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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 04/07/2025, n. 322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 322 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 210/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NUORO
SEZIONE COLLEGIALE CIVILE
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Tiziana Longu Presidente relatore dott.ssa Francesca Lecis Giudice dott. Cosimo Gabbani Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 210/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. CALVISI GIOVANNA, elettivamente domiciliato in PIAZZA SAN
GIOVANNI N. 26, NUORO, presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
SINI LARA, elettivamente domiciliata in VIA VENETO N. 14, NUORO, presso lo studio del difensore;
RESISTENTE con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Il Tribunale adito voglia:
1) dichiarare la separazione dei coniugi;
2) il sig. contribuirà al mantenimento della signora mediante il Pt_1 CP_1 versamento a suo favore della somma mensile di € 250,00, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese;
Pag. 1 di 4 3) la casa coniugale rimane assegnata al sig. che abiterà nell'immobile con Pt_1 il figlio;
4) la signora contribuirà alle spese straordinarie per il figlio nella CP_1 _1 misura del 50%;
5) le spese di lite sono compensate tra le parti;
6) la signora si trasferirà dall'immobile entro la data del 31.7.2025. CP_1
Conclusioni del Pubblico Ministero:
- Considerato il mutamento di rito da separazione giudiziale a separazione consensuale, conclude per l'omologa della separazione consensuale.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 7.3.2025 ha esposto di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con il 10.5.2003 in Orosei, trascritto presso il CP_1 registro dello stato civile di quel comune al n. 10, Parte II, Serie A, dell'anno 2003; che dall'unione è nato in [...] il [...], maggiorenne ma economicamente non indipendente;
che vive con il padre che provvede in via _1 esclusiva al suo mantenimento;
che il ricorrente è pensionato, mentre la signora è CP_1 una collaboratrice domestica;
che le parti hanno già disposto dei propri beni;
che è completamente venuta meno la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Ciò premesso, il ricorrente ha chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi;
disporre in proprio favore l'assegnazione della casa coniugale, ove _1 continuerà a vivere con il padre;
stabilire che ciascun coniuge provveda al proprio mantenimento personale e che al mantenimento ordinario e straordinario del figlio continuerà a provvedere in via esclusiva il ricorrente;
confermare la _1 suddivisione dei conti e rapporti bancari e/o postali, nonché delle autovetture, già intervenuta tra le parti.
Con comparsa depositata il 4.6.2025 si è costituita in giudizio la CP_1 quale ha chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi;
l'assegnazione della casa familiare in proprio favore per abitarvi unitamente al figlio stabilire che il _1 padre contribuisca al mantenimento di corrispondendo direttamente in favore di _1 quest'ultimo la somma mensile di € 350,00; in via subordinata, porre a carico del
Pag. 2 di 4 ricorrente un assegno di mantenimento a favore della convenuta nella misura di € 350,00 mensili;
in via ulteriormente subordinata, porre a carico del ricorrente l'obbligo alimentare a favore della convenuta ex art. 156 c.c. e 433 s.s. c.c., nella misura che il giudice riterrà equa e previo accertamento dello stato di bisogno;
con vittoria delle spese di lite.
All'udienza del 5.6.2025 le parti hanno dichiarato di aver raggiunto l'accordo e hanno rassegnato le conclusioni congiunte sopra indicate, chiedendo la trasformazione del rito. Il Pubblico Ministero ha chiesto omologarsi la separazione secondo le condizioni individuate dalle parti.
Il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
L'intervenuto accordo tra i coniugi, risultante dalle conclusioni conformi presentate all'udienza del 5.6.2025, ha sostanzialmente trasformato la procedura da giudiziale in consensuale. Pertanto, il Tribunale deve limitarsi all'esame delle condizioni concernenti il figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente, i cui preminenti interessi vanno tutelati, nonché a verificare che le altre clausole di separazione non siano in contrasto con le norme di ordine pubblico.
Secondo quanto dichiarato dalle parti, i coniugi non hanno più un'unione affettiva e sentimentale per incompatibilità di carattere e insanabili incomprensioni. Tale situazione rende evidente l'esistenza di una frattura irreversibile e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale.
Ritiene il Collegio che la posizione del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente sia salvaguardata dalle condizioni su cui i coniugi hanno trovato l'accordo.
Stante l'intervenuto accordo, le spese di lite vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nuoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così giudica:
1) omologa la separazione dei coniugi e alle Parte_1 CP_1 condizioni indicate nelle conclusioni conformi;
2) ordina all'Ufficio dello stato civile di procedere all'annotazione della sentenza;
Pag. 3 di 4 3) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Nuoro, nella camera di consiglio del 2 luglio 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Tiziana Longu
Pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NUORO
SEZIONE COLLEGIALE CIVILE
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Tiziana Longu Presidente relatore dott.ssa Francesca Lecis Giudice dott. Cosimo Gabbani Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 210/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. CALVISI GIOVANNA, elettivamente domiciliato in PIAZZA SAN
GIOVANNI N. 26, NUORO, presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
SINI LARA, elettivamente domiciliata in VIA VENETO N. 14, NUORO, presso lo studio del difensore;
RESISTENTE con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Il Tribunale adito voglia:
1) dichiarare la separazione dei coniugi;
2) il sig. contribuirà al mantenimento della signora mediante il Pt_1 CP_1 versamento a suo favore della somma mensile di € 250,00, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese;
Pag. 1 di 4 3) la casa coniugale rimane assegnata al sig. che abiterà nell'immobile con Pt_1 il figlio;
4) la signora contribuirà alle spese straordinarie per il figlio nella CP_1 _1 misura del 50%;
5) le spese di lite sono compensate tra le parti;
6) la signora si trasferirà dall'immobile entro la data del 31.7.2025. CP_1
Conclusioni del Pubblico Ministero:
- Considerato il mutamento di rito da separazione giudiziale a separazione consensuale, conclude per l'omologa della separazione consensuale.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 7.3.2025 ha esposto di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con il 10.5.2003 in Orosei, trascritto presso il CP_1 registro dello stato civile di quel comune al n. 10, Parte II, Serie A, dell'anno 2003; che dall'unione è nato in [...] il [...], maggiorenne ma economicamente non indipendente;
che vive con il padre che provvede in via _1 esclusiva al suo mantenimento;
che il ricorrente è pensionato, mentre la signora è CP_1 una collaboratrice domestica;
che le parti hanno già disposto dei propri beni;
che è completamente venuta meno la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Ciò premesso, il ricorrente ha chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi;
disporre in proprio favore l'assegnazione della casa coniugale, ove _1 continuerà a vivere con il padre;
stabilire che ciascun coniuge provveda al proprio mantenimento personale e che al mantenimento ordinario e straordinario del figlio continuerà a provvedere in via esclusiva il ricorrente;
confermare la _1 suddivisione dei conti e rapporti bancari e/o postali, nonché delle autovetture, già intervenuta tra le parti.
Con comparsa depositata il 4.6.2025 si è costituita in giudizio la CP_1 quale ha chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi;
l'assegnazione della casa familiare in proprio favore per abitarvi unitamente al figlio stabilire che il _1 padre contribuisca al mantenimento di corrispondendo direttamente in favore di _1 quest'ultimo la somma mensile di € 350,00; in via subordinata, porre a carico del
Pag. 2 di 4 ricorrente un assegno di mantenimento a favore della convenuta nella misura di € 350,00 mensili;
in via ulteriormente subordinata, porre a carico del ricorrente l'obbligo alimentare a favore della convenuta ex art. 156 c.c. e 433 s.s. c.c., nella misura che il giudice riterrà equa e previo accertamento dello stato di bisogno;
con vittoria delle spese di lite.
All'udienza del 5.6.2025 le parti hanno dichiarato di aver raggiunto l'accordo e hanno rassegnato le conclusioni congiunte sopra indicate, chiedendo la trasformazione del rito. Il Pubblico Ministero ha chiesto omologarsi la separazione secondo le condizioni individuate dalle parti.
Il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
L'intervenuto accordo tra i coniugi, risultante dalle conclusioni conformi presentate all'udienza del 5.6.2025, ha sostanzialmente trasformato la procedura da giudiziale in consensuale. Pertanto, il Tribunale deve limitarsi all'esame delle condizioni concernenti il figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente, i cui preminenti interessi vanno tutelati, nonché a verificare che le altre clausole di separazione non siano in contrasto con le norme di ordine pubblico.
Secondo quanto dichiarato dalle parti, i coniugi non hanno più un'unione affettiva e sentimentale per incompatibilità di carattere e insanabili incomprensioni. Tale situazione rende evidente l'esistenza di una frattura irreversibile e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale.
Ritiene il Collegio che la posizione del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente sia salvaguardata dalle condizioni su cui i coniugi hanno trovato l'accordo.
Stante l'intervenuto accordo, le spese di lite vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nuoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così giudica:
1) omologa la separazione dei coniugi e alle Parte_1 CP_1 condizioni indicate nelle conclusioni conformi;
2) ordina all'Ufficio dello stato civile di procedere all'annotazione della sentenza;
Pag. 3 di 4 3) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Nuoro, nella camera di consiglio del 2 luglio 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Tiziana Longu
Pag. 4 di 4