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Sentenza 3 maggio 2025
Sentenza 3 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 03/05/2025, n. 546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 546 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7139/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Martina Grandi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 7139/2023 promossa da:
(C.F. con l'avv. LUCA GILBERTI Parte_1 P.IVA_1
ATTRICE contro
C.F. con l'avv. OBERDAN CORRADINI CP_1 P.IVA_2
CONVENUTA
CONCLUSIONI
La parte attrice come da atto di precisazione delle conclusioni:
In via preliminare:
- respingere, ove richiesta, la domanda di provvisoria esecutività del decreto opposto, in quanto in favore di non sussiste prova scritta, che sia tale nel presente giudizio CP_1
ordinario di cognizione, idonea ai fini della concessione della provvisoria esecuzione nonché per il fatto che l'odierna opposizione è fondata su prova scritta e di pronta soluzione, con ogni più ampia statuizione dovesse rendersi necessaria.
Nel merito: - accertare e dichiarare che nulla deve in favore di per i motivi esposti Parte_1 CP_1
e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto, poiché l'asserito diritto di credito è inesistente, non provato, infondato ed illegittimo, con ogni più ampia statuizione dovesse rendersi necessaria.
- accertare il grave inadempimento contrattuale ex art. 1453 c.c. posto in essere da CP_1
nei confronti di per tutto quanto esposto, eccepito ed argomentato nel
[...] Parte_1 presente atto, e per l'effetto dichiarare la risoluzione ex art. 1453 e 1455 c.c., del contratto di fornitura sottoscritto tra le parti, dichiarando altresì come nulla sia dovuto da a Parte_1
CP_1
Con vittoria di spese e compenso del presente giudizio.
In via istruttoria:
- si domanda prova testimoniale dei sigg.ri residente in [...]
1, residente in [...], sui seguenti Tes_2
capitoli di prova: […].
La parte convenuta come da note finali:
Piaccia all'Ill.mo Sig. Giudice del Tribunale adito, contrariis reiectis, in via preliminare processuale concedere la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto, risultando dalla documentazione che l'opponente ha beneficiato degli effetti del contratto pur avendo sospeso il pagamento del corrispettivo ed avendo evidenziato la ricostruzione dei fatti il fumus del diritto di credito.
Nel Merito in via principale: rigettare l'opposizione spiegata ex adverso in quanto infondata sia in fatto che diritto e confermare il decreto opposto, in tutte le sue parti, con il favore del compenso e delle spese di causa, oltre accessori (Iva, C.p.a., r. spese 15%).
In via Subordinata: Nella sempre denegata ipotesi in cui il Giudicante ritenga di revocare, annullare e/o dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo opposto, si chiede che l'Ill.mo Sig.
Giudice adito, trattandosi di azione contrattuale, accertato l'adempimento di ed accertato CP_1
il grave inadempimento posto in essere da controparte ovvero (violazione clausole contrattuali
D1.4 e D3.3), consistente nella sospensione unilaterale del pagamento delle rate pattuite ed accertato l'esercizio del recesso ad nutum, conseguentemente condanni l'opponente a corrispondere a la somma di 14.383,90 = oltre interessi di mora ex Dlgs 231/202 CP_1
come da domanda monitoria al saldo, a titolo di corrispettivo del servizio previsto dal contratto
2 di 5 (ai sensi del punto D 4.4) e/o a titolo di risarcimento del danno come contrattualmente prestabilito quale penale irriducibile, somma comprensiva del mancato guadagno e per tutti i danni provocati dalla rottura unilaterale del contratto, o quella maggiore o minore somma che risulterà ad istruttoria esperita o che verrà ritenuta essere di giustizia.
In via ulteriore subordinata: Nella denegata ipotesi e non creduta, in cui il Giudicante ritenga di revocare, annullare e/o dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo opposto, si chiede che l'Ill.mo
Sig. Giudice adito, accerti il grave inadempimento posto in essere dall'odierno attore opponente
e dichiari la risoluzione del contratto a causa del principale e grave inadempimento di controparte ai sensi del punto D8 del contratto e la condanni al pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno in favore di pari ad Euro 14.383,90 = oltre CP_1
interessi di mora ex Dlgs 231/2002 fino al soddisfo, o quella maggiore o minore somma che risulterà ad istruttoria esperita o sarà ritenuta di giustizia. In tutti i casi principali e subordinati con il favore delle spese e del compenso oltre accessori (rimborso spese 15%, cpa 4% e iva
22%).
Con richiesta di ammissione delle prove, così come contenute nella memoria ex art 171 ter n 2
c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 13.12.2023 propone opposizione nei confronti di Parte_1 CP_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 2414/2023 emesso per il credito di € 14.383,90, portato
[...]
dalla fattura 25.10.2017 n. 2878 e avente titolo nel contratto 19.10.2017 n. 57042 di prestazione dei servizi informatici di hosting del sito E-commerce (allocazione del sito sul server web), Psm
25 key (posizionamento del sito), Google street view e Google maps (doc. 4 conv.).
L'opponente non contesta il titolo del rapporto, ma eccepisce l'inadempimento della convenuta, denunciato con ripetute missive, la prima del 12.2.2018 (doc. 2 att.), cui CP_1
non ha risposto sino alla richiesta di pagamento successiva di oltre tre anni.
Costituitasi in giudizio, la convenuta eccepisce:
a. che il rifacimento del sito era estraneo all'oggetto contrattuale;
b. di aver consegnato all'opponente il primo report del posizionamento in data 5.2.2018 (doc. 16 conv.);
3 di 5 c. di averla costituita in mora il 3.4.2018 (doc. 7 conv.) dopo la sospensione dei pagamenti;
d. la decadenza dalle contestazioni e dal beneficio del termine;
e. di aver prestato i servizi pattuiti sino alla naturale scadenza del contratto (report sub doc. 17 conv.).
Disattesa la richiesta ex art. 648 c.p.c. con ordinanza 11.9.2024, la causa è istruita con documenti, testimonianze e interpello dell'opponente; è discussa e posta in decisione all'udienza del 29.4.2025 sulle conclusioni in epigrafe.
1.
Il contratto 19.10.2017 n. 57042 «rinnova (i) contratti scaduti», ossia il contratto 29.9.2015 n.
49050, avente ad oggetto la creazione del sito web («sito in lingua italiano + inglese»), che deve, quindi, ritenersi dovuto, essendo l'univoca interpretazione letterale della clausola (art. 13621 c.c.).
Sin dal 12.2.2018 lamenta l'inadempimento della controparte (doc. 2 att.: Parte_1
inserimento delle recensioni e delle risposte alle critiche con il testo predisposto da Parte_1
segnalazione a Google delle recensioni fraudolente, aggiornamento della descrizione del ristorante, delle fotografie, degli orari di apertura al pubblico, del form e del box privacy, report del traffico). Inoltre, contesta specificamente che abbia creato il sito Cucina tipica CP_1
giapponese IL | KI SU (archive.org) e che le abbia inviato i report (doc. 16-17 conv.); nega, inoltre, di averle inviato in data 14.11.2017 i testi aggiornati per favorire il posizionamento del sito web (doc. 12-15 conv.).
Il messaggio di posta elettronica spedito dall'opponente il 25.2.2016 (doc. 12 conv.) è anteriore alla sua conclusione e conseguentemente non fa presumere l'adempimento da parte di dell'obbligazione di cui nega il titolo. Parte_2
La teste , impiegata di ha confermato di aver inviato a Testimone_3 CP_1 [...]
i testi descrittivi (doc. 13-16 conv.), non datati, con missiva del 14.11.2017, e di averne Pt_1
successivamente discusso con la cliente. Non ha saputo indicare, però, di aver avuto la sua approvazione, inferendola dalla successiva pubblicazione dei testi («16. Vero che il cliente ha dato l'ok per la pubblicazione dei nuovi testi a novembre del 2017? Non lo ricordo. Ho avuto delle interlocuzioni con il cliente, ma non ne ricordo la data. Posso presumere dalla pubblicazione dei testi di aver previamente ricevuto il nulla osta del cliente»).
La consegna dei report (doc. 16-17 conv.), invece, non è stata oggetto di richieste istruttorie.
Non essendo provata l'esecuzione del contratto da parte della convenuta nessuna decadenza della committente è configurabile (clausola D4: «il cliente ha l'onere di formulare riserve e
4 di 5 contestazioni entro 8 giorni dalla ricezione dell'email di fine lavori. Decorso tale termine il lavoro si considera accettato senza riserve, importando, da parte del cliente: (I) riconoscimento della conformità dei prodotti/servizi realizzati a quanto concordato – (II) partecipazione al collaudo dei prodotti/servizi contrattualizzati con esito positivo e in assenza di riserve ed eccezioni di sorta – (III) dichiarazione espressa di nulla osta al pagamento dei servizi/prodotti contrattualizzati»).
La mera interlocuzione su potenziali contenuti del sito non solo impedisce di ritenere provato l'adempimento, ma conferma, al contrario, la fondatezza dell'autotutela dilatoria di cui si è avvalsa (art. 1460 c.c.) e la presunzione di colpa del debitore (CC SU 30.10.2001 n. Parte_1
13533), connotandosi la disfunzione sinallagmatica della non scarsa importanza necessaria ai fini della risoluzione del contratto (artt. 1453 e 1455 c.c.) e, perciò, dell'estinzione dell'obbligazione residua dell'opponente (art. 1458 c.c.), poiché l'inerzia della convenuta ha inficiato l'utilità dell'intera prestazione rapportata all'interesse del creditore (cfr. CC III 20.2.2018 n. 4022; CC I
27.4.2020 n. 8212), con conseguenti revoca del decreto ingiuntivo e rigetto della domanda subordinata di di risarcimento del danno, radicalmente carente sul piano assertivo e CP_1
probatorio e logicamente incompatibile con il suo inadempimento.
2.
Le spese seguono la soccombenza e sono regolate secondo i parametri del D.M. 10.3.2014 n.
55, considerati il valore della domanda, le fasi processuali svolte e le prestazioni difensive rese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente pronunciando sull'opposizione con domanda riconvenzionale di nei confronti di avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1 CP_1
2414/2023:
1- accerta e dichiara la risoluzione del contratto per inadempimento di CP_1
2- revoca il decreto ingiuntivo dichiarando estinta l'obbligazione di Parte_1
3- condanna al pagamento in favore di delle spese processuali, che CP_1 Parte_1
liquida in € 145,50 per esborsi, € 5.077,00 per compensi, oltre spese forfettarie (quindici per cento dei compensi) e accessori.
Modena, 3 maggio 2025
Il Giudice
Martina Grandi
5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Martina Grandi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 7139/2023 promossa da:
(C.F. con l'avv. LUCA GILBERTI Parte_1 P.IVA_1
ATTRICE contro
C.F. con l'avv. OBERDAN CORRADINI CP_1 P.IVA_2
CONVENUTA
CONCLUSIONI
La parte attrice come da atto di precisazione delle conclusioni:
In via preliminare:
- respingere, ove richiesta, la domanda di provvisoria esecutività del decreto opposto, in quanto in favore di non sussiste prova scritta, che sia tale nel presente giudizio CP_1
ordinario di cognizione, idonea ai fini della concessione della provvisoria esecuzione nonché per il fatto che l'odierna opposizione è fondata su prova scritta e di pronta soluzione, con ogni più ampia statuizione dovesse rendersi necessaria.
Nel merito: - accertare e dichiarare che nulla deve in favore di per i motivi esposti Parte_1 CP_1
e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto, poiché l'asserito diritto di credito è inesistente, non provato, infondato ed illegittimo, con ogni più ampia statuizione dovesse rendersi necessaria.
- accertare il grave inadempimento contrattuale ex art. 1453 c.c. posto in essere da CP_1
nei confronti di per tutto quanto esposto, eccepito ed argomentato nel
[...] Parte_1 presente atto, e per l'effetto dichiarare la risoluzione ex art. 1453 e 1455 c.c., del contratto di fornitura sottoscritto tra le parti, dichiarando altresì come nulla sia dovuto da a Parte_1
CP_1
Con vittoria di spese e compenso del presente giudizio.
In via istruttoria:
- si domanda prova testimoniale dei sigg.ri residente in [...]
1, residente in [...], sui seguenti Tes_2
capitoli di prova: […].
La parte convenuta come da note finali:
Piaccia all'Ill.mo Sig. Giudice del Tribunale adito, contrariis reiectis, in via preliminare processuale concedere la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto, risultando dalla documentazione che l'opponente ha beneficiato degli effetti del contratto pur avendo sospeso il pagamento del corrispettivo ed avendo evidenziato la ricostruzione dei fatti il fumus del diritto di credito.
Nel Merito in via principale: rigettare l'opposizione spiegata ex adverso in quanto infondata sia in fatto che diritto e confermare il decreto opposto, in tutte le sue parti, con il favore del compenso e delle spese di causa, oltre accessori (Iva, C.p.a., r. spese 15%).
In via Subordinata: Nella sempre denegata ipotesi in cui il Giudicante ritenga di revocare, annullare e/o dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo opposto, si chiede che l'Ill.mo Sig.
Giudice adito, trattandosi di azione contrattuale, accertato l'adempimento di ed accertato CP_1
il grave inadempimento posto in essere da controparte ovvero (violazione clausole contrattuali
D1.4 e D3.3), consistente nella sospensione unilaterale del pagamento delle rate pattuite ed accertato l'esercizio del recesso ad nutum, conseguentemente condanni l'opponente a corrispondere a la somma di 14.383,90 = oltre interessi di mora ex Dlgs 231/202 CP_1
come da domanda monitoria al saldo, a titolo di corrispettivo del servizio previsto dal contratto
2 di 5 (ai sensi del punto D 4.4) e/o a titolo di risarcimento del danno come contrattualmente prestabilito quale penale irriducibile, somma comprensiva del mancato guadagno e per tutti i danni provocati dalla rottura unilaterale del contratto, o quella maggiore o minore somma che risulterà ad istruttoria esperita o che verrà ritenuta essere di giustizia.
In via ulteriore subordinata: Nella denegata ipotesi e non creduta, in cui il Giudicante ritenga di revocare, annullare e/o dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo opposto, si chiede che l'Ill.mo
Sig. Giudice adito, accerti il grave inadempimento posto in essere dall'odierno attore opponente
e dichiari la risoluzione del contratto a causa del principale e grave inadempimento di controparte ai sensi del punto D8 del contratto e la condanni al pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno in favore di pari ad Euro 14.383,90 = oltre CP_1
interessi di mora ex Dlgs 231/2002 fino al soddisfo, o quella maggiore o minore somma che risulterà ad istruttoria esperita o sarà ritenuta di giustizia. In tutti i casi principali e subordinati con il favore delle spese e del compenso oltre accessori (rimborso spese 15%, cpa 4% e iva
22%).
Con richiesta di ammissione delle prove, così come contenute nella memoria ex art 171 ter n 2
c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 13.12.2023 propone opposizione nei confronti di Parte_1 CP_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 2414/2023 emesso per il credito di € 14.383,90, portato
[...]
dalla fattura 25.10.2017 n. 2878 e avente titolo nel contratto 19.10.2017 n. 57042 di prestazione dei servizi informatici di hosting del sito E-commerce (allocazione del sito sul server web), Psm
25 key (posizionamento del sito), Google street view e Google maps (doc. 4 conv.).
L'opponente non contesta il titolo del rapporto, ma eccepisce l'inadempimento della convenuta, denunciato con ripetute missive, la prima del 12.2.2018 (doc. 2 att.), cui CP_1
non ha risposto sino alla richiesta di pagamento successiva di oltre tre anni.
Costituitasi in giudizio, la convenuta eccepisce:
a. che il rifacimento del sito era estraneo all'oggetto contrattuale;
b. di aver consegnato all'opponente il primo report del posizionamento in data 5.2.2018 (doc. 16 conv.);
3 di 5 c. di averla costituita in mora il 3.4.2018 (doc. 7 conv.) dopo la sospensione dei pagamenti;
d. la decadenza dalle contestazioni e dal beneficio del termine;
e. di aver prestato i servizi pattuiti sino alla naturale scadenza del contratto (report sub doc. 17 conv.).
Disattesa la richiesta ex art. 648 c.p.c. con ordinanza 11.9.2024, la causa è istruita con documenti, testimonianze e interpello dell'opponente; è discussa e posta in decisione all'udienza del 29.4.2025 sulle conclusioni in epigrafe.
1.
Il contratto 19.10.2017 n. 57042 «rinnova (i) contratti scaduti», ossia il contratto 29.9.2015 n.
49050, avente ad oggetto la creazione del sito web («sito in lingua italiano + inglese»), che deve, quindi, ritenersi dovuto, essendo l'univoca interpretazione letterale della clausola (art. 13621 c.c.).
Sin dal 12.2.2018 lamenta l'inadempimento della controparte (doc. 2 att.: Parte_1
inserimento delle recensioni e delle risposte alle critiche con il testo predisposto da Parte_1
segnalazione a Google delle recensioni fraudolente, aggiornamento della descrizione del ristorante, delle fotografie, degli orari di apertura al pubblico, del form e del box privacy, report del traffico). Inoltre, contesta specificamente che abbia creato il sito Cucina tipica CP_1
giapponese IL | KI SU (archive.org) e che le abbia inviato i report (doc. 16-17 conv.); nega, inoltre, di averle inviato in data 14.11.2017 i testi aggiornati per favorire il posizionamento del sito web (doc. 12-15 conv.).
Il messaggio di posta elettronica spedito dall'opponente il 25.2.2016 (doc. 12 conv.) è anteriore alla sua conclusione e conseguentemente non fa presumere l'adempimento da parte di dell'obbligazione di cui nega il titolo. Parte_2
La teste , impiegata di ha confermato di aver inviato a Testimone_3 CP_1 [...]
i testi descrittivi (doc. 13-16 conv.), non datati, con missiva del 14.11.2017, e di averne Pt_1
successivamente discusso con la cliente. Non ha saputo indicare, però, di aver avuto la sua approvazione, inferendola dalla successiva pubblicazione dei testi («16. Vero che il cliente ha dato l'ok per la pubblicazione dei nuovi testi a novembre del 2017? Non lo ricordo. Ho avuto delle interlocuzioni con il cliente, ma non ne ricordo la data. Posso presumere dalla pubblicazione dei testi di aver previamente ricevuto il nulla osta del cliente»).
La consegna dei report (doc. 16-17 conv.), invece, non è stata oggetto di richieste istruttorie.
Non essendo provata l'esecuzione del contratto da parte della convenuta nessuna decadenza della committente è configurabile (clausola D4: «il cliente ha l'onere di formulare riserve e
4 di 5 contestazioni entro 8 giorni dalla ricezione dell'email di fine lavori. Decorso tale termine il lavoro si considera accettato senza riserve, importando, da parte del cliente: (I) riconoscimento della conformità dei prodotti/servizi realizzati a quanto concordato – (II) partecipazione al collaudo dei prodotti/servizi contrattualizzati con esito positivo e in assenza di riserve ed eccezioni di sorta – (III) dichiarazione espressa di nulla osta al pagamento dei servizi/prodotti contrattualizzati»).
La mera interlocuzione su potenziali contenuti del sito non solo impedisce di ritenere provato l'adempimento, ma conferma, al contrario, la fondatezza dell'autotutela dilatoria di cui si è avvalsa (art. 1460 c.c.) e la presunzione di colpa del debitore (CC SU 30.10.2001 n. Parte_1
13533), connotandosi la disfunzione sinallagmatica della non scarsa importanza necessaria ai fini della risoluzione del contratto (artt. 1453 e 1455 c.c.) e, perciò, dell'estinzione dell'obbligazione residua dell'opponente (art. 1458 c.c.), poiché l'inerzia della convenuta ha inficiato l'utilità dell'intera prestazione rapportata all'interesse del creditore (cfr. CC III 20.2.2018 n. 4022; CC I
27.4.2020 n. 8212), con conseguenti revoca del decreto ingiuntivo e rigetto della domanda subordinata di di risarcimento del danno, radicalmente carente sul piano assertivo e CP_1
probatorio e logicamente incompatibile con il suo inadempimento.
2.
Le spese seguono la soccombenza e sono regolate secondo i parametri del D.M. 10.3.2014 n.
55, considerati il valore della domanda, le fasi processuali svolte e le prestazioni difensive rese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente pronunciando sull'opposizione con domanda riconvenzionale di nei confronti di avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1 CP_1
2414/2023:
1- accerta e dichiara la risoluzione del contratto per inadempimento di CP_1
2- revoca il decreto ingiuntivo dichiarando estinta l'obbligazione di Parte_1
3- condanna al pagamento in favore di delle spese processuali, che CP_1 Parte_1
liquida in € 145,50 per esborsi, € 5.077,00 per compensi, oltre spese forfettarie (quindici per cento dei compensi) e accessori.
Modena, 3 maggio 2025
Il Giudice
Martina Grandi
5 di 5