CA
Sentenza 30 settembre 2024
Sentenza 30 settembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 30/09/2024, n. 925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 925 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Manuela Maria Rosa Cantù Presidente
Dott. Giuseppe Serao Consigliere
Dott. Mariangela Bonati Consigliere aus. rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 369/2023 R.G. promossa d a
, rappresentata e difesa dall'avv. MAURIZIO LASCIOLI, Parte_1
OGGETTO: elettivamente domiciliata in Brescia, via Vittorio Emanuele II n. 1, presso il suo studio
APPELLANTE
c o n t r o
, rappresentato e difeso dall'avv. DOMENICO SERVILLO, CP_1
elettivamente domiciliato in Brescia, via della Posta n. 9 presso il suo studio
APPELLATO
In punto: appello a sentenza n. 393/2023 emessa dal Tribunale Civile di Brescia
pagina 1 di 3 sezione seconda in data 16/02/2023
Fatto e Diritto
proponeva tempestivo gravame avverso la sentenza n.393/2023 emessa Parte_1
dal Tribunale Civile di Brescia in data 16/02/2023 con la quale il Tribunale,
accogliendo la domanda proposta da l'aveva condannato a CP_1
corrispondergli la somma di € 28.000,00=, oltre e rivalutazione e interessi, a titolo di risarcimento danni per vizio strutturale e funzionale del veicolo Ford Focus 2.0 TDCI
TG. EY504PZ con condanna altresì alla rifusione delle spese di lite.
Con atto depositato telematicamente in data 26 settembre le parti costituite hanno dato atto di aver raggiunto un accordo a definizione della controversia in corso tra le medesime, convenendo altresì la rinuncia e la sua accettazione agli atti del presente giudizio a spese compensate.
L'art. 306 c.p.c. così testualmente dispone: “Il processo si estingue per rinuncia agli
atti del giudizio quando questa è accettata dalle parti costituite che potrebbero avere
interesse alla prosecuzione. Le dichiarazioni di rinuncia e di accettazione sono fatte
dalle parti o dai loro procuratori speciali, verbalmente in udienza o con atti
sottoscritti e notificati alle parti. Il giudice, se la rinuncia e l'accettazione sono
regolari, dichiara l'estinzione del processo. Il rinunciante deve rimborsare le spese
alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro …”
Nel caso concreto, parte appellante ha effettuato valida rinuncia attraverso il procuratore munito di relativo potere, debitamente accettata dalla parte appellata costituita, anch'essa tramite i procuratori muniti di analogo potere.
pagina 2 di 3 Pertanto, va dichiarata l'estinzione del processo a spese compensate dovendo provvedersi con sentenza in quanto atto tipico con il quale il Collegio definisce il giudizio di appello, restando precluso l'esame di ogni altra questione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 393/2023 emessa dal Parte_1
Tribunale Civile di Brescia seconda sezione in data 16/02/2023, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
dichiara l'estinzione del processo a spese integralmente compensate.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 26 settembre 2024
IL CONSIGLIERE AUSILIARIO EST.
Mariangela Bonati IL PRESIDENTE
Manuela Cantù
pagina 3 di 3
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Manuela Maria Rosa Cantù Presidente
Dott. Giuseppe Serao Consigliere
Dott. Mariangela Bonati Consigliere aus. rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 369/2023 R.G. promossa d a
, rappresentata e difesa dall'avv. MAURIZIO LASCIOLI, Parte_1
OGGETTO: elettivamente domiciliata in Brescia, via Vittorio Emanuele II n. 1, presso il suo studio
APPELLANTE
c o n t r o
, rappresentato e difeso dall'avv. DOMENICO SERVILLO, CP_1
elettivamente domiciliato in Brescia, via della Posta n. 9 presso il suo studio
APPELLATO
In punto: appello a sentenza n. 393/2023 emessa dal Tribunale Civile di Brescia
pagina 1 di 3 sezione seconda in data 16/02/2023
Fatto e Diritto
proponeva tempestivo gravame avverso la sentenza n.393/2023 emessa Parte_1
dal Tribunale Civile di Brescia in data 16/02/2023 con la quale il Tribunale,
accogliendo la domanda proposta da l'aveva condannato a CP_1
corrispondergli la somma di € 28.000,00=, oltre e rivalutazione e interessi, a titolo di risarcimento danni per vizio strutturale e funzionale del veicolo Ford Focus 2.0 TDCI
TG. EY504PZ con condanna altresì alla rifusione delle spese di lite.
Con atto depositato telematicamente in data 26 settembre le parti costituite hanno dato atto di aver raggiunto un accordo a definizione della controversia in corso tra le medesime, convenendo altresì la rinuncia e la sua accettazione agli atti del presente giudizio a spese compensate.
L'art. 306 c.p.c. così testualmente dispone: “Il processo si estingue per rinuncia agli
atti del giudizio quando questa è accettata dalle parti costituite che potrebbero avere
interesse alla prosecuzione. Le dichiarazioni di rinuncia e di accettazione sono fatte
dalle parti o dai loro procuratori speciali, verbalmente in udienza o con atti
sottoscritti e notificati alle parti. Il giudice, se la rinuncia e l'accettazione sono
regolari, dichiara l'estinzione del processo. Il rinunciante deve rimborsare le spese
alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro …”
Nel caso concreto, parte appellante ha effettuato valida rinuncia attraverso il procuratore munito di relativo potere, debitamente accettata dalla parte appellata costituita, anch'essa tramite i procuratori muniti di analogo potere.
pagina 2 di 3 Pertanto, va dichiarata l'estinzione del processo a spese compensate dovendo provvedersi con sentenza in quanto atto tipico con il quale il Collegio definisce il giudizio di appello, restando precluso l'esame di ogni altra questione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 393/2023 emessa dal Parte_1
Tribunale Civile di Brescia seconda sezione in data 16/02/2023, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
dichiara l'estinzione del processo a spese integralmente compensate.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 26 settembre 2024
IL CONSIGLIERE AUSILIARIO EST.
Mariangela Bonati IL PRESIDENTE
Manuela Cantù
pagina 3 di 3