Articolo 46 della Legge 26 novembre 1990, n. 353
Articolo 45Articolo 47
Versione
1 gennaio 1992
Art. 46. (Conciliazione in sede non contenziosa) 1. L' articolo 322 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 322 - (Conciliazione in sede non contenziosa) - L'istanza per la concilazio ne in sede non contenziosa e' proposta anche verbalmente al conciliatore del comune delle parti ha residenza, domicilio o dimora, oppure si trova la cosa controversa.
Il processo verbale di conciliazione in sede non contenziosa costituisce titolo esecutivo a norma dell'articolo 185, ultimo comma, se la controversia rientra nella competenza del conciliatore.
Negli altri casi il processo verbale ha valore di scrittura privata rinosciuta in giudizio".
Entrata in vigore il 1 gennaio 1992