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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 10/11/2025, n. 4794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4794 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 10/11/2025 innanzi al Giudice Dott. IO NI, chiamato il procedimento iscritto al n. 16196/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
CP_1
All'udienza del 10/11/2025 alle ore 9:18 sono presenti l'avv. BRUNO
AN in sostituzione dell'avv. TODARO FRANCESCO per la ricorrente, nonché l'avv. COLAJANNI ENRICA in sostituzione dell'avv.
CH IU per . CP_1
L'avv. Bruno, rilevato il reiterato mancato deposito dello sgravio, chiede che la causa venga trattenuta in decisione.
L'avv. Colajanni chiede un ulteriore breve rinvio per il deposito dello sgravio.
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 14:51 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.
IO NI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 16196 /2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. TODARO FRANCESCO Parte_1
- opponente-
CONTRO
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, con l'avv. CH IU
-opposto - oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 10/11/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- revoca il decreto ingiuntivo n. 1089/2024 - R.G. n. 12677/2024;
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore della parte CP_1
ricorrente che liquida in € 2.250,00, oltre spese generali, CPA e IVA, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
2 Con ricorso depositato il 08/11/2024 la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' proponendo opposizione avverso il decreto CP_1
ingiuntivo n. 1089/2024 - R.G. n. 12677/2024 deducendone l'illegittimità per insussistenza della pretesa creditoria e chiedendone la revoca.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva in giudizio il convenuto, rappresentando che: “Preso atto del riconoscimento in via giudiziale del diritto all'indennità di accompagnamento, il competente reparto amministrativo sta predisponendo, in via di autotutela, l'annullamento dell'indebito”, chiedendo in seguito all'accertamento dell'annullamento la cessazione della materia del contendere.
Rinviata più volte la trattazione del procedimento e tenete diverse udienze in atetsa dello stesso, senza alcuna istruttoria, autorizzate, discussa dalle parti, all'udienza odierna la causa è stata decisa come in dispositivo.
***
Il ricorso deve essere accolto.
Il provvedimento monitorio impugnato deriva dalla riliquidazione della prestazione n. 01730633 cat. INVCIV di cui beneficiava l'odierno opponente fin dal 01.06.1990 ed, in specie, dalla revoca dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal mese di ottobre 2011 fino a settembre
2012, in seguito al verbale della CMI del 26.12.2011 con il quale, riconoscendo l'opponente invalido al 100%, non riconosceva il suo diritto all'indennità di accompagnamento, con decorrenza dal 09.09.2011.
Deduce ancora l'opponente che: “ben prima del provvedimento di riliquidazione dell'ottobre 2013, il prefato verbale era stato CP_1
tempestivamente impugnato, in data 15.02.2012, con ricorso ex art. 445 bis
c.p.c., iscritto al R.G.L. 1011/2012, per il riconoscimento del diritto alla percezione dell'indennità di accompagnamento, (all. 4) in esito al quale, “la relazione di consulenza ha concluso per la SUSSISTENZA del prescritto requisito sanitario a decorrere dalla data della domanda amministrativa
(9.9.2011)”, accertamento che veniva omologato con decreto del
3 01.03.2013”.
Appare quindi evidente che il decreto ingiuntivo opposto è stato emesso e notificato sulla falsa premessa di un credito dovuto ad indebito pagamento della prestazione, sulla scorta di una ricostituzione che, attesa la proposizione di un ricorso giudiziale, non avrebbe mai dovuto essere compiuta.
Osservando, pur se pleonastico, che l'accertamento giudiziale dell'invalidità, posteriore alla visita di controllo, prevale senza alcun dubbio sul precedente esito, il credito vantato dall' deve ritenersi inesistente e CP_1
il decreto deve essere revocato.
Deve infine rilevarsi che, a fronte dell'annunciato annullamento in autotutela dell'indebito e del conseguente abbandono del decreto ingiuntivo opposto, nessun provvedimento è stato comunicato e versato in atti, nonostante cinque udienze tenute per il medesimo motivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 10/11/2025
Il Giudice Onorario
IO NI
4
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 10/11/2025 innanzi al Giudice Dott. IO NI, chiamato il procedimento iscritto al n. 16196/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
CP_1
All'udienza del 10/11/2025 alle ore 9:18 sono presenti l'avv. BRUNO
AN in sostituzione dell'avv. TODARO FRANCESCO per la ricorrente, nonché l'avv. COLAJANNI ENRICA in sostituzione dell'avv.
CH IU per . CP_1
L'avv. Bruno, rilevato il reiterato mancato deposito dello sgravio, chiede che la causa venga trattenuta in decisione.
L'avv. Colajanni chiede un ulteriore breve rinvio per il deposito dello sgravio.
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 14:51 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.
IO NI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 16196 /2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. TODARO FRANCESCO Parte_1
- opponente-
CONTRO
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, con l'avv. CH IU
-opposto - oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 10/11/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- revoca il decreto ingiuntivo n. 1089/2024 - R.G. n. 12677/2024;
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore della parte CP_1
ricorrente che liquida in € 2.250,00, oltre spese generali, CPA e IVA, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
2 Con ricorso depositato il 08/11/2024 la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' proponendo opposizione avverso il decreto CP_1
ingiuntivo n. 1089/2024 - R.G. n. 12677/2024 deducendone l'illegittimità per insussistenza della pretesa creditoria e chiedendone la revoca.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva in giudizio il convenuto, rappresentando che: “Preso atto del riconoscimento in via giudiziale del diritto all'indennità di accompagnamento, il competente reparto amministrativo sta predisponendo, in via di autotutela, l'annullamento dell'indebito”, chiedendo in seguito all'accertamento dell'annullamento la cessazione della materia del contendere.
Rinviata più volte la trattazione del procedimento e tenete diverse udienze in atetsa dello stesso, senza alcuna istruttoria, autorizzate, discussa dalle parti, all'udienza odierna la causa è stata decisa come in dispositivo.
***
Il ricorso deve essere accolto.
Il provvedimento monitorio impugnato deriva dalla riliquidazione della prestazione n. 01730633 cat. INVCIV di cui beneficiava l'odierno opponente fin dal 01.06.1990 ed, in specie, dalla revoca dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal mese di ottobre 2011 fino a settembre
2012, in seguito al verbale della CMI del 26.12.2011 con il quale, riconoscendo l'opponente invalido al 100%, non riconosceva il suo diritto all'indennità di accompagnamento, con decorrenza dal 09.09.2011.
Deduce ancora l'opponente che: “ben prima del provvedimento di riliquidazione dell'ottobre 2013, il prefato verbale era stato CP_1
tempestivamente impugnato, in data 15.02.2012, con ricorso ex art. 445 bis
c.p.c., iscritto al R.G.L. 1011/2012, per il riconoscimento del diritto alla percezione dell'indennità di accompagnamento, (all. 4) in esito al quale, “la relazione di consulenza ha concluso per la SUSSISTENZA del prescritto requisito sanitario a decorrere dalla data della domanda amministrativa
(9.9.2011)”, accertamento che veniva omologato con decreto del
3 01.03.2013”.
Appare quindi evidente che il decreto ingiuntivo opposto è stato emesso e notificato sulla falsa premessa di un credito dovuto ad indebito pagamento della prestazione, sulla scorta di una ricostituzione che, attesa la proposizione di un ricorso giudiziale, non avrebbe mai dovuto essere compiuta.
Osservando, pur se pleonastico, che l'accertamento giudiziale dell'invalidità, posteriore alla visita di controllo, prevale senza alcun dubbio sul precedente esito, il credito vantato dall' deve ritenersi inesistente e CP_1
il decreto deve essere revocato.
Deve infine rilevarsi che, a fronte dell'annunciato annullamento in autotutela dell'indebito e del conseguente abbandono del decreto ingiuntivo opposto, nessun provvedimento è stato comunicato e versato in atti, nonostante cinque udienze tenute per il medesimo motivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 10/11/2025
Il Giudice Onorario
IO NI
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