TRIB
Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/02/2025, n. 2508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2508 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 58426/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE XVII CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice unico Dott.ssa Daniela
Cavaliere, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 58426/2020 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
( e ( ) Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliati in Napoli, via Ferdinando del Carretto n. 26 presso lo studio dell'avv. che li rappresenta e difende giusta procura alle liti apposta su foglio Parte_3
separato allegato al fascicolo informatico
Attori
CONTRO
( ) in persona del legale rappresentante in carica, quale Controparte_1 P.IVA_1
mandataria di Controparte_2
elettivamente domiciliata in Roma, via Luigi Lilio n. 95, presso lo studio dell'avv. Michele Ferrari, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti apposta su foglio separato allegato al fascicolo informatico
Parte convenuta
CONCLUSIONI: Le parti hanno precisato le conclusioni come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 13.11.2024 qui da intendersi riportate e trascritte RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 30 ottobre 2020, e Parte_1 Parte_2
convenivano in giudizio la per richiedere un provvedimento che ordinasse la Controparte_1
cancellazione della segnalazione a sofferenza effettuata nei loro confronti dalla
[...]
nonché il risarcimento dei danni patiti per l'illegittima segnalazione alla centrale Controparte_2
Rischi presso la Banca d'Italia.
Richiedevano, inoltre, la verifica dell'effettivo ammontare del credito della convenuta e la riforma delle statuizioni sulle spese legali del giudizio cautelare e conseguente reclamo di cui il presente giudizio costituisce prosieguo nel merito.
Con comparsa depositata il 24.3.2021 si costituiva la quale mandataria Controparte_1 di eccependo l'improcedibilità della domanda per avvenuta cessazione Controparte_3 della materia del contendere, la validità del credito stante l'avvenuta interruzione dei termini di prescrizione, la legittimità e cessazione della segnalazione e l'insussistenza di qualsiasi danno patito dagli attori.
Con ordinanza del 6.5.2021 venivano concessi i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c..
La causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 13.11.2024 svoltasi con le modalità di cui all'art 127 ter c.p.c. e trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e repliche.
******
Nel merito, la domanda è parzialmente fondata ed, in tali limiti, merita accoglimento.
Premettevano gli attori di avere appreso, in occasione della richiesta di finanziamento presso istituti bancari, di essere stati segnalati da alla Centrale Rischi presso la Controparte_2
Banca d'Italia, per una sofferenza derivante da un prestito del 1995 per € 63.784,00 e che nella segnalazione si faceva inoltre riferimento all'importo di € 6.813,00 per “sofferenze-crediti passati a perdita”.
Riferivano che quale mandataria di , con nota Controparte_1 Controparte_2
23.9.2019 avesse reso noto che il debito si riferiva ad una “posizione ex MPS loro intestata” relativa all'esposizione derivante dal prestito personale n. 8500/382359 di originarie lire 29.000.000 di cui la era divenuta titolare del credito in forza di cessione da Banca Monte Controparte_2
dei Paschi di Siena del 9 giugno 2014.
Gli attori inoltre deducevano che la segnalazione alla Centrale Rischi fosse stata operata senza alcun preavviso finalizzato ad una idonea istruttoria circa la ricorrenza dei presupposti e la complessiva situazione patrimoniale, economica e finanziaria.
Ciò posto, parte convenuta ha fornito prova, per altro pacificamente confermata, che la segnalazione era già stata operata dalla Banca Monte dei Paschi di Siena precedentemente alla cessione del credito alla Controparte_4
Sul punto, l'art. 125 comma 3 T.U.B. dispone che l'avviso al consumatore sia dato in occasione della prima segnalazione di informazioni negative e non anche alle successive reiterazioni della stessa. Né è previsto nella circolare della Banca d'Italia n. 139 del 1991 che l'istruttoria in ordine alla situazione finanziaria dei debitori utile alla verifica dei presupposti per la segnalazione, debba essere effettuata in occasione di ogni reiterazione mensile di essa.
Gli attori, inoltre, eccepivano l'illegittimità della segnalazione per la intervenuta prescrizione del debito, per altro asseritamente quantificato in modo erroneo.
Dall'esame della documentazione allegata dalla convenuta, la Banca Monte dei Paschi di
Siena, a fronte dell'inadempimento, aveva inviato agli attori e al garante, con raccomandata del
24.10.1997, comunicazione di avvenuta chiusura del prestito e aveva richiesto il pagamento immediato dell'importo complessivo di lire 24.605.087 oltre accessori.
Successivamente alla cessione del credito, anche la con Controparte_4
raccomandata del 23.06.2015, aveva sollecitato sia agli attori che al terzo garante, il pagamento del debito
Con ulteriore comunicazione del 23.09.2019, intercorsa con il difensore degli attori, la convenuta aveva precisato il proprio credito (vd. all. 10, sub all. 5 comparsa di costituzione).
Alla luce di tale produzione documentale è comprovato che il prestito oggetto di segnalazione sia stato contratto in data 30.05.1995 e che con raccomandata del 1997 si comunicava l'avvenuta chiusura del prestito e che sino alla comunicazione successiva del 2015 non è stato provato il compimento di alcun atto interruttivo del termine decennale di prescrizione. Ne consegue che i termini di prescrizione non sono stati interrotti dal 1997 al 2007, essendo stato inviato il primo atto interruttivo successivo al 2007 solo nel 2015, sicchè a decorrere da tale data il credito si è estinto per prescrizione.
Alla luce di tali risultanze istruttorie deve pertanto dichiararsi legittima la segnalazione a sofferenza sino al 2007, anno in cui è sopravvenuta la prescrizione del debito segnalato, illegittima dal 2007 al 2020, anno in cui è avvenuta la cancellazione.
Con riferimento alla mancata comunicazione della segnalazione a carico del ricorrente, si osserva che il preavviso di segnalazione è dovuto ai clienti consumatori solo per la prima segnalazione negativa.
E' opinione ormai condivisa che l'onere di preavviso grava sul primo soggetto segnalante, vale a dire sull'intermediario cedente il credito. Il cessionario, pertanto, non è tenuto ad informare nuovamente il cliente. La segnalazione a sofferenza effettuata dal cessionario in continuità col cedente, a meno che non risultino elementi sopravvenuti tali da rendere necessaria una diversa valutazione della posizione del debitore (cfr. decisione ABF, Collegio di Bari n. 481/2024).
In merito alla eccepita violazione del trattamento dei dati personali degli attori, “la comunicazione dei dati relativi alla Centrale dei rischi risponde ad un compito di interesse pubblico ed è effettuata sulla base di apposita norma di legge, in osservanza dell'art.
2-ter del
Codice privacy. Pertanto, gli intermediari partecipanti sono esonerati dall'obbligo di acquisizione del consenso degli interessati;
sono invece tenuti a fornire un'informativa nella quale si rende noto che i dati personali dei clienti sono per legge comunicati alla Centrale dei rischi” (cfr. ABF,
Collegio di Bari, 11 gennaio 2024, n. 481).
Tale eccezione deve ritenersi infondata avendo il convenuto agito alla doverosa segnalazione in adempimento alle prescrizioni normative e nel pieno rispetto delle Istruzioni della
Banca di Italia.
Con riferimento alla istanza volta ad ottenere la rimozione con effetto retroattivo della segnalazione operata, appare dirimente la circostanza pacifica della avvenuta cancellazione della segnalazione nel 2020.
Ne consegue che su tale domanda deve essere rigettata.
Altrettanto, deve ritenersi infondata la richiesta di condanna della convenuta al risarcimento del danno di immagine asseritamente patito dagli attori e non provato. Secondo il costante indirizzo giurisprudenziale, la lesione del diritto alla reputazione personale, all'immagine e all'onore (rientranti fra i diritti fondamentali della persona umana garantiti dalla Costituzione) a seguito dell'illecita segnalazione di un soggetto presso un sistema di informazioni creditizio, comporta l'obbligo di risarcire non solo il danno patrimoniale ma, se verificatosi, anche il danno non patrimoniale costituito dalla diminuzione della considerazione della persona da parte dei consociati in generale o di specifiche categorie di essi con le quali il soggetto opera.
Danno, quest'ultimo, che si verifica a seguito dell'inserimento della notizia lesiva per un tempo sufficiente a consentirne la percepibilità da parte dei partecipanti al sistema di informazioni creditizio e che va liquidato in via equitativa ai sensi degli articoli 2056 e 1226 del codice civile tenendo conto di tutte le circostanze concrete del caso (cfr. con riferimento alla illecita segnalazione alla Centrale dei Rischi, Cass. Sez. 3, 4 giugno 2007, n. 12929).
Al riguardo, è invece superato l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale, in caso di violazione dei diritti della personalità si determinerebbe un danno sussistente in re ipsa che legittimerebbe il diritto al risarcimento senza che incomba sul danneggiato l'onere di fornire la prova dell'esistenza del danno medesimo (Cass. Sez. 1, 30 agosto 2007, n. 18316; Cass. Sez. 3, 18 settembre 2009, n. 20120). Il più recente indirizzo afferma infatti che “il danno non patrimoniale, anche nel caso di lesione di diritti inviolabili […] non può mai ritenersi "in re ipsa", ma va debitamente allegato e provato da chi lo invoca, anche attraverso il ricorso a presunzioni semplici”
(Cass., Sez. L., 14 maggio 2012, n. 7471; Cass. Sez. 3, 21 giugno 2011, n. 13614).
Nel caso in esame, sulla scorta di quanto innanzi accertato, il Tribunale ritiene che parte attrice, sulla quale incombeva il relativo onere, non ha fornito la prova del danno ingiusto da prolungata segnalazione alla Centrale dei Rischi da parte delle banche convenute, di cui chiede il risarcimento.
Invero, gli attori non hanno dimostrato che l'inserimento della notizia lesiva nel sistema di informazioni creditizio ha compromesso seriamente nei confronti dei terzi la loro reputazione personale.
L'unico diniego di affidamento per l'accesso al mutuo per l'acquisto della prima casa documentato il 17.02.2020 prodotto dal non dà la prova di un danno effettivo in quanto Pt_1
l'attore non ha dimostrato che dopo la cancellazione, avvenuta nello stesso anno, ha contratto un mutuo a condizioni deteriori rispetto a quelle contenute nella richiesta rigettata a causa della segnalazione né ha allegato o dimostrato effetti pregiudizievoli irreparabili per il periodo di illegittima segnalazione.
Nè risulta provato che parte attrice, in conseguenza della condotta di parte convenuta, abbia perduto definitivamente ogni possibilità di ottenere un affidamento da tale istituto di credito, non avendo dimostrato, ad esempio, di aver reiterato la richiesta di affidamento a seguito dell'avvenuta cancellazione della segnalazione e che tale domanda fosse stata nuovamente rigettata.
D'altra parte, non si può ritenere che l'acquisto della casa sia venuto meno per la mancata concessione del mutuo atteso che dal preliminare si evince che la proposta sottoscritta il 18.09.2019 era irrevocabile sino al 2.10.2019 con l'atto notarile da stipularsi il 31.10.2019, impegni incompatibili con quelli necessariamente richiesti per l'erogazione di un mutuo ed in ogni caso con gli interventi di regolarizzazione urbanistica e catastale ivi previsti..
Deve, infine, essere accolta la domanda di revoca delle spese processuali emesse nei procedimenti cautelari ante causam.
Il presente procedimento costituisce giudizio di merito conseguente al ricorso ex art. 700
c.p.c., n. RG. 14795/2020 definito con ordinanza di rigetto n. 6475/2020, e al conseguente reclamo n. R.G. 30209/2020 definito con ordinanza altrettanto di rigetto del 28.09.2020, entrambi proposti per le medesime doglianze.
Gli attori hanno sostenuto che entrambe le statuizioni (quella del Giudice monocratico e quella del Collegio) sarebbero dovute essere revocate e/o riformate alla luce dell'estrema inconfutabile immediata evidenza – anche nell'ambito di una cognizione sommaria quale è quella tipica del giudizio cautelare- della sopravvenuta prescrizione, fin dal 2007, del debito oggetto della censurata segnalazione
Alla luce delle suesposte risultanze e considerazioni, le statuizioni sulle spese pronunciate sulle spese devono essere revocate e si deve tener conto ai fini della liquidazione che solo sotto il profilo dell'illegittimità della segnalazione dal 2007 al 2020 per intervenuta prescrizione del debito la doglianza è stata accolta e vengono liquidate come in dispositivo.
Resta assorbita ogni altra domanda.
Stante l'esito del giudizio sussistono i presupposti per compensare metà delle spese di lite, comprese quelle dei procedimenti cautelari, e porre la restante metà a carico della parte prevalentemente soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando ogni contraria istanza, eccezione e deduzione assorbita o disattesa, per quanto in motivazione, così provvede:
-dichiara l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione;
-rigetta ogni altra domanda;
-condanna gli attori al pagamento di metà delle spese di lite in favore di parte convenuta che liquida in € 5.000,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA;
-dichiara compensata, tra le parti, la restante metà delle spese di lite.
Roma, 18 febbraio 2025
Il Giudice
dott.ssa Daniela Cavaliere
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE XVII CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice unico Dott.ssa Daniela
Cavaliere, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 58426/2020 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
( e ( ) Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliati in Napoli, via Ferdinando del Carretto n. 26 presso lo studio dell'avv. che li rappresenta e difende giusta procura alle liti apposta su foglio Parte_3
separato allegato al fascicolo informatico
Attori
CONTRO
( ) in persona del legale rappresentante in carica, quale Controparte_1 P.IVA_1
mandataria di Controparte_2
elettivamente domiciliata in Roma, via Luigi Lilio n. 95, presso lo studio dell'avv. Michele Ferrari, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti apposta su foglio separato allegato al fascicolo informatico
Parte convenuta
CONCLUSIONI: Le parti hanno precisato le conclusioni come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 13.11.2024 qui da intendersi riportate e trascritte RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 30 ottobre 2020, e Parte_1 Parte_2
convenivano in giudizio la per richiedere un provvedimento che ordinasse la Controparte_1
cancellazione della segnalazione a sofferenza effettuata nei loro confronti dalla
[...]
nonché il risarcimento dei danni patiti per l'illegittima segnalazione alla centrale Controparte_2
Rischi presso la Banca d'Italia.
Richiedevano, inoltre, la verifica dell'effettivo ammontare del credito della convenuta e la riforma delle statuizioni sulle spese legali del giudizio cautelare e conseguente reclamo di cui il presente giudizio costituisce prosieguo nel merito.
Con comparsa depositata il 24.3.2021 si costituiva la quale mandataria Controparte_1 di eccependo l'improcedibilità della domanda per avvenuta cessazione Controparte_3 della materia del contendere, la validità del credito stante l'avvenuta interruzione dei termini di prescrizione, la legittimità e cessazione della segnalazione e l'insussistenza di qualsiasi danno patito dagli attori.
Con ordinanza del 6.5.2021 venivano concessi i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c..
La causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 13.11.2024 svoltasi con le modalità di cui all'art 127 ter c.p.c. e trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e repliche.
******
Nel merito, la domanda è parzialmente fondata ed, in tali limiti, merita accoglimento.
Premettevano gli attori di avere appreso, in occasione della richiesta di finanziamento presso istituti bancari, di essere stati segnalati da alla Centrale Rischi presso la Controparte_2
Banca d'Italia, per una sofferenza derivante da un prestito del 1995 per € 63.784,00 e che nella segnalazione si faceva inoltre riferimento all'importo di € 6.813,00 per “sofferenze-crediti passati a perdita”.
Riferivano che quale mandataria di , con nota Controparte_1 Controparte_2
23.9.2019 avesse reso noto che il debito si riferiva ad una “posizione ex MPS loro intestata” relativa all'esposizione derivante dal prestito personale n. 8500/382359 di originarie lire 29.000.000 di cui la era divenuta titolare del credito in forza di cessione da Banca Monte Controparte_2
dei Paschi di Siena del 9 giugno 2014.
Gli attori inoltre deducevano che la segnalazione alla Centrale Rischi fosse stata operata senza alcun preavviso finalizzato ad una idonea istruttoria circa la ricorrenza dei presupposti e la complessiva situazione patrimoniale, economica e finanziaria.
Ciò posto, parte convenuta ha fornito prova, per altro pacificamente confermata, che la segnalazione era già stata operata dalla Banca Monte dei Paschi di Siena precedentemente alla cessione del credito alla Controparte_4
Sul punto, l'art. 125 comma 3 T.U.B. dispone che l'avviso al consumatore sia dato in occasione della prima segnalazione di informazioni negative e non anche alle successive reiterazioni della stessa. Né è previsto nella circolare della Banca d'Italia n. 139 del 1991 che l'istruttoria in ordine alla situazione finanziaria dei debitori utile alla verifica dei presupposti per la segnalazione, debba essere effettuata in occasione di ogni reiterazione mensile di essa.
Gli attori, inoltre, eccepivano l'illegittimità della segnalazione per la intervenuta prescrizione del debito, per altro asseritamente quantificato in modo erroneo.
Dall'esame della documentazione allegata dalla convenuta, la Banca Monte dei Paschi di
Siena, a fronte dell'inadempimento, aveva inviato agli attori e al garante, con raccomandata del
24.10.1997, comunicazione di avvenuta chiusura del prestito e aveva richiesto il pagamento immediato dell'importo complessivo di lire 24.605.087 oltre accessori.
Successivamente alla cessione del credito, anche la con Controparte_4
raccomandata del 23.06.2015, aveva sollecitato sia agli attori che al terzo garante, il pagamento del debito
Con ulteriore comunicazione del 23.09.2019, intercorsa con il difensore degli attori, la convenuta aveva precisato il proprio credito (vd. all. 10, sub all. 5 comparsa di costituzione).
Alla luce di tale produzione documentale è comprovato che il prestito oggetto di segnalazione sia stato contratto in data 30.05.1995 e che con raccomandata del 1997 si comunicava l'avvenuta chiusura del prestito e che sino alla comunicazione successiva del 2015 non è stato provato il compimento di alcun atto interruttivo del termine decennale di prescrizione. Ne consegue che i termini di prescrizione non sono stati interrotti dal 1997 al 2007, essendo stato inviato il primo atto interruttivo successivo al 2007 solo nel 2015, sicchè a decorrere da tale data il credito si è estinto per prescrizione.
Alla luce di tali risultanze istruttorie deve pertanto dichiararsi legittima la segnalazione a sofferenza sino al 2007, anno in cui è sopravvenuta la prescrizione del debito segnalato, illegittima dal 2007 al 2020, anno in cui è avvenuta la cancellazione.
Con riferimento alla mancata comunicazione della segnalazione a carico del ricorrente, si osserva che il preavviso di segnalazione è dovuto ai clienti consumatori solo per la prima segnalazione negativa.
E' opinione ormai condivisa che l'onere di preavviso grava sul primo soggetto segnalante, vale a dire sull'intermediario cedente il credito. Il cessionario, pertanto, non è tenuto ad informare nuovamente il cliente. La segnalazione a sofferenza effettuata dal cessionario in continuità col cedente, a meno che non risultino elementi sopravvenuti tali da rendere necessaria una diversa valutazione della posizione del debitore (cfr. decisione ABF, Collegio di Bari n. 481/2024).
In merito alla eccepita violazione del trattamento dei dati personali degli attori, “la comunicazione dei dati relativi alla Centrale dei rischi risponde ad un compito di interesse pubblico ed è effettuata sulla base di apposita norma di legge, in osservanza dell'art.
2-ter del
Codice privacy. Pertanto, gli intermediari partecipanti sono esonerati dall'obbligo di acquisizione del consenso degli interessati;
sono invece tenuti a fornire un'informativa nella quale si rende noto che i dati personali dei clienti sono per legge comunicati alla Centrale dei rischi” (cfr. ABF,
Collegio di Bari, 11 gennaio 2024, n. 481).
Tale eccezione deve ritenersi infondata avendo il convenuto agito alla doverosa segnalazione in adempimento alle prescrizioni normative e nel pieno rispetto delle Istruzioni della
Banca di Italia.
Con riferimento alla istanza volta ad ottenere la rimozione con effetto retroattivo della segnalazione operata, appare dirimente la circostanza pacifica della avvenuta cancellazione della segnalazione nel 2020.
Ne consegue che su tale domanda deve essere rigettata.
Altrettanto, deve ritenersi infondata la richiesta di condanna della convenuta al risarcimento del danno di immagine asseritamente patito dagli attori e non provato. Secondo il costante indirizzo giurisprudenziale, la lesione del diritto alla reputazione personale, all'immagine e all'onore (rientranti fra i diritti fondamentali della persona umana garantiti dalla Costituzione) a seguito dell'illecita segnalazione di un soggetto presso un sistema di informazioni creditizio, comporta l'obbligo di risarcire non solo il danno patrimoniale ma, se verificatosi, anche il danno non patrimoniale costituito dalla diminuzione della considerazione della persona da parte dei consociati in generale o di specifiche categorie di essi con le quali il soggetto opera.
Danno, quest'ultimo, che si verifica a seguito dell'inserimento della notizia lesiva per un tempo sufficiente a consentirne la percepibilità da parte dei partecipanti al sistema di informazioni creditizio e che va liquidato in via equitativa ai sensi degli articoli 2056 e 1226 del codice civile tenendo conto di tutte le circostanze concrete del caso (cfr. con riferimento alla illecita segnalazione alla Centrale dei Rischi, Cass. Sez. 3, 4 giugno 2007, n. 12929).
Al riguardo, è invece superato l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale, in caso di violazione dei diritti della personalità si determinerebbe un danno sussistente in re ipsa che legittimerebbe il diritto al risarcimento senza che incomba sul danneggiato l'onere di fornire la prova dell'esistenza del danno medesimo (Cass. Sez. 1, 30 agosto 2007, n. 18316; Cass. Sez. 3, 18 settembre 2009, n. 20120). Il più recente indirizzo afferma infatti che “il danno non patrimoniale, anche nel caso di lesione di diritti inviolabili […] non può mai ritenersi "in re ipsa", ma va debitamente allegato e provato da chi lo invoca, anche attraverso il ricorso a presunzioni semplici”
(Cass., Sez. L., 14 maggio 2012, n. 7471; Cass. Sez. 3, 21 giugno 2011, n. 13614).
Nel caso in esame, sulla scorta di quanto innanzi accertato, il Tribunale ritiene che parte attrice, sulla quale incombeva il relativo onere, non ha fornito la prova del danno ingiusto da prolungata segnalazione alla Centrale dei Rischi da parte delle banche convenute, di cui chiede il risarcimento.
Invero, gli attori non hanno dimostrato che l'inserimento della notizia lesiva nel sistema di informazioni creditizio ha compromesso seriamente nei confronti dei terzi la loro reputazione personale.
L'unico diniego di affidamento per l'accesso al mutuo per l'acquisto della prima casa documentato il 17.02.2020 prodotto dal non dà la prova di un danno effettivo in quanto Pt_1
l'attore non ha dimostrato che dopo la cancellazione, avvenuta nello stesso anno, ha contratto un mutuo a condizioni deteriori rispetto a quelle contenute nella richiesta rigettata a causa della segnalazione né ha allegato o dimostrato effetti pregiudizievoli irreparabili per il periodo di illegittima segnalazione.
Nè risulta provato che parte attrice, in conseguenza della condotta di parte convenuta, abbia perduto definitivamente ogni possibilità di ottenere un affidamento da tale istituto di credito, non avendo dimostrato, ad esempio, di aver reiterato la richiesta di affidamento a seguito dell'avvenuta cancellazione della segnalazione e che tale domanda fosse stata nuovamente rigettata.
D'altra parte, non si può ritenere che l'acquisto della casa sia venuto meno per la mancata concessione del mutuo atteso che dal preliminare si evince che la proposta sottoscritta il 18.09.2019 era irrevocabile sino al 2.10.2019 con l'atto notarile da stipularsi il 31.10.2019, impegni incompatibili con quelli necessariamente richiesti per l'erogazione di un mutuo ed in ogni caso con gli interventi di regolarizzazione urbanistica e catastale ivi previsti..
Deve, infine, essere accolta la domanda di revoca delle spese processuali emesse nei procedimenti cautelari ante causam.
Il presente procedimento costituisce giudizio di merito conseguente al ricorso ex art. 700
c.p.c., n. RG. 14795/2020 definito con ordinanza di rigetto n. 6475/2020, e al conseguente reclamo n. R.G. 30209/2020 definito con ordinanza altrettanto di rigetto del 28.09.2020, entrambi proposti per le medesime doglianze.
Gli attori hanno sostenuto che entrambe le statuizioni (quella del Giudice monocratico e quella del Collegio) sarebbero dovute essere revocate e/o riformate alla luce dell'estrema inconfutabile immediata evidenza – anche nell'ambito di una cognizione sommaria quale è quella tipica del giudizio cautelare- della sopravvenuta prescrizione, fin dal 2007, del debito oggetto della censurata segnalazione
Alla luce delle suesposte risultanze e considerazioni, le statuizioni sulle spese pronunciate sulle spese devono essere revocate e si deve tener conto ai fini della liquidazione che solo sotto il profilo dell'illegittimità della segnalazione dal 2007 al 2020 per intervenuta prescrizione del debito la doglianza è stata accolta e vengono liquidate come in dispositivo.
Resta assorbita ogni altra domanda.
Stante l'esito del giudizio sussistono i presupposti per compensare metà delle spese di lite, comprese quelle dei procedimenti cautelari, e porre la restante metà a carico della parte prevalentemente soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando ogni contraria istanza, eccezione e deduzione assorbita o disattesa, per quanto in motivazione, così provvede:
-dichiara l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione;
-rigetta ogni altra domanda;
-condanna gli attori al pagamento di metà delle spese di lite in favore di parte convenuta che liquida in € 5.000,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA;
-dichiara compensata, tra le parti, la restante metà delle spese di lite.
Roma, 18 febbraio 2025
Il Giudice
dott.ssa Daniela Cavaliere