Ordinanza cautelare 4 marzo 2025
Decreto cautelare 4 aprile 2025
Ordinanza cautelare 9 maggio 2025
Decreto presidenziale 9 giugno 2025
Ordinanza collegiale 19 giugno 2025
Ordinanza collegiale 9 luglio 2025
Decreto presidenziale 30 luglio 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza 26/11/2025, n. 3366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3366 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03366/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00133/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 133 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dagli avvocati Simona Santoro e Francesco GI Marino, con domicilio digitale eletto presso gli indirizzi PEC simona.santoro@pec.ordineavvocaticatania.it e francescomarino@pec.ordineavvocaticatania.it;
contro
Università degli Studi di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Vincenzo Reina e Chiara Giovanna Scollo, con domicilio fisico eletto presso l’Avvocatura di Ateneo in Catania, Piazza Università n. 2;
avverso e per l’annullamento previa concessione delle misure cautelari richieste
A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo del giudizio:
1) del provvedimento conclusivo della “ pratica n.-OMISSIS- ”, comunicato il 12 dicembre 2024, in parte qua , con cui l’Università degli Studi di Catania ha rigettato la domanda di valutazione preventiva e abbreviazione carriera presentata dal ricorrente il 21 settembre 2024, convalidando esclusivamente i crediti formativi relativi all’insegnamento di Farmacologia Clinica Indicazioni Terapeutiche ;
2) ove occorra, per quanto di interesse, del Regolamento Didattico del Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Medicina e Chirurgia, Classe LM/41, per l’Anno Accademico 2024/25, approvato dal Senato Accademico nella Seduta del 23 luglio 2024, in parte qua ;
3) ove occorra, del Regolamento Didattico di Ateneo di Catania, da ultimo approvato e modificato con decreto rettorale n. -OMISSIS-. -OMISSIS- dell’11 gennaio 2024;
4) nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica del ricorrente (ivi comprese, ove occorra ed esistenti, le eventuali graduatorie stilate per l’accesso agli anni successivi al primo del corso di Medicina e Chirurgia presso l’Università di Catania, ovvero i non conosciuti verbali della Commissione di Valutazione riguardanti la sopradetta istanza inviata dal ricorrente e l’atto deliberativo con cui è stata nominata la Commissione di Valutazione, chiesti all’amministrazione resistente ma non ostesi);
B) per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti depositato in data 5 febbraio 2025, istanza ex art. 116 c.p.a. nel giudizio inter partes numero 133/2025 r.g. per l’annullamento:
del provvedimento tacito di rigetto formatosi sull’istanza di accesso del 3 gennaio 2025, protocollata in pari data al n. 2025-UNCTCLE--OMISSIS-, presentata dal ricorrente all’Ateneo resistente, in relazione agli atti del procedimento di valutazione preventiva e abbreviazione carriera “pratica n.-OMISSIS-” di cui all’istanza presentata il 21 settembre 2024;
nonché di ogni altro atto o provvedimento anche istruttorio, antecedente o successivo comunque presupposto, connesso e/o consequenziale
nonché per l’accertamento
del conseguente diritto del ricorrente ad accedere alla documentazione richiesta;
C) per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti depositato in data 20 marzo 2025, per la declaratoria d’illegittimità e l’annullamento:
della nota datata 17 febbraio 2025 numero 2025-UNCTCLE--OMISSIS- di protocollo inviata a mezzo pec del 19 febbraio 2025, con cui l’Università degli Studi di Catania ha riscontrato tardivamente l’istanza di accesso presentata dal ricorrente 3 gennaio 2025;
D) per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti depositato in data 3 aprile 2025, avverso e per l’annullamento previa concessione delle misure cautelari monocratiche e/o collegiali richieste:
a) della nota del 24/03/2025 numero -OMISSIS- di protocollo inviata a mezzo pec dall’Università degli Studi di Catania con la relativa nota di trasmissione, avente ad oggetto la “Relazione Commissione Tecnica Affari Correnti CdLM in Medicina e Chirurgia Ricorso al TAR-Sicilia inoltrato da -OMISSIS-”;
b) il verbale della Commissione Tecnica Affari Correnti del 6/12/2024 depositato dall’amministrazione in giudizio il 21/02/2025 nella parte in cui è stata “valutata” l’istanza presentata dal ricorrente il 21/09/2024;
c) la nota del 02/04/2025 numero -OMISSIS- di protocollo con cui l’Ateneo resistente ha comunicato che il ricorrente non può frequentare le lezioni di terzo anno, in quanto privo dei requisiti curriculari;
d) ove occorra, per quanto di interesse, del Regolamento Didattico del Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Medicina e Chirurgia, Classe LM/41, per l’Anno Accademico 2024/25, approvato dal Senato Accademico nella Seduta del 23 luglio 2024, in parte qua;
e) ove occorra, del Regolamento Didattico di Ateneo di Catania, da ultimo approvato e modificato con decreto rettorale n. -OMISSIS-. -OMISSIS- dell’11 gennaio 2024;
f) nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica del ricorrente, ivi inclusi ove occorra, il “Bando Trasferimenti da altra sede e Passaggi di Corso di Studio” Prot. n.-OMISSIS- del 10/06/2024 e l’avviso e tutorial del 18/09/2024 pubblicato sul sito del CdLM-MC;
E) per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti depositato in data 29 luglio 2025, avverso e per l’annullamento:
della nota del 29.05.2025, inviata a mezzo p.e.c. dall’Università degli Studi di Catania, avente ad oggetto “ Esecuzione ordinanza cautelare n. 158 del 9 maggio 2025 emessa dal Tar Catania – -OMISSIS- ”, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica del ricorrente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Catania;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 ottobre 2025 il dott. GI GI NT AT e uditi per le parti i difensori presenti come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso introduttivo del giudizio notificato e depositato in data 23 gennaio 2025 il deducente ha rappresentato quanto segue.
Il ricorrente è professore titolare dell’insegnamento di Farmacologia al IV anno del corso di laurea in Medicina e Chirurgia (LM-41) presso l’Università di Enna – Kore, ed è abilitato alle funzioni di professore ordinario (I Fascia) per il settore scientifico disciplinare BIO/14 (Farmacologia).
Il ricorrente, dopo aver richiamato la carriera universitaria e poi le attività dallo stesso svolte post lauream , ha rappresentato di voler proseguire l’approfondimento della scienza medica per ampliare il proprio bagaglio culturale e scientifico, anche mediante il conseguimento della ulteriore laurea in Medicina e Chirurgia e, per tali ragioni, ha evidenziato di essersi iscritto al corso di laurea a numero programmato in Medicina e Chirurgia (LM-41) presso l’Università degli Studi di Catania, sottoponendosi al relativo test d’ingresso, ottenendo il punteggio massimo di 90/90simi.
Superato il test d’ingresso, dunque, il ricorrente si è iscritto al corso di Medicina e Chirurgia dell’Ateneo resistente ed ha contestualmente presentato - il 21 settembre 2024 - la “ domanda di valutazione preventiva ”, prevista dal regolamento del Corso di Studi, chiedendo “… la valutazione preventiva delle carriere precedenti per l’anno accademico 2024/2025 al corso di laurea: 33D Medicina e Chirurgia… ”, utilizzando a tal fine il form presente sul portale studenti dedicato (pratica n.-OMISSIS-).
Dopo aver richiamato il contenuto della domanda di valutazione preventiva (titoli universitari; esami, utili al riconoscimento dei crediti, con conseguente abbreviazione del corso di studi), la parte ricorrente ha dunque rappresentato di aver chiesto la convalida dei CFU afferenti le materie oggetto di laurea, con la conseguente iscrizione al terzo anno (secondo semestre) del corso di laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Ateneo resistente.
Solo il 12 dicembre 2024 la Commissione di Valutazione, con il provvedimento impugnato con l’atto introduttivo del giudizio, ha comunicato al ricorrente il rigetto dell’istanza del 21 settembre 2024, riconoscendogli solo la convalida dei crediti dell’insegnamento di Farmacologia clinica – Indicazioni terapeutiche, previsto nel piano di studi al quarto anno di Medicina, ritenendo tuttavia tutti gli altri esami “... non validi per la nuova carriera …”.
Il ricorrente, il 3 gennaio 2025, ha presentato all’Ateneo resistente motivata istanza di accesso agli atti e alla documentazione al fine di verificare la correttezza dell’operato della Commissione.
Con l’atto introduttivo del giudizio, dunque, il ricorrente ha avanzato le domande in epigrafe.
2. Si è costituita in giudizio l’Università degli Studi di Catania chiedendo di ritenere e dichiarare irricevibile, inammissibile, improcedibile il ricorso proposto, nonché infondato in fatto ed in diritto e, per l’effetto, con qualunque formula, rigettarlo.
3. Con ricorso per motivi aggiunti notificato e depositato in data 5 febbraio 2025 il deducente ha chiesto l’annullamento (in particolare) del provvedimento tacito di rigetto formatosi sull’istanza di accesso del 3 gennaio 2025, protocollata in pari data al n. 2025-UNCTCLE--OMISSIS-, presentata all’Ateneo resistente in relazione agli atti del procedimento di valutazione preventiva e abbreviazione carriera “ pratica n.-OMISSIS- ” di cui all’istanza presentata il 21 settembre 2024 nonché l’accertamento del conseguente diritto ad accedere alla documentazione richiesta.
4. Con ordinanza 4 marzo 2025, n. 100 è stata accolta la domanda cautelare (proposta con l’atto introduttivo del giudizio), nei termini in motivazione e, per l'effetto sono stati sospesi gli effetti degli atti impugnati, nei limiti dell’interesse della parte ricorrente, ed è stata disposta a carico dell’Università degli Studi di Catania il riesame della fattispecie, alla luce di quanto precisato in motivazione, entro il termine ivi stabilito, con ammissione della parte ricorrente, nelle more, alla mera frequenza delle lezioni del secondo semestre del terzo anno.
5. Con successivo ricorso per motivi aggiunti notificato e depositato in data 20 marzo 2025 la parte ricorrente ha chiesto la declaratoria d’illegittimità e l’annullamento della nota datata 17 febbraio 2025 n. prot. 2025-UNCTCLE--OMISSIS- con cui l’Università resistente ha riscontrato l’istanza di accesso presentata il 3 gennaio 2025.
6. Con ricorso per motivi aggiunti notificato e depositato in data 3 aprile 2025 il deducente ha rappresentato di aver medio tempore superato alcuni esami afferenti al primo anno (Biologia e Genetica, Chimica e Propedeutica Biochimica nonché Inglese scientifico) e di aver cominciato a frequentare le lezioni del secondo semestre del terzo anno fino a quando, con nota del 24 marzo 2025 n. prot. -OMISSIS-, l’Ateneo resistente ha emesso la “ Relazione Commissione Tecnica Affari Correnti CdLM in Medicina e Chirurgia Ricorso al TAR-Sicilia inoltrato da -OMISSIS- ”, in ottemperanza dell’ordinanza 4 marzo 2025, n. 100, con cui ha nuovamente rigettato la richiesta di convalida crediti e abbreviazione della carriera (convalidando solo l’insegnamento di Farmacologia).
Con il detto ricorso per motivi aggiunti, dunque, l’esponente ha proposto le ulteriori domande in epigrafe.
7. Con ordinanza 9 maggio 2025, n. 158 (preceduta dal decreto 4 aprile 2025, n. 121) è stata accolta, nei termini in motivazione, la domanda cautelare proposta con il ricorso per motivi aggiunti notificato e depositato in data 3 aprile 2025, e per l'effetto è stata disposta la sospensione degli effetti degli atti impugnati, nei limiti dell’interesse della parte ricorrente, disponendo al contempo l’ammissione - con riserva - dell’esponente alla (prosecuzione della) frequenza delle lezioni del terzo anno e la partecipazione a tutte le attività previste.
8. Con istanza ex art. 59 cod. proc. amm. - notificata e depositata in data 28 maggio 2025 - la parte ricorrente, dopo aver lamentato l’inottemperanza dell’Ateneo resistente - ha chiesto al Tribunale adito di assumere i necessari provvedimenti, impartendo le necessarie disposizioni per assicurare l’esecuzione integrale dell’ordinanza 9 maggio 2025, n. 158, indicandone le modalità e nominando un commissario ad acta per provvedervi.
Con ordinanza 19 giugno 2025, n. 1936 è stata accolta l’istanza di esecuzione di misure cautelari avanzata dalla parte ricorrente, nei termini indicati in motivazione, ed è stato nominato, per il caso di ulteriore inadempienza, quale commissario ad acta il direttore generale dell’Università degli Studi di Messina al fine di porre in essere in via sostitutiva ogni adempimento dovuto nel termine indicato in motivazione.
9. Con ordinanza 9 luglio 2025, n. 2184 sono stati definiti i ricorsi per motivi aggiunti depositati in data 5 febbraio 2025 e 20 marzo 2025.
10. Con ordinanza 18 luglio 2025, n. 212 il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia, sezione giurisdizionale, ha accolto l’appello proposto dall’Ateneo resistente avverso l’ordinanza 9 maggio 2025, n. 158 - “ per quanto concerne l’ulteriore attività eventualmente da svolgersi sino alla decisione di merito ” - e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, è stata respinta l'istanza cautelare proposta in primo grado, “ nei limiti indicati in motivazione ”, rimanendo ferma la fissazione dell’udienza pubblica.
11. Con (l’ultimo) ricorso per motivi aggiunti notificato in data 28 luglio 2025 e depositato in data 29 luglio 2025 il deducente ha avversato, in particolare, la nota del 29 maggio 2025 dell’Università degli Studi di Catania, avente ad oggetto “ Esecuzione ordinanza cautelare n. 158 del 9 maggio 2025 emessa dal Tar Catania – -OMISSIS- ”.
Per l’esponente, invero, laddove il Tribunale adito riconoscesse valore provvedimentale autonomo alla suddetta nota, la stessa viene avversata poiché si pone in rapporto di consequenzialità rispetto agli atti già impugnati con i precedenti ricorsi e motivi aggiunti, con la conseguenza che i vizi di tali atti si riverberano in maniera diretta sull’atto successivo e consequenziale in via di illegittimità derivata, e risulta ulteriormente viziata per gli autonomi motivi con lo stesso mezzo di gravame articolati.
12. Le parti, in vista della celebrazione dell’udienza di discussione, hanno depositato documenti, memoria e replica.
13. All’udienza pubblica del giorno 1 ottobre 2025, presenti i difensori della parte ricorrente e dell’Università resistente, come da verbale, il Collegio ha rilevato, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., possibili profili di improcedibilità quanto al ricorso introduttivo e possibili profili di inammissibilità o comunque di improcedibilità quanto al quarto ricorso per motivi aggiunti.
Dopo la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. In via preliminare, come da avviso ex art. 73, comma 3, cod. proc. amm., il ricorso introduttivo del giudizio deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Ed invero, per effetto del riesame disposto con ordinanza 4 marzo 2025, n. 100 l’Ateneo resistente si è rideterminato (cfr., in particolare, la nota 24 marzo 2025 n. prot. -OMISSIS- inviata dall’Università degli Studi di Catania con la relativa nota di trasmissione, avente ad oggetto la “ Relazione Commissione Tecnica Affari Correnti CdLM in Medicina e Chirurgia Ricorso al TAR-Sicilia inoltrato da -OMISSIS- ”, nonché la nota 2 aprile 2025 n. prot. -OMISSIS- con cui l’Ateneo resistente ha comunicato che il ricorrente non può frequentare le lezioni di terzo anno, in quanto privo dei requisiti curriculari, avversati con il ricorso per motivi aggiunti depositato in data 3 aprile 2025).
Orbene, per costante giurisprudenza, condivisa da Collegio, il c.d. remand , essendo una tecnica di tutela cautelare che si caratterizza per rimettere in gioco l’assetto degli interessi già definiti con l’atto gravato, restituisce all’autorità l’intero potere decisionale iniziale, senza tuttavia pregiudicarne il risultato finale; di conseguenza, il nuovo provvedimento di rigetto, anche se frutto di un riesame non spontaneo, ma indotto da un’ordinanza cautelare del giudice amministrativo, costituisce espressione di una funzione amministrativa e non di mera attività esecutiva della pronuncia giurisdizionale, implicando il definitivo superamento delle valutazioni poste alla base del provvedimento confermato, sicché la parte ricorrente non conserva più interesse alla coltivazione dell’impugnativa proposta avverso tale ultimo provvedimento, impugnativa che è, pertanto, destinata ad essere dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse (cfr., ex plurimis , Cons. Stato, sez. VII, 26 giugno 2024, n. 5659 ed ivi precedenti giurisprudenziali; cfr. anche T.A.R. Lazio, Roma, sez. IV, 9 febbraio 2024, n. 2668; T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 27 aprile 2022, n. 2873).
E’ stato condivisibilmente affermato, inoltre, che la concessione della misura cautelare del rinvio a nuova determinazione dell'Amministrazione resistente ( remand ) non solo anticipa alla sede cautelare gli effetti propri di una pronuncia di merito - come accade per ogni provvedimento cautelare c.d. anticipatorio - ma nella maggior parte dei casi comporta che gli effetti anticipatori non abbiano carattere provvisorio, come dovrebbe essere proprio delle misure cautelari, ma, per la natura delle cose, irreversibili; infatti la nuova determinazione dell'Amministrazione assunta proprio in esecuzione del rinvio disposto in sede cautelare con l'ordinanza propulsiva per il principio factum infectum fieri nequit dà vita ad un nuovo assetto del rapporto amministrativo sorto dal precedente e impugnato provvedimento, quante volte l'Amministrazione effettui una nuova valutazione ed adotti un atto espressione di nuova volontà di provvedere, che costituisca pertanto un nuovo giudizio, autonomo e indipendente dalla stretta esecuzione della pronuncia cautelare, con la conseguenza che il ricorso diviene improcedibile ovvero si ha cessazione della materia del contendere laddove si tratti di un atto con contenuto del tutto satisfattivo della pretesa azionata (cfr., ex plurimis , Cons. Stato, sez. VI, 7 marzo 2025, n. 1928; Cons. Stato, sez. VI, 25 novembre 2024, n. 9426; Cons. Stato, sez. VI, 9 giugno 2023, n. 5662).
In conclusione, per le ragioni sopra specificate la parte ricorrente ha perso interesse a coltivare l’impugnazione veicolata con il ricorso introduttivo del giudizio, donde l’improcedibilità del detto mezzo di gravame.
2. Il Collegio ribadisce che il primo ed il secondo ricorso per motivi aggiunti - depositati, rispettivamente, in data 5 febbraio 2025 e 20 marzo 2025 - sono stati definiti con ordinanza 9 luglio 2025, n. 2184 (cfr. supra , in Fatto).
3. Deve pertanto procedersi all’esame del (terzo) ricorso per motivi aggiunti depositato in data 3 aprile 2025, affidato dal deducente ai seguenti motivi (in sintesi):
- dopo aver sviluppato un’ampia premessa (cfr. pagg. 7-10), evidenziando la peculiarità del caso in questione e lamentando l’atteggiamento afflittivo posto in essere dall’Ateneo resistente nonché la violazione dei principi di imparzialità, trasparenza, buon andamento e logicità, l’esponente ha dedotto i vizi di Violazione dell’art. 97 della Costituzione – Violazione della Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione (“Carta di Nizza”) - Violazione della CEDU e dell’articolo 1 del primo Protocollo aggiuntivo alla Convenzione medesima - Violazione degli articoli 7, 10 e 10 bis della legge 241/1990 - nonché dei principi di leale cooperazione .
Per la parte ricorrente, l’Amministrazione resistente ha rivalutato l’istanza omettendo ogni contraddittorio, impedendo al deducente di dare il proprio apporto partecipativo; l’Ateneo resistente infatti: in violazione dell’art. 7 della legge 241/1990, ha omesso di comunicare al ricorrente l’avvio del procedimento; in violazione dell’art. 10 della legge 241/1990, non ha consentito al medesimo ricorrente di partecipare al procedimento e di conferire il proprio apporto partecipativo; in violazione dell’art. 10- bis della legge 241/1990, ha omesso di comunicare il c.d. preavviso di rigetto, impedendo il necessario confronto partecipativo anteriormente all'adozione del provvedimento finale;
- con ulteriore motivo la parte ricorrente ha dedotto i vizi di Violazione e/o falsa applicazione della procedura di cui all’articolo 2.5 del Regolamento del Corso di Laurea in Medicina – Sviamento - Eccesso di potere per difetto istruttoria e difetto dei presupposti .
Per l’esponente, l’art. 2 del regolamento del Corso di Laurea dispone che “… la valutazione preliminare delle istanze di riconoscimento crediti è effettuata dalla Commissione Tecnica Affari Correnti (CTAC), dopo aver sentito i docenti dei SSD interessati, e poi sottoposta ad approvazione del Consiglio del CdLM-MC.. ”; di tale circostanza, tuttavia, non v’è traccia nel provvedimento impugnato, da ciò derivando che la commissione ha proceduto senza consultare alcuno dei docenti interessati dalle materie proposte dal ricorrente per la convalida.
Inoltre, argomenta il deducente, la valutazione espressa dalla commissione non è stata sottoposta all’approvazione del Consiglio del Corso di Laurea (passaggio posto a garanzia della legalità ed imparzialità dell’operato della Commissione).
Lamenta la parte ricorrente che a seguito del riesame effettuato dalla commissione, l’Ateneo resistente ha emesso l’impugnata nota del 2 aprile 2025 con cui ha dichiarato che il ricorrente “… non può frequentare le lezioni di terzo anno, in quanto privo dei requisiti curriculari ..”, donde l’illegittimità dei provvedimenti impugnati per violazione dell’art. 2.a del regolamento del Corso di Laurea e per eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza dei presupposti;
- con ulteriore motivo l’esponente ha dedotto i vizi di Violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 97 della Costituzione e dei connessi principi di buon andamento, imparzialità, trasparenza ed efficienza – Violazione dell’articolo 3 della legge 241/1990 - Violazione dell’art. 12 del Regolamento Didattico d’Ateneo - Eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e carenza dei presupposti – illogicità manifesta, irrazionalità, irragionevolezza - contraddittorietà interna ed esterna – ingiustizia manifesta .
La parte ricorrente, dopo aver richiamato la valutazione della Commissione Tecnica Affari Correnti - CTAC (in punto di convalida solo degli insegnamenti di Farmacologia e Farmacoterapia 10 cfu in BIO/14 e Farmacoterapia di patologie ad alto costo sociale 4 cfu in BIO/14 per l’insegnamento di Farmacologia clinica – Indicazioni terapeutiche , “ tenuto conto che il richiedente è docente di Farmacologia presso l’Università Kore di Enna ”, mentre non sono state convalidate le materie che pacificamente costituiscono prerequisiti necessari e richiesti per la comprensione della Farmacologia quali Anatomia, Biochimica, Biologia, Fisiologia e Patologia Generale), ha evidenziato che la valutazione in questione rileva sotto due ordini di profili: il primo, è che la Commissione Tecnica Affari Correnti - CTAC, al fine del riconoscimento, certamente può ( rectius: deve) valutare le condizioni complessive del richiedente, il corso di studi, la sua complessiva formazione, il percorso post laurea ed in generale le concrete conoscenze acquisite dal richiedente anche al di fuori del corso di studi (conferma tale impostazione, per il deducente, la circostanza che la Commissione Tecnica Affari Correnti - CTAC ha utilizzato tale potere convalidando l’insegnamento di Farmacologia proprio in virtù del percorso postuniversitario del deducente e considerato che lo stesso esercita costantemente la propria professione e l’attività di ricerca in ambito medico); il secondo, è che emerge dal tenore del provvedimento impugnato la sua intrinseca illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà e ingiustizia manifesta (non avendo la Commissione Tecnica Affari Correnti – CTAC convalidato materie che pacificamente costituiscono prerequisiti necessari per comprendere ed approcciarsi allo studio della Farmacologia);
- con ulteriore motivo di ricorso sono stati dedotti, sotto altro profilo, i vizi di violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 97 della Costituzione – Violazione degli articoli 2, 3, 6, 21 septies della legge 241/1990 – Nullità per violazione ed elusione del giudicato cautelare – Violazione del DM 4/10/2000 – Violazione degli articoli 6 e 12 del Regolamento di Ateneo - Eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione e carenza di presupposto – contraddittorietà interna ed esterna – difetto di proporzionalità – illogicità e ingiustizia manifesta.
Per l’esponente, l’Università, per mezzo della Commissione Tecnica Affari Correnti - CTAC, non ha in alcun modo valutato in concreto la fattispecie che le è stata sottoposta, ignorando altresì il regolamento di Ateneo, che pone quale principio ispiratore delle suddette valutazioni, quello del “ maggior riconoscimento possibile ” (art. 12); inoltre, anche il regolamento del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia conferma la necessità di rendere quanto più semplice possibile il riconoscimento del maggior numero di crediti già conseguiti in materie identiche o affini.
Quindi il deducente ha contestato analiticamente le ragioni opposte per la mancata convalida delle singole materie (ragioni riconducibili a cinque “blocchi”: obsolescenza degli esami sostenuti; impossibilità di convalidare insegnamenti non sostenuti nel corso di laurea di medicina e chirurgia LM-41; erronea allegazione di programmi e/o assenza di programmi e/o allegazione di programmi afferenti ad annualità differenti; carenza di obiettivi formativi e contenuti omologabili tra gli insegnamenti ovvero impossibilità di convalidare materie per mancanza di affinità; impossibilità di tenere conto di insegnamenti superati con idoneità), evidenziando al contempo di aver - come correttamente rilevato dalla Commissione - medio tempore superato con alto profitto gli esami di Biologia e Genetica, Chimica e Propedeutica Biochimica nonché Inglese scientifico (con conseguente venir meno dell’interesse al riconoscimento di tali insegnamenti, permanendo solo ai fini della soccombenza virtuale l’interesse alla declaratoria d’illegittimità sulla mancata convalida);
- con ulteriore motivo, sotto altro profilo , il ricorrente ha dedotto i vizi di violazione dell’articolo 12 del Regolamento d’Ateneo – Violazione dell’articolo 12 delle Preleggi – difetto di motivazione - Eccesso di potere per difetto di istruttoria e difetto proporzionalità – ingiustizia manifesta .
Per la parte ricorrente, il provvedimento di rigetto è ulteriormente viziato poiché giunge all’irragionevole e non proporzionata decisione di non riconoscere nessuno dei crediti maturati nel percorso accademico, nonostante l’identità delle nozioni trattate e malgrado il numero di crediti già ottenuto nelle materie di cui l’esponente ha richiesto il riconoscimento superi di gran lunga i crediti necessari ad ottenere le corrispondenti materie nel Corso di Laurea in questione.
L’esponente lamenta che l’Amministrazione ha omesso qualunque istruttoria concreta relativa alla preparazione del ricorrente (che non è stato mai sentito, così come non sono stati sentiti i professori relativi agli SSD delle materie interessate), operando in diretta violazione del principio del massimo riconoscimento possibile e del principio di proporzionalità, anche in relazione agli oneri interpretativi contenuti all’art. 12 delle c.d. preleggi. Invece, un’interpretazione costituzionalmente orientata della normativa e dei regolamenti e coerente con i principi di ragionevolezza, buon andamento e proporzionalità, avrebbe condotto l’Amministrazione a riconoscere quantomeno parte dei crediti presentati (anche tenuto conto di quanto stabilito all’art. 2.5, lett. b), penultimo capoverso, del regolamento del Corso di Laurea in merito alle tolleranze del 20% tra programmi comunque assimilabili); in conclusione, secondo il deducente l’Amministrazione avrebbe dovuto riconoscere il maggior numero di crediti possibile, ordinando eventualmente solo delle integrazioni nelle materie su cui fosse stata rilevata una mancanza, con conseguente abbreviazione della carriera;
- con ulteriore motivo, in via meramente subordinata , è stata proposta l’ impugnazione del Regolamento del Corso di Studi in Medicina e Chirurgia.
L’esponente, solo per cautela ed in via meramente subordinata, ha chiesto che venga ritenuto illegittimo e/o disapplicato anche il regolamento didattico del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, classe LM/41, per l’anno accademico 2024/25, approvato dal Senato Accademico nella seduta del 23 luglio 2024, ed in particolare le previsioni di cui agli artt. 2.5.b, 2.6, 2.7 e 2.8, ovvero ogni altro atto di natura regolamentare anche non conosciuto, laddove per ipotesi applicabili al ricorrente e interpretati in senso ostativo per il riconoscimento dei crediti relativi agli insegnamenti proposti per la convalida.
Per l’esponente, in particolare tali previsioni – nella parte in cui non prevedono il riconoscimento dei crediti per asserita obsolescenza, né il riconoscimento degli esami di Anatomia Umana I e II, Biologia e Genetica, Fisiologia I e Fisiologia II, Patologia ed Immunologia, Patologie Sistematiche qualora non siano stati superati nell’ambito di un Corso di Laurea della Classe delle Lauree magistrali - LM/41, ovvero nella parte in cui non prevedono criteri di riconoscimento per esperienze post-universitarie – laddove interpretate in senso sfavorevole per l’interessato sono - secondo l’esponente - illegittime in quanto contrastanti tanto con la normativa eurounitaria e primaria, quanto con i canoni costituzionali di ragionevolezza e parità di trattamento, nonché ancora con le previsioni regolamentari sia del regolamento d’Ateneo che dello stesso regolamento del Corso di Laurea.
In conclusione, l’esponente ha chiesto che delle stesse venga fornita una corretta ed orientata interpretazione e, nell’impossibilità di pervenire a tale risultato, che vengano dichiarate illegittime ovvero disapplicate;
- infine, con l’ultimo motivo, in via meramente subordinata , è stata proposta l’ impugnazione del bando trasferimenti e dell’articolo 2.5 del Regolamento del CdL di medicina e chirurgia .
L’esponente, solo per cautela ed in via meramente subordinata, ha chiesto che venga ritenuto illegittimo e/o disapplicato anche il bando trasferimento da altra sede e passaggi di corso di studio afferente all’anno 2024, nonché il regolamento didattico del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, classe LM/41, per l’anno accademico 2024/25, approvato il 23 luglio 2024, in particolare con riferimento al richiamo presente al punto 2.5, lett a) circa il “Bando d’Ateneo dei trasferimento da altre sedi”, laddove per ipotesi ritenuti applicabili al deducente e interpretati in senso di impedire del tutto il suo passaggio ad anni successivi al primo, posto che tale bando non si applica al ricorrente che non è uno studente che ha richiesto il passaggio da un diverso Corso di Laurea del medesimo Ateneo né uno studente che accede all’Università di Catania da un altro Ateneo.
3.1. Il (terzo) ricorso per motivi aggiunti depositato in data 3 aprile 2025 deve essere dichiarato in parte improcedibile e per la restante parte merita di essere accolto, nei sensi e nei termini di seguito specificati.
3.1.1. In via preliminare deve essere esaminata l’eccezione di inammissibilità frapposta dall’Università resistente (cfr. memoria depositata in data 30 aprile 2025) e fondata sulla mancata impugnativa delle disposizioni del bando D.R. n. -OMISSIS- del 18 marzo 2024 nonché del bando prot. n.-OMISSIS- del 10 giugno 2024 (a cui il regolamento didattico fa espresso rinvio per la disciplina dell’assegnazione dei posti disponibili), nella parte in cui subordinano l’iscrizione ad anno successivo al primo alla disponibilità del posto nell’anno di aspirata destinazione.
Per l’Ateneo resistente l’abbreviazione di carriera con iscrizione in ad anni successivi al primo è prevista solo in termini di possibilità nella misura in cui, è prevista dall’ordinamento “ esclusivamente nel limite dei posti resisi disponibili per ciascun anno di corso, nella relativa coorte, a seguito di rinunce agli studi, trasferimenti sede, passaggi ad altro corso nel medesimo o di diverso ateneo ”.
Nel caso in esame, non essendo presenti nell’a.a. 2024-2025 posti disponibili al terzo anno, non potrebbe il ricorrente iscriversi in sovrannumero al terzo anno né sostenere esami (in disparte il problema della propedeuticità degli insegnamenti).
L’eccezione è infondata.
In primo luogo, va osservato che l’eccezione finisce per opporre - di fatto - una motivazione ostativa alla anelata abbreviazione della carriera non rinvenibile negli atti del procedimento (in contrasto con il divieto di integrazione postuma della motivazione effettuata in sede di giudizio mediante atti processuali o, comunque, scritti difensivi, ed in relazione all’esercizio di un potere di natura non vincolata); ed invero, l’Ateneo resistente (segnatamente la Commissione Tecnica Affari Correnti - CTAC) non si è rifiutato di esaminare l’istanza avanzata dalla parte ricorrente per sostanziale inutilità della relativa valutazione (non essendovi posti disponibili al terzo anno), ma ha reso un giudizio sulla stessa istanza, valutando nel merito i singoli insegnamenti in relazione ai quali è stato richiesto il riconoscimento ai fini di interesse.
In secondo luogo, merita di essere osservato che laddove la pretesa sostanziale del deducente fosse fondata solo in parte non sarebbe comunque precluso il riconoscimento di ulteriori insegnamenti (oltre a quello già intervenuto), con parziale soddisfacimento della pretesa del ricorrente, anche senza giungere all’iscrizione al terzo anno del corso di laurea in questione presso l’Ateneo resistente.
Infine, va osservato che l’eccezione in esame finisce per sovrapporre due aspetti - la convalida degli insegnamenti e l’iscrizione ad anni successivi - che non può avvenire fino al punto di negare, in termini astratti, il riconoscimento degli insegnamenti laddove non sussistano posti disponibili in anni successivi al primo.
3.1.2. Va quindi dato atto che medio tempore - come evidenziato e documentato dal deducente - l’esponente ha superato gli esami di Biologia e Genetica, Chimica e Propedeutica Biochimica nonché Inglese scientifico, con conseguente venir meno dell’interesse al riconoscimento di tali insegnamenti (permanendo solo ai fini della soccombenza virtuale l’interesse alla declaratoria d’illegittimità sulla mancata convalida).
Non vi sono evidenze in atti, né è stato introdotto un principio di prova, invece, circa il superamento dell’esame di Medicina di Laboratorio in data 26 giugno 2025.
3.1.3. Si rivela fondata la censura di violazione dell’art. 10- bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, essendo stato pretermesso, nella rivalutazione dell’istanza del ricorrente, ogni forma di contraddittorio endoprocedimentale.
Sul punto occorre osservare che, per costante giurisprudenza, l’istituto del c.d. preavviso di rigetto ha “ portata generale ” (cfr., ex plurimis , Cons. Stato, sez. II, 18 luglio 2025, n. 6350, che ha evidenziato come ove “ l’Amministrazione intenda esercitare la propria discrezionalità in senso negativo, il diniego deve indicare tale ragione, nel rispetto delle regole procedimentali previste dalla legge n. 241 del 1990. In questa prospettiva, il preavviso di rigetto dell’istanza consente al richiedente di indicare, in via collaborativa, quelle circostanze, di fatto e di diritto, che potrebbero indurre l’Amministrazione a compiere la migliore valutazione sugli interessi pubblici e privati in conflitto. Ne consegue, pertanto, che, anche se l'Amministrazione intende respingere una istanza nell'esercizio dei propri poteri discrezionali, occorre trasmettere il preavviso in questione ”).
Irrilevante è la circostanza - opposta dall’Avvocatura di Ateneo - che l’ordinanza di riesame nulla abbia disposto in tal senso, in quanto l’applicazione della disciplina in questione è oggettiva e discende direttamente dalle previsioni normative generali (e l’ordinanza 4 marzo 2025, n. 100 non ha di certo escluso l’applicazione del contraddittorio endoprocedimentale de quo ).
Irrilevante è l’ulteriore circostanza - sempre opposta dall’Avvocatura di Ateneo - in base alla quale la disciplina di Ateneo non contempla forme di contraddittorio endoprocedimentale in relazione ai procedimenti in questione, stante appunto l’applicazione della disciplina normativa generale.
3.1.4. Si rivelano fondate, altresì, le censure con le quali la parte ricorrente lamenta che, in violazione dell’art. 2 del regolamento del Corso di Laurea, la Commissione Tecnica Affari Correnti – CTAC ha omesso di consultare i docenti interessati dalle materie proposte per la convalida e che la valutazione espressa dalla medesima Commissione non è stata sottoposta all’approvazione del Consiglio del Corso di Laurea, avendo semplicemente l’Ateneo resistente emesso l’avversata nota del 2 aprile 2025 con cui ha dichiarato che il ricorrente “… non può frequentare le lezioni di terzo anno, in quanto privo dei requisiti curriculari ..”.
Giova sul punto evidenziare che l’art. 2.5. del regolamento didattico del Corso di Laurea Magistrale a c.u. in Medicina e Chirurgia - LM/41 stabilisce espressamente che “ La valutazione preliminare delle istanze di riconoscimento crediti è effettuata dalla Commissione Tecnica Affari Correnti (CTAC), dopo aver sentito i docenti dei SSD interessati, e poi sottoposta ad approvazione del Consiglio del CdLM-MC (CCdLM-MC). ”.
Nel caso in esame:
- non risulta dalla avversata nota del 24 marzo 2025 n. prot. -OMISSIS- dell’Università degli Studi di Catania (“ Relazione Commissione Tecnica Affari Correnti CdLM in Medicina e Chirurgia Ricorso al TAR-Sicilia inoltrato da -OMISSIS- ”) né da altro atto del procedimento versato nel fascicolo del giudizio, che la Commissione Tecnica Affari Correnti – CTAC abbia “ sentito i docenti dei SSD interessati ”, adempimento espressamente richiesto dalla sopra citata norma regolamentare.
Sul punto si rivela debole l’argomentazione difensiva dell’Avvocatura di Ateneo (cfr. pag. 23 della memoria depositata in data 30 aprile 2025) secondo cui l’organo valutativo designato è composto da professori tra cui figurano titolari di “ diversi ” insegnamenti in discussione (es. fisiologia, istologia e microbiologia): ed invero, l’Ateneo resistente avrebbe dovuto dimostrare che nella Commissione Tecnica Affari Correnti – CTAC erano presenti “tutti” i docenti dei SSD interessati - e ciò al fine di ritenere superflua l’audizione di che trattasi - ovvero che, per quelli non presenti, era stato doverosamente attuato il meccanismo dell’audizione (“ sentito i docenti dei SSD interessati” ).
La censura in esame, pertanto, si rivela fondata, non avendo la Commissione Tecnica Affari Correnti – CTAC (composta dai prof.ri Puzzo, Monte, Furneri, Gueli e Imbesi) espresso la valutazione in questione dopo aver sentito i docenti dei SSD interessati.
- non risulta che la valutazione racchiusa nella avversata nota del 24 marzo 2025 n. prot. -OMISSIS- dell’Università degli Studi di Catania (“ Relazione Commissione Tecnica Affari Correnti CdLM in Medicina e Chirurgia Ricorso al TAR-Sicilia inoltrato da -OMISSIS- ”; la delibera della Commissione è del 17 marzo 2025) sia stata poi “approvata” dal Consiglio del Corso di Laurea.
Dimostra tale conclusione la nota (parimenti impugnata) dell’Università degli Studi di Catania - Area della Didattica Ufficio carriere studenti – settore medico prot. n. -OMISSIS- del 2 aprile 2025 che, nel comunicare l’esito del riesame di cui alla delibera del 17 marzo 2025 della Commissione Tecnica Affari Correnti – CTAC (“[…] non può frequentare le lezioni di terzo anno, in quanto privo dei requisiti curriculari. La S.V. dovrà frequentare le lezioni di primo anno, conformemente alla sua immatricolazione per l’a.a. 2024 2025 ), finisce per palesare che la “valutazione preliminare” della Commissione Tecnica Affari Correnti – CTAC non sia stata seguita dalla approvazione del Consiglio del Corso di Laurea.
Anche su detto punto si rivela infondata l’argomentazione difensiva dell’Avvocatura dell’Università resiste (cfr. sempre pag. 23 della memoria depositata in data 30 aprile 2025), secondo cui è proprio il Consiglio del Corso di Laurea che demanda alla citata Commissione l’esame delle istanze di abbreviazione di corso: ed invero, il sopra riportato art. 2.5. del regolamento didattico del Corso di Laurea Magistrale a c.u. in Medicina e Chirurgia - LM/41 prevede espressamente che quella demandata alla Commissione Tecnica Affari Correnti – CTAC è una (mera) “ valutazione preliminare ” che deve essere “ sottoposta ad approvazione del Consiglio del CdLM-MC (CCdLM-MC) ”, approvazione che non risulta in atti.
Peraltro, l’art. 2.5. lett. b) del sopra citato regolamento didattico del Corso di Laurea Magistrale a c.u. in Medicina e Chirurgia - LM/41 – richiamato espressamente nella avversata nota del 24 marzo 2025 n. prot. -OMISSIS- dell’Università degli Studi di Catania (delibera del 17 marzo 2025) – ribadisce che è il Consiglio del Corso di Laurea competente a decidere in ordine alle istanze di riconoscimento (“ Nella valutazione delle richieste di riconoscimento, il Consiglio si attiene ai seguenti criteri : […]”).
In conclusione, sul punto, quella che la norma regolamentare qualifica come “valutazione preliminare” si è trasformata in una decisione conclusiva del procedimento in questione, in contrasto per le ragioni già dette dalla disciplina d’Ateneo.
3.1.5. In ragione della natura delle sopra esaminate - e ritenute fondate - censure, i restanti motivi, proposti con il medesimo mezzo di gravame, possono essere assorbiti.
V’è da osservare, invero, che per costante e condiviso orientamento – con particolare riguardo alla censura correlata alla omessa approvazione da parte del Consiglio del Corso di Laurea della valutazione preliminare della Commissione Tecnica Affari Correnti - CTAC, che ha assunto, dunque, la veste di provvedimento conclusivo e finale del procedimento, come comprovato dalla sopra citata nota prot. n. -OMISSIS- del 2 aprile 2025 - il principio di legalità costituzionalmente sotteso all’ordinamento amministrativo non consente a qualsiasi ente o organo amministrativo di fare tutto ciò che sia giusto e legittimo, ma di competenza altrui: l’attività svolta da un soggetto o da un organo incompetente è concettualmente da parificare “ all’attività amministrativa non ancora esercitata, quella potendo essere svolta solo dall’ente e dall’organo cui l’ordinamento ha attribuito la competenza a provvedere ” (cfr. Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., sez. giur., 20 settembre 2024, n. 715).
Il superiore orientamento giurisprudenziale rende evidente l’infondatezza dell’ulteriore eccezione di inammissibilità del gravame frapposta dall’Università resistente (per mancata impugnazione della lex specialis - bando - riproduttiva del quadro normativo primario di riferimento).
Nel caso in esame, si ribadisce, la Commissione Tecnica Affari Correnti – CTAC avrebbe dovuto limitarsi ad effettuare una “valutazione preliminare” (peraltro sentiti “ i docenti dei SSD interessati ”, ciò che non è avvenuto), mentre invece il giudizio della detta Commissione, senza essere seguito dalla approvazione da parte del Consiglio del Corso di Laurea, si è imposto quale atto conclusivo del procedimento e ciò in violazione della norma regolamentare sopra citata (violazione non “dequotabile”: cfr. cit. Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., sez. giur., 20 settembre 2024, n. 715).
3.1.6. Il Collegio rileva inoltre che infondatamente la parte ricorrente ha invocato - nel ricorso per motivi aggiunti depositato in data 3 aprile 2025 - l’applicazione alla vicenda in esame del principio del c.d. one shot c.d. puro ex art. 10- bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, non essendosi verificato un annullamento della precedente valutazione resa sull’istanza del deducente, essendo la nuova valutazione (delibera del 17 marzo 2025) il frutto del disposto riesame in sede cautelare (cfr. ordinanza 4 marzo 2025, n. 100).
Sul punto va infatti ricordato che - in disparte la circostanza della omessa comunicazione dei motivi ostativi nella vicenda procedimentale in scrutinio (cfr. supra ) - il citato art. 10- bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che “[…] In caso di annullamento in giudizio del provvedimento così adottato, nell'esercitare nuovamente il suo potere l'amministrazione non può addurre per la prima volta motivi ostativi già emergenti dall'istruttoria del provvedimento annullato […]”.
4. L’ultimo ricorso per motivi aggiunti, depositato in data 29 luglio 2025, deve essere dichiarato inammissibile, come da avviso ex art. 73, comma 3, cod. proc. amm., atteso che la nota impugnata, avente ad oggetto “ Esecuzione ordinanza cautelare n. 158 del 9 maggio 2025 emessa dal Tar Catania – -OMISSIS- ”, adottata dall’“Ufficio carriere studenti – settore medico”, assume tenore puramente informativo ed è, dunque, priva di spessore procedimentale.
Va peraltro evidenziato che la stessa nota, afferendo ai profili esecutivi dell’ordinanza 9 maggio 2025, n. 158, appare superata per l’effetto dell’ordinanza 19 giugno 2025, n. 1936 di accoglimento dell’istanza di esecuzione di misure cautelari avanzata dalla parte ricorrente, nonché per effetto della successiva ordinanza 18 luglio 2025, n. 212 del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia, sezione giurisdizionale, che come già detto ha accolto l’appello proposto dall’Ateneo resistente (avverso l’ordinanza 9 maggio 2025, n. 158) – “ per quanto concerne l’ulteriore attività eventualmente da svolgersi sino alla decisione di merito ” - e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, ha respinto l'istanza cautelare proposta in primo grado, “ nei limiti indicati in motivazione ”.
Pertanto, l’ultimo ricorso per motivi aggiunti, depositato in data 29 luglio 2025, è inammissibile per originaria carenza di interesse (e, comunque, improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse).
5. In conclusione: il ricorso introduttivo del giudizio deve essere dichiarato improcedibile; il ricorso per motivi aggiunti depositato in data 3 aprile 2025 deve essere dichiarato in parte improcedibile e per la restante parte merita di essere accolto, nei sensi e nei termini precisati, con conseguente annullamento degli atti avversati, nei limiti indicati; infine, deve essere dichiarato inammissibile il ricorso per motivi aggiunti depositato in data 29 luglio 2025.
L’Università resistente è gravata dall'onere di ri-valutare l'istanza presentata dalla parte ricorrente e, dovendosi procedere alla rinnovazione dell’attività amministrativa, la stessa terrà conto dell’effetto conformativo impresso al riesercizio del potere pubblico dalla presente decisione di annullamento.
Non può essere accolta, invece, la domanda di nomina di una Commissione differente, non essendo rinvenibile nell’ordinamento, salvo il diverso caso della concomitante violazione della normativa sulla formazione dell’organo, “ un principio generale per cui a seguito dell’annullamento giurisdizionale di atti si debba procedere, per ciò solo, al mutamento del titolare dell’organo che li abbia adottati al fine della loro rinnovazione ” (cfr. Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., sez. giur., 22 aprile 2025, n. 335).
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo del giudizio e sui (residui) ricorsi per motivi aggiunti depositati nelle date 3 aprile 2025 e 29 luglio 2025, come in epigrafe proposti, così provvede:
- dichiara improcedibile il ricorso introduttivo del giudizio;
- dichiara in parte improcedibile il ricorso per motivi aggiunti depositato in data 3 aprile 2025 e per la restante parte lo accoglie, nei sensi e nei termini in motivazione, e per l’effetto annulla gli atti avversati nei limiti sopra indicati;
- dichiara inammissibile il ricorso per motivi aggiunti depositato in data 29 luglio 2025.
Condanna la resistente Università degli Studi di Catania al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte ricorrente, che liquida in complessivi Euro 1.500,00 (€. millecinquecento/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte ricorrente e di tutte le persone menzionate.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 1 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AZ IA TA, Presidente
GI GI NT AT, Primo Referendario, Estensore
Agata Gabriella Caudullo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI GI NT AT | AZ IA TA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.