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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 26/05/2025, n. 877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 877 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione civile
Settore lavoro
VERBALE D'UDIENZA
N. R.G. 6357 / 2024
Oggi 26/05/2025, innanzi al GOP dott.ssa Rosanna Femia, è chiamata la causa promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. PELLEGRINO CONCETTA Parte_1
ASSUNTA
Contro
, rappresentato e difeso dall'Avv. LAGANA' ANGELA CP_1
Avente ad oggetto: Opposizione ad ATPO
Sono comparsi per parte ricorrente l'avv. Pellegrino Concetta la quale rappresenta di avere depositato in data 25.5.2025 nuova documentazione medica e insiste nella nomina di CTU e per l' l'avv. Domenica Santoro si riporta alla memoria CP_1
difensiva, contesta la produzione documentale e per la richiesta di nomina di ctu si rimette alla decisione del giudice.
Il GOP
Dato atto, previa discussione orale delle parti, si ritira in camera di consiglio ed all'esito decide ex art. 429 c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, nella persona del GOP dott.ssa Rosanna Femia, all'udienza del
26.5.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n°6357 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno
2024, promossa da
C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Pellegrino Concetta Assunta giusta procura in atti.
Ricorrente
CONTRO
in persona Controparte_2
del legale rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, via D.
Romeo n°15, presso l'avvocatura provinciale dell' , rappresentato e difeso dall' CP_2
Avv. Angela Lagana giusta procura in atti.
Resistente
OGGETTO: Opposizione ATP - assegno di invalidità civile.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente ha proposto ai sensi dell'artt. 445 bis c.p.c. istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa dell'assegno di invalidità, affermando di avere presentato relativa domanda all in CP_1
data 17.11.2023, che in via amministrativa era stata rigettata.
Espletato l'Accertamento Tecnico Preventivo e concessi i termini per proporre eventuali osservazioni, parte istante ha presentato atto di dissenso e successivo ricorso in opposizione innanzi all'intestato Tribunale, con il quale contestava la CTU depositata nella fase di ATP.
Si costituiva in giudizio l' resistendo alla domanda, evidenziando che la perizia è CP_1
stata correttamente motivata ed ha concluso chiedendo il rigetto.
Alla odierna udienza la causa veniva decisa senza disporre il rinnovo.
* * * * * *
Nel merito la domanda deve ritenersi infondata, in quanto dalla relazione espletata dal
CTU nominato nella fase di ATP, è emerso che parte ricorrente risulta affetta da infermità che determinano una invalidità permanente del 40%.
La relazione della CTU resa nel procedimento di ATPO indica esaustivamente le patologie da cui la ricorrente è affetta “cervicolomboartrosi, tendinosi delle spalle, sindrome fibromialgica”.
Le patologie riscontrate, quindi, non consentono di ritenere la ricorrente invalida civile nella misura pari o superiore al 74% per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza.
Dall'esame dell'elaborato peritale, si evince che il ctu ha valutato tutte le patologie da cui risulta affetta la ricorrente, ha proceduto alla valutazione medico legale, attribuendo i codici e le percentuali, operando, infine il calcolo riduzionistico.
La relazione, quindi, appare ben motivata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni dell'istante per come riscontrate all'esame obiettivo e dalla documentazione medica;
per queste motivazioni non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale
(sul punto cfr Cass Sez. 1, Sentenza n. 5277 del 10/03/2006; Cass Sez. L, Sentenza n.
23413 del 10/11/2011).
Le censure avanzate dall'opponente appaiono, difatti, generiche e infondate.
L'art. 445 bis c.VI c.p.c. stabilisce che la parte deve “specificare a pena di inammissibilità i motivi di contestazione”; ne consegue che la parte non si può limitare ad una generica confutazione delle risultanze dell'elaborato peritale, ma deve specificare le ragioni concrete della contestazione, altrimenti l'opposizione stessa è inammissibile.
L'opponente, pertanto, non può limitarsi a sostenere di avere diritto alla prestazione, ma deve indicare le ragioni medico-legali su cui si fonda l'assunto. Nel caso di specie, parte ricorrente ha fondato la propria opposizione su circostanze oltre che generiche, tardivamente proposte.
Ebbene, l'odierna ricorrente non ha dedotto, con la dovuta specificità, in che modo le patologie sofferte dall'istante, e di cui lamenta una sottovalutazione, inciderebbero in concreto sul complesso invalidante. In sostanza, la parte ricorrente si è limitata a contestare una sottovalutazione del quadro clinico dell'istante, non sorretta da alcuna evidenza medica, documentale o desumibile dall'esame obiettivo espletato. Tali generiche contestazioni non possono in alcun modo mettere in dubbio l'evidenza obiettiva riscontrata dal CTU in sede di visita e adeguatamente riportata in perizia (cfr. elaborato peritale in atti), la quale esclude la sussistenza delle condizioni richieste per l'assegno.
In merito alla documentazione prodotta in sede di opposizione, va dichiarata l'inammissibilità dei certificati risalenti al 5 e 29 settembre 2024 ed all'08.10.2024, entrambi tardivi.
Infatti, benché i documenti si siano formati subito dopo la visita del CTU, dr. Per_1
del 31.7.2024 e prima del deposito dell'elaborato peritale del 18.10.2024, la ricorrente non ne ha chiesto l'acquisizione agli atti del giudizio, limitandosi ad allegarli solo nella presente opposizione, senza peraltro alcuna autorizzazione giudiziale e, prima ancora, senza alcuna istanza autorizzatoria.
Pertanto, intervenuta la decadenza, i documenti non possono trovare ingresso nella presente fase del giudizio.
In ogni caso, la suddetta documentazione nonché quella depositata successivamente non appare utile a comprovare un aggravamento del quadro patologico già diagnosticato, atteso che l'istante non ha dedotto l'esistenza di un aggravamento delle condizioni di salute, né, conseguentemente, ha puntualmente allegato se ed in che modo la documentazione prodotta sia in grado di comprovare un peggioramento delle proprie condizioni di salute, e di incidere sulle valutazioni già rese dal c.t.u. in sede di
ATP, in modo tale da comportare un quadro invalidante che determini il raggiungimento della soglia necessaria per la concessione dell'assegno di invalidità civile. Ne discende che un eventuale approfondimento a mezzo di una c.t.u. assumerebbe, nella specie, una inammissibile funzione meramente esplorativa e sostitutiva degli oneri di parte.
In definitiva, gli stati patologici della richiedente la prestazione sono quelli accertati dal c.t.u. ed indicati dettagliatamente nella perizia in atti, qui da intendersi integralmente trascritti;
per tutte le motivazioni ivi esposte, non si ritiene di dover rinnovare, come richiesto, la consulenza tecnica medico-legale.
Sul punto la Corte di Cassazione ha chiarito che il Giudice, per discostarsi legittimamente delle valutazioni effettuate nella CTU, o per poter procedere ad una rinnovazione della stessa, deve operare una “valutazione critica, che sia ancorata alle risultanze processuali e risulti congruamente e logicamente motivata, dovendo il giudice indicare gli elementi cui si è avvalso per ritenere erronei gli argomenti sui quali il consulente si è basato, ovvero gli elementi probatori, i criteri di valutazione e gli argomenti logico-giuridici per addivenire alla decisione contrastante con il parere del ctu” (Cass. Civ., sez. I 03.03.2011 n.5148), rispondendo tale esigenza “a ragioni di economia processuale e dei costi del giudizio, oltre a rispetto del canone della durata del processo” (Cass. Civ. sez. lavoro 01.08.2013 n.18410).
In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si conclude che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
Stante la dichiarazione di esenzione resa ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese di lite vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da (in opposizione ad ATP Parte_1
1375/2024) contro l' così provvede: CP_1
- Rigetta la domanda;
- Dichiara irripetibili le spese di lite.
- Pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica d'ufficio, CP_1
liquidate con separato decreto.
Reggio Calabria, 26.5.2025 Il Giudice Onorario di Tribunale
Dott.ssa Rosanna Femia
Seconda Sezione civile
Settore lavoro
VERBALE D'UDIENZA
N. R.G. 6357 / 2024
Oggi 26/05/2025, innanzi al GOP dott.ssa Rosanna Femia, è chiamata la causa promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. PELLEGRINO CONCETTA Parte_1
ASSUNTA
Contro
, rappresentato e difeso dall'Avv. LAGANA' ANGELA CP_1
Avente ad oggetto: Opposizione ad ATPO
Sono comparsi per parte ricorrente l'avv. Pellegrino Concetta la quale rappresenta di avere depositato in data 25.5.2025 nuova documentazione medica e insiste nella nomina di CTU e per l' l'avv. Domenica Santoro si riporta alla memoria CP_1
difensiva, contesta la produzione documentale e per la richiesta di nomina di ctu si rimette alla decisione del giudice.
Il GOP
Dato atto, previa discussione orale delle parti, si ritira in camera di consiglio ed all'esito decide ex art. 429 c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, nella persona del GOP dott.ssa Rosanna Femia, all'udienza del
26.5.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n°6357 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno
2024, promossa da
C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Pellegrino Concetta Assunta giusta procura in atti.
Ricorrente
CONTRO
in persona Controparte_2
del legale rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, via D.
Romeo n°15, presso l'avvocatura provinciale dell' , rappresentato e difeso dall' CP_2
Avv. Angela Lagana giusta procura in atti.
Resistente
OGGETTO: Opposizione ATP - assegno di invalidità civile.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente ha proposto ai sensi dell'artt. 445 bis c.p.c. istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa dell'assegno di invalidità, affermando di avere presentato relativa domanda all in CP_1
data 17.11.2023, che in via amministrativa era stata rigettata.
Espletato l'Accertamento Tecnico Preventivo e concessi i termini per proporre eventuali osservazioni, parte istante ha presentato atto di dissenso e successivo ricorso in opposizione innanzi all'intestato Tribunale, con il quale contestava la CTU depositata nella fase di ATP.
Si costituiva in giudizio l' resistendo alla domanda, evidenziando che la perizia è CP_1
stata correttamente motivata ed ha concluso chiedendo il rigetto.
Alla odierna udienza la causa veniva decisa senza disporre il rinnovo.
* * * * * *
Nel merito la domanda deve ritenersi infondata, in quanto dalla relazione espletata dal
CTU nominato nella fase di ATP, è emerso che parte ricorrente risulta affetta da infermità che determinano una invalidità permanente del 40%.
La relazione della CTU resa nel procedimento di ATPO indica esaustivamente le patologie da cui la ricorrente è affetta “cervicolomboartrosi, tendinosi delle spalle, sindrome fibromialgica”.
Le patologie riscontrate, quindi, non consentono di ritenere la ricorrente invalida civile nella misura pari o superiore al 74% per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza.
Dall'esame dell'elaborato peritale, si evince che il ctu ha valutato tutte le patologie da cui risulta affetta la ricorrente, ha proceduto alla valutazione medico legale, attribuendo i codici e le percentuali, operando, infine il calcolo riduzionistico.
La relazione, quindi, appare ben motivata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni dell'istante per come riscontrate all'esame obiettivo e dalla documentazione medica;
per queste motivazioni non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale
(sul punto cfr Cass Sez. 1, Sentenza n. 5277 del 10/03/2006; Cass Sez. L, Sentenza n.
23413 del 10/11/2011).
Le censure avanzate dall'opponente appaiono, difatti, generiche e infondate.
L'art. 445 bis c.VI c.p.c. stabilisce che la parte deve “specificare a pena di inammissibilità i motivi di contestazione”; ne consegue che la parte non si può limitare ad una generica confutazione delle risultanze dell'elaborato peritale, ma deve specificare le ragioni concrete della contestazione, altrimenti l'opposizione stessa è inammissibile.
L'opponente, pertanto, non può limitarsi a sostenere di avere diritto alla prestazione, ma deve indicare le ragioni medico-legali su cui si fonda l'assunto. Nel caso di specie, parte ricorrente ha fondato la propria opposizione su circostanze oltre che generiche, tardivamente proposte.
Ebbene, l'odierna ricorrente non ha dedotto, con la dovuta specificità, in che modo le patologie sofferte dall'istante, e di cui lamenta una sottovalutazione, inciderebbero in concreto sul complesso invalidante. In sostanza, la parte ricorrente si è limitata a contestare una sottovalutazione del quadro clinico dell'istante, non sorretta da alcuna evidenza medica, documentale o desumibile dall'esame obiettivo espletato. Tali generiche contestazioni non possono in alcun modo mettere in dubbio l'evidenza obiettiva riscontrata dal CTU in sede di visita e adeguatamente riportata in perizia (cfr. elaborato peritale in atti), la quale esclude la sussistenza delle condizioni richieste per l'assegno.
In merito alla documentazione prodotta in sede di opposizione, va dichiarata l'inammissibilità dei certificati risalenti al 5 e 29 settembre 2024 ed all'08.10.2024, entrambi tardivi.
Infatti, benché i documenti si siano formati subito dopo la visita del CTU, dr. Per_1
del 31.7.2024 e prima del deposito dell'elaborato peritale del 18.10.2024, la ricorrente non ne ha chiesto l'acquisizione agli atti del giudizio, limitandosi ad allegarli solo nella presente opposizione, senza peraltro alcuna autorizzazione giudiziale e, prima ancora, senza alcuna istanza autorizzatoria.
Pertanto, intervenuta la decadenza, i documenti non possono trovare ingresso nella presente fase del giudizio.
In ogni caso, la suddetta documentazione nonché quella depositata successivamente non appare utile a comprovare un aggravamento del quadro patologico già diagnosticato, atteso che l'istante non ha dedotto l'esistenza di un aggravamento delle condizioni di salute, né, conseguentemente, ha puntualmente allegato se ed in che modo la documentazione prodotta sia in grado di comprovare un peggioramento delle proprie condizioni di salute, e di incidere sulle valutazioni già rese dal c.t.u. in sede di
ATP, in modo tale da comportare un quadro invalidante che determini il raggiungimento della soglia necessaria per la concessione dell'assegno di invalidità civile. Ne discende che un eventuale approfondimento a mezzo di una c.t.u. assumerebbe, nella specie, una inammissibile funzione meramente esplorativa e sostitutiva degli oneri di parte.
In definitiva, gli stati patologici della richiedente la prestazione sono quelli accertati dal c.t.u. ed indicati dettagliatamente nella perizia in atti, qui da intendersi integralmente trascritti;
per tutte le motivazioni ivi esposte, non si ritiene di dover rinnovare, come richiesto, la consulenza tecnica medico-legale.
Sul punto la Corte di Cassazione ha chiarito che il Giudice, per discostarsi legittimamente delle valutazioni effettuate nella CTU, o per poter procedere ad una rinnovazione della stessa, deve operare una “valutazione critica, che sia ancorata alle risultanze processuali e risulti congruamente e logicamente motivata, dovendo il giudice indicare gli elementi cui si è avvalso per ritenere erronei gli argomenti sui quali il consulente si è basato, ovvero gli elementi probatori, i criteri di valutazione e gli argomenti logico-giuridici per addivenire alla decisione contrastante con il parere del ctu” (Cass. Civ., sez. I 03.03.2011 n.5148), rispondendo tale esigenza “a ragioni di economia processuale e dei costi del giudizio, oltre a rispetto del canone della durata del processo” (Cass. Civ. sez. lavoro 01.08.2013 n.18410).
In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si conclude che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
Stante la dichiarazione di esenzione resa ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese di lite vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da (in opposizione ad ATP Parte_1
1375/2024) contro l' così provvede: CP_1
- Rigetta la domanda;
- Dichiara irripetibili le spese di lite.
- Pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica d'ufficio, CP_1
liquidate con separato decreto.
Reggio Calabria, 26.5.2025 Il Giudice Onorario di Tribunale
Dott.ssa Rosanna Femia