Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/01/2025, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G.5595/2023RG T R I B U N A L E
DI N A P O L I
IV sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo Italiano
Il Giudice, dott.ssa Barbara Tango, ha pronunciato la seguente sentenza , riservata all'udienza del 4/10/2024 nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5595/2024R.G.
tra
, nato a [...] il [...] (C.F. ) e Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
, nata a [...] il [...] (C.F. ), entrambi residenti in [...]
[...] CodiceFiscale_2
alla via Carlo Poerio n. 89/A, rapp.ti e difesi dall'avv. Fabio Antonelli (C.F. ), CodiceFiscale_3
presso il cui studio elett.te domiciliano in Napoli alla via Riviera di Chiaia n. 267 come da procura in atti ATTORI
e
(C.F. Controparte_1
, in persona dell'Amministratore legale rappresentante p.t. avv. P.IVA_1 Controparte_2
elettivamente domiciliato in Napoli, via Toledo n. 256 presso lo studio dell'avv.to Massimo Foglia
(C.F. e presso il seguente indirizzo PEC C.F._4
– FAX 1782727154), dal quale è rappresentato e difeso Email_1
giusta procura alle liti allegata CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevato che la presente sentenza sarà redatta in ossequio alla nuova formulazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp att. C.p.c..
Nel merito parte attrice, e , rispettivamente usufruttario e Parte_1 Parte_2
nuda proprietaria dell'appartamento ubicato al terzo piano della scala A interno 11 del fabbricato sito in Napoli alla Via Carlo Poerio n. 89/A, hanno impugnato la delibera assembleare del
21/6/2021 nella parte in cui l'assemblea dei condomini deliberava di eseguire i lavori necessari ed urgenti da effettuarsi sul terrazzo di proprietà dell'arch. ubicato al 6^ piano della CP_3
scala B e facente anche funzione di copertura delle sottostanti unità immobiliari della relativa verticale della predetta scala B (a cui sono estranei gli appartamenti della scala A, ove è sito anche l'immobile degli attori), adoperando però il criterio di ripartizione secondo le tabelle millesimali di proprietà generale in violazione del criterio sancito dall'art. 1126 c.c.; costituendosi il CP_1
ha eccepito la decadenza ex art 1137 cc e l'inammissibilità alla luce della delibera del 16/5/2022
che al punto 4 deliberava di confermare la ripartizione tra tutti i condomini delle spese sostenute
per le travi del lastrico solare.
La domanda è infondata e va rigettata.
Premesso che la titolarità attiva è comprovata dalla copia del contratto di donazione del
16/5/2016 in atti depositato e, che la causa petendi ed il petitum formale e sostanziale sono stati compiutamente illustrati, nel merito vanno richiamati i principi espressi in tema dalla S.C. anche da ultimo.
Infatti le S.U. della S.C., con la dirimente sentenza n. 9839 del 14/4/2021 ha statuito che: “ In
tema di condominio degli edifici, l'azione di annullamento delle delibere assembleari costituisce la regola generale, ai sensi dell'art. 1137 c.c., come modificato dall'art. 15 della l. n. 220 del 2012,
mentre la categoria della nullità ha un'estensione residuale ed è rinvenibile nelle seguenti ipotesi:
mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali, impossibilità dell'oggetto in senso
materiale o giuridico - quest'ultima da valutarsi in relazione al "difetto assoluto di attribuzioni" -,
contenuto illecito, ossia contrario a "norme imperative" o all'"ordine pubblico" o al "buon
costume"”; inoltre la stessa pronuncia ha richiamato la precedente la sentenza della S.C. a S-U. n.
4806 del 2005, che, nel ribadire il principio appena richiamato, ha avuto cura di tracciare il criterio distintivo tra le deliberazione assembleari "nulle" e quelle "annullabili" nei seguenti termini:
«debbono qualificarsi nulle le delibere dell'assemblea condominiale prive degli elementi essenziali,
le delibere con oggetto impossibile o illecito (contrario all'ordine pubblico, alla morale o al buon
costume), le delibere con oggetto che non rientra nella competenza dell'assemblea, le delibere che
incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei
condomini, le delibere comunque invalide in relazione all'oggetto; debbono, invece, qualificarsi
annullabili le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, quelle adottate con
maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle
affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al
procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea, quelle genericamente affette da
irregolarità nel procedimento di convocazione, quelle che violano norme richiedenti qualificate
maggioranze in relazione all'oggetto»; ancora la stessa sentenza n. 9839/2021 ha chiarito che
“sono nulle le deliberazioni con le quali, a maggioranza, siano stabiliti o modificati i generali criteri
di ripartizione delle spese previsti dalla legge o dalla convenzione, da valere per il futuro,
trattandosi di materia che esula dalle attribuzioni dell'assemblea previste dall'art. 1135, nn. 2) e 3),
c.c., mentre sono meramente annullabili le deliberazioni aventi ad oggetto la ripartizione in
concreto tra i condomini delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni adottate
in violazione dei criteri generali previsti dalla legge o dalla convenzione stessi, trattandosi di
deliberazioni assunte nell'esercizio di dette attribuzioni assembleari, cosicché la relativa
impugnazione va proposta nel termine di decadenza previsto dall'art. 1137, comma 2, c.c..” .
Se tali sono i principi da applicare, nella fattispecie in esame gli attori deducono un motivo di annullamento e non nullità della delibera condominiale del 21/6/2021 nella parte in cui l'assemblea ha deliberato di ripartire una specifica spesa, relativa ai lavori necessari ed urgenti da effettuarsi sulle travi a livello del solaio di copertura in corrispondenza del terrazzo di proprietà
dell'arch. ubicato al 6^ piano della scala B, adoperando un criterio errato secondo CP_3
l'assunto attoreo;
ne deriva ancora, che in presenza di una tempestiva eccezione di decadenza, il presente all'assemblea avrebbe dovuto provare di essere dissenziente nonché la Parte_1
tempestività dell'impugnativa ma a tale onere non ha adempiuto, né nega di Parte_2
aver ricevuto la convocazione e la delibera impugnata in questa sede.
Non solo, ma in data 16/5/2022 l'assemblea al punto 4 ) all'OdG ha confermato tale criterio di ripartizione, il dato è chiaro ed inequivoco ( cfr produzione del ) , e gli istanti non CP_1
negano di aver ricevuto tale delibera e di non averla impugnata : ne consegue che il criterio di ripartizione utilizzato dall'assemblea resta ormai fermo e non modificabile in quanto causa di annullamento ma non di nullità del deliberato e, a parere di questo giudice, il che si CP_1
ritenga leso ha l'onere di impugnare tutte le delibere da cui si ritenga leso.
Al rigetto della domanda segue la condanna degli attori in solido al pagamento delle spese di lite sopportate dal condominio , liquidate in base al DM 55/20124 , valore medio dello scaglione fino ad €26.000,00 ridotto per la semplicità delle questioni e l'esiguità dell'istruttoria.
Non sono emersi elementi di colpa grave o mala fede che giustifichino la condanna ex art 96 cpc
Ai sensi del decreto legislativo 28/2010 ( vecchia formulazione), il condominio sito in Napoli alla
Via Carlo Poerio n. 89/A va condannato al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
P.Q.M
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Il Giudice, pronunziando nella causa promossa come in narrativa, così provvede :
Rigetta le domande attoree. Condanna e in solido a pagare le spese di lite del Parte_1 Parte_2
convenuto che liquida in € 2.540,00 per compenso oltre IVA e CPA se documentate e CP_1
rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso.
Rigetta la domanda ex art 96 cpc.
Condanna il condominio sito in Napoli alla Via Carlo Poerio n. 89/A al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
Napoli 7/1/2025 Il Giudice