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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 02/07/2025, n. 916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 916 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CASSINO R.G. n. 3351/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Civile sezione prima di Cassino
In persona del Giudice Unico G.O.P. dott. Orsola NAPOLANO, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 3351/2018 OGGETTO: adempimento contrattuale T R A
(P.I. ), corrente in Cassino (FR) alla via Ponte La Pietra snc, in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, sig.
, ed elettivamente domiciliata in Cassino (FR) in via Torino n.8, Parte_2 presso lo studio dell'Avv. Marco Mattia, dal quale è rappresentata e difesa, giusta mandato in calce al presente atto e depositato nel fascicolo telematico, il quale difensore dichiara, ai sensi del II comma dell'art. 176 C.p.c., di voler ricevere le comunicazioni presso il proprio numero di FAX 0776 1800141 o indirizzo di posta elettronica certificata
Email_1 attore
C O N T R O
(C.F. ), con sede in Mogliano Veneto (Tv), Via Controparte_1 P.IVA_2 Marocchesa, 14, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti per atto Dott. notaio in Milano, del Persona_1 26.07.2017, Rep. 3999, Racc. 2141, dall'Avvocato Massimo Iannarelli (c.f.
1 – Fax 0776/26992 – indirizzo di posta elettronica certificata: C.F._1 dove dichiara di voler ricevere le Email_2 comunicazioni) e con lui elettivamente domiciliata in Cassino (Fr), Via Puccini, n. 6,
- C O N V E N U T A –
OGGETTO: adempimento contratto assicurativo
CONCLUSIONI
Per tutte le parti: come da verbale di udienza del 04.04.2025
FATTO E DIRITTO
(artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla L. n. 69/09)
Preliminarmente va evidenziato che la presente sentenza viene redatta secondo quanto prescritto dagli artt. 132 e 118 disp. att. C.p.c. così come novellati dalla legge del
18/06/2009, nr. 69 le cui disposizioni prevedono espressamente l'applicabilità ai giudizi pendenti in primo grado all'entrata in vigore della menzionata legge e pertanto, ai fini della decisione, è sufficiente ricordare che:
Con atto di citazione ritualmente notificato il 31.07.2018 conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Cassino, in persona del legale rappresentante p.t., per sentire accogliere le seguenti conclusioni:: "Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria istanza: - accertare e dichiarare la in persona del legale rapp.te pro tempore tenuta ai Controparte_2 sensi del contratto di assicurazione all'indennizzo del danno descritto in premessa e, per l'effetto, condannare la in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, a pagare la somma di €. 16.815,19 come infra determinati, già detratta la franchigia contrattuale di €. 500,00, ovvero in ogni caso nella diversa, maggiore o minore che la S.V. riterrà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria da dì del dovuto fino all'effettivo soddisfo;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione al procuratore costituito in quanto anticipatario. Aveva premesso:
- di svolgere, anche tramite le imprese subappaltatrici Logitech SR e MA SR, attività di gestione del piazzale San Nicola di Melfi presso lo stabilimento FCA, attività che prevede il deposito e la movimentazione dei autoveicoli, anche a motore acceso;
- che il giorno 09.03.2015 alle ore 4.00 circa il Sig. dipendente della Persona_2 MA SR, addetto alla movimentazione delle vetture, mentre percorreva il Viale perimetrale interno dello Stabilimento FCA di Melfi, perdeva il controllo dell'autovettura
, telaio n. P319452 danneggiandola gravemente;
CP_3
- che per l'occorso sinistro la FCA, che valutava l'auto come da rottamare, emetteva in data 30.05.2016 nota di addebito nei confronti dell'attrice per l'importo di € 17.215,29;
- di aver sottoscritto con le un contratto di assicurazione Controparte_4 responsabilità civile generale – Polizza n. 332822103 con la quale la compagnia si era obbligata a tenere indenne l'assicurata, di quanto questa fosse tenuta a pagare, a titolo di risarcimento, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni corporali e
2 materiali, involontariamente cagionati a terzi nell'esercizio della propria attività, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stata stipulata l'assicurazione;
- che con appendice del 26.11.2014 l'assicurazione veniva estesa anche alla responsabilità civile derivante da fatto delle imprese subappaltatrici MA SR e Logitech SR;
- che la richiamata polizza individuava il limite per sinistro e per anno di €. 200.000,00 con un sottolimite per autovettura di € 20.000,00, individuando una franchigia fissa di € 500,00 per cui la compagnia convenuta era tenuta al risarcimento del danno nella misura complessiva di € 16.815,29 (17.215,29 – 500,00);
- di aver denunciato il sinistro e fatto pervenire alla compagnia di assicurazione convenuta varie richieste di indennizzo del danno, anche tramite gli Avvocati Marco Mattia ed Eva Tiseo, senza sortire alcun effetto se non l'affidamento della pratica allo studio peritale Contr
, rimasta poi priva di seguito, e senza che la compagnia comunicasse nulla in merito alla richiesta di indennizzo. Si costituiva la compagnia convenuta che eccepiva la prescrizione della CP_2 domanda in quanto il sinistro per cui è causa si sarebbe verificato, in data 09.03.2015 e pertanto il diritto all'indennizzo si è prescritto il 09.03.2017 ovvero molto tempo prima della notifica della citazione avvenuta il 31.07.2018. Inoltre contestano l'indennizzabilità del danno per cui è causa in quanto prodotto da personale dipendente della subappaltatrice MA S.r.l. e non dell'assicurata e quindi non coperto dalla polizza di cui si discute. Eccepivano sul punto che l'appendice del 26.11.2014 (all. 6 fasc. attrice), da cui controparte vorrebbe far discendere l'estensione della garanzia anche ai fatti illeciti commessi da personale dipendente delle società subappaltatrici, costituisce integrazione del solo punto 2), lett. A) delle condizioni particolari aggiuntive alla polizza, punto che riguarda esclusivamente la responsabilità civile dell'assicurato che a qualunque titolo ricada sullo stesso “per i danni corporali e materiali cagionati a terzi dai subappaltatori di opere mentre eseguono i lavori nei suoi cantieri”. L'appendice in parola non integra anche la garanzia di cui alla lettera C) del punto 2) delle condizioni particolari aggiuntive alla polizza, che disciplina in modo specifico l'indennizzabilità dei danni ai veicoli e prevede espressamente che la garanzia valga per i soli danni materiali arrecati ai veicoli, in movimentazione o in deposito, da parte dell'assicurata, purché i medesimi si trovino nell'area ove si svolge l'attività della ditta. La seconda parte della lettera C) prevede inoltre che la garanzia vale anche: “nei casi di spostamento di tali veicoli con motore acceso, purché condotti da personale dell'assicurato munito di regolare patente e/o abilitazione”. Il che sta a confermare che alcun indennizzo è dovuto laddove il veicolo danneggiato non è condotto da personale dell'assicurato. In ogni caso si contesta fermamente, vista anche la notevole gravità del danno procurato, che il conducente del veicolo danneggiato fosse munito di regolare patente e/o abilitazione alla guida e che il sinistro si sia verificato nell'area ove la ditta svolge la propria attività. Anche l'art. 1 delle Condizioni Generali prevede l'indennizzabilità dei soli danni materiali involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione ad uno dei rischi per il quale è stipulata l'assicurazione. Rileva quindi la convenuta l'assoluta pretestuosità della richiesta risarcitoria di controparte che chiede un indennizzo ben superiore al danno materiale asseritamente provocato al veicolo danneggiato, danno che l'esponente non ha mai potuto accertare e stimare.
3 Rileva infatti la deducente che, contrariamente a quanto ex adverso sostenuto, a seguito della denuncia di sinistro e dell'affidamento della pratica alla ACV Servizi Peritali S.r.l., società fiduciaria dell'esponente compagnia di assicurazione, controparte non ha mai reso disponibile il veicolo danneggiato per consentire l'accertamento e la stima dei danni asseritamente provocati. CFR comp. Costituzione generali)
Concludevano pertanto con il rigetto della domanda con vittoria di spese di lite. Istruita la causa solo con la documentazione prodotta dalle parti la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va accolta per i motivi che di seguito si diranno.
Prima di entrare nel merito va valutata l'eccezione di prescrizione. Sul punto si osserva che la parte attrice ha prodotto: 1) “POSTA CERTIFICATA_ Richiesta di indennizzo polizza 332892103”, messa in mora inviata via pec da a – file eml;
Parte_1 Controparte_2
2) Stampa pec del 22/6/2016;
3) Doc.
3 - Stampa pec del 22-6-2016 - Contenuto del messaggio;
4) Doc.
4 - Stampa diffida allegata alla pec del 22-6-2016;
5) Ricevuta avvenuta consegna pec del 4-5-2017 – file eml;
6) Doc.
6 - Stampa pec del 4-5-2017;
7) Doc.
7 - Stampa pec del 4-5-2017 - Contenuto del messaggio;
8) File p7m allegato alla pec del 4/5/2017: – Richiesta di indennizzo – Parte_1 Polizza n. 332892103 (Assicurazione Responsabilità Civile Generale) – Sinistro del
09.03.2015 - veicolo P319452.doc”; 9) File estratto mediante programma “Aruba Sign”: “ – Richiesta di indennizzo Parte_1
–Polizza n. 332892103 (Assicurazione Responsabilità Civile Generale) – Sinistro del
09.03.2015 - veicolo P319452”;
10) File video attestante la procedura di download del documento depositato in data 2/4/2021“Ricevuta avvenuta consegna Pec del 4-5-2017.eml”.
Ne discende che avendo l'attrice provato di aver interrotto la prescrizione con le diffide del 22.06.2016 e del 04.05.2017 rispetto alla notifica dell'atto di citazione del 31.07.2018,
si rigetta l'eccezione di prescrizione.
La parte attrice ha provato attraverso la produzione della polizza assicurativa (mai disconosciuta dalla convenuta) la legittimazione ad agire ed il rapporto contrattuale per il quale chiede dichiararsi l'inadempimento. Ha provato il fatto storico, si possono dare per provate alcune circostanze non contestate in maniera specifica negli atti introduttivi
4 dalla convenuta ovvero: che il giorno 09.03.2015 alle ore 4.00 circa il Sig. Per_2
dipendente della MA SR, addetto alla movimentazione delle vetture,
[...]
mentre percorreva il Viale perimetrale interno dello Stabilimento FCA di Melfi,
perdeva il controllo dell'autovettura FCA 500X, telaio n. P319452 danneggiandola gravemente. Sul punto è stata anche depositata valutazione della FCA che ha indicato il valore della vettura da rottamare. Tutta la documentazione prodotta dalla parte attrice è
idonea in quanto non specificatamente contestata a provare sia il fatto storico che il danno in quanto valutato da un terzo.
Va invece, valutata l'eccezione di mancanza di copertura assicurativa della convenuta compagnia assicurativa per essere il fatto escluso dalla garanzia perché prodotto da ditta terza mentre le condizioni di polizza prevedono solo la copertura per i danni cagionati da dipendenti della ditta stessa. Sul punto la parte attrice ha depositato estensione di polizza proprio per i danni causati dai dipendenti della subappaltatrice MA RL e Logitech s.r.l. (doc. 6) dell'atto introduttivo).
Sulla valutazione del danno si ritiene che il valore di un auto nuova ovvero appena uscita dalla fabbrica la quantificazione dell FCA come valore di rottamazione di €. 17.215,29 sia congrua a tale somma va sottratta la franchigia di €. 500,00 arrivando così alla somma di €. 16.815,29 (17.215,29 – 500,00). Ciò posto si accoglie la domanda di pagamento dell'indennizzo contrattuale e per l'effetto si condanna la compagnia assicuratrice al pagamento della somma di €. CP_2 16.815,29, oltre iva ed accessori di legge nei confronti dell'attrice.
Vertendosi in tema di indennizzo contrattuale diverso dall'inadempimento di obbligazioni pecuniarie, tale somma, costituendo debito di valuta, dovrà essere ex officio rivalutata dall'epoca di verificazione del danno al momento della pubblicazione della presente sentenza e sulla stessa dovranno riconoscersi interessi al saggio legale sulla somma anno per anno rivalutata a titolo di interessi compensativi (Cass., sent. n. 1335/09; Cass., sent. n. 27584/11).
PQM
-ACCOGLIE la domanda di pagamento dell'indennizzo contrattuale e per l'effetto condanna la compagnia assicuratrice al pagamento della somma di €. CP_2 16.815,29, oltre iva ed accessori di legge nei confronti dell'attrice, oltre rivalutazione dall'epoca di verificazione del danno al momento della pubblicazione della presente sentenza e sulla stessa dovranno riconoscersi interessi al saggio legale sulla somma anno per anno rivalutata a titolo di interessi compensativi interessi legali dalla data del sinistro al saldo.
5 -Condanna la compagnia convenuta a pagare le spese del giudizio a favore CP_2 con attribuzione al procuratore costituito dell'attrice dell'Avv. Marco Mattia dichiaratosi anticipatario della parte attrice che si quantificano in €.284,00 per spese ed €. 3000,00 per compensi professionali, oltre magg. iva e c.p.a. come per legge. Cassino data del deposito telematico.
Il G.O.P
d.ssa Orsola NAPOLANO
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