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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 18/06/2025, n. 939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 939 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO
SEZIONE II CIVILE
in persona del Giudice Istruttore, in funzione di Giudice Unico, dott. Luca Verzeni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. n. 3521/2024, promossa da
Parte_1
elett.te domiciliato presso lo studio dell'avv.to Silvia Polinelli, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
-attore opponente-
contro
Controparte_1
elett.te domiciliata presso lo studio dell'avv.to Marco Possenti e dell'avv.to stabilito Michele
Nigriello, che la rappresentano e difendono anche disgiuntamente giusta procura in atti
-convenuta opposta-
e
Controparte_2
-convenuta opposta contumace-
Oggetto: opposizione ex art. 615, I c., c.p.c..
Conclusioni
Per l'attore opponente: come da atto depositato telematicamente il 08.04.2025, da intendersi integralmente trascritte.
Per la convenuta opposta costituita: come da atto depositato telematicamente il 09.04.2025, da intendersi integralmente trascritte. - RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE –
Si premette che la parte dello svolgimento del processo viene omessa, alla luce del nuovo testo dell'art. 132, comma 2, numero 4, c.p.c. (come riformulato dall'art. 45, comma diciassettesimo della L. n. 69 del 2009) nel quale non è più indicata, fra i contenuti della sentenza, la “esposizione dello svolgimento del processo”.
Appare, peraltro, legittima processualmente la motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo,
Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta -
risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati.
Si osserva, inoltre, che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte il giudice, nel motivare
“concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata.
Le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Richiamato il contenuto dell'atto di citazione e della comparsa di costituzione e risposta, tenuto conto degli ulteriori scritti difensivi, in cui le parti hanno precisato le rispettive deduzioni, istanze ed argomentazioni, si rileva quanto appresso.
Circa la contestazione attorea inerente l'iscrizione a ruolo n. 2023/001686 e la cartella di pagamento n. 019 2023 00187458 65 001 dell'importo di € 855.280,17, va premesso che [...] Contr (dipoi anche è stato istituito dall'art. 2, comma 100, della L. 23.12.1996 n. 662 Controparte_1
con lo scopo di garantire, entro i limiti e con le modalità previste dalla normativa di riferimento, i finanziamenti chirografari concessi dagli Istituti di credito alle piccole e medie imprese (PMI).
Contr In tema di procedimento per il recupero del credito di a seguito di pagamento dell'Istituto
Contr bancario garantito, il diritto di è disciplinato dall'art. 8 bis, 3° comma, della Legge
24.03.2015 n. 33, secondo il quale: “Il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi. La costituzione e l'efficacia del privilegio non sono subordinate al consenso delle parti. Al recupero del predetto credito si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni”.
Secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità, in base alla normativa disciplinante l'intervento del Fondo di garanzia, occorre distinguere il rapporto intercorrente tra l'istituto finanziatore,
l'impresa beneficiaria ed i fideiussori, di natura privatistica, in quanto fondato sul contratto di finanziamento stipulato dalle parti, ed il rapporto intercorrente tra in Controparte_1
qualità di gestore del Fondo di garanzia per le PMI ex L. n. 662/1996, e la società debitrice e gli eventuali fideiussori della stessa, fondato, viceversa, sulla garanzia prevista dalla Legge L.
23.12.1996 n. 662, quale misura di intervento pubblico a sostegno delle piccole e medie imprese per favorire lo sviluppo delle attività produttive.
Tale secondo rapporto assume invece natura pubblicistica, stante la fonte di regolamentazione del rapporto e la funzione pubblicistica svolta della garanzia pubblica. Pertanto, in caso di intervenuta escussione della garanzia, il Fondo di garanzia di cui all'articolo 2,
comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 acquisisce il diritto ad ottenere dal debitore principale e dai suoi garanti la restituzione della somma liquidata, mediante riscossione esattoriale di cui all'art. 17 del D.lgs. 26.02.1999 n. 46.
In tal senso è Cass. Civ., sez. III, ordinanza n. 1005 del 16.01.2023, secondo cui: “In tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, l'avvenuta escussione di quest'ultima nei confronti di determina la surrogazione di detto Parte_2
garante nella posizione del garantito, con la nascita di un diritto di natura privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del fondo per le piccole e medie imprese, con conseguente legittimità della riscossione esattoriale ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 46 del 1999”
(nello stesso senso anche Cass. Civ., sez. III, ordinanza n. 36513 del 29.12.2023).
Inoltre, Cass. Civ., sez. III, ordinanza n. 3118 del 02.02.2024 afferma gli stessi principi, con riferimento alla previsione del recupero mediante cartella esattoriale esperibile da parte del soggetto erogatore, oltre che nei confronti del soggetto a favore del quale il credito è stato erogato, anche nei confronti del fideiussore del beneficiario, in quanto trattasi di surrogazione legale, ai sensi dell'art. 1203, n. 5, c.c.; nonché Cass. Civ., sez. III, ordinanza n. 9657 del 10.04.2024, sempre con riferimento al diritto di procedere mediante cartella esattoriale anche nei confronti dei soggetti fideiussori.
In particolare, l'art. 17 del d.lgs. 26.02.1999 n. 46 (avente ad oggetto: Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337 “Delega al
Governo per il riordino della disciplina relativa alla riscossione”) riguarda in generale la riscossione coattiva delle somme di denaro dovute allo Stato ed agli altri Enti Pubblici territoriali e previdenziali mediante l'iscrizione a ruolo delle somme medesime. L'art. 17 è inserito nel capo 2 del Decreto Legislativo intitolato “estensione delle disposizioni sulla riscossione mediante ruolo”, dopo il capo 1 intitolato “modifiche al D.P.R. 29/09/1973 n. 602”
relativo alle “Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito”.
L'art. 17 prevede espressamente che le entrate dello Stato, degli enti territoriali e degli enti pubblici,
anche previdenziali, siano riscosse mediante ruolo, estendendo così la modalità di riscossione prima stabilita per le sole imposte dirette dal d.P.R. 29.09.1973 n. 602, anche alle altre entrate statali (per es. le imposte indirette, quali I.V.A. e imposta di registro, o i canoni di concessione di beni pubblici e in genere le entrate non tributarie), degli enti territoriali (per es. le imposte sugli immobili, ma anche i canoni di locazione degli immobili pubblici e in genere le entrate patrimoniali) e degli enti previdenziali (per es. le ritenute previdenziali pensionistiche e quelle relative agli indennizzi per gli infortuni sul lavoro).
In tal modo l'art. 17 del d.lgs. 26.02.1999 n. 46 estende in via generale a tutte le entrate dello Stato
e degli enti pubblici tutte le norme inerenti alla riscossione delle imposte dirette, e quindi anche le norme inerenti all'efficacia esecutiva, che i ruoli esattoriali assumono mediante la sottoscrizione del ruolo da parte del funzionario dell'ufficio competente, come stabilito dall'art. 12, IV comma, del d.P.R. 29.09.1973 n. 602.
Infatti, ai sensi dell'art. 49, I comma, del medesimo d.P.R. 29.09.1973 n. 602 il concessionario della riscossione può procedere ad espropriazione forzata sulla base del solo ruolo, che costituisce esso stesso titolo esecutivo.
In altre parole l'art. 17 del d.lgs. 26.02.1999 n. 46 è la norma generale che, per effetto dei rinvii normativi sopra richiamati, attribuisce espressamente efficacia esecutiva a tutti i ruoli esattoriali emessi per riscuotere le entrate dello Stato e degli enti pubblici, così come richiesto in via generale dall'art. 474 n. 1 c.p.c., secondo il quale per procedersi ad espropriazione forzata occorre un titolo esecutivo, che sia costituito da un atto a cui la legge espressamente attribuisce efficacia esecutiva. In tale ambito, l'art. 21 del d.lgs. 26.02.1999 n. 46 nell'escludere dalla procedura di riscossione esattoriale i crediti fondati su rapporti di diritto privato, fa comunque salvo quanto diversamente disposto da particolari disposizioni di legge. Secondo la Suprema Corte di Cassazione (Cass. Civ.,
sez. III, ordinanza n. 36513 del 29.12.2023) la disposizione di legge derogatrice viene individuata nell'art. 8 bis del d.l. n. 3/2015, convertito con modificazioni nella legge 24.03.2015 n. 33, che prevede che al recupero del credito si proceda mediante iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. 26 febbraio 1999 n. 46 e successive modificazioni. “La norma della Legge 24/03/2015 n. 33
art. 8 bis non va considerata né come una disposizione di interpretazione autentica, e dunque retroattiva, né come disposizione innovativa”, ma piuttosto come disposizione solo “ripetitiva, e confermativa, del regime già vigente" (Cass. Civ. n. 14915 del 31.05.2019). Infatti, già nel previgente regime doveva ritenersi che anche gli interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia godevano del privilegio di cui al d.lgs. n. 123 del 1998, art. 9, comma V:
posto, in specie, che le più "diverse forme di intervento pubblico in favore delle attività produttive individuate da detto D.Lgs. sono espressione di un disegno di impianto unitario e di una disciplina di segno unitario", senza che emergano - in punto di privilegio, in particolare - delle "ragioni giustificatrici di trattamenti normativi differenziati a seconda della diverse forme di intervento ivi previste" (cfr., in specie, Cass. Civ. sez. I, 30.01.2019, n. 2664).
Pertanto, l'art. 17 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, che non prevede alcuna distinzione in ordine ai crediti azionati da , garantisce la legittimità della procedura di riscossione Controparte_1
esattoriale anche a fronte di crediti fondati su rapporti di natura privatistica.
Va affermata, dunque, la regolarità della procedura intrapresa da Controparte_2
per il recupero coattivo della somma dovuta dall'opponente a favore di Pt_1 [...]
mediante iscrizione a ruolo n. 2023/001686 e notifica della cartella di pagamento n. Controparte_1 a) l'iscrizione a ruolo della somma dovuta a comporta l'efficacia Controparte_1
esecutiva del ruolo, ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. 26.02.1999 n. 46 (che estende l'efficacia esecutiva dei ruoli a tutte le entrate dello Stato e degli enti pubblici), trattandosi procedura che mira a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese;
b) non si rende perciò necessario alcun pregresso titolo esecutivo, essendo il ruolo, da cui promana la cartella di pagamento, già di per sé titolo esecutivo, ai sensi degli artt. 12, IV comma, e 49, I
comma, del d.P.R. 29.09.1973 n. 602;
c) la procedura di riscossione esattoriale è applicabile non solo all'originario beneficiario del prestito ( , ma anche al suo fideiussore come espressamente Controparte_4 Parte_1
indicato dall'art. 8 bis, III comma, della legge 24.03.2015 n. 33.
Quanto, invece, alle contestazioni attoree circa la fideiussione prestata dal il 14.09.2018 - la Pt_1
sola garanzia rilevante nel caso de quo (vd. sub doc. nn. 1, 2, 8 fasc. opponente) -, va rilevato che esse sono inammissibili in sede di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c..
Infatti, lo stesso ha dedotto in atto di citazione che la Pt_1 Controparte_5
(poi ) ha ottenuto dal Tribunale di Sondrio
[...] Controparte_6
l'emissione del decreto ingiuntivo n. 408/2021 del 15.11.2021 (vd. sub doc. n. 9 fascicolo attoreo),
con il quale è stato ingiunto al il pagamento della somma di € 1.404.337,95, sulla base della Pt_1
fideiussione, inter alia, del 14.09.2018, la medesima per cui oggi è causa (vd. sub doc. n. 8 fascicolo attoreo). Nell'atto di citazione si legge che il medesimo attore ha introdotto avanti al Pt_3
Tribunale di Sondrio un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo contro la
[...]
“(causa civile n. 35/2022 R.G. Tribunale di Sondrio) in forza Controparte_5
delle fideiussioni rilasciate a garanzia dei mutui concessi alla società Controparte_4
contenzioso nell'ambito del quale era oggetto di contestazione il credito della Banca e, ancor prima,
la validità ed efficacia delle fideiussioni”. Il dopo il pagamento alla creditrice Controparte_1 Controparte_5
(poi ), è subentrato nei diritti e nelle
[...] Controparte_6
obbligazioni di quest'ultima nei confronti della debitrice principale e del suo Controparte_4
fideiussore . Parte_1
Ora, nell'ipotesi di surrogazione ex art. 1203 c.c. tutte le eccezioni opponibili al creditore originario, incluse quelle inerenti la validità del titolo costitutivo ed i fatti estintivi, modificativi e sospensivi del rapporto obbligatorio anteriori alla surrogazione, divengono opponibili al nuovo creditore (cfr. Cassazione Civile, Sez. III, n. 2011 del 01.03.1994 e n. 4507 del 28.03.2001).
Pertanto, a seguito della surroga ex art. 1203 c.c., tutte le eccezioni e difese già sollevate e svolte dal (nonché quelle astrattamente deducibili, quand'anche in concreto non dedotte) nei Pt_1
confronti di nella causa di opposizione a Controparte_5
decreto ingiuntivo n. 35/2022 R.G. avanti al Tribunale di Sondrio inerenti la nullità/inefficacia della fideiussione non possono essere nuovamente opposte contro il Controparte_1
surrogatosi nei diritti del creditore originario, perché il relativo potere di eccezione si è per cosi dire
“consumato” nella precedente sede di opposizione a decreto ingiuntivo contro
[...]
Controparte_5
Infatti, deve rammentarsi che l'azione di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. ha per oggetto la controversia relativa al diritto della parte istante a procedere a esecuzione forzata, e quindi il giudice deve valutare non il titolo esecutivo in sé, ma la sua efficacia esecutiva e la conseguente eventuale illegittimità della esecuzione preannunciata con il precetto.
In particolare, “in tema di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, non possono essere dedotti fatti estintivi, impeditivi o modificativi verificatisi prima della maturazione delle preclusioni processuali, ad essi relative, nel giudizio di cognizione che ha portato alla formazione di tale titolo.” (Cass. Civ. sez. 6 – 3 ordinanza n. 3716
del 14.02.2020).
Quindi, in sede di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. possono farsi valere solo fatti impeditivi, modificativi o estintivi del rapporto consacrato nel provvedimento passato in giudicato costituente titolo esecutivo, che si siano verificati successivamente alla formazione del giudicato stesso. Non possono, invece, farsi valere i fatti che, in quanto verificatisi in epoca antecedente,
avrebbero potuto essere dedotti nel giudizio di cognizione preordinato alla costituzione del titolo esecutivo giudiziale oppure nel successivo giudizio di impugnazione del titolo giudiziale non ancora definitivo.
Diversamente opinando detti fatti antecedenti alla formazione del titolo esecutivo risulterebbero in contrasto con l'accertamento contenuto nel giudicato, che, a norma dell'art. 2909 c.c., fa stato ad ogni effetto fra le parti.
Infatti, il giudicato formatosi tra le parti copre il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto, e cioè non soltanto le ragioni giuridiche e di fatto fatte valere in giudizio (giudicato esplicito), ma anche tutte quelle che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici essenziali e necessari della pronuncia (giudicato implicito), quindi anche tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione che, sebbene non dedotte specificamente,
costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia (in tal senso Cass. Civ.
ordinanza n. 15533 del 13.06.2018; nello stesso senso Cass. Civ. sez. lav. ordinanza n. 25745 del
30.10.2017; Cass. Civ. sez. lav. del 23.02.2016 n. 3488).
Con particolare riferimento al decreto ingiuntivo, nel giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. non possono essere sollevate eccezioni che si fondino su fatti anteriori alla formazione del decreto ingiuntivo stesso, perché per il decreto ingiuntivo è previsto l'apposito giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c. (in tal senso Cass. Civ. sez. I sentenza n. 16983 del 27.06.2018, che ha deciso una fattispecie in tema di decreto ingiuntivo divenuto irrevocabile per mancata opposizione a decreto ingiuntivo nei termini di legge).
In altre parole, l'opposizione alla ingiunzione ex art. 645 c.p.c. esaurisce ogni possibile accertamento della fondatezza o meno delle ragioni dedotte, anche in rapporto al diritto della parte istante di procedere alla esecuzione ed è in grado di realizzare la tutela dell'interesse del debitore ingiunto ad evitare l'esecuzione forzata in forza di quel titolo, anche attraverso la possibilità di ottenere la sospensione dell'esecuzione provvisoria, a norma dell'art. 649 c.p.c. (in tal senso Cass.
Civ. sez. III n. 8331 del 19.06.2001; Cass. Civ. sez. III n. 10650 del 29.11.1996; Cass. Civ. sez. III
n. 1935 del 25.02.1994).
Ne consegue che il debitore ingiunto non può proporre anche opposizione alla esecuzione ex art. 615 c.p.c. per le medesime ragioni, dal momento che tale opposizione non può avere per oggetto questioni attinenti ai vizi di formazione del titolo, a meno che non ne determinino l'inesistenza giuridica, o al merito della decisione che in esso è contenuta (Cass. Civ. sez. VI-III, ordinanza n.
3277 del 18.02.2015).
Nel caso per cui è causa, tutte le questioni inerenti alla validità/efficacia della fideiussione del 14
settembre 2018 potevano e dovevano essere proposte dal nel giudizio di opposizione al Pt_1
decreto ingiuntivo n. 408/2021 R.G. avanti al Tribunale di Sondrio.
A nulla rileva la circostanza che quel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n. 35/2022 R.G.
avanti al Tribunale di Sondrio sia stato successivamente estinto, come da ordinanza del 13.05.2024
(vd sub doc. n. 13 fascicolo attoreo).
Ciò in quanto a seguito dell'estinzione del giudizio di opposizione, il decreto ingiuntivo n.
408/2021 del 15.11.2021 emesso dal Tribunale di Sondrio a favore di Controparte_5
ed a carico del per il complessivo importo di € 1.404.337,95 è divenuto
[...] Pt_1 definitivo a norma dell'art. 653 c.p.c., secondo il quale, se è dichiarata l'estinzione del processo di opposizione, il decreto ingiuntivo acquista efficacia esecutiva.
Il dopo il pagamento alla creditrice Controparte_1 Controparte_5
si è surrogato nei diritti di quest'ultima, da essa vantati verso il debitore
[...]
ai sensi dell'art. 1203 c.c.. Pt_1
Pertanto, al creditore surrogante il debitore non può più Controparte_1 Pt_1
opporre alcuna eccezione inerente il contratto di fideiussione del 14.09.2018.
In conclusione, l'opposizione all'esecuzione proposta dal non è meritevole di accoglimento e Pt_1
va reietta.
Segue alla prevalente soccombenza la condanna dell'opponente a rifondere alla convenuta costituita le spese di lite, liquidate siccome in dispositivo secondo i valori medi della tabella n. 2 allegata al
D.M. n. 55/2014, siccome da ultimo modificato col D.M. n. 147/2022, per le fasi di studio,
introduttiva, decisionale e secondo il valore minimo per la fase istruttoria, meramente documentale.
Nulla deve essere disposto circa le spese di lite nel rapporto processuale tra opponente ed
[...]
, attesa la mancata costituzione in giudizio di quest'ultima. Controparte_2
-
P. Q. M.
-
Il Tribunale di Bergamo, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta dal;
Pt_1
- rigetta le altre domande, eccezioni ed istanze proposte dalle parti;
- condanna a rifondere alla società le spese di lite, Parte_1 Controparte_1
liquidate in € 22.426,00 per compenso professionale di avvocato, oltre al rimborso delle spese forfettarie al 15%, i.v.a. e c.p.a., se dovuti. Bergamo, lì 18.06.2025.
Il Giudice
dr. Luca VERZENI 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
019 2023 00187458 65 dell'importo di € 855.280,17, in quanto:
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO
SEZIONE II CIVILE
in persona del Giudice Istruttore, in funzione di Giudice Unico, dott. Luca Verzeni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. n. 3521/2024, promossa da
Parte_1
elett.te domiciliato presso lo studio dell'avv.to Silvia Polinelli, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
-attore opponente-
contro
Controparte_1
elett.te domiciliata presso lo studio dell'avv.to Marco Possenti e dell'avv.to stabilito Michele
Nigriello, che la rappresentano e difendono anche disgiuntamente giusta procura in atti
-convenuta opposta-
e
Controparte_2
-convenuta opposta contumace-
Oggetto: opposizione ex art. 615, I c., c.p.c..
Conclusioni
Per l'attore opponente: come da atto depositato telematicamente il 08.04.2025, da intendersi integralmente trascritte.
Per la convenuta opposta costituita: come da atto depositato telematicamente il 09.04.2025, da intendersi integralmente trascritte. - RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE –
Si premette che la parte dello svolgimento del processo viene omessa, alla luce del nuovo testo dell'art. 132, comma 2, numero 4, c.p.c. (come riformulato dall'art. 45, comma diciassettesimo della L. n. 69 del 2009) nel quale non è più indicata, fra i contenuti della sentenza, la “esposizione dello svolgimento del processo”.
Appare, peraltro, legittima processualmente la motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo,
Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta -
risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati.
Si osserva, inoltre, che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte il giudice, nel motivare
“concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata.
Le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Richiamato il contenuto dell'atto di citazione e della comparsa di costituzione e risposta, tenuto conto degli ulteriori scritti difensivi, in cui le parti hanno precisato le rispettive deduzioni, istanze ed argomentazioni, si rileva quanto appresso.
Circa la contestazione attorea inerente l'iscrizione a ruolo n. 2023/001686 e la cartella di pagamento n. 019 2023 00187458 65 001 dell'importo di € 855.280,17, va premesso che [...] Contr (dipoi anche è stato istituito dall'art. 2, comma 100, della L. 23.12.1996 n. 662 Controparte_1
con lo scopo di garantire, entro i limiti e con le modalità previste dalla normativa di riferimento, i finanziamenti chirografari concessi dagli Istituti di credito alle piccole e medie imprese (PMI).
Contr In tema di procedimento per il recupero del credito di a seguito di pagamento dell'Istituto
Contr bancario garantito, il diritto di è disciplinato dall'art. 8 bis, 3° comma, della Legge
24.03.2015 n. 33, secondo il quale: “Il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi. La costituzione e l'efficacia del privilegio non sono subordinate al consenso delle parti. Al recupero del predetto credito si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni”.
Secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità, in base alla normativa disciplinante l'intervento del Fondo di garanzia, occorre distinguere il rapporto intercorrente tra l'istituto finanziatore,
l'impresa beneficiaria ed i fideiussori, di natura privatistica, in quanto fondato sul contratto di finanziamento stipulato dalle parti, ed il rapporto intercorrente tra in Controparte_1
qualità di gestore del Fondo di garanzia per le PMI ex L. n. 662/1996, e la società debitrice e gli eventuali fideiussori della stessa, fondato, viceversa, sulla garanzia prevista dalla Legge L.
23.12.1996 n. 662, quale misura di intervento pubblico a sostegno delle piccole e medie imprese per favorire lo sviluppo delle attività produttive.
Tale secondo rapporto assume invece natura pubblicistica, stante la fonte di regolamentazione del rapporto e la funzione pubblicistica svolta della garanzia pubblica. Pertanto, in caso di intervenuta escussione della garanzia, il Fondo di garanzia di cui all'articolo 2,
comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 acquisisce il diritto ad ottenere dal debitore principale e dai suoi garanti la restituzione della somma liquidata, mediante riscossione esattoriale di cui all'art. 17 del D.lgs. 26.02.1999 n. 46.
In tal senso è Cass. Civ., sez. III, ordinanza n. 1005 del 16.01.2023, secondo cui: “In tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, l'avvenuta escussione di quest'ultima nei confronti di determina la surrogazione di detto Parte_2
garante nella posizione del garantito, con la nascita di un diritto di natura privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del fondo per le piccole e medie imprese, con conseguente legittimità della riscossione esattoriale ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 46 del 1999”
(nello stesso senso anche Cass. Civ., sez. III, ordinanza n. 36513 del 29.12.2023).
Inoltre, Cass. Civ., sez. III, ordinanza n. 3118 del 02.02.2024 afferma gli stessi principi, con riferimento alla previsione del recupero mediante cartella esattoriale esperibile da parte del soggetto erogatore, oltre che nei confronti del soggetto a favore del quale il credito è stato erogato, anche nei confronti del fideiussore del beneficiario, in quanto trattasi di surrogazione legale, ai sensi dell'art. 1203, n. 5, c.c.; nonché Cass. Civ., sez. III, ordinanza n. 9657 del 10.04.2024, sempre con riferimento al diritto di procedere mediante cartella esattoriale anche nei confronti dei soggetti fideiussori.
In particolare, l'art. 17 del d.lgs. 26.02.1999 n. 46 (avente ad oggetto: Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337 “Delega al
Governo per il riordino della disciplina relativa alla riscossione”) riguarda in generale la riscossione coattiva delle somme di denaro dovute allo Stato ed agli altri Enti Pubblici territoriali e previdenziali mediante l'iscrizione a ruolo delle somme medesime. L'art. 17 è inserito nel capo 2 del Decreto Legislativo intitolato “estensione delle disposizioni sulla riscossione mediante ruolo”, dopo il capo 1 intitolato “modifiche al D.P.R. 29/09/1973 n. 602”
relativo alle “Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito”.
L'art. 17 prevede espressamente che le entrate dello Stato, degli enti territoriali e degli enti pubblici,
anche previdenziali, siano riscosse mediante ruolo, estendendo così la modalità di riscossione prima stabilita per le sole imposte dirette dal d.P.R. 29.09.1973 n. 602, anche alle altre entrate statali (per es. le imposte indirette, quali I.V.A. e imposta di registro, o i canoni di concessione di beni pubblici e in genere le entrate non tributarie), degli enti territoriali (per es. le imposte sugli immobili, ma anche i canoni di locazione degli immobili pubblici e in genere le entrate patrimoniali) e degli enti previdenziali (per es. le ritenute previdenziali pensionistiche e quelle relative agli indennizzi per gli infortuni sul lavoro).
In tal modo l'art. 17 del d.lgs. 26.02.1999 n. 46 estende in via generale a tutte le entrate dello Stato
e degli enti pubblici tutte le norme inerenti alla riscossione delle imposte dirette, e quindi anche le norme inerenti all'efficacia esecutiva, che i ruoli esattoriali assumono mediante la sottoscrizione del ruolo da parte del funzionario dell'ufficio competente, come stabilito dall'art. 12, IV comma, del d.P.R. 29.09.1973 n. 602.
Infatti, ai sensi dell'art. 49, I comma, del medesimo d.P.R. 29.09.1973 n. 602 il concessionario della riscossione può procedere ad espropriazione forzata sulla base del solo ruolo, che costituisce esso stesso titolo esecutivo.
In altre parole l'art. 17 del d.lgs. 26.02.1999 n. 46 è la norma generale che, per effetto dei rinvii normativi sopra richiamati, attribuisce espressamente efficacia esecutiva a tutti i ruoli esattoriali emessi per riscuotere le entrate dello Stato e degli enti pubblici, così come richiesto in via generale dall'art. 474 n. 1 c.p.c., secondo il quale per procedersi ad espropriazione forzata occorre un titolo esecutivo, che sia costituito da un atto a cui la legge espressamente attribuisce efficacia esecutiva. In tale ambito, l'art. 21 del d.lgs. 26.02.1999 n. 46 nell'escludere dalla procedura di riscossione esattoriale i crediti fondati su rapporti di diritto privato, fa comunque salvo quanto diversamente disposto da particolari disposizioni di legge. Secondo la Suprema Corte di Cassazione (Cass. Civ.,
sez. III, ordinanza n. 36513 del 29.12.2023) la disposizione di legge derogatrice viene individuata nell'art. 8 bis del d.l. n. 3/2015, convertito con modificazioni nella legge 24.03.2015 n. 33, che prevede che al recupero del credito si proceda mediante iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. 26 febbraio 1999 n. 46 e successive modificazioni. “La norma della Legge 24/03/2015 n. 33
art. 8 bis non va considerata né come una disposizione di interpretazione autentica, e dunque retroattiva, né come disposizione innovativa”, ma piuttosto come disposizione solo “ripetitiva, e confermativa, del regime già vigente" (Cass. Civ. n. 14915 del 31.05.2019). Infatti, già nel previgente regime doveva ritenersi che anche gli interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia godevano del privilegio di cui al d.lgs. n. 123 del 1998, art. 9, comma V:
posto, in specie, che le più "diverse forme di intervento pubblico in favore delle attività produttive individuate da detto D.Lgs. sono espressione di un disegno di impianto unitario e di una disciplina di segno unitario", senza che emergano - in punto di privilegio, in particolare - delle "ragioni giustificatrici di trattamenti normativi differenziati a seconda della diverse forme di intervento ivi previste" (cfr., in specie, Cass. Civ. sez. I, 30.01.2019, n. 2664).
Pertanto, l'art. 17 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, che non prevede alcuna distinzione in ordine ai crediti azionati da , garantisce la legittimità della procedura di riscossione Controparte_1
esattoriale anche a fronte di crediti fondati su rapporti di natura privatistica.
Va affermata, dunque, la regolarità della procedura intrapresa da Controparte_2
per il recupero coattivo della somma dovuta dall'opponente a favore di Pt_1 [...]
mediante iscrizione a ruolo n. 2023/001686 e notifica della cartella di pagamento n. Controparte_1 a) l'iscrizione a ruolo della somma dovuta a comporta l'efficacia Controparte_1
esecutiva del ruolo, ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. 26.02.1999 n. 46 (che estende l'efficacia esecutiva dei ruoli a tutte le entrate dello Stato e degli enti pubblici), trattandosi procedura che mira a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese;
b) non si rende perciò necessario alcun pregresso titolo esecutivo, essendo il ruolo, da cui promana la cartella di pagamento, già di per sé titolo esecutivo, ai sensi degli artt. 12, IV comma, e 49, I
comma, del d.P.R. 29.09.1973 n. 602;
c) la procedura di riscossione esattoriale è applicabile non solo all'originario beneficiario del prestito ( , ma anche al suo fideiussore come espressamente Controparte_4 Parte_1
indicato dall'art. 8 bis, III comma, della legge 24.03.2015 n. 33.
Quanto, invece, alle contestazioni attoree circa la fideiussione prestata dal il 14.09.2018 - la Pt_1
sola garanzia rilevante nel caso de quo (vd. sub doc. nn. 1, 2, 8 fasc. opponente) -, va rilevato che esse sono inammissibili in sede di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c..
Infatti, lo stesso ha dedotto in atto di citazione che la Pt_1 Controparte_5
(poi ) ha ottenuto dal Tribunale di Sondrio
[...] Controparte_6
l'emissione del decreto ingiuntivo n. 408/2021 del 15.11.2021 (vd. sub doc. n. 9 fascicolo attoreo),
con il quale è stato ingiunto al il pagamento della somma di € 1.404.337,95, sulla base della Pt_1
fideiussione, inter alia, del 14.09.2018, la medesima per cui oggi è causa (vd. sub doc. n. 8 fascicolo attoreo). Nell'atto di citazione si legge che il medesimo attore ha introdotto avanti al Pt_3
Tribunale di Sondrio un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo contro la
[...]
“(causa civile n. 35/2022 R.G. Tribunale di Sondrio) in forza Controparte_5
delle fideiussioni rilasciate a garanzia dei mutui concessi alla società Controparte_4
contenzioso nell'ambito del quale era oggetto di contestazione il credito della Banca e, ancor prima,
la validità ed efficacia delle fideiussioni”. Il dopo il pagamento alla creditrice Controparte_1 Controparte_5
(poi ), è subentrato nei diritti e nelle
[...] Controparte_6
obbligazioni di quest'ultima nei confronti della debitrice principale e del suo Controparte_4
fideiussore . Parte_1
Ora, nell'ipotesi di surrogazione ex art. 1203 c.c. tutte le eccezioni opponibili al creditore originario, incluse quelle inerenti la validità del titolo costitutivo ed i fatti estintivi, modificativi e sospensivi del rapporto obbligatorio anteriori alla surrogazione, divengono opponibili al nuovo creditore (cfr. Cassazione Civile, Sez. III, n. 2011 del 01.03.1994 e n. 4507 del 28.03.2001).
Pertanto, a seguito della surroga ex art. 1203 c.c., tutte le eccezioni e difese già sollevate e svolte dal (nonché quelle astrattamente deducibili, quand'anche in concreto non dedotte) nei Pt_1
confronti di nella causa di opposizione a Controparte_5
decreto ingiuntivo n. 35/2022 R.G. avanti al Tribunale di Sondrio inerenti la nullità/inefficacia della fideiussione non possono essere nuovamente opposte contro il Controparte_1
surrogatosi nei diritti del creditore originario, perché il relativo potere di eccezione si è per cosi dire
“consumato” nella precedente sede di opposizione a decreto ingiuntivo contro
[...]
Controparte_5
Infatti, deve rammentarsi che l'azione di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. ha per oggetto la controversia relativa al diritto della parte istante a procedere a esecuzione forzata, e quindi il giudice deve valutare non il titolo esecutivo in sé, ma la sua efficacia esecutiva e la conseguente eventuale illegittimità della esecuzione preannunciata con il precetto.
In particolare, “in tema di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, non possono essere dedotti fatti estintivi, impeditivi o modificativi verificatisi prima della maturazione delle preclusioni processuali, ad essi relative, nel giudizio di cognizione che ha portato alla formazione di tale titolo.” (Cass. Civ. sez. 6 – 3 ordinanza n. 3716
del 14.02.2020).
Quindi, in sede di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. possono farsi valere solo fatti impeditivi, modificativi o estintivi del rapporto consacrato nel provvedimento passato in giudicato costituente titolo esecutivo, che si siano verificati successivamente alla formazione del giudicato stesso. Non possono, invece, farsi valere i fatti che, in quanto verificatisi in epoca antecedente,
avrebbero potuto essere dedotti nel giudizio di cognizione preordinato alla costituzione del titolo esecutivo giudiziale oppure nel successivo giudizio di impugnazione del titolo giudiziale non ancora definitivo.
Diversamente opinando detti fatti antecedenti alla formazione del titolo esecutivo risulterebbero in contrasto con l'accertamento contenuto nel giudicato, che, a norma dell'art. 2909 c.c., fa stato ad ogni effetto fra le parti.
Infatti, il giudicato formatosi tra le parti copre il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto, e cioè non soltanto le ragioni giuridiche e di fatto fatte valere in giudizio (giudicato esplicito), ma anche tutte quelle che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici essenziali e necessari della pronuncia (giudicato implicito), quindi anche tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione che, sebbene non dedotte specificamente,
costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia (in tal senso Cass. Civ.
ordinanza n. 15533 del 13.06.2018; nello stesso senso Cass. Civ. sez. lav. ordinanza n. 25745 del
30.10.2017; Cass. Civ. sez. lav. del 23.02.2016 n. 3488).
Con particolare riferimento al decreto ingiuntivo, nel giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. non possono essere sollevate eccezioni che si fondino su fatti anteriori alla formazione del decreto ingiuntivo stesso, perché per il decreto ingiuntivo è previsto l'apposito giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c. (in tal senso Cass. Civ. sez. I sentenza n. 16983 del 27.06.2018, che ha deciso una fattispecie in tema di decreto ingiuntivo divenuto irrevocabile per mancata opposizione a decreto ingiuntivo nei termini di legge).
In altre parole, l'opposizione alla ingiunzione ex art. 645 c.p.c. esaurisce ogni possibile accertamento della fondatezza o meno delle ragioni dedotte, anche in rapporto al diritto della parte istante di procedere alla esecuzione ed è in grado di realizzare la tutela dell'interesse del debitore ingiunto ad evitare l'esecuzione forzata in forza di quel titolo, anche attraverso la possibilità di ottenere la sospensione dell'esecuzione provvisoria, a norma dell'art. 649 c.p.c. (in tal senso Cass.
Civ. sez. III n. 8331 del 19.06.2001; Cass. Civ. sez. III n. 10650 del 29.11.1996; Cass. Civ. sez. III
n. 1935 del 25.02.1994).
Ne consegue che il debitore ingiunto non può proporre anche opposizione alla esecuzione ex art. 615 c.p.c. per le medesime ragioni, dal momento che tale opposizione non può avere per oggetto questioni attinenti ai vizi di formazione del titolo, a meno che non ne determinino l'inesistenza giuridica, o al merito della decisione che in esso è contenuta (Cass. Civ. sez. VI-III, ordinanza n.
3277 del 18.02.2015).
Nel caso per cui è causa, tutte le questioni inerenti alla validità/efficacia della fideiussione del 14
settembre 2018 potevano e dovevano essere proposte dal nel giudizio di opposizione al Pt_1
decreto ingiuntivo n. 408/2021 R.G. avanti al Tribunale di Sondrio.
A nulla rileva la circostanza che quel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n. 35/2022 R.G.
avanti al Tribunale di Sondrio sia stato successivamente estinto, come da ordinanza del 13.05.2024
(vd sub doc. n. 13 fascicolo attoreo).
Ciò in quanto a seguito dell'estinzione del giudizio di opposizione, il decreto ingiuntivo n.
408/2021 del 15.11.2021 emesso dal Tribunale di Sondrio a favore di Controparte_5
ed a carico del per il complessivo importo di € 1.404.337,95 è divenuto
[...] Pt_1 definitivo a norma dell'art. 653 c.p.c., secondo il quale, se è dichiarata l'estinzione del processo di opposizione, il decreto ingiuntivo acquista efficacia esecutiva.
Il dopo il pagamento alla creditrice Controparte_1 Controparte_5
si è surrogato nei diritti di quest'ultima, da essa vantati verso il debitore
[...]
ai sensi dell'art. 1203 c.c.. Pt_1
Pertanto, al creditore surrogante il debitore non può più Controparte_1 Pt_1
opporre alcuna eccezione inerente il contratto di fideiussione del 14.09.2018.
In conclusione, l'opposizione all'esecuzione proposta dal non è meritevole di accoglimento e Pt_1
va reietta.
Segue alla prevalente soccombenza la condanna dell'opponente a rifondere alla convenuta costituita le spese di lite, liquidate siccome in dispositivo secondo i valori medi della tabella n. 2 allegata al
D.M. n. 55/2014, siccome da ultimo modificato col D.M. n. 147/2022, per le fasi di studio,
introduttiva, decisionale e secondo il valore minimo per la fase istruttoria, meramente documentale.
Nulla deve essere disposto circa le spese di lite nel rapporto processuale tra opponente ed
[...]
, attesa la mancata costituzione in giudizio di quest'ultima. Controparte_2
-
P. Q. M.
-
Il Tribunale di Bergamo, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta dal;
Pt_1
- rigetta le altre domande, eccezioni ed istanze proposte dalle parti;
- condanna a rifondere alla società le spese di lite, Parte_1 Controparte_1
liquidate in € 22.426,00 per compenso professionale di avvocato, oltre al rimborso delle spese forfettarie al 15%, i.v.a. e c.p.a., se dovuti. Bergamo, lì 18.06.2025.
Il Giudice
dr. Luca VERZENI 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
019 2023 00187458 65 dell'importo di € 855.280,17, in quanto: