Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 21/03/2025, n. 1815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1815 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
così composta:
dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 1628 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, decisa a seguito di discussione orale, ex art. 281-sexies c.p.c, all'udienza del giorno 21/3/2025 e vertente
TRA
(C.F. ) e Parte_1 P.IVA_1
presso la Corte d'Appello di Parte_2
MA, con l'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici, siti in
MA, via dei Portoghesi, n. 12, sono elettivamente domiciliati;
PARTE APPELLANTE
E
(C.F. , con l'avvocato CP_1 C.F._1
Francesco Pasquariello elettivamente domiciliata in MA via EQ. Visconti
n. 11;
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 3521 pubblicata il
3/3/2023 del Tribunale di MA.
pag. 1 di 8
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: “Con atto di citazione regolarmente notificato il 12/07/2019, la parte opponente indicata in epigrafe ha convenuto e Controparte_2 [...]
Elettorale presso la Corte di Appello di MA per Parte_2 l'accertamento negativo della pretesa sanzionatoria e l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, della cartella di pagamento n. 02820190001557000– ruolo n. 5470/2018 partita 422128- notificata, ex art. 140 c.p.c., per compiuta giacenza, in data 17/05/2019, a seguito di provvedimento di applicazione di sanzione amministrativa emesso nel 2015 dal Collegio di Garanzia Elettorale presso la Corte di Appello di MA , prot. n. 36697, per la violazione dell'art. 7, co.
6-7 e dell'art. 15, co. 5, l. 515/1993 (omessa dichiarazione spese elettorali), per l'importo complessivo di € 26.087,11 di cui: € 25.823,00 per sanzione amministrativa,
€ 5,88 per diritti di notifica , € 258,23 per aggio. A sostegno della domanda ha dedotto: - la nullità della notifica dell'atto presupposto (ordinanza – ingiunzione) eseguita, ex art. 143 c.p.c.,in data 02.12.2015 e della cartella di pagamento, eseguita, ex art. 140 c.p.c., per compiuta giacenza, in data
17.06.2019; - la inesistenza della pretesa creditoria derivante dalla omessa notifica della diffida ex art. 15, co. 8, l. n. 515/1993; - l'infondatezza della pretesa per intervenuta prescrizione.
2. Con comparsa di risposta tempestivamente depositata si costituivano in giudizio le Amministrazioni convenute, le quali contestavano puntualmente le domande avversarie chiedendone il rigetto per infondatezza.
3. Concessi i richiesti termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella opposta con ordinanza del 23/05,2021, la causa, documentalmente istruita, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni , quindi, all' udienza del 01/03/2023 discussa oralmente dai procuratori delle parti, i quali rinunciavano espressamente ai termini ex art. 190 c.p.c., e trattenuta in decisione.”
§ 2. – All'esito del giudizio il Tribunale ha accolto l'opposizione e, per l'effetto, dichiarato l'estinzione per intervenuta prescrizione quinquennale della pretesa sanzionatoria in oggetto.; ha condannato l' al pagamento delle spese legali Controparte_2 liquidate in favore dell'opponente, e per essa del procuratore antistatario, per € 5.077,00 oltre spese generali (15%), c.p.a. e i.v.a., come per legge, compensandole nel rapporto tra l'opponente e il Collegio Regionale di Garanzia Elettorale presso la Corte di Appello di MA.
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: “Procedendo gradatamente nell'esame delle pag. 2 di 8 questioni oggetto di giudizio - arg. ex art. 276 c.p.c. – seppur con il contemperamento, ove possibile e rilevante, della 'ragione più liquida' (cfr CP_ SU, sent. n. 9936 dell'8.05.2014; S.C., , sent. n. 12002 del 28.05.2014)
– e ritenuta ammissibile, ex art. 615 co. 1 , c.p.c. , la contestazione del diritto delle Amministrazioni opposte di procedere ad esecuzione forzata per intervenuta prescrizione, nel merito, si osserva:
- infondata risulta la dedotta inesistenza della pretesa creditoria , stante la regolare formazione del titolo (ordinanza –ingiunzione), in quanto preceduta dalla valida notifica dell'atto di diffida, ex art. 15, co. 8, l. n. 515/1993, emesso in data 11/07/2011, eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 143 c.p.c. all'indirizzo risultante dal certificato di residenza in Capua, Via F. Ventriglia n. 13, avuto riguardo alla chiara indicazione nelle due relate di notifica in cui si è articolato il procedimento notificatorio, - conclusosi con il deposito dell'atto, in busta sigillata, in data 05/06/2015, presso la casa comunale del comune di Capua, ex art. 143 c.p.c. (cfr. diffida
, nel fascicolo dell' Avvocatura)- , della corretta residenza anagrafica di in Capua, Via F. Ventriglia n. 13 e delle ricerche eseguite CP_1 dall'ufficiale giudiziario oltre che presso l'ufficio anagrafe, in loco, per come inequivocabilmente risulta dalla relazione di notifica tentata il 03/04/2015, dalla quale emerge che non si è potuto notificare l'atto in quanto il destinatario, “pur conservando la residenza anagrafica al suddetto indirizzo, di fatto , risulta sloggiata per destinazione ignota.”, osservandosi inoltre che, nella fattispecie, deve affermarsi l'adeguatezza delle ricerche svolte dall'ufficiale giudiziario in quelle direzioni (uffici anagrafici, ultima residenza conosciuta) in cui è ragionevole ritenere, secondo una presunzione fondata sulle ordinarie manifestazioni della cura che ciascuno ha dei propri affari ed interessi, siano reperibili informazioni lasciate dallo stesso soggetto interessato, per consentire ai terzi di conoscere l'attuale suo domicilio (residenza o dimora).( S. C. , Sez. 1, sent.
n. 10983 del 26.04.2021; in senso conforme S.C. ,Sez. 1, ord. n. 19012 del 31.07.2017); dalla documentazione offerta in comunicazione dal Collegio
Regionale di Garanzia Elettorale, provata risulta, dunque, la ricerca dell'opponente, destinataria della diffida, presso la residenza conosciuta e, conseguentemente, provata risulta la circostanza attestata dall'ufficiale giudiziario, facente fede fino a querela di falso, della irreperibilità dell'opponente presso la residenza anagrafica in Capua, Via F. Ventriglia n. 13, (cfr. diffida nel fascicolo dell'Avvocatura), con conseguente validità della notifica eseguita ex art. 143 c.p.c., ;
- infondata risulta la dedotta nullità della notifica dell' atto prodromico alla cartella di pagamento (ordinanza –ingiunzione emessa in data 11/09/2015), eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 143 c.p.c. all'indirizzo risultante dal certificato di residenza in Capua , Via F. Ventriglia n. 11/13, avuto riguardo alla chiara indicazione nelle due relate di notifica in cui si è articolato il procedimento notificatorio, -conclusosi pag. 3 di 8 con il deposito dell'atto, in busta sigillata, in data 18/11/2015, presso la casa comunale del comune di Capua ex art. 143 c.p.c. (cfr. sanzione , nel fascicolo dell' Avvocatura)- , della corretta residenza anagrafica di
[...]
, via F. Ventriglia n. 11/13 e delle ricerche eseguite Parte_3 dall'ufficiale giudiziario oltre che presso l'ufficio anagrafe, in loco, per come inequivocabilmente risulta dalla relazione di notifica tentata il 07/10/2015, dalla quale risulta che non si è potuto notificare l'atto in quanto il destinatario si è trasferito in altro luogo, ribadendosi, anche in relazione a detta notifica, che, nella fattispecie, deve affermarsi l'adeguatezza delle ricerche svolte dall'ufficiale giudiziario in quelle direzioni (uffici anagrafici, ultima residenza conosciuta) in cui è ragionevole ritenere, secondo una presunzione fondata sulle ordinarie manifestazioni della cura che ciascuno ha dei propri affari ed interessi, siano reperibili informazioni lasciate dallo stesso soggetto interessato, per consentire ai terzi di conoscere l'attuale suo domicilio (residenza o dimora).( S. C. , Sez. 1, sent. n. 10983 del 26.04.2021; in senso conforme
S.C. ,Sez. 1, ord. n. 19012 del 31.07.2017); dalla documentazione offerta in comunicazione dal Collegio Regionale di Garanzia Elettorale, provata risulta, pertanto, la ricerca dell'opponente, destinataria della sanzione, presso la residenza conosciuta e, conseguentemente, provata risulta la circostanza attestata dall'ufficiale giudiziario, facente fede fino a querela di falso, della irreperibilità dell'opponente presso la residenza anagrafica in Capua, Via F. Ventriglia n. 11/13, (cfr. sanzione nel fascicolo dell'Avvocatura), con conseguente validità della notifica eseguita ex art. 143 c.p.c..
- Ciò posto, corretta risulta l'iscrizione a ruolo della pretesa sanzionatoria in oggetto e la conseguente formazione della cartella di pagamento opposta, avuto riguardo alla valida formazione e notifica dell'atto ad essa prodromico (ordinanza –ingiunzione).
- Con riferimento alla dedotta nullità della notifica della cartella di pagamento n. 0282019001557000, in mancanza di ulteriori elementi di valutazione, non offerti dalle parti, devono qui essere confermate le puntuali considerazioni, in fatto ed in diritto, svolte nell'ordinanza del 23/05/2021: dalla documentazione in atti e segnatamente dall'estratto di ruolo (cfr. estratto di ruolo, fascicolo Avvocatura ) risulta che la cartella di pagamento n. 028201900071557557000 è stata emessa in riferimento al ruolo n. 2018/5470 a seguito di sanzione amministrativa applicata dalla
Corte di Appello di MA nel 2015 e notificata il 17.05.2019. Dalla documentazione offerta in comunicazione da Controparte_2
risulta, inoltre, che detta notifica è stata eseguita ex art. 140
[...] c.p.c. presso la precedente residenza dell'opponente di Capua, via Flavio Ventriglia n. 11/13, perfezionandosi per compiuta giacenza. A tal proposito, tuttavia, si osserva che non solo non ha Controparte_2 offerto in comunicazione la cartella di pagamento in oggetto, ma neppure pag. 4 di 8 ha dato prova, non assolvendo all'onere probatorio sulla stessa -ex art. 2697 c.c. - gravante, del regolare espletamento delle operazioni di notifica stabilite dall'art. 140 c.p.c., a tal fine non essendo sufficiente la sola raccomandata di avviso al destinatario, restituita per compiuta giacenza il 17.06.2019. In mancanza della relata di notifica attestante l'attività di ricerca svolta dall'ufficiale giudiziario e la irreperibilità relativa del destinatario, pur in presenza della raccomandata di avviso al destinatario del deposito della copia dell'atto nella casa del comune, non è , infatti, possibile attestare la regolarità della suddetta notifica, osservandosi che per giurisprudenza costante "in tema di notifica della cartella di pagamento, nei casi di "irreperibilità cd. relativa" del destinatario, all'esito della sentenza della Corte costituzionale n. 258 del 22 novembre 2012 relativa al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 3 (ora comma 4), va applicato l'art. 140 c.p.c., in virtù del combinato disposto del citato art. 26,
u.c. e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, alinea, sicché è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione” (Cass. 5, n. 25079 del 26/11/2014; Cass., 6-5, n. 9782 del 19/4/2018; Cass., 5, n. 27825 del 31/10/2018).
Alla luce delle superiori considerazioni la notifica della cartella di pagamento opposta è, pertanto, da ritenersi nulla e di nessun effetto. L'opponente ha chiesto, infine, accertarsi l'estinzione della pretesa sanzionatoria per intervenuta prescrizione. La domanda è fondata e merita accoglimento.
Per quanto sopra affermato, il provvedimento mediante il quale è stata applicata la sanzione iscritta a ruolo è stato regolarmente notificato il
18/11/2015: da tale momento decorre, dunque, ex art. 2935 c.c., il termine di prescrizione quinquennale ex art. 28 l. n. 689/1981 stabilito in materia di sanzioni amministrative che, in mancanza di validi atti interruttivi, tale non essendo, attesa la nullità della sua notifica, la cartella di pagamento opposta, risulta irrimediabilmente spirato il 17/11/2020.
In conseguenza la pretesa sanzionatoria azionata è estinta.
5. In conclusione, sulla base delle premesse in diritto e dei rilievi in fatto sopra compiuti, in accoglimento dei motivi di opposizione, deve dichiararsi l'estinzione della pretesa sanzionatoria per intervenuta prescrizione quinquennale , ogni altra questione restando assorbita.
6. Le spese seguono la soccombenza , onde sono poste a carico di e liquidate in favore dell'opponente , e Parte_1 per essa, del suo procuratore antistatario , in applicazione dei parametri ministeriali di cui al DM 55/214 , scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00, nell'importo complessivo di € 5.077,00, di cui € 919,00 per la fase studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 1680,00 per la fase istruttoria/trattazione,
pag. 5 di 8 € 1.701,00 per la fase decisionale, oltre spese generali (15%), c.p.a. e i.v.a., come per legge.
Nei rapporti tra parte opponente e Collegio Regionale di Garanzia
Elettorale sussistono giusti motivi –ex art. 92c.pc.-, avuto riguardo alla regolare formazione del titolo e del ruolo, per la compensazione delle spese di lite.
§ 3. – Hanno proposto appello Parte_4
e il Collegio regionale di Garanzia elettorale presso la Corte
[...] d'Appello di MA rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita - accogliere l'appello proposto e, per l'effetto, riformare la sentenza del Tribunale di MA n. 3521/2023 per le ragioni sopra esposte. Con vittoria delle spese di lite.”.
Ha resistito rassegnando le seguenti conclusioni: CP_1
“Voglia l'ill.mo Collegio giudicante, rigettare per i motivi illustrati e dedotti, l'appello come proposto dall' nell'interesse del Collegio CP_2
Elettorale, in quanto infondato;
in subordine, previa dichiarare cessata la materia del contendere, e, per l'effetto, condannare parte appellante anche in applicazione del principio di soccombenza virtuale, alla refusione del presente grado di giudizio con attribuzione ad esso avvocato Francesco
Pasquariello, attributario.”.
L'appello è stato discusso ex art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 21/3/2025.
§ 4. – Preliminarmente deve escludersi che lo sgravio cui allude nelle note autorizzate del 26/2/2025 possa far venire meno CP_1 l'interesse alla decisione dell'appello, perché esso è espressamente riferito alla sentenza nr. 3521/2023 resa dal Tribunale di MA nel procedimento rubricato al nr. di R.G. 48467/2019, non costituendo cioè determinazione definitiva dell'Ente impositore, ma semplice adeguamento alla decisione di primo grado, ancora però sub iudice.
§ 5. – L'appello proposto da Parte_4
e il Collegio regionale di Garanzia elettorale presso la Corte
[...] d'Appello di MA contiene un unico motivo.
§ 5.1 – Il primo è intitolato: “Violazione dell'art. 2935 c.c., dell'art. 28 l. n. 689/1981 nonché dell'art. 60, comma 1, del d.P.R. 29 settembre
1973, n. 600 e degli artt. 137, 156 e 160 c.p.c. – Erronea dichiarazione di prescrizione del credito erariale”.
Con tale motivo l'appellante lamenta che la stessa CP_1 avrebbe ammesso di aver avuto conoscenza della pendenza di ruolo prima che la prescrizione spirasse, con la conseguenza che l'intimazione di pag. 6 di 8 pagamento contenuta nella cartella non potesse essere travolta dalla invalidità della sua notificazione e fungesse da atto interruttivo della prescrizione.
Il motivo è fondato.
Benché la notificazione del 17/5/2019 della cartella di pagamento n. 02820190001557000 fosse nulla, la stessa destinataria dell'ingiunzione,
, ha ammesso di essersi recata il 09/7/2019 presso gli sportelli CP_1 dell' e di aver preso conoscenza della Controparte_2 pendenza di ruolo.
Ciò è accaduto ben prima che spirasse in data 17/11/2020 il termine quinquennale di prescrizione, eccezione posta dal Tribunale a fondamento della propria decisione di accoglimento della opposizione. La cartella esattoriale contiene un'intimazione di pagamento che pacificamente equivale sul piano sostanziale a messa in mora idonea ad interrompere la prescrizione ai sensi del quarto comma dell'art. 2943 c.c., fungendo pure sul piano formale da precetto essenziale per giustificare la successiva esecuzione esattoriale.
Benché la nullità della notifica della cartella non consenta di rispettare la sequenza procedimentale propria dell'esecuzione esattoriale, a meno che non venga sanata (come in questo caso) raggiungendo lo scopo, la conoscenza della cartella comunque acquisita rileva, ai fini dell'interruzione della prescrizione, in quanto produce effetti sostanziali propri dell'atto. E' vero, infatti, che l'intimazione di pagamento contenuta nella cartella è un atto unilaterale che, ai sensi dell'art. 1334 c.c., produce effetti dal momento in cui perviene a conoscenza della persona alla quale è destinato, equivalendo la sua conoscenza sostanziale a costituzione in mora idonea ad interrompere la prescrizione.
Non vale obiettare che la giurisprudenza escluda valore interruttivo al mero rilascio dell'estratto di ruolo, di per sé privo dell'intimazione di pagamento, perché nel nostro caso la pendenza di ruolo è stata richiesta immediatamente dopo la notificazione della cartella all'indirizzo del destinatario temporaneamente assente, pure nulla a causa della mancata esibizione della raccomandata informativa del deposito del plico presso la casa comunale, circostanza che rivela comunque la conoscenza dell'intimazione di pagamento. In tal senso si è recentemente espressa la Suprema Corte affermando il seguente principio: “L'invalidità della notificazione della cartella esclude la sua idoneità a fungere da precetto prodromico alla riscossione coattiva, ma non la sua attitudine, per contenuto e forma, a integrare (sotto il profilo sostanziale) un'intimazione di pagamento, che, se pervenuta in un luogo configurabile come indirizzo del destinatario, è idonea a determinare l'applicazione degli artt. 1334 e 1335 c.c. e, quindi, a produrre l'effetto interruttivo della prescrizione, ferma restando la possibilità di fornire la pag. 7 di 8 prova contraria alla presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la decisione di merito, la quale aveva escluso che la notifica della cartella, invalida perché eseguita per tramite di un'agenzia privata, fosse idonea a interrompere la prescrizione). Cass. n. 10739 del 20/4/2023. Nel nostro caso non solo non ha dato prova di essere CP_1 stato nell'impossibilità di avere notizia dell'intimazione di pagamento, pure pervenuta al suo indirizzo, ma di avere ella stessa in seguito a tale ricezione verificato positivamente l'iscrizione a ruolo della pretesa.
§ 6. – Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e vanno liquidate, ex decreto n. 147 del 13/8/2022, in rapporto al terzo scaglione di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa, secondo parametri medi ad eccezione, per il grado d'appello, della fase di trattazione che ha avuto minimo sviluppo.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
e dal Collegio regionale di Garanzia Parte_1 elettorale presso la Corte d'Appello di MA, con l'Avvocatura Generale dello Stato, nei confronti di , contro la sentenza n. 3521 CP_1 pubblicata il 3/3/2023 resa tra le parti dal Tribunale di MA, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. – accoglie l'appello totalmente e, in totale riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione all'esecuzione proposta da
[...]
; CP_1 2. – condanna al pagamento delle spese di lite in CP_1 favore dell' e del Parte_1
Collegio regionale di Garanzia elettorale presso la Corte d'Appello di MA, liquidate, per il primo grado, in complessivi
€ 5.077,00, di cui € 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 1.680,00 per la fase di trattazione, € 1.701,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cap come per legge, e, per il presente grado d'appello, in complessivi
€ 4.888,00, di cui 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase di trattazione, € 1.911,00, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cap come per legge.
Così deciso in MA il giorno 21/3/2025.
L'estensore Il presidente
Marco Emilio Luigi Cirillo Antonella Izzo
pag. 8 di 8