Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 28/01/2025, n. 265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 265 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA in nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Torino- Sezione lavoro
Il Giudice dott. Gian Luca Robaldo ha pronunciato la seguente
Sentenza contestuale (art. 429 c.p.c.)
nella causa iscritta al R.G.L. n. 8437/2024 promossa da:
Parte_1
Parte Ricorrente
c o n t r o
CP_1 ORREALE) Parte Convenuta
In seguito al deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, l ha CP_1 riconosciuto la fondatezza della pretesa del ricorrente di trattenere le somme percepite, nel periodo oggetto di causa, a titolo di Reddito di Cittadinanza: deve essere, pertanto, dichiarata la cessazione della materia del contendere fra le parti, come da congiunta richiesta delle parti. In virtù del principio della soccombenza virtuale, le spese di lite (liquidate come da dispositivo, tenendo conto del valore e della minima complessità della controversia) sono poste a carico dell'ente convenuto, in ragione del fatto che la parte ricorrente si è vista costretta ad adire l'autorità giudiziaria per vedersi riconosciuto il diritto oggetto della controversia.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c.
ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta,
dichiara cessata la materia del contendere fra le parti;
dichiara tenuta e condanna la parte convenuta al pagamento delle spese CP_1 processuali che liquida in € 1.864,00 oltre a rimb fetario, C.p.a. ed IVA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Torino, il 28 gennaio 2025 Il Giudice del Lavoro dott. Gian Luca Robaldo
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