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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/06/2025, n. 9496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9496 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESE
Il Tribunale Civile di Roma, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. PE DI SALVO PRESIDENTE
Dott. Maurizio MANZI GIUDICE
Dott.ssa Cristina PIGOZZO GIUDICE RELATORE
ha pronunciato, ex art. 275-bis, la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 20643 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, e promossa da
(c.f. e p.iva: , in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro-tempore Sig.ra CP_1 Parte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Lio Sambucci, con elezione di domicilio digitale all'indirizzo pec: in virtù di procura in calce Email_1 all'atto di citazione.
OPPONENTE nei confronti di
c.f. e p.iva: , in persona Controparte_2 P.IVA_2 del legale rappresentante pro-tempore Dott. elettivamente domiciliata Controparte_3 in Roma, corso Trieste n.88, presso lo studio dell'avv. Roberto Borlè Gioppi, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
OPPOSTA nonchè nei confronti di
1
c.f. e p.iva: , in persona del legale Controparte_4 P.IVA_3 rappresentante pro-tempore Sig.ra elettivamente domiciliata in Controparte_5
Velletri, via Ragazzi del '99 n. 2/E, presso lo studio dell'avv. Salvatore Luffarelli, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
ZA MA
IN CAUSA
nonché nei confronti di
(c.f e p.iva: , in persona del legale Controparte_6 P.IVA_4 rappresentante pro-tempore Dott.ssa elettivamente domiciliata in CP_7
Taranto, Corso Italia n. 100, presso lo studio degli avv.ti EG M. RI e Davide
Maggiori, che la rappresentano e difendono in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
ZA MA
IN CAUSA
OGGETTO: contratto di appalto, raggruppamento temporaneo di imprese
CONCLUSIONI
PARTE OPPONENTE: “Voglia il Tribunale di Roma, ogni contraria istanza, richiesta ed eccezione respinta:
1)In via preliminare: ai sensi degli art. 106 e 269 c.p.c. autorizzare la chiamata in causa nel presente giudizio della (con sede in Roma, via Sistina n. Controparte_6
121) e delle ( con sede in Anagni, via Fontanile S. Angelo n. 2), ai Controparte_4 fini delle ( affinché rispondano in relazione alle) domande formulate con il presente atto, come di seguito sintetizzate conclusivamente sub 5.3; ai sensi dell'art. 269, comma secondo, c.p.c. fissare nuova udienza allo scopo di consentire la citazione dei (suddetti) soggetti terzi nel rispetto dei termini stabiliti dall'art. 163 bis c.p.c.; nel merito, revocare il decreto ingiuntivo opposto ( come descritto nella premessa del presente atto), in quanto inammissibili e infondati l'avverso ricorso e l'avversa domanda di pagamento, e, comunque, non dovuta la somma di cui all'ingiunzione; nel merito ed in riconvenzione: in via principale, dichiarare l'inefficacia ovvero la nullità ( ovvero,
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comunque, l'invalidità) delle disposizioni di cui all'art. 10 del regolamento recante data 25 maggio 2022 ( secondo quanto precisato sub.
2.2 e 2.3), e, per l'effetto, condannare alla restituzione ovvero al rimborso, in Controparte_2 favore del della somma di euro Parte_1
13.2000,00 ( tredicimila duecento) ovvero della diversa somma ( maggiore o minore) ritenuta dovuta, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ( dal omento dei singoli versamenti) fino all'effettivo soddisfo;
in via subordinata, disporre – nei confronti di
e di – la riconduzione ad equità del Controparte_6 Controparte_4 regolamento recante data 25 maggio 2022, nei sensi indicati sub 2.3.3.2, e, per l'effetto, condannare alla restituzione ovvero al rimborso, in Controparte_2 favore di delle somme ricevute in Parte_1 eccedenza rispetto ai limiti che saranno stabiliti dal Tribunale, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria (dai singoli pagamenti) fino all'effettivo soddisfo sulla somma dovuta;
in via ulteriormente gradata, secondo quanto esposto sub 2.3.3.3, in ogni caso, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
in via istruttoria, ammettere i documenti che si producono in allegazione, specificati come da separato indice. Con riserva di formulare ulteriori domande e con ogni riserva contestativa, istruttoria e di ulteriore produzione documentali, nei termini di legge;
e, comunque, con ogni altra riserva. Vittoria di spese
e competenze legali.”.
PARTE OPPOSTA “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, in via preliminare, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ex art.
648 c.p.c comprensivo di interessi moratori ex D.Lgs 9.10.2002 n. 231 dalle rispettive maturazioni al saldo effettivo. Nel merito, rigettare l'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto. Sempre nel merito, accertare e dichiarare la piena validità e legittimità delle pattuizioni intercorse sul riequilibrio economico di cui all'art. 10 del regolamento RTI e, per l'effetto, condannare il (c.f.: , in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Roma, via Pareto
111, a corrispondere a l'importo di euro 24.400,00 Controparte_2
(ventiquattromila quattrocento/00), a fronte del servizio prestato, come da fatture prestati in atti [nn. 280/2023 del 30 aprile 2023 dell'importo di euro 2.000,00
(parzialmente saldata in data 4 dicembre 2023); -n. 343/2023 del 31 maggio 2023
3
dell'importo di euro 4.400,00; n. 397/2023 del 30 giugno 2023 dell'importo di euro
4.400,00; n. 465/2023 del 31 luglio 2023 dell'importo di euro 4.400,00; n. 511/2023 del
31 agosto 2023 dell'importo di euro 4.400,00; n. 593/2023 del 30 settembre 2023 dell'importo di euro 4.400,00] ovvero il maggior o minore importo che venisse ritenuto dovuto, oltre agli interessi moratori ex D.Lgs 9.10.2002 n. 231 dalle rispettive maturazioni al saldo effettivo, ed oltre alle spese, contributo forfettario, competenze ed onorari del procedimento monitorio, così come del presente da distrarsi;
Contrariis reiectis, voglia respingere le domande riconvenzionali proposte ( principale e subordinata), attesa l'infondatezza delle stesse sia in fatto che in diritto, attesa altresì la rilevata contraddittorietà laddove si chiede contestualmente la nullità e/o la riconducibilità ad equità della clausola impugnata, nei confronti dei partecipanti la RTI con restituzione da parte di delle somme sino ad ora corrisposte;
in luogo del CP_2 ricalcolo a danno della altre partecipanti la RTI. In via di subordine, nell'ipotesi in cui
l'ill.mo Giudice adito autorizza la chiamata di terzo, disponga una nuova ripartizione delle somme di cui all'art. 10 del regolamento RTI, accertare e dichiarare, la responsabilità solidale tra tutti i partecipanti la RTI Parte_1
(con sede in Roma, via Sistina n. 121) e
[...] Controparte_6 [...]
( con sede in Anagni, via Fontanile S. Angelo n. 2) in persona dei Controparte_4 rispettivi legali rappresentanti pro tempore] nei confronti di Controparte_2
e per l'effetto voglia condannare queste ultime in solido al pagamento in
[...] favore dell'opposta della somma ingiunta euro 24.400,00, oltre gli accessori di legge come sopra indicati”
ZA MA “Piaccia all'Ill.mo Tribunale Controparte_4 adito, contrariis reiectis: - In via pregiudiziale, per tutte le ragioni esposte, dichiarare inammissibili le domande formulate ai punti 3,4,5 del Ricorso. – In via principale, nel merito, per tutte le ragioni esposte, rigettare tutte le domande istanze avversarie poiché infondate in fatto e diritto. – In via istruttoria, subordinata, per tutte le ragioni esposte, si chiede di essere ammessi alla prova contraria. – In ogni caso, con vittoria di spese e onorari come per legge.”
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ZA MA “Voglia ll'Ill.mo Tribunale CP_2 CP_6
Ordinario di Roma rigettare l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi nei confronti degli Avv.ti RI e
IO che si dichiarano, sin da ora, antistatari.”
POSIZIONE DELLE PARTI E FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato, il
[...] spiegava opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 3835/2024 (Rgn 6574/2020), emesso dal Tribunale di Roma in data
25/03/2024, in favore della per mezzo Controparte_2 del quale veniva ingiunto il pagamento della somma di euro 24.400,00, oltre interessi sul capitale come richiesti e spese per la procedura.
In particolare, l'opponente deduceva:
-il decreto ingiuntivo originava dal mancato pagamento di sei fatture da parte del nei confronti dell'opposta; Parte_1
- nel 2022, l'opponente insieme alla società NT CI RL (quali mandanti) e alla società (quale mandataria), aveva costituito un raggruppamento Controparte_6 temporaneo di imprese al fine di partecipare ad una procedura di gara indetta dall'INPS, per l'affidamento, con la formula Global Service, dei servizi di ospitalità della casa albergo ex “La Pineta” sita in Pescara, per un periodo di tre anni. Precisamente, per la gestione dei servizi, le società della RTI così si ripartivano i compiti: il si Parte_1 sarebbe occupato dei servizi alla persona e dei servizi di trasporto;
la Controparte_6 del servizio di ristorazione e dei servizi di pulizia;
infine, la società Controparte_4 avrebbe dovuto svolgere la manutenzione della struttura;
-dopo essersi aggiudicata la gara, in data 25/05/2022 le imprese partecipanti al raggruppamento temporaneo, sottoscrivevano il temporaneo di imprese>, attraverso il quale venivano disciplinati i rapporti tra le partecipanti, anche in considerazione della complessità della formula global service che caratterizzava l'appalto. All'art. 10 di tale Regolamento, era prevista la perequazione in CP_ favore della società subappaltatrice del servizio di ristorazione- Controparte_2 perché ritenuto gravato dal numero di ospiti presenti nella struttura al
[...]
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momento dell'aggiudicazione (58), molto inferiore a quello dei posti letto disponibili
(118).
Da subito infatti era stato stabilito che, in caso di aggiudicazione dell'appalto, il servizio di ristorazione sarebbe stato subappaltato alla società per Controparte_2 effetto di quanto stabilito all'art. 10, l'attrice aveva già versato alla subappaltatrice la somma di euro 13.200,00;
-a fondamento del decreto ingiuntivo, l'opposta aveva posto l'atto di delegazione di pagamento sottoscritto in data 4/10/2023, oltre che dalla Controparte_2 anche dalla e da sostenendo che vi fosse un Parte_1 Controparte_6 esplicito riconoscimento di debito da parte del;
invece, l'attore Parte_1 aveva contestato tale ricostruzione, mettendo in discussione anche la portata dell'art. 10 del regolamento e la sua interpretazione;
CP_
-vi era carenza di legittimazione attiva della società . Ed infatti non vi era titolo per agire direttamente nei confronti del , essendo estranea al rapporto Parte_1
CP_ interno tra le imprese della RTI. Sulla base del regolamento, unico interlocutore di in relazione ai servizi di ristorazione era ed i rapporti tra di loro Controparte_6 erano regolati dal contratto di subappalto, al quale l'opponente era estraneo. L'eventuale inadempimento rispetto a quanto previsto dall'art. 10 del regolamento rilevava solo nell'ambito dei rapporti interni tra le imprese del raggruppamento, non consentendo a terzi il potere di avanzare pretese rispetto a nessuna delle parti: cosicché la
[...] avrebbe potuto conseguire il corrispettivo per le prestazioni Controparte_8 svolte solo in base al contratto di subappalto sottoscritto con la Controparte_6
Altrimenti, si sarebbe potuta verificare l'ipotesi paradossale per la quale la
[...] avrebbe potuto avvantaggiarsi dei benefici derivanti dal contratto di CP_6 subappalto, e scaricare sulle altre imprese della RTI le eventuali perdite;
- inoltre, le disposizioni dell'art. 10 del regolamento dovevano essere considerate inefficaci ovvero nulle, in quanto vessatorie, sottoscritte in violazione dell'art. 1341 c.c.: introducevano infatti limitazioni alla responsabilità in favore della e Controparte_6 aumentavano invece gli oneri a carico del . In particolare, in base Parte_1 al contratto di appalto, la ripartizione dei corrispettivi era la seguente: Controparte_6 beneficiava del 47,51% dell'appalto, ne beneficia per il 44,54%, Parte_1 mentre per il 7,95%. In base all'art. 10 del regolamento, con Controparte_4 riferimento ai servizi alla persona, l'ammontare complessivo su base annua della quota
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a carico dell'opponente era pari ad euro 42.000,00: importo che viene portato in aumento degli oneri finanziari per il ed in diminuzione degli Parte_1 oneri finanziari di competenza della Alla fine di questa operazione, i Controparte_6 corrispettivi della aumentavano del 3,2 %, mentre quelli dell'opponente Controparte_6 diminuivano per il 3,2%. Le clausole dell'art. 10 citato andavano quindi approvate specificatamente;
- le clausole contenute nell'art. 10 erano nulle perché contrarie ai principi di meritevolezza, di cui all'art. 1322, secondo comma c.c., di buona fede contrattuale e di solidarietà sociale di cui agli all'art. 1375 c.c., e al principio di equità consacrato nell'art. 1374 c.c.. Vi era infatti un grave squilibrio tra le prestazioni, eccessivamente onerose per il . Alla declaratoria di nullità delle clausole doveva Parte_1 seguire la revoca del decreto ingiuntivo e la restituzione delle somme versate, per un importo pari ad euro 13.200,00;
-in via subordinata, il Tribunale doveva ricondurre ad equità le clausole dell'art. 10, riducendo gli importi stabiliti con riferimento al , prevedendo: Parte_1 euro 1500,00 per lo scaglione di pazienti da 58 a 71; euro 1200,00 per lo scaglione da
71 a 81 pazienti;
euro 800,00 per lo scaglione da 82 a 91 pazienti, euro 500,00 per lo scaglione tra 92 e 101 pazienti e nulla nel caso di pazienti superiori a 101;
- in via ulteriormente subordinata, la violazione dei principi comportava il diritto dell'opponente al risarcimento dei danni, determinati nella misura corrispondente alla somma che il aveva già versato e a quelle che avrebbe dovuto versare;
Parte_1
- il decreto ingiuntivo era stato emesso sulla base dell'atto di delegazione stipulato il
4/10/2023, che – a detta dell'opposta- conterrebbe un riconoscimento di debito;
tale ricostruzione era da contestare, ma, comunque, anche in questo caso non poteva prescindersi dall'esistenza e dalla validità del rapporto sottostante: nel caso di specie, gli obblighi per il scaturivano da una clausola contrattuale nulla e/o inefficace, e Parte_1 questa circostanza non poteva essere superata dal riconoscimento di debito. Inoltre, la pretesa creditoria non aveva i caratteri della liquidità, della esigibilità e della certezza;
-la richiesta avanzata con il ricorso monitorio era comunque errata, perché la fattura n.
593/2023, era stata emessa per euro 4.400,00, ma nel periodo di riferimento- settembre
2023- il numero degli ospiti presenti nella struttura rientrava nello scaglione da 72 a 81,
e quindi non poteva di certo calcolarsi la somma di euro 4.400,00;
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-infine, considerata la richiesta in via riconvenzionale dell'accertamento della nullità della clausola di cui all'art. 10, era necessario chiamare in causa anche le altre società del raggruppamento temporaneo.
******
Si costituiva la la quale eccepiva che: Controparte_2
-era infondata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva, laddove il regolamento tra le imprese della RTi stabiliva chiaramente come le stesse si impegnavano a corrispondere alla società subappaltatrice dei servizi di ristorazione, una somma a titolo di perequazione, a seconda del numero degli ospiti ricoverati nella struttura, in base alla tabella prevista dall'art. 10 del regolamento: l'impegno al riequilibrio dei costi interessava tutte le società della RTI, e infatti il aveva sempre Parte_1
CP_ corrisposto ad gli importi dovuti senza alcuna contestazione;
- non poteva mettersi in dubbio il valore di riconoscimento dei debito dell'atto di delegazione di pagamento in favore dell'opposta, stante il tenore letterale dell'accordo, dove si diceva espressamente “…..con l'adempimento dell'atto di delegazione di pagamento, , a sua volta, estinguerà parzialmente il proprio Parte_1 debito nei confronti di per l'importo corrispondente all'ordine eseguito, CP_2 restando debitore nei confronti del delegatario per un importo pari ad euro 23.796,47 ed impegnandosi ad estinguerlo successivamente”. Era dunque palese come l'opponente CP_ si fosse dichiarata debitrice della società ;
- rispetto all'art. 10 del regolamento, non poteva lamentarsi la vessatorietà delle clausole contenute nella disposizione, sia perché mancava l'elemento dello squilibrio di diritti e obblighi di una parte verso l'altra, sia perché non si potevano considerare vessatorie le clausole quando le parti avevano partecipato alla loro stesura;
-infine, non era errata la somma richiesta con il decreto ingiuntivo, perché il calcolo dei pasti non era legato al numero dei posti letto, bensì all'effettivo numero dei pasti erogati.
******
Con decreto del 26/07/2024, il Tribunale differiva l'udienza di comparizione, ordinando di notificare la citazione alle parti chiamate in causa dall'opponente.
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Si costituiva la sostenendo che: i) la pretesa economica aveva le Controparte_6 sue origini non nel contratto di subappalto (stipulato dalla società con l'opposta), bensì
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nel regolamento interno del raggruppamento temporaneo, dove tutte le aderenti avevano riconosciuto che il servizio di ristorazione fosse in perdita e- per questo- andasse ristorato con una perequazione;
in questo giudizio, dunque, la parte interessata era
[.. proprio l'opponente, che si era obbligata in quota a rifondere la Controparte_2
ii) nell'atto di delegazione di pagamento, il aveva riconosciuto CP_2 Parte_1 pacificamente il debito maturato nei confronti dell'opposta; iii), infine, non poteva in alcun modo classificare le clausole dell'art. 10 come vessatorie, mancando il presupposto della predisposizione da parte di un solo contraente in danno all'altro: infatti, il patto era stato concordato fra tutte le imprese partecipanti all'ATI.
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Si costituiva anche la chiedendo l'estromissione dal giudizio, sulla Controparte_4 scorta delle considerazioni che la posizione soggettiva dell'opposta dipendeva dal contratto di subappalto e dal successivo atto di delegazione di pagamento, non aventi nessuna interrelazione con la società, che era estranea a tali vicende. Ed infatti, anche in caso di condanna del , nessuna statuizione avrebbe mai potuto Parte_1 riguardare Inoltre, la richiesta di accertamento di nullità delle clausole Controparte_4 dell'art. 10 del regolamento era inammissibile, perché non poteva essere spiegata nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, comportando un mutamento delle parti e della questione sostanziale rispetto al giudizio introdotto con il procedimento monitorio.
Infine, non ci si trovava di fronte a clausole vessatorie, perché le stesse non erano state predisposte unilateralmente.
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In esito al deposito delle memorie di cui all'art. 171 ter c.p.c., il Tribunale rigettava le prove costituende formulate e la richiesta di estromissione dal giudizio di
[...]
concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo per la somma CP_4 di euro 20.000,00, oltre interessi ex D.Lgs. 231/2002 dalla scadenza ala saldo, e rinviava la causa per la discussione orale ex art. 275 bis c.p.c.
All'udienza del 26/05/2025, le parti si riportavano alle note conclusive depositate e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione
MOTIVI della DECISIONE
1)Thema decidendum
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L'attrice ha instaurato il presente giudizio al fine di vedere revocato il decreto ingiuntivo emesso in favore della società e questo sul Controparte_2 presupposto che la pretesa del pagamento si fondava sull'art. 10 del Regolamento interno stilato tra le imprese del raggruppamento temporaneo, le cui clausole, però, sarebbero nulle perché vessatorie e contrarie alla buona fede. In via subordinata, chiede che la clausola venga ricondotta ad equità e che l'opposta venga condannata alla restituzione di quanto pagato in eccesso. Ha chiamato in causa le altre società del
Raggruppamento temporaneo di imprese.
La chiede il rigetto della domanda, valorizzando il Controparte_8 riconoscimento di debito contenuto nell'atto di delegazione di pagamento sottoscritto dal , e ritenendo pienamente valido ed efficace l'art. 10 del Parte_1 regolamento, posizione assunta anche dalla terza chiamata in causa Controparte_6
La altra chiamata in causa, chiede in via preliminare Controparte_4
l'estromissione del giudizio per carenza di legittimazione passiva;
nel merito, il rigetto della domanda e la condanna ex art. 96 c.p.c.
2) Sulla domanda di estromissione dal giudizio
Sostiene la chiamata in giudizio dal opponente, di non Controparte_4 Parte_1 avere legittimazione passiva, non avendo avuto parte né al contratto di subappalto intercorso tra la e la né tantomeno Controparte_6 Controparte_2 all'atto di delegazione di pagamento con il quale il riconosceva il debito. Parte_1
Occorre in via preliminare evidenziare come l'estromissione, non potendosi considerare un istituto processuale di carattere generale, trova applicazione nelle ipotesi tassativamente previste dalla legge e, segnatamente, nei casi di cui agli artt. 108, 109 e
111 c.p.c.
Nel caso concreto, siamo fuori dalle fattispecie descritte dalle succitate disposizioni, di talché la domanda va rigettata.
L'eccezione quindi si risolve nella diversa istanza di carenza di legittimazione, la quale, come noto, in quanto condizione dell'azione (il cui difetto impedisce la trattazione ed il giudizio sul merito) consiste nell'affermazione della titolarità attiva e passiva e sorge
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dalla correlazione configurabile tra i soggetti ed il rapporto giuridico dedotto nella domanda, in base alla quale si identificano le parti fra le quali può essere ammessa la statuizione del Giudice, pervenendosi a riconoscerla per il solo fatto dell'affermazione della titolarità del rapporto sostanziale. In altri termini, la legittimazione attiva o passiva si determina non in base alla effettiva titolarità del rapporto, che è questione di merito, ma in base alla prospettazione data dall'attore e consiste precisamente nella corrispondenza tra colui nei cui confronti è chiesta la tutela e colui in capo alla quale si afferma l'esistenza del dovere asseritamente violato.
Così inquadrati i termini della questione, è del tutto evidente come l'eccezione sollevata dalla attenga non tanto alla legittimazione passiva - che può Controparte_4 senz'altro ritenersi sussistente, alla stregua dell'atto di citazione ove il ha Parte_1 chiesto la nullità dell'art. 10 del regolamento sottoscritto e vincolante anche per la chiamata in causa, cosicché la sua eventuale dichiarazione di inefficacia avrebbe ripercussioni anche sulla medesima- bensì al merito, cioè all'effettiva titolarità passiva del rapporto sostanziale.
3) Onere della prova nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo
Giova ricordare che il giudizio di cognizione, che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c., è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c. Pertanto, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza – e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato- mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria. Invero, dall'art. 2697 c.c.- che richiede all'attore la prova del diritto fatto valere e al convenuto la prova dell'estinzione o della modificazione dello stesso- si desume il principio della presunzione di persistenza del diritto: in forza di tale principio pacificamente applicabile all'ipotesi di domanda di adempimento, ove il creditore dia la prova della fonte negoziale o legale della propria pretesa, la persistenza del debito si presume ed è, dunque, sul debitore che grava l'onere di provare di avere provveduto alla relativa
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estinzione ovvero di dimostrare gli altri fatti o atti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa (in tal senso, Cass. S.U. 30/10/2001, n. 13533; conf. ex plurimis Cass. 13/06/2006 n. 13764).
4) Sulla fondatezza del decreto ingiuntivo
a) La ricognizione di debito
Il decreto ingiuntivo è stato emesso sulla base di fatture non pagate, e per le quali l'opponente aveva riconosciuto il debito.
Si legge infatti nell'accordo di delegazione di pagamento stipulato in data 4/10/2023 fra
Il ( delegante) , la ( delegato) e la Parte_1 Controparte_6 [...]
( delegatario) “ 1) Il delegante ha Controparte_2 Parte_1 contratto un debito nei confronti della Società ad oggi pari ad euro CP_2
33.200,00 per effetto di una scrittura privata sottoscritta tra le parti in data 25/05/2022 in forza del raggruppamento temporaneo di imprese posto in essere per l'appalto relativo alla casa albergo La Pineta di Pescara;
……..(omissis)…..4) Con
l'adempimento dell'atto di delegazione di pagamento, , a sua Parte_1 volta, estinguerà parzialmente il proprio debito nei confronti di per CP_2
l'importo corrispondente all'ordine eseguito, restando debitore nei confronti del delegatario ( ndr: per un importo pari ad euro Controparte_8
23.796,47 ed impegnandosi ad estinguerlo successivamente” ( vedasi all. n. 3 fascicolo parte opposta).
Non può, quindi, che darsi altro significato a tale accordo se non quello per cui il CP_
si è dichiarato debitore della società per l'importo di euro 23.796,47. Parte_1
Come è noto, la ricognizione di debito costituisce una dichiarazione unilaterale recettizia che, in virtù di astrazione meramente processuale, produce l'effetto dell'inversione dell'onere della prova in ordine all'esistenza del sottostante rapporto obbligatorio. “La presunzione di esistenza della causa debendi non sottrae il rapporto sostanziale alle norme e ai patti che lo regolano, e la legge non pone alcuna limitazione alla prova di cui è onerato l'autore della ricognizione: tale prova può riguardare, pertanto, sia l'esistenza o meno del rapporto sostanziale, sia lo specifico contenuto e la
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causa di questo, sia infine le modalità e le ragioni della eventuale cessazione della vigenza del rapporto o della esigibilità del credito” ( Cass. n. 1831/2001).
b) L'art. 10 del regolamento interno tra le imprese del raggruppamento: qualificazione giuridica
Il sottolinea come il rapporto sostanziale dedotto nella Parte_1 ricognizione di debito, rinviene il suo fondamento nell'art. 10 del regolamento interno tra le imprese partecipanti al raggruppamento.
E utile rammentare che il raggruppamento temporaneo di imprese, si sostanzia in un insieme di imprenditori, o fornitori, o prestatori di servizio, costituito anche mediante scrittura privata, allo scopo di partecipare alla procedura di affidamento di uno specifico contratto pubblico, mediante presentazione di un'unica offerta. E' dunque volto alla collaborazione delle imprese raggruppate per ottenere l'aggiudicazione di un appalto mediante la presentazione di un offerta unitaria da parte di soggetti che conservano la propria indipendenza giuridica, ognuno dei quali conserva altresì la propria autonomia ai fini della gestione e degli adempimenti fiscali e sociali. Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di esse, detto mandatario. Si tratta quindi di un'aggregazione occasionale tra imprese per lo svolgimento di un'attività, limitatamente al periodo necessario al suo compimento, retta e disciplinata da un contratto di mandato collettivo speciale che non configura un centro autonomo di imputazione giuridica, perché è finalizzato ad agevolare l'amministrazione appaltante nella tenuta dei rapporti con le imprese. (cfr. Cass. n. 5751/2020).
Rispetto alla natura giuridica di tale raggruppamento, anche la Corte Costituzionale ha avuto modo di affermare che “pur non dando vita a un autonomo soggetto giuridico, nondimeno un RTI presenta infatti una struttura complessa, che va al di là delle singole individualità delle imprese raggruppate e rispetto alla quale l'impresa mandataria rappresenta il punto di riferimento della stazione appaltante per tutta la durata del rapporto contrattuale. Dell'amministrazione appaltante esso costituisce infatti il diretto interlocutore per conto di tutte le imprese riunite, quale loro rappresentante esclusivo e quale garante, anche per conto delle mandanti, della corretta esecuzione dell'appalto”
(Corte Cost., n. 85/2020).
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In tale contesto, la capogruppo mandataria il Controparte_6 Parte_1
E la quali imprese mandanti, in data 25/ 05/2022,
[...] Controparte_4 sottoscrivevano il , al fine di disciplinare i reciproci rapporti, impegni e obblighi ed ogni conseguenza dipendente dall'esecuzione del contratto di appalto (vedasi punto 6 delle premesse, all.
n. 1 fascicolo parte opposta), sottoscritto dalla mandataria ed avente ad oggetto
.
Recita l'articolo 10 - oggetto di contestazione- dell'accordo “ Rendicontazione e compensazioni. 10.1 In ragione del diverso peso delle attività affidate e dello squilibrio economico cagionato dalla presenza di un numero di ospiti in struttura pari a circa 58
a fronte di n. 119 posti letto, il servizio di ristorazione risulta fortemente gravato da tale condizione e pertanto si rende necessaria una perequazione economica tra le aziende raggruppate onde garantire una marginalità coerente o quantomeno un equilibrio costi/ricavi con le quote di ATI e con la diversa natura delle prestazioni da garantire. A tale fine, a seguito di una valutazione delle diverse condizioni di esercizio delle attività affidate alle società in RTI con il presente atto, le stesse si impegnano per l'intera durata del contratto e per le eventuali proroghe o rinnovi ove eseguite alle medesime condizioni di aggiudicazione a corrispondere, alla società subappaltatrice affidataria del Servizio di Ristorazione : ( che sottoscrive Controparte_2 il presente atto per espressa accettazione), a titolo di perequazione le seguenti somme dalla data di avvio del servizio di cui al contratto sopra richiamato e secondo il numero degli ospiti ricoverati nella struttura in esame secondo la tabella che segue….(omissis)”. (vedasi all. n. 1 fascicolo parte opposta).
La clausola del regolamento costituisce il tipico schema del contratto a favore di terzo, ove il soggetto che vi abbai interesse ( lo stipulante, nel nostro caso la Controparte_6
conclude con un altro o diversi soggetti ( il promittente, nel nostro caso il Consorzio
[...]
LC SR e affinché questi ultimi eseguano una determinata Controparte_4 prestazione in favore di un terzo ( beneficiario) soggetto estraneo al rapporto contrattuale: le parti si sono impegnate a erogare delle somme di denaro , in base ad un tabella prestabilita, al fine di perequare la società opposta che, in virtù di altro e diverso rapporto ( il contratto di subappalto), si era impegnata a fornire i servizi di ristorazione agli ospiti della struttura. E, la successiva adesione del beneficiario, ha solo la funzione
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di rendere irrevocabile il contratto sottoscritto in suo favore. Il diritto del terzo è autonomo, e può essere fatto valere contro il promittente anche in via diretta, senza cioè che sia necessario l'intervento in giudizio dello stipulante.
Nel caso di specie, in disparte le già postillate dichiarazioni del Parte_1 nell'atto di delegazione di pagamento, v'è che – quindi- ben poteva agire CP_2 rispetto alle singole società del raggruppamento temporaneo di imprese, in relazione delle obbligazioni assunte, ciascuna per la sua parte.
Tale ricostruzione giuridica, oggetto dell'ordinanza istruttoria in data 3/03/2025, è stata criticata in sede di note conclusive dal , secondo il quale, con il Parte_1 provvedimento, si sarebbe alterato il diritto di difesa delle parti. Ed infatti, sostiene l'opponente, se è vero che il giudice ha la possibilità di dare qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in giudizio, sarebbe altrettanto vero che “siffatta potestà interpretativa non può prescindere dalle posizioni formalizzate dalle parti a definizione della causa petendi e del thema decidensum. Diversamente, soprattutto laddove la diversa (rispetto a quella prospettata dalla parte) qualificazione giuridica considerata dal giudice non fosse portata a conoscenza delle altre parti del giudizi , si verrebbe a determinare una alterazione degli equilibri processuali nell'esercizio del diritto di difesa ( il quale, come noto, trova garanzia nella pienezza della sua esplicazione paritaria, nei principi di cui all'art. 111 Cost;
e trova disciplina attuativa nelle disposizioni di cui all'art. 101, secondo comma , c.pc., ) in quanto la parte interessata sfavorevolmente dalla valutazione interpretativa del giudice ( in ordine alla diversa qualificazione giuridica del rapporto) vedrebbe ( anche irrimediabilmente, laddove la suddetta valutazione si palesasse solo nella sentenza) menomate le proprie prerogative difensive ( mentre l'altra parte si troverebbe a beneficiarne , senza neppure aver dedotto la questione).” (vedasi pagg. 6 e 7, note conclusive, fascicolo parte opponente).
Il sembra alludere al tema delle c.d. sentenze a sorpresa, o della Parte_1 terza via, che riguardano, però, l'ipotesi in cui il giudice, d'ufficio, rilevi questioni non introdotte dalle parti, senza previamente stimolare il dibattito sul punto.
La realtà è, però, ben diversa.
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Ed infatti, questo Tribunali, nei limiti delle prerogative di cui all'art. 113 c.p.c., si è limitato a qualificare secondo i canoni ermeneutici propri della giurisdizione, la fattispecie concreta sottoposta al suo giudizio dalle parti.
Sul punto, a sgombrare il campo da qualsivoglia dubbio, soccorre la giurisprudenza della Corte di cassazione, secondo la quale “l'applicazione del principio jura novit curia, di cui all'art. 113 c.p.c., comma 1, comporta la possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in lite, nonché all'azione esercitata in causa, ricercando le norme applicabili alla fattispecie sottoposta al suo esame, potendo porre a fondamento della sua decisione principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti. Tale principio deve essere posto in immediata correlazione con il divieto di ultra o extra-petizione, di cui all'art.
112 c.p.c., in applicazione del quale è invece precluso al giudice pronunziare oltre i limiti della domanda e delle eccezioni proposte dalla parti, mutando i fatti costitutivi o quelli estintivi della pretesa, ovvero decidendo su questioni che non hanno formato oggetto del giudizio e non sono rilevabili d'ufficio, attribuendo un bene non richiesto o diverso da quello domandato;
resta, in particolare, preclusa al giudice la decisione basata non già sulla diversa qualificazione giuridica del rapporto, ma su diversi elementi materiali che inverano il fatto costitutivo della pretesa” ( Cass. n. 5832/2021).
Le parti avevano già ampiamente dedotto circa la natura dell'art. 10 del regolamento, con la conseguenza che nessuna violazione del contraddittorio o del diritto di difesa può essere evocata riguardo al contenuto dell'ordinanza in esame. Senza considerare, tra l'altro, che, proprio come dimostrano le note conclusive del , si è Parte_1 avuta la possibilità di discutere ampiamente sulla natura dell'accordo inter-partes riguardo alle osservazioni svolte in tema del Tribunale.
c) I rilievi avanzati dal Parte_3
l'opponente che la previsione di cui all'art. 10 sia nulla perché vessatoria e
[...] contraria alla buona fede contrattuale e al principio di meritevolezza.
Tali doglianze non possono essere accolte.
Con riferimento alla vessatorietà della disposizione in commento va ribadito come non ci troviamo di fronte al catalogo della clausole- considerato tassativo- previsto
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dagli artt. 1341 e 1342 c.c. che impongono la doppia sottoscrizione : ad esempio, clausole che limitano la responsabilità, o che attribuiscono la facoltà di recedere dal contratto o di sospendere l'esecuzione ad una delle parti, che escludono la facoltà di opporre eccezioni o che prevedono decadenze, o che impongono clausole compromissorie o di deroga all'autorità giudiziaria;
né a clausole che determinano un significativo squilibrio dei diritti e di obblighi derivanti dal contratto. Si tratta, invece, di dichiarazioni che sono state fatte proprie da tutte le società del RTI: prova ne è che il
, aveva in passato onorato i suoi impegni, come dimostrato- tra Parte_1
l'altro- dal riconoscimento di debito. Ed infatti, le consorziate avevano deciso in piena autonomia come fosse necessario conguagliare i compensi della società che si sarebbe occupata del servizio di ristorazione, sulla scorta della considerazione oggettiva che- tra tutti i servizi di cui al contratto di appalto- questo era quello più penalizzato, atteso che a fronte di 119 posti letto, gli ospiti della struttura erano nettamente inferiori.
Anche le paventate violazioni del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto e quello di meritevolezza dello stesso, non sembrano essere corroborate da elementi sufficienti per potere essere ravvisate nel caso di specie.
Ed infatti, non appaiono lesi i diritti del , né può assumersi che le Parte_1 altre parti abbiano agito con dolo o esercitando diritti per fini diversi da quelli conferiti, pacifico essendo che le società facenti parti del raggruppamento abbiano deciso insieme di prevedere una maggiore tutela per la società che materialmente si sarebbe occupata di quello specifico servizio. E la somma posta a carico dell'opponente per tale fine non sembra di un ammontare tale da modificare in senso rilevante i compensi previsti dal contratto di appalto, trattandosi, per sua stessa allegazione, di una diminuzione del 3%.
5) Sulla quantificazione delle spettanze dovute alla società Controparte_2
[...]
In base al decreto ingiuntivo oggi opposto, l'importo dovuto era pari ad euro 24.400,00.
Il contesta la somma pretesa relativamente alla fattura n. 593 del Parte_1
30/09/2023, emessa per un importo pari ad euro 4.400,00 ( IVA compresa), e relativa al periodo di settembre 2023.
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Sul punto, nell'atto di citazione è dato leggere “deve essere rilevato, infatti, che la fattura n. 593 del 30 settembre 2023 (azionata in sede ingiuntiva) erratamente è stata emessa per un importo di euro 4.400,00, in quanto nel periodo considerato (ai fini della emissione del documento contabile) – e, comunque, per un certo periodo dell'anno
2023 – il numero degli ospiti presenti nella struttura rientrava nel secondo scaglione ( da 72 a 81) della tabella di cui all'art. 10, comma secondo, del regolamento, con la conseguenza che (fermi, come detto, i rilievi formulati) la somma da richiedere doveva essere (eventualmente) quella determinata con applicazione ( nei diversi periodi) degli importi previsti nel secondo scaglione, e, comunque, non poteva essere la somma di euro 4.400,00”. (vedasi pagg. 13 e 14, atto di citazione).
Ora, va rilevato come, mentre il corrispettivo riconosciuto dalla stazione appaltante per il servizio ristorazione deve essere calcolato a seconda dei pasti effettivamente consumati, il criterio di perequazione tra le raggruppate è invece stato strutturato non in relazione ai pasti erogati, ma sulla base del numero degli ospiti presenti in struttura, presupponendo quindi che al decrescere degli ospiti decrescevano anche i pasti erogati.
Rispetto al numero degli ospiti effettivamente presenti, la società opposta solo in sede di note conclusive deposita il foglio delle presenze relativo al periodo di cui alla fattura n.
593/2023. Tale documentazione però non può considerarsi come sopravvenuta, pacifico essendo che il foglio delle presenze relativo al mese di settembre 2023 doveva essere di formazione quantomeno coeva all'emissione della fattura. Il deposito è quindi tardivo, essendo successivo al termine di cui all'art. 171 ter, numero 2, c.p.c.; andrà quindi stralciato.
Va però evidenziato come sia lo stesso opponente ad ammettere, nell'atto di Parte_1 citazione sopra riportato, come il numero degli ospiti della struttura rientrasse nel secondo scaglione della tabella di cui all'art. 10 del regolamento, per cui, non essendovi contestazione sul punto, la somma dovuta per la perequazione dei servizi di ristorazione del mese di settembre 2023 è pari ad euro 3.000,00, oltre Iva al 10%.
6) Conclusioni
Le domande dell'attrice in opposizione sono infondate per quanto dedotto in narrativa.
Va però considerato che, con riferimento alla fattura n. 593/2023, la somma ingiunta è
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parzialmente errata. Per il mese di settembre 2023, può essere preso come parametro quanto dedotto dal , che rileva come il numero degli ospiti possa essere Parte_1 collegato alle previsioni del secondo scaglione della tabella di cui all'art. 10 del regolamento. Il decreto ingiuntivo n. 3835/2024, emesso dal Tribunale di Roma in data
25/03/2024, andrà quindi revocato, e il Parte_1 condannato al pagamento della somma di euro 23.300,00, oltre interessi ex D.Lgs
231/200, dalla scadenza al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza;
non si rinvengono gli elementi necessari per la condanna ex art. 96 c.p.c.
P.Q.M
Il Tribunale di Roma – Sedicesima Sezione Civile- in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
A) Revoca il decreto ingiuntivo n. 3835/2024 emesso dal Tribunale di Roma in data
25/03/2024 (rgn 6574/2024);
B) Condanna il per i motivi di cui in Parte_1 narrativa, al pagamento, in favore della della somma Controparte_8 di euro 23.300,00, oltre interessi ex D.lgs 231/2000 dalle scadenze delle singole fatture al saldo;
C) Condanna il a rifondere le spese di lite in Parte_1 favore: 1) dell'avvocato Roberto Borle Gioppi ( , Controparte_2 dichiaratosi antistatario, che liquida in euro 3.500,00, oltre oneri di legge;
2) degli avv.ti
EG M. RI e Davide IO ( , dichiaratisi antistatari, che CP_6 CP_6 liquida in complessivi euro 3.500,00, oltre oneri di legge;
della Controparte_4 che liquida in euro 4.000,00, oltre oneri di legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso nella camera di consiglio del 17.06.2025.
Il Giudice est.
Dott.ssa Cristina Pigozzo
Il
Presidente
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Dott.
PE Di LV
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