissioni. Il ricorrente rappresenta di esser stato inquadrato al V livello del CCNL soccorso stradale, con orario settimanale pari a 40 ore.
Deduce, diversamente, il suo diritto all'inquadramento livello C2 del CCNL autorimesse ed autonoleggio (“lavoratore assegnato ad un Centro di soccorso che, nell'ambito del proprio turno di lavoro, provvede agli adempimenti tecnici amministrativi connessi all'attività del centro di appartenenza, ivi comprese le operazioni di ordinaria manutenzione dei mezzi in dotazione e, in possesso delle abilitazioni professionali prestabilite, esegue il recupero, il traino e il trasporto di autoveicoli con mezzi aziendali, riscuotendo i proventi per conto dell'azienda”).
Lo stesso sostiene, altresì, di aver lavorato oltre le 40 ore settimanali stabilite da contratto e di dover ricevere le differenze retributive per gli straordinari svolti, pagati solo parzialmente fittiziamente da parte dell'azienda a titolo di “trasferta esente Italia”, con conseguente indebito risparmio contributivo.
Il ricorrente chiede, conseguentemente, la condanna della al Controparte_1 pagamento di euro 46.091,21, cifra corrispondente ai titoli derivanti alla riparametrazione dell'attività di lavoro, della retribuzione, degli straordinari ed accessori (scatti di anzianità, indennità di maneggio denaro e TFR) ricalcolati sulla scorta dell'applicazione del CCNL autorimesse e noleggio del 2005.
Si costituisce in giudizio la contestando l'automatica riconduzione Controparte_1 del rapporto lavorativo al CCNL di autorimesse e noleggio. Invero, rileva che, stante la natura dei
CCNL di contratti di diritto privato e la mancata applicabilità erga omnes degli stessi, la società convenuta non è obbligata all'applicazione di alcun modello contrattuale, in quanto non risulta iscritta ad alcuna associazione sindacale. La parte convenuta rappresenta, inoltre, che l'applicazione di un CCNL risulta desumibile solo sulla scorta di “alcune condotte di fatto e sostanziali da parte del datore di lavoro”, le quali non possono dirsi integrate dalla circostanza per cui la aveva applicato, al CP_1 momento della stipulazione del primo contratto, il modello proposto da ACI. Infatti, la società convenuta espone che lo schema contrattuale di ACI era stato utilizzato solo ed esclusivamente perché generalmente riconosciuto nel settore del soccorso stradale, e non perché esistesse un qualsivoglia obbligo di applicarlo, non essendo la contrattualizzata con ACI. CP_1
Secondo quanto esposto, la parte convenuta deduce, altresì, che, secondo le premesse appena esposte, neppure l'Accordo di confluenza al CCNL autorimesse e noleggio avrebbe alcuna valenza per il datore di lavoro, non potendo essere applicato a parti terze non stipulanti né a coloro che non vi abbiano espressamente aderito, alla luce del fatto che l'art. 6 del CCNL Autonoleggio prevede una
2 specifica procedura di armonizzazione del contratto con i precedenti trattamenti normativi ed economici al fine dell'applicazione del contratto di confluenza.
La convenuta contesta altresì quanto dedotto nel ricorso in punto di qualifica, di straordinario e di conteggio. Rappresenta, invero, che il lavoratore svolgeva le mansioni di operatore di soccorso, senza alcun adempimento tecnico amministrativo, elemento discriminante la cui presenza renderebbe il ricorrente inquadrabile al livello C2 in luogo del livello C3 del CCNL indicato da controparte.
Contesta l'entità e la modalità di esecuzione del conteggio, sostenendo alcune imprecisioni nei conteggi e negando la circostanza per cui la voce “trasferte esenti Italia” dissimuli gli straordinari, in quanto la stessa rappresenterebbe una mera indennità per il disagio del dipendente in caso di trasferta, scevra da ogni valutazione o conteggio circa il monte ore effettuato in via straordinaria, circostanza che, peraltro, la parte convenuta non ritiene sufficientemente provata nel ricorso. Allega, CP_ in proposito, gli esiti dell'ispezione degli operanti dell' in cui non risultano criticità in proposito.
La chiede, in via principale, di rigettare il ricorso ex adverso proposto Controparte_1 in quanto infrondato in fatto ed in diritto. In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui venga ritenuto applicabile al rapporto di lavoro in causa il CCNL indicato da controparte, chiede l'espunzione delle somme individuate a titolo di straordinario e non contemplate in busta paga,
l'inquadramento del lavoratore al livello C3, riparametrando le somme eventualmente dovute in virtù del rapporto di lavoro intercorso.
La causa è stata istruita con la documentazione offerta dalle parti, con prova orale e con CTU contabile.
Il ricorso risulta suscettibile di accoglimento nei termini di seguito precisati.
È pacifico che i CCNL non abbiano, nel nostro ordinamento, un'efficacia erga omnes a causa della mancata attuazione del quarto comma dell'articolo 39 della Costituzione. In via teorica, dunque,
l'efficacia obbligatoria dei CCNL si dispiega in modalità più limitata, come contratti avanti natura negoziale e privatistica, aventi forza di legge tra le parti come stabilito dall'art. 1372 c.c..
Tuttavia, laddove un contratto collettivo sia posto come parametro normativo della regolazione tra le parti, è parimenti noto che il contratto collettivo nazionale richiamato condiziona il potere del datore di lavoro nell'applicazione dei vari istituti giuridici, persino eliminando qualsiasi rilevanza giuridica al consenso eventualmente prestato dal singolo lavoratore (v. Cass., n. 4011 del 2007).
A tal fine è difatti opportuno richiamare il disposto di cui all'art. 2077 c.c., per cui le clausole difformi dei contratti individuali preesistenti o successivi al contratto collettivo, sono sostituite di
3 diritto dal contratto collettivo, salvo che contengano speciali condizioni più favorevoli ai prestatori di lavoro.
Nel caso di specie è documentale, attraverso l'esplicito richiamo all'interno del contratto individuale, che anche la avesse, al momento della stipulazione del Controparte_1 contratto con il ricorrente, l'intenzione di applicare il CCNL Soccorso Stradale. Nella memoria di costituzione, invero, parte convenuta dichiara espressamente detta volontà (“il primo contratto applicato da era quello predisposto da ACI, ed esclusivamente da quest'ultima, ed a cui la suddetta ha fatto CP_1 riferimento solo perché generalmente più conosciuto nel settore del soccorso autostradale” si veda pag. 3 memoria di costituzione).
Ebbene, il CCNL che si è concordatamente applicato al rapporto di lavoro nel momento della stipulazione del contratto, ossia in data 03.03.2014, già si delineava nei termini indicati dal ricorrente.
Invero, l'accordo di confluenza al CCNL autorimesse e noleggio era già stato stipulato ben sette anni prima, in data 2.5.2007, con efficacia dal 31.5.2005.
Valorizzando tale elemento, è pertanto documentale che il rapporto di lavoro dovesse essere regolato ex tunc dal CCNL autorimesse e noleggio. Difatti, il rinvio espresso ad un CCNL in sede di stipulazione contrattuale comporta l'implicita adesione allo stesso per come strutturato al momento della stipula del contratto, con l'implicita accettazione, anche da parte del datore di lavoro, di tutte le modifiche che lo stesso ha subito nel corso del tempo (anche, pertanto, in punto di confluenza in un altro CCNL) e di cui doveva essere a conoscenza secondo l'ordinaria diligenza.
In altri termini, sotto il profilo attuativo temporale, all'epoca del contratto individuale risultava già operativa la confluenza nel CCNL autorimesse e noleggio per i lavoratori che avessero stipulato un contratto di lavoro in data successiva (si veda la parte iniziale dell'accordo di confluenza, prodotto all'all. 7 del ricorso: “in data 30 maggio 2005 è stato stipulato un accordo tra le parti per il superamento della previgente normativa contrattuale applicata alle Aziende rientranti nel settore del soccorso e dell'assistenza stradale con effetto dal 31.5.2005 e per l'inserimento del comparto nel più ampio riferimento contrattuale costituito dal C.C.N.L. del settore autonoleggio (….). Dal 31.5.2005 al personale assunto nelle Azienda di cui sopra è stato applicato il vigente C.C.N.L. AUTONOLEGGIO nella parte generale di settore, in attesa di definizione della parte specifica di comparto”).
L'accordo poi prosegue che in occasione del successivo incontro del 19.9.2006, salvo le materie concernenti la classificazione e l'orario di lavoro, tutta la normativa contrattuale non prevedeva particolari problematiche e, pertanto, “poteva essere applicata senza rilevanti specificazioni”, fatto salvo specifiche previsioni aziendali in fase di armonizzazione.
4 Diversamente da quanto dedotto dalla resistente, il punto 6 dell'accordo quindi nulla toglie in punto di effettiva cogenza dell'armonizzazione contrattuale già avvenuta, perché si limita a disciplinare la necessità di salvaguardare i trattamenti economici e normativi già acquisiti del personale già in forza nelle aziende e, pertanto, risulta riferito a personale diverso dal sig.
[...] che, neppure all'epoca dell'accordo, era in forze alla società. Pt_1
Ebbene, a fronte di ciò, l'istruttoria sia documentale che contabile hanno comprovato che la mancata applicazione delle disposizioni del CCNL autorimesse e noleggio nell'ambito del rapporto di lavoro dell'odierno ricorrente risulta essere peggiorativo, con conseguente operatività del meccanismo di cui all'art. 2077 c.c..
La consulente tecnica nominata d'ufficio, difatti, ha individuato, analogamente ai conteggi di parte prodotti in ricorso, la sussistenza di differenze retributive non solo nel livello contrattuale rivendicato dal ricorrente (livello C2), ma anche nel livello contrattuale che la stessa società resistente ritiene affine all'attività lavorativa demandata al dipendente (livello C3).
A tal riguardo, occorre sin da subito precisare che occorrerà tener conto di alcuni elementi nella quantificazione, dal momento che la consulente, con una motivazione piuttosto criptica sulla scorta dell'osservazione di parte ricorrente, ha effettuato una diversa modalità di calcolo del percepito che, oltre a non essere stata in alcun modo richiesta nell'ambito del quesito, è comunque inferiore alle stesse retribuzioni che la stessa parte ricorrente nel ricorso dichiara di aver percepito, con evidente natura dichiarativo – confessoria (si veda in proposito l'all. 13 del ricorso che viene riproposto nel corpo dell'atto, in cui vengono individuati come percepiti €. 91.382,71 oltre ad €. 2.500,00 a titolo di
TFR a fronte della somma di €. 57.905,01 calcolata nella relazione).
Si ritiene pertanto conforme, alla luce delle esposte considerazioni, tener conto di tale quantificazione del percepito ai fini dell'individuazione delle differenze retributive, comunque di una certa rilevanza per entrambi i livelli.
Venendo alla valutazione del corretto inquadramento, è noto il cd. procedimento logico - giuridico che è alla base dell'indagine diretta alla determinazione dell'inquadramento del lavoratore, il quale non può prescindere da tre fasi successive. Deve, in particolare, accertarsi in fatto le attività lavorative in concreto svolte (in termini di prevalenza), individuarsi le qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e raffrontare il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda. All'esito di tale procedimento, e ai fini dell'applicazione della tutela apprestata dall'art. 2103 c.c., la condizione da verificare è che l'assegnazione alle mansioni
5 superiori sia stata piena, nel senso che abbia comportato l'assunzione della responsabilità e l'esercizio dell'autonomia proprie della corrispondente qualifica superiore.
Si è difatti specificato al riguardo che, in caso di mansioni promiscue, ove la contrattazione collettiva non preveda una regola specifica per l'individuazione della categoria di appartenenza del lavoratore, la prevalenza - a questo fine - non va determinata sulla base di una mera contrapposizione quantitativa delle mansioni svolte, bensì tenendo conto, in base alla reciproca analisi qualitativa, della mansione maggiormente significativa sul piano professionale, purché non espletata in via sporadica od occasionale (Cass., n. 26978 del 2009, ed, in termini, Cass., n. 25306 del 2018; Cass., n. 5508 del
2024).
Sotto il profilo documentale, non risulta determinante l'accordo di confluenza (all.8) in riferimento alla classificazione del personale, dal momento che il livello riconosciuto al ricorrente, ovvero il quinto, risulta confluito documentalmente nel livello C3 (in cui vengono individuate, per quanto di interesse, le figure di “addetto soccorso” e “addetto pratiche amministrative”).
Parte ricorrente si limita ad allegare le declaratorie previste nell'originario CCNL ACI Soccorso stradale, in cui risultano distinte, appunto, la figura di “addetto soccorso” (quinto livello) e quella di
“operatore soccorso” (quarto livello, poi confluito nel livello C2).
La distinzione tra le due figure avviene nei seguenti termini:
➢ addetto soccorso: “lavoratore che in possesso delle abilitazioni prestabilite, esegue gli interventi di soccorso, il recupero, il traino e trasporto di autoveicoli con i mezzi in dotazione, riscuotendo i proventi per conto dell'azienda. Compila inoltre gli stampati predisposti per la rilevanza dei dati relativi alla propria attività di servizio ed esegue la manutenzione ordinaria dei veicoli di soccorso essendone abilitato quale meccanico provetto”;
➢ operatore soccorso: “lavoratore assegnato ad un Centro soccorso che, nell'ambito del proprio turno di lavoro, provvede agli adempimenti tecnici e amministrativi connessi all'attività del Centro di appartenenza, ivi comprese le operazioni di ordinaria manutenzione dei mezzi in dotazione ed, in possesso delle abilitazioni professionali prestabilite, esegue il recupero, il traino ed il trasporto di autoveicoli con mezzi aziendali riscuotendo i proventi per conto dell'azienda”.
Dal confronto delle due declaratorie emerge che i due profili risultano distinguibili sulla scorta della natura degli adempimenti amministrativi che i lavoratori risultano chiamati a svolgere, dal momento che l'addetto soccorso si limita a compilare degli stampati con i dati relativi al servizio di soccorso effettuato, mentre l'operatore soccorso provvede agli adempimenti di natura tecnico amministrativi. Difatti, per le altre attività, entrambi i profili si occupano delle operazioni di
6 manutenzione dei veicoli di soccorso, nonché dell'esecuzione delle operazioni di recupero, traino e trasporto con riscossione dei proventi per conto dell'azienda.
Ebbene, anche soltanto analizzando la deposizione dell'unico testimone citato dalla ricorrente,
(che peraltro ha lavorato in un arco temporale solo parzialmente coincidente con il Tes_1 ricorrente), non risulta emerso quel quid pluris, nelle attività correlate all'esecuzione delle attività di soccorso, atto a qualificare il lavoratore nel livello superiore rivendicato, dal momento che si è limitato ad indicare che gli autisti provvedevano alla compilazione “del modulo dell'intervento effettuato perché poi venisse sottoposto all'assicurazione”. I due testimoni di parte resistente, peraltro marito e figlio della legale rappresentante della società, non hanno comunque aggiunto elementi favorevoli al ricorrente, deputando al lavoratore unicamente l'attività compilativa di un modulo con alcuni dati (es. lo stato del veicolo) che viene poi girato all'ufficio amministrativo, che si occupa del disbrigo della relativa pratica.
Non emerge, pertanto, in alcun modo la pregnanza degli adempimenti di natura tecnico amministrativa, nell'ambito anche di una prevalenza qualificata, che consentano di ritenere il lavoratore inquadrabile nel livello ambito, motivo per cui risulta corretto l'inquadramento al quinto livello, poi confluito nel livello C3 CCNL autorimesse e noleggio.
Il ricorrente richiede, altresì, il riconoscimento di straordinari non retributivi, ovvero, retribuiti non correttamente ma inclusi nella voce indennità di trasferta.
È principio noto quello per cui grava sul lavoratore provare rigorosamente la prestazione svolta oltre l'orario contrattuale e, almeno in termini sufficientemente concreti e realistici, i suoi termini quantitativi (Cass., n. 16150 del 2018 e successive conformi, tra cui, Cass., n. 19320 del 2022; Cass.,
n. 5743 del 2024). Difatti, al giudice deve essere fornita non già genericamente la prova dell'an, ovverosia dell'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente, previsti, bensì anche la prova, sia pure in termini minimali, della sua esatta collocazione cronologica ovvero l'indicazione del quantum di ore per le quali si è protratta la prestazione lavorativa oltre il normale orario di lavoro pattuito e cioè del quando i limiti di orario, di fatto, siano stati superati. Tale principio costituisce, del resto, proiezione del criterio guida di cui all'art. 2967 c.c., configurandosi lo svolgimento di lavoro "in eccedenza" rispetto all'orario normale quale fatto costitutivo della pretesa azionata.
Peraltro, che la relativa prova debba essere "piena e rigorosa" è affermazione reiteratamente, e correttamente, ripetuta nelle massime giurisprudenziali. Si è inoltre affermato che, circa il diritto al compenso per lavoro straordinario, è ammissibile il ricorso alla valutazione equitativa del giudice
7 soltanto per determinare la somma spettante per le prestazioni lavorative straordinarie di cui, tuttavia, sia stata accertata l'esecuzione e non anche per colmare le deficienze della prova concernente l'esecuzione di tali prestazioni.
Nel caso di specie, le allegazioni e le prove acquisite agli atti non consentono di ritenere provata la sussistenza di differenze retributive a titolo di straordinario, ciò in quanto:
• la stessa allegazione del ricorrente è farraginosa, in quanto indica un orario giornaliero di 10 ore al giorno dal lunedì al venerdì, ma senza un'effettiva individuazione dell'orario di inizio e fine che consenta un'effettiva ricostruzione della giornata tipica del ricorrente, aggiungendo anche un servizio di reperibilità nel finesettimana, senza tuttavia individuare l'effettiva turnazione e quanto aggravio in termini di effettiva attività lavorativa, anche solo mediamente, comportasse. Peraltro il teste indotto dal ricorrente, ha dichiarato che chi Tes_1 era chiamato alla reperibilità nel corso del finesettimana godeva di un giorno di riposo la settimana successiva;
• alcun documento risulta prodotto in punto di turni effettuati o di fogli presenza;
• il teste ed il ricorrente hanno prestato attività lavorativa per la società ricorrente Tes_1 in due archi temporali diversi seppur contingenti (il ricorrente dal 2016 al 2018, e il teste dal
2018 al 2020), pertanto, non in grado di assistere la prova dello straordinario concretamente svolto, almeno per gran parte del periodo, dal ricorrente. Oltretutto, lo stesso testimone individua la sussistenza di due turni, il primo dalle 7:00 alle 19:00, ma con pausa pranzo e il secondo dalle 14:00 alle 22:00, distonici pertanto rispetto all'arco temporale di natura comunque indefinita contenuta all'interno del ricorso;
• alcuna rilevanza ai fini della prova della spettanza di differenze retributive a titolo di straordinario è la denunciata erogazione degli importi a tale titolo quale indennità di trasferta, che rileva a fini, qui non invocati o richiesti, di eventuali danni a livello contributivo ma che, sotto il profilo retributivo, piuttosto contrastano con il diritto alle differenze retributive rivendicate, trattandosi comunque di importi riconosciuti difatti per tale titolo. Alle stesse conclusioni deve pervenirsi con riferimento alla forfettizzazione dello straordinario, in assenza totale di prova delle effettive ore svolte oltre l'orario ordinario e, pertanto, del loro contenimento o meno nella voce riconosciuta.
Ne consegue che la domanda sul punto risulta insuscettibile di accoglimento.
8 Venendo, quindi, alla quantificazione delle differenze retributive, tenuto conto dei suesposti rilievi in punto di metodologia di conteggio di quanto percepito alla luce di quanto dichiarato dallo stesso ricorrente in sede di conteggi.
Le spettanze del ricorrente devono essere quindi quantificate in €. 25.286,74 (€. 119,169,45 pari all'importo spettante calcolato dal CTU - €. 93.882,71 pari al percepito di cui ai conteggi nel ricorso), somma cui vanno aggiunti, per legge, interessi e rivalutazione monetaria dal giorno della maturazione del diritto al saldo.
Atteso il parziale accoglimento delle domande, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese della lite fra le parti nella misura della metà. L'ulteriore metà segue il principio della soccombenza in virtù del valore della causa e delle questioni di fatto e di diritto poste alla base della decisione, con riconoscimento diretto in favore della procuratrice, dichiaratasi antistataria. Le spese della CTU, liquidate come da separato decreto, vanno poste a carico della resistente sulla scorta del criterio della soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
1) in parziale accoglimento del ricorso, condanna a corrispondere a Controparte_1
per le causali di cui alla motivazione, la somma di €. 25.286,74, oltre interessi e Parte_1 rivalutazione monetaria dal giorno della maturazione del diritto al saldo;
2) condanna al pagamento di metà delle spese di lite, che liquida per Controparte_1
l'intero in €. 9.257,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P., se dovute come per legge (quota parte, pertanto, in favore della procuratrice, dichiaratasi antistataria, pari ad €. 4.628,50 oltre accessori); compensa l'ulteriore metà tra le parti. Pone le spese della CTU, liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico della parte resistente.
Così deciso in Prato, il 27.3.2025
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Cristina MA
9 Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale,
è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy.
10
(udienza figurata del 26.3.2025)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Unica Civile – Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del giudice dr.ssa Cristina MA, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. 96 / 2022 r.g. promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Maria Gabriella Del Rosso;
Parte_1
Parte ricorrente contro in persona del legale rappresentante pro tempore, con il Controparte_1 patrocinio dell'avv. Leonardo Cavani;
Parte resistente
Oggetto: retribuzione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione rappresenta di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze della Parte_1 [...] con contratto di lavoro a tempo determinato dal 3/3/2024 al 3/6/2024 e con Controparte_1 contratto di lavoro a tempo indeterminato dall'8/7/2015 al 31/8/2018, data in cui il rapporto è
1 cessato per dimissioni. Il ricorrente rappresenta di esser stato inquadrato al V livello del CCNL soccorso stradale, con orario settimanale pari a 40 ore.
Deduce, diversamente, il suo diritto all'inquadramento livello C2 del CCNL autorimesse ed autonoleggio (“lavoratore assegnato ad un Centro di soccorso che, nell'ambito del proprio turno di lavoro, provvede agli adempimenti tecnici amministrativi connessi all'attività del centro di appartenenza, ivi comprese le operazioni di ordinaria manutenzione dei mezzi in dotazione e, in possesso delle abilitazioni professionali prestabilite, esegue il recupero, il traino e il trasporto di autoveicoli con mezzi aziendali, riscuotendo i proventi per conto dell'azienda”).
Lo stesso sostiene, altresì, di aver lavorato oltre le 40 ore settimanali stabilite da contratto e di dover ricevere le differenze retributive per gli straordinari svolti, pagati solo parzialmente fittiziamente da parte dell'azienda a titolo di “trasferta esente Italia”, con conseguente indebito risparmio contributivo.
Il ricorrente chiede, conseguentemente, la condanna della al Controparte_1 pagamento di euro 46.091,21, cifra corrispondente ai titoli derivanti alla riparametrazione dell'attività di lavoro, della retribuzione, degli straordinari ed accessori (scatti di anzianità, indennità di maneggio denaro e TFR) ricalcolati sulla scorta dell'applicazione del CCNL autorimesse e noleggio del 2005.
Si costituisce in giudizio la contestando l'automatica riconduzione Controparte_1 del rapporto lavorativo al CCNL di autorimesse e noleggio. Invero, rileva che, stante la natura dei
CCNL di contratti di diritto privato e la mancata applicabilità erga omnes degli stessi, la società convenuta non è obbligata all'applicazione di alcun modello contrattuale, in quanto non risulta iscritta ad alcuna associazione sindacale. La parte convenuta rappresenta, inoltre, che l'applicazione di un CCNL risulta desumibile solo sulla scorta di “alcune condotte di fatto e sostanziali da parte del datore di lavoro”, le quali non possono dirsi integrate dalla circostanza per cui la aveva applicato, al CP_1 momento della stipulazione del primo contratto, il modello proposto da ACI. Infatti, la società convenuta espone che lo schema contrattuale di ACI era stato utilizzato solo ed esclusivamente perché generalmente riconosciuto nel settore del soccorso stradale, e non perché esistesse un qualsivoglia obbligo di applicarlo, non essendo la contrattualizzata con ACI. CP_1
Secondo quanto esposto, la parte convenuta deduce, altresì, che, secondo le premesse appena esposte, neppure l'Accordo di confluenza al CCNL autorimesse e noleggio avrebbe alcuna valenza per il datore di lavoro, non potendo essere applicato a parti terze non stipulanti né a coloro che non vi abbiano espressamente aderito, alla luce del fatto che l'art. 6 del CCNL Autonoleggio prevede una
2 specifica procedura di armonizzazione del contratto con i precedenti trattamenti normativi ed economici al fine dell'applicazione del contratto di confluenza.
La convenuta contesta altresì quanto dedotto nel ricorso in punto di qualifica, di straordinario e di conteggio. Rappresenta, invero, che il lavoratore svolgeva le mansioni di operatore di soccorso, senza alcun adempimento tecnico amministrativo, elemento discriminante la cui presenza renderebbe il ricorrente inquadrabile al livello C2 in luogo del livello C3 del CCNL indicato da controparte.
Contesta l'entità e la modalità di esecuzione del conteggio, sostenendo alcune imprecisioni nei conteggi e negando la circostanza per cui la voce “trasferte esenti Italia” dissimuli gli straordinari, in quanto la stessa rappresenterebbe una mera indennità per il disagio del dipendente in caso di trasferta, scevra da ogni valutazione o conteggio circa il monte ore effettuato in via straordinaria, circostanza che, peraltro, la parte convenuta non ritiene sufficientemente provata nel ricorso. Allega, CP_ in proposito, gli esiti dell'ispezione degli operanti dell' in cui non risultano criticità in proposito.
La chiede, in via principale, di rigettare il ricorso ex adverso proposto Controparte_1 in quanto infrondato in fatto ed in diritto. In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui venga ritenuto applicabile al rapporto di lavoro in causa il CCNL indicato da controparte, chiede l'espunzione delle somme individuate a titolo di straordinario e non contemplate in busta paga,
l'inquadramento del lavoratore al livello C3, riparametrando le somme eventualmente dovute in virtù del rapporto di lavoro intercorso.
La causa è stata istruita con la documentazione offerta dalle parti, con prova orale e con CTU contabile.
Il ricorso risulta suscettibile di accoglimento nei termini di seguito precisati.
È pacifico che i CCNL non abbiano, nel nostro ordinamento, un'efficacia erga omnes a causa della mancata attuazione del quarto comma dell'articolo 39 della Costituzione. In via teorica, dunque,
l'efficacia obbligatoria dei CCNL si dispiega in modalità più limitata, come contratti avanti natura negoziale e privatistica, aventi forza di legge tra le parti come stabilito dall'art. 1372 c.c..
Tuttavia, laddove un contratto collettivo sia posto come parametro normativo della regolazione tra le parti, è parimenti noto che il contratto collettivo nazionale richiamato condiziona il potere del datore di lavoro nell'applicazione dei vari istituti giuridici, persino eliminando qualsiasi rilevanza giuridica al consenso eventualmente prestato dal singolo lavoratore (v. Cass., n. 4011 del 2007).
A tal fine è difatti opportuno richiamare il disposto di cui all'art. 2077 c.c., per cui le clausole difformi dei contratti individuali preesistenti o successivi al contratto collettivo, sono sostituite di
3 diritto dal contratto collettivo, salvo che contengano speciali condizioni più favorevoli ai prestatori di lavoro.
Nel caso di specie è documentale, attraverso l'esplicito richiamo all'interno del contratto individuale, che anche la avesse, al momento della stipulazione del Controparte_1 contratto con il ricorrente, l'intenzione di applicare il CCNL Soccorso Stradale. Nella memoria di costituzione, invero, parte convenuta dichiara espressamente detta volontà (“il primo contratto applicato da era quello predisposto da ACI, ed esclusivamente da quest'ultima, ed a cui la suddetta ha fatto CP_1 riferimento solo perché generalmente più conosciuto nel settore del soccorso autostradale” si veda pag. 3 memoria di costituzione).
Ebbene, il CCNL che si è concordatamente applicato al rapporto di lavoro nel momento della stipulazione del contratto, ossia in data 03.03.2014, già si delineava nei termini indicati dal ricorrente.
Invero, l'accordo di confluenza al CCNL autorimesse e noleggio era già stato stipulato ben sette anni prima, in data 2.5.2007, con efficacia dal 31.5.2005.
Valorizzando tale elemento, è pertanto documentale che il rapporto di lavoro dovesse essere regolato ex tunc dal CCNL autorimesse e noleggio. Difatti, il rinvio espresso ad un CCNL in sede di stipulazione contrattuale comporta l'implicita adesione allo stesso per come strutturato al momento della stipula del contratto, con l'implicita accettazione, anche da parte del datore di lavoro, di tutte le modifiche che lo stesso ha subito nel corso del tempo (anche, pertanto, in punto di confluenza in un altro CCNL) e di cui doveva essere a conoscenza secondo l'ordinaria diligenza.
In altri termini, sotto il profilo attuativo temporale, all'epoca del contratto individuale risultava già operativa la confluenza nel CCNL autorimesse e noleggio per i lavoratori che avessero stipulato un contratto di lavoro in data successiva (si veda la parte iniziale dell'accordo di confluenza, prodotto all'all. 7 del ricorso: “in data 30 maggio 2005 è stato stipulato un accordo tra le parti per il superamento della previgente normativa contrattuale applicata alle Aziende rientranti nel settore del soccorso e dell'assistenza stradale con effetto dal 31.5.2005 e per l'inserimento del comparto nel più ampio riferimento contrattuale costituito dal C.C.N.L. del settore autonoleggio (….). Dal 31.5.2005 al personale assunto nelle Azienda di cui sopra è stato applicato il vigente C.C.N.L. AUTONOLEGGIO nella parte generale di settore, in attesa di definizione della parte specifica di comparto”).
L'accordo poi prosegue che in occasione del successivo incontro del 19.9.2006, salvo le materie concernenti la classificazione e l'orario di lavoro, tutta la normativa contrattuale non prevedeva particolari problematiche e, pertanto, “poteva essere applicata senza rilevanti specificazioni”, fatto salvo specifiche previsioni aziendali in fase di armonizzazione.
4 Diversamente da quanto dedotto dalla resistente, il punto 6 dell'accordo quindi nulla toglie in punto di effettiva cogenza dell'armonizzazione contrattuale già avvenuta, perché si limita a disciplinare la necessità di salvaguardare i trattamenti economici e normativi già acquisiti del personale già in forza nelle aziende e, pertanto, risulta riferito a personale diverso dal sig.
[...] che, neppure all'epoca dell'accordo, era in forze alla società. Pt_1
Ebbene, a fronte di ciò, l'istruttoria sia documentale che contabile hanno comprovato che la mancata applicazione delle disposizioni del CCNL autorimesse e noleggio nell'ambito del rapporto di lavoro dell'odierno ricorrente risulta essere peggiorativo, con conseguente operatività del meccanismo di cui all'art. 2077 c.c..
La consulente tecnica nominata d'ufficio, difatti, ha individuato, analogamente ai conteggi di parte prodotti in ricorso, la sussistenza di differenze retributive non solo nel livello contrattuale rivendicato dal ricorrente (livello C2), ma anche nel livello contrattuale che la stessa società resistente ritiene affine all'attività lavorativa demandata al dipendente (livello C3).
A tal riguardo, occorre sin da subito precisare che occorrerà tener conto di alcuni elementi nella quantificazione, dal momento che la consulente, con una motivazione piuttosto criptica sulla scorta dell'osservazione di parte ricorrente, ha effettuato una diversa modalità di calcolo del percepito che, oltre a non essere stata in alcun modo richiesta nell'ambito del quesito, è comunque inferiore alle stesse retribuzioni che la stessa parte ricorrente nel ricorso dichiara di aver percepito, con evidente natura dichiarativo – confessoria (si veda in proposito l'all. 13 del ricorso che viene riproposto nel corpo dell'atto, in cui vengono individuati come percepiti €. 91.382,71 oltre ad €. 2.500,00 a titolo di
TFR a fronte della somma di €. 57.905,01 calcolata nella relazione).
Si ritiene pertanto conforme, alla luce delle esposte considerazioni, tener conto di tale quantificazione del percepito ai fini dell'individuazione delle differenze retributive, comunque di una certa rilevanza per entrambi i livelli.
Venendo alla valutazione del corretto inquadramento, è noto il cd. procedimento logico - giuridico che è alla base dell'indagine diretta alla determinazione dell'inquadramento del lavoratore, il quale non può prescindere da tre fasi successive. Deve, in particolare, accertarsi in fatto le attività lavorative in concreto svolte (in termini di prevalenza), individuarsi le qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e raffrontare il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda. All'esito di tale procedimento, e ai fini dell'applicazione della tutela apprestata dall'art. 2103 c.c., la condizione da verificare è che l'assegnazione alle mansioni
5 superiori sia stata piena, nel senso che abbia comportato l'assunzione della responsabilità e l'esercizio dell'autonomia proprie della corrispondente qualifica superiore.
Si è difatti specificato al riguardo che, in caso di mansioni promiscue, ove la contrattazione collettiva non preveda una regola specifica per l'individuazione della categoria di appartenenza del lavoratore, la prevalenza - a questo fine - non va determinata sulla base di una mera contrapposizione quantitativa delle mansioni svolte, bensì tenendo conto, in base alla reciproca analisi qualitativa, della mansione maggiormente significativa sul piano professionale, purché non espletata in via sporadica od occasionale (Cass., n. 26978 del 2009, ed, in termini, Cass., n. 25306 del 2018; Cass., n. 5508 del
2024).
Sotto il profilo documentale, non risulta determinante l'accordo di confluenza (all.8) in riferimento alla classificazione del personale, dal momento che il livello riconosciuto al ricorrente, ovvero il quinto, risulta confluito documentalmente nel livello C3 (in cui vengono individuate, per quanto di interesse, le figure di “addetto soccorso” e “addetto pratiche amministrative”).
Parte ricorrente si limita ad allegare le declaratorie previste nell'originario CCNL ACI Soccorso stradale, in cui risultano distinte, appunto, la figura di “addetto soccorso” (quinto livello) e quella di
“operatore soccorso” (quarto livello, poi confluito nel livello C2).
La distinzione tra le due figure avviene nei seguenti termini:
➢ addetto soccorso: “lavoratore che in possesso delle abilitazioni prestabilite, esegue gli interventi di soccorso, il recupero, il traino e trasporto di autoveicoli con i mezzi in dotazione, riscuotendo i proventi per conto dell'azienda. Compila inoltre gli stampati predisposti per la rilevanza dei dati relativi alla propria attività di servizio ed esegue la manutenzione ordinaria dei veicoli di soccorso essendone abilitato quale meccanico provetto”;
➢ operatore soccorso: “lavoratore assegnato ad un Centro soccorso che, nell'ambito del proprio turno di lavoro, provvede agli adempimenti tecnici e amministrativi connessi all'attività del Centro di appartenenza, ivi comprese le operazioni di ordinaria manutenzione dei mezzi in dotazione ed, in possesso delle abilitazioni professionali prestabilite, esegue il recupero, il traino ed il trasporto di autoveicoli con mezzi aziendali riscuotendo i proventi per conto dell'azienda”.
Dal confronto delle due declaratorie emerge che i due profili risultano distinguibili sulla scorta della natura degli adempimenti amministrativi che i lavoratori risultano chiamati a svolgere, dal momento che l'addetto soccorso si limita a compilare degli stampati con i dati relativi al servizio di soccorso effettuato, mentre l'operatore soccorso provvede agli adempimenti di natura tecnico amministrativi. Difatti, per le altre attività, entrambi i profili si occupano delle operazioni di
6 manutenzione dei veicoli di soccorso, nonché dell'esecuzione delle operazioni di recupero, traino e trasporto con riscossione dei proventi per conto dell'azienda.
Ebbene, anche soltanto analizzando la deposizione dell'unico testimone citato dalla ricorrente,
(che peraltro ha lavorato in un arco temporale solo parzialmente coincidente con il Tes_1 ricorrente), non risulta emerso quel quid pluris, nelle attività correlate all'esecuzione delle attività di soccorso, atto a qualificare il lavoratore nel livello superiore rivendicato, dal momento che si è limitato ad indicare che gli autisti provvedevano alla compilazione “del modulo dell'intervento effettuato perché poi venisse sottoposto all'assicurazione”. I due testimoni di parte resistente, peraltro marito e figlio della legale rappresentante della società, non hanno comunque aggiunto elementi favorevoli al ricorrente, deputando al lavoratore unicamente l'attività compilativa di un modulo con alcuni dati (es. lo stato del veicolo) che viene poi girato all'ufficio amministrativo, che si occupa del disbrigo della relativa pratica.
Non emerge, pertanto, in alcun modo la pregnanza degli adempimenti di natura tecnico amministrativa, nell'ambito anche di una prevalenza qualificata, che consentano di ritenere il lavoratore inquadrabile nel livello ambito, motivo per cui risulta corretto l'inquadramento al quinto livello, poi confluito nel livello C3 CCNL autorimesse e noleggio.
Il ricorrente richiede, altresì, il riconoscimento di straordinari non retributivi, ovvero, retribuiti non correttamente ma inclusi nella voce indennità di trasferta.
È principio noto quello per cui grava sul lavoratore provare rigorosamente la prestazione svolta oltre l'orario contrattuale e, almeno in termini sufficientemente concreti e realistici, i suoi termini quantitativi (Cass., n. 16150 del 2018 e successive conformi, tra cui, Cass., n. 19320 del 2022; Cass.,
n. 5743 del 2024). Difatti, al giudice deve essere fornita non già genericamente la prova dell'an, ovverosia dell'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente, previsti, bensì anche la prova, sia pure in termini minimali, della sua esatta collocazione cronologica ovvero l'indicazione del quantum di ore per le quali si è protratta la prestazione lavorativa oltre il normale orario di lavoro pattuito e cioè del quando i limiti di orario, di fatto, siano stati superati. Tale principio costituisce, del resto, proiezione del criterio guida di cui all'art. 2967 c.c., configurandosi lo svolgimento di lavoro "in eccedenza" rispetto all'orario normale quale fatto costitutivo della pretesa azionata.
Peraltro, che la relativa prova debba essere "piena e rigorosa" è affermazione reiteratamente, e correttamente, ripetuta nelle massime giurisprudenziali. Si è inoltre affermato che, circa il diritto al compenso per lavoro straordinario, è ammissibile il ricorso alla valutazione equitativa del giudice
7 soltanto per determinare la somma spettante per le prestazioni lavorative straordinarie di cui, tuttavia, sia stata accertata l'esecuzione e non anche per colmare le deficienze della prova concernente l'esecuzione di tali prestazioni.
Nel caso di specie, le allegazioni e le prove acquisite agli atti non consentono di ritenere provata la sussistenza di differenze retributive a titolo di straordinario, ciò in quanto:
• la stessa allegazione del ricorrente è farraginosa, in quanto indica un orario giornaliero di 10 ore al giorno dal lunedì al venerdì, ma senza un'effettiva individuazione dell'orario di inizio e fine che consenta un'effettiva ricostruzione della giornata tipica del ricorrente, aggiungendo anche un servizio di reperibilità nel finesettimana, senza tuttavia individuare l'effettiva turnazione e quanto aggravio in termini di effettiva attività lavorativa, anche solo mediamente, comportasse. Peraltro il teste indotto dal ricorrente, ha dichiarato che chi Tes_1 era chiamato alla reperibilità nel corso del finesettimana godeva di un giorno di riposo la settimana successiva;
• alcun documento risulta prodotto in punto di turni effettuati o di fogli presenza;
• il teste ed il ricorrente hanno prestato attività lavorativa per la società ricorrente Tes_1 in due archi temporali diversi seppur contingenti (il ricorrente dal 2016 al 2018, e il teste dal
2018 al 2020), pertanto, non in grado di assistere la prova dello straordinario concretamente svolto, almeno per gran parte del periodo, dal ricorrente. Oltretutto, lo stesso testimone individua la sussistenza di due turni, il primo dalle 7:00 alle 19:00, ma con pausa pranzo e il secondo dalle 14:00 alle 22:00, distonici pertanto rispetto all'arco temporale di natura comunque indefinita contenuta all'interno del ricorso;
• alcuna rilevanza ai fini della prova della spettanza di differenze retributive a titolo di straordinario è la denunciata erogazione degli importi a tale titolo quale indennità di trasferta, che rileva a fini, qui non invocati o richiesti, di eventuali danni a livello contributivo ma che, sotto il profilo retributivo, piuttosto contrastano con il diritto alle differenze retributive rivendicate, trattandosi comunque di importi riconosciuti difatti per tale titolo. Alle stesse conclusioni deve pervenirsi con riferimento alla forfettizzazione dello straordinario, in assenza totale di prova delle effettive ore svolte oltre l'orario ordinario e, pertanto, del loro contenimento o meno nella voce riconosciuta.
Ne consegue che la domanda sul punto risulta insuscettibile di accoglimento.
8 Venendo, quindi, alla quantificazione delle differenze retributive, tenuto conto dei suesposti rilievi in punto di metodologia di conteggio di quanto percepito alla luce di quanto dichiarato dallo stesso ricorrente in sede di conteggi.
Le spettanze del ricorrente devono essere quindi quantificate in €. 25.286,74 (€. 119,169,45 pari all'importo spettante calcolato dal CTU - €. 93.882,71 pari al percepito di cui ai conteggi nel ricorso), somma cui vanno aggiunti, per legge, interessi e rivalutazione monetaria dal giorno della maturazione del diritto al saldo.
Atteso il parziale accoglimento delle domande, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese della lite fra le parti nella misura della metà. L'ulteriore metà segue il principio della soccombenza in virtù del valore della causa e delle questioni di fatto e di diritto poste alla base della decisione, con riconoscimento diretto in favore della procuratrice, dichiaratasi antistataria. Le spese della CTU, liquidate come da separato decreto, vanno poste a carico della resistente sulla scorta del criterio della soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
1) in parziale accoglimento del ricorso, condanna a corrispondere a Controparte_1
per le causali di cui alla motivazione, la somma di €. 25.286,74, oltre interessi e Parte_1 rivalutazione monetaria dal giorno della maturazione del diritto al saldo;
2) condanna al pagamento di metà delle spese di lite, che liquida per Controparte_1
l'intero in €. 9.257,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P., se dovute come per legge (quota parte, pertanto, in favore della procuratrice, dichiaratasi antistataria, pari ad €. 4.628,50 oltre accessori); compensa l'ulteriore metà tra le parti. Pone le spese della CTU, liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico della parte resistente.
Così deciso in Prato, il 27.3.2025
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Cristina MA
9 Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale,
è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy.
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