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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 26/02/2025, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 661/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE –GIUDICE DEL LAVORO
Il tribunale di ER in funzione di giudice del lavoro, in persona della dottoressa Michela Francorsi, ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 661/2023, posta in deliberazione all'udienza del 26 febbraio 2025 tra:
, rappresentata e difesa dall'avvocato paolo Malanotte, Parte_1 elettivamente domiciliata in ER Via Giandimartalo di Vitalone n. 20; ricorrente
E
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, organicamente patrocinato dall'Avvocatura Distrettuale dello stato di Perugia presso la cui sede è ex lege domiciliato in Perugia via degli Offici n. 12
resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25 agosto 2023, premesso Parte_1 di essere dipendente del come docente, ma Controparte_1 in forza di contratti a tempo determinato;
deduceva di aver prestato servizio per gli anni di scolastici di seguito indicati: Anno scolastico 2017/2018 - dal 19/092017 al 30/06/2018 presso I.I.S. Classico e Artistico di ER (cod.
TRIS011005) per 9 ore settimanali;
Anno scolastico 2018/2019 - dal 11/09/2018 al 30/06/2019 presso Licei Statali “F.Angeloni”di ER (cod
) per 8 ore settimanali;
Anno scolastico 2019/2020 - dal C.F._1 10/09/2019 al 30/06/2020 presso l'Istituto Superiore Narni I.I.S. Sc. Mag.Geom. Gandhi (TR (cod. TRIS00100E) per 9 ore settimanali;
) Anno scolastico 2020/2021 - dal 24/09/2020 al 30/06/2021 presso l'Istituto Tecnico Industriale Ist. Tecn.Tecnologico “Allievi Sangallo“ER (cod. TRTF030002) per 18 ore settimanali;
- dal 19/10/2020 al 30/06/2021 presso l'Istituto Tecnico Industriale Ist. Tecn.Tecnologico “Allievi Sangallo“ER (cod TRTF030002) per 9 ore settimanali contratto;
Anno scolastico
2021/2022 - dal 07/09/2021 al 30/06/2022 presso Liceo Scientifico
“G.Galilei” ER (cod. TRPS020009) per 18 ore settimanali contratto (come da contratti che depositava (cfr. all. da 1 a 6 al ricorso). Deduceva che, sebbene avesse svolto le medesime, identiche mansioni attribuite al personale assunto a tempo indeterminato, ciò non ha impedito l'esclusione dal beneficio previsto dall'art. 1 comma 121 legge n. 107/2015 (nel combinato disposto coi D.P.C.M. 24.09.2015 e D.P.C.M. 28.11.2016), beneficio finalizzato all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali (così detta: Carta Elettronica del Docente).
Deduceva che tale esclusione è discriminatoria e in contrasto con i principi giuridici di matrice euro unitaria di cui all'art. 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE del 28 giugno 1999. Chiedeva, pertanto, di “1. accettare e dichiarare che l'art.1 comma 121 Legge n. 107/2015 e s.m.i., ricomprende all'interno dell'area docenti anche il personale non di ruolo;
2. accertare e dichiarare che il D.P.C.M. del 28.10.2016 attuativo dell'art. 1 comma 122 Legge 107/2015 ricomprende all'interno dell'area docenti anche il personale docente non di ruolo, ovvero disapplicare il D.P.C.M. del 28.10.2016 attuativo dell'art.1 comma CP_2 122 Legge 107/2015/ nella parte in cui si esclude i precari nell'area personale docente;
3.Condannare le Amministrazioni resistenti all'attribuzione della Carta Elettronica di cui al'art.1 comma 121 Legge 107/2015, dell'importo nominale di Euro 500,00(cinquecento/00) per ciascun anno scolastico maturato come indicati in narrativa e quindi per un importo complessivo di € 2.500,00 in favore di parte ricorrente Prof.ssa
3. Condannare le parti resistenti al pagamento del Parte_1 compenso professionale, spese e onorari di causa, oltre i.v.a., cap e rimborso forfettario 15%., con distrazione in favore del sottoscritto Procuratore dichiaratosi antistatario.”.
Cont Si costituiva il , in persona del Ministro pro tempore chiedendo il rigetto del ricorso poiché infondato in fatto e in diritto atteso che ai sensi dell'art. 1 comma 121 della l. n. 107 del 2015 la carta elettronica per l'aggiornamento professionale è espressamente prevista esclusivamente in favore dei docenti di ruolo, deducendo la compatibilità di tale previsione con l'art. 6 dell'accordo quadro allegato alla direttiva n. 70 del 1999 e, quindi, sostenendo che il riferimento, da parte della Corte di Giustizia, nell'ordinanza del 18 maggio del 2022, all'art. 4 dell'accordo quadro non risulta dirimente. Assumeva che nell'ambito della formazione del personale, alla luce anche della indicata disposizione (clausola 6), appare del tutto ragionevole la distinzione fra personale a t.i e a t.d. e l'esclusione di quest'ultimo.
Deduceva che la formazione, costituisce un investimento economico del datore di lavoro in favore del proprio personale, in vista di un “ritorno” generalizzato in termini di miglioramento della prestazione lavorativa che ne consegue: un lavoratore che ha ricevuto formazione, infatti, è posto in condizione di fornire una prestazione superiore sotto il profilo qualiquantitativo. Assumeva, dunque, che appare del tutto ragionevole, soprattutto in periodi storici in cui le risorse disponibili sono limitate, prevedere che un investimento oneroso (la formazione, appunto) possa essere riservato dal datore di lavoro ai solo lavoratori a t.i. e non anche a quelli a t.d., i quali, al termine del contratto, possono intraprendere altre carriere, mettendo a disposizione di altri datori di lavoro la formazione ricevuta.
Eccepiva, in ogni caso, la parziale prescrizione del diritto essendo la “Carta docente” un'attribuzione economica finalizzata all'autoformazione, erogata annualmente, ne segue che, trattandosi di un riconoscimento economico da erogare annualmente, il relativo diritto è soggetto a estinzione per prescrizione quinquennale, ex art. 2948 c.c., con decorrenza dalla data di notifica del ricorso introduttivo del giudizio.
La causa, di natura documentale, sul deposito di note autorizzate viene decisa all'odierna udienza con sentenza contestuale.
Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto con i limiti e per i motivi di seguito esplicitati.
Appare utile richiamare la normativa in materia. L'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 stabilisce che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, dell'importo nominale di euro 500,00 annui per ciascun anno scolastico…”.
5. Il successivo comma 122 ha demandato ad un decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri il compito di definire «i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121». Il d.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015 all'art. 2 prevede che la somma di € 500,00 annui può essere erogata solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che
a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”. Con il successivo d.P.C.M. del 28 novembre 2016 è stato stabilito che “la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”. I docenti assunti a tempo indeterminato, dunque, beneficiano della carta elettronica anche se assunti con contratto a tempo parziale, e anche sebbene non vengano poi confermati in ruolo e, per intero, anche se assunti in corso d'anno.
Deduce la difesa di parte ricorrente che la ricorrente, per il periodo in cui ha lavorato con contratti a tempo determinato, pur svolgendo mansioni identiche rispetto a quelle espletate dal personale di ruolo e pur essendo stata sottoposta agli stessi obblighi formativi non ha usufruito del beneficio della carta elettronica, destinato allo sviluppo delle competenze professionali.
Sul punto sono di recente intervenuti sia il Consiglio di Stato che la CGUE la quale, con la recente ordinanza del 18 maggio 2022. Il Consiglio di Stato con pronuncia d'annullamento del d.P.C.M. n. 32313 del 25 settembre 2015 ha ritenuto che la scelta ministeriale forgi «un sistema di formazione “a doppia trazione”: quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico.
Si legge nella richiamata sentenza come «un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.». Ricorrerebbe un contrasto «con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti» corrispondente al canone di buona amministrazione. Esso sarebbe tradito da «un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti».
Ne deriva che «il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso…Del resto, l'insostenibilità dell'assunto per cui la Carta del docente sarebbe uno strumento per compensare la pretesa maggior gravosità dell'obbligo formativo a carico dei soli docenti di ruolo, si evince anche dal fatto che la Carta stessa è erogata ai docenti part-time (il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità del rapporto. E l'irragionevolezza della soluzione seguita dalla P.A. emerge ancora più chiaramente dalla lettura del d.P.C.M. del 28 novembre 2016
(che, come già ricordato, ha sostituito quello del 23 settembre 2015), il quale, all'art. 3, individua tra i beneficiari della Carta anche “i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati”», sicché
«vi sarebbero dei docenti che beneficerebbero dello strumento pur senza essere impegnati, al momento, nell'attività didattica, mentre altri docenti, pur svolgendo diversamente dai primi l'attività didattica, non beneficerebbero della Carta e, quindi, sarebbero privati di un ausilio per il loro aggiornamento e la loro formazione professionale» (cfr. Consiglio di
Stato sent. n. 1842/2022).
Il Consiglio di Stato ha poi ritenuto che il contrasto evidenziato con gli artt. 3, 35 e 97 Cost. possa essere superato mediante un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 1, commi 121 ss., legge cit.; è giunto a tale esito evidenziando che, nella specie, mancando una norma innovativa rispetto al d.lgs. n. 165/2001, la materia della formazione professionale dei docenti è ancora rimessa alla contrattazione collettiva di categoria. Le regole dettate dagli artt. 63 e 64 del Ccnl di riferimento «pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato,
“strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo» (cfr. Consiglio di Stato sent. n. 1842/2022).
Il riconoscimento del beneficio della carta elettronica anche a favore del personale docente in servizio con contratto a termine, discende da una doverosa estensione della platea individuata dall'art. 1, comma 121 della l. n. 107 del 2015 ad opera delle norme di fonte negoziale che impongono all'amministrazione di utilizzare ogni strumento disponibile per la formazione di tutto il personale in servizio senza limitazione ai danni del personale precario, prevedendo, l'art. 63 del CCNL del 29/11/2007, che «la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio ... 2.Per garantire le attività formative di cui al presente articolo l'Amministrazione utilizza tutte le risorse disponibili, nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie …» e il successivo art. 64 del CCNL del Comparto Scuola del 29/11/2007 che “la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità ... per garantire efficacia nei processi di crescita professionale e personalizzare i percorsi formativi saranno favorite le iniziative che fanno ricorso alla formazione a distanza, all'apprendimento in rete e all'autoaggiornamento ….”.
La CGUE con la recente ordinanza del 18 maggio 2022, emessa nella causa
C-450/21 ha ritenuto che “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a Controparte_1 tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario CP_1 dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamentodeterminato e i lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in situazioni comparabili ….”.
Ha in proposito osservato che, salve le valutazioni del giudice a quo, la misura in questione pare rientrare tra le “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4, punto 1, perché essa «è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il » CP_1
La Corte ha altresì escluso la configurabilità di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo e ha ricordato che «la nozione di “ragioni oggettive” richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine». Si tratta di elementi che «possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro», mentre va escluso che rilevi la «mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto» perché ciò significherebbe pregiudicare «gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato».
In definitiva la natura temporanea del rapporto non incide sulla titolarità del diritto a ricevere la carta del docente che spetta a tutti i docenti, anche a quelli termine, purché si trovino in una situazione analoga a quelli di ruolo.
Inoltre, la disparità di trattamento (a sfavore dei lavoratori precari o già precari) tra periodi di lavoro con contratti a termine e periodi di lavoro a tempo indeterminato, non può essere esclusa nemmeno «per i supplenti assunti ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge n. 124/1999 facendo leva sulla temporaneità dell'assunzione, perché la pretesa differenza qualitativa e quantitativa della prestazione, oltre a non trovare riscontro nella disciplina dettata dai CCNL succedutisi nel tempo, che non operano distinzioni quanto al contenuto della funzione docente, non appare conciliabile, come la stessa
Corte di giustizia ha rimarcato, «con la scelta del legislatore nazionale di riconoscere integralmente l'anzianità maturata nei primi quattro anni di esercizio dell'attività professionale dei docenti a tempo determinato» (punto 34 della citata sentenza Motter), ossia nel periodo in cui, per le peculiarità del sistema di reclutamento dei supplenti, che acquisiscono punteggi in ragione del servizio prestato, solitamente si collocano più le supplenze temporanee, che quelle annuali o sino al termine delle attività didattiche»
[cfr. Cass., n. 31149/2019]. È poi intervenuto il D.L. n. 69/2023 pubblicato il 13.06.2023 (cd Sa. infrazioni) che, all'art. 15, ha esteso il beneficio dell'attribuzione della Carta elettronica per l'aggiornamento del docente anche ai docenti precari, sia pure per il solo anno scolastico 2023 e solo a coloro che hanno avuto un incarico di supplenza annuale al 31 agosto e non anche per coloro che hanno avuto l'incarico fino al termine delle attività didattiche al 30 giugno.
Anche la Suprema Corte di cassazione, nella sentenza n. 32104 del 31/10/2022 ha ritenuto che “… svolgendo una lettura coordinata delle disposizioni di legge e del c.c.n.l. di categoria sopra richiamate, emerge che il personale educativo, seppur impegnato in funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, nondimeno ne partecipa i contenuti sul piano della formazione e istruzione degli allievi, convittori e semiconvittori, di qui l'espressa collocazione all'interno dell'area professionale del personale docente”. Alla luce di quanto precede, è stato riconosciuto il beneficio della carta elettronica anche agli educatori, sebbene privi delle funzioni didattiche vere e proprie tipiche dei docenti.
Infine, con la sentenza n. 29961 del 27.10.2023, la Suprema corte di
Cassazione - pronunciando sulle questioni sollevate dal tribunale di Taranto con ordinanza di rinvio pregiudiziale ex art. 363- bis c.p.c. - ha enunciato i seguenti principi di diritto: “1) il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
. 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. CP_1
1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della carta secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del
1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L.
n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto
(tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della carta salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) condanna di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della carta si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della carta stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Nel caso di specie appare evidente che si tratta di incarichi con durata di oltre 180 giorni ovvero fino al 31 agosto o al 30 giugno, ai sensi dell'art. 4, commi primo e secondo, della L. n. 124 del 1999, per i quali, secondo la Corte di Cassazione, va riconosciuto il diritto alla Carta Docente”; che per quanto riguarda la condizione della parte ricorrente di “interna” o “esterna” al sistema delle docenze scolastiche, - che assume rilievo, secondo la citata decisione della Corte di Cassazione, ai fini dell'individuazione del tipo di tutela che deve attribuirsi in concreto al docente cui spetti il diritto alla carta (adempimento in forma specifica nel primo caso e risarcimento in forma equivalente nel secondo caso) -, parte ricorrente è “interna” al sistema delle docenze scolastiche risultando in servizio alla data di proposizione dell'azione giudiziaria. Deve, dunque, dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad ottenere il beneficio economico in questa sede con conseguente condanna del all'attribuzione in proprio favore della c.d. Carta docente secondo CP_1 il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto.
Va, tuttavia accolta l'eccezione di prescrizione con riferimento all'anno scolastico 2017/2018 e la domanda va rigettata, quanto all'anno scolastico 2018/2019, prestato servizio con un orario ridotto rispetto a quello ordinario di cattedra (cfr. Corte di appello di Perugia sent. rg 178/2022).
Come confermato dalla Suprema Corte ai sensi dell'art. 2935 c.c., la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Nel caso di specie l'art. 5 del D.P.C.M. 28.11.2016 ha previsto che i soggetti beneficiari potessero registrarsi per gli anni successivi al 2016 dal
1° settembre al 30 ottobre di ciascun anno. Ne deriva che per l'annualità 2017/2018 in cui la ricorrente risulta assunta con decorrenza dal mese di settembre, la prescrizione ha cominciato a decorrere dal 30 ottobre di ciascun anno, data a partire dalla quale il bonus della carta docente poteva essere richiesto e atteso che il ricorso è stato depositato in data 25 agosto 2023 non può che inferirsi la prescrizione del diritto. A nulla rileva che l'importo non speso potesse essere utilizzato anche nell'anno scolastico successivo, dovendo individuarsi la decorrenza del termine prescrizionale non dalla fine del periodo in cui il beneficio poteva essere utilizzato, ma dal momento in cui esso poteva essere richiesto dagli aventi diritto. Deve precisarci che, a prescindere dalla natura retributiva o meno del beneficio rivendicato, si applica la prescrizione quinquennale di cui all'art.2948, n. 4 c.c., che fa riferimento a “tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi” come ribadito dalla Suprema Corte. Poiché il primo atto interruttivo della prescrizione è la notifica del ricorso introduttivo del giudizio deve ritenersi prescritto il diritto alla carta docente per l'anno scolastico 2017/2018. Quanto all'anno scolastico 2018/2019, emerge dallo stato matricolare in atti che la ricorrente ha prestato servizio, per uno spezzone orario di sole 8 ore su 18 presso Licei Statali “F.Angeloni”di Tern. Invero, il beneficio non può essere riconosciuto per le supplenze con servizio inferiore al 50% dell'orario settimanale completo. Sul punto questo giudice intende aderire, condividendone le motivazioni, alla sentenza della Corte d'appello di Perugia n. 65/24 che ha affermato che
“In nessuno dei due anni, dunque, la supplenza raggiungeva la soglia minima del 50%, obbligatoria per il contratto part time di un docente con contratto a tempo indeterminato. Di conseguenza, l'esclusione dell'appellato dal beneficio della carta del docente per quegli anni scolastici non determinava un trattamento meno favorevole rispetto a quello riservato ai docenti di ruolo. Ne discende che, con riferimento ai due anni considerati, la domanda era infondata, non essendosi verificata alcuna discriminazione a danno del ricorrente per la temporaneità dei suoi rapporti di lavoro”. Alla luce di quanto sopra esposto va rigettata la domanda per gli a.s.
2017/2018 in quanto il relativo diritto è prescritto e quanto all'a.s.
2018/2019 poiché la ricorrente ha svolto 8 ore settimanali complessive su
18.
Considerato che è documentato e non contestato lo svolgimento dell'attività di docente per il periodo prospettato in ricorso deve dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad ottenere il beneficio economico in questa sede per gli a.s. 2019/20; a.s. 2020/21; a.s. 2021/22 con conseguente condanna del all'attribuzione in proprio favore della c.d. Carta docente secondo CP_1 il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto (6 annualità pari ad euro 1.500,00). Va tuttavia precisato che l'importo di € 500 non può essere maggiorato degli interessi, in quanto ex art. 2 DPCM del 28 novembre 2016 l'importo è chiaramente indicato al valore nominale, senza ulteriori maggiorazioni nemmeno ove non venga utilizzato nell'anno di erogazione ma in quello successivo.
Nel caso di specie, infatti, è pacifica e documentalmente provata la circostanza che la ricorrente ha prestato servizio alle dipendenze del convenuto, quale docente di scuola secondaria, per gli anni CP_1 scolastici indicati.
Le spese di lite seguono la soccombenza e possono liquidarsi su valori minimi (ex dm 147/22), avuto riguardo al valore della controversia, all'accoglimento dell'eccezione di prescrizione e alla serialità della materia del contendere, con distrazione a favore del difensore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Pt_1
con ricorso depositato nella causa iscritta al n. 661/2023 R.G.
[...] disattesa ogni altra eccezione e deduzione: a)dichiara il diritto di parte ricorrente al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, per gli anni scolastici 2019/2020; a.s 2020/2021e a.s. 2021/2022 condanna il Controparte_1 all'adozione d'ogni atto necessario per consentirne il godimento;
b)dichiara la prescrizione del diritto al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, per l'anno scolastico 2017/2018; c) rigetta la domanda quanto all'anno scolastico 2018/2019; d)Compensa tra le parti per 1/3 le spese di lite e condanna il
[...]
a rifondere a parte ricorrente le spese del giudizio, liquidate Controparte_1 per la parte residua in euro 700,00, oltre rimborso contributo unificato, oltre
15% per spese generali, oltre accessori di legge, con distrazione a favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
ER il 26 febbraio 2025
Il giudice
Michela Francorsi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE –GIUDICE DEL LAVORO
Il tribunale di ER in funzione di giudice del lavoro, in persona della dottoressa Michela Francorsi, ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 661/2023, posta in deliberazione all'udienza del 26 febbraio 2025 tra:
, rappresentata e difesa dall'avvocato paolo Malanotte, Parte_1 elettivamente domiciliata in ER Via Giandimartalo di Vitalone n. 20; ricorrente
E
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, organicamente patrocinato dall'Avvocatura Distrettuale dello stato di Perugia presso la cui sede è ex lege domiciliato in Perugia via degli Offici n. 12
resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25 agosto 2023, premesso Parte_1 di essere dipendente del come docente, ma Controparte_1 in forza di contratti a tempo determinato;
deduceva di aver prestato servizio per gli anni di scolastici di seguito indicati: Anno scolastico 2017/2018 - dal 19/092017 al 30/06/2018 presso I.I.S. Classico e Artistico di ER (cod.
TRIS011005) per 9 ore settimanali;
Anno scolastico 2018/2019 - dal 11/09/2018 al 30/06/2019 presso Licei Statali “F.Angeloni”di ER (cod
) per 8 ore settimanali;
Anno scolastico 2019/2020 - dal C.F._1 10/09/2019 al 30/06/2020 presso l'Istituto Superiore Narni I.I.S. Sc. Mag.Geom. Gandhi (TR (cod. TRIS00100E) per 9 ore settimanali;
) Anno scolastico 2020/2021 - dal 24/09/2020 al 30/06/2021 presso l'Istituto Tecnico Industriale Ist. Tecn.Tecnologico “Allievi Sangallo“ER (cod. TRTF030002) per 18 ore settimanali;
- dal 19/10/2020 al 30/06/2021 presso l'Istituto Tecnico Industriale Ist. Tecn.Tecnologico “Allievi Sangallo“ER (cod TRTF030002) per 9 ore settimanali contratto;
Anno scolastico
2021/2022 - dal 07/09/2021 al 30/06/2022 presso Liceo Scientifico
“G.Galilei” ER (cod. TRPS020009) per 18 ore settimanali contratto (come da contratti che depositava (cfr. all. da 1 a 6 al ricorso). Deduceva che, sebbene avesse svolto le medesime, identiche mansioni attribuite al personale assunto a tempo indeterminato, ciò non ha impedito l'esclusione dal beneficio previsto dall'art. 1 comma 121 legge n. 107/2015 (nel combinato disposto coi D.P.C.M. 24.09.2015 e D.P.C.M. 28.11.2016), beneficio finalizzato all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali (così detta: Carta Elettronica del Docente).
Deduceva che tale esclusione è discriminatoria e in contrasto con i principi giuridici di matrice euro unitaria di cui all'art. 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE del 28 giugno 1999. Chiedeva, pertanto, di “1. accettare e dichiarare che l'art.1 comma 121 Legge n. 107/2015 e s.m.i., ricomprende all'interno dell'area docenti anche il personale non di ruolo;
2. accertare e dichiarare che il D.P.C.M. del 28.10.2016 attuativo dell'art. 1 comma 122 Legge 107/2015 ricomprende all'interno dell'area docenti anche il personale docente non di ruolo, ovvero disapplicare il D.P.C.M. del 28.10.2016 attuativo dell'art.1 comma CP_2 122 Legge 107/2015/ nella parte in cui si esclude i precari nell'area personale docente;
3.Condannare le Amministrazioni resistenti all'attribuzione della Carta Elettronica di cui al'art.1 comma 121 Legge 107/2015, dell'importo nominale di Euro 500,00(cinquecento/00) per ciascun anno scolastico maturato come indicati in narrativa e quindi per un importo complessivo di € 2.500,00 in favore di parte ricorrente Prof.ssa
3. Condannare le parti resistenti al pagamento del Parte_1 compenso professionale, spese e onorari di causa, oltre i.v.a., cap e rimborso forfettario 15%., con distrazione in favore del sottoscritto Procuratore dichiaratosi antistatario.”.
Cont Si costituiva il , in persona del Ministro pro tempore chiedendo il rigetto del ricorso poiché infondato in fatto e in diritto atteso che ai sensi dell'art. 1 comma 121 della l. n. 107 del 2015 la carta elettronica per l'aggiornamento professionale è espressamente prevista esclusivamente in favore dei docenti di ruolo, deducendo la compatibilità di tale previsione con l'art. 6 dell'accordo quadro allegato alla direttiva n. 70 del 1999 e, quindi, sostenendo che il riferimento, da parte della Corte di Giustizia, nell'ordinanza del 18 maggio del 2022, all'art. 4 dell'accordo quadro non risulta dirimente. Assumeva che nell'ambito della formazione del personale, alla luce anche della indicata disposizione (clausola 6), appare del tutto ragionevole la distinzione fra personale a t.i e a t.d. e l'esclusione di quest'ultimo.
Deduceva che la formazione, costituisce un investimento economico del datore di lavoro in favore del proprio personale, in vista di un “ritorno” generalizzato in termini di miglioramento della prestazione lavorativa che ne consegue: un lavoratore che ha ricevuto formazione, infatti, è posto in condizione di fornire una prestazione superiore sotto il profilo qualiquantitativo. Assumeva, dunque, che appare del tutto ragionevole, soprattutto in periodi storici in cui le risorse disponibili sono limitate, prevedere che un investimento oneroso (la formazione, appunto) possa essere riservato dal datore di lavoro ai solo lavoratori a t.i. e non anche a quelli a t.d., i quali, al termine del contratto, possono intraprendere altre carriere, mettendo a disposizione di altri datori di lavoro la formazione ricevuta.
Eccepiva, in ogni caso, la parziale prescrizione del diritto essendo la “Carta docente” un'attribuzione economica finalizzata all'autoformazione, erogata annualmente, ne segue che, trattandosi di un riconoscimento economico da erogare annualmente, il relativo diritto è soggetto a estinzione per prescrizione quinquennale, ex art. 2948 c.c., con decorrenza dalla data di notifica del ricorso introduttivo del giudizio.
La causa, di natura documentale, sul deposito di note autorizzate viene decisa all'odierna udienza con sentenza contestuale.
Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto con i limiti e per i motivi di seguito esplicitati.
Appare utile richiamare la normativa in materia. L'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 stabilisce che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, dell'importo nominale di euro 500,00 annui per ciascun anno scolastico…”.
5. Il successivo comma 122 ha demandato ad un decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri il compito di definire «i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121». Il d.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015 all'art. 2 prevede che la somma di € 500,00 annui può essere erogata solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che
a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”. Con il successivo d.P.C.M. del 28 novembre 2016 è stato stabilito che “la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”. I docenti assunti a tempo indeterminato, dunque, beneficiano della carta elettronica anche se assunti con contratto a tempo parziale, e anche sebbene non vengano poi confermati in ruolo e, per intero, anche se assunti in corso d'anno.
Deduce la difesa di parte ricorrente che la ricorrente, per il periodo in cui ha lavorato con contratti a tempo determinato, pur svolgendo mansioni identiche rispetto a quelle espletate dal personale di ruolo e pur essendo stata sottoposta agli stessi obblighi formativi non ha usufruito del beneficio della carta elettronica, destinato allo sviluppo delle competenze professionali.
Sul punto sono di recente intervenuti sia il Consiglio di Stato che la CGUE la quale, con la recente ordinanza del 18 maggio 2022. Il Consiglio di Stato con pronuncia d'annullamento del d.P.C.M. n. 32313 del 25 settembre 2015 ha ritenuto che la scelta ministeriale forgi «un sistema di formazione “a doppia trazione”: quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico.
Si legge nella richiamata sentenza come «un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.». Ricorrerebbe un contrasto «con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti» corrispondente al canone di buona amministrazione. Esso sarebbe tradito da «un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti».
Ne deriva che «il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso…Del resto, l'insostenibilità dell'assunto per cui la Carta del docente sarebbe uno strumento per compensare la pretesa maggior gravosità dell'obbligo formativo a carico dei soli docenti di ruolo, si evince anche dal fatto che la Carta stessa è erogata ai docenti part-time (il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità del rapporto. E l'irragionevolezza della soluzione seguita dalla P.A. emerge ancora più chiaramente dalla lettura del d.P.C.M. del 28 novembre 2016
(che, come già ricordato, ha sostituito quello del 23 settembre 2015), il quale, all'art. 3, individua tra i beneficiari della Carta anche “i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati”», sicché
«vi sarebbero dei docenti che beneficerebbero dello strumento pur senza essere impegnati, al momento, nell'attività didattica, mentre altri docenti, pur svolgendo diversamente dai primi l'attività didattica, non beneficerebbero della Carta e, quindi, sarebbero privati di un ausilio per il loro aggiornamento e la loro formazione professionale» (cfr. Consiglio di
Stato sent. n. 1842/2022).
Il Consiglio di Stato ha poi ritenuto che il contrasto evidenziato con gli artt. 3, 35 e 97 Cost. possa essere superato mediante un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 1, commi 121 ss., legge cit.; è giunto a tale esito evidenziando che, nella specie, mancando una norma innovativa rispetto al d.lgs. n. 165/2001, la materia della formazione professionale dei docenti è ancora rimessa alla contrattazione collettiva di categoria. Le regole dettate dagli artt. 63 e 64 del Ccnl di riferimento «pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato,
“strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo» (cfr. Consiglio di Stato sent. n. 1842/2022).
Il riconoscimento del beneficio della carta elettronica anche a favore del personale docente in servizio con contratto a termine, discende da una doverosa estensione della platea individuata dall'art. 1, comma 121 della l. n. 107 del 2015 ad opera delle norme di fonte negoziale che impongono all'amministrazione di utilizzare ogni strumento disponibile per la formazione di tutto il personale in servizio senza limitazione ai danni del personale precario, prevedendo, l'art. 63 del CCNL del 29/11/2007, che «la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio ... 2.Per garantire le attività formative di cui al presente articolo l'Amministrazione utilizza tutte le risorse disponibili, nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie …» e il successivo art. 64 del CCNL del Comparto Scuola del 29/11/2007 che “la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità ... per garantire efficacia nei processi di crescita professionale e personalizzare i percorsi formativi saranno favorite le iniziative che fanno ricorso alla formazione a distanza, all'apprendimento in rete e all'autoaggiornamento ….”.
La CGUE con la recente ordinanza del 18 maggio 2022, emessa nella causa
C-450/21 ha ritenuto che “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a Controparte_1 tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario CP_1 dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamentodeterminato e i lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in situazioni comparabili ….”.
Ha in proposito osservato che, salve le valutazioni del giudice a quo, la misura in questione pare rientrare tra le “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4, punto 1, perché essa «è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il » CP_1
La Corte ha altresì escluso la configurabilità di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo e ha ricordato che «la nozione di “ragioni oggettive” richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine». Si tratta di elementi che «possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro», mentre va escluso che rilevi la «mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto» perché ciò significherebbe pregiudicare «gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato».
In definitiva la natura temporanea del rapporto non incide sulla titolarità del diritto a ricevere la carta del docente che spetta a tutti i docenti, anche a quelli termine, purché si trovino in una situazione analoga a quelli di ruolo.
Inoltre, la disparità di trattamento (a sfavore dei lavoratori precari o già precari) tra periodi di lavoro con contratti a termine e periodi di lavoro a tempo indeterminato, non può essere esclusa nemmeno «per i supplenti assunti ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge n. 124/1999 facendo leva sulla temporaneità dell'assunzione, perché la pretesa differenza qualitativa e quantitativa della prestazione, oltre a non trovare riscontro nella disciplina dettata dai CCNL succedutisi nel tempo, che non operano distinzioni quanto al contenuto della funzione docente, non appare conciliabile, come la stessa
Corte di giustizia ha rimarcato, «con la scelta del legislatore nazionale di riconoscere integralmente l'anzianità maturata nei primi quattro anni di esercizio dell'attività professionale dei docenti a tempo determinato» (punto 34 della citata sentenza Motter), ossia nel periodo in cui, per le peculiarità del sistema di reclutamento dei supplenti, che acquisiscono punteggi in ragione del servizio prestato, solitamente si collocano più le supplenze temporanee, che quelle annuali o sino al termine delle attività didattiche»
[cfr. Cass., n. 31149/2019]. È poi intervenuto il D.L. n. 69/2023 pubblicato il 13.06.2023 (cd Sa. infrazioni) che, all'art. 15, ha esteso il beneficio dell'attribuzione della Carta elettronica per l'aggiornamento del docente anche ai docenti precari, sia pure per il solo anno scolastico 2023 e solo a coloro che hanno avuto un incarico di supplenza annuale al 31 agosto e non anche per coloro che hanno avuto l'incarico fino al termine delle attività didattiche al 30 giugno.
Anche la Suprema Corte di cassazione, nella sentenza n. 32104 del 31/10/2022 ha ritenuto che “… svolgendo una lettura coordinata delle disposizioni di legge e del c.c.n.l. di categoria sopra richiamate, emerge che il personale educativo, seppur impegnato in funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, nondimeno ne partecipa i contenuti sul piano della formazione e istruzione degli allievi, convittori e semiconvittori, di qui l'espressa collocazione all'interno dell'area professionale del personale docente”. Alla luce di quanto precede, è stato riconosciuto il beneficio della carta elettronica anche agli educatori, sebbene privi delle funzioni didattiche vere e proprie tipiche dei docenti.
Infine, con la sentenza n. 29961 del 27.10.2023, la Suprema corte di
Cassazione - pronunciando sulle questioni sollevate dal tribunale di Taranto con ordinanza di rinvio pregiudiziale ex art. 363- bis c.p.c. - ha enunciato i seguenti principi di diritto: “1) il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
. 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. CP_1
1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della carta secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del
1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L.
n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto
(tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della carta salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) condanna di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della carta si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della carta stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Nel caso di specie appare evidente che si tratta di incarichi con durata di oltre 180 giorni ovvero fino al 31 agosto o al 30 giugno, ai sensi dell'art. 4, commi primo e secondo, della L. n. 124 del 1999, per i quali, secondo la Corte di Cassazione, va riconosciuto il diritto alla Carta Docente”; che per quanto riguarda la condizione della parte ricorrente di “interna” o “esterna” al sistema delle docenze scolastiche, - che assume rilievo, secondo la citata decisione della Corte di Cassazione, ai fini dell'individuazione del tipo di tutela che deve attribuirsi in concreto al docente cui spetti il diritto alla carta (adempimento in forma specifica nel primo caso e risarcimento in forma equivalente nel secondo caso) -, parte ricorrente è “interna” al sistema delle docenze scolastiche risultando in servizio alla data di proposizione dell'azione giudiziaria. Deve, dunque, dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad ottenere il beneficio economico in questa sede con conseguente condanna del all'attribuzione in proprio favore della c.d. Carta docente secondo CP_1 il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto.
Va, tuttavia accolta l'eccezione di prescrizione con riferimento all'anno scolastico 2017/2018 e la domanda va rigettata, quanto all'anno scolastico 2018/2019, prestato servizio con un orario ridotto rispetto a quello ordinario di cattedra (cfr. Corte di appello di Perugia sent. rg 178/2022).
Come confermato dalla Suprema Corte ai sensi dell'art. 2935 c.c., la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Nel caso di specie l'art. 5 del D.P.C.M. 28.11.2016 ha previsto che i soggetti beneficiari potessero registrarsi per gli anni successivi al 2016 dal
1° settembre al 30 ottobre di ciascun anno. Ne deriva che per l'annualità 2017/2018 in cui la ricorrente risulta assunta con decorrenza dal mese di settembre, la prescrizione ha cominciato a decorrere dal 30 ottobre di ciascun anno, data a partire dalla quale il bonus della carta docente poteva essere richiesto e atteso che il ricorso è stato depositato in data 25 agosto 2023 non può che inferirsi la prescrizione del diritto. A nulla rileva che l'importo non speso potesse essere utilizzato anche nell'anno scolastico successivo, dovendo individuarsi la decorrenza del termine prescrizionale non dalla fine del periodo in cui il beneficio poteva essere utilizzato, ma dal momento in cui esso poteva essere richiesto dagli aventi diritto. Deve precisarci che, a prescindere dalla natura retributiva o meno del beneficio rivendicato, si applica la prescrizione quinquennale di cui all'art.2948, n. 4 c.c., che fa riferimento a “tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi” come ribadito dalla Suprema Corte. Poiché il primo atto interruttivo della prescrizione è la notifica del ricorso introduttivo del giudizio deve ritenersi prescritto il diritto alla carta docente per l'anno scolastico 2017/2018. Quanto all'anno scolastico 2018/2019, emerge dallo stato matricolare in atti che la ricorrente ha prestato servizio, per uno spezzone orario di sole 8 ore su 18 presso Licei Statali “F.Angeloni”di Tern. Invero, il beneficio non può essere riconosciuto per le supplenze con servizio inferiore al 50% dell'orario settimanale completo. Sul punto questo giudice intende aderire, condividendone le motivazioni, alla sentenza della Corte d'appello di Perugia n. 65/24 che ha affermato che
“In nessuno dei due anni, dunque, la supplenza raggiungeva la soglia minima del 50%, obbligatoria per il contratto part time di un docente con contratto a tempo indeterminato. Di conseguenza, l'esclusione dell'appellato dal beneficio della carta del docente per quegli anni scolastici non determinava un trattamento meno favorevole rispetto a quello riservato ai docenti di ruolo. Ne discende che, con riferimento ai due anni considerati, la domanda era infondata, non essendosi verificata alcuna discriminazione a danno del ricorrente per la temporaneità dei suoi rapporti di lavoro”. Alla luce di quanto sopra esposto va rigettata la domanda per gli a.s.
2017/2018 in quanto il relativo diritto è prescritto e quanto all'a.s.
2018/2019 poiché la ricorrente ha svolto 8 ore settimanali complessive su
18.
Considerato che è documentato e non contestato lo svolgimento dell'attività di docente per il periodo prospettato in ricorso deve dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad ottenere il beneficio economico in questa sede per gli a.s. 2019/20; a.s. 2020/21; a.s. 2021/22 con conseguente condanna del all'attribuzione in proprio favore della c.d. Carta docente secondo CP_1 il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto (6 annualità pari ad euro 1.500,00). Va tuttavia precisato che l'importo di € 500 non può essere maggiorato degli interessi, in quanto ex art. 2 DPCM del 28 novembre 2016 l'importo è chiaramente indicato al valore nominale, senza ulteriori maggiorazioni nemmeno ove non venga utilizzato nell'anno di erogazione ma in quello successivo.
Nel caso di specie, infatti, è pacifica e documentalmente provata la circostanza che la ricorrente ha prestato servizio alle dipendenze del convenuto, quale docente di scuola secondaria, per gli anni CP_1 scolastici indicati.
Le spese di lite seguono la soccombenza e possono liquidarsi su valori minimi (ex dm 147/22), avuto riguardo al valore della controversia, all'accoglimento dell'eccezione di prescrizione e alla serialità della materia del contendere, con distrazione a favore del difensore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Pt_1
con ricorso depositato nella causa iscritta al n. 661/2023 R.G.
[...] disattesa ogni altra eccezione e deduzione: a)dichiara il diritto di parte ricorrente al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, per gli anni scolastici 2019/2020; a.s 2020/2021e a.s. 2021/2022 condanna il Controparte_1 all'adozione d'ogni atto necessario per consentirne il godimento;
b)dichiara la prescrizione del diritto al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, per l'anno scolastico 2017/2018; c) rigetta la domanda quanto all'anno scolastico 2018/2019; d)Compensa tra le parti per 1/3 le spese di lite e condanna il
[...]
a rifondere a parte ricorrente le spese del giudizio, liquidate Controparte_1 per la parte residua in euro 700,00, oltre rimborso contributo unificato, oltre
15% per spese generali, oltre accessori di legge, con distrazione a favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
ER il 26 febbraio 2025
Il giudice
Michela Francorsi