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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 29/10/2025, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 239/2025 R.G.
TRIBUNALE DI VERBANIA Ruolo Lavoro
Verbale d'udienza
All'udienza del 29.10.2025, davanti al Giudice dott. UD HE, sono comparsi mediante collegamento da remoto: per la parte ricorrente, l'avv. LIDEO
Nessuno per il convenuto CP_1
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
L'avv. LIDEO si riporta al ricorso;
fa presente di avere depositato conteggio aggiornato (doc. 18) prendendo come fattori di calcolo il numero di giorni di ferie indicati dal e lo stipendio giornaliero così come riconosciuto da parte CP_1
resistente, nonché sottraendo i giorni di ferie fruiti come indicato dal e CP_1 mantenendo solo per l'a.s. 2018/2019 il numero di giorni di servizio indicati in ricorso e il relativo calcolo di ferie maturate posto che il conteggio del CP_1 indica in maniera errata il giorno di inizio del servizio come risulta dal confronto con lo stato matricolare (doc. 1). Per l'a.s. 2019/2020 sono stati sottratti i giorni di ferie per i quali è stata pagata l'indennità come da doc. 8 di parte resistente e non gli ulteriori 14 giorni di ferie indicati nel medesimo documento, poichè per dette giornate (tutte comprese tra l'11 e il 30 giugno 2020 non è stata documentata dal alcuna richiesta a firma della docente). Chiede l'accoglimento delle CP_1
conclusioni con riferimento al nuovo conteggio depositato doc. 18.
Il giudice informa le parti che si ritirerà in camera di consiglio al termine delle udienze della mattinata.
L'avv. LIDEO presta l'assenso alla lettura della sentenza anche in sua assenza, senza ripristinare il collegamento da remoto.
Il Giudice dopo essersi ritirato in camera di consiglio, terminato il collegamento da remoto e assenti le parti, decide la causa, dando lettura della sentenza con motivazione contestuale scritta in calce al presente verbale.
Il Giudice del lavoro UD HE
N. 239/2025 R.G. Lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA in persona del Giudice dott. UD HE, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 239/2025 R.G. Lav. promossa da:
, (c.f. ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
27.04.1991, residente in [...]n. 22, rappresentato e difeso dagli Avv.ti
RA ID, IC MP, AL LI, AN LD e FA NC, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. ID in Verbania Viale Azari n. 9, giusta procura in atti
PARTE RICORRENTE
C O N T R O
, (c.f. ) in persona del Controparte_2 P.IVA_1 CP_3 tempore, Controparte_4 , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati
[...]
e difesi, ex art. 417 bis, co. 1, cpc, dalla Funzionaria Dott.ssa Nadia Sbaffo, dipendente dell' Controparte_4
, e legalmente domiciliati presso l'
[...] Controparte_4
, sito in Verbania, Via Annibale Rosa n. 20/c.
[...]
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente:
Accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente a percepire € 7.095,14 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute e festività soppresse per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e, conseguentemente, condannare il Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della suddetta somma o
[...]
a maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, quale differenziale tra i giorni di ferie e di festività soppresse maturati e giorni di ferie e di festività soppresse concretamente fruiti a domanda. Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18.
Parte resistente: Voglia l'Ill.mo Tribunale Adito, contrariis reiectis, in via principale rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto per le ragioni esposte. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio ai sensi dell'art. 152 bis disp. att. cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dà atto che la presente sentenza viene redatta a norma dell'art. 132 c.p.c., come modificato dalla L. n. 69 del 2009 omettendo lo svolgimento del processo salvi i richiami indispensabili ai fini di una migliore comprensione dell'oggetto del giudizio.
Con ricorso depositato il 21.5.2025, insegnante di scuola secondaria Parte_1
Scuola Secondaria con ultima sede di servizio presso l'Istituto Superiore “L. Cobianchi” di
Verbania, deducendo di aver lavorato alle dipendenze del in forza Controparte_2
di contratti a tempo determinato con scadenza al 30 giugno negli anni scolastici 2016/2017,
2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, chiedeva che venisse accertato e dichiarato il suo diritto a percepire l'indennità sostitutiva per ferie non godute alla scadenza del contratto nella predetta annualità e, conseguentemente, che il Controparte_2
venisse condannato al pagamento, a tale titolo, della somma di € 7.293,68.
[...]
Il si è costituito per chiedere il rigetto del ricorso, Controparte_2
ritenendone l'infondatezza, sulla scorta anche di alcune pronunce di merito, posto che il personale docente deve ritenersi automaticamente in ferie, senza necessità di domanda, nei giorni di sospensione didattica prevista dal calendario scolastico regionale, ai sensi dell'art.
l comma 54 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012 (laddove prevede che il personale docente di tutti i gradi di istruzione “fruisce” delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali). Riteneva, inoltre, che non potesse essere domandata alcuna indennità per i giorni relativi alle festività soppresse.
La causa, istruita su base documentale, è stata quindi discussa all'odierna udienza e decisa mediante pronuncia della presente sentenza con motivazione contestuale.
La domanda è fondata e merita pertanto accoglimento.
Preliminarmente, si richiama la normativa di interesse.
Come riassunto nella sentenza della Corte di Cassazione n. 14268/2022, il CCNL 2006/2009 per il personale del Comparto Scuola, del 29 novembre 2007, ha disciplinato le ferie del personale all'art. 13: “per il personale docente rilevano i commi 9 e 10. A tenore del comma 9, le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche;
durante la rimanente parte dell'anno può essere fruito dal personale docente un periodo di ferie non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituzione del docente con altro personale in servizio nella stessa sede, senza oneri aggiuntivi. Il comma 10 stabilisce, per i soli docenti a tempo indeterminato, che le ferie che non possono essere fruite nell'anno scolastico di riferimento, in tutto o in parte, per particolari esigenze di servizio ovvero per motivate esigenze di carattere personale e di malattia sono godute entro l'anno scolastico successivo, sempre nei periodi di sospensione dell'attività didattica.
5. Lo dello stesso CCNL, successivo art. 19, relativo al regime di ferie, permessi ed assenze del personale a tempo determinato dopo un generale rinvio alle previsioni relative al personale
a tempo indeterminato, pone alcune precisazioni.
In particolare, ai sensi del comma 2, qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie, le stesse sono liquidate al termine dell'anno scolastico (e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico). La previsione collettiva stabilisce, inoltre, che: "La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto".
6. La norma deve essere interpretata nel senso che il personale docente a termine non è obbligato a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni che si verificano tra il primo e l'ultimo giorno di scuola come fissati dal calendario regionale dovendo intendersi in questo senso la locuzione "periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico". Pertanto, diversamente dal personale di ruolo, il docente a termine non è tenuto a chiedere le ferie né può essere messo in ferie d'ufficio durante il periodo dell'anno scolastico in cui, secondo il calendario regionale, si svolgono le lezioni.
Le ferie non godute vengono liquidate alla cessazione del rapporto a termine.”
Successivamente è intervenuta la disciplina legislativa di cui all'art. 5 comma 8 d.l. n.
95/2012, relativa in generale al pubblico impiego, in forza del quale “le ferie, i riposi ed i permessi (…) sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile”.
L'art. 1 comma 55 della legge n. 228/2012 ha aggiunto alla predetta norma il seguente inciso, dettando una disciplina speciale delle ferie per il personale della scuola: “Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario
o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
La deroga al divieto di monetizzazione per il personale docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche è stata introdotta all'evidente scopo di consentire a tale particolare categoria di docenti di non subire una inammissibile compressione del diritto alle ferie posta la impossibilità per costoro di potere fruire di tutte le ferie maturate nei periodi di sospensione delle attività didattiche, come invece previsto per i docenti assunti a tempo indeterminato.
Va precisato infatti che la medesima legge di stabilità del 2013 all'art. 1 comma 54 ha stabilito che “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”.
La legge ha inoltre stabilito nel successivo comma 56 che entrambe le disposizioni contenute nella legge di stabilità (commi 54 e 55) “non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013”.
Ora, la ricorrente per gli anni scolastici oggetto di ricorso, anni per i quali ha stipulato contratti con scadenza al 30 giugno, ha formulato il seguente prospetto di giorni di ferie maturati e di giorni di ferie fruiti:
- anno scolastico 2016/17: (257 giorni di servizio) 21,07 giorni di ferie maturati + 2 giorni di riposo per festività soppresse, per un totale di giorni 23,07 di ferie, 4 giorni di ferie fruiti;
- anno scolastico 2017/18: (284 giorni di servizio) 23,28 giorni di ferie maturati + 3 giorni di riposo per festività soppresse, per un totale di giorni 26,28 di ferie, 3 giorni di ferie fruiti;
- anno scolastico 2018/19: (294 giorni di servizio) 24,10 giorni di ferie maturati + 3 giorni di riposo per festività soppresse, per un totale di giorni 27,10 di ferie, 4 giorni di ferie fruiti;
- anno scolastico 2019/20: (293 giorni di servizio) 24,02 giorni di ferie maturati + 3 giorni di riposo per festività soppresse, per un totale di giorni 27,02 di ferie, 3 giorni di ferie fruiti;
- anno scolastico 2020/21: (287 giorni di servizio) 23,52 giorni di ferie maturati + 3 giorni di riposo per festività soppresse, per un totale di giorni 26,52 di ferie, 4 giorni di ferie fruiti.
Ha quindi dedotto di non avere percepito alcuna indennità sostitutiva per le ferie non godute;
in particolare, ha dedotto che il ha erroneamente considerato come giorni CP_1
di ferie fruiti anche quelli di sospensione delle lezioni, nonostante non avesse mai chiesto di godere di dette ferie e non fosse mai stato collocato in congedo d'ufficio.
Ciò posto, i vari aspetti della questione sono già stati oggetto di recenti arresti della Suprema
Corte e di diversi precedenti di merito (cfr. Tribunale Ferrara sez. lav., 12/07/2024, n.148, Tribunale Milano sez. lav., 01/10/2024, n.4021, oltre ai precedenti menzionati da parte ricorrente), pronunce che si richiamano anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione: “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55 della l. n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia,
Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause
C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro” (Cassazione civile sez. lav.,
15/05/2024, n.13440).
Sulla scorta dei principi affermati dalla Suprema Corte deve, altresì, escludersi che nel periodo di sospensione delle lezioni secondo il calendario scolastico regionale il docente a tempo determinato possa essere ritenuto automaticamente in ferie: “deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta
o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di
Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell' art. 1 della legge n. 228 del 2012 ", e ciò in quanto "ove non vi sia stata espressa istanza del docente non di ruolo di godere del congedo nei giorni compresi fra la fine delle lezioni ordinarie e il 30 giugno di ogni anno (data nella quale cessano le attività didattiche ex art. 74, comma 2, del d.lgs. n. 297 del 1994) e il dirigente scolastico non abbia né adottato provvedimenti al riguardo né invitato l'insegnante a usufruire delle ferie entro un certo termine con espresso avviso che, in mancanza, avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse, deve ritenersi che sussista il diritto di tale insegnante alla monetizzazione del congedo non utilizzato alla fine del rapporto di lavoro” (Cass. Sez. L -
Ordinanza n. 16715 del 17/06/2024).
Con ulteriore pronuncia la Corte di Cassazione, replicando ulteriormente alle contestazioni del secondo cui nei confronti dei docenti assunti con contratto a tempo CP_1 determinato sino al termine delle attività didattiche verrebbe ad operare una presunzione legale di avvenuta fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle attività scolastiche - in quanto in tali periodi i docenti percepiscono la retribuzione senza svolgere attività lavorative – con la conseguenza che non vi sarebbe necessità di sollecitazione alla fruizione delle ferie da parte del dirigente scolastico, proprio in virtù dell'operare di tale presunzione, ha affermato in maniera convincente che: “Osserva, ulteriormente, questa Corte che l'opposta interpretazione sostenuta dall'odierno Ministero ricorrente non solo risulta incompatibile con le indicazioni della giurisprudenza eurounitaria ma non tiene neppure in adeguata considerazione la circostanza che i periodi di sospensione delle attività scolastiche ammontano ad un numero di giorni superiore all'entità complessiva delle ferie annuali disponibili, di talché, ove si ritenesse operante un automatismo quale quello propugnato nel ricorso, l'effetto conclusivo sarebbe la totale consumazione delle ferie, impedendo al docente la minima fruizione delle stesse durante l'anno scolastico.
Né può ritenersi che il presupposto della richiesta o del provvedimento del dirigente scolastico costituisca un dato meramente formale perché è solo durante il periodo di ferie, richiesto e concesso, che il docente, al pari di ogni altro dipendente, può ritenersi libero di organizzare il proprio tempo, laddove nel periodo di sospensione delle attività didattiche, ma non delle ulteriori attività connesse alla funzione docente (come gli scrutini, la programmazione ecc.), lo stesso docente potrebbe essere richiamato in servizio” (cfr. Cass. civ. sez. lav. ordinanza n. 28587 del 6.11.2024).
Nella vicenda in esame il nel costituirsi non ha né allegato né provato di aver CP_1
formulato alcun invito al ricorrente di godere delle ferie con espresso avvertimento della perdita del diritto al godimento delle stesse e all'indennità sostitutiva delle stesse.
Si deve dunque ritenere fondata nell'an la domanda del ricorrente, non avendo il CP_1 offerto la prova di avere posto in essere le condotte previste dalle pronunce della Corte.
Con riferimento alla quantificazione dell'indennità per ferie non godute, va osservato che il ricorrente ha fornito un puntuale conteggio di giorni di ferie residui, non richiesti e non fruiti, per cui lo stesso ha richiesto il pagamento dell'indennità sostitutiva nella misura di €
€ 7.293,68.
Il convenuto ha depositato un conteggio alternativo nel quale (oltre a sottrarre CP_1 come ferie fruite i giorni di sospensione del calendario scolastico, secondo l'impostazione che come argomentato non si ritiene accoglibile) ha rilevato che parte ricorrente non aveva tenuto conto delle ferie che la stessa dipendente aveva richiesto e goduto ovvero comunque liquidati durante gli anni della docenza (in particolare, giorni 9 nell' a.s. 2018/2019 e 15,04 giorno nell'a.s.2019/2020), escludendo inoltre i giorni di festività soppresse posto che, ad avviso del , non possono essere inglobati nelle richieste di monetizzazione CP_1
delle ferie. Per gli aa.ss. 2018/2019 e 2020/2021 il ha inoltre considerato un CP_1 numero di giorni di servizio inferiore (rispettivamente 285 anziché 276 e 285 anziché 287), avendo indicato una diversa data di inizio del servizio (per l'a.s. 2018/2019 il 19.9.2018 anziché il 10.9.2018 e per l'a.s. 2020/2021 il 19.9.2020 anziché il 19.9.2020): l'indicazione è, peraltro, certamente erronea perché non corrisponde alla data di inizio dei contratti stipulati dalla ricorrente per le annualità in parola, risultante dallo stato matricolare (cfr. doc. 1 parte ricorrente); i conseguenti dati di giorni di ferie maturate e residue stimati dal CP_1
appaiono pertanto inattendibili.
Parte ricorrente ha riformulato i conteggi (doc. 18), prendendo come fattori di calcolo il numero di giorni di ferie indicati dal e lo stipendio giornaliero così come CP_1
riconosciuto da parte resistente, nonché sottraendo i giorni di ferie fruiti come indicato dal
: solo per l'a.s. 2018/2019 ha mantenuto il numero di giorni di servizio indicati in CP_1 ricorso e il relativo calcolo di ferie maturate stante l'errore già evidenziato;
inoltre per l'a.s.
2019/2020 ha sottratto i giorni di ferie per i quali è stata pagata l'indennità come da doc. 8 di parte resistente e non gli ulteriori 14 giorni di ferie indicati nel medesimo documento, poichè per dette giornate (tutte comprese tra l'11 e il 30 giugno 2020) non è stata documentata dal alcuna richiesta a firma della docente. CP_1
Ha quindi ridotto la somma richiesta ad € 7.095,14, insistendo anche per l'inclusione nel conteggio dei giorni relativi alle festività soppresse.
Ora, quanto alle festività soppresse, in effetti, si richiama Cassazione civile sez. lav. n.
8926/2024 secondo cui, l'assenza “di una specifica disciplina per la mancata fruizione delle giornate di riposo per festività soppresse, previste dall'art. 1 della l. n. 937 del 1977, non può ritenersi ostativa alla loro monetizzazione alla cessazione del rapporto ove ricorrano gli stessi presupposti che consentono la monetizzazione delle ferie, in ragione delle chiare disposizioni dettate dall'art. 2 di detta legge per le quattro giornate di riposo ivi previste e della loro sostanziale assimilabilità alle ferie”.
Ciò posto, può farsi riferimento al conteggio di parte ricorrente, riformulato da parte ricorrente, che appare conforme alle risultanze dei documenti con riferimento ai numeri di giorni di servizio e conseguenti giorni di ferie maturati nonché per il numero di giorni fruiti o liquidati (dovendosi confermare l'impossibilità di considerare come fruiti i 14 giorni relativi all'a.s. 2019/2020 in assenza di prova dell'effettiva richiesta formulata dal docente). Pertanto, la ricorrente ha diritto alla differenza retributiva per indennità sostitutiva di ferie non godute in relazione agli anni scolastici 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/2020 e
2020/2021, determinata nella complessiva somma lorda di € 7.095,14 oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
Le spese seguono la soccombenza. La liquidazione delle spese di lite viene effettuata come da dispositivo, tenuto conto della limitata attività processuale svolta, della natura documentale della causa, della serialità delle questioni di fatto e di diritto che ne hanno costituito oggetto, con distrazione a favore dei difensori che si sono dichiarati antistatari.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 239/2025 RG Lav., ogni diversa istanza deduzione ed eccezione disattesa,
- dichiara tenuto e condanna il , in persona del Controparte_2
Ministro pro tempore, a pagare a favore di parte ricorrente, la somma complessiva lorda di
€ 7.095,14 a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute per gli anni scolastici
2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/2020 e 2020/2021, oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
Condanna il convenuto a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che CP_1
liquida in euro 2.109 per competenze, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione a favore dei difensori che si sono dichiarati antistatari.
Verbania, 29.10.2025
Il Giudice del lavoro
UD HE
TRIBUNALE DI VERBANIA Ruolo Lavoro
Verbale d'udienza
All'udienza del 29.10.2025, davanti al Giudice dott. UD HE, sono comparsi mediante collegamento da remoto: per la parte ricorrente, l'avv. LIDEO
Nessuno per il convenuto CP_1
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
L'avv. LIDEO si riporta al ricorso;
fa presente di avere depositato conteggio aggiornato (doc. 18) prendendo come fattori di calcolo il numero di giorni di ferie indicati dal e lo stipendio giornaliero così come riconosciuto da parte CP_1
resistente, nonché sottraendo i giorni di ferie fruiti come indicato dal e CP_1 mantenendo solo per l'a.s. 2018/2019 il numero di giorni di servizio indicati in ricorso e il relativo calcolo di ferie maturate posto che il conteggio del CP_1 indica in maniera errata il giorno di inizio del servizio come risulta dal confronto con lo stato matricolare (doc. 1). Per l'a.s. 2019/2020 sono stati sottratti i giorni di ferie per i quali è stata pagata l'indennità come da doc. 8 di parte resistente e non gli ulteriori 14 giorni di ferie indicati nel medesimo documento, poichè per dette giornate (tutte comprese tra l'11 e il 30 giugno 2020 non è stata documentata dal alcuna richiesta a firma della docente). Chiede l'accoglimento delle CP_1
conclusioni con riferimento al nuovo conteggio depositato doc. 18.
Il giudice informa le parti che si ritirerà in camera di consiglio al termine delle udienze della mattinata.
L'avv. LIDEO presta l'assenso alla lettura della sentenza anche in sua assenza, senza ripristinare il collegamento da remoto.
Il Giudice dopo essersi ritirato in camera di consiglio, terminato il collegamento da remoto e assenti le parti, decide la causa, dando lettura della sentenza con motivazione contestuale scritta in calce al presente verbale.
Il Giudice del lavoro UD HE
N. 239/2025 R.G. Lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA in persona del Giudice dott. UD HE, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 239/2025 R.G. Lav. promossa da:
, (c.f. ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
27.04.1991, residente in [...]n. 22, rappresentato e difeso dagli Avv.ti
RA ID, IC MP, AL LI, AN LD e FA NC, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. ID in Verbania Viale Azari n. 9, giusta procura in atti
PARTE RICORRENTE
C O N T R O
, (c.f. ) in persona del Controparte_2 P.IVA_1 CP_3 tempore, Controparte_4 , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati
[...]
e difesi, ex art. 417 bis, co. 1, cpc, dalla Funzionaria Dott.ssa Nadia Sbaffo, dipendente dell' Controparte_4
, e legalmente domiciliati presso l'
[...] Controparte_4
, sito in Verbania, Via Annibale Rosa n. 20/c.
[...]
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente:
Accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente a percepire € 7.095,14 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute e festività soppresse per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e, conseguentemente, condannare il Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della suddetta somma o
[...]
a maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, quale differenziale tra i giorni di ferie e di festività soppresse maturati e giorni di ferie e di festività soppresse concretamente fruiti a domanda. Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18.
Parte resistente: Voglia l'Ill.mo Tribunale Adito, contrariis reiectis, in via principale rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto per le ragioni esposte. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio ai sensi dell'art. 152 bis disp. att. cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dà atto che la presente sentenza viene redatta a norma dell'art. 132 c.p.c., come modificato dalla L. n. 69 del 2009 omettendo lo svolgimento del processo salvi i richiami indispensabili ai fini di una migliore comprensione dell'oggetto del giudizio.
Con ricorso depositato il 21.5.2025, insegnante di scuola secondaria Parte_1
Scuola Secondaria con ultima sede di servizio presso l'Istituto Superiore “L. Cobianchi” di
Verbania, deducendo di aver lavorato alle dipendenze del in forza Controparte_2
di contratti a tempo determinato con scadenza al 30 giugno negli anni scolastici 2016/2017,
2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, chiedeva che venisse accertato e dichiarato il suo diritto a percepire l'indennità sostitutiva per ferie non godute alla scadenza del contratto nella predetta annualità e, conseguentemente, che il Controparte_2
venisse condannato al pagamento, a tale titolo, della somma di € 7.293,68.
[...]
Il si è costituito per chiedere il rigetto del ricorso, Controparte_2
ritenendone l'infondatezza, sulla scorta anche di alcune pronunce di merito, posto che il personale docente deve ritenersi automaticamente in ferie, senza necessità di domanda, nei giorni di sospensione didattica prevista dal calendario scolastico regionale, ai sensi dell'art.
l comma 54 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012 (laddove prevede che il personale docente di tutti i gradi di istruzione “fruisce” delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali). Riteneva, inoltre, che non potesse essere domandata alcuna indennità per i giorni relativi alle festività soppresse.
La causa, istruita su base documentale, è stata quindi discussa all'odierna udienza e decisa mediante pronuncia della presente sentenza con motivazione contestuale.
La domanda è fondata e merita pertanto accoglimento.
Preliminarmente, si richiama la normativa di interesse.
Come riassunto nella sentenza della Corte di Cassazione n. 14268/2022, il CCNL 2006/2009 per il personale del Comparto Scuola, del 29 novembre 2007, ha disciplinato le ferie del personale all'art. 13: “per il personale docente rilevano i commi 9 e 10. A tenore del comma 9, le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche;
durante la rimanente parte dell'anno può essere fruito dal personale docente un periodo di ferie non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituzione del docente con altro personale in servizio nella stessa sede, senza oneri aggiuntivi. Il comma 10 stabilisce, per i soli docenti a tempo indeterminato, che le ferie che non possono essere fruite nell'anno scolastico di riferimento, in tutto o in parte, per particolari esigenze di servizio ovvero per motivate esigenze di carattere personale e di malattia sono godute entro l'anno scolastico successivo, sempre nei periodi di sospensione dell'attività didattica.
5. Lo dello stesso CCNL, successivo art. 19, relativo al regime di ferie, permessi ed assenze del personale a tempo determinato dopo un generale rinvio alle previsioni relative al personale
a tempo indeterminato, pone alcune precisazioni.
In particolare, ai sensi del comma 2, qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie, le stesse sono liquidate al termine dell'anno scolastico (e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico). La previsione collettiva stabilisce, inoltre, che: "La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto".
6. La norma deve essere interpretata nel senso che il personale docente a termine non è obbligato a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni che si verificano tra il primo e l'ultimo giorno di scuola come fissati dal calendario regionale dovendo intendersi in questo senso la locuzione "periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico". Pertanto, diversamente dal personale di ruolo, il docente a termine non è tenuto a chiedere le ferie né può essere messo in ferie d'ufficio durante il periodo dell'anno scolastico in cui, secondo il calendario regionale, si svolgono le lezioni.
Le ferie non godute vengono liquidate alla cessazione del rapporto a termine.”
Successivamente è intervenuta la disciplina legislativa di cui all'art. 5 comma 8 d.l. n.
95/2012, relativa in generale al pubblico impiego, in forza del quale “le ferie, i riposi ed i permessi (…) sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile”.
L'art. 1 comma 55 della legge n. 228/2012 ha aggiunto alla predetta norma il seguente inciso, dettando una disciplina speciale delle ferie per il personale della scuola: “Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario
o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
La deroga al divieto di monetizzazione per il personale docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche è stata introdotta all'evidente scopo di consentire a tale particolare categoria di docenti di non subire una inammissibile compressione del diritto alle ferie posta la impossibilità per costoro di potere fruire di tutte le ferie maturate nei periodi di sospensione delle attività didattiche, come invece previsto per i docenti assunti a tempo indeterminato.
Va precisato infatti che la medesima legge di stabilità del 2013 all'art. 1 comma 54 ha stabilito che “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”.
La legge ha inoltre stabilito nel successivo comma 56 che entrambe le disposizioni contenute nella legge di stabilità (commi 54 e 55) “non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013”.
Ora, la ricorrente per gli anni scolastici oggetto di ricorso, anni per i quali ha stipulato contratti con scadenza al 30 giugno, ha formulato il seguente prospetto di giorni di ferie maturati e di giorni di ferie fruiti:
- anno scolastico 2016/17: (257 giorni di servizio) 21,07 giorni di ferie maturati + 2 giorni di riposo per festività soppresse, per un totale di giorni 23,07 di ferie, 4 giorni di ferie fruiti;
- anno scolastico 2017/18: (284 giorni di servizio) 23,28 giorni di ferie maturati + 3 giorni di riposo per festività soppresse, per un totale di giorni 26,28 di ferie, 3 giorni di ferie fruiti;
- anno scolastico 2018/19: (294 giorni di servizio) 24,10 giorni di ferie maturati + 3 giorni di riposo per festività soppresse, per un totale di giorni 27,10 di ferie, 4 giorni di ferie fruiti;
- anno scolastico 2019/20: (293 giorni di servizio) 24,02 giorni di ferie maturati + 3 giorni di riposo per festività soppresse, per un totale di giorni 27,02 di ferie, 3 giorni di ferie fruiti;
- anno scolastico 2020/21: (287 giorni di servizio) 23,52 giorni di ferie maturati + 3 giorni di riposo per festività soppresse, per un totale di giorni 26,52 di ferie, 4 giorni di ferie fruiti.
Ha quindi dedotto di non avere percepito alcuna indennità sostitutiva per le ferie non godute;
in particolare, ha dedotto che il ha erroneamente considerato come giorni CP_1
di ferie fruiti anche quelli di sospensione delle lezioni, nonostante non avesse mai chiesto di godere di dette ferie e non fosse mai stato collocato in congedo d'ufficio.
Ciò posto, i vari aspetti della questione sono già stati oggetto di recenti arresti della Suprema
Corte e di diversi precedenti di merito (cfr. Tribunale Ferrara sez. lav., 12/07/2024, n.148, Tribunale Milano sez. lav., 01/10/2024, n.4021, oltre ai precedenti menzionati da parte ricorrente), pronunce che si richiamano anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione: “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55 della l. n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia,
Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause
C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro” (Cassazione civile sez. lav.,
15/05/2024, n.13440).
Sulla scorta dei principi affermati dalla Suprema Corte deve, altresì, escludersi che nel periodo di sospensione delle lezioni secondo il calendario scolastico regionale il docente a tempo determinato possa essere ritenuto automaticamente in ferie: “deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta
o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di
Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell' art. 1 della legge n. 228 del 2012 ", e ciò in quanto "ove non vi sia stata espressa istanza del docente non di ruolo di godere del congedo nei giorni compresi fra la fine delle lezioni ordinarie e il 30 giugno di ogni anno (data nella quale cessano le attività didattiche ex art. 74, comma 2, del d.lgs. n. 297 del 1994) e il dirigente scolastico non abbia né adottato provvedimenti al riguardo né invitato l'insegnante a usufruire delle ferie entro un certo termine con espresso avviso che, in mancanza, avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse, deve ritenersi che sussista il diritto di tale insegnante alla monetizzazione del congedo non utilizzato alla fine del rapporto di lavoro” (Cass. Sez. L -
Ordinanza n. 16715 del 17/06/2024).
Con ulteriore pronuncia la Corte di Cassazione, replicando ulteriormente alle contestazioni del secondo cui nei confronti dei docenti assunti con contratto a tempo CP_1 determinato sino al termine delle attività didattiche verrebbe ad operare una presunzione legale di avvenuta fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle attività scolastiche - in quanto in tali periodi i docenti percepiscono la retribuzione senza svolgere attività lavorative – con la conseguenza che non vi sarebbe necessità di sollecitazione alla fruizione delle ferie da parte del dirigente scolastico, proprio in virtù dell'operare di tale presunzione, ha affermato in maniera convincente che: “Osserva, ulteriormente, questa Corte che l'opposta interpretazione sostenuta dall'odierno Ministero ricorrente non solo risulta incompatibile con le indicazioni della giurisprudenza eurounitaria ma non tiene neppure in adeguata considerazione la circostanza che i periodi di sospensione delle attività scolastiche ammontano ad un numero di giorni superiore all'entità complessiva delle ferie annuali disponibili, di talché, ove si ritenesse operante un automatismo quale quello propugnato nel ricorso, l'effetto conclusivo sarebbe la totale consumazione delle ferie, impedendo al docente la minima fruizione delle stesse durante l'anno scolastico.
Né può ritenersi che il presupposto della richiesta o del provvedimento del dirigente scolastico costituisca un dato meramente formale perché è solo durante il periodo di ferie, richiesto e concesso, che il docente, al pari di ogni altro dipendente, può ritenersi libero di organizzare il proprio tempo, laddove nel periodo di sospensione delle attività didattiche, ma non delle ulteriori attività connesse alla funzione docente (come gli scrutini, la programmazione ecc.), lo stesso docente potrebbe essere richiamato in servizio” (cfr. Cass. civ. sez. lav. ordinanza n. 28587 del 6.11.2024).
Nella vicenda in esame il nel costituirsi non ha né allegato né provato di aver CP_1
formulato alcun invito al ricorrente di godere delle ferie con espresso avvertimento della perdita del diritto al godimento delle stesse e all'indennità sostitutiva delle stesse.
Si deve dunque ritenere fondata nell'an la domanda del ricorrente, non avendo il CP_1 offerto la prova di avere posto in essere le condotte previste dalle pronunce della Corte.
Con riferimento alla quantificazione dell'indennità per ferie non godute, va osservato che il ricorrente ha fornito un puntuale conteggio di giorni di ferie residui, non richiesti e non fruiti, per cui lo stesso ha richiesto il pagamento dell'indennità sostitutiva nella misura di €
€ 7.293,68.
Il convenuto ha depositato un conteggio alternativo nel quale (oltre a sottrarre CP_1 come ferie fruite i giorni di sospensione del calendario scolastico, secondo l'impostazione che come argomentato non si ritiene accoglibile) ha rilevato che parte ricorrente non aveva tenuto conto delle ferie che la stessa dipendente aveva richiesto e goduto ovvero comunque liquidati durante gli anni della docenza (in particolare, giorni 9 nell' a.s. 2018/2019 e 15,04 giorno nell'a.s.2019/2020), escludendo inoltre i giorni di festività soppresse posto che, ad avviso del , non possono essere inglobati nelle richieste di monetizzazione CP_1
delle ferie. Per gli aa.ss. 2018/2019 e 2020/2021 il ha inoltre considerato un CP_1 numero di giorni di servizio inferiore (rispettivamente 285 anziché 276 e 285 anziché 287), avendo indicato una diversa data di inizio del servizio (per l'a.s. 2018/2019 il 19.9.2018 anziché il 10.9.2018 e per l'a.s. 2020/2021 il 19.9.2020 anziché il 19.9.2020): l'indicazione è, peraltro, certamente erronea perché non corrisponde alla data di inizio dei contratti stipulati dalla ricorrente per le annualità in parola, risultante dallo stato matricolare (cfr. doc. 1 parte ricorrente); i conseguenti dati di giorni di ferie maturate e residue stimati dal CP_1
appaiono pertanto inattendibili.
Parte ricorrente ha riformulato i conteggi (doc. 18), prendendo come fattori di calcolo il numero di giorni di ferie indicati dal e lo stipendio giornaliero così come CP_1
riconosciuto da parte resistente, nonché sottraendo i giorni di ferie fruiti come indicato dal
: solo per l'a.s. 2018/2019 ha mantenuto il numero di giorni di servizio indicati in CP_1 ricorso e il relativo calcolo di ferie maturate stante l'errore già evidenziato;
inoltre per l'a.s.
2019/2020 ha sottratto i giorni di ferie per i quali è stata pagata l'indennità come da doc. 8 di parte resistente e non gli ulteriori 14 giorni di ferie indicati nel medesimo documento, poichè per dette giornate (tutte comprese tra l'11 e il 30 giugno 2020) non è stata documentata dal alcuna richiesta a firma della docente. CP_1
Ha quindi ridotto la somma richiesta ad € 7.095,14, insistendo anche per l'inclusione nel conteggio dei giorni relativi alle festività soppresse.
Ora, quanto alle festività soppresse, in effetti, si richiama Cassazione civile sez. lav. n.
8926/2024 secondo cui, l'assenza “di una specifica disciplina per la mancata fruizione delle giornate di riposo per festività soppresse, previste dall'art. 1 della l. n. 937 del 1977, non può ritenersi ostativa alla loro monetizzazione alla cessazione del rapporto ove ricorrano gli stessi presupposti che consentono la monetizzazione delle ferie, in ragione delle chiare disposizioni dettate dall'art. 2 di detta legge per le quattro giornate di riposo ivi previste e della loro sostanziale assimilabilità alle ferie”.
Ciò posto, può farsi riferimento al conteggio di parte ricorrente, riformulato da parte ricorrente, che appare conforme alle risultanze dei documenti con riferimento ai numeri di giorni di servizio e conseguenti giorni di ferie maturati nonché per il numero di giorni fruiti o liquidati (dovendosi confermare l'impossibilità di considerare come fruiti i 14 giorni relativi all'a.s. 2019/2020 in assenza di prova dell'effettiva richiesta formulata dal docente). Pertanto, la ricorrente ha diritto alla differenza retributiva per indennità sostitutiva di ferie non godute in relazione agli anni scolastici 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/2020 e
2020/2021, determinata nella complessiva somma lorda di € 7.095,14 oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
Le spese seguono la soccombenza. La liquidazione delle spese di lite viene effettuata come da dispositivo, tenuto conto della limitata attività processuale svolta, della natura documentale della causa, della serialità delle questioni di fatto e di diritto che ne hanno costituito oggetto, con distrazione a favore dei difensori che si sono dichiarati antistatari.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 239/2025 RG Lav., ogni diversa istanza deduzione ed eccezione disattesa,
- dichiara tenuto e condanna il , in persona del Controparte_2
Ministro pro tempore, a pagare a favore di parte ricorrente, la somma complessiva lorda di
€ 7.095,14 a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute per gli anni scolastici
2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/2020 e 2020/2021, oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
Condanna il convenuto a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che CP_1
liquida in euro 2.109 per competenze, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione a favore dei difensori che si sono dichiarati antistatari.
Verbania, 29.10.2025
Il Giudice del lavoro
UD HE