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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 09/04/2025, n. 1606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1606 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
All'esito della camera di consiglio è stata data lettura della sentenza in assenza delle parti.
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giulio Fortunato,
ha pronunziato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2019 il 22 luglio al numero 7638 del 2019 avente per oggetto una controversia in materia di responsabilità
TRA
e , nella qualità di genitori Parte_1 Controparte_1
di rappresentati e difesi, in virtù di procura alle liti Parte_2
stesa in calce all'atto di citazione, dall'avv. Anna Mancino ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Pagani alla via De Rosa, 78
ATTORI
E
Controparte_2
, in persona dei
[...] Controparte_3
rispettivi rappresentanti legali pro tempore, entrambi rappresentati e difesi ope
legis dall'Avvocatura distrettuale di Salerno, presso i cui uffici, siti in Salerno
al Corso Vittorio Emanuele, 58, è elettivamente domiciliato;
1 CONVENUTI
NONCHE'
, in persona del Controparte_4
legale rappresentante pro tempore;
TERZA CHIAMATA IN CAUSA CONTUMACE
Decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'esito della discussione orale delle parti, le cui conclusioni sono integralmente richiamate in questa sede.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 11 luglio 2019, e Parte_1
, nella loro qualità di genitori del minore Controparte_1 Parte_2
hanno convenuto in giudizio il e l' Controparte_2 [...]
”, pretendendo il risarcimento dei danni Controparte_5 CP_3
patiti dal proprio figlio - alunno della classe prima dell'Istituto scolastico
“Gaetano Angrisani”, sito nel comune di plesso facente parte CP_3
dell' ” –, quali conseguenze Controparte_5 CP_3
dell'infortunio verificatosi in data 11 aprile 2016, alle ore 13.20 circa,
all'interno dell'istituto, durante l'orario scolastico.
In particolare, gli attori hanno esposto che: a) nelle richiamate circostanze di tempo e di luogo, al termine della lezione, si era alzato, Persona_1
insieme agli altri compagni di classe, “per indossare i giubbotti, appesi
all'attaccapanni” e che “nella concitazione, spintonandosi i bambini, e nella
calca del momento creatasi per tale operazione”, era caduto a terra subendo la frattura dei due denti incisivi (centrale superiore di destra e sinistra – elementi dentari 11 e 21); b) immediatamente, il minore aveva mostrato all'insegnante i pezzi dei denti rotti, lamentando di essersi fatto molto male;
c) l'insegnante aveva consegnato alla madre del piccolo, che lo aveva atteso all'uscita, i pezzi
2 dei denti, spiegando l'accaduto alla presenza delle altre mamme, suggerendo lo svolgimento di una visita in ospedale per verificare le lesioni riportate;
d) il bambino era stato accompagnato dai genitori presso il vicino nosocomio di
Nocera Inferiore, ove gli era stata diagnosticato un “trauma arcata dentaria
superiore – frattura dei due incisivi superiori” con prognosi di dieci giorni;
e)
di aver costituito in mora in data 7 settembre 2016 l'Istituto Scolastico;
f) il minore era stato portato a visita presso lo studio del dott. , Persona_2
odontoiatra e protesista dentario, per una consulenza medico – legale, all'esito della quale erano stati riscontrati postumi invalidanti a carattere permanente nella misura del 2%, “oltre a spese mediche documentate e/o da documentarsi
pari a €. 10.300,00 anche per la ricostruzione e/o sostituzione futura della
protesi dentaria”.
Instaurato il contraddittorio, si sono costituititi con comparsa di costituzione tempestivamente depositata il 7 novembre 2019, il
[...]
, ora il , e Controparte_6 Controparte_2
l' Controparte_5 Controparte_3
pretendendo il rigetto della pretesa risarcitoria.
In via preliminare, l'Avvocatura dello Stato ha eccepito la carenza di legittimazione passiva dell' e ha chiesto il differimento Parte_3
dell'udienza al fine di citare in giudizio il proprio assicuratore della responsabilità civile, al fine di essere tenuto indenne Controparte_7
dal peso economico di un'eventuale statuizione di condanna resa nei suoi confronti (“in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di
accoglimento della domanda, dichiarare tenuta la a Controparte_8
tenere indenne le convenute Amministrazioni da qualsivoglia pronuncia
pregiudizievole, tanto per sorte capitale che per interessi”).
3 Autorizzata la chiamata in causa, – regolarmente Controparte_7
evocata in giudizio in data 29 novembre 2019 - non ha accettato il contraddittorio.
Concessi i termini di cui all'art. 183 comma sesto, c.p.c. ed espletata l'istruttoria orale, è stato svolta la disposta consulenza tecnica d'ufficio.
Infine, lo scrivente, cui la causa è stata successivamente assegnata, ha fissato l'udienza per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., discussione all'esito della quale, in assenza delle parti, ha dato lettura della presente sentenza.
In limine, va ribadita la contumacia dell'impresa assicuratrice
[...]
la quale, sebbene Controparte_9
ritualmente evocata in giudizio, non ha accettato il contraddittorio.
Permanendo sul piano delle notazioni preliminari, giova affrontare la questione afferente al prospettato “difetto di legittimazione passiva” dell'
[...]
“Mons. ” (si veda la seconda pagina Controparte_10 CP_3
della comparsa di costituzione e risposta depositata dall'Avvocatura
distrettuale dello Stato).
Sul punto, giova rammentare che il soggetto passivo dell'obbligazione risarcitoria dedotta dalla parte attrice – dolutasi, in buona sostanza, del fatto illecito omissivo dell'insegnante - è il , la cui fonte di Controparte_2
responsabilità è prevista nell'art. 61 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
Il personale docente degli istituti statali si trova, infatti, in rapporto organico con l'amministrazione statale e non con il singolo istituto, con la conseguenza che, per effetto dell'art. 61 cit., sono riferibili direttamente alla compagine ministeriale i comportamenti, anche illeciti, posti in essere dagli insegnanti del suddetto personale docente, sicché sussiste la legittimazione passiva di detto
4 nelle controversie relative agli illeciti ascrivibili ai docenti (si CP_2
confronti Cass. n. 10042 del 2006 in relazione allo specifico profilo di responsabilità ex art. 2048 c.c.).
Né tale conclusione risulta smentita dall'attribuzione agli istituti scolastici ed ai circoli didattici di personalità giuridica, disposta dal d.P.R. 275 del 1999, la quale ha conferito ai ridetti istituti autonomia gestionale ed amministrativa, ma non li ha privati della qualità di organi dello Stato. Sicché – è stato osservato -
del danno patito da un allievo per difetto di vigilanza durante l'orario scolastico continua tuttora a rispondere il e non l'istituto (si veda in tal senso, CP_2
Cass. n. 19158 del 2012), a nulla rilevando che sia stato quest'ultimo a stipulare una polizza a copertura della responsabilità civile per danni dei quali esso stipulante non può, per legge, essere chiamato a rispondere (Cass. n. 2335 del
2018; Cass. n. 3275 del 2016).
Pertanto, è certamente inammissibile la pretesa risarcitoria spiegata nei confronti dell' M. VASSALUZZO”. Controparte_5
Tanto chiarito, giova confrontarsi con gli esiti dell'istruttoria.
Ebbene, questo giudice ritiene che, all'esito del dibattito processuale, sia emersa la prova della caduta del minore durante il periodo di tempo in cui era affidato all'istituto scolastico, nell'ambito di una attività direttamente riferibile a quest'ultimo.
Procedendo con ordine, giova rammentare che ha dichiarato Parte_4
quanto segue: “preciso di essere la mamma di un compagno di classe del
minore e mi trovavo all'uscita della scuola perché ero Parte_2
andata a prendere mio figlio. Ho visto uscire dalla scuola anche Parte_2
all'ora indicata. So che si trovava all'interno dell'aula perché
[...]
riferitomi da mio figlio. Sul capo 2 rispondo “è vero”, tanto so in quanto
5 riferitomi da mio figlio;
Sul capo 3 rispondo “è vero”, ricordo di aver visto il
piccolo uscire da scuola con in mano frammenti di dentini e Pt_2
presentava arrossamento sulla bocca. Sul capo 4 rispondo è vero. Mio figlio
mi ha raccontato che al momento in cui si stavano mettendo i giubbotti per
uscire, la maestra non era presente in aula e per tale motivo, dopo essere stata
richiamata in classe per vedere ciò che era accaduto al piccolo Sul Pt_2
capo 6 rispondo è vero. Ero presente al momento in cui ciò avvenne. Il
bambino nell'immediatezza del fatto non fu soccorso ma fu consegnato alla
mamma all'uscita dalla scuola dalla maestra”.
Dal canto suo, ha riferito: “Sul capo 1 della predetta memoria CP_11
istruttoria rispondo è vero”; preciso di essere a conoscenza della circostanza
in quanto mio figlio era compagno di classe del piccolo e tanto so Pt_2
in quanto riferitomi da mio figlio. Sul capo 2 rispondo è vero in quanto
riferitomi da mio figlio. Preciso, inoltre, che mi trovavo all'uscita della scuola
insieme alle altre mamme in attesa che i nostri figli uscissero. Sul capo 3
rispondo è vero. Ricordo di aver visto il piccolo con dei frammenti Pt_2
di dentini in mano ed era impaurito, mio figlio mi raccontava quello che era
successo. Ricordo che la maestra era con il piccolo Il giorno Pt_2
seguente mi telefonò, essendo rappresentante di classe, per sapere come stava
il piccolo e avvertì il suo stato di ansia e la sua preoccupazione. Pt_2
Mio figlio mi riferì che al momento dell'incidente la maestra non era presente
in classe e comunque tale circostanza mi fu riferita dalla stessa maestra”
Dalla trascrizione delle dichiarazioni emerge che i testimoni hanno riferito: a)
della caduta del minore in conseguenza delle spinte determinate da altri alunni durante le operazioni di prelevamento dei giubbotti appesi all'attaccapanni; b)
6 dell'assenza dell'insegnante in aula al momento della verificazione dell'evento.
In particolare, i profili dinamici ed eziologici dell'evento sono stati rappresentati attraverso la conferma, in sede di escussione testimoniale, del secondo capitolo (“Vero è che, terminate le lezioni, in attesa del suono della
campanella, per prepararsi e predisporsi per l'uscita, l'alunno Parte_2
si alzava, insieme agli altri compagni, per indossare i giubbotti,
[...]
appesi all'attaccapanni”) e il terzo capitolo della prova testimoniale (“Vero è
che l'alunno per la calca, concitazione e disordine del Parte_2
momento creatasi per tale operazione, in assenza di idonee cautele predisposte
per tale operazione e della dovuta vigilanza, veniva spintonato, cadeva a terra
e riportava, a causa della caduta, lesioni personali, in particolare la frattura
dei due denti incisivi (centrale superiore di destra e sinistra – elementi dentari
11 e 21)”].
È bene precisare, però, che il contributo narrativo offerto dai testimoni in relazione al fatto verificatosi all'interno della struttura scolastica assume l'evidente connotazione di testimonianza indiretta de relato. Ed infatti, la lettura delle dichiarazioni espresse dai testi, tutti genitori di allievi della medesima classe di suggerisce che quanto dichiarato non Parte_2
sia il frutto della diretta percezione del fatto storico, ma la rappresentazione di ciò che è stato riferito dai figli.
Ora, come affermato chiaramente dalla Corte di cassazione nella pronuncia
8358 del 2007, la testimonianza indiretta è la deposizione di persona che ha solo una conoscenza indiretta di un fatto controverso, "de relato actoris" o "de
relato" in genere: i primi depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto medesimo che ha proposto il giudizio, così che la
7 rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte del giudizio e non sul fatto oggetto dell'accertamento; i secondi depongono invece su circostanze che hanno appreso da persone estranee al giudizio, quindi sul fatto della dichiarazione di costoro, e la rilevanza delle loro deposizioni si presenta attenuata perché
indiretta, pur potendo assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice,
nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità (così, più di recente, anche Cass. n. 869 del 2015).
Dunque, venendo in rilievo, sullo specifico tema dell'eziologia dell'evento, un contributo dichiarativo de relato, è possibile riconoscere, a questo contributo,
rilevanza probatoria solo al cospetto di altri elementi oggettivi e concordanti,
che ne possano suffragare la credibilità.
Orbene, gli unici elementi che potrebbero fornire, astrattamente, un riscontro alle dichiarazioni de relato dei testimoni sono il referto di pronto soccorso dell'11 aprile 2016 e la circostanza di fatto – pure rappresentata dai testi, sulla scorta, però, della diretta percezione - dell'uscita del minore dalla scuola coi frammenti dei denti in mano.
A ben vedere, il dibattito processuale non è, però, idoneo a determinare il convincimento circa la riconducibilità del lamentato evento dannoso a un fatto illecito perpetrato da un altro alunno – del quale neppure è stato indicato il nominativo - ai danni del minore in occasione del Parte_2
compimento delle operazioni di prelievo dei giubbotti al termine delle lezioni,
come riferito de relato dai testimoni. In altri termini, il quadro istruttorio –
composto dalle testimonianze indirette e dagli obiettivi elementi di riscontro innanzi citati - non convince del fatto che, all'interno della struttura scolastica,
si sia consumato un illecito di un alunno ai danni dell'odierno attore, essendo
8 emerso, piuttosto, nitidamente, (solo) il danno che quest'ultimo ha provocato a sé stesso al termine delle lezioni in prossimità dell'uscita dalla scuola.
Se, dunque, si è al cospetto di un danno dell'alunno a sé stesso, il Tribunale –
chiamato a decidere quale norma deve applicarsi nel caso di specie in virtù del principio iura novit RI (si veda Cass. n. 29232 del 2024) – ritiene opportuno,
sulla scorta delle argomentazioni comunque sviluppate nell'interesse degli attori, richiamare i consolidati insegnamenti della Corte di cassazione sul tema.
Ebbene, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità (di recente ribadito da Cass. n. 5118 del 2023), alla responsabilità
dell'istituto scolastico e dell'insegnante, in relazione ai danni subiti dall'alunno nel corso (o nel quadro) delle attività scolastiche, dev'essere attribuita natura contrattuale, con la conseguente applicazione della regola dell'art. 1218 c.c.
(evocata, a ben vedere, anche dagli attori tra le pieghe argomentative del libello introduttivo del giudizio), sia in quanto l'accettazione della domanda di iscrizione alla scuola costituisce di per sé il perfezionamento di un contratto comportante specifici obblighi di sorveglianza e di controllo (Cass. n. 8811 del
2020, Cass. n. 10516 del 2017, Cass. n. 3695 del 2016) sia in quanto, a prescindere da tale accettazione formale, il "contatto sociale" che viene istituendosi tra l'alunno (o i suoi rappresentanti) e la scuola vale a giustificare la produzione dei medesimi effetti obbligatori propri del contratto (Cass. n.
3695 del 2016, Cass. n. 5067 del 2010).
Trattandosi dunque di responsabilità contrattuale, gli oneri probatori che s'impongono alle parti chiedono d'essere distribuiti in conformità a quanto di recente ribadito dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, alla cui stregua deve ritenersi onere del danneggiato fornire la prova, anche a mezzo di presunzioni, del nesso di causalità tra l'inadempimento del debitore e il danno
9 subito, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto al proprio onere probatorio, la causa imprevedibile e inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione (Cass. n. 26907 del
2020, Cass. n. 18102 del 2020, Cass. n. 28991 del 2019, Cass. n. 27606 del
2019, Cass. n. 26700 del 2018, Cass. n. 3704 del 2018, Cass. n. 18392 del
2017).
Detto altrimenti, rappresenta impostazione ricostruttiva più recente –
affermatasi in tema di responsabilità sanitaria – quella secondo cui, trattandosi di responsabilità contrattuale, il danneggiato non può limitarsi a dimostrare che il danno si è verificato in occasione della lezione, del tempo scolastico o durante esso, con la conseguenza che grava sui convenuti dimostrare che invece era inevitabile, o che si è fatto il possibile per evitarlo (Cass. 3695 del
2016), dovendo, piuttosto, asseverare che il danno si è verificato a causa della omissione di controllo o di una "colpa" dell'insegnante [questa più recente tesi
è quella affermatasi di recente nella giurisprudenza della Corte di cassazione,
secondo cui "è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni
il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica (o
l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre è onere
della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere
probatorio, la causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta
esecuzione della prestazione." (Cass. 28991 del 2019, ma anche Cass. n. 18392
del 2017; Cass. n. 3704 del 2018).
In particolare, la regola, così affermatasi – si ripeta - in relazione alla responsabilità contrattuale del medico (e dunque con riguardo a una precisa prestazione di facere professionale), ha finito per trovare applicazione, nella giurisprudenza di legittimità, anche in relazione all'inadempimento delle
10 obbligazioni di fare diverse dalla prestazione medica, e segnatamente proprio in relazione all'obbligazione degli insegnanti di sorvegliare l'alunno affidato alle loro cure, ove si è affermato che, in caso di responsabilità contrattuale dell'istituto scolastico per il danno cagionato dall'alunno a sé stesso, il regime di distribuzione dell'onere probatorio di cui all'art. 1218 c.c. fa gravare sulla parte che si assume inadempiente (o non esattamente adempiente) l'onere di fornire la prova positiva dell'avvenuto adempimento (o dell'esattezza dello stesso o dell'impossibilità dell'adempimento derivante da causa allo stesso non imputabile), mentre il principio generale espresso dall'art. 2697 c.c. fa gravare sull'attore la prova, anche in chiave presuntiva, del nesso causale fra la condotta dell'obbligato inadempiente e il pregiudizio di cui si chiede il risarcimento (si confronti Cass. n. 5118 del 2023).
Più analiticamente, è stato osservato che la previsione dell'art. 1218 c.c.,
esonera il creditore dell'obbligazione asseritamente non adempiuta - in questo caso l'obbligazione di garanzia nei confronti degli allievi - dall'onere di provare la colpa del debitore, ma non da quello di dimostrare il nesso di causa tra la condotta del debitore e il danno di cui si chiede il risarcimento. Il principio di vicinanza dell'onere della prova, su cui si fonda la decisione delle sezioni unite n. 13533 del 2001, non coinvolge il nesso causale tra la condotta dell'obbligato e il danno lamentato del creditore, rispetto al quale si applica la distribuzione dell'onus probandi di cui all'art. 2697 c.c. Tale disposizione, mentre fa carico all'attore della prova degli elementi costitutivi della propria pretesa, non permette di ritenere che l'asserito danneggiante debba farsi carico della prova liberatoria rispetto al nesso di causa (Cass. n. 19204 del 2018, Cass. n. 18557
del 2018; Cass. n. 11165 del 2018).
11 Ancora, è stato osservato in giurisprudenza che la previsione normativa dell'art. 1218 c.c., trova giustificazione nell'opportunità di far gravare sulla parte che si assume inadempiente, o non esattamente adempiente, l'onere di fornire la "prova positiva" dell'avvenuto adempimento o dell'esattezza dell'adempimento, sulla base del criterio della maggiore vicinanza della prova,
secondo cui essa va posta a carico della parte che più agevolmente può fornirla
(Cass. sez. un. n. 13533 del 2001); tale criterio non appare predicabile con riguardo al nesso causale fra la condotta dell'obbligato e il danno lamentato dal creditore, rispetto al quale non ha dunque ragione d'essere l'inversione dell'onere della prova, prevista dall'art. 1218 c.c., e non può che valere il principio generale espresso dall'art. 2697 c.c., che onera l'attore della prova dei fatti costitutivi della propria pretesa. Trattandosi di elementi egualmente
"distanti" da entrambe le parti (e anzi, quanto al secondo, maggiormente
"vicini" al danneggiato), non c'è spazio per ipotizzare a carico dell'asserito danneggiante una "prova liberatoria" rispetto al nesso di causa, a differenza di quanto accade per la prova dell'avvenuto adempimento o della correttezza della condotta;
né può valere, in senso contrario, il riferimento, contenuto nell'art. 1218 c.c., alla "causa", là dove richiede al debitore di provare che
"l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile": come affermato dalla
Corte di cassazione (Cass. n. 18392 del 2017), la causa in questione attiene alla non imputabilità dell'impossibilità di adempiere, che si colloca nell'ambito delle cause estintive dell'obbligazione, costituenti tema di prova della parte debitrice, e concerne un "ciclo causale" che è del tutto distinto da quello relativo all'evento dannoso conseguente all'adempimento mancato o inesatto.
12 Ora – è stato osservato -, la comunanza della regola (così ricostruita) tra l'ambito della responsabilità sanitaria e quello della responsabilità degli insegnanti e/o delle istituzioni scolastiche, mentre, da un lato, assicura una misura di conveniente coerenza nella ricostruzione dei principi propri dell'inadempimento delle obbligazioni, dall'altro non vale, in ogni caso, a cancellare il valore e la rilevanza delle significative implicazioni connesse alla fondamentale diversità di natura tra le diverse prestazioni concretamente dedotte in obbligazione.
Ed invero, mentre, da un lato, viene in rilievo un facere professionale caratterizzato da un elevato contenuto tecnico (come quello proprio del medico), dall'altro lato, si tratta di prestazioni di facere (come quelle degli insegnanti in relazione alla sorveglianza dell'alunno affidato alle loro cure)
viceversa connotate da modalità (o forme) di adempimento che, seppur caratterizzate da una minore (se non evanescente) specificità tecnica, si segnalano per una maggiore "tipicità sociale", ossia per la relativa individuabilità attraverso il ricorso alla descrizione di regole o modelli propri di senso comune (Cass. n. 2114 del 2024).
Più in dettaglio, nel caso delle prestazioni di facere degli insegnanti in relazione alla sorveglianza degli alunni affidati alle proprie cure, tali regole o modelli di senso comune valgono ad assicurare, in termini di elementare agilità
o immediatezza, la descrizione di misure di vigilanza o di controllo dei comportamenti dei minori che appaiono di per sé tali - di regola e ove normalmente osservate - a garantire la minimizzazione dei rischi connessi alla verificazione di conseguenze dannose o, quantomeno, delle conseguenze dannose maggiormente o più agevolmente prevedibili.
13 Si tratta, in tali casi, della costruzione di regole e di modelli di adempimento contrattuale (o, più in generale, di adempimento delle obbligazioni caratterizzate dalla descritta tipicità sociale) la cui prefigurazione vale a riflettersi, sul piano processuale, da un lato, nella corrispondente tipicità
sociale dei modelli di diligenza imposti dall'art. 1176, comma primo, c.c.
(positivamente distinti da quelli espressamente regolati dall'art. 1176, comma secondo, c.c. in relazione all'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale) e, dall'altro, nella più agevole individuabilità, da parte del giudice (in caso di contrasto tra le parti) di elementi rappresentativi di carattere presuntivo suscettibili di corroborare, sul piano critico, la ricostruzione dei fatti di causa sulla base di quanto obiettivamente emerso ad esito del contraddittorio processuale (così, condivisibilmente, Cass.
n. 2114 del 2024).
Nel caso di specie - in cui il danno dedotto in giudizio è consistito nelle conseguenze subite dal minore a seguito di una caduta Parte_2
all'interno dell'edificio scolastico, verificatasi in corrispondenza del termine dell'orario delle lezioni - la ricostruzione del fatto dannoso operata all'esito della lettura valutazione delle dichiarazioni testimoniali innanzi trascritte deve ritenersi di per sé già tale da fornire sufficienti elementi di carattere presuntivo idonei ad attestare il ricorso di un preciso nesso di causalità tra il danno denunciato e l'inadempimento (per condotta omissiva) contestata all'insegnante.
Del resto, il regime di distribuzione dell'onere probatorio di cui all'art. 1218
c.c., pur non escludendo – come accennato - l'onere del danneggiato di fornire la prova del nesso causale tra l'inadempimento della scuola (o dell'insegnante)
e il danno denunciato, consente di ritenere che il fatto (socialmente tipico) di
14 un evento dannoso verificatosi nel corso dello svolgimento del rapporto (e dunque nel corso delle attività scolastiche sottoposte alla sorveglianza e al controllo degli organi scolastici) valga a giustificare l'assunzione in chiave presuntiva di tale nesso, con la conseguenza che grava sulla parte che si assume inadempiente (o non esattamente adempiente) l'onere di fornire la prova positiva dell'avvenuto adempimento (o della relativa impossibilità per causa allo stesso non imputabile), rimanendo in ogni caso fermo il principio generale espresso dall'art. 2697 c.c. che fa gravare sull'attore la prova (nella specie assolta presuntivamente) del nesso causale fra la condotta dell'obbligato inadempiente e il pregiudizio di cui si chiede il risarcimento (Cass. n. 8849 del
2021).
Ed allora, quanto emerso all'esito del dibattito processuale appare sufficiente sia alla ricostruzione del fatto dannoso, nella pregnanza del suo nucleo essenziale, sia alla formulazione di un giudizio responsabilità contrattuale nei confronti dell'amministrazione, responsabilità resa, nella specie, evidente dall'obiettivo fallimento dell'impegno di protezione assunto nei confronti dello scolaro minorenne.
È appena il caso di rilevare che i convenuti non hanno fornito alcun elemento da cui desumere, anche in via presuntiva, né l'adeguatezza delle attività di vigilanza né l'emersione di un evento imprevedibile e/o imprevenibile, ossia la prova dell'impossibilità di adempiere la prestazione (cd. secondo ciclo causale).
A ciò si aggiunga che la responsabilità della scuola per le lesioni riportate da un alunno minore all'interno dell'istituto, in conseguenza della condotta colposa del personale scolastico, ricorre anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto al di fuori dell'orario delle lezioni, in quanto il dovere di organizzare
15 la vigilanza degli alunni mediante l'adozione, da parte del personale addetto al controllo degli studenti, delle opportune cautele preventive, sussiste sin dal loro ingresso nella scuola e per tutto il tempo in cui gli stessi si trovino legittimamente nell'ambito dei locali scolastici (tra molte, Cass. n. 14701 del
2016; Cass. n. 21368 del 2024).
In definitiva, il mancato assolvimento degli oneri istruttori che gravavano sul convenuto , in applicazione dei principi enucleati in materia dalla CP_2
Suprema Corte, sopra richiamati, conduce a ritenere che, nella vicenda in esame, debbano ravvisarsi in capo all'insegnante e, per esso, alla compagine statale i profili di responsabilità che giustificazione l'esperimento della pretesa risarcitoria, formulata ai sensi dell'art. 1218 c.c., dalla parte attrice (si ribadisca che diversi sono i riferimenti alla norma da ultimo citata nel corpo degli scritti difensivi depositati nell'interesse degli attori, i quali hanno chiaramente evocato anche un'ipotesi di responsabilità da inadempimento).
Affermata la responsabilità dell'amministrazione statale, giova affrontare il profilo tematico del “quantum debeatur”.
Al riguardo, è agevole osservare che la costruita domanda di risarcimento del danno ha uno spettro composito, in quanto diretta a ottenere il ristoro sia del danno non patrimoniale che di quello patrimoniale correlato alla patita lesione alla salute.
Appare dirimente, allora, l'esame della consulenza tecnica in atti, la quale è, a parere di questo giudice, fondata su un percorso motivazionale congruo e immune da vizi logici, sviluppato sulla scorta di indagini accurate e tecnicamente corrette [il giudice “non è tenuto a rispondere a ogni e qualsiasi
rilievo del consulente tecnico di parte, ma è sufficiente che dal complesso della
motivazione si evinca che esse sono state prese in considerazione e
16 adeguatamente contrastate dal consulente tecnico d'ufficio, le cui conclusioni
siano state recepite dal giudicante” (si veda, al riguardo, Cass. n. 1257 del
2012); e ancora: “il giudice del merito non è tenuto ad esporre in modo
puntuale le ragioni della propria adesione alle conclusioni del consulente
tecnico d'ufficio, potendo limitarsi ad un mero richiamo di esse, sicché non
incorre nel vizio di carenza di motivazione la sentenza che recepisca per
relationem le conclusioni e i passi salienti di una relazione di consulenza
tecnica d'ufficio di cui dichiari di condividere il merito, limitandosi a
riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini svolte
dall'esperto e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione (si confrontino Cass. n. 4352 del 2019; Cass. n. 7364 del 2012; Cass. n. 10222 del
2009; Cass., n. 10668 del 2005)].
Procedendo con ordine, giova, innanzitutto, valutare i danni qualificabili in termini di invalidità permanente e temporanea conseguenti alla lesione alla salute.
In tema, giova premettere che il danno biologico da invalidità temporanea e quello da invalidità permanente sono della stessa natura, poiché costituiscono sempre la conseguenza di una lesione dell'integrità psicofisica del soggetto: ciò
che muta è la durata e l'esito del detto danno.
Invero, secondo i principi medico-legali, a qualsiasi lesione dell'integrità
psicofisica consegue sempre un periodo di invalidità temporanea, alla quale può conseguire talora un'invalidità permanente. Per l'esattezza l'invalidità
permanente si considera insorta allorché dopo che la malattia ha compiuto il suo decorso, l'individuo non sia riuscito a riacquistare la sua completa validità.
Il consolidarsi di postumi permanenti può quindi mancare in due casi: o quando, cessata la malattia, questa risulti guarita senza reliquati;
ovvero
17 quando la malattia si risolva con esito letale. La nozione medicolegale di
"invalidità permanente" presuppone, dunque, che la malattia sia cessata e che l'organismo abbia riacquistato il suo equilibrio, magari alterato, ma stabile. Ne
consegue che durante lo stesso individuato periodo di tempo non possano concorrere, come pure ritenuto dai ricorrenti, sia il danno biologico temporaneo che quello permanente.
Solo alla cessazione del primo, può instaurarsi il secondo.
Va, infatti, osservato che il danno biologico da invalidità temporanea costituisce un aspetto della più generale categoria del danno biologico, e può
essere liquidato sia unitamente a quest'ultima, sia separatamente, purché la liquidazione complessiva sia commisurata alla reale entità del danno (Cass. n.
101 del 1999; Cass. n. 3563 del 1996; Cass. n. 10966 del 1998).
Se detti aspetti del danno biologico fossero liquidati contemporaneamente per lo stesso periodo di tempo, si giungerebbe alla duplicazione di liquidazione per lo stesso danno: ciò è estraneo alla tutela aquiliana, che, avendo natura risarcitoria, esclude la possibilità ' di locupletazione (si veda Cass. n. 3806 del
2004).
Fatte queste premesse, deve segnalarsi che il consulente dell'ufficio ha riscontrato il patimento, da parte del minore, di un “trauma delle arcate
dentarie con la frattura coronale dell'incisivo centrale superiore di destra e di
sinistra, trattati con terapia conservativa”, determinando entrambe le conseguenze della lesione della salute patita a causa del sinistro, avendo riscontrato che le lesioni patite hanno implicato un'inabilità temporanea parziale al settantacinque di dieci giorni.
Nell'elaborato, poi, viene dato atto del riscontro di un postumo permanente,
determinabile nella misura dell'un per cento.
18 Ora, per tradurre in termini monetari le risultanze medico-legali surriferite, è
necessario ricorrere al potere di liquidazione equitativa riconosciuto al giudice dall'art. 1226 c.c., richiamato, per la responsabilità extracontrattuale, dall'art. 2056 c.c. In tale prospettiva, le tabelle, siano esse giudiziali o normative, sono uno strumento idoneo a consentire al giudice di dare attuazione alla clausola generale posta all'art. 1226 c.c. e di addivenire ad una quantificazione del danno rispondente ad equità, nell'effettiva esplicazione di poteri discrezionali,
e non già rispondenti ad arbitrio (quand'anche "equo").
E così, in tale prospettiva, ritiene questo giudice, anche alla luce della consolidata giurisprudenza della Suprema Corte (in tal senso si veda Cass. n.
14402 del 2011) di poter fare applicazione delle “Tabelle per la liquidazione
del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico-fisica"
predisposte dal Tribunale di Milano (aggiornate da ultimo all'anno 2024), in quanto esse costituiscono valido e necessario criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex art. 1226 c.c., là dove la fattispecie concreta non presenti circostanze tali da richiedere la relativa variazione in aumento o in diminuzione.
E così, i postumi permanenti, riconosciuti nella misura dell'uno per cento,
residuati all'esito della guarigione, vanno liquidati nell'importo complessivo,
già rivalutato all'attualità, di euro 1.698,00, tenuto conto dell'età del danneggiato all'epoca del sinistro (6 anni).
Quanto, poi, al danno biologico da invalidità temporanea, questo va liquidato,
sempre all'attualità, in complessivi euro 862,50, stimandosi equo il riconoscimento di euro 115,00 per ogni giorno di invalidità temporanea assoluta, in ragione dei trattamenti praticati.
19 Ne consegue che l'importo liquidabile a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da lesione del diritto alla salute è pari a euro 2.560,50 valore già
espresso in moneta attuale.
Detto importo, però, non risulta corrispondente a quanto spettante alla parte attrice.
La piena comprensione dell'assunto che precede richiede una breve riflessione sui recentissimi itinerari interpretativi percorsi dalla giurisprudenza di legittimità. Non potendo, però, in questa sede, fare una digressione sull'evoluzione che, negli ultimi anni, ha interessato la concezione (e la liquidazione) del danno alla salute, sia sufficiente rammentare che il processo di "sistemazione teorica" del danno non patrimoniale non si è arrestato con le pronunce dell'11 novembre del 2008, ma è proseguito nell'elaborazione giurisprudenziale successiva, in seno alla quale ha preso piede, con sempre maggiore consistenza, un orientamento che, incrinando la concezione unitaria messa a punto dalle sezioni unite (all'insegnamento delle sezioni unite si sono,
peraltro uniformate Cass. n. 25351 del 2015; Cass. n. 20111 del 2014; Cass. n.
21716 del 2013; Cass. n. 11950 del 2013; Cass. n. 15414 del 2011), ha nuovamente scomposto il danno non patrimoniale in due pregiudizi distinti:
uno “interno” all'individuo, rappresentato dalla sofferenza interiore, e uno
“esterno”, dato dalle ripercussioni dell'evento lesivo sulle sue abitudini di vita,
proiettate in una dimensione dinamico-relazionale.
In particolare, la "rimodulazione" dello statuto teorico del danno non patrimoniale si deve soprattutto alle sentenze della Corte di cassazione n. 901
e n. 7513 del 2018.
In dottrina è stato osservato che, tra le pieghe argomentative di queste pronunce, la natura c.d. 'unitaria' del danno non patrimoniale viene intesa come
20 unitarietà del metodo di liquidazione, il quale non può prescindere dalla “reale fenomenologia del danno alla persona”, che ne disvela una "duplice essenza":
la sofferenza interiore (intesa "in tutti i suoi aspetti, quali il dolore, la vergogna,
il rimorso, la disistima di sé, la malinconia, la tristezza"), e il "danno dinamico-
relazionale" (altrimenti detto alla vita di relazione o esistenziale), dato dalla
“significativa alterazione della vita quotidiana”.
Ora, in presenza di lesione della salute, l'acquisita concezione del danno biologico come danno-conseguenza conduce a ritenere che il "danno esistenziale" (o, se si preferisce, "dinamico-relazionale") rappresenti la sintesi descrittiva del manifestarsi del pregiudizio nella vita di relazione del danneggiato, di modo che il riconoscimento di un'autonoma voce a tale titolo costituirebbe una "sicura duplicazione risarcitoria".
In tema, la giurisprudenza di legittimità (da ultimo, vedasi la sentenza della
Corte di cassazione n. 28988 dell'11 novembre 2019), pur movendosi nell'ottica della sovrapposizione del danno biologico e del danno esistenziale
(nel senso della comune afferenza concettuale dei due sintagmi all'incidenza della menomazione sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato), ha, però, precisato che l'incremento dei valori tabellari cui è
improntata la liquidazione del danno biologico (la c.d. "personalizzazione")
può giustificarsi "soltanto in presenza di circostanze 'specifiche ed eccezionali'
(...) le quali rendano il danno concreto più grave (...) rispetto alle conseguenze
ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone
della stessa età".
Del resto, la conclusione raggiunta dalla giurisprudenza di legittimità è
pienamente aderente all'espresso e non equivoco contenuto del testo dell'art.
138, punto 2, lett. a) del d.lgs. n. 209 del 2005 (cd. codice delle assicurazioni),
21 secondo cui "per danno biologico si intende la lesione temporanea o
permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di
accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività
quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato”.
In conclusione, la liquidazione del danno biologico congloba, generalmente, il ristoro delle ripercussioni sulla vita di relazione, salvo l'aumento del ristoro,
fino al trenta per cento, sulla scorta della valutazione della lesione di specifici aspetti dinamico relazionali, correlati, dunque, alle condizioni soggettive del danneggiato (l'art. 138, comma terzo, del codice delle assicurazioni prevede,
infatti, che “qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su
specifici aspetti dinamico- relazionali personali documentati e obiettivamente
accertati, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto
previsto dalla tabella unica nazionale (...), può essere aumentato dal giudice,
con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del
danneggiato, fino al 30%").
Su diversa direttrice si colloca il danno morale, pregiudizio che non ha fondamento medico-legale, reclamando, quindi, un'autonoma liquidazione,
emancipata dalla tradizionale logica ancillare rispetto al danno biologico,
prevista per gli aspetti dinamici compromessi (in tal senso, vedasi Cass. n.
18641 del 2011; Cass. n. 2228 del 2012; Cass. n. 20292 del 2012; Cass. n. 910
del 2018, Cass. n. 7513 del 2018, Cass. n. 28989 del 2019).
In definitiva, la voce di danno morale mantiene la sua autonomia e non è
conglobabile nel danno biologico, A tale conclusione la Corte di cassazione giunge non solo sulla scorta di considerazioni ontologiche, ma anche all'esito dell'interpretazione coordinata del nuovo art. 139 del codice delle assicurazioni private (nella formulazione risultante dalle modifiche apportate dalla l. n. 124
22 del 2017), che, nel far riferimento ai presupposti per la personalizzazione,
menziona sia gli aspetti dinamico-relazionali, sia la sofferenza soggettiva di particolare intensità) e della sentenza della Corte cost. n. 235 del 2014, la quale,
nel consentire un incremento della liquidazione tabellare, fino a un massimo del venti per cento, in considerazione vuoi dei profili dinamico-relazionali,
vuoi della sofferenza interiore, detta una regola eccezionale, applicabile al solo settore delle lesioni micropermanenti, la quale non implicherebbe il disconoscimento del danno morale come figura autonoma di pregiudizio. Più
di recente, però, il percorso interpretativo della Corte di cassazione si è
arricchito di un nuovo e condivisibile passaggio argomentativo relativo alla corretta applicazione delle cd. tabelle di Milano, le quali precludono – osserva la Corte - la considerazione autonoma del danno morale, atteso che le stesse evidenziano, per ogni livello di invalidità, un unico valore che ingloba il risarcimento del danno biologico e di quello morale (si confronti Cass. n.
25164 del 2020). Il precipitato logico giuridico di quanto precede è
rappresentato dal fatto che, nel procedere alla liquidazione del danno alla salute, il giudice di merito dovrà: 1) accertare l'esistenza, nel singolo caso di specie, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento dell'esistenza (anche) di quest'ultimo, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le tabelle di Milano, che consentono la liquidazione di entrambe le voci di danno,
addivenendo all'indicazione di un valore monetario complessivo (costituito dalla somma aritmetica di entrambe le voci di danno); 3) in caso di negativo accertamento, e di conseguente esclusione della componente morale del danno,
considerare la sola voce del danno biologico, depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate,
23 liquidando, conseguentemente, il solo danno dinamico-relazionale, 4) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno, procedere all'aumento fino al trenta per cento del valore del solo danno biologico, depurato dalla componente morale del danno.
Poste queste necessarie premesse di carattere teorico deve evidenziarsi come,
in linea generale, sia per procedere alla personalizzazione del danno biologico,
per dare conto di specifici aspetti dinamico relazionali lesi, che alla liquidazione del danno morale, occorre che l'attore abbia assolto due oneri:
quello di allegazione e quello di prova.
Sul piano dell'allegazione, è necessario che l'attore individui quante e di che tipo siano state le conseguenze negative del fatto illecito, sia sul piano del turbamento psichico patito, sub specie, dunque, di danno morale, che sul piano dell'appesantimento del valore tabellare in ragione delle ripercussioni della lesione alla salute sui rapporti familiari o sociali, sull'attività lavorativa o sul tempo libero, ripercussioni che, però, per acquisire rilevanza devono essere diverse e ultronee rispetto a quelle normalmente correlate alla lesione dell'integrità psico – fisica del soggetto.
Sul piano della prova, poi, il danneggiato è chiamato ad asseverare le proprie allegazioni, giovandosi anche delle presunzioni semplici.
Nel caso di specie, nell'atto introduttivo del giudizio non è stato né evocato il ristoro del danno morale (viene evocato il ristoro in considerazione “del grado
d'invalidità riconosciuta”) né sono stati offerti elementi che suggeriscono il patimento di un turbamento psichico correlato all'evento. Ancora, non sono state neppure allegate circostanze riferibili alla concreta esperienza di vita, in grado imporre un appesantimento del valore monetario corrispondente al danno biologico [in tema, è noto, infatti, che le peculiari condizioni soggettive
24 legittimanti la personalizzazione del danno biologico devono involgere situazioni relative «alle dinamiche emotive della vita interiore o all'uso del
corpo e alla valorizzazione dei relativi aspetti funzionali, di per sé tali da
presentare obiettive e riconoscibili ragioni di apprezzamento (in un'ottica che,
ovviamente, superi la dimensione "economicistica" dello scambio di
prestazioni), meritevoli di tradursi in una differente (e, dunque,
individualizzata) considerazione in termini monetari, rispetto a quanto suole
compiersi in assenza di dette peculiarità» (vedasi Cass. n. 21939 del 2017)].
Se così è, alla stregua delle osservazioni che precedono, questo giudice ritiene che l'importo innanzi determinato a titolo di danno non patrimoniale, pari a euro 2.560,50 espresso in moneta attuale, non sia perfettamente rispondente alla concreta entità del danno patito, in quanto, valorizzando anche il profilo del pregiudizio morale, è idoneo a ristorare la parte di un pregiudizio non fornito di adeguato supporto probatorio.
S'impone, dunque, una variazione equitativa in diminuzione del valore monetario del danno non patrimoniale come sopra determinato, eliminando la componente corrispondente alla sofferenza soggettiva dall'importo liquidato a titolo d'invalidità permanente, pari al venticinque per cento (sulla base del calcolo previsto alla quinta pagina della relazione di accompagnamento alla
Tabelle del Tribunale di Milano) e giungendo così alla somma di euro
2.136,00, in moneta attuale (1.698,00-424,50+862,50), limitata al ristoro del solo danno biologico da invalidità permanente e temporanea.
Tirando le fila, il danno non patrimoniale conseguente alla lesione del diritto alla salute – comprensivo del danno biologico permanente e del danno da invalidità temporanea – rispetto al quale è stata raggiunta la prova nel presente giudizio ammonta a euro 2.136,00 espresso in moneta attuale.
25 In ragione della richiesta formulata, giova rammentare, poi, che nella liquidazione del danno, in caso di ritardo nell'adempimento, deve tenersi altresì
conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento, la quale, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né
sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione,
dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (si veda in tal senso ed ex multis già Cass. sez. un. n. 1712
del 1995, nonché Cass. n. 2796 del 2000).
Orbene, questo giudicante reputa opportuno condannare l'amministrazione convenuta al pagamento degli interessi al tasso legale previsto dall'art. 1284
c.c., calcolati dalla data dell'evento dannoso (11 aprile 2016) sulla somma frutto della devalutazione, in base all'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (cosiddetto indice “FOI”)
alla data dell'11 aprile 2016, di quella sopra riconosciuta a titolo risarcitorio e,
quindi, applicati anno per anno, a partire dalla suddetta data (sul fatto - pacifico
- che, ai sensi dell'art. 1219 c.c., gli interessi sulle somme dovute per risarcimento di danni da illecito aquiliano decorrono dalla data in cui il danno
è stato prodotto, si vedano, fra le tante tutte conformi, Cass. 5287 del 1987 e
5307 del 1984), fino al momento della pubblicazione della presente decisione,
sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra appena indicata, sempre in base all'indice ISTAT menzionato (“FOI”).
26 Dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva corresponsione, infine, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale suddetto, ai sensi dell'art. 1282 cod. civ., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta pubblicazione della sentenza (si vedano in tal senso, Cass. n. 13470
del 1999; Cass. n. 4030 del 1998).
Ciò posto, la parte attrice ha anche preteso il ristoro del danno patrimoniale futuro correlato alle spese mediche da sostenere (“Andranno, inoltre, risarcite
le spese di cura necessarie per la terapia protesica relativa agli elementi
dentari 11 e 21, ovvero quelli interessati dal trauma de quo, che consisterà,
come relazionato dal dr. , nella ricostruzione in composito per tre volte Per_2
seguita da una terapia canalare dei due elementi dentari, con ricostruzione
con perno e corone protesiche in oro-ceramica da rifare ogni 10 anni per un
totale di 5 volte fino al 70 anno. Pertanto, valutato equo l'importo di €. 300,00
per ciascuna delle due ricostruzioni in composito, di €. 400,00 per le due
terapie canalari e di €. 1.200,00 per l'applicazione delle due corone protesiche
in oro-ceramica, e considerata la necessità di effettuare tale ultimo
trattamento a cadenza decennale per 5 volte fino al compimento del 70 anno
di età, si stimano le spese di cura da sostenere pari ad un importo totale di €.
7.300,00”).
In tema, deve osservarsi come anche le spese che, al momento della liquidazione non sono ancora state sostenute, ma è ragionevole che saranno
27 sostenute in futuro, costituiscono un danno risarcibile (si veda Cass. n. 8371
del 2024). Ovviamente – si è osservato -, la necessità di spese future può essere compiutamente accertata soltanto quando il quadro clinico sia stabilizzato e cioè quando siano consolidati i postumi permanenti.
Sulla base di tale premessa, il c.t.u. ha riconosciuto un danno futuro determinabile in euro 7.300,00, correlato alle spese mediche che l'infortunato dovrà sostenere ogni tot anni, che, in moneta attuale, ammonta a euro 7.475,20.
Trattasi, a ben vedere, di danno correlato a spese sanitarie ricorrenti, il cui importo è stato determinato dall'ausiliare in via equitativa, rendendo attuale un esborso che sarà sostenuto dal danneggiato in epoca successiva alla liquidazione e ciò al precipuo, ed evidente, fine di neutralizzare il rischio di un indebito arricchimento della vittima, arricchimento legato al cd. interusurium,
cioè alla maturazione dei frutti di un capitale pagatole anticipatamente (arg.
Cass. n. 31235 del 2018).
Come per il danno non patrimoniale, sull'importo determinato per il ristoro di quello patrimoniale sono altresì dovuti gli interessi al tasso legale sulla somma innanzi determinata come devalutata alla data dell'11 aprile 2016 via via rivalutata anno per anno, dalla data dell'11 aprile 2016 alla data di pubblicazione della presente sentenza;
dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo, poi, gli interessi decorrono sulla somma nell'ammontare rivalutata alla data di pubblicazione della sentenza.
Esaurita la disamina del merito delle pretese risarcitorie esperite dagli attori,
giova rammentare che il ha preteso dalla Controparte_2
terza chiamata in causa di essere tenuto indenne dal peso economico della statuizione di condanna resa nei suoi confronti in ragione del rapporto di assicurazione instaurato dalla ridetta chiamata con l'Istituto scolastico (si
28 richiami, sul punto, Cass. n. 3275 del 2016) (“in via ulteriormente subordinata,
nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, dichiarare tenuta la
a tenere indenne le convenute Amministrazioni da Controparte_7
qualsivoglia pronuncia pregiudizievole, tanto per sorte capitale che per
interessi”).
Del rapporto di assicurazione il ha fornito la prova attraverso il CP_2
deposito della polizza assicurativa n. 21170, emessa il 7 marzo 2016, dalla cui lettura si ricava la “copertura assicurativa” del fatto illecito de quo agitur [è
noto che la polizza rappresenta il documento probatorio tipico del contratto di assicurazione (si veda già Cass. n. 2438 del 1984)]
In definitiva, la chiamata in causa – non costituitasi in questo giudizio -
[...]
va condannata a rifondere Controparte_4
al , in esecuzione del rapporto Controparte_2
assicurativo perfezionato con l'Istituto comprensivo, le somme che quest'ultimo sarà tenuto a pagare in esecuzione della presente sentenza a titolo di capitale, interessi e oneri di lite, comprese le spese di consulenza tecnica d'ufficio (in ogni caso, nei limiti dei massimali di polizza), intese in termini di cd. spese di soccombenza.
Non resta che statuire sulle spese di lite, le quali seguono la soccombenza dell'amministrazione statale nei confronti della parte attrice e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto del decisum, dell'attività
difensiva concretamente svolta e delle questioni oggetto di trattazione,
caratterizzate da un basso livello di complessità in ragione della complessiva piattaforma istruttoria esaminata, elementi che orientano verso l'applicazione dei valori prossimi ai minimi [peraltro, è consolidato nella giurisprudenza della
Corte di cassazione il principio alla stregua del quale, in tema di liquidazione
29 delle spese processuali successiva all'entrata in vigore del d.m. n. 55 del 2014,
non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo della tariffa, a loro volta derogabili con apposita motivazione, sicché se, da un lato, l'esercizio del potere discrezionale del giudice contenuto tra i valori minimi e massimi non è soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella,
dall'altro è doverosa la motivazione allorquando il giudice medesimo decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili le ragioni dello scostamento dalla tariffa e della quantificazione operata (si confrontino fra le tante Cass. n. 89
del 2021; Cass. 19989 del 2021; Cass. n. 21848 del 2022)].
Quanto alle spese, va riconosciuto il diritto al rimborso solo di ciò che risulta documentato (Cass. n. 31030 del 2019).
Sotto tale ultimo angolo prospettico, va segnalato che le spese della consulenza di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva, vanno comprese fra le spese processuali al cui rimborso la parte vittoriosa ha diritto, sempre che il giudice non ne rilevi l'eccessività o la superfluità, ai sensi del primo comma dell'art. 92 c.p.c. (Cass. n. 3716 del 1980; Cass. n. 26729 del 2024, Cass. n.
10173 del 2015; Cass. n. 84 del 2013, Cass. n. 6056 del 1990, Cass. n. 625 del
1972, Cass. n. 1626 del 1965).
Ora, trattandosi di spesa processuale, non è possibile disporre la condanna del soccombente al pagamento delle stesse in mancanza di prova dell'esborso sopportato dalla parte vittoriosa, dovendosi escludere che l'assunzione dell'obbligazione sia sufficiente a dimostrare il pagamento (Cass. n. 21402 del
30 2022; Cass. n. 2605 del 2006). Neppure risulta depositata la nota delle spese ai sensi dell'art. 75 disp. att. c.p.c.
Si stima equa, invece, la compensazione integrale delle spese di lite tra parte attrice e l' , nonché tra il e la terza chiamata, in Parte_3 CP_2
ragione della sproporzione tra l'interesse concreto realizzato dalle parti vittoriose e il costo delle attività processuali richieste (si vedano Corte cost. n.
77 del 2018 e Cass. sez. un. n. 20598 del 2008).
Da ultimo, le spese occorse alla redazione della consulenza tecnica d'ufficio,
liquidata in virtù di separato decreto del 9 gennaio 2023, vanno poste a definitivo carico del . Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando uditi i procuratori delle parti, ogni ulteriore istanza disattesa, assorbita ogni questione non oggetto di trattazione:
a) dichiara inammissibile la domanda proposta dalla parte attrice nei confronti l' ”; Controparte_5 CP_3
b) accoglie in parte la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale da lesione alla salute proposta nei confronti del
[...]
e, per l'effetto, condanna quest'ultimo al Controparte_2
pagamento, in favore di e Parte_1 Controparte_1
nella loro qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul minore della somma complessiva di euro Parte_2
2.136,00, espressa in moneta attuale, oltre interessi al tasso legale inizialmente calcolati sull'importo devalutato alla data dell'11 aprile
2016 e, quindi, applicati anno per anno, a partire dall'11 aprile 2016 e fino al momento della presente decisione, sulla somma di volta in volta
31 risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata, ciò oltre ai successivi interessi al tasso legale sull'importo totale così risultante al momento testé indicato sino al saldo;
c) accoglie in parte la domanda di risarcimento del danno patrimoniale da lesione alla salute proposta nei confronti del Controparte_2
e, per l'effetto, condanna quest'ultimo al pagamento, in
[...]
favore di e nella loro qualità Parte_1 Controparte_1
di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul minore Parte_2
della somma complessiva di euro 7.475,20, somma espressa
[...]
in moneta attuale, oltre interessi al tasso legale inizialmente calcolati sull'importo devalutato alla data dell'11 aprile 2016 e, quindi, applicati anno per anno, a partire dall'11 aprile 2016 fino al momento della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata, ciò oltre ai successivi interessi al tasso legale sull'importo totale così risultante al momento testé indicato sino al saldo;
d) accoglie la domanda di garanzia esperita dal Controparte_2
e, per l'effetto, condanna
[...] Controparte_4
a rifondere al ,
[...] Controparte_2
nei limiti del massimale convenuto, le somme che quest'ultimo sarà
tenuto a pagare in esecuzione della presente sentenza a titolo di capitale,
interessi e oneri di lite, comprese le spese di consulenza tecnica d'ufficio;
e) condanna il alla rifusione delle Controparte_2
spese di lite sostenute dalla parte attrice, spese che si liquidano in euro
32 334,00 per esborsi ed euro 2.550,00 per competenze della difesa, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso delle spese generali;
f) dispone che le spese siano distratte a favore della procuratrice,
dichiaratasi antistataria;
g) compensa le spese processuali tra la parte attrice e l'Istituto
comprensivo “Mons. ”; CP_3
h) compensa le spese processuali tra società e il CP_4 [...]
; Controparte_2
i) pone le spese occorse alla redazione della consulenza tecnica, liquidate in virtù di separato decreto del 9 gennaio 2023, a definitivo carico del
Controparte_2
Così deciso in Salerno il 9 aprile 2025
Il Giudice
dott. Giulio Fortunato
33
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giulio Fortunato,
ha pronunziato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2019 il 22 luglio al numero 7638 del 2019 avente per oggetto una controversia in materia di responsabilità
TRA
e , nella qualità di genitori Parte_1 Controparte_1
di rappresentati e difesi, in virtù di procura alle liti Parte_2
stesa in calce all'atto di citazione, dall'avv. Anna Mancino ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Pagani alla via De Rosa, 78
ATTORI
E
Controparte_2
, in persona dei
[...] Controparte_3
rispettivi rappresentanti legali pro tempore, entrambi rappresentati e difesi ope
legis dall'Avvocatura distrettuale di Salerno, presso i cui uffici, siti in Salerno
al Corso Vittorio Emanuele, 58, è elettivamente domiciliato;
1 CONVENUTI
NONCHE'
, in persona del Controparte_4
legale rappresentante pro tempore;
TERZA CHIAMATA IN CAUSA CONTUMACE
Decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'esito della discussione orale delle parti, le cui conclusioni sono integralmente richiamate in questa sede.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 11 luglio 2019, e Parte_1
, nella loro qualità di genitori del minore Controparte_1 Parte_2
hanno convenuto in giudizio il e l' Controparte_2 [...]
”, pretendendo il risarcimento dei danni Controparte_5 CP_3
patiti dal proprio figlio - alunno della classe prima dell'Istituto scolastico
“Gaetano Angrisani”, sito nel comune di plesso facente parte CP_3
dell' ” –, quali conseguenze Controparte_5 CP_3
dell'infortunio verificatosi in data 11 aprile 2016, alle ore 13.20 circa,
all'interno dell'istituto, durante l'orario scolastico.
In particolare, gli attori hanno esposto che: a) nelle richiamate circostanze di tempo e di luogo, al termine della lezione, si era alzato, Persona_1
insieme agli altri compagni di classe, “per indossare i giubbotti, appesi
all'attaccapanni” e che “nella concitazione, spintonandosi i bambini, e nella
calca del momento creatasi per tale operazione”, era caduto a terra subendo la frattura dei due denti incisivi (centrale superiore di destra e sinistra – elementi dentari 11 e 21); b) immediatamente, il minore aveva mostrato all'insegnante i pezzi dei denti rotti, lamentando di essersi fatto molto male;
c) l'insegnante aveva consegnato alla madre del piccolo, che lo aveva atteso all'uscita, i pezzi
2 dei denti, spiegando l'accaduto alla presenza delle altre mamme, suggerendo lo svolgimento di una visita in ospedale per verificare le lesioni riportate;
d) il bambino era stato accompagnato dai genitori presso il vicino nosocomio di
Nocera Inferiore, ove gli era stata diagnosticato un “trauma arcata dentaria
superiore – frattura dei due incisivi superiori” con prognosi di dieci giorni;
e)
di aver costituito in mora in data 7 settembre 2016 l'Istituto Scolastico;
f) il minore era stato portato a visita presso lo studio del dott. , Persona_2
odontoiatra e protesista dentario, per una consulenza medico – legale, all'esito della quale erano stati riscontrati postumi invalidanti a carattere permanente nella misura del 2%, “oltre a spese mediche documentate e/o da documentarsi
pari a €. 10.300,00 anche per la ricostruzione e/o sostituzione futura della
protesi dentaria”.
Instaurato il contraddittorio, si sono costituititi con comparsa di costituzione tempestivamente depositata il 7 novembre 2019, il
[...]
, ora il , e Controparte_6 Controparte_2
l' Controparte_5 Controparte_3
pretendendo il rigetto della pretesa risarcitoria.
In via preliminare, l'Avvocatura dello Stato ha eccepito la carenza di legittimazione passiva dell' e ha chiesto il differimento Parte_3
dell'udienza al fine di citare in giudizio il proprio assicuratore della responsabilità civile, al fine di essere tenuto indenne Controparte_7
dal peso economico di un'eventuale statuizione di condanna resa nei suoi confronti (“in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di
accoglimento della domanda, dichiarare tenuta la a Controparte_8
tenere indenne le convenute Amministrazioni da qualsivoglia pronuncia
pregiudizievole, tanto per sorte capitale che per interessi”).
3 Autorizzata la chiamata in causa, – regolarmente Controparte_7
evocata in giudizio in data 29 novembre 2019 - non ha accettato il contraddittorio.
Concessi i termini di cui all'art. 183 comma sesto, c.p.c. ed espletata l'istruttoria orale, è stato svolta la disposta consulenza tecnica d'ufficio.
Infine, lo scrivente, cui la causa è stata successivamente assegnata, ha fissato l'udienza per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., discussione all'esito della quale, in assenza delle parti, ha dato lettura della presente sentenza.
In limine, va ribadita la contumacia dell'impresa assicuratrice
[...]
la quale, sebbene Controparte_9
ritualmente evocata in giudizio, non ha accettato il contraddittorio.
Permanendo sul piano delle notazioni preliminari, giova affrontare la questione afferente al prospettato “difetto di legittimazione passiva” dell'
[...]
“Mons. ” (si veda la seconda pagina Controparte_10 CP_3
della comparsa di costituzione e risposta depositata dall'Avvocatura
distrettuale dello Stato).
Sul punto, giova rammentare che il soggetto passivo dell'obbligazione risarcitoria dedotta dalla parte attrice – dolutasi, in buona sostanza, del fatto illecito omissivo dell'insegnante - è il , la cui fonte di Controparte_2
responsabilità è prevista nell'art. 61 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
Il personale docente degli istituti statali si trova, infatti, in rapporto organico con l'amministrazione statale e non con il singolo istituto, con la conseguenza che, per effetto dell'art. 61 cit., sono riferibili direttamente alla compagine ministeriale i comportamenti, anche illeciti, posti in essere dagli insegnanti del suddetto personale docente, sicché sussiste la legittimazione passiva di detto
4 nelle controversie relative agli illeciti ascrivibili ai docenti (si CP_2
confronti Cass. n. 10042 del 2006 in relazione allo specifico profilo di responsabilità ex art. 2048 c.c.).
Né tale conclusione risulta smentita dall'attribuzione agli istituti scolastici ed ai circoli didattici di personalità giuridica, disposta dal d.P.R. 275 del 1999, la quale ha conferito ai ridetti istituti autonomia gestionale ed amministrativa, ma non li ha privati della qualità di organi dello Stato. Sicché – è stato osservato -
del danno patito da un allievo per difetto di vigilanza durante l'orario scolastico continua tuttora a rispondere il e non l'istituto (si veda in tal senso, CP_2
Cass. n. 19158 del 2012), a nulla rilevando che sia stato quest'ultimo a stipulare una polizza a copertura della responsabilità civile per danni dei quali esso stipulante non può, per legge, essere chiamato a rispondere (Cass. n. 2335 del
2018; Cass. n. 3275 del 2016).
Pertanto, è certamente inammissibile la pretesa risarcitoria spiegata nei confronti dell' M. VASSALUZZO”. Controparte_5
Tanto chiarito, giova confrontarsi con gli esiti dell'istruttoria.
Ebbene, questo giudice ritiene che, all'esito del dibattito processuale, sia emersa la prova della caduta del minore durante il periodo di tempo in cui era affidato all'istituto scolastico, nell'ambito di una attività direttamente riferibile a quest'ultimo.
Procedendo con ordine, giova rammentare che ha dichiarato Parte_4
quanto segue: “preciso di essere la mamma di un compagno di classe del
minore e mi trovavo all'uscita della scuola perché ero Parte_2
andata a prendere mio figlio. Ho visto uscire dalla scuola anche Parte_2
all'ora indicata. So che si trovava all'interno dell'aula perché
[...]
riferitomi da mio figlio. Sul capo 2 rispondo “è vero”, tanto so in quanto
5 riferitomi da mio figlio;
Sul capo 3 rispondo “è vero”, ricordo di aver visto il
piccolo uscire da scuola con in mano frammenti di dentini e Pt_2
presentava arrossamento sulla bocca. Sul capo 4 rispondo è vero. Mio figlio
mi ha raccontato che al momento in cui si stavano mettendo i giubbotti per
uscire, la maestra non era presente in aula e per tale motivo, dopo essere stata
richiamata in classe per vedere ciò che era accaduto al piccolo Sul Pt_2
capo 6 rispondo è vero. Ero presente al momento in cui ciò avvenne. Il
bambino nell'immediatezza del fatto non fu soccorso ma fu consegnato alla
mamma all'uscita dalla scuola dalla maestra”.
Dal canto suo, ha riferito: “Sul capo 1 della predetta memoria CP_11
istruttoria rispondo è vero”; preciso di essere a conoscenza della circostanza
in quanto mio figlio era compagno di classe del piccolo e tanto so Pt_2
in quanto riferitomi da mio figlio. Sul capo 2 rispondo è vero in quanto
riferitomi da mio figlio. Preciso, inoltre, che mi trovavo all'uscita della scuola
insieme alle altre mamme in attesa che i nostri figli uscissero. Sul capo 3
rispondo è vero. Ricordo di aver visto il piccolo con dei frammenti Pt_2
di dentini in mano ed era impaurito, mio figlio mi raccontava quello che era
successo. Ricordo che la maestra era con il piccolo Il giorno Pt_2
seguente mi telefonò, essendo rappresentante di classe, per sapere come stava
il piccolo e avvertì il suo stato di ansia e la sua preoccupazione. Pt_2
Mio figlio mi riferì che al momento dell'incidente la maestra non era presente
in classe e comunque tale circostanza mi fu riferita dalla stessa maestra”
Dalla trascrizione delle dichiarazioni emerge che i testimoni hanno riferito: a)
della caduta del minore in conseguenza delle spinte determinate da altri alunni durante le operazioni di prelevamento dei giubbotti appesi all'attaccapanni; b)
6 dell'assenza dell'insegnante in aula al momento della verificazione dell'evento.
In particolare, i profili dinamici ed eziologici dell'evento sono stati rappresentati attraverso la conferma, in sede di escussione testimoniale, del secondo capitolo (“Vero è che, terminate le lezioni, in attesa del suono della
campanella, per prepararsi e predisporsi per l'uscita, l'alunno Parte_2
si alzava, insieme agli altri compagni, per indossare i giubbotti,
[...]
appesi all'attaccapanni”) e il terzo capitolo della prova testimoniale (“Vero è
che l'alunno per la calca, concitazione e disordine del Parte_2
momento creatasi per tale operazione, in assenza di idonee cautele predisposte
per tale operazione e della dovuta vigilanza, veniva spintonato, cadeva a terra
e riportava, a causa della caduta, lesioni personali, in particolare la frattura
dei due denti incisivi (centrale superiore di destra e sinistra – elementi dentari
11 e 21)”].
È bene precisare, però, che il contributo narrativo offerto dai testimoni in relazione al fatto verificatosi all'interno della struttura scolastica assume l'evidente connotazione di testimonianza indiretta de relato. Ed infatti, la lettura delle dichiarazioni espresse dai testi, tutti genitori di allievi della medesima classe di suggerisce che quanto dichiarato non Parte_2
sia il frutto della diretta percezione del fatto storico, ma la rappresentazione di ciò che è stato riferito dai figli.
Ora, come affermato chiaramente dalla Corte di cassazione nella pronuncia
8358 del 2007, la testimonianza indiretta è la deposizione di persona che ha solo una conoscenza indiretta di un fatto controverso, "de relato actoris" o "de
relato" in genere: i primi depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto medesimo che ha proposto il giudizio, così che la
7 rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte del giudizio e non sul fatto oggetto dell'accertamento; i secondi depongono invece su circostanze che hanno appreso da persone estranee al giudizio, quindi sul fatto della dichiarazione di costoro, e la rilevanza delle loro deposizioni si presenta attenuata perché
indiretta, pur potendo assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice,
nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità (così, più di recente, anche Cass. n. 869 del 2015).
Dunque, venendo in rilievo, sullo specifico tema dell'eziologia dell'evento, un contributo dichiarativo de relato, è possibile riconoscere, a questo contributo,
rilevanza probatoria solo al cospetto di altri elementi oggettivi e concordanti,
che ne possano suffragare la credibilità.
Orbene, gli unici elementi che potrebbero fornire, astrattamente, un riscontro alle dichiarazioni de relato dei testimoni sono il referto di pronto soccorso dell'11 aprile 2016 e la circostanza di fatto – pure rappresentata dai testi, sulla scorta, però, della diretta percezione - dell'uscita del minore dalla scuola coi frammenti dei denti in mano.
A ben vedere, il dibattito processuale non è, però, idoneo a determinare il convincimento circa la riconducibilità del lamentato evento dannoso a un fatto illecito perpetrato da un altro alunno – del quale neppure è stato indicato il nominativo - ai danni del minore in occasione del Parte_2
compimento delle operazioni di prelievo dei giubbotti al termine delle lezioni,
come riferito de relato dai testimoni. In altri termini, il quadro istruttorio –
composto dalle testimonianze indirette e dagli obiettivi elementi di riscontro innanzi citati - non convince del fatto che, all'interno della struttura scolastica,
si sia consumato un illecito di un alunno ai danni dell'odierno attore, essendo
8 emerso, piuttosto, nitidamente, (solo) il danno che quest'ultimo ha provocato a sé stesso al termine delle lezioni in prossimità dell'uscita dalla scuola.
Se, dunque, si è al cospetto di un danno dell'alunno a sé stesso, il Tribunale –
chiamato a decidere quale norma deve applicarsi nel caso di specie in virtù del principio iura novit RI (si veda Cass. n. 29232 del 2024) – ritiene opportuno,
sulla scorta delle argomentazioni comunque sviluppate nell'interesse degli attori, richiamare i consolidati insegnamenti della Corte di cassazione sul tema.
Ebbene, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità (di recente ribadito da Cass. n. 5118 del 2023), alla responsabilità
dell'istituto scolastico e dell'insegnante, in relazione ai danni subiti dall'alunno nel corso (o nel quadro) delle attività scolastiche, dev'essere attribuita natura contrattuale, con la conseguente applicazione della regola dell'art. 1218 c.c.
(evocata, a ben vedere, anche dagli attori tra le pieghe argomentative del libello introduttivo del giudizio), sia in quanto l'accettazione della domanda di iscrizione alla scuola costituisce di per sé il perfezionamento di un contratto comportante specifici obblighi di sorveglianza e di controllo (Cass. n. 8811 del
2020, Cass. n. 10516 del 2017, Cass. n. 3695 del 2016) sia in quanto, a prescindere da tale accettazione formale, il "contatto sociale" che viene istituendosi tra l'alunno (o i suoi rappresentanti) e la scuola vale a giustificare la produzione dei medesimi effetti obbligatori propri del contratto (Cass. n.
3695 del 2016, Cass. n. 5067 del 2010).
Trattandosi dunque di responsabilità contrattuale, gli oneri probatori che s'impongono alle parti chiedono d'essere distribuiti in conformità a quanto di recente ribadito dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, alla cui stregua deve ritenersi onere del danneggiato fornire la prova, anche a mezzo di presunzioni, del nesso di causalità tra l'inadempimento del debitore e il danno
9 subito, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto al proprio onere probatorio, la causa imprevedibile e inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione (Cass. n. 26907 del
2020, Cass. n. 18102 del 2020, Cass. n. 28991 del 2019, Cass. n. 27606 del
2019, Cass. n. 26700 del 2018, Cass. n. 3704 del 2018, Cass. n. 18392 del
2017).
Detto altrimenti, rappresenta impostazione ricostruttiva più recente –
affermatasi in tema di responsabilità sanitaria – quella secondo cui, trattandosi di responsabilità contrattuale, il danneggiato non può limitarsi a dimostrare che il danno si è verificato in occasione della lezione, del tempo scolastico o durante esso, con la conseguenza che grava sui convenuti dimostrare che invece era inevitabile, o che si è fatto il possibile per evitarlo (Cass. 3695 del
2016), dovendo, piuttosto, asseverare che il danno si è verificato a causa della omissione di controllo o di una "colpa" dell'insegnante [questa più recente tesi
è quella affermatasi di recente nella giurisprudenza della Corte di cassazione,
secondo cui "è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni
il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica (o
l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre è onere
della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere
probatorio, la causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta
esecuzione della prestazione." (Cass. 28991 del 2019, ma anche Cass. n. 18392
del 2017; Cass. n. 3704 del 2018).
In particolare, la regola, così affermatasi – si ripeta - in relazione alla responsabilità contrattuale del medico (e dunque con riguardo a una precisa prestazione di facere professionale), ha finito per trovare applicazione, nella giurisprudenza di legittimità, anche in relazione all'inadempimento delle
10 obbligazioni di fare diverse dalla prestazione medica, e segnatamente proprio in relazione all'obbligazione degli insegnanti di sorvegliare l'alunno affidato alle loro cure, ove si è affermato che, in caso di responsabilità contrattuale dell'istituto scolastico per il danno cagionato dall'alunno a sé stesso, il regime di distribuzione dell'onere probatorio di cui all'art. 1218 c.c. fa gravare sulla parte che si assume inadempiente (o non esattamente adempiente) l'onere di fornire la prova positiva dell'avvenuto adempimento (o dell'esattezza dello stesso o dell'impossibilità dell'adempimento derivante da causa allo stesso non imputabile), mentre il principio generale espresso dall'art. 2697 c.c. fa gravare sull'attore la prova, anche in chiave presuntiva, del nesso causale fra la condotta dell'obbligato inadempiente e il pregiudizio di cui si chiede il risarcimento (si confronti Cass. n. 5118 del 2023).
Più analiticamente, è stato osservato che la previsione dell'art. 1218 c.c.,
esonera il creditore dell'obbligazione asseritamente non adempiuta - in questo caso l'obbligazione di garanzia nei confronti degli allievi - dall'onere di provare la colpa del debitore, ma non da quello di dimostrare il nesso di causa tra la condotta del debitore e il danno di cui si chiede il risarcimento. Il principio di vicinanza dell'onere della prova, su cui si fonda la decisione delle sezioni unite n. 13533 del 2001, non coinvolge il nesso causale tra la condotta dell'obbligato e il danno lamentato del creditore, rispetto al quale si applica la distribuzione dell'onus probandi di cui all'art. 2697 c.c. Tale disposizione, mentre fa carico all'attore della prova degli elementi costitutivi della propria pretesa, non permette di ritenere che l'asserito danneggiante debba farsi carico della prova liberatoria rispetto al nesso di causa (Cass. n. 19204 del 2018, Cass. n. 18557
del 2018; Cass. n. 11165 del 2018).
11 Ancora, è stato osservato in giurisprudenza che la previsione normativa dell'art. 1218 c.c., trova giustificazione nell'opportunità di far gravare sulla parte che si assume inadempiente, o non esattamente adempiente, l'onere di fornire la "prova positiva" dell'avvenuto adempimento o dell'esattezza dell'adempimento, sulla base del criterio della maggiore vicinanza della prova,
secondo cui essa va posta a carico della parte che più agevolmente può fornirla
(Cass. sez. un. n. 13533 del 2001); tale criterio non appare predicabile con riguardo al nesso causale fra la condotta dell'obbligato e il danno lamentato dal creditore, rispetto al quale non ha dunque ragione d'essere l'inversione dell'onere della prova, prevista dall'art. 1218 c.c., e non può che valere il principio generale espresso dall'art. 2697 c.c., che onera l'attore della prova dei fatti costitutivi della propria pretesa. Trattandosi di elementi egualmente
"distanti" da entrambe le parti (e anzi, quanto al secondo, maggiormente
"vicini" al danneggiato), non c'è spazio per ipotizzare a carico dell'asserito danneggiante una "prova liberatoria" rispetto al nesso di causa, a differenza di quanto accade per la prova dell'avvenuto adempimento o della correttezza della condotta;
né può valere, in senso contrario, il riferimento, contenuto nell'art. 1218 c.c., alla "causa", là dove richiede al debitore di provare che
"l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile": come affermato dalla
Corte di cassazione (Cass. n. 18392 del 2017), la causa in questione attiene alla non imputabilità dell'impossibilità di adempiere, che si colloca nell'ambito delle cause estintive dell'obbligazione, costituenti tema di prova della parte debitrice, e concerne un "ciclo causale" che è del tutto distinto da quello relativo all'evento dannoso conseguente all'adempimento mancato o inesatto.
12 Ora – è stato osservato -, la comunanza della regola (così ricostruita) tra l'ambito della responsabilità sanitaria e quello della responsabilità degli insegnanti e/o delle istituzioni scolastiche, mentre, da un lato, assicura una misura di conveniente coerenza nella ricostruzione dei principi propri dell'inadempimento delle obbligazioni, dall'altro non vale, in ogni caso, a cancellare il valore e la rilevanza delle significative implicazioni connesse alla fondamentale diversità di natura tra le diverse prestazioni concretamente dedotte in obbligazione.
Ed invero, mentre, da un lato, viene in rilievo un facere professionale caratterizzato da un elevato contenuto tecnico (come quello proprio del medico), dall'altro lato, si tratta di prestazioni di facere (come quelle degli insegnanti in relazione alla sorveglianza dell'alunno affidato alle loro cure)
viceversa connotate da modalità (o forme) di adempimento che, seppur caratterizzate da una minore (se non evanescente) specificità tecnica, si segnalano per una maggiore "tipicità sociale", ossia per la relativa individuabilità attraverso il ricorso alla descrizione di regole o modelli propri di senso comune (Cass. n. 2114 del 2024).
Più in dettaglio, nel caso delle prestazioni di facere degli insegnanti in relazione alla sorveglianza degli alunni affidati alle proprie cure, tali regole o modelli di senso comune valgono ad assicurare, in termini di elementare agilità
o immediatezza, la descrizione di misure di vigilanza o di controllo dei comportamenti dei minori che appaiono di per sé tali - di regola e ove normalmente osservate - a garantire la minimizzazione dei rischi connessi alla verificazione di conseguenze dannose o, quantomeno, delle conseguenze dannose maggiormente o più agevolmente prevedibili.
13 Si tratta, in tali casi, della costruzione di regole e di modelli di adempimento contrattuale (o, più in generale, di adempimento delle obbligazioni caratterizzate dalla descritta tipicità sociale) la cui prefigurazione vale a riflettersi, sul piano processuale, da un lato, nella corrispondente tipicità
sociale dei modelli di diligenza imposti dall'art. 1176, comma primo, c.c.
(positivamente distinti da quelli espressamente regolati dall'art. 1176, comma secondo, c.c. in relazione all'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale) e, dall'altro, nella più agevole individuabilità, da parte del giudice (in caso di contrasto tra le parti) di elementi rappresentativi di carattere presuntivo suscettibili di corroborare, sul piano critico, la ricostruzione dei fatti di causa sulla base di quanto obiettivamente emerso ad esito del contraddittorio processuale (così, condivisibilmente, Cass.
n. 2114 del 2024).
Nel caso di specie - in cui il danno dedotto in giudizio è consistito nelle conseguenze subite dal minore a seguito di una caduta Parte_2
all'interno dell'edificio scolastico, verificatasi in corrispondenza del termine dell'orario delle lezioni - la ricostruzione del fatto dannoso operata all'esito della lettura valutazione delle dichiarazioni testimoniali innanzi trascritte deve ritenersi di per sé già tale da fornire sufficienti elementi di carattere presuntivo idonei ad attestare il ricorso di un preciso nesso di causalità tra il danno denunciato e l'inadempimento (per condotta omissiva) contestata all'insegnante.
Del resto, il regime di distribuzione dell'onere probatorio di cui all'art. 1218
c.c., pur non escludendo – come accennato - l'onere del danneggiato di fornire la prova del nesso causale tra l'inadempimento della scuola (o dell'insegnante)
e il danno denunciato, consente di ritenere che il fatto (socialmente tipico) di
14 un evento dannoso verificatosi nel corso dello svolgimento del rapporto (e dunque nel corso delle attività scolastiche sottoposte alla sorveglianza e al controllo degli organi scolastici) valga a giustificare l'assunzione in chiave presuntiva di tale nesso, con la conseguenza che grava sulla parte che si assume inadempiente (o non esattamente adempiente) l'onere di fornire la prova positiva dell'avvenuto adempimento (o della relativa impossibilità per causa allo stesso non imputabile), rimanendo in ogni caso fermo il principio generale espresso dall'art. 2697 c.c. che fa gravare sull'attore la prova (nella specie assolta presuntivamente) del nesso causale fra la condotta dell'obbligato inadempiente e il pregiudizio di cui si chiede il risarcimento (Cass. n. 8849 del
2021).
Ed allora, quanto emerso all'esito del dibattito processuale appare sufficiente sia alla ricostruzione del fatto dannoso, nella pregnanza del suo nucleo essenziale, sia alla formulazione di un giudizio responsabilità contrattuale nei confronti dell'amministrazione, responsabilità resa, nella specie, evidente dall'obiettivo fallimento dell'impegno di protezione assunto nei confronti dello scolaro minorenne.
È appena il caso di rilevare che i convenuti non hanno fornito alcun elemento da cui desumere, anche in via presuntiva, né l'adeguatezza delle attività di vigilanza né l'emersione di un evento imprevedibile e/o imprevenibile, ossia la prova dell'impossibilità di adempiere la prestazione (cd. secondo ciclo causale).
A ciò si aggiunga che la responsabilità della scuola per le lesioni riportate da un alunno minore all'interno dell'istituto, in conseguenza della condotta colposa del personale scolastico, ricorre anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto al di fuori dell'orario delle lezioni, in quanto il dovere di organizzare
15 la vigilanza degli alunni mediante l'adozione, da parte del personale addetto al controllo degli studenti, delle opportune cautele preventive, sussiste sin dal loro ingresso nella scuola e per tutto il tempo in cui gli stessi si trovino legittimamente nell'ambito dei locali scolastici (tra molte, Cass. n. 14701 del
2016; Cass. n. 21368 del 2024).
In definitiva, il mancato assolvimento degli oneri istruttori che gravavano sul convenuto , in applicazione dei principi enucleati in materia dalla CP_2
Suprema Corte, sopra richiamati, conduce a ritenere che, nella vicenda in esame, debbano ravvisarsi in capo all'insegnante e, per esso, alla compagine statale i profili di responsabilità che giustificazione l'esperimento della pretesa risarcitoria, formulata ai sensi dell'art. 1218 c.c., dalla parte attrice (si ribadisca che diversi sono i riferimenti alla norma da ultimo citata nel corpo degli scritti difensivi depositati nell'interesse degli attori, i quali hanno chiaramente evocato anche un'ipotesi di responsabilità da inadempimento).
Affermata la responsabilità dell'amministrazione statale, giova affrontare il profilo tematico del “quantum debeatur”.
Al riguardo, è agevole osservare che la costruita domanda di risarcimento del danno ha uno spettro composito, in quanto diretta a ottenere il ristoro sia del danno non patrimoniale che di quello patrimoniale correlato alla patita lesione alla salute.
Appare dirimente, allora, l'esame della consulenza tecnica in atti, la quale è, a parere di questo giudice, fondata su un percorso motivazionale congruo e immune da vizi logici, sviluppato sulla scorta di indagini accurate e tecnicamente corrette [il giudice “non è tenuto a rispondere a ogni e qualsiasi
rilievo del consulente tecnico di parte, ma è sufficiente che dal complesso della
motivazione si evinca che esse sono state prese in considerazione e
16 adeguatamente contrastate dal consulente tecnico d'ufficio, le cui conclusioni
siano state recepite dal giudicante” (si veda, al riguardo, Cass. n. 1257 del
2012); e ancora: “il giudice del merito non è tenuto ad esporre in modo
puntuale le ragioni della propria adesione alle conclusioni del consulente
tecnico d'ufficio, potendo limitarsi ad un mero richiamo di esse, sicché non
incorre nel vizio di carenza di motivazione la sentenza che recepisca per
relationem le conclusioni e i passi salienti di una relazione di consulenza
tecnica d'ufficio di cui dichiari di condividere il merito, limitandosi a
riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini svolte
dall'esperto e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione (si confrontino Cass. n. 4352 del 2019; Cass. n. 7364 del 2012; Cass. n. 10222 del
2009; Cass., n. 10668 del 2005)].
Procedendo con ordine, giova, innanzitutto, valutare i danni qualificabili in termini di invalidità permanente e temporanea conseguenti alla lesione alla salute.
In tema, giova premettere che il danno biologico da invalidità temporanea e quello da invalidità permanente sono della stessa natura, poiché costituiscono sempre la conseguenza di una lesione dell'integrità psicofisica del soggetto: ciò
che muta è la durata e l'esito del detto danno.
Invero, secondo i principi medico-legali, a qualsiasi lesione dell'integrità
psicofisica consegue sempre un periodo di invalidità temporanea, alla quale può conseguire talora un'invalidità permanente. Per l'esattezza l'invalidità
permanente si considera insorta allorché dopo che la malattia ha compiuto il suo decorso, l'individuo non sia riuscito a riacquistare la sua completa validità.
Il consolidarsi di postumi permanenti può quindi mancare in due casi: o quando, cessata la malattia, questa risulti guarita senza reliquati;
ovvero
17 quando la malattia si risolva con esito letale. La nozione medicolegale di
"invalidità permanente" presuppone, dunque, che la malattia sia cessata e che l'organismo abbia riacquistato il suo equilibrio, magari alterato, ma stabile. Ne
consegue che durante lo stesso individuato periodo di tempo non possano concorrere, come pure ritenuto dai ricorrenti, sia il danno biologico temporaneo che quello permanente.
Solo alla cessazione del primo, può instaurarsi il secondo.
Va, infatti, osservato che il danno biologico da invalidità temporanea costituisce un aspetto della più generale categoria del danno biologico, e può
essere liquidato sia unitamente a quest'ultima, sia separatamente, purché la liquidazione complessiva sia commisurata alla reale entità del danno (Cass. n.
101 del 1999; Cass. n. 3563 del 1996; Cass. n. 10966 del 1998).
Se detti aspetti del danno biologico fossero liquidati contemporaneamente per lo stesso periodo di tempo, si giungerebbe alla duplicazione di liquidazione per lo stesso danno: ciò è estraneo alla tutela aquiliana, che, avendo natura risarcitoria, esclude la possibilità ' di locupletazione (si veda Cass. n. 3806 del
2004).
Fatte queste premesse, deve segnalarsi che il consulente dell'ufficio ha riscontrato il patimento, da parte del minore, di un “trauma delle arcate
dentarie con la frattura coronale dell'incisivo centrale superiore di destra e di
sinistra, trattati con terapia conservativa”, determinando entrambe le conseguenze della lesione della salute patita a causa del sinistro, avendo riscontrato che le lesioni patite hanno implicato un'inabilità temporanea parziale al settantacinque di dieci giorni.
Nell'elaborato, poi, viene dato atto del riscontro di un postumo permanente,
determinabile nella misura dell'un per cento.
18 Ora, per tradurre in termini monetari le risultanze medico-legali surriferite, è
necessario ricorrere al potere di liquidazione equitativa riconosciuto al giudice dall'art. 1226 c.c., richiamato, per la responsabilità extracontrattuale, dall'art. 2056 c.c. In tale prospettiva, le tabelle, siano esse giudiziali o normative, sono uno strumento idoneo a consentire al giudice di dare attuazione alla clausola generale posta all'art. 1226 c.c. e di addivenire ad una quantificazione del danno rispondente ad equità, nell'effettiva esplicazione di poteri discrezionali,
e non già rispondenti ad arbitrio (quand'anche "equo").
E così, in tale prospettiva, ritiene questo giudice, anche alla luce della consolidata giurisprudenza della Suprema Corte (in tal senso si veda Cass. n.
14402 del 2011) di poter fare applicazione delle “Tabelle per la liquidazione
del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico-fisica"
predisposte dal Tribunale di Milano (aggiornate da ultimo all'anno 2024), in quanto esse costituiscono valido e necessario criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex art. 1226 c.c., là dove la fattispecie concreta non presenti circostanze tali da richiedere la relativa variazione in aumento o in diminuzione.
E così, i postumi permanenti, riconosciuti nella misura dell'uno per cento,
residuati all'esito della guarigione, vanno liquidati nell'importo complessivo,
già rivalutato all'attualità, di euro 1.698,00, tenuto conto dell'età del danneggiato all'epoca del sinistro (6 anni).
Quanto, poi, al danno biologico da invalidità temporanea, questo va liquidato,
sempre all'attualità, in complessivi euro 862,50, stimandosi equo il riconoscimento di euro 115,00 per ogni giorno di invalidità temporanea assoluta, in ragione dei trattamenti praticati.
19 Ne consegue che l'importo liquidabile a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da lesione del diritto alla salute è pari a euro 2.560,50 valore già
espresso in moneta attuale.
Detto importo, però, non risulta corrispondente a quanto spettante alla parte attrice.
La piena comprensione dell'assunto che precede richiede una breve riflessione sui recentissimi itinerari interpretativi percorsi dalla giurisprudenza di legittimità. Non potendo, però, in questa sede, fare una digressione sull'evoluzione che, negli ultimi anni, ha interessato la concezione (e la liquidazione) del danno alla salute, sia sufficiente rammentare che il processo di "sistemazione teorica" del danno non patrimoniale non si è arrestato con le pronunce dell'11 novembre del 2008, ma è proseguito nell'elaborazione giurisprudenziale successiva, in seno alla quale ha preso piede, con sempre maggiore consistenza, un orientamento che, incrinando la concezione unitaria messa a punto dalle sezioni unite (all'insegnamento delle sezioni unite si sono,
peraltro uniformate Cass. n. 25351 del 2015; Cass. n. 20111 del 2014; Cass. n.
21716 del 2013; Cass. n. 11950 del 2013; Cass. n. 15414 del 2011), ha nuovamente scomposto il danno non patrimoniale in due pregiudizi distinti:
uno “interno” all'individuo, rappresentato dalla sofferenza interiore, e uno
“esterno”, dato dalle ripercussioni dell'evento lesivo sulle sue abitudini di vita,
proiettate in una dimensione dinamico-relazionale.
In particolare, la "rimodulazione" dello statuto teorico del danno non patrimoniale si deve soprattutto alle sentenze della Corte di cassazione n. 901
e n. 7513 del 2018.
In dottrina è stato osservato che, tra le pieghe argomentative di queste pronunce, la natura c.d. 'unitaria' del danno non patrimoniale viene intesa come
20 unitarietà del metodo di liquidazione, il quale non può prescindere dalla “reale fenomenologia del danno alla persona”, che ne disvela una "duplice essenza":
la sofferenza interiore (intesa "in tutti i suoi aspetti, quali il dolore, la vergogna,
il rimorso, la disistima di sé, la malinconia, la tristezza"), e il "danno dinamico-
relazionale" (altrimenti detto alla vita di relazione o esistenziale), dato dalla
“significativa alterazione della vita quotidiana”.
Ora, in presenza di lesione della salute, l'acquisita concezione del danno biologico come danno-conseguenza conduce a ritenere che il "danno esistenziale" (o, se si preferisce, "dinamico-relazionale") rappresenti la sintesi descrittiva del manifestarsi del pregiudizio nella vita di relazione del danneggiato, di modo che il riconoscimento di un'autonoma voce a tale titolo costituirebbe una "sicura duplicazione risarcitoria".
In tema, la giurisprudenza di legittimità (da ultimo, vedasi la sentenza della
Corte di cassazione n. 28988 dell'11 novembre 2019), pur movendosi nell'ottica della sovrapposizione del danno biologico e del danno esistenziale
(nel senso della comune afferenza concettuale dei due sintagmi all'incidenza della menomazione sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato), ha, però, precisato che l'incremento dei valori tabellari cui è
improntata la liquidazione del danno biologico (la c.d. "personalizzazione")
può giustificarsi "soltanto in presenza di circostanze 'specifiche ed eccezionali'
(...) le quali rendano il danno concreto più grave (...) rispetto alle conseguenze
ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone
della stessa età".
Del resto, la conclusione raggiunta dalla giurisprudenza di legittimità è
pienamente aderente all'espresso e non equivoco contenuto del testo dell'art.
138, punto 2, lett. a) del d.lgs. n. 209 del 2005 (cd. codice delle assicurazioni),
21 secondo cui "per danno biologico si intende la lesione temporanea o
permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di
accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività
quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato”.
In conclusione, la liquidazione del danno biologico congloba, generalmente, il ristoro delle ripercussioni sulla vita di relazione, salvo l'aumento del ristoro,
fino al trenta per cento, sulla scorta della valutazione della lesione di specifici aspetti dinamico relazionali, correlati, dunque, alle condizioni soggettive del danneggiato (l'art. 138, comma terzo, del codice delle assicurazioni prevede,
infatti, che “qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su
specifici aspetti dinamico- relazionali personali documentati e obiettivamente
accertati, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto
previsto dalla tabella unica nazionale (...), può essere aumentato dal giudice,
con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del
danneggiato, fino al 30%").
Su diversa direttrice si colloca il danno morale, pregiudizio che non ha fondamento medico-legale, reclamando, quindi, un'autonoma liquidazione,
emancipata dalla tradizionale logica ancillare rispetto al danno biologico,
prevista per gli aspetti dinamici compromessi (in tal senso, vedasi Cass. n.
18641 del 2011; Cass. n. 2228 del 2012; Cass. n. 20292 del 2012; Cass. n. 910
del 2018, Cass. n. 7513 del 2018, Cass. n. 28989 del 2019).
In definitiva, la voce di danno morale mantiene la sua autonomia e non è
conglobabile nel danno biologico, A tale conclusione la Corte di cassazione giunge non solo sulla scorta di considerazioni ontologiche, ma anche all'esito dell'interpretazione coordinata del nuovo art. 139 del codice delle assicurazioni private (nella formulazione risultante dalle modifiche apportate dalla l. n. 124
22 del 2017), che, nel far riferimento ai presupposti per la personalizzazione,
menziona sia gli aspetti dinamico-relazionali, sia la sofferenza soggettiva di particolare intensità) e della sentenza della Corte cost. n. 235 del 2014, la quale,
nel consentire un incremento della liquidazione tabellare, fino a un massimo del venti per cento, in considerazione vuoi dei profili dinamico-relazionali,
vuoi della sofferenza interiore, detta una regola eccezionale, applicabile al solo settore delle lesioni micropermanenti, la quale non implicherebbe il disconoscimento del danno morale come figura autonoma di pregiudizio. Più
di recente, però, il percorso interpretativo della Corte di cassazione si è
arricchito di un nuovo e condivisibile passaggio argomentativo relativo alla corretta applicazione delle cd. tabelle di Milano, le quali precludono – osserva la Corte - la considerazione autonoma del danno morale, atteso che le stesse evidenziano, per ogni livello di invalidità, un unico valore che ingloba il risarcimento del danno biologico e di quello morale (si confronti Cass. n.
25164 del 2020). Il precipitato logico giuridico di quanto precede è
rappresentato dal fatto che, nel procedere alla liquidazione del danno alla salute, il giudice di merito dovrà: 1) accertare l'esistenza, nel singolo caso di specie, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento dell'esistenza (anche) di quest'ultimo, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le tabelle di Milano, che consentono la liquidazione di entrambe le voci di danno,
addivenendo all'indicazione di un valore monetario complessivo (costituito dalla somma aritmetica di entrambe le voci di danno); 3) in caso di negativo accertamento, e di conseguente esclusione della componente morale del danno,
considerare la sola voce del danno biologico, depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate,
23 liquidando, conseguentemente, il solo danno dinamico-relazionale, 4) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno, procedere all'aumento fino al trenta per cento del valore del solo danno biologico, depurato dalla componente morale del danno.
Poste queste necessarie premesse di carattere teorico deve evidenziarsi come,
in linea generale, sia per procedere alla personalizzazione del danno biologico,
per dare conto di specifici aspetti dinamico relazionali lesi, che alla liquidazione del danno morale, occorre che l'attore abbia assolto due oneri:
quello di allegazione e quello di prova.
Sul piano dell'allegazione, è necessario che l'attore individui quante e di che tipo siano state le conseguenze negative del fatto illecito, sia sul piano del turbamento psichico patito, sub specie, dunque, di danno morale, che sul piano dell'appesantimento del valore tabellare in ragione delle ripercussioni della lesione alla salute sui rapporti familiari o sociali, sull'attività lavorativa o sul tempo libero, ripercussioni che, però, per acquisire rilevanza devono essere diverse e ultronee rispetto a quelle normalmente correlate alla lesione dell'integrità psico – fisica del soggetto.
Sul piano della prova, poi, il danneggiato è chiamato ad asseverare le proprie allegazioni, giovandosi anche delle presunzioni semplici.
Nel caso di specie, nell'atto introduttivo del giudizio non è stato né evocato il ristoro del danno morale (viene evocato il ristoro in considerazione “del grado
d'invalidità riconosciuta”) né sono stati offerti elementi che suggeriscono il patimento di un turbamento psichico correlato all'evento. Ancora, non sono state neppure allegate circostanze riferibili alla concreta esperienza di vita, in grado imporre un appesantimento del valore monetario corrispondente al danno biologico [in tema, è noto, infatti, che le peculiari condizioni soggettive
24 legittimanti la personalizzazione del danno biologico devono involgere situazioni relative «alle dinamiche emotive della vita interiore o all'uso del
corpo e alla valorizzazione dei relativi aspetti funzionali, di per sé tali da
presentare obiettive e riconoscibili ragioni di apprezzamento (in un'ottica che,
ovviamente, superi la dimensione "economicistica" dello scambio di
prestazioni), meritevoli di tradursi in una differente (e, dunque,
individualizzata) considerazione in termini monetari, rispetto a quanto suole
compiersi in assenza di dette peculiarità» (vedasi Cass. n. 21939 del 2017)].
Se così è, alla stregua delle osservazioni che precedono, questo giudice ritiene che l'importo innanzi determinato a titolo di danno non patrimoniale, pari a euro 2.560,50 espresso in moneta attuale, non sia perfettamente rispondente alla concreta entità del danno patito, in quanto, valorizzando anche il profilo del pregiudizio morale, è idoneo a ristorare la parte di un pregiudizio non fornito di adeguato supporto probatorio.
S'impone, dunque, una variazione equitativa in diminuzione del valore monetario del danno non patrimoniale come sopra determinato, eliminando la componente corrispondente alla sofferenza soggettiva dall'importo liquidato a titolo d'invalidità permanente, pari al venticinque per cento (sulla base del calcolo previsto alla quinta pagina della relazione di accompagnamento alla
Tabelle del Tribunale di Milano) e giungendo così alla somma di euro
2.136,00, in moneta attuale (1.698,00-424,50+862,50), limitata al ristoro del solo danno biologico da invalidità permanente e temporanea.
Tirando le fila, il danno non patrimoniale conseguente alla lesione del diritto alla salute – comprensivo del danno biologico permanente e del danno da invalidità temporanea – rispetto al quale è stata raggiunta la prova nel presente giudizio ammonta a euro 2.136,00 espresso in moneta attuale.
25 In ragione della richiesta formulata, giova rammentare, poi, che nella liquidazione del danno, in caso di ritardo nell'adempimento, deve tenersi altresì
conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento, la quale, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né
sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione,
dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (si veda in tal senso ed ex multis già Cass. sez. un. n. 1712
del 1995, nonché Cass. n. 2796 del 2000).
Orbene, questo giudicante reputa opportuno condannare l'amministrazione convenuta al pagamento degli interessi al tasso legale previsto dall'art. 1284
c.c., calcolati dalla data dell'evento dannoso (11 aprile 2016) sulla somma frutto della devalutazione, in base all'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (cosiddetto indice “FOI”)
alla data dell'11 aprile 2016, di quella sopra riconosciuta a titolo risarcitorio e,
quindi, applicati anno per anno, a partire dalla suddetta data (sul fatto - pacifico
- che, ai sensi dell'art. 1219 c.c., gli interessi sulle somme dovute per risarcimento di danni da illecito aquiliano decorrono dalla data in cui il danno
è stato prodotto, si vedano, fra le tante tutte conformi, Cass. 5287 del 1987 e
5307 del 1984), fino al momento della pubblicazione della presente decisione,
sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra appena indicata, sempre in base all'indice ISTAT menzionato (“FOI”).
26 Dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva corresponsione, infine, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale suddetto, ai sensi dell'art. 1282 cod. civ., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta pubblicazione della sentenza (si vedano in tal senso, Cass. n. 13470
del 1999; Cass. n. 4030 del 1998).
Ciò posto, la parte attrice ha anche preteso il ristoro del danno patrimoniale futuro correlato alle spese mediche da sostenere (“Andranno, inoltre, risarcite
le spese di cura necessarie per la terapia protesica relativa agli elementi
dentari 11 e 21, ovvero quelli interessati dal trauma de quo, che consisterà,
come relazionato dal dr. , nella ricostruzione in composito per tre volte Per_2
seguita da una terapia canalare dei due elementi dentari, con ricostruzione
con perno e corone protesiche in oro-ceramica da rifare ogni 10 anni per un
totale di 5 volte fino al 70 anno. Pertanto, valutato equo l'importo di €. 300,00
per ciascuna delle due ricostruzioni in composito, di €. 400,00 per le due
terapie canalari e di €. 1.200,00 per l'applicazione delle due corone protesiche
in oro-ceramica, e considerata la necessità di effettuare tale ultimo
trattamento a cadenza decennale per 5 volte fino al compimento del 70 anno
di età, si stimano le spese di cura da sostenere pari ad un importo totale di €.
7.300,00”).
In tema, deve osservarsi come anche le spese che, al momento della liquidazione non sono ancora state sostenute, ma è ragionevole che saranno
27 sostenute in futuro, costituiscono un danno risarcibile (si veda Cass. n. 8371
del 2024). Ovviamente – si è osservato -, la necessità di spese future può essere compiutamente accertata soltanto quando il quadro clinico sia stabilizzato e cioè quando siano consolidati i postumi permanenti.
Sulla base di tale premessa, il c.t.u. ha riconosciuto un danno futuro determinabile in euro 7.300,00, correlato alle spese mediche che l'infortunato dovrà sostenere ogni tot anni, che, in moneta attuale, ammonta a euro 7.475,20.
Trattasi, a ben vedere, di danno correlato a spese sanitarie ricorrenti, il cui importo è stato determinato dall'ausiliare in via equitativa, rendendo attuale un esborso che sarà sostenuto dal danneggiato in epoca successiva alla liquidazione e ciò al precipuo, ed evidente, fine di neutralizzare il rischio di un indebito arricchimento della vittima, arricchimento legato al cd. interusurium,
cioè alla maturazione dei frutti di un capitale pagatole anticipatamente (arg.
Cass. n. 31235 del 2018).
Come per il danno non patrimoniale, sull'importo determinato per il ristoro di quello patrimoniale sono altresì dovuti gli interessi al tasso legale sulla somma innanzi determinata come devalutata alla data dell'11 aprile 2016 via via rivalutata anno per anno, dalla data dell'11 aprile 2016 alla data di pubblicazione della presente sentenza;
dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo, poi, gli interessi decorrono sulla somma nell'ammontare rivalutata alla data di pubblicazione della sentenza.
Esaurita la disamina del merito delle pretese risarcitorie esperite dagli attori,
giova rammentare che il ha preteso dalla Controparte_2
terza chiamata in causa di essere tenuto indenne dal peso economico della statuizione di condanna resa nei suoi confronti in ragione del rapporto di assicurazione instaurato dalla ridetta chiamata con l'Istituto scolastico (si
28 richiami, sul punto, Cass. n. 3275 del 2016) (“in via ulteriormente subordinata,
nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, dichiarare tenuta la
a tenere indenne le convenute Amministrazioni da Controparte_7
qualsivoglia pronuncia pregiudizievole, tanto per sorte capitale che per
interessi”).
Del rapporto di assicurazione il ha fornito la prova attraverso il CP_2
deposito della polizza assicurativa n. 21170, emessa il 7 marzo 2016, dalla cui lettura si ricava la “copertura assicurativa” del fatto illecito de quo agitur [è
noto che la polizza rappresenta il documento probatorio tipico del contratto di assicurazione (si veda già Cass. n. 2438 del 1984)]
In definitiva, la chiamata in causa – non costituitasi in questo giudizio -
[...]
va condannata a rifondere Controparte_4
al , in esecuzione del rapporto Controparte_2
assicurativo perfezionato con l'Istituto comprensivo, le somme che quest'ultimo sarà tenuto a pagare in esecuzione della presente sentenza a titolo di capitale, interessi e oneri di lite, comprese le spese di consulenza tecnica d'ufficio (in ogni caso, nei limiti dei massimali di polizza), intese in termini di cd. spese di soccombenza.
Non resta che statuire sulle spese di lite, le quali seguono la soccombenza dell'amministrazione statale nei confronti della parte attrice e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto del decisum, dell'attività
difensiva concretamente svolta e delle questioni oggetto di trattazione,
caratterizzate da un basso livello di complessità in ragione della complessiva piattaforma istruttoria esaminata, elementi che orientano verso l'applicazione dei valori prossimi ai minimi [peraltro, è consolidato nella giurisprudenza della
Corte di cassazione il principio alla stregua del quale, in tema di liquidazione
29 delle spese processuali successiva all'entrata in vigore del d.m. n. 55 del 2014,
non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo della tariffa, a loro volta derogabili con apposita motivazione, sicché se, da un lato, l'esercizio del potere discrezionale del giudice contenuto tra i valori minimi e massimi non è soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella,
dall'altro è doverosa la motivazione allorquando il giudice medesimo decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili le ragioni dello scostamento dalla tariffa e della quantificazione operata (si confrontino fra le tante Cass. n. 89
del 2021; Cass. 19989 del 2021; Cass. n. 21848 del 2022)].
Quanto alle spese, va riconosciuto il diritto al rimborso solo di ciò che risulta documentato (Cass. n. 31030 del 2019).
Sotto tale ultimo angolo prospettico, va segnalato che le spese della consulenza di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva, vanno comprese fra le spese processuali al cui rimborso la parte vittoriosa ha diritto, sempre che il giudice non ne rilevi l'eccessività o la superfluità, ai sensi del primo comma dell'art. 92 c.p.c. (Cass. n. 3716 del 1980; Cass. n. 26729 del 2024, Cass. n.
10173 del 2015; Cass. n. 84 del 2013, Cass. n. 6056 del 1990, Cass. n. 625 del
1972, Cass. n. 1626 del 1965).
Ora, trattandosi di spesa processuale, non è possibile disporre la condanna del soccombente al pagamento delle stesse in mancanza di prova dell'esborso sopportato dalla parte vittoriosa, dovendosi escludere che l'assunzione dell'obbligazione sia sufficiente a dimostrare il pagamento (Cass. n. 21402 del
30 2022; Cass. n. 2605 del 2006). Neppure risulta depositata la nota delle spese ai sensi dell'art. 75 disp. att. c.p.c.
Si stima equa, invece, la compensazione integrale delle spese di lite tra parte attrice e l' , nonché tra il e la terza chiamata, in Parte_3 CP_2
ragione della sproporzione tra l'interesse concreto realizzato dalle parti vittoriose e il costo delle attività processuali richieste (si vedano Corte cost. n.
77 del 2018 e Cass. sez. un. n. 20598 del 2008).
Da ultimo, le spese occorse alla redazione della consulenza tecnica d'ufficio,
liquidata in virtù di separato decreto del 9 gennaio 2023, vanno poste a definitivo carico del . Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando uditi i procuratori delle parti, ogni ulteriore istanza disattesa, assorbita ogni questione non oggetto di trattazione:
a) dichiara inammissibile la domanda proposta dalla parte attrice nei confronti l' ”; Controparte_5 CP_3
b) accoglie in parte la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale da lesione alla salute proposta nei confronti del
[...]
e, per l'effetto, condanna quest'ultimo al Controparte_2
pagamento, in favore di e Parte_1 Controparte_1
nella loro qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul minore della somma complessiva di euro Parte_2
2.136,00, espressa in moneta attuale, oltre interessi al tasso legale inizialmente calcolati sull'importo devalutato alla data dell'11 aprile
2016 e, quindi, applicati anno per anno, a partire dall'11 aprile 2016 e fino al momento della presente decisione, sulla somma di volta in volta
31 risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata, ciò oltre ai successivi interessi al tasso legale sull'importo totale così risultante al momento testé indicato sino al saldo;
c) accoglie in parte la domanda di risarcimento del danno patrimoniale da lesione alla salute proposta nei confronti del Controparte_2
e, per l'effetto, condanna quest'ultimo al pagamento, in
[...]
favore di e nella loro qualità Parte_1 Controparte_1
di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul minore Parte_2
della somma complessiva di euro 7.475,20, somma espressa
[...]
in moneta attuale, oltre interessi al tasso legale inizialmente calcolati sull'importo devalutato alla data dell'11 aprile 2016 e, quindi, applicati anno per anno, a partire dall'11 aprile 2016 fino al momento della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata, ciò oltre ai successivi interessi al tasso legale sull'importo totale così risultante al momento testé indicato sino al saldo;
d) accoglie la domanda di garanzia esperita dal Controparte_2
e, per l'effetto, condanna
[...] Controparte_4
a rifondere al ,
[...] Controparte_2
nei limiti del massimale convenuto, le somme che quest'ultimo sarà
tenuto a pagare in esecuzione della presente sentenza a titolo di capitale,
interessi e oneri di lite, comprese le spese di consulenza tecnica d'ufficio;
e) condanna il alla rifusione delle Controparte_2
spese di lite sostenute dalla parte attrice, spese che si liquidano in euro
32 334,00 per esborsi ed euro 2.550,00 per competenze della difesa, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso delle spese generali;
f) dispone che le spese siano distratte a favore della procuratrice,
dichiaratasi antistataria;
g) compensa le spese processuali tra la parte attrice e l'Istituto
comprensivo “Mons. ”; CP_3
h) compensa le spese processuali tra società e il CP_4 [...]
; Controparte_2
i) pone le spese occorse alla redazione della consulenza tecnica, liquidate in virtù di separato decreto del 9 gennaio 2023, a definitivo carico del
Controparte_2
Così deciso in Salerno il 9 aprile 2025
Il Giudice
dott. Giulio Fortunato
33