TRIB
Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 25/11/2025, n. 1673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1673 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Matteo Marongiu, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127-ter c.p.c. e dall'art. 35 del D. Lgs.
n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 1308/2022 R.A.C.L., promossa da:
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso l'indirizzo Parte_1 digitale del difensore, avv. Sirio Solidoro ( , che la difende e Email_1 rappresenta per procura speciale agli atti del fascicolo telematico,
ricorrente
CONTRO
, in persona del in carica pro tempore, Controparte_1 CP_2 convenuto contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 12 aprile 2023, ha agito in giudizio nei confronti Parte_1 del e del merito, esponendo: Controparte_1
- di essere in possesso della laurea in “Scienze Biologiche” nonché di 24 crediti formativi universitari (cfu) nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche;
- di essere inserita in seconda fascia delle GPS di Cagliari;
- che il conseguimento del diploma e dei 24 Cfu costituirebbe titolo di abilitazione all'insegnamento, utile anche per l'inserimento nelle graduatorie dei docenti abilitati, quali sono le Nuove Prime Fasce delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS), ma che il CP_1 convenuto avrebbe illegittimamente negato la valenza del titolo con l'ordinanza n. 60 del 10 luglio 2020.
Ha, quindi, domandato al Tribunale la condanna del al suo Controparte_1 inserimento nelle ambite graduatorie per la provincia di Cagliari, Nuova Prima Fascia delle GPS, per le classi di concorso di interesse, nonché l'accertamento e la dichiarazione del diritto “del ricorrente di essere abilitato all'insegnamento”.
Il , pur avendo ricevuto regolarmente la notifica dell'atto Controparte_1 introduttivo, non si è costituito in giudizio e deve, pertanto, essere dichiarato contumace. pagina 1 di 2 2. Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
È sufficiente osservare che sulla questione controversa è intervenuta la Corte di Cassazione, precisando che “in tema di supplenze temporanee, nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto di cui all'art. 5, comma 3, del d.m. 13 giugno 2007 e nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze previste dall'art.
1-quarter del d.l. 126 del 2019, devono essere inseriti i soli aspiranti titolari di abilitazione, cui non possono essere equiparati quelli che vantino esclusivamente il possesso congiunto della laurea e di ventiquattro crediti formativi universitari o accademici, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 59 del 2017 (nel testo vigente dal 1° gennaio 2019 fino alla modifica operata dal d.l. n. 36 del 2022), i quali, invece, devono trovare posto nella terza fascia delle menzionate graduatorie di circolo e di istituto e nella seconda fascia delle citate graduatorie provinciali per le supplenze” (Cass. civ., Sez. L, 8 giugno
2025, n. 12210; Cass. civ., Sez. L., 15 marzo 2024, n. 7084).
Il tribunale intende aderire all'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, per scalfire il quale il ricorrente non ha offerto alcuna nuova argomentazione.
3. La complessità e la novità della questione giuridica prospettata, con riferimento al tempo dell'introduzione del giudizio, nonché il fatto che il convenuto, pur ritualmente CP_1 chiamato in giudizio, non si è costituito e non ha, pertanto, sopportato alcuna spesa, giustificano la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Cagliari, 25 novembre 2025.
Il Giudice dott. Matteo Marongiu
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Matteo Marongiu, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127-ter c.p.c. e dall'art. 35 del D. Lgs.
n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 1308/2022 R.A.C.L., promossa da:
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso l'indirizzo Parte_1 digitale del difensore, avv. Sirio Solidoro ( , che la difende e Email_1 rappresenta per procura speciale agli atti del fascicolo telematico,
ricorrente
CONTRO
, in persona del in carica pro tempore, Controparte_1 CP_2 convenuto contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 12 aprile 2023, ha agito in giudizio nei confronti Parte_1 del e del merito, esponendo: Controparte_1
- di essere in possesso della laurea in “Scienze Biologiche” nonché di 24 crediti formativi universitari (cfu) nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche;
- di essere inserita in seconda fascia delle GPS di Cagliari;
- che il conseguimento del diploma e dei 24 Cfu costituirebbe titolo di abilitazione all'insegnamento, utile anche per l'inserimento nelle graduatorie dei docenti abilitati, quali sono le Nuove Prime Fasce delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS), ma che il CP_1 convenuto avrebbe illegittimamente negato la valenza del titolo con l'ordinanza n. 60 del 10 luglio 2020.
Ha, quindi, domandato al Tribunale la condanna del al suo Controparte_1 inserimento nelle ambite graduatorie per la provincia di Cagliari, Nuova Prima Fascia delle GPS, per le classi di concorso di interesse, nonché l'accertamento e la dichiarazione del diritto “del ricorrente di essere abilitato all'insegnamento”.
Il , pur avendo ricevuto regolarmente la notifica dell'atto Controparte_1 introduttivo, non si è costituito in giudizio e deve, pertanto, essere dichiarato contumace. pagina 1 di 2 2. Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
È sufficiente osservare che sulla questione controversa è intervenuta la Corte di Cassazione, precisando che “in tema di supplenze temporanee, nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto di cui all'art. 5, comma 3, del d.m. 13 giugno 2007 e nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze previste dall'art.
1-quarter del d.l. 126 del 2019, devono essere inseriti i soli aspiranti titolari di abilitazione, cui non possono essere equiparati quelli che vantino esclusivamente il possesso congiunto della laurea e di ventiquattro crediti formativi universitari o accademici, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 59 del 2017 (nel testo vigente dal 1° gennaio 2019 fino alla modifica operata dal d.l. n. 36 del 2022), i quali, invece, devono trovare posto nella terza fascia delle menzionate graduatorie di circolo e di istituto e nella seconda fascia delle citate graduatorie provinciali per le supplenze” (Cass. civ., Sez. L, 8 giugno
2025, n. 12210; Cass. civ., Sez. L., 15 marzo 2024, n. 7084).
Il tribunale intende aderire all'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, per scalfire il quale il ricorrente non ha offerto alcuna nuova argomentazione.
3. La complessità e la novità della questione giuridica prospettata, con riferimento al tempo dell'introduzione del giudizio, nonché il fatto che il convenuto, pur ritualmente CP_1 chiamato in giudizio, non si è costituito e non ha, pertanto, sopportato alcuna spesa, giustificano la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Cagliari, 25 novembre 2025.
Il Giudice dott. Matteo Marongiu
pagina 2 di 2