Sentenza 20 dicembre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 20/12/2003, n. 19579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19579 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2003 |
Testo completo
O T A T S I 0 O 1 R . E L I 1 L N 1 E A D . R EA CORTES 1 9579 /0 3 T T O R S C I A E R N 8 A REPUBBLICA ITALIANA O 9 I C - S 3 L A - U 6 E P S S L E E expulsione E P D S LA CORTE SU REMA DI CASSAZIONE strawwers SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Rosario DE MUSIS Presidente R.G.N.21688/02 Dott. Giammarco CAPPUCCIO Consigliere Dott. Mario ADAMO Cron. 39556 Consigliere Dott. Fabrizio FORTE Consigliere Rep. Dott. Luigi Ud. 06/11/03 MACIOCE Cons. Rel. ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: -Prefetto di Livorno, ex lege domiciliati in Ca Ministro dell'Interno Roma, via dei Portoghesi 12 presso l'Avvocatura Generale dello ' Stato, che li rappresenta e difende per legge
- ricorrenti -
contro
SI OR
- intimato -
Avverso il decreto del Tribunale di Livorno n.3801 cron. del 17.09.01. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 6.11.03 dal Relatore Cons. Luigi Macioce. Udito il P.M., in persona · del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio A. Sepe che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 2647/2003 1 Con decreto 8.8.2001 il Prefetto di Livorno disponeva l'espulsione dal territorio nazionale, con accompagnamento alla frontiera, del cittadino albanese OR SI ai sensi dell'art. 13 c. 2 D.Leg. 286/98. Con ricorso 7.9.01 l'espulso proponeva opposizione che l'adito Tribunale di Livorno, con decreto 17.9.01, accoglieva annullando l'espulsione. Affermava in motivazione il Giudice del merito che: 1) Quanto alle censure di merito mosse al decreto di espulsione, esse erano infondate così come era infondata la denunzia di violazione dell'art. 13 c. 7 T.U., dato che da un canto l'atto, come dimostrato dal tempestivo ricorso, aveva raggiunto il suo scopo e che, dall'altro canto, era indiscutibile che il SI ben conoscesse l'italiano. 2) Quanto alla misura di accompagnamento, سلام essa era invece illegittima perché ai sensi dell'art. 13 c. 5 del T.U. non si sarebbe dovuta disporre per chi, come il SI, era in Italia 2 da prima del marzo 1998. 3) Conseguentemente, l'illegittimo accompagnamento del SI aveva determinato la impossibilità della sua partecipazione personale al giudizio di opposizione all'espulsione (senza che tale diritto fosse sostituito dalla mera difesa tecnica) e pertanto la lesione del suo diritto di difesa. 4) Tale lesione, perché afferente la garanzia del contraddittorio, era rilevabile anche d'ufficio. Per la cassazione di tale decreto il Ministero dell'Interno ed il Prefetto di Livorno hanno proposto ricorso in data 1.8.2002 al quale l'intimato non ha opposto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE 2 Ritiene il Collegio che il ricorso meriti accoglimento. Preliminarmente dichiarata la carenza di legittimazione a ricorrere del Ministero dell'Interno, unica Autorità legittimata essendo in subjecta materia il Prefetto che ha adottato il decreto di espulsione opposto, si rileva che la ricorrente Avvocatura Erariale nell'articolato ricorso non si duole del fatto che il giudice del merito abbia ritenuto in sé illegittima la misura dell'accompagnamento coattivo (posto che il giudicante ha valutato esistente la condizione di protratta permanenza in Italia dell'espulso ben da prima del marzo 1998, alla quale l'art. 13 c. 15 del D.Leg. 286/98 ricollega a l'esclusione della misura de qua e consente l'adozione del solo trattenimento presso il CPTA di cui all'art. 14) ma censura il fatto che il Tribunale abbia desunto, dal giudizio sull'indebito accompagnamento coattivo, la invalidazione della stessa espulsione 2 per violazione dei diritti di difesa riservati all'opponente la stessa e, segnatamente, per aver supposto che la presenza personale al processo costituisse condizione per la sua validità. E tale doglianza incardina su profili processuali (l'indebito rilievo ex officio) e sostanziali (l'inesistenza di collegamenti normativi tra controllo dell'accompagnamento e sindacato sull'espulsione). Pare al Collegio che il ricorso colga nel segno. E' certamente indubitabile che la misura dell'accompagnamento coattivo alla frontiera (nelle ipotesi di cui ai commi 4 e 5 del D.Leg. 286/98, norme ratione temporis applicabili ma interamente sostituite dalla generalizzata previsione di accompagnamento di cui all'art. 12 della L. 189/02), in quanto misura incidente sulla libertà personale dell'espulso, dovesse essere controllata dal Giudice dell'espulsione o della convalida (artt. 13 - 13 bis 14 del T.U.) come affermato nella - nota decisione 105/01 della Corte delle leggi. E del resto alla necessità di un controllo specifico e diretto sulla misura de qua ha inteso dare risposta il Governo con il D.L. 51/02 conv. in L. 106/02 prevedendo, con il comma 5 bis aggiunto all'art. 13 del T.U. (e non abrogato dall'art. 12 della L. 189/02), una convalida della misura da parte del tribunale in composizione monocratica. E tal controllo è stato effettuato, sulla misura 8.8.2001 che ebbe ad attingere SI OR, dal Tribunale di Livorno e si è concluso con l'esito della invalidazione della stessa (per ragioni neanche fatte segno a censura dal ricorrente Prefetto, ed attinenti la esclusione dello stesso potere di sua adozione). Ma da tal invalidazione il Giudice del merito ha ricavato ex officio (posto che nel ricorso 7.9.2001 di SI OR la censura afferente l'accompagnamento non era stata dedotta come ulteriore ragione per invalidare l'espulsione) la violazione dei diritti di difesa dell'espulso ed, a ritroso, l'invalidità della stessa espulsione, sull'assunto che assicurare il contraddittorio fosse elemento costitutivo della legittimità del procedimento espulsivo e che, l'impossibilità della presenza personale al processo, costituisse ictus irreparabile a tal contraddittorio (come tale rilevabile d'ufficio). Pare al Collegio assorbente il rilievo - pur formulato dall'Avvocatura dello Stato- della illegittimità del rilievo officioso del preteso 4 vizio dell'espulsione per effetto del preteso vizio del processo aperto in sua opposizione. Se è invero indiscutibile che i motivi di opposizione al decreto espulsivo debbano essere articolati nell'atto introduttivo, in modo specifico e non mutevole (Cass. 5117/03), resta escluso che il Tribunale possa rilevare d'ufficio una ragione di invalidità del decreto della quale l'opponente non abbia inteso dolersi. Ed è del tutto non condivisibile il rilievo del Tribunale di Livorno per il quale nella specie il rilievo officioso sarebbe stato autorizzato dalla inerenza della questione alla garanzia del contraddittorio, essendo palese la confusione fatta da quel giudice tra integrità del contraddittorio (in termini di partecipazione necessaria e potenziale al processo, sempre controllabile dall'ufficio) e garanzie della difesa personale e tecnica (che, pur realizzando la sostanza del giusto processo, integrano, ove lese, nullità deducibili in via di eccezione e con i mezzi di gravame). Di qui la cassazione dell'impugnato decreto ed il rinvio, per nuovo esame della opposizione, in applicazione dei formulati principi di diritto, allo stesso Giudice di merito (al quale competerà anche la regolamentazione delle spese).
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, accoglie il ricorso e cassa l'impugnato decreto rinviando, anche per le spese, al Tribunale di Livorno in persona di altro magistrato. Così deciso in Roma, il 6 Novembre 2003. S Il Cons.est. Il Presidente Sellin's IL CANCELLIERE Domenico MazzelyngiMasalyДошенеска CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sesione vis Depositato in Canc eria 20 DIC 2008 (DICAN DERERE SPESE A CARICO DELLO STATO L. 40 DEL 6-3-98 ART. 11.10 MATERIA: ESPULSIONE STRANIERI